Legge sull’esercizio della prostituzione
                            Legge  sull’esercizio  della   prostituzione  (LProst)  (del  22  gennaio  2018)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  l’art.  199  del  Codice  penale  svizzero;  –  il   messaggio  16  gennaio  2013  n.    6734  del  Consiglio  di    Stato;  –  il   messaggio  aggiuntivo  4   novembre  2015  n.    6734A  del  Consiglio  di Stato,  –  il   rapporto  22   novembre   2017   n. 6734R-6734AR  della  Commissione  della  legislazione,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   campo  d’applicazione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  legge   ha   lo scopo  di:  a  il   fenomeno  della  prostituzione   illecita;  b)  dallo  sfruttamento  e    dalla  violenza  le  persone  che    esercitano  la  prostituzione,  la    libertà   di azione  e   di    decisione;  c)  l’esercizio    della  prostituzione  allo    scopo    di  salvaguardare  la  popolazione  dalle  negative   che  ne   derivano;  d)    l’adozione  di  misure  preventive,    sociosanitarie  e  di  promozione  della  salute,  nonché  del  pubblico   e   di    chi   esercita  la    prostituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   presente  legge  si    applica  all’esercizio   della  prostituzione,  indipendentemente   dalle  modalità   e  dai  luoghi   in    cui  è svolto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  2  1  È  considerata  prostituzione  ai  sensi  della  legge  ogni    attività  volta    a  mettere  a  disposizione  il  proprio  corpo  o   a   praticare  manipolazioni  del  corpo  dei  clienti,  occasionalmente  o  per  mestiere,  con  o   senza   congiunzione  carnale,  per  il   loro  piacere  sessuale  in    cambio  di    denaro  o  di  altri  vantaggi   economici.  L’acquisizione  dei  clienti  è considerata  esercizio   della  prostituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    considerato  locale  erotico  ai  sensi  della  legge    uno    spazio    chiuso,    formato    da    uno  o   più  vani  costituenti  un’unità,  che  viene   destinato  in    modo  esclusivo  o   assieme   ad   altri  usi   all’esercizio  della  prostituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   gerente  è   la    persona  fisica  o giuridica   responsabile  della  gestione   del  locale  erotico,  al quale  è  rilasciata  l’autorizzazione  prevista  a   tale  scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Luoghi  vietati  all’esercizio  della   prostituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Prostituzione  di  strada  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio    della  prostituzione    di  strada  è   vietato  in  tutti  i  luoghi  e   nei  momenti  in  cui  questa  può   turbare  l’ordine   o   la    quiete  pubblica,  segnatamente  all’aperto  ed  in tutti  i luoghi,  anche  su  suolo  privato,   visibili  al    pubblico.  In  particolare,   è   vietato  in    prossimità   di    scuole,  ospedali  e   case  per  anziani,  luoghi    di  culto  riconosciuti,  cimiteri,    fermate  di  mezzi  di  trasporto  pubblici,  edifici  pubblici  aperti  al    pubblico  e parchi   gioco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Prostituzione   nelle   zone  residenziali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Municipi  possono  stabilire    mediante  ordinanza  altri    luoghi    e   le  distanze  in  cui  la  prostituzione  all’aperto  è   vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’esercizio    della  prostituzione  è    vietato  nelle    zone  che    il  piano  regolatore  destina  in  misura  preponderante  all’abitazione.  Capitolo   secondo  Esercizio  della   prostituzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Notifica  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  persona  che    esercita  la  prostituzione    o  che  ha  l’intenzione    di  farlo  deve  annunciarsi  senza  indugio  alla  polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    polizia  cantonale  costituisce  e   custodisce  gli  incarti  che  sono  necessari  per  l’esecuzione  dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  cantonale  Art.  5  1  La  polizia  cantonale  gestisce  un  registro  concernente    le  persone  annunciate,    i  locali  erotici  e   i  gerenti  in    conformità  con  la legislazione   in materia  di    protezione  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regolamento  ne  disciplina   i  particolari.  Capitolo   terzo  Locale  erotico
