Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri --> 1.2.3.3.1 / 120.300
                            2.1.2.4.1:  Convenzione  quadro  per  la  collaborazione  intercantonale  con  compensazione  degli  oneri  (Convenzione quadro intercantonale, CQI) - 24 giugno 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.2.4.1  Convenzione quadro  degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI)  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo d’applicazione
Art. 1
                            La Convenzione quadro definisce i principi e la procedura della collaborazione intercantonale  con compensazione degli oneri.  Essa  costituisce  la  base  delle  convenzioni  di  collaborazione  intercantonale  nei  settori  di  cui  all’art.  48a  della Costituzione federale.  I  Cantoni  possono  inoltre  sottoporre  alla  Convenzione  quadro  accordi  di  collaborazione  intercantonale  conclusi in altri settori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi della collaborazione intercantonale
con compensazione degli oneri
                            Art.  2  La  collaborazione  intercantonale  con  compensazione  degli  oneri  persegue  lo  scopo  di  assicurare un’esecuzione dei compiti fondata sui principi dell’economia, dell’efficacia e dell’efficienza.  Essa dev’essere impostata in modo che i beneficiari di prestazioni ne assumano anche i costi ed adottino  le relative decisioni.  Ogni  quattro  anni  la  Conferenza  dei  governi  cantonali  (CdC)  pubblica  un  resoconto  sullo  stato  d’applicazione dei principi della collaborazione intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione intercantonale
con compensazione degli oneri
Art. 3
                            I Cantoni si impegnano ad applicare per analogia i principi della sussidiarietà e dell’equivalenza  fiscale anche nelle relazioni interne di ogni Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Posizione dei parlamenti cantonali
Art. 4
                            I governi cantonali sono tenuti ad informare tempestivamente ed esaurientemente i parlamenti  cantonali  circa  le  convenzioni,  esistenti  o  previste  in  materia  di  collaborazione  intercantonale  con  compensazione degli oneri.  Per il resto, i diritti di partecipazione dei parlamenti cantonali sono retti dal diritto cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Competenze e attribuzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza dei governi cantonali (CdC)
Art. 5
                            Le dichiarazioni di adesione e di recesso e le domande di revisione della Convenzione quadro  devono essere depositate presso la CdC.  La CdC stabilisce la data d’entrata in vigore e quella di abrogazione della Convenzione quadro ed espleta  un’eventuale procedura di revisione.  Essa  nomina  i  membri  della  commissione  intercantonale  per  le  convenzioni  (CIC)  e  ne  approva  il  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presidenza della CdC
Art. 6
                            La presidenza della CdC è competente per la procedura informale preliminare intesa a dirimere  le contestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione intercantonale per le convenzioni (CIC)
Art. 7
                            La CIC è competente per la procedura formale di mediazione intesa a dirimere le contestazioni.  Essa  è  composta  di  sei  membri,  nominati  dalla  CdC  per  un  periodo  amministrativo  di  quattro  anni.  La  scelta dei membri assicura un’adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche.  Essa si dota di un regolamento.  La  CdC  assume  i  costi  di  funzionamento  della  CIC.  Gli  ulteriori  costi  sono  a  carico  delle  parti
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3. Definizioni  Art. 8  Fornitore di prestazioni è il Cantone o l’organo responsabile comune il cui ambito di competenze  comprende la produzione delle prestazioni in oggetto.  Acquirente delle prestazioni è il Cantone che le indennizza.  Produttore delle prestazioni è colui che le esegue effettivamente.  Beneficiario delle prestazioni è chi vi fa ricorso.  Richiedenti ai sensi degli art. 13 e 23 sono i beneficiari potenziali di prestazioni.  II. Forme di collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri  Art. 9  La convenzione quadro regola le seguenti forme di collaborazione intercantonale:  a.    gli organismi responsabili comuni;  b.    l’acquisizione di prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Organismi responsabili comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
Art. 10
                            Per organismo responsabile comune si intende un’organizzazione o un’istallazione comune a  due o più Cantoni, che persegue lo scopo di fornire determinate prestazioni nell’ambito della collaborazione  intercantonale con compensazione degli oneri.  I Cantoni che partecipano ad un organismo responsabile comune sono denominati Cantoni partner.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto applicabile
Art. 11
                            Il diritto applicabile è quello della sede dell’organismo responsabile comune.  Restano riservate le disposizioni diverse previste da convenzioni intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti dei Cantoni partner
Art. 12
                            di  partecipazione  alle  decisioni.  Questo  diritto  può  eccezionalmente  essere  ponderato  in  funzione  dei  rispettivi impegni finanziari.  Il diritto di partecipazione alle decisioni è globale e si estende a tutti i settori che riguardano la fornitura di  prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Uguaglianza dei diritti d’accesso alle prestazioni
Art. 13
