Legge sulle scuole professionali
                            Legge  sulle  scuole  professionali  (Lsp)  1  del  2   ottobre   1996  (Stato  10  marzo  2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  15  febbraio  1995  n.    4374  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  17  giugno  1996  n.    4374  R    della  Commissione  speciale   scolastica;  decreta:  Capitolo   primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  3  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  si    applica   alle  scuole  professionali,  segnatamente:  a)  scuole  professionali  contemplate    dalla  legge  federale  sulla  formazione  professionale  del  dicembre  2002;  b)  scuole  specializzate  contemplate  dal  diritto  intercantonale;  c)  scuole  che  preparano  a   professioni   di competenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio  è   disciplinata   dalla   legge  sulle  scuole  medie  superiori  del  26  maggio  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   denominazioni  personali  e   professionali  usate  nella   presente   legge  si intendono  al    maschile  e  al  femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  professionali  si    suddividono  in:  a)   professionali  di    base,  di    grado  secondario   II,    successive  all’obbligo  scolastico;  b)   specializzate   superiori,  di    grado  terziario  non  universitario,  successive  alla  formazione  di    base  o alla  maturità  professionale  o   assimilabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  riunisce  scuole  o   sezioni  di contenuto  affine,  anche  di grado  diverso,   in    istituti  scolastici  unici,  denominati  centri  professionali,   per  una  gestione  più  razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A     dipendenza  del     numero     e  della     provenienza     degli  allievi     e  della  loro  diversificazione  professionale,  il   Consiglio   di Stato  può  organizzare  le scuole  di grado   secondario   in    sedi  regionali.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vigilanza  è esercitata  dal  Dipartimento  e   dagli   organi  d’istituto  ai sensi  della  legge  della  scuola  del  1° febbraio  1990.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Legge sulle scuole professionali
                            Legge  sulle  scuole  professionali  (Lsp)  1  del  2   ottobre   1996  (Stato  10  marzo  2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  15  febbraio  1995  n.    4374  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  17  giugno  1996  n.    4374  R    della  Commissione  speciale   scolastica;  decreta:  Capitolo   primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  3  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  si    applica   alle  scuole  professionali,  segnatamente:  a)  scuole  professionali  contemplate    dalla  legge  federale  sulla  formazione  professionale  del  dicembre  2002;  b)  scuole  specializzate  contemplate  dal  diritto  intercantonale;  c)  scuole  che  preparano  a   professioni   di competenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio  è   disciplinata   dalla   legge  sulle  scuole  medie  superiori  del  26  maggio  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   denominazioni  personali  e   professionali  usate  nella   presente   legge  si intendono  al    maschile  e  al  femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  professionali  si    suddividono  in:  a)   professionali  di    base,  di    grado  secondario   II,    successive  all’obbligo  scolastico;  b)   specializzate   superiori,  di    grado  terziario  non  universitario,  successive  alla  formazione  di    base  o alla  maturità  professionale  o   assimilabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  riunisce  scuole  o   sezioni  di contenuto  affine,  anche  di grado  diverso,   in    istituti  scolastici  unici,  denominati  centri  professionali,   per  una  gestione  più  razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A     dipendenza  del     numero     e  della     provenienza     degli  allievi     e  della  loro  diversificazione  professionale,  il   Consiglio   di Stato  può  organizzare  le scuole  di grado   secondario   in    sedi  regionali.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vigilanza  è esercitata  dal  Dipartimento  e   dagli   organi  d’istituto  ai sensi  della  legge  della  scuola  del  1° febbraio  1990.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Legge sulle scuole professionali
                            Legge  sulle  scuole  professionali  (Lsp)  1  del  2   ottobre   1996  (Stato  10  marzo  2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  15  febbraio  1995  n.    4374  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  17  giugno  1996  n.    4374  R    della  Commissione  speciale   scolastica;  decreta:  Capitolo   primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  3  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  si    applica   alle  scuole  professionali,  segnatamente:  a)  scuole  professionali  contemplate    dalla  legge  federale  sulla  formazione  professionale  del  dicembre  2002;  b)  scuole  specializzate  contemplate  dal  diritto  intercantonale;  c)  scuole  che  preparano  a   professioni   di competenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio  è   disciplinata   dalla   legge  sulle  scuole  medie  superiori  del  26  maggio  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   denominazioni  personali  e   professionali  usate  nella   presente   legge  si intendono  al    maschile  e  al  femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  professionali  si    suddividono  in:  a)   professionali  di    base,  di    grado  secondario   II,    successive  all’obbligo  scolastico;  b)   specializzate   superiori,  di    grado  terziario  non  universitario,  successive  alla  formazione  di    base  o alla  maturità  professionale  o   assimilabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  riunisce  scuole  o   sezioni  di contenuto  affine,  anche  di grado  diverso,   in    istituti  scolastici  unici,  denominati  centri  professionali,   per  una  gestione  più  razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A     dipendenza  del     numero     e  della     provenienza     degli  allievi     e  della  loro  diversificazione  professionale,  il   Consiglio   di Stato  può  organizzare  le scuole  di grado   secondario   in    sedi  regionali.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vigilanza  è esercitata  dal  Dipartimento  e   dagli   organi  d’istituto  ai sensi  della  legge  della  scuola  del  1° febbraio  1990.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Legge sulle scuole professionali
                            Legge  sulle scuole professionali  (del 2 ottobre 1996)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato;  visto il rapporto 17 giugno 1996 n. 4374 R della Commissione speciale scolastica;  d e c r e t a :  Capitolo primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo d’applicazione  2  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La presente legge si applica alle scuole professionali, segnatamente:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Scuola cantonale di commercio è disciplinata dalla legge sulle scuole medie superiori del 26  maggio 1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le denominazioni personali e professionali usate nella presente legge si intendono al maschile e  al femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 2
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le scuole professionali si suddividono in:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti  scolastici unici, denominati centri professionali, per una gestione più razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   dipendenza   del   numero   e   della   provenienza   degli   allievi   e   della   loro   diversificazione  professionale, il Consiglio di Stato può organizzare le scuole di grado secondario in sedi regionali.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 4
                            1  La vigilanza è esercitata dal Dipartimento e dagli organi d’istituto ai sensi della legge  della scuola del 1° febbraio 1990.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  istituire  commissioni  di  vigilanza  per  singole  professioni,  gruppi  di  professioni, scuole o istituti scolastici, comprendenti rappresentanti delle organizzazioni del mondo  del lavoro.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241.
                            4    Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
Legge sulle scuole professionali
                            Legge  sulle  scuole  professionali  (Lsp)  1  del  2   ottobre   1996  (Stato  10  marzo  2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  15  febbraio  1995  n.    4374  del  Consiglio  di    Stato;  visto  il   rapporto  17  giugno  1996  n.    4374  R    della  Commissione  speciale   scolastica;  decreta:  Capitolo   primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Disposizioni   generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  3  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presente  legge  si    applica   alle  scuole  professionali,  segnatamente:  a)  scuole  professionali  contemplate    dalla  legge  federale  sulla  formazione  professionale  del  dicembre  2002;  b)  scuole  specializzate  contemplate  dal  diritto  intercantonale;  c)  scuole  che  preparano  a   professioni   di competenza  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio  è   disciplinata   dalla   legge  sulle  scuole  medie  superiori  del  26  maggio  1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   denominazioni  personali  e   professionali  usate  nella   presente   legge  si intendono  al    maschile  e  al  femminile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            Art.  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  scuole  professionali  si    suddividono  in:  a)   professionali  di    base,  di    grado  secondario   II,    successive  all’obbligo  scolastico;  b)   specializzate   superiori,  di    grado  terziario  non  universitario,  successive  alla  formazione  di    base  o alla  maturità  professionale  o   assimilabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  riunisce  scuole  o   sezioni  di contenuto  affine,  anche  di grado  diverso,   in    istituti  scolastici  unici,  denominati  centri  professionali,   per  una  gestione  più  razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A     dipendenza  del     numero     e  della     provenienza     degli  allievi     e  della  loro  diversificazione  professionale,  il   Consiglio   di Stato  può  organizzare  le scuole  di grado   secondario   in    sedi  regionali.  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vigilanza  è esercitata  dal  Dipartimento  e   dagli   organi  d’istituto  ai sensi  della  legge  della  scuola  del  1° febbraio  1990.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  può  istituire  commissioni  di  vigilanza  per  singole  professioni,  gruppi  di  professioni,  scuole  o   istituti   scolastici,  comprendenti  rappresentanti  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
