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Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione

Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione (del 20 aprile 2017) Campo di applicazione La presente convenzione si applica ai seguenti gradi e ordini di scuola: – Scuola elementare, – Scuola media, – Scuole speciali, – Scuole medie superiori, – Scuole professionali a tempo pieno. Designazione dei docenti
1 I docenti di religione cattolica sono designati dall’Ordinario della Diocesi di Lugano
2 I docenti di religione evangelica sono designati dal Consiglio sinodale della Chiesa evangelica
3 La designazione è comunicata al Consiglio di Stato per le scuole cantonali, ai Municipi per le Supplenze
1 In caso di assenza di un docente di religione si applica in linea di principio lo speciale
2 Dovendo far capo a un supplente esterno l’autorità o l’organo scolastico competente lo sceglie in
3 Ai docenti di religione delle scuole cantonali incombono gli obblighi di supplenza che la legge Assegnazione delle classi L’assegnazione delle classi avviene secondo l’art. 35 lett. i) della legge della scuola del Programmi d’insegnamento I programmi dell’insegnamento religioso definiti dalle Autorità ecclesiastiche sono Libri di testo e materiale scolastico
1 I libri di testo e il materiale scolastico per le scuole dell’obbligo, stabiliti dalle Autorità
2 Sono pure a carico dell’ente pubblico i libri di religione delle biblioteche scolastiche, scelti
3 L’elenco dei libri di testo per le scuole dell’obbligo è presentato al Dipartimento dell’educazione, Formazione delle classi
1 L’insegnamento religioso viene impartito di regola nelle normali classi dell’istituto.
2 La direzione dell’istituto può riunire gli allievi di diverse classi in base a criteri concordati fra il
3 In caso di contestazione sugli abbinamenti la decisione spetta al Dipartimento in accordo con le
4 Il Dipartimento, l’Ufficio diocesano per l’insegnamento religioso scolastico e il Consiglio sinodale Collocazione delle lezioni di religione L’insegnamento religioso viene impartito in ragione di un’ora-lezione la settimana Accertamento della frequenza
1 La dichiarazione di frequenza dell’insegnamento religioso avviene annualmente per
2 Il modello di formulario, valido per tutti i gradi e ordini di scuola, è allegato alla presente Modalità di frequenza
1 Chi s’iscrive alle lezioni di religione è tenuto a frequentarle durante tutto l’anno,
2 In ossequio all’art. 15 della Costituzione federale, la rinuncia può essere dichiarata anche nel
3 La frequenza dell’ora di religione può essere dichiarata anche nel corso dell’anno scolastico con Vigilanza didattica
1 La vigilanza didattica sull’insegnamento della religione cattolica è assicurata
2 La vigilanza didattica sull’insegnamento della religione evangelica è assicurata dalla
3 I compiti di questi organi sono analoghi a quelli che le leggi attribuiscono agli organi di vigilanza
4 Sono riservate le competenze delle direzioni scolastiche in materia di vigilanza scolastica
5 In materia di vigilanza le parti contraenti o i loro organi promuovono all’occorrenza i necessari Requisiti di assunzione
1 Per l’insegnamento della religione cattolica nei diversi gradi e ordini di scuola sono per le scuole elementari e per le scuole speciali:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
2. il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;
3. la licenza in scienze religiose;
4. la licenza accademica con teologia come seconda o terza materia;
5. il diploma di fine studi teologici;
6. il diploma diocesano di catechesi, preceduto preferibilmente da un titolo di studio medio superiore o di grado equipollente;
7. il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe. per le scuole medie:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
2. il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;
3. il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe. per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
2. il master in teologia o scienze religiose.
2 Per l’insegnamento della religione evangelica nei diversi gradi e ordini di scuola sono ritenuti per le scuole elementari e per le scuole speciali:
1. la licenza o il dottorato in teologia;
2. il diploma in teologia;
3. il diploma di catechesi rilasciato da istituti di catechesi svizzeri riconosciuti dalla Federazione delle Chiese evangeliche svizzere;
4. il diploma di catechesi rilasciato dalla Chiesa evangelica riformata nel Ticino, preceduto preferibilmente da un titolo di studio medio superiore o di grado equipollente. per le scuole medie e per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:
1. la licenza o il dottorato in teologia;
2. l’abilitazione all’insegnamento della religione nelle scuole medie e medie superiori rilasciata da una facoltà universitaria di teologia o di storia delle religioni.
