Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione
                            Convenzione  sull’organizzazione dell’insegnamento religioso  e sullo statuto dell’insegnante di religione  (del 20 aprile 2017)  Campo di applicazione  La presente convenzione si applica ai seguenti gradi e ordini di scuola:  –  Scuola elementare,  –  Scuola media,  –  Scuole speciali,  –  Scuole medie superiori,  –  Scuole professionali a tempo pieno.  Designazione dei docenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  docenti  di  religione  cattolica  sono  designati  dall’Ordinario  della  Diocesi  di  Lugano
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  docenti  di  religione  evangelica  sono  designati  dal  Consiglio  sinodale  della  Chiesa  evangelica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  designazione  è  comunicata  al  Consiglio  di  Stato  per  le  scuole  cantonali,  ai  Municipi  per  le  Supplenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In caso di assenza di un docente di religione si applica in linea di principio lo speciale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dovendo far capo a un supplente esterno l’autorità o l’organo scolastico competente lo sceglie in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  docenti  di  religione  delle  scuole  cantonali  incombono  gli  obblighi  di  supplenza  che  la  legge  Assegnazione delle classi  L’assegnazione delle classi avviene secondo l’art. 35 lett. i) della legge della scuola del  Programmi d’insegnamento  I  programmi  dell’insegnamento  religioso  definiti  dalle  Autorità  ecclesiastiche  sono  Libri di testo e materiale scolastico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I libri di testo e il  materiale scolastico per  le scuole dell’obbligo, stabiliti dalle  Autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  pure  a  carico  dell’ente  pubblico  i  libri  di  religione  delle  biblioteche  scolastiche,  scelti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’elenco dei libri di testo per le scuole dell’obbligo è presentato al Dipartimento dell’educazione,  Formazione delle classi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’insegnamento religioso viene impartito di regola nelle normali classi dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direzione  dell’istituto  può  riunire  gli  allievi  di  diverse  classi  in  base  a  criteri  concordati  fra  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di contestazione sugli abbinamenti la decisione spetta al Dipartimento in accordo con le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Dipartimento, l’Ufficio diocesano per l’insegnamento religioso scolastico e il Consiglio sinodale  Collocazione delle lezioni di religione  L’insegnamento  religioso  viene  impartito  in  ragione  di  un’ora-lezione  la  settimana  Accertamento della frequenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  dichiarazione  di  frequenza  dell’insegnamento  religioso  avviene  annualmente  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  modello  di  formulario,  valido  per  tutti  i  gradi  e  ordini  di  scuola,  è  allegato  alla  presente  Modalità di frequenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  s’iscrive  alle  lezioni  di  religione  è  tenuto  a  frequentarle  durante  tutto  l’anno,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ossequio  all’art.  15  della  Costituzione  federale,  la  rinuncia  può  essere  dichiarata  anche  nel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La frequenza dell’ora di religione può essere dichiarata anche nel corso dell’anno scolastico con  Vigilanza didattica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   vigilanza   didattica   sull’insegnamento   della   religione   cattolica   è   assicurata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   vigilanza   didattica   sull’insegnamento   della   religione   evangelica   è   assicurata   dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I compiti di questi organi sono analoghi a quelli che le leggi attribuiscono agli organi di vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  riservate  le  competenze  delle  direzioni  scolastiche  in  materia  di  vigilanza  scolastica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  materia  di  vigilanza  le  parti  contraenti  o  i  loro  organi  promuovono  all’occorrenza  i  necessari  Requisiti di assunzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  l’insegnamento  della  religione  cattolica  nei  diversi  gradi  e  ordini  di  scuola  sono  per le scuole elementari e per le scuole speciali:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la  licenza  o  il  dottorato  in  teologia  o  in  filosofia  delle  Facoltà  riconosciute  in  base  alla  Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  la licenza in scienze religiose;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  la licenza accademica con teologia come seconda o terza materia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  il diploma di fine studi teologici;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  il  diploma  diocesano  di  catechesi,  preceduto  preferibilmente  da  un  titolo  di  studio  medio  superiore o di grado equipollente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe.  per le scuole medie:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la  licenza  o  il  dottorato  in  teologia  o  in  filosofia  delle  Facoltà  riconosciute  in  base  alla  Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  il bachelor o master in teologia, teologia biblica, teologia o master ReTe.  per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la  licenza  o  il  dottorato  in  teologia  o  in  filosofia  delle  Facoltà  riconosciute  in  base  alla  Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana»;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il master in teologia o scienze religiose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’insegnamento  della  religione  evangelica  nei  diversi  gradi  e  ordini  di  scuola  sono  ritenuti  per le scuole elementari e per le scuole speciali:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la licenza o il dottorato in teologia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  il diploma in teologia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  il   diploma   di   catechesi   rilasciato   da   istituti   di   catechesi   svizzeri   riconosciuti   dalla  Federazione delle Chiese evangeliche svizzere;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  il  diploma  di  catechesi  rilasciato  dalla  Chiesa  evangelica  riformata  nel  Ticino,  preceduto  preferibilmente da un titolo di studio medio superiore o di grado equipollente.  