                            1    Titolo  modifico  dalla  L 17.3.2009;  in    vigore  con  l’anno  scolastico  2009/2010  - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Capitolo  modificato  dalla   L   17.3.2009;  in vigore   con  l’anno  scolastico   2009/2010  -  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    N  ota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            5    Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.   abrogato  dalla  L 23.9.2015;  in vigore  dal   1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   23.9.2015;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU   2015,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  emana  i  regolamenti  d’applicazione  e   le regolamentazioni  delegate  competenze  alle  istanze   ad   esso   subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  precisano  segnatamente  l’organizzazione  delle    scuole,  la  vigilanza,  l’ammissione  degli  allievi,  la    frequenza,  le    misure  disciplinari,   le materie,  le opzioni  e i programmi  d’insegnamento,  la  promozione,   gli  esami   e   i  diplomi  o   gli  attestati  rilasciati,  nonché  le  deleghe  di  alcune   di  queste  competenze  ad  atti   inferiori,   fatte  salve  le    competenze  in materia  di    spesa   e   riservata  l’approvazione  degli  organi   di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  regolamenti  devono  attenersi  alle  disposizioni  federali,  intercantonali  o   convenzionali,  e per  il  resto  perseguono  le    migliori  possibilità  di riconoscimento   fuori  Cantone   dei  titoli  di studio  o   professionali  rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  può  istituire  commissioni  di  vigilanza  per  singole  professioni,  gruppi  di  professioni,  scuole  o   istituti   scolastici,  comprendenti  rappresentanti  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
                            1    Titolo  modifico  dalla  L 17.3.2009;  in    vigore  con  l’anno  scolastico  2009/2010  - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Capitolo  modificato  dalla   L   17.3.2009;  in vigore   con  l’anno  scolastico   2009/2010  -  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    N  ota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            5    Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.   abrogato  dalla  L 23.9.2015;  in vigore  dal   1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   23.9.2015;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU   2015,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  emana  i  regolamenti  d’applicazione  e   le regolamentazioni  delegate  competenze  alle  istanze   ad   esso   subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  precisano  segnatamente  l’organizzazione  delle    scuole,  la  vigilanza,  l’ammissione  degli  allievi,  la    frequenza,  le    misure  disciplinari,   le materie,  le opzioni  e i programmi  d’insegnamento,  la  promozione,   gli  esami   e   i  diplomi  o   gli  attestati  rilasciati,  nonché  le  deleghe  di  alcune   di  queste  competenze  ad  atti   inferiori,   fatte  salve  le    competenze  in materia  di    spesa   e   riservata  l’approvazione  degli  organi   di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  regolamenti  devono  attenersi  alle  disposizioni  federali,  intercantonali  o   convenzionali,  e per  il  resto  perseguono  le    migliori  possibilità  di riconoscimento   fuori  Cantone   dei  titoli  di studio  o   professionali  rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  può  istituire  commissioni  di  vigilanza  per  singole  professioni,  gruppi  di  professioni,  scuole  o   istituti   scolastici,  comprendenti  rappresentanti  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
                            1    Titolo  modifico  dalla  L 17.3.2009;  in    vigore  con  l’anno  scolastico  2009/2010  - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Capitolo  modificato  dalla   L   17.3.2009;  in vigore   con  l’anno  scolastico   2009/2010  -  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    N  ota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            5    Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.   abrogato  dalla  L 23.9.2015;  in vigore  dal   1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   23.9.2015;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU   2015,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  emana  i  regolamenti  d’applicazione  e   le regolamentazioni  delegate  competenze  alle  istanze   ad   esso   subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  precisano  segnatamente  l’organizzazione  delle    scuole,  la  vigilanza,  l’ammissione  degli  allievi,  la    frequenza,  le    misure  disciplinari,   le materie,  le opzioni  e i programmi  d’insegnamento,  la  promozione,   gli  esami   e   i  diplomi  o   gli  attestati  rilasciati,  nonché  le  deleghe  di  alcune   di  queste  competenze  ad  atti   inferiori,   fatte  salve  le    competenze  in materia  di    spesa   e   riservata  l’approvazione  degli  organi   di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  regolamenti  devono  attenersi  alle  disposizioni  federali,  intercantonali  o   convenzionali,  e per  il  resto  perseguono  le    migliori  possibilità  di riconoscimento   fuori  Cantone   dei  titoli  di studio  o   professionali  rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  delegate  dal  diritto  federale  in  materia  di  formazione  professionale,  con  facoltà  di  delega  delle  proprie competenze alle istanze ad esso subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  precisano  segnatamente  l’organizzazione  delle  scuole,  la  vigilanza,  l’ammissione  degli   allievi,   la   frequenza,   le   misure   disciplinari,   le   materie,   le   opzioni   e   i   programmi  d’insegnamento, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati, nonché le deleghe di  alcune  di  queste  competenze  ad  atti  inferiori,  fatte  salve  le  competenze  in  materia  di  spesa  e  riservata l’approvazione degli organi di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  regolamenti  devono  attenersi  alle  disposizioni  federali,  intercantonali  o  convenzionali,  e  per  il  resto  perseguono  le  migliori  possibilità  di  riconoscimento  fuori  Cantone  dei  titoli  di  studio  o  professionali rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi
Art. 6
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni istituto organizza, secondo necessità, con la collaborazione delle organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  e  con  il  prelievo  di  tasse  di  frequenza,  corsi  di  aggiornamento,  di  perfezionamento,  di  riqualificazione  e  di  reinserimento,  adottando  ove  possibile  il  principio  delle  unità capitalizzabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  ogni  istituto  possono  essere  organizzati,  a  tempo  pieno  o  parallelamente  a  un’attività  professionale,  corsi  di  pretirocinio,  di  preparazione  o  propedeutici,  segnatamente  in  presenza  di  una sufficiente domanda di allievi provenienti da curricoli non coordinati e interessati a conseguire  i requisiti d’ammissione.  Art. 7  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato  può  istituire  commissioni  di  vigilanza  per  singole  professioni,  gruppi  di  professioni,  scuole  o   istituti   scolastici,  comprendenti  rappresentanti  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
                            1    Titolo  modifico  dalla  L 17.3.2009;  in    vigore  con  l’anno  scolastico  2009/2010  - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Capitolo  modificato  dalla   L   17.3.2009;  in vigore   con  l’anno  scolastico   2009/2010  -  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    N  ota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            5    Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art.   abrogato  dalla  L 23.9.2015;  in vigore  dal   1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   23.9.2015;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU   2015,  518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Cpv.   modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  emana  i  regolamenti  d’applicazione  e   le regolamentazioni  delegate  competenze  alle  istanze   ad   esso   subordinate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  precisano  segnatamente  l’organizzazione  delle    scuole,  la  vigilanza,  l’ammissione  degli  allievi,  la    frequenza,  le    misure  disciplinari,   le materie,  le opzioni  e i programmi  d’insegnamento,  la  promozione,   gli  esami   e   i  diplomi  o   gli  attestati  rilasciati,  nonché  le  deleghe  di  alcune   di  queste  competenze  ad  atti   inferiori,   fatte  salve  le    competenze  in materia  di    spesa   e   riservata  l’approvazione  degli  organi   di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  regolamenti  devono  attenersi  alle  disposizioni  federali,  intercantonali  o   convenzionali,  e per  il  resto  perseguono  le    migliori  possibilità  di riconoscimento   fuori  Cantone   dei  titoli  di studio  o   professionali  rilasciati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Corsi
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  istituto  organizza,   secondo  necessità,  con  la  collaborazione  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  e  con  il  prelievo    di  tasse  di  frequenza,  corsi  di  aggiornamento,  di  perfezionamento,  di  riqualificazione  e    di  reinserimento,  adottando  ove  possibile  il  principio  delle  unità  capitalizzabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  ogni  istituto  possono  essere  organizzati,  a    tempo    pieno    o  parallelamente  a    un’attività  professionale,  corsi  di    pretirocinio,   di preparazione  o   propedeutici,  segnatamente   in    presenza  di una  sufficiente  domanda  di  allievi  provenienti    da  curricoli  non    coordinati  e  interessati  a    conseguire    i  requisiti  d’ammissione.  Art.  7  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissioni  limitate  per  numero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  8  13  Se  il   numero  dei  candidati  a   una  scuola   professionale  con   un  numero  definito  di    posti  di  formazione,  segnatamente    a    tempo  pieno,  supera  quello  dei  posti    di  formazione    disponibili,  il  Consiglio  di    Stato  può  decidere  di    regolare  l’ammissione  con  esami   o   altre  procedure  di graduatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  per  scuole  sanitarie   e   sociali  Art.  9  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammissione  e  la  frequenza    delle    scuole  professionali  sanitarie  e    sociali  possono  essere  subordinate  al  controllo  della    salute  dell’allievo,  tramite  medici  fiduciari,  e   al  rispetto  delle  misure  di    prevenzione   sanitaria.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  interni  e   i  piani  di    studio  definiscono  in    particolare  lo    statuto  dell’allievo,   segnatamente  in  materia   di    assicurazioni,   congedi,   orari  e   turni  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   titolo  rilasciato  da   una  scuola  professionale   sanitaria  o   sociale  abilita  all’esercizio  della  rispettiva  professione  nel  Cantone  e    nella  Confederazione,  riservate  le  disposizioni  in  materia  d’esercizio  indipendente  delle  professioni  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  istituto  organizza,   secondo  necessità,  con  la  collaborazione  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  e  con  il  prelievo    di  tasse  di  frequenza,  corsi  di  aggiornamento,  di  perfezionamento,  di  riqualificazione  e    di  reinserimento,  adottando  ove  possibile  il  principio  delle  unità  capitalizzabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  ogni  istituto  possono  essere  organizzati,  a    tempo    pieno    o  parallelamente  a    un’attività  professionale,  corsi  di    pretirocinio,   di preparazione  o   propedeutici,  segnatamente   in    presenza  di una  sufficiente  domanda  di  allievi  provenienti    da  curricoli  non    coordinati  e  interessati  a    conseguire    i  requisiti  d’ammissione.  Art.  7  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissioni  limitate  per  numero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  8  13  Se  il   numero  dei  candidati  a   una  scuola   professionale  con   un  numero  definito  di    posti  di  formazione,  segnatamente    a    tempo  pieno,  supera  quello  dei  posti    di  formazione    disponibili,  il  Consiglio  di    Stato  può  decidere  di    regolare  l’ammissione  con  esami   o   altre  procedure  di graduatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  per  scuole  sanitarie   e   sociali  Art.  9  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammissione  e  la  frequenza    delle    scuole  professionali  sanitarie  e    sociali  possono  essere  subordinate  al  controllo  della    salute  dell’allievo,  tramite  medici  fiduciari,  e   al  rispetto  delle  misure  di    prevenzione   sanitaria.