3 In difetto di candidati in possesso dei titoli richiesti possono essere assunti candidati in possesso Abilitazione all’insegnamento I docenti di religione devono essere abilitati secondo le modalità previste dalle Autorità Procedura di assunzione: concorso L’assunzione dei docenti di religione nelle scuole cantonali avviene tramite concorso Prova di ammissione
1 I candidati all’insegnamento religioso nelle scuole secondarie cantonali sottostanno ad
2 Per ciascuna confessione e per ciascun settore scolastico è designata una commissione che di un rappresentante dello Stato (di regola un direttore d’istituto); di due rappresentanti dell’Autorità ecclesiastica.
3 Le prove di ammissione sono organizzate nelle scuole dal Dipartimento con la collaborazione Modalità di assunzione
1 Il rapporto d’impiego dei docenti di religione è stabilito unicamente nella forma
2 I rapporti fra i docenti di religione e le rispettive Autorità ecclesiastiche sono regolati in forma Classificazione in organico e stipendio
1 Per i docenti di religione delle scuole cantonali valgono le classificazioni d’organico e
2 Per i docenti di religione delle scuole comunali e consortili e per i loro supplenti la questione è Previdenze sociali
1 Ai docenti di religione delle scuole cantonali si applicano, con i relativi obblighi e diritti,
2 Ai docenti di religione delle scuole comunali e consortili si applicano i combinati cpv. 1 del Onere d’insegnamento I docenti di religione hanno un onere d’insegnamento uguale a quello dei docenti di Partecipazione agli organi d’istituto
1 In materia di partecipazione agli organi d’istituto i docenti di religione hanno gli stessi
2 Al consiglio di classe i docenti di religione partecipano allo stesso titolo dei docenti di materie Doveri di servizio Il docente di religione ha gli stessi doveri che il cap. VII LORD (art. da 22 a 31a) Occupazioni accessorie
1 L’autorizzazione all’esercizio di un’occupazione accessoria segue le disposizioni
2 L’attività pastorale non è considerata occupazione accessoria. Inchiesta amministrativa
1 L’inchiesta nei confronti di un docente di religione è aperta dal Consiglio di Stato
2 L’inchiesta è condotta da una commissione mista. Sospensione provvisionale Riservata la competenza decisionale delle autorità cantonali e comunali di cui all’art. 38 Sanzioni disciplinari Fanno stato le disposizioni dell’art. 32 e segg. LORD. Diritti Il docente di religione ha gli stessi diritti che il cap. IX LORD (art. da 40 a 53) riconosce Aggiornamento Con le precisazioni di cui agli articoli seguenti, ai docenti di religione si applica la legge Funzione delle Autorità ecclesiastiche In quanto organizzino corsi di aggiornamento le Autorità ecclesiastiche sono Carattere delle attività d’aggiornamento Per i docenti di religione l’obbligatorietà o la facoltatività delle attività è stabilita di Condizioni di partecipazione Valgono le disposizioni di cui all’art. 10 della legge sulla formazione continua dei Congedo d’aggiornamento Per l’ottenimento di un congedo di aggiornamento valgono i requisiti dell’art. 15 della Docenti dei corsi d’aggiornamento
1 In materia di dottrina i docenti dei corsi d’aggiornamento sono designati dalle Autorità
2 In materia psicopedagogica i docenti dei corsi di aggiornamento sono designati dall’ufficio Rapporti di collaborazione Al di là di quanto previsto dalla presente convenzione le parti contraenti e i loro organi Diritto suppletorio
In materia di rapporto d’impiego, per quanto non previsto dalla presente convenzione Modificazione La presente convenzione può essere modificata con il consenso delle parti contraenti. Entrata in vigore e pubblicazione
1 La presente convenzione entra in vigore con l’anno scolastico 2017/2018 e si applica
2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente
1 Per il Consiglio di Stato Manuele Bertoli Il Cancelliere: Arnoldo Coduri Per la Diocesi di Lugano Valerio Lazzeri Per il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino Tobias Ulbrich  Anno scolastico..................  Insegnamento della religione nella scuola
1 L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le
2 La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità  Decisione dei genitori, rispettivamente degli allievi e delle allieve, in merito alla frequenza delle lezioni di religione Nome .................................... Data di nascita ........................... Via e no.
1 Entrata in vigore: 25 aprile 2017 - BU 2017, 113.
□ frequenta le lezioni di religione cattolica □ frequenta le lezioni di religione evangelica □ non frequenta alcuna lezione di religione L’autorità parentale o l’allievo/a se ha compiuto i 16 anni:
........................................................... L’occupazione del tempo corrispondente alle lezioni a cui un allievo non partecipa viene
2017 , 113.
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