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            Art.  6  1  Un  locale  erotico  può  essere  aperto  e  gestito     soltanto     previo  ottenimento  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è rilasciata  dal  Dipartimento  competente  designato   dal  Consiglio  di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  per  la  gestione  di un  locale  erotico  è   rilasciata  a   persone  fisiche  o   giuridiche  in  grado  di    dimostrare  che:  a)  dispone  della  licenza    edilizia  attestante  che  può  essere  destinato  all’esercizio  della  b)   misura  in cui  fornisce   anche  un  servizio  di  ristorazione  e/o  di  alloggio,  il   locale   dispone  quale   esercizio  pubblico;  c)   sia  esercitata   contemporaneamente  un’attività  accessoria,  siano   parimenti  ossequiati  requisiti  richiesti  in tale  ambito;  d)   dispone  del  certificato  di idoneità   igienico-sanitaria  rilasciato  dal  competente   servizio  e)  del  locale  è affidata   a   un  gerente  in    possesso  dei  requisiti  di legge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorizzazione  è  personale,  non  è   trasferibile  ed  è  vincolata  a   determinati    spazi    di  un    edificio,  che  formano  un’unità  funzionale.  Il   rilascio    dell’autorizzazione  e  il   suo  rinnovo  possono    essere  assoggettati  a   condizioni  e oneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  l’autorizzazione    è  rilasciata    a    una  persona  giuridica,  essa    deve  avere  la  propria  sede  in  Svizzera  e    deve  essere  designata  una  persona  fisica,    designata  qualità    di  responsabile.  Nel  caso  in  cui    la  persona  giuridica  sia  una  società  anonima,  essa    deve  disporre  esclusivamente    di  azioni  nominative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’autorizzazione  è   rilasciata  la  prima  volta    per  la  durata  di  due  anni  ed    è  rinnovabile  ogni  due  anni.  La  durata  della  sua  validità   può  essere  ridotta  in    presenza  di giustificati  motivi,  o   revocata  se  i  presupposti  per  il   suo  rilascio  vengono  a   mancare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’autorizzazione  deve  essere  esposta  in   maniera  visibile  all’entrata  del  locale.  Negli  appartamenti,  essa  può   anche  essere  posta  all’interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La   polizia  cantonale  gestisce  un  registro  dei  locali  erotici  e   dei  loro  gerenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accesso  ai    locali  Art.  7  L’accesso  ai locali  erotici  è   vietato  ai    minorenni   ai    sensi  del  Codice  civile  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Orari  d’esercizio  Art.  8  I   locali  erotici    possono    essere  aperti  durante  gli  orari  fissati  dalla    licenza  edilizia,  in  nessun  caso   prima  delle  10:00  o   dopo  le  03:00.   Il   Municipio  può  ridurre   gli  orari,  previa   diffida,   in  caso  di ripetute  turbative  della  quiete  pubblica   e dell’ordine   pubblico,  tuttavia  non  ad  un  orario   che  precede  la    01:00.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attività  accessorie  Art.  9  1  I  locali  erotici  possono  offrire  anche    servizi  di  ristorazione  e  di  alloggio  se  risultano  soddisfatti  i  presupposti  per    l’apertura  e   la  gestione  di  un    esercizio  pubblico  prescritti    dalla    legge  sugli  esercizi  alberghieri  e   sulla  ristorazione   (Lear)  del  1°  giugno  2010.  