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  interni  e   i  piani  di    studio  definiscono  in    particolare  lo    statuto  dell’allievo,   segnatamente  in  materia   di    assicurazioni,   congedi,   orari  e   turni  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   titolo  rilasciato  da   una  scuola  professionale   sanitaria  o   sociale  abilita  all’esercizio  della  rispettiva  professione  nel  Cantone  e    nella  Confederazione,  riservate  le  disposizioni  in  materia  d’esercizio  indipendente  delle  professioni  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  istituto  organizza,   secondo  necessità,  con  la  collaborazione  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  e  con  il  prelievo    di  tasse  di  frequenza,  corsi  di  aggiornamento,  di  perfezionamento,  di  riqualificazione  e    di  reinserimento,  adottando  ove  possibile  il  principio  delle  unità  capitalizzabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  ogni  istituto  possono  essere  organizzati,  a    tempo    pieno    o  parallelamente  a    un’attività  professionale,  corsi  di    pretirocinio,   di preparazione  o   propedeutici,  segnatamente   in    presenza  di una  sufficiente  domanda  di  allievi  provenienti    da  curricoli  non    coordinati  e  interessati  a    conseguire    i  requisiti  d’ammissione.  Art.  7  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissioni  limitate  per  numero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  8  13  Se  il   numero  dei  candidati  a   una  scuola   professionale  con   un  numero  definito  di    posti  di  formazione,  segnatamente    a    tempo  pieno,  supera  quello  dei  posti    di  formazione    disponibili,  il  Consiglio  di    Stato  può  decidere  di    regolare  l’ammissione  con  esami   o   altre  procedure  di graduatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  per  scuole  sanitarie   e   sociali  Art.  9  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammissione  e  la  frequenza    delle    scuole  professionali  sanitarie  e    sociali  possono  essere  subordinate  al  controllo  della    salute  dell’allievo,  tramite  medici  fiduciari,  e   al  rispetto  delle  misure  di    prevenzione   sanitaria.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  interni  e   i  piani  di    studio  definiscono  in    particolare  lo    statuto  dell’allievo,   segnatamente  in  materia   di    assicurazioni,   congedi,   orari  e   turni  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   titolo  rilasciato  da   una  scuola  professionale   sanitaria  o   sociale  abilita  all’esercizio  della  rispettiva  professione  nel  Cantone  e    nella  Confederazione,  riservate  le  disposizioni  in  materia  d’esercizio  indipendente  delle  professioni  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissioni limitate per numero  11  Art. 8  12  Se il numero dei candidati a una scuola professionale con un numero definito di posti di  formazione,  segnatamente  a  tempo  pieno,  supera  quello  dei  posti  di  formazione  disponibili,  il  Consiglio  di  Stato  può  decidere  di  regolare  l’ammissione  con  esami  o  altre  procedure  di  graduatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni particolari per scuole sanitarie e sociali  13  Art. 9  14  1  L’ammissione  e  la  frequenza  delle  scuole  professionali  sanitarie  e  sociali  possono  essere  subordinate  al  controllo  della  salute  dell’allievo,  tramite  medici  fiduciari,  e  al  rispetto  delle  misure di prevenzione sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I   regolamenti   interni   e   i   piani   di   studio   definiscono   in   particolare   lo   statuto   dell’allievo,  segnatamente in materia di assicurazioni, congedi, orari e turni di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il titolo rilasciato da una scuola professionale sanitaria o sociale abilita all’esercizio della rispettiva  professione  nel  Cantone  e  nella  Confederazione,  riservate  le  disposizioni  in  materia  d’esercizio  indipendente delle professioni sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli allievi delle scuole sanitarie e sociali ricevono, nei casi di particolare interesse pubblico, una  retribuzione fissata dal Consiglio di Stato d’intesa con le organizzazioni del mondo del lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scuole professionali private
                            16  Art. 10  17  1  Il   Consiglio   di   Stato   può   riconoscere   gli   esami   rispettivamente   proporre   alla  Confederazione  il  riconoscimento  degli  esami  di  scuole  private  che  offrono  il  conseguimento  di  titoli o di abilitazioni riconosciuti dal Cantone o dalla Confederazione quando lo giustifichino l’utilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241.
                            9    Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. abrogato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 245; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            1  Ogni  istituto  organizza,   secondo  necessità,  con  la  collaborazione  delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  e  con  il  prelievo    di  tasse  di  frequenza,  corsi  di  aggiornamento,  di  perfezionamento,  di  riqualificazione  e    di  reinserimento,  adottando  ove  possibile  il  principio  delle  unità  capitalizzabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Presso  ogni  istituto  possono  essere  organizzati,  a    tempo    pieno    o  parallelamente  a    un’attività  professionale,  corsi  di    pretirocinio,   di preparazione  o   propedeutici,  segnatamente   in    presenza  di una  sufficiente  domanda  di  allievi  provenienti    da  curricoli  non    coordinati  e  interessati  a    conseguire    i  requisiti  d’ammissione.  Art.  7  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissioni  limitate  per  numero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  8  13  Se  il   numero  dei  candidati  a   una  scuola   professionale  con   un  numero  definito  di    posti  di  formazione,  segnatamente    a    tempo  pieno,  supera  quello  dei  posti    di  formazione    disponibili,  il  Consiglio  di    Stato  può  decidere  di    regolare  l’ammissione  con  esami   o   altre  procedure  di graduatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  particolari  per  scuole  sanitarie   e   sociali  Art.  9  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ammissione  e  la  frequenza    delle    scuole  professionali  sanitarie  e    sociali  possono  essere  subordinate  al  controllo  della    salute  dell’allievo,  tramite  medici  fiduciari,  e   al  rispetto  delle  misure  di    prevenzione   sanitaria.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti  interni  e   i  piani  di    studio  definiscono  in    particolare  lo    statuto  dell’allievo,   segnatamente  in  materia   di    assicurazioni,   congedi,   orari  e   turni  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   titolo  rilasciato  da   una  scuola  professionale   sanitaria  o   sociale  abilita  all’esercizio  della  rispettiva  professione  nel  Cantone  e    nella  Confederazione,  riservate  le  disposizioni  in  materia  d’esercizio  indipendente  delle  professioni  sanitarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  allievi  delle  scuole  sanitarie  e   sociali  ricevono,  nei  casi   di  particolare  interesse   pubblico,  una  retribuzione  fissata  dal  Consiglio  di Stato  d’intesa  con  le organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  private  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio     di  Stato  può  riconoscere  gli  esami  rispettivamente  proporre  alla  Confederazione  il   riconoscimento  degli   esami  di    scuole  private  che   offrono  il   conseguimento  di    titoli  o  di  abilitazioni    riconosciuti  dal  Cantone    o    dalla  Confederazione  quando    lo  giustifichino  l’utilità  pubblica,  l’ammissione  per  tutte   le persone  che  soddisfano  i  requisiti  di formazione   preliminare,  la  qualità  dei  programmi  e della  formazione  pratica  e   la    qualificazione  degli  insegnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  disciplina    nel  regolamento  le  modalità  di  riconoscimento  o  di  proposta  di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
10
                            Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   abrogato  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal   1.8.2016  -  BU  2016,   245;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            12  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
14
                            Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato  può   organizzare   esami   cantonali   per  gli allievi  di  scuole  private   il cui   esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  allievi  delle  scuole  sanitarie  e   sociali  ricevono,  nei  casi   di  particolare  interesse   pubblico,  una  retribuzione  fissata  dal  Consiglio  di Stato  d’intesa  con  le organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  private  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio     di  Stato  può  riconoscere  gli  esami  rispettivamente  proporre  alla  Confederazione  il   riconoscimento  degli   esami  di    scuole  private  che   offrono  il   conseguimento  di    titoli  o  di  abilitazioni    riconosciuti  dal  Cantone    o    dalla  Confederazione  quando    lo  giustifichino  l’utilità  pubblica,  l’ammissione  per  tutte   le persone  che  soddisfano  i  requisiti  di formazione   preliminare,  la  qualità  dei  programmi  e della  formazione  pratica  e   la    qualificazione  degli  insegnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  disciplina    nel  regolamento  le  modalità  di  riconoscimento  o  di  proposta  di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
10
                            Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   abrogato  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal   1.8.2016  -  BU  2016,   245;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            12  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
14
                            Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato  può   organizzare   esami   cantonali   per  gli allievi  di  scuole  private   il cui   esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  allievi  delle  scuole  sanitarie  e   sociali  ricevono,  nei  casi   di  particolare  interesse   pubblico,  una  retribuzione  fissata  dal  Consiglio  di Stato  d’intesa  con  le organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  private  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio     di  Stato  può  riconoscere  gli  esami  rispettivamente  proporre  alla  Confederazione  il   riconoscimento  degli   esami  di    scuole  private  che   offrono  il   conseguimento  di    titoli  o  di  abilitazioni    riconosciuti  dal  Cantone    o    dalla  Confederazione  quando    lo  giustifichino  l’utilità  pubblica,  l’ammissione  per  tutte   le persone  che  soddisfano  i  requisiti  di formazione   preliminare,  la  qualità  dei  programmi  e della  formazione  pratica  e   la    qualificazione  degli  insegnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  disciplina    nel  regolamento  le  modalità  di  riconoscimento  o  di  proposta  di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
10
                            Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   abrogato  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal   1.8.2016  -  BU  2016,   245;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            12  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
14
                            Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato  può   organizzare   esami   cantonali   per  gli allievi  di  scuole  private   il cui   esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241.