                            Tutti i richiedenti dei Cantoni partner hanno gli stessi diritti d’accesso alle prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  14  I  Cantoni  partner  garantiscono  una  vigilanza  efficace  sulla  gestione  e  l’amministrazione  dell’organismo responsabile comune.  Essi affidano i compiti di vigilanza ad organi adeguati. Tutti i Cantoni partner devono poter far parte degli  organi di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo della gestione
                            Art.  15  Per  il  controllo  degli  organismi  responsabili  comuni  vengono  istituite  commissioni  interparlamentari di gestione.  La  ripartizione  dei  seggi  è  per  principio  paritetica.  Essa  può  eccezionalmente  essere  fondata  su  una  chiave di finanziamento, che deve tuttavia garantire una rappresentanza minima di ogni Cantone.  Le commissioni interparlamentari di gestione vengono tempestivamente ed esaurientemente informate sui  lavori degli organismi responsabili comuni di cui hanno il controllo.  Le  commissioni  interparlamentari  di  gestione  possono  proporre  ai  Cantoni  partner  la  revisione  della  convenzione. Esse dispongono di un diritto di partecipazione adeguato in sede di elaborazione dei mandati  di prestazione e della definizione del budget globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione
Art. 16
                            In caso di adesione ad un organismo comune esistente, il Cantone aderente versa un contributo  d’entrata destinato alla compensazione proporzionale degli investimenti già finanziati dai Cantoni partner e  calcolati al loro valore attuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            che essi hanno già finanziato.  La procedura di adesione dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Recesso
Art. 17
                            indennizzo, dev’essere regolata nelle relative convenzioni intercantonali.  I  Cantoni  uscenti  sono  responsabili  degli  impegni  che  hanno  assunto  allorquando  avevano  qualità  di  membro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scioglimento
Art. 18
                            alla loro partecipazione alla convenzione.  I Cantoni partner rispondono solidalmente degli obblighi esistenti al momento dello scioglimento. Restano  riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 19
                            I  Cantoni  partner  rispondono  sussidiariamente  e  solidalmente  degli  impegni  degli  organismi  comuni.  I Cantoni partner rispondono per le persone da essi delegate negli organi intercantonali.  Restano riservate le diverse disposizioni previste da convenzioni intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
Art. 20
                            dell’organismo responsabile comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Acquisto di prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Forme di acquisto delle prestazioni
Art. 21
                            Le  prestazioni  possono  essere  acquistate  mediante  versamenti  compensatori  o  scambi  di  prestazioni, con possibilità di combinare queste due forme d’acquisto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione dell’acquirente di prestazioni
Art. 22
                            All’acquirente di prestazioni compete di regola almeno un diritto parziale di partecipazione alle  decisioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accesso alle prestazioni
Art. 23
                            alle prestazioni.  Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni parti di una convenzione dispongono di un  diritto di priorità rispetto ai richiedenti dei Cantoni che non sono parti.  Se l’accesso alle prestazioni è limitato, i richiedenti dei Cantoni partner dispongono di un diritto di priorità  rispetto ai richiedenti dei Cantoni che sono acquirenti delle prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scambio di informazioni
Art. 24
                            Il fornitore di prestazioni informa periodicamente gli acquirenti in merito alle prestazioni fornite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principi applicabili alla fissazione delle indennità destinate alla  compensazione degli oneri
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo dei costi e delle prestazioni
                            Art.  25  Per  stabilire  le  indennità,  i  Cantoni  allestiscono  un  calcolo  dei  costi  e  delle  prestazioni  trasparente e comprensibile.  I  Cantoni  parti  di  una  convenzione  definiscono  le  esigenze  richieste  per  il  calcolo  dei  costi  e  delle  prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Bilancio costi-benefici
Art. 26
                            Prima dell’avvio dei negoziati, le parti specificano le prestazioni e i vantaggi di cui beneficiano  come pure i costi e gli effetti negativi che devono sopportare. I fornitori di prestazioni giustificano i costi che  devono assumere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Principi applicabili alle indennità
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità per prestazioni di
cui beneficiano altri Cantoni
Art. 27
                            Le prestazioni che comportano costi importanti non sopportati da beneficiari esterni ai Cantoni  parti di una convenzione danno diritto ad un’indennità sotto forma di pagamenti compensatori a carico dei  Cantoni interessati.  La  fissazione  dell’indennità  e  la  definizione  degli  elementi  particolari  della  convenzione  competono  ai  Cantoni che hanno aderito ad una convenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Criteri dell’indennità
Art. 28
                            I costi globali medi costituiscono la base per determinare l’indennità.  L’indennità viene stabilita sulla base degli accertamenti ed è calcolata in funzione dell’utilizzazione effettiva  delle prestazioni.  In sede di fissazione dell’indennità, si deve inoltre tener conto dei seguenti criteri:  a.    diritti di partecipazione alle decisioni e alla loro attuazione, accordati o richiesti;  b.    accesso garantito all’offerta di prestazioni;  c.    vantaggi e svantaggi di localizzazione importanti in relazione alla fornitura e all’utilizzo delle prestazioni;  d.    trasparenza dei giustificativi;  e.    redditività della produzione delle prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità del produttore di prestazioni
