Regolamento del Corso di giornalismo della Svizzera italiana (5.3.2.1.1)
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Regolamento del Corso di giornalismo della Svizzera italiana

5.3.2.1.1: R del Corso di giornalismo della Svizzera italiana – 27 agosto 1997
5.3.2.1.1 Regolamento del Corso di giornalismo della Svizzera italiana (del 27 agosto 1997) IL CONSIGLIO DI STATO visti l’ art. 21 cpv. 1 lettera d) della legge sulle scuole professionali, del 2 ottobre 1996 e la Convenzione del
15 giugno 1990 fra il Cantone, da una parte, l’ Associazione Svizzera Editori di giornali, Sezione Ticino (ASEG/TI), la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RTSI), l’ Associazione Ticinese dei Giornalisti (ATG), l’ Unione Svizzera dei Giornalisti - Sezione Ticino (USG), il Sindacato Svizzero dei Mass Media - Sezione di Lugano (SSM) e la Federazione Svizzera degli Impiegati della Radiotelevisione (FIRTS), dall’ altra;

Scopo

Art. 1

1 Il corso di giornalismo (in seguito corso) ha per scopo la preparazione alle carriere professionali del giornalismo.
2 Esso costituisce inoltre una struttura di aggiornamento per giornalisti professionisti.

Vigilanza

Art. 2
1 [1] (detto in seguito: Dipartimento) per il tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) e della commissione del corso (in seguito commissione).
2 La commissione è composta di 9 membri; un rappresentante della DFP, che la presiede; quattro rappresentanti degli imprenditori; quattro rappresentanti dei giornalisti.

Compiti della commissione di vigilanza

Art. 3

1 La commissione segnatamente: a) preavvisa le assunzioni del direttore e dei docenti; b) designa la commissione degli esami di diploma; c) esercita mansioni di vigilanza sull’ insegnamento e sugli esami; d) verifica l’ adeguatezza delle strutture dell’ organico ed elabora proposte di modifica, adeguamento o di integrazione; e) propone modifiche dei curricoli d’ insegnamento offerti; f) consiglia in materia di interventi logistici e di acquisti di attrezzature; g) collabora nella politica d’ informazione nei confronti del settore e dei candidati alla frequenza della scuola; h) esamina e discute le relazioni del direttore sulla gestione.
2 I membri della commissione di vigilanza possono far parte della commissione d’ esame, quali periti.

Direzione e segreteria

Art. 4
1 La direzione del corso è affidata dal Consiglio di Stato, ad un giornalista di provata esperienza nei vari settori fondamentali d’ una redazione, preferibilmente in possesso di un titolo accademico (dottorato o licenza).
2 La segreteria della commissione è affidata alla DFP.

Compiti del direttore

Art. 5

Il direttore ha i seguenti compiti: a) prepara le proposte per il programma del corso da sottoporre alla Commissione; b) propone alla commissione le candidature dei docenti per le singole materie; c) assume la funzione di animatore e consulente del corpo docente, stimolandolo a definire con chiarezza gli obiettivi dell’ insegnamento, a cercare e a mettere in atto le metodologie didattiche più opportune, a valutare costantemente i risultati ottenuti in rapporto con gli obiettivi fissati; d) assume in proprio una parte dell’ insegnamento e collabora attivamente con gli insegnanti delle altre materie, presenziando alle lezioni del corso. E’ inoltre responsabile dei rapporti con le redazioni; in
insegnanti) con "i maestri di stage", organizzando con loro la formazione sul posto di lavoro e stimolandoli a partecipare attivamente all’ insieme del progetto di formazione che riguarda i praticanti loro affidati; e) controlla le presenze dei corsisti tramite il libretto del corso, segnala settimanalmente le assenze ai rispettivi datori di lavoro e riferisce alla commissione su eventuali casi di assenze ingiustificate; f) presiede le commissioni per gli esami di ammissione e per gli esami finali; g) organizza, su indicazione della commissione, altre iniziative di formazione e di aggiornamento nell’ ambito del corso; h) presenta al termine di ogni sessione un rapporto finale alla commissione sull’ esito del corso; i) partecipa in qualità di consulente alle sedute della commissione.

Struttura

Art. 6
1 Il corso è strutturato a blocchi, per un totale di almeno 250 lezioni, distribuite sull’ arco di sei mesi e le lezioni si svolgono di regola sull’ arco di tutta la giornata.
2 Nell’ ambito dell’ aggiornamento per giornalisti professionisti possono essere organizzati corsi specifici anche di una o più giornate.

Docenti assunzioni

Art. 7

1 I docenti del corso sono assunti su mandato dal Consiglio di Stato.

Requisiti

2 Ai docenti del corso è richiesta una conoscenza approfondita della materia e, preferibilmente, una provata esperienza giornalistica.

Docenti compiti

Art. 8
1 Un piano di lavoro e di lezione deve essere consegnato dai docenti al direttore del corso almeno 15 giorni prima dell’ inizio del corso.
2 I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni indette dalla direzione o dalla comissione del corso e ad elaborare all’ intenzione degli allievi una dispensa sulla materia insegnata.
3 Tutti i docenti sono tenuti a firmare il libretto del corso di ogni allievo.

Materie d’ insegnamento e programma

Art. 9

Le materie d’ insegnamento e il rispettivo numero di ore sono fissate dal programma.

