Convenzione concernente i trasporti di polizia (350.150)
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Convenzione concernente i trasporti di polizia

Convenzione concernente i trasporti di polizia 1 (del 23 giugno 1909) IL DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA E LE DIREZIONI DI POLIZIA DI TUTTI I CANTONI
2 1 Al novero dei trasporti di polizia di cui alla presente convenzione appartengono tutti i
2 Rimangono riservate le disposizioni del regolamento sul trasporto degl’indigenti svizzeri a cura
1 L’autorità che ordina un trasporto di polizia provvede: a che la persona da trasportare sia prima riconosciuta trasportabile e resa eventualmente tale, esente cioè da malattie cutanee e da insetti, e convenientemente vestita; a che la sua identità sia possibilmente accertata; a che le sue carte di legittimazione e i suoi effetti vengano aggiunti al trasporto.
2 Ogni trasporto di polizia, scortato o no, dev’essere accompagnato da un ordine di trasporto steso Riguardo alla ripartizione delle spese di viaggio, i trasporti di polizia ordinati dai Cantoni Le spese di trasporto sono sopportate dal Cantone destinatario: a) quando la persona trasportata sia stata da lui richiesta o debba essere da lui penalmente processata; b) quando attinenti svizzeri, sani o malati, espulsi o rimandati dall’estero, giungano al confine, e vengano di là diretti al loro Cantone d’origine. Le spese di trasporto delle persone, sane o malate, rimandate o rimpatriate dalla Svizzera all’estero, sono sopportate dalla Confederazione. Cantone speditore . Appartengono, fra altri, a questa categoria tutti i rimpatri d indigenti svizzeri, sani o malati, dal Cantone di dimora o di domicilio in quello d’origine.
1 La spedizione dei trasporti di polizia viene eseguita, senza previo pagamento di tasse e
3 , dalle amministrazioni ferroviarie che ne presentano in seguito il
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4 Le autorità di polizia sono le sole competenti a rilasciare buoni di trasporto.
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1 Il conto di tutti i buoni di trasporto utilizzati sull’intera rete ferroviaria svizzera viene a
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1 RS 354.1
2 Vedi anche il cap. 2 n. 20 e 28 (Trasporti di polizia) e il cap. 4 n. 40 e 46 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.
3 Nuova denominazione giusta i cap. 2 (Trasporti di polizia) e 4 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.
4 Privi d’oggetto.
5 Adesso sono competenti a concedere le legittimazioni, che comprendono anche i buoni di trasporto, gli Uffici autorizzati giusta i cap. 2 n. 28 (Trasporti di polizia) e 4 n. 46 (Indigenti) della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964.
7 s’incaricano di regolare i conti colle altre imprese svizzere di
2 Gli uffici contabili dei Cantoni sono le direzioni cantonali di polizia.
3 Per i trasporti di cui alla II a categoria incombenti alla Confederazione, i Cantoni ne trasmettono il
4 Ove un individuo, non detenuto, rimandato all’estero, sia in grado di pagare in tutto o in parte le
1 Se il trasporto è scortato, le spese della scorta vanno nella I a categoria (§ 3 qui sopra) categoria a carico della Confederazione e nella III a
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2 Le riduzioni di tassa accordate alle scorte in conformità delle prescrizioni concernenti i trasporti di
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3 Il Cantone speditore trasmette, per la I a categoria al Cantone destinatario e per la II a categoria un’indennità di via (per l’andata) in ragione di 20 centesimi per ogni chilometro per i primi trenta
10 Se una scorta deve ricondurre al luogo di partenza la persona trasportata, oppure se deve condurvi un’altra persona, l’ammontare minimo dell’indennità di via è di 6 franchi, se il ritorno, per motivi ufficiali, si protrae in modo tale che la scorta deve prendere un pasto principale all’esterno. Se la protrazione la costringe a prendere due pasti principali, l’ammontare minimo dell’indennità di via è di franchi 9,75. Il tempo d’attesa dev’essere confermato dall’autorità competente del luogo nel quale è avvenuta la protrazione; 11 nel caso di pernottamento della scorta, un’indennità di alloggio di 12 franchi per ogni notte; 12 le spese di viaggio di andata e ritorno, alla metà del prezzo del biglietto ordinario di prima o di seconda classe. 13
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1 I trasporti di polizia vengono ordinati ed effettuati direttamente dal luogo di partenza a
2 Si considera come luogo di destinazione: per i rimandi di attinenti svizzeri al loro comune d’origine, il capoluogo del distretto in cui questo comune si trova, oppure una stazione ferroviaria indicata nell’ordine di trasporto come luogo di consegna, d’intesa col Cantone destinatario; per i rimandi di stranieri, la stazione designata all’uopo; per le persone ricercate o requisite dalla polizia, la sede dell’autorità requirente o, eventualmente, una stazione di consegna nel singolo caso specialmente convenuta.