                            13    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pubblica, l’ammissione per tutte le persone che soddisfano i requisiti di formazione preliminare, la  qualità dei programmi e della formazione pratica e la qualificazione degli insegnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dipartimento  disciplina  nel  regolamento  le  modalità  di  riconoscimento  o  di  proposta  di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può organizzare esami cantonali per gli allievi di scuole private il cui esame  finale non è riconosciuto dall’autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Squilibri nel mercato della
                            formazione professionale di base  18  Art. 11  19  1  Nel  caso  di  carenza  di  un’adeguata  offerta  di  posti  di  tirocinio  in  settori  d’interesse  generale  per  il  mondo  del  lavoro,  il  Consiglio  di  Stato  può  adottare  provvedimenti  temporanei,  segnatamente:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno individuale  20  Art. 12  21  1  Il Consiglio di Stato organizza un servizio di sostegno individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il servizio svolge la sua opera:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  può  delegare  a  terzi  che  ne  fanno  richiesta  parte  del  servizio  di  sostegno  individuale.  Capitolo secondo  22  Scuole professionali di base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia delle scuole professionali di base  23  Art. 13  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel Cantone sono scuole professionali del secondario II:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli  allievi  delle  scuole  sanitarie  e   sociali  ricevono,  nei  casi   di  particolare  interesse   pubblico,  una  retribuzione  fissata  dal  Consiglio  di Stato  d’intesa  con  le organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  private  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio     di  Stato  può  riconoscere  gli  esami  rispettivamente  proporre  alla  Confederazione  il   riconoscimento  degli   esami  di    scuole  private  che   offrono  il   conseguimento  di    titoli  o  di  abilitazioni    riconosciuti  dal  Cantone    o    dalla  Confederazione  quando    lo  giustifichino  l’utilità  pubblica,  l’ammissione  per  tutte   le persone  che  soddisfano  i  requisiti  di formazione   preliminare,  la  qualità  dei  programmi  e della  formazione  pratica  e   la    qualificazione  degli  insegnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  disciplina    nel  regolamento  le  modalità  di  riconoscimento  o  di  proposta  di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.   modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore   dal   1.1.2016  -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
10
                            Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   abrogato  dalla  L 22.3.2016;   in    vigore   dal   1.8.2016  -  BU  2016,   245;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            12  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
14
                            Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di  Stato  può   organizzare   esami   cantonali   per  gli allievi  di  scuole  private   il cui   esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Squilibri  nel   mercato  della   formazione  professionale  di  base  17  Art.  11  18  1  Nel  caso  di  carenza  di  un’adeguata  offerta  di  posti  di  tirocinio    in  settori    d’interesse  generale  per  il   mondo    del  lavoro,  il  Consiglio    di  Stato    può    adottare  provvedimenti  temporanei,  segnatamente:  a)  di    anni   di    base  del  tirocinio   o   il collocamento  di    giovani  in quelli  esistenti;  b)  di    sezioni   di    scuole  professionali  di base   a   tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  finanziarie   del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  individuale  19  Art.  12  20  1  Il  Consiglio  di    Stato  organizza  un   servizio   di sostegno  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  svolge  la    sua   opera:  a)  nella  formazione   professionale  di    base  su due  anni  in collaborazione  con   le  professionali;  b)  al    pretirocinio  nelle  sue  varie   forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  delegare  a  terzi  che  ne  fanno  richiesta  parte  del  servizio  di  sostegno  individuale.  Capitolo  secondo  21  Scuole  professionali   di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  professionali  di base  22  Art.  13  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  scuole  professionali  del  secondario  II:  a)    per    apprendisti  con  contratto    di  tirocinio    con  un’azienda  che    si  concludono  con    il  dell’attestato  federale  di    capacità  o   del  certificato  federale  di    formazione  pratica;  b)  di    regola   a   tempo   pieno,  per  persone  in    formazione  con  contratto  di tirocinio  con   la  stessa  che  si   concludono  con  il rilascio  dell’attestato   federale  di    capacità  o del  certificato  di  formazione  pratica  e    le  scuole  che  si  concludono    con  il   rilascio  della  maturità  c)  che   si    concludono  con  il   rilascio  della  maturità  professionale   integrate   nel  tirocinio  e  alla   formazione  di    base;  d)  che  si    concludono  con  il   rilascio   di titoli  cantonali;  e)  di    preparazione  alla  formazione  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Squilibri  nel   mercato  della   formazione  professionale  di  base  17  Art.  11  18  1  Nel  caso  di  carenza  di  un’adeguata  offerta  di  posti  di  tirocinio    in  settori    d’interesse  generale  per  il   mondo    del  lavoro,  il  Consiglio    di  Stato    può    adottare  provvedimenti  temporanei,  segnatamente:  a)  di    anni   di    base  del  tirocinio   o   il collocamento  di    giovani  in quelli  esistenti;  b)  di    sezioni   di    scuole  professionali  di base   a   tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  finanziarie   del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  individuale  19  Art.  12  20  1  Il  Consiglio  di    Stato  organizza  un   servizio   di sostegno  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  svolge  la    sua   opera:  a)  nella  formazione   professionale  di    base  su due  anni  in collaborazione  con   le  professionali;  b)  al    pretirocinio  nelle  sue  varie   forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  delegare  a  terzi  che  ne  fanno  richiesta  parte  del  servizio  di  sostegno  individuale.  Capitolo  secondo  21  Scuole  professionali   di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  professionali  di base  22  Art.  13  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  scuole  professionali  del  secondario  II:  a)    per    apprendisti  con  contratto    di  tirocinio    con  un’azienda  che    si  concludono  con    il  dell’attestato  federale  di    capacità  o   del  certificato  federale  di    formazione  pratica;  b)  di    regola   a   tempo   pieno,  per  persone  in    formazione  con  contratto  di tirocinio  con   la  stessa  che  si   concludono  con  il rilascio  dell’attestato   federale  di    capacità  o del  certificato  di  formazione  pratica  e    le  scuole  che  si  concludono    con  il   rilascio  della  maturità  c)  che   si    concludono  con  il   rilascio  della  maturità  professionale   integrate   nel  tirocinio  e  alla   formazione  di    base;  d)  che  si    concludono  con  il   rilascio   di titoli  cantonali;  e)  di    preparazione  alla  formazione  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Squilibri  nel   mercato  della   formazione  professionale  di  base  17  Art.  11  18  1  Nel  caso  di  carenza  di  un’adeguata  offerta  di  posti  di  tirocinio    in  settori    d’interesse  generale  per  il   mondo    del  lavoro,  il  Consiglio    di  Stato    può    adottare  provvedimenti  temporanei,  segnatamente:  a)  di    anni   di    base  del  tirocinio   o   il collocamento  di    giovani  in quelli  esistenti;  b)  di    sezioni   di    scuole  professionali  di base   a   tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  finanziarie   del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  individuale  19  Art.  12  20  1  Il  Consiglio  di    Stato  organizza  un   servizio   di sostegno  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  svolge  la    sua   opera:  a)  nella  formazione   professionale  di    base  su due  anni  in collaborazione  con   le  professionali;  b)  al    pretirocinio  nelle  sue  varie   forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  delegare  a  terzi  che  ne  fanno  richiesta  parte  del  servizio  di  sostegno  individuale.  Capitolo  secondo  21  Scuole  professionali   di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  professionali  di base  22  Art.  13  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  scuole  professionali  del  secondario  II:  a)    per    apprendisti  con  contratto    di  tirocinio    con  un’azienda  che    si  concludono  con    il  dell’attestato  federale  di    capacità  o   del  certificato  federale  di    formazione  pratica;  b)  di    regola   a   tempo   pieno,  per  persone  in    formazione  con  contratto  di tirocinio  con   la  stessa  che  si   concludono  con  il rilascio  dell’attestato   federale  di    capacità  o del  certificato  di  formazione  pratica  e    le  scuole  che  si  concludono    con  il   rilascio  della  maturità  c)  che   si    concludono  con  il   rilascio  della  maturità  professionale   integrate   nel  tirocinio  e  alla   formazione  di    base;  d)  che  si    concludono  con  il   rilascio   di titoli  cantonali;  e)  di    preparazione  alla  formazione  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Scuola cantonale di commercio, scuola media superiore in quanto istituto a vocazione liceale  che  rilascia  un  attestato  di  maturità  cantonale  che  consente  l’accesso  agli  studi  universitari,  è  considerata  assimilabile  alle  scuole  professionali  di  base  commerciali  nella  misura  in  cui  rilascia  anche l’attestato federale di capacità per impiegati di commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241.
                            20    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1997, 403; BU 2009, 241.