Iscrizioni

Art. 10 Le scadenze per le iscrizioni al corso vengono pubblicate dalla commissione sul Foglio ufficiale, almeno tre mesi prima dell’ inizio.

Ammissioni

Art. 11

1 Possono fare domanda di ammissione al corso: a) i redattori praticanti che lavorano in una redazione giornalistica della Svizzera italiana; b) i giornalisti attivi che intendono aggiornare e perfezionare la propria preparazione professionale; c) altri candidati che possono dimostrare un’ attività giornalistica a tempo pieno o a tempo parziale.
2 I collaboratori di redazione (segretarie di redazione, archivisti, assistenti di redazione, ecc.) possono usufruire di lezioni specifiche previo accordo con la direzione del corso e con il datore di lavoro.
3 Gli addetti stampa di enti pubblici possono iscriversi al corso, ma non sono ammessi agli esami finali. Agli stessi viene rilasciato il certificato di frequenza se sono soddisfatte le condizioni di cui all’ art. 17 cpv. 1.

Domande di ammissione

Art. 12
1 Le domande di ammissione devono essere presentate alla direzione del corso, entro il termine di iscrizione, corredate del curriculum vitae e delle fotocopie dei titoli di studio e di lavoro. Esse sono esaminate dalla commissione.
2 Alla domanda di ammissione dev’ essere allegata un’ attestazione del datore di lavoro con la quale egli s’ impegna a permettere all’ allievo una frequenza regolare del corso, a mettergli a disposizione un "maestro di stage" e a retribuirlo durante la sua assenza.
3 La domanda d’ ammissione al corso implica per il richiedente l’ accettazione del regolamento e del programma che egli dichiara in tal modo di conoscere.

Esame di ammissione

Art. 13
1 Nei casi ritenuti dalla commissione suscettibili di approfondimento il candidato può essere sottoposto ad un esame di ammissione, che si svolge nel mese antecedente l’ inizio del corso.
esame presieduta dal direttore.
3 La decisione della commissione è inappellabile.

Priorità d’ ammissione

Art. 14

1 All’ inizio di ogni corso vengono ammessi 20 allievi al massimo.
2 Qualora il numero dei postulanti sia superiore a 20, per l’ ammissione entrano in linea di conto i seguenti criteri di priorità: a) attività in una redazione operante nella Svizzera italiana; b) altri candidati, come all’ art. 12, cpv. 1, lett. c; c) attività quale addetto stampa presso un ente pubblico.
3 Il corso è aperto se ci sono almeno 10 ammessi.

Gratuità della frequenza

Art. 15 Le lezioni, la partecipazione ai seminari e alle altre iniziative di formazione e di aggiornamento nell’ ambito del corso sono gratuite.

Frequenza minima

Art. 16
1 Per essere ammessi agli esami di diploma, gli allievi devono frequentare tutti i cicli e attestare una presenza minima dell’ 80% in ogni singola materia.
2 Eventuali deroghe possono essere concesse dalla commissione, previa richiesta scritta all’ inizio del corso. L’ editore interessato ne è informato.
3 Esoneri di frequenza in determinate materie sono concessi dalla direzione del corso in accordo con la commissione, in base alla formazione scolastica e professionale dei corsisti.
4 Le assenze dei corsisti vengono segnalate settimanalmente dal direttore del corso ai rispettivi editori.

Libretto del corso

Art. 17

dei docenti delle varie materie.

Esami di diploma

Art. 18

1 agli esami di diploma.
2 Gli esami consistono in un colloquio orale sulle materie fondamentali e su quella opzionale e nella presentazione di una prova pratica (articolo, servizio o inchiesta giornalistica).

Organizzazione degli esami di diploma

Art. 19

1 Gli esami sono organizzati secondo la seguente procedura: a ) materie fondamentali: tra gli insegnamenti impartiti dal corso, la commissione sceglie 2 o 3 materie sulle quali verterà parte dell’ esame e le comunica ai candidati entro trenta giorni dalla data dallo stesso; b ) materia opzionale: all’ inizio del corso ogni corsista sceglie una materia sulla quale intende centrare parte dell’ esame; c ) prova pratica: entro la metà del corso ogni corsista indica l’ argomento o l’ area tematica sulla quale verterà la prova pratica.
2 La valutazione dell’ esame è articolata in un giudizio riguardante: a) la preparazione sulle materie che la commissione individua come fondamentali; b) la preparazione sulla materia opzionale prescelta dal corsista; c) il lavoro presentato come prova pratica.

Commissione d’ esame

Art. 20
1 La commissione d’ esame è composta del direttore del corso, in qualità di presidente, del presidente della commissione e dei docenti delle materie fondamentali e opzionali.
2 Per la prova pratica, il candidato, con l’ accordo del direttore del corso, sceglie uno specialista con conoscenze approfondite della materia, che lo segua nel suo lavoro ("tutor").

Diploma

Art. 21 Agli allievi che superano l’ esame finale il Dipartimento rilascia il "Diploma del corso di giornalismo".

Riconoscimento del diploma

preferenziale per l’ accesso alla professione giornalistica nella Svizzera italiana.

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 1997. Pubblicato nel BU 1997 , 452.

[1]

Denominazione modificata in “Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002 in

vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

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