Legge sulla Chiesa cattolica (191.100)
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Legge sulla Chiesa cattolica

Legge sulla Chiesa cattolica (del 16 dicembre 2002) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a :

Definizione

Art. 1

1 La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2 Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, Vescovo di Lugano.

Appartenenza e uscita

Art. 2

Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell’art. 15 della Costituzione federale.

Diritto di voto e di eleggibilità

Art. 3

1 Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l’uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.
2 Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

Diocesi

Art. 4

1 La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall’Ordinario.
2 L’Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.

Prerogative dell’Ordinario

Art. 5

1 L’Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.
2 Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parrocchie. La decisione è presa sentite le Assemblee parrocchiali interessate.

Finanziamento della Diocesi

Art. 6

1 La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante: a) b) c) d) e)
2 Lo statuto ecclesiastico regola la gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all’amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.
3 La composizione, le funzioni e le competenze della Commissione finanziaria sono regolate dallo statuto. Almeno metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie, nominati a norma dell’art. 14 lett. a).
4 La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti.

Obbligo di notifica dell’Autorità giudiziaria

Art. 7

1 Il procuratore pubblico notifica all’Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

Parrocchia

Definizione

Art. 8

1 La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
2 La competenza territoriale corrisponde, di regola, al Comune politico, salvo i casi per i quali l’Ordinario, a norma dell’art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.

Parroco

Competenze

Art. 9

1 Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui è nominato, secondo le disposizioni dell’Ordinario.
2 Nell’esercizio di queste funzioni il Parroco si avvale della collaborazione degli organi parrocchiali.

Nomina del Parroco

Art. 10

La designazione del Parroco spetta all’Ordinario e la sua nomina compete all’Assemblea parrocchiale.

Assenza temporanea del Parroco

Art. 11

All’ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l’Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.

Retribuzione del Parroco

Art. 12

Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco o dell’Amministratore parrocchiale la Parrocchia tiene conto delle disposizioni dell’Ordinario.

Assemblea parrocchiale

Art. 13

L’Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l’art. 3 della presente legge.

Competenze

A. Per voto popolare

Art. 14

L’Assemblea parrocchiale, per voto popolare: a) b)

B. In seduta pubblica

Art. 15

L’Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Disposizioni procedurali e di funzionamento

Art. 16

1 Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
1 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.
2 Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all’art. 15 è necessaria la
3 Il regolamento di applicazione disciplina la procedura di convocazione e di tenuta dell’Assemblea parrocchiale.

Il Consiglio parrocchiale

Art. 17

1 Il Consiglio parrocchiale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.
2 Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.
3 Il Parroco o l’Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.
4 Laddove c’è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale.

Attribuzioni

Art. 18

Il Consiglio parrocchiale, nell’amministrazione della Parrocchia, esercita in particolare le seguenti funzioni: a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)

Beni parrocchiali

Art. 19

1 Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.
2 I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell’Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.

Finanziamento della Parrocchia

Art. 20

La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante: a) b) c) d) e)

Altri Enti ecclesiastici

Art. 21

È riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario con statuti e regolamenti propri.

Rimedi di diritto

Art. 22

1 È istituita una Commissione di ricorso indipendente, nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell’Ordinario.
2 La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali. Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).
3 È applicabile la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la
2
4 L’organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Ai membri della Commissione sono riconosciute le indennità di cui all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati.

Regolamento e Statuto ecclesiastico

Art. 23

1 Il Consiglio di Stato emana un regolamento di applicazione alla presente legge.
2 Esso disciplina in modo particolare la tenuta dei registri parrocchiali e, sentiti gli organi competenti, l’uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.
3 La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno istituiti anche organi democratici di gestione e controllo, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato.

Norme transitorie

Art. 24

1 Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Legge, la Diocesi emana lo Statuto ecclesiastico ai sensi degli art. 6 e 23. Le Parrocchie procedono all’allestimento di un regolamento e dove esiste all’adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge.
2 Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente legge.
3 L’amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all’art. 19 è conglobata nell’amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Restano riservati: a) b)

Norma abrogativa

Art. 25

La Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 26

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d’entrata in vigore. 3 Pubblicata nel BU 2004 , 429.

2

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
3 Entrata in vigore: 1° gennaio 2005 - BU 2004, 433.
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