                            22    Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23     Nota  marginale  modificata  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  –  BU  2015,  518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2009, 241.
                            24     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241; BU 2014, 312.
                            Persona di riferimento  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  scuola professionale del secondario II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il docente di classe coordina eventuali provvedimenti all’indirizzo delle persone in formazione con  gli  altri  operatori  della  formazione,  segnatamente  con  l’ispettore  del  tirocinio,  con  il  docente  di  sostegno individuale o con il docente mediatore dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità delle scuole secondarie  27  Art. 15  28  1  L’insegnamento  è  gratuito  per  gli  allievi  delle  scuole  professionali  del  secondario  II  domiciliati  nel  Cantone  o  che  sono  a  tirocinio  o  fanno  pratica  presso  un’azienda  con  sede  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I libri di testo e il materiale scolastico individuale o altre prestazioni non d’insegnamento messi a  disposizione dalla scuola sono a carico degli allievi, avuto riguardo che questo sia equilibrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Squilibri  nel   mercato  della   formazione  professionale  di  base  17  Art.  11  18  1  Nel  caso  di  carenza  di  un’adeguata  offerta  di  posti  di  tirocinio    in  settori    d’interesse  generale  per  il   mondo    del  lavoro,  il  Consiglio    di  Stato    può    adottare  provvedimenti  temporanei,  segnatamente:  a)  di    anni   di    base  del  tirocinio   o   il collocamento  di    giovani  in quelli  esistenti;  b)  di    sezioni   di    scuole  professionali  di base   a   tempo  pieno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    competenze  finanziarie   del  Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  individuale  19  Art.  12  20  1  Il  Consiglio  di    Stato  organizza  un   servizio   di sostegno  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   servizio  svolge  la    sua   opera:  a)  nella  formazione   professionale  di    base  su due  anni  in collaborazione  con   le  professionali;  b)  al    pretirocinio  nelle  sue  varie   forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  può  delegare  a  terzi  che  ne  fanno  richiesta  parte  del  servizio  di  sostegno  individuale.  Capitolo  secondo  21  Scuole  professionali   di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  professionali  di base  22  Art.  13  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  scuole  professionali  del  secondario  II:  a)    per    apprendisti  con  contratto    di  tirocinio    con  un’azienda  che    si  concludono  con    il  dell’attestato  federale  di    capacità  o   del  certificato  federale  di    formazione  pratica;  b)  di    regola   a   tempo   pieno,  per  persone  in    formazione  con  contratto  di tirocinio  con   la  stessa  che  si   concludono  con  il rilascio  dell’attestato   federale  di    capacità  o del  certificato  di  formazione  pratica  e    le  scuole  che  si  concludono    con  il   rilascio  della  maturità  c)  che   si    concludono  con  il   rilascio  della  maturità  professionale   integrate   nel  tirocinio  e  alla   formazione  di    base;  d)  che  si    concludono  con  il   rilascio   di titoli  cantonali;  e)  di    preparazione  alla  formazione  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio,  scuola  media  superiore  in  quanto  istituto  a   vocazione  liceale  che  rilascia    un  attestato  di  maturità  cantonale  che  consente  l’accesso    agli  studi    universitari,    è  considerata  assimilabile    alle  scuole  professionali  di  base    commerciali  nella    misura    in  cui  rilascia  anche  l’attestato  federale   di    capacità  per  impiegati   di    commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persona  di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  14  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    di  classe    è  la  persona  di  riferimento  per  le  persone  in  formazione  in  una  scuola  professionale  del  secondario  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente  di    classe  coordina  eventuali  provvedimenti   all’indirizzo  delle  persone  in formazione   con  gli  altri    operatori  della  formazione,  segnatamente  con  l’ispettore    del  tirocinio,  con  il   docente  di  sostegno  individuale   o   con  il   docente  mediatore  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            19  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota    marginale  modificata  dalla    L    23.9.2015;    in  vigore  dal  1.1.2016  -   BU  2015,    518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            241;  BU  2014,   312.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio,  scuola  media  superiore  in  quanto  istituto  a   vocazione  liceale  che  rilascia    un  attestato  di  maturità  cantonale  che  consente  l’accesso    agli  studi    universitari,    è  considerata  assimilabile    alle  scuole  professionali  di  base    commerciali  nella    misura    in  cui  rilascia  anche  l’attestato  federale   di    capacità  per  impiegati   di    commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persona  di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  14  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    di  classe    è  la  persona  di  riferimento  per  le  persone  in  formazione  in  una  scuola  professionale  del  secondario  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente  di    classe  coordina  eventuali  provvedimenti   all’indirizzo  delle  persone  in formazione   con  gli  altri    operatori  della  formazione,  segnatamente  con  l’ispettore    del  tirocinio,  con  il   docente  di  sostegno  individuale   o   con  il   docente  mediatore  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            19  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota    marginale  modificata  dalla    L    23.9.2015;    in  vigore  dal  1.1.2016  -   BU  2015,    518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            241;  BU  2014,   312.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio,  scuola  media  superiore  in  quanto  istituto  a   vocazione  liceale  che  rilascia    un  attestato  di  maturità  cantonale  che  consente  l’accesso    agli  studi    universitari,    è  considerata  assimilabile    alle  scuole  professionali  di  base    commerciali  nella    misura    in  cui  rilascia  anche  l’attestato  federale   di    capacità  per  impiegati   di    commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persona  di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  14  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    di  classe    è  la  persona  di  riferimento  per  le  persone  in  formazione  in  una  scuola  professionale  del  secondario  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente  di    classe  coordina  eventuali  provvedimenti   all’indirizzo  delle  persone  in formazione   con  gli  altri    operatori  della  formazione,  segnatamente  con  l’ispettore    del  tirocinio,  con  il   docente  di  sostegno  individuale   o   con  il   docente  mediatore  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            19  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota    marginale  modificata  dalla    L    23.9.2015;    in  vigore  dal  1.1.2016  -   BU  2015,    518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            241;  BU  2014,   312.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            3  Per le scuole di cui all’art. 13 lett. b e d il Consiglio di Stato può adottare una tassa di frequenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega dell’insegnamento per apprendisti  30  Art. 16  31  Il   Consiglio   di   Stato   può   delegare   alle   organizzazioni   del   mondo   del   lavoro  l’insegnamento  obbligatorio  e  facoltativo  agli  apprendisti,  segnatamente  nell’ambito  di  corsi  specializzati intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scuole professionali di base a tempo pieno
                            32  Art. 17  33  1  Di regola, fra la scuola professionale di base a tempo pieno e il rappresentante legale  dell’allievo è stipulato un regolare contratto di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formazione  pratica  può  comprendere  un  periodo  di  attività  presso  un’azienda  idonea,  concordato tra quest’ultima e la direzione della scuola, oppure presso un’azienda di pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maturità di diritto cantonale  34  Art. 18  35  Il  Consiglio  di  Stato  può  istituire  percorsi  di  maturità  cantonale,  segnatamente  di  maturità professionale analoga alla maturità professionale di diritto federale per le professioni non  regolate dalla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione alle scuole professionali di base a tempo
                            pieno e alle scuole di maturità professionale  36  Art. 19  37  1  Alle  scuole  di  cui  all’art.  13  lett.  b)  e  c)  sono  ammessi  gli  allievi  con  la  licenza  dalla  scuola  media  che  soddisfano  le  condizioni  di  ammissione  alle  scuole  medie  superiori  o  che  raggiungono una media qualificata; gli altri candidati devono sottoporsi ad un esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Impiegati  e  operai  qualificati  o  persone  maggiorenni  sono  ammessi  alle  stesse  scuole  con  una  nota complessiva d’esame finale di tirocinio specifica o, per decisione delle direzioni, sulla base di  altre loro qualifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241.