per le scuole medie e per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la licenza o il dottorato in teologia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l’abilitazione   all’insegnamento   della   religione   nelle   scuole   medie   e   medie   superiori  rilasciata da una facoltà universitaria di teologia o di storia delle religioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In difetto di candidati in possesso dei titoli richiesti possono essere assunti candidati in possesso  Abilitazione all’insegnamento  I docenti di religione devono essere abilitati secondo le modalità previste dalle Autorità  Procedura di assunzione: concorso  L’assunzione  dei  docenti  di  religione  nelle  scuole  cantonali  avviene  tramite  concorso  Prova di ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I candidati all’insegnamento religioso nelle scuole secondarie cantonali sottostanno ad
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ciascuna  confessione  e  per  ciascun  settore  scolastico  è  designata  una  commissione  che  di un rappresentante dello Stato (di regola un direttore d’istituto);  di due rappresentanti dell’Autorità ecclesiastica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  prove  di  ammissione  sono  organizzate  nelle  scuole  dal  Dipartimento  con  la  collaborazione  Modalità di assunzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rapporto  d’impiego  dei  docenti  di  religione  è  stabilito  unicamente  nella  forma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  rapporti  fra  i  docenti  di  religione  e  le  rispettive  Autorità  ecclesiastiche  sono  regolati  in  forma  Classificazione in organico e stipendio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per i docenti di religione delle scuole cantonali valgono le classificazioni d’organico e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  docenti  di  religione  delle  scuole  comunali  e  consortili  e  per  i  loro  supplenti  la  questione  è  Previdenze sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ai docenti di religione delle scuole cantonali si applicano, con i relativi obblighi e diritti,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  docenti  di  religione  delle  scuole  comunali  e  consortili  si  applicano  i  combinati  cpv.  1  del  Onere d’insegnamento  I  docenti  di  religione  hanno  un  onere  d’insegnamento  uguale  a  quello  dei  docenti  di  Partecipazione agli organi d’istituto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In materia di partecipazione agli organi d’istituto i docenti di religione hanno gli stessi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  consiglio  di  classe  i  docenti  di  religione  partecipano  allo  stesso  titolo  dei  docenti  di  materie  Doveri di servizio  Il  docente  di  religione  ha  gli  stessi  doveri  che  il  cap.  VII  LORD  (art.  da  22  a  31a)  Occupazioni accessorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  all’esercizio  di  un’occupazione  accessoria  segue  le  disposizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attività pastorale non è considerata occupazione accessoria.  Inchiesta amministrativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’inchiesta  nei  confronti  di  un  docente  di  religione  è  aperta  dal  Consiglio  di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inchiesta è condotta da una commissione mista.  Sospensione provvisionale  Riservata la competenza decisionale delle autorità cantonali e comunali di cui all’art. 38  Sanzioni disciplinari  Fanno stato le disposizioni dell’art. 32 e segg. LORD.  Diritti  Il docente di religione ha gli stessi diritti che il cap. IX LORD (art. da 40 a 53) riconosce  Aggiornamento  Con le precisazioni di cui agli articoli seguenti, ai docenti di religione si applica la legge  Funzione delle Autorità ecclesiastiche  In   quanto   organizzino   corsi   di   aggiornamento   le   Autorità   ecclesiastiche   sono  Carattere delle attività d’aggiornamento  Per  i  docenti  di  religione  l’obbligatorietà  o  la  facoltatività  delle  attività  è  stabilita  di  Condizioni di partecipazione  Valgono  le  disposizioni  di  cui  all’art.  10  della  legge  sulla  formazione  continua  dei  Congedo d’aggiornamento  Per  l’ottenimento  di  un  congedo  di  aggiornamento  valgono  i  requisiti  dell’art.  15  della  Docenti dei corsi d’aggiornamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In materia di dottrina i docenti dei corsi d’aggiornamento sono designati dalle Autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  materia  psicopedagogica  i  docenti  dei  corsi  di  aggiornamento  sono  designati  dall’ufficio  Rapporti di collaborazione  Al di là di quanto previsto dalla presente convenzione le parti contraenti e i loro organi  Diritto suppletorio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  materia  di  rapporto  d’impiego,  per  quanto  non  previsto  dalla  presente  convenzione  Modificazione  La presente convenzione può essere modificata con il consenso delle parti contraenti.  Entrata in vigore e pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La presente convenzione entra in vigore con l’anno scolastico 2017/2018 e si applica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per il Consiglio di Stato  Manuele Bertoli  Il Cancelliere:  Arnoldo Coduri  Per la Diocesi di Lugano   Valerio Lazzeri  Per il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino  Tobias Ulbrich     Anno scolastico..................     Insegnamento della religione nella scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  frequenza  degli  allievi  all’insegnamento  religioso  è  accertata  all’inizio  di  ogni  anno  dall’autorità     Decisione dei genitori, rispettivamente degli allievi e delle allieve,  in merito alla frequenza delle lezioni di religione  Nome ....................................  Data di nascita ...........................  Via e no.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 25 aprile 2017 - BU 2017, 113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            □    frequenta le lezioni di religione cattolica  □    frequenta le lezioni di religione evangelica  □    non frequenta alcuna lezione di religione  L’autorità parentale o l’allievo/a se ha compiuto i 16 anni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...........................................................    L’occupazione  del  tempo  corrispondente  alle  lezioni  a  cui  un  allievo  non  partecipa  viene
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  , 113.