Art. 29
                            in cui quest’ultimo ne sopporta i costi di produzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comuni quali produttori di prestazioni
Art. 30
                            Quando i comuni sono produttori di prestazioni, dev’essere accordato loro un diritto di audizione  e di partecipazione.  Una  convenzione  intercantonale  può  conferire  ai  comuni  e  agli  enti  di  cui  sono  responsabili  un  diritto  immediato di essere indennizzati.  IV. Composizione delle contestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 31
                            I  Cantoni  e  gli  organi  intercantonali  si  adoperano  per  risolvere  mediante  negoziazione  o  conciliazione tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito a convenzioni intercantonali esistenti o  previste.  In caso di contestazioni connesse con la collaborazione intercantonale associata ad una compensazione  degli oneri, i Cantoni si impegnano a partecipare alla procedura di composizione delle contestazioni prima  di proporre azione ai sensi dell’art. 120 cpv. 1 lett. b della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale  federale.  Il  procedimento  di  composizione  delle  contestazioni  può  essere  chiesto  anche  da  Cantoni  che  non  sono  parti della convenzione e da organi intercantonali che non si fondano sulla CQI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di composizione delle contestazioni
Art. 32
                            La  procedura  di  composizione  delle  contestazioni  si  svolge  in  due  fasi.  Essa  comporta  una  procedura  preliminare  informale,  condotta  davanti  alla  presidenza  della  CdC,  e  una  procedura  formale  di  mediazione condotta davanti alla CIC.  Ogni Cantone e ogni organo intercantonale può avviare una procedura di composizione delle contestazioni  presso la presidenza delle CdC, inoltrando una domanda scritta di mediazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura preliminare informale
Art. 33
                            invita i rappresentanti dei Cantoni interessati ad un’udienza di discussione.  Con  l’accordo  delle  parti,  si  può  far  capo  ad  una  persona  particolarmente  qualificata  nel  campo  della  mediazione.  Se la procedura preliminare informale non sfocia in un accordo entro sei mesi dal deposito della domanda  di mediazione, la presidenza delle CdC o la persona da essa designata introduce la procedura formale di  mediazione davanti alla CIC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Procedura formale di mediazione
Art. 34
                            La CIC comunica alle parti l’apertura della procedura formale di mediazione.  I  membri  della  CIC  designano  una  persona  che  assume  la  veste  di  presidente  nella  procedura  di  mediazione. Se non si accordano entro un mese su una proposta comune o se la persona designata viene  ricusata  da  una  delle  parti,  il/la  presidente  del  Tribunale  federale  è  invitato/a  a  designare  il/la  presidente  nella procedura di mediazione.  L’apertura  delle  procedura  formale  di  mediazione  è  notificata  alla  Cancelleria  federale,  con  la  menzione  dell’oggetto della contestazione. Se la lite tocca gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può  designare una persona che partecipa alla procedura di mediazione con lo statuto di osservatore.  Le  parti  possono  esporre  e  documentare  le  proprie  ragioni  in  un  allegato  scritto  indirizzato  alla  CIC  e  possono esprimersi oralmente davanti alla stessa commissione. Di questa udienza viene tenuto un verbale.  Il risultato delle procedura formale di mediazione è consegnato in un atto allestito dalla CIC all’attenzione  delle parti. Questo documento deve anche regolare la ripartizione delle spese processuali.  Le  parti  si  impegnano  a  proporre  un’eventuale  azione  davanti  al  Tribunale  federale  entro  sei  mesi  dalla  comunicazione del fallimento della procedura di mediazione.  Esse si impegnano inoltre a versare agli atti i documenti della procedura di conciliazione.  V. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione e recesso
Art. 35
                            L’adesione alla Convenzione quadro avviene mediante comunicazione alla CdC.  Ogni  Cantone  può  recedere  dalla  Convenzione  quadro  mediante  dichiarazione  alla  CdC.  Il  recesso  ha  effetto alla fine dell’anno successivo a quello della relativa dichiarazione.  La dichiarazione di recesso può essere depositata al più presto per la fine del quinto anno dopo l’entrata in  vigore della Convenzione quadro e cinque anni dopo l’adesione effettiva del Cantone uscente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 36
                            La Convenzione quadro entra in vigore con l’adesione di 18 Cantoni.  [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata di validità e abrogazione
Art. 37
                            La Convenzione quadro è conclusa per una durata indeterminata.  La Convenzione quadro viene abrogata se il numero dei Cantoni aderenti scende al di sotto di diciotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisione della Convenzione quadro
Art. 38
                            Su richiesta di tre Cantoni, la CdC apre una procedura di revisione della Convenzione quadro. La  revisione entra in vigore alle condizioni previste dall’art. 36.  Pubblicat  a nel BU  2006  , 283 e 291; BU  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                [1]
Adesione del 18° cantone: 17 aprile 2007.
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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