                            27    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Scuola  cantonale  di commercio,  scuola  media  superiore  in  quanto  istituto  a   vocazione  liceale  che  rilascia    un  attestato  di  maturità  cantonale  che  consente  l’accesso    agli  studi    universitari,    è  considerata  assimilabile    alle  scuole  professionali  di  base    commerciali  nella    misura    in  cui  rilascia  anche  l’attestato  federale   di    capacità  per  impiegati   di    commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Persona  di riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  14  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  docente    di  classe    è  la  persona  di  riferimento  per  le  persone  in  formazione  in  una  scuola  professionale  del  secondario  II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   docente  di    classe  coordina  eventuali  provvedimenti   all’indirizzo  delle  persone  in formazione   con  gli  altri    operatori  della  formazione,  segnatamente  con  l’ispettore    del  tirocinio,  con  il   docente  di  sostegno  individuale   o   con  il   docente  mediatore  dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            19  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  1997,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            403;  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota    marginale  modificata  dalla    L    23.9.2015;    in  vigore  dal  1.1.2016  -   BU  2015,    518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L 23.9.2015;   in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedenti  modifiche:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            241;  BU  2014,   312.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            Gratuità  delle  scuole  secondarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  domiciliati  nel    Cantone  o  che  sono  a    tirocinio  o    fanno  pratica  presso    un’azienda    con  sede  nel  Cantone.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  libri  di    testo  e il   materiale  scolastico   individuale  o   altre  prestazioni  non  d’insegnamento   messi  a  disposizione  dalla  scuola  sono  a   carico  degli   allievi,   avuto  riguardo  che  questo  sia   equilibrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le scuole   di cui  all’art.   13  lett.   b   e   d   il Consiglio  di    Stato  può  adottare  una  tassa  di    frequenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  dell’insegnamento  per  apprendisti  Art.  16  28  Il  Consiglio  di   Stato  può  delegare  alle  organizzazioni  del  mondo     del  lavoro  l’insegnamento  obbligatorio  e  facoltativo  agli    apprendisti,  segnatamente  nell’ambito    di  corsi  specializzati  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  di  base  a tempo  pieno  Art.  17  29  1  Di  regola,  fra  la    scuola   professionale  di    base  a   tempo  pieno  e   il   rappresentante  legale  dell’allievo  è   stipulato  un  regolare  contratto   di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    formazione  pratica  può  comprendere    un  periodo  di  attività  presso  un’azienda    idonea,  concordato  tra   quest’ultima  e   la    direzione  della  scuola,  oppure  presso  un’azienda   di pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maturità  di  diritto  cantonale  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Il  Consiglio   di    Stato  può  istituire  percorsi   di maturità  cantonale,  segnatamente   di maturità  professionale  analoga   alla  maturità  professionale  di diritto  federale  per  le    professioni   non  regolate  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  alle  scuole  professionali   di  base  a   tempo  pieno  e alle  scuole  di  maturità  professionale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alle   scuole  di    cui  all’art.  13  lett.  b   e   c   sono  ammessi  gli  allievi  con   la    licenza   dalla  scuola  media  che   soddisfano  le  condizioni  di  ammissione  alle  scuole  medie  superiori  o   che   raggiungono  una  media   qualificata;  gli  altri  candidati   devono  sottoporsi   ad   un   esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità  delle  scuole  secondarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  domiciliati  nel    Cantone  o  che  sono  a    tirocinio  o    fanno  pratica  presso    un’azienda    con  sede  nel  Cantone.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  libri  di    testo  e il   materiale  scolastico   individuale  o   altre  prestazioni  non  d’insegnamento   messi  a  disposizione  dalla  scuola  sono  a   carico  degli   allievi,   avuto  riguardo  che  questo  sia   equilibrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le scuole   di cui  all’art.   13  lett.   b   e   d   il Consiglio  di    Stato  può  adottare  una  tassa  di    frequenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  dell’insegnamento  per  apprendisti  Art.  16  28  Il  Consiglio  di   Stato  può  delegare  alle  organizzazioni  del  mondo     del  lavoro  l’insegnamento  obbligatorio  e  facoltativo  agli    apprendisti,  segnatamente  nell’ambito    di  corsi  specializzati  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  di  base  a tempo  pieno  Art.  17  29  1  Di  regola,  fra  la    scuola   professionale  di    base  a   tempo  pieno  e   il   rappresentante  legale  dell’allievo  è   stipulato  un  regolare  contratto   di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    formazione  pratica  può  comprendere    un  periodo  di  attività  presso  un’azienda    idonea,  concordato  tra   quest’ultima  e   la    direzione  della  scuola,  oppure  presso  un’azienda   di pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maturità  di  diritto  cantonale  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Il  Consiglio   di    Stato  può  istituire  percorsi   di maturità  cantonale,  segnatamente   di maturità  professionale  analoga   alla  maturità  professionale  di diritto  federale  per  le    professioni   non  regolate  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  alle  scuole  professionali   di  base  a   tempo  pieno  e alle  scuole  di  maturità  professionale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alle   scuole  di    cui  all’art.  13  lett.  b   e   c   sono  ammessi  gli  allievi  con   la    licenza   dalla  scuola  media  che   soddisfano  le  condizioni  di  ammissione  alle  scuole  medie  superiori  o   che   raggiungono  una  media   qualificata;  gli  altri  candidati   devono  sottoporsi   ad   un   esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità  delle  scuole  secondarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  domiciliati  nel    Cantone  o  che  sono  a    tirocinio  o    fanno  pratica  presso    un’azienda    con  sede  nel  Cantone.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  libri  di    testo  e il   materiale  scolastico   individuale  o   altre  prestazioni  non  d’insegnamento   messi  a  disposizione  dalla  scuola  sono  a   carico  degli   allievi,   avuto  riguardo  che  questo  sia   equilibrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le scuole   di cui  all’art.   13  lett.   b   e   d   il Consiglio  di    Stato  può  adottare  una  tassa  di    frequenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  dell’insegnamento  per  apprendisti  Art.  16  28  Il  Consiglio  di   Stato  può  delegare  alle  organizzazioni  del  mondo     del  lavoro  l’insegnamento  obbligatorio  e  facoltativo  agli    apprendisti,  segnatamente  nell’ambito    di  corsi  specializzati  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  di  base  a tempo  pieno  Art.  17  29  1  Di  regola,  fra  la    scuola   professionale  di    base  a   tempo  pieno  e   il   rappresentante  legale  dell’allievo  è   stipulato  un  regolare  contratto   di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    formazione  pratica  può  comprendere    un  periodo  di  attività  presso  un’azienda    idonea,  concordato  tra   quest’ultima  e   la    direzione  della  scuola,  oppure  presso  un’azienda   di pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maturità  di  diritto  cantonale  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Il  Consiglio   di    Stato  può  istituire  percorsi   di maturità  cantonale,  segnatamente   di maturità  professionale  analoga   alla  maturità  professionale  di diritto  federale  per  le    professioni   non  regolate  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  alle  scuole  professionali   di  base  a   tempo  pieno  e alle  scuole  di  maturità  professionale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alle   scuole  di    cui  all’art.  13  lett.  b   e   c   sono  ammessi  gli  allievi  con   la    licenza   dalla  scuola  media  che   soddisfano  le  condizioni  di  ammissione  alle  scuole  medie  superiori  o   che   raggiungono  una  media   qualificata;  gli  altri  candidati   devono  sottoporsi   ad   un   esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29    Cpv. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32     Nota  marginale  modificata  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2009, 241.
33
                            Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            34    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241.
                            36     Nota  marginale  modificata  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2009, 241.
                            37     Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            Capitolo terzo  38  Scuole specializzate superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia delle scuole specializzate superiori  39  Art. 20  40  1  Nel Cantone sono organizzate scuole specializzate superiori nei settori:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto  cantonale  che  si  occupa  della  formazione  continua,  segnatamente  nel  settore  degli  operatori  della  formazione  professionale,  della  pubblica  amministrazione  e  dei  corsi  per  adulti,  è  assimilato dal profilo amministrativo alle scuole specializzate superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle scuole specializzate superiori i corsi possono essere organizzati per la frequenza a tempo  pieno o parallela all’esercizio di un’attività professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  41  Art. 21  42  Per  la  frequenza  di  scuole  specializzate  superiori  i  regolamenti  possono  prevedere  tasse scolastiche a parziale copertura dei costi, dedotti i contributi pubblici, e nei limiti concordati  intercantonalmente.  Capitolo quarto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Formazione dei docenti delle scuole professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuità  delle  scuole  secondarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  domiciliati  nel    Cantone  o  che  sono  a    tirocinio  o    fanno  pratica  presso    un’azienda    con  sede  nel  Cantone.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  libri  di    testo  e il   materiale  scolastico   individuale  o   altre  prestazioni  non  d’insegnamento   messi  a  disposizione  dalla  scuola  sono  a   carico  degli   allievi,   avuto  riguardo  che  questo  sia   equilibrato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le scuole   di cui  all’art.   13  lett.   b   e   d   il Consiglio  di    Stato  può  adottare  una  tassa  di    frequenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  dell’insegnamento  per  apprendisti  Art.  16  28  Il  Consiglio  di   Stato  può  delegare  alle  organizzazioni  del  mondo     del  lavoro  l’insegnamento  obbligatorio  e  facoltativo  agli    apprendisti,  segnatamente  nell’ambito    di  corsi  specializzati  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scuole  professionali  di  base  a tempo  pieno  Art.  17  29  1  Di  regola,  fra  la    scuola   professionale  di    base  a   tempo  pieno  e   il   rappresentante  legale  dell’allievo  è   stipulato  un  regolare  contratto   di tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    formazione  pratica  può  comprendere    un  periodo  di  attività  presso  un’azienda    idonea,  concordato  tra   quest’ultima  e   la    direzione  della  scuola,  oppure  presso  un’azienda   di pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maturità  di  diritto  cantonale  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Il  Consiglio   di    Stato  può  istituire  percorsi   di maturità  cantonale,  segnatamente   di maturità  professionale  analoga   alla  maturità  professionale  di diritto  federale  per  le    professioni   non  regolate  dalla  legislazione  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammissione  alle  scuole  professionali   di  base  a   tempo  pieno  e alle  scuole  di  maturità  professionale  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Alle   scuole  di    cui  all’art.  13  lett.  b   e   c   sono  ammessi  gli  allievi  con   la    licenza   dalla  scuola  media  che   soddisfano  le  condizioni  di  ammissione  alle  scuole  medie  superiori  o   che   raggiungono  una  media   qualificata;  gli  altri  candidati   devono  sottoporsi   ad   un   esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Impiegati  e operai   qualificati   o   persone  maggiorenni  sono  ammessi   alle  stesse  scuole  con  una  nota  complessiva  d’esame   finale  di    tirocinio   specifica  o,  per  decisione  delle  direzioni,  sulla  base  di    altre  loro  qualifiche.  