7 Adesso: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 13 giugno 1944 (RS 742.31).
8 L’ultimo periodo è stato introdotto dall’allegato al DCF del 17 dicembre 1935 (RU 1951, 997).
9 Periodo abrogato (cap. 2 - Trasporti di polizia - della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del
1° novembre 1964).
10 Nuovo testo giusta l’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le Direzioni cantonali di polizia, il 1° agosto 1942. Nuovo ammontare delle indennità giusta la circolare del DFGP del 23 marzo
1965.
11 Numero introdotto dall’ordinamento provvisorio stabilito dal DFGP, d’intesa con le direzioni cantonali di polizia, il 1° agosto 1942. Nuovo ammontare dell’indennità giusta la circolare della Direzione federale di polizia del 1° dicembre 1953.
12 Nuovo ammontare dell’indennità giusta la circolare della Divisione federale di polizia del 1° dicembre
1953.
13 Nuovo testo (cap. 2 - Trasporti di polizia - della Tariffa 630 delle imprese svizzere di trasporto, del 1° novembre 1964).
Quando la consegna del trasporto al confine od al luogo di destinazione incontri
1 Lo sbarco (trasbordo) di un trasporto da un treno sopra un altro (o sopra un battello a
2 Rimangono ferme le disposizioni speciali relative al traffico lungo le linee su cui circolano vetture La persona da trasportare dev’essere nutrita prima della partenza ed anche durante il
1 I Cantoni interessati presenteranno ogni tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e a , II a e III a categoria. Il Dipartimento esamina la distinta, ripartisce la totalità delle
2 Per la cooperazione del personale di polizia alla sussistenza ed all’alloggio dei trasportati non si
1 Per i trasporti effettuati sul territorio di un solo Cantone, questo non può iscrivere nel
2 Ove si tratti di trasporti ordinati dalla Confederazione, il Cantone che ne è incaricato deve pagare
1 Le stazioni di sussistenza e d’alloggio saranno designate dal Dipartimento federale di
2 Ogni pasto durante il viaggio, così come ogni alloggio fornito ad una persona trasportata sarà Per i trasporti ordinati dalle autorità federali (estradizioni, espulsioni dal territorio della
1. le spese di viaggio (vedi § 4 cpv. 3);
2. le spese di scorta secondo la tariffa stabilita nel § 6 capoverso 3;
3. le spese di sussistenza, di alloggio e d’assistenza medica durante il viaggio (vedi § 12 cpv. 2). I trasporti saranno, se appena fattibile, organizzati per modo che possano compiersi in a 15 classe e Gli organi di polizia veglieranno a che le celle di trasporto ed eventualmente le vetture
Gli ordini di trasporto eseguiti saranno conservati nel luogo di destinazione del trasporto Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita il controllo generale sui trasporti di La presente convenzione è conchiusa sotto riserva di ratificazione da parte delle
16 Il Consiglio federale fisserà la data dell’entrata in vigore di questa convenzione. 17 La presente convenzione può essere denunciata dalle Parti contraenti alla fine di ogni
1909 , 328.
16 La Convenzione vincola la Confederazione e tutti i Cantoni.
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