Capitolo  terzo  32  Scuole  specializzate  superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  specializzate  superiori  Art.  20  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  organizzate  scuole  specializzate  superiori  nei  settori:  a)   tecnica;  b)   della  ristorazione  e del   turismo;  c)  d)   professioni  sanitarie;  e)   lavoro   sociale  e della  formazione  degli  adulti;  f)   arti,  delle  arti  applicate  e   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto    cantonale  che  si  occupa  della  formazione  continua,    segnatamente  nel  settore    degli  operatori  della  formazione    professionale,    della    pubblica    amministrazione  e   dei  corsi  per  adulti,  è  assimilato  dal  profilo  amministrativo  alle   scuole   specializzate  superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole  specializzate  superiori  i  corsi   possono   essere  organizzati  per  la  frequenza  a   tempo  pieno  o   parallela  all’esercizio   di un’attività  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art.  modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            30  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            31  Art.  modificato   dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            Tasse  34  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Impiegati  e operai   qualificati   o   persone  maggiorenni  sono  ammessi   alle  stesse  scuole  con  una  nota  complessiva  d’esame   finale  di    tirocinio   specifica  o,  per  decisione  delle  direzioni,  sulla  base  di    altre  loro  qualifiche.  Capitolo  terzo  32  Scuole  specializzate  superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  specializzate  superiori  Art.  20  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  organizzate  scuole  specializzate  superiori  nei  settori:  a)   tecnica;  b)   della  ristorazione  e del   turismo;  c)  d)   professioni  sanitarie;  e)   lavoro   sociale  e della  formazione  degli  adulti;  f)   arti,  delle  arti  applicate  e   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto    cantonale  che  si  occupa  della  formazione  continua,    segnatamente  nel  settore    degli  operatori  della  formazione    professionale,    della    pubblica    amministrazione  e   dei  corsi  per  adulti,  è  assimilato  dal  profilo  amministrativo  alle   scuole   specializzate  superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole  specializzate  superiori  i  corsi   possono   essere  organizzati  per  la  frequenza  a   tempo  pieno  o   parallela  all’esercizio   di un’attività  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art.  modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            30  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            31  Art.  modificato   dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            Tasse  34  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Impiegati  e operai   qualificati   o   persone  maggiorenni  sono  ammessi   alle  stesse  scuole  con  una  nota  complessiva  d’esame   finale  di    tirocinio   specifica  o,  per  decisione  delle  direzioni,  sulla  base  di    altre  loro  qualifiche.  Capitolo  terzo  32  Scuole  specializzate  superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  specializzate  superiori  Art.  20  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  organizzate  scuole  specializzate  superiori  nei  settori:  a)   tecnica;  b)   della  ristorazione  e del   turismo;  c)  d)   professioni  sanitarie;  e)   lavoro   sociale  e della  formazione  degli  adulti;  f)   arti,  delle  arti  applicate  e   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto    cantonale  che  si  occupa  della  formazione  continua,    segnatamente  nel  settore    degli  operatori  della  formazione    professionale,    della    pubblica    amministrazione  e   dei  corsi  per  adulti,  è  assimilato  dal  profilo  amministrativo  alle   scuole   specializzate  superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole  specializzate  superiori  i  corsi   possono   essere  organizzati  per  la  frequenza  a   tempo  pieno  o   parallela  all’esercizio   di un’attività  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art.  modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            30  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            31  Art.  modificato   dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            Tasse  34  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Docenti  44  Art. 22  45  1  I  docenti  delle  scuole  professionali  sono  di  regola  abilitati  dall’Istituto  universitario  federale per la formazione professionale, il quale organizza anche attività di formazione continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante l’abilitazione i docenti sono retribuiti secondo disposizioni del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  cessazione  volontaria  o  per  colpa  propria  dell’insegnamento  prima  di  sei  anni  dal  termine  dell’abilitazione,  può  essere  chiesto,  ai  docenti  che  hanno  beneficiato  di  retribuzione  durante la medesima, il rimborso delle spese secondo regolamento o accordi preventivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre collaborazioni con l’Istituto universitario
                            federale per la formazione professionale  46  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Cantone collabora con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale  nell’ambito della ricerca, di studi e di progetti pilota relativi alle scuole professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di   Stato   può   affidare   all’istituto   compiti   di   valutazione   di   innovazioni   e   di  sperimentazioni nella scuola.  Capitolo quinto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38    Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39     Nota  marginale  modificata  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2009, 241.
                            40     Art.  modificato  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2009, 241.
                            41    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42     Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241; precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                modifiche: BU 1997, 226 e 326; BU 2002, 32.
43
                            Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45    Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            46     Nota  marginale  modificata  dalla  L  23.9.2015;  in  vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 2009, 241.
47
                            2  Impiegati  e operai   qualificati   o   persone  maggiorenni  sono  ammessi   alle  stesse  scuole  con  una  nota  complessiva  d’esame   finale  di    tirocinio   specifica  o,  per  decisione  delle  direzioni,  sulla  base  di    altre  loro  qualifiche.  Capitolo  terzo  32  Scuole  specializzate  superiori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipologia  delle  scuole  specializzate  superiori  Art.  20  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  Cantone  sono  organizzate  scuole  specializzate  superiori  nei  settori:  a)   tecnica;  b)   della  ristorazione  e del   turismo;  c)  d)   professioni  sanitarie;  e)   lavoro   sociale  e della  formazione  degli  adulti;  f)   arti,  delle  arti  applicate  e   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto    cantonale  che  si  occupa  della  formazione  continua,    segnatamente  nel  settore    degli  operatori  della  formazione    professionale,    della    pubblica    amministrazione  e   dei  corsi  per  adulti,  è  assimilato  dal  profilo  amministrativo  alle   scuole   specializzate  superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  scuole  specializzate  superiori  i  corsi   possono   essere  organizzati  per  la  frequenza  a   tempo  pieno  o   parallela  all’esercizio   di un’attività  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,   518.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art.  modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 -  BU  2015,   518;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            30  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            31  Art.  modificato   dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  41.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   23.9.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  518;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            Tasse  34  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Per  la    frequenza   di    scuole  specializzate  superiori  i  regolamenti  possono  prevedere  tasse  scolastiche  a  parziale    copertura  dei  costi,  dedotti  i   contributi  pubblici,  e  nei  limiti    concordati  intercantonalmente.  Capitolo  quarto  36  Formazione  dei  docenti  delle   scuole  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                Docenti
                            37  Art.  22  38  1  I  docenti  delle    scuole  professionali  sono  di  regola  abilitati  dall’Istituto  universitario  federale  per  la formazione   professionale  39  ,  il quale  organizza  anche  attività  di    formazione   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  l’abilitazione   i  docenti  sono   retribuiti  secondo  disposizioni   del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    cessazione   volontaria   o per  colpa  propria  dell’insegnamento   prima  di    sei  anni  dal  termine  dell’abilitazione,  può  essere  chiesto,  ai  docenti  che  hanno  beneficiato    di  retribuzione  durante    la  medesima,  il   rimborso   delle  spese  secondo  regolamento  o   accordi  preventivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  collaborazioni   con  l’Istituto  universitario  federale  per  la    formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  23  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  collabora  con  l’Istituto  universitario   federale  per  la    formazione   professionale  42  nell’ambito  della  ricerca,   di studi  e di progetti  pilota  relativi  alle  scuole  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  affidare  all’istituto  compiti  di valutazione  di    innovazioni  e di    sperimentazioni  nella  scuola.  Capitolo  quinto  43  Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  di  maturità  professionale  Art.  24  44  1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  una  Commissione  cantonale  di    maturità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  è  organo    consultivo  del  Dipartimento    per  le  questioni  inerenti  alla    maturità  professionale.  Capitolo   quinto  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Rimedi  di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Per  la    frequenza   di    scuole  specializzate  superiori  i  regolamenti  possono  prevedere  tasse  scolastiche  a  parziale    copertura  dei  costi,  dedotti  i   contributi  pubblici,  e  nei  limiti    concordati  intercantonalmente.  Capitolo  quarto  36  Formazione  dei  docenti  delle   scuole  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                Docenti
                            37  Art.  22  38  1  I  docenti  delle    scuole  professionali  sono  di  regola  abilitati  dall’Istituto  universitario  federale  per  la formazione   professionale  39  ,  il quale  organizza  anche  attività  di    formazione   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  l’abilitazione   i  docenti  sono   retribuiti  secondo  disposizioni   del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    cessazione   volontaria   o per  colpa  propria  dell’insegnamento   prima  di    sei  anni  dal  termine  dell’abilitazione,  può  essere  chiesto,  ai  docenti  che  hanno  beneficiato    di  retribuzione  durante    la  medesima,  il   rimborso   delle  spese  secondo  regolamento  o   accordi  preventivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  collaborazioni   con  l’Istituto  universitario  federale  per  la    formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  23  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  collabora  con  l’Istituto  universitario   federale  per  la    formazione   professionale  42  nell’ambito  della  ricerca,   di studi  e di progetti  pilota  relativi  alle  scuole  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  affidare  all’istituto  compiti  di valutazione  di    innovazioni  e di    sperimentazioni  nella  scuola.  Capitolo  quinto  43  Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  di  maturità  professionale  Art.  24  44  1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  una  Commissione  cantonale  di    maturità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  è  organo    consultivo  del  Dipartimento    per  le  questioni  inerenti  alla    maturità  professionale.  Capitolo   quinto  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Rimedi  di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Per  la    frequenza   di    scuole  specializzate  superiori  i  regolamenti  possono  prevedere  tasse  scolastiche  a  parziale    copertura  dei  costi,  dedotti  i   contributi  pubblici,  e  nei  limiti    concordati  intercantonalmente.  Capitolo  quarto  36  Formazione  dei  docenti  delle   scuole  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                Docenti
                            37  Art.  22  38  1  I  docenti  delle    scuole  professionali  sono  di  regola  abilitati  dall’Istituto  universitario  federale  per  la formazione   professionale  39  ,  il quale  organizza  anche  attività  di    formazione   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  l’abilitazione   i  docenti  sono   retribuiti  secondo  disposizioni   del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    cessazione   volontaria   o per  colpa  propria  dell’insegnamento   prima  di    sei  anni  dal  termine  dell’abilitazione,  può  essere  chiesto,  ai  docenti  che  hanno  beneficiato    di  retribuzione  durante    la  medesima,  il   rimborso   delle  spese  secondo  regolamento  o   accordi  preventivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  collaborazioni   con  l’Istituto  universitario  federale  per  la    formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  23  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  collabora  con  l’Istituto  universitario   federale  per  la    formazione   professionale  42  nell’ambito  della  ricerca,   di studi  e di progetti  pilota  relativi  alle  scuole  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  affidare  all’istituto  compiti  di valutazione  di    innovazioni  e di    sperimentazioni  nella  scuola.  Capitolo  quinto  43  Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  di  maturità  professionale  Art.  24  44  1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  una  Commissione  cantonale  di    maturità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  è  organo    consultivo  del  Dipartimento    per  le  questioni  inerenti  alla    maturità  professionale.  Capitolo   quinto  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Rimedi  di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. modificato dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 518; precedente modifica: BU 2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            48    Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione cantonale di maturità professionale  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commissione  è  organo  consultivo  del  Dipartimento  per  le  questioni  inerenti  alla  maturità  professionale.  Capitolo quinto  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ricorso
                            Art. 24a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Per  i  rimedi  di  diritto  si  applica  l’articolo  38  della  legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale e sulla formazione professionale continua del 4 febbraio 1998.  Capitolo sesto  53  Disposizioni transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
                            54  Art. 25  55  I  cicli  di  studio  delle  scuole  professionali  di  base  e  specializzate  superiori  che  hanno  iniziato  secondo  il  diritto  previgente  si  concludono  secondo  lo  stesso,  segnatamente  i  cicli  di  studio:  a)  b)  Capitolo settimo  56  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 26
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorso  il  termine  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge,  unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e  degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  legge  sulle  scuole  professionali  del  2  ottobre  1996  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1997.  Pubblicata nel BU  1996  , 461.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50    Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51    Capitolo introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52    Art. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53    Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54    Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            35  Per  la    frequenza   di    scuole  specializzate  superiori  i  regolamenti  possono  prevedere  tasse  scolastiche  a  parziale    copertura  dei  costi,  dedotti  i   contributi  pubblici,  e  nei  limiti    concordati  intercantonalmente.  Capitolo  quarto  36  Formazione  dei  docenti  delle   scuole  professionali
                        
                        
                    
                    
                    
                Docenti
                            37  Art.  22  38  1  I  docenti  delle    scuole  professionali  sono  di  regola  abilitati  dall’Istituto  universitario  federale  per  la formazione   professionale  39  ,  il quale  organizza  anche  attività  di    formazione   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante  l’abilitazione   i  docenti  sono   retribuiti  secondo  disposizioni   del  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    cessazione   volontaria   o per  colpa  propria  dell’insegnamento   prima  di    sei  anni  dal  termine  dell’abilitazione,  può  essere  chiesto,  ai  docenti  che  hanno  beneficiato    di  retribuzione  durante    la  medesima,  il   rimborso   delle  spese  secondo  regolamento  o   accordi  preventivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  collaborazioni   con  l’Istituto  universitario  federale  per  la    formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  23  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  collabora  con  l’Istituto  universitario   federale  per  la    formazione   professionale  42  nell’ambito  della  ricerca,   di studi  e di progetti  pilota  relativi  alle  scuole  professionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  affidare  all’istituto  compiti  di valutazione  di    innovazioni  e di    sperimentazioni  nella  scuola.  Capitolo  quinto  43  Commissioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  di  maturità  professionale  Art.  24  44  1  Il  Consiglio  di    Stato  istituisce  una  Commissione  cantonale  di    maturità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione  è  organo    consultivo  del  Dipartimento    per  le  questioni  inerenti  alla    maturità  professionale.  Capitolo   quinto  bis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Rimedi  di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  24a  46  Per  i  rimedi    di  diritto  si  applica  l’articolo    38  della    legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale  e   sulla  formazione  professionale  continua  del   4   febbraio  1998.  Capitolo  sesto  47  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,  241;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   1997,   226   e   326;  BU  2002,  32.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 -  BU  2015,   205;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            39  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.   modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU  2015,  518;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            42  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Capitolo   introdotto  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   24.9.2013;   in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  24a  46  Per  i  rimedi    di  diritto  si  applica  l’articolo    38  della    legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale  e   sulla  formazione  professionale  continua  del   4   febbraio  1998.  Capitolo  sesto  47  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,  241;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   1997,   226   e   326;  BU  2002,  32.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 -  BU  2015,   205;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            39  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.   modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU  2015,  518;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            42  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Capitolo   introdotto  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   24.9.2013;   in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  24a  46  Per  i  rimedi    di  diritto  si  applica  l’articolo    38  della    legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale  e   sulla  formazione  professionale  continua  del   4   febbraio  1998.  Capitolo  sesto  47  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,  241;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   1997,   226   e   326;  BU  2002,  32.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 -  BU  2015,   205;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            39  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.   modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU  2015,  518;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            42  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Capitolo   introdotto  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   24.9.2013;   in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56    Capitolo modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57    Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  24a  46  Per  i  rimedi    di  diritto  si  applica  l’articolo    38  della    legge  sull’orientamento  scolastico  e  professionale  e   sulla  formazione  professionale  continua  del   4   febbraio  1998.  Capitolo  sesto  47  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,  241;  precedenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifiche:  BU   1997,   226   e   326;  BU  2002,  32.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 -  BU  2015,   205;  precedente  modifica:   BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            39  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.   modificato  dalla L 23.9.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU  2015,  518;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                241.
                            42  Adesso  Scuola   universitaria  federale  per   la    formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Capitolo   introdotto  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   24.9.2013;   in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25  48  I  cicli  di  studio  delle  scuole    professionali  di  base    e   specializzate  superiori  che    hanno  iniziato  secondo  il   diritto  previgente  si    concludono   secondo  lo stesso,  segnatamente  i  cicli  di studio:  a)   scuole  specializzate  superiori;  b)   scuola  superiore   per  le formazioni  sanitarie.  Capitolo  settimo  49  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  26  50  1  Trascorso    il  termine    per    l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge,  unitamente  al suo   allegato  di    modifica  di    altre  leggi,   è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e  degli  atti   esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore  51  .  Pubblicata  nel   BU  1996  ,  461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1997  -  BU  1996,  461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25  48  I  cicli  di  studio  delle  scuole    professionali  di  base    e   specializzate  superiori  che    hanno  iniziato  secondo  il   diritto  previgente  si    concludono   secondo  lo stesso,  segnatamente  i  cicli  di studio:  a)   scuole  specializzate  superiori;  b)   scuola  superiore   per  le formazioni  sanitarie.  Capitolo  settimo  49  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  26  50  1  Trascorso    il  termine    per    l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge,  unitamente  al suo   allegato  di    modifica  di    altre  leggi,   è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e  degli  atti   esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore  51  .  Pubblicata  nel   BU  1996  ,  461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1997  -  BU  1996,  461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25  48  I  cicli  di  studio  delle  scuole    professionali  di  base    e   specializzate  superiori  che    hanno  iniziato  secondo  il   diritto  previgente  si    concludono   secondo  lo stesso,  segnatamente  i  cicli  di studio:  a)   scuole  specializzate  superiori;  b)   scuola  superiore   per  le formazioni  sanitarie.  Capitolo  settimo  49  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  26  50  1  Trascorso    il  termine    per    l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge,  unitamente  al suo   allegato  di    modifica  di    altre  leggi,   è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e  degli  atti   esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore  51  .  Pubblicata  nel   BU  1996  ,  461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1997  -  BU  1996,  461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25  48  I  cicli  di  studio  delle  scuole    professionali  di  base    e   specializzate  superiori  che    hanno  iniziato  secondo  il   diritto  previgente  si    concludono   secondo  lo stesso,  segnatamente  i  cicli  di studio:  a)   scuole  specializzate  superiori;  b)   scuola  superiore   per  le formazioni  sanitarie.  Capitolo  settimo  49  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  26  50  1  Trascorso    il  termine    per    l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge,  unitamente  al suo   allegato  di    modifica  di    altre  leggi,   è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e  degli  atti   esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   fissa   l’entrata  in    vigore  51  .  Pubblicata  nel   BU  1996  ,  461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Capitolo   modificato  dalla  L   17.3.2009;  in    vigore  con   l’anno  scolastico  2009/2010  -  BU  2009,   241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU  2009,  241.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1997  -  BU  1996,  461.