Devono   comunque  essere  qualificati  e   presentarsi   al    pubblico   come   tali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  in    un  locale  erotico  fossero  esercitate   ulteriori  attività  collaterali  disciplinate   da   specifiche  norme  settoriali,  tali  disposizioni   devono  essere  parimenti  ossequiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gerente  del   locale  erotico  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  gerente  del  locale  erotico:  a)   disporre  dell’esercizio  dei  diritti   civili;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    essere  di  nazionalità    svizzera  o  se  straniero  in  possesso  dell’autorizzazione  per  un’attività  lucrativa   in    Svizzera;  c)    presentare  sufficienti  garanzie  di  corretto    adempimento    dell’attività;  in  particolare,    non  aver    subito  condanne  per  reati  inconciliabili    con    l’attività  di  gerente  di  locale    erotico  in  o   all’estero  negli  ultimi  cinque  anni;  d)    essere  solvibile;    in  particolare,  non  deve  essere  in  stato  di  fallimento,    trovarsi  in  stato  comprovato  da  attestati    di  carenza  beni    o  versare    in  una  situazione    economica  pregiudica  la sua   indipendenza;  e)   deve   essere  stato  oggetto,  negli   ultimi   cinque  anni,  di  revoche  dell’autorizzazione  per  la  di    un  locale   erotico  o   di un  esercizio  pubblico;  f)   avere   diritto  di firma  ed  essere  iscritto  a   registro  di    commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non    adempie  altresì  ai  requisiti  di  cui  al  cpv.  1    lett.  c)  chi    in  altro  modo    rappresenti  o    abbia  rappresentato  una  grave  minaccia   per  l’ordine  e   la    sicurezza  pubblici   sia  in    Svizzera  che  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi  intende  qualificarsi  come  gerente  deve    presentare  un    estratto  del  casellario  giudiziale  (o  simili)  del   Paese  o dei  Paesi  ove  ha  avuto  il   proprio  domicilio  nel  corso  degli   ultimi   cinque  anni.  Al  responsabile  che  non  ha  avuto  domicilio  in  Svizzera  nel  corso  degli    ultimi  cinque  anni,  spetta  anche  la  prova  del  domicilio    nei  Paesi  per  i  quali  presenta  l’estratto  del  casellario  giudiziale  (o  simili).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  e doveri   del  gerente  Art.  11  1  Il  gerente  è  responsabile  della  gestione  del  locale    erotico    e  ne    assicura    una  conduzione  conforme   alla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   gerente  è   tenuto  in    particolare  a:  a)  la    sua   costante  presenza  nel  locale  durante  gli  orari   di    apertura  e   la sua   reperibilità;  b)    che  tutte  le  persone  in  attività  nel  locale  siano  in  regola  con  la  legislazione    in  di    stranieri;  c)  che  tutte  le  persone  in  attività  nel  locale  siano  in  possesso    dei  documenti  di  e   svolgano   la loro  attività  in    piena  libertà,  senza  subire  alcuna  forma  di coercizione  o  sfruttamento;  d)  un  registro  costantemente  aggiornato  indicante  l’identità  delle  persone  che   esercitano  prostituzione  nel  locale,   i  servizi   forniti  e i  compensi  richiesti;  e)  il   mantenimento  dell’ordine  nel  locale  e   di    condizioni  igienico-sanitarie  impeccabili;  f)  il   mantenimento  dell’ordine  pubblico   nelle   zone  adiacenti   il   locale;  g)  la    disponibilità  gratuita  di adeguati  mezzi  di prevenzione,  incoraggiandone   l’uso;  h)  la  documentazione  informativa    e   di  promozione  della  salute,    messa  a  disposizione  Cantone  e dagli   enti  preposti  da   quest’ultimo   designati;  i)    l’obbligo    di  trattenere  giornalmente  l’imposta    dovuta  dalle  persone  che    esercitano  la  conformemente  al  Decreto  esecutivo  concernente  l’imposizione  delle  persone  j)   l’obbligo  di versare  entro  il   1°  di    ogni   mese  le    imposte  trattenute   ai    sensi  dell’art.  11  cpv.  2  i)   all’autorità  fiscale  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    gerente    è   tenuto  a   segnalare  senza  indugio    alle    competenti  autorità    situazioni  che  potrebbero  originare  inchieste  penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  temporaneo,  il    gerente  deve  essere    immediatamente  sostituito  da    un  supplente    in  grado  di  assumersi  i  compiti  demandati  dalla    presente    legge    e   dal  regolamento  di  applicazione.    Tale  persona  deve  essere  celermente  notificata  al  Dipartimento  ed  essere  in    possesso  dei  requisiti  dell’art.   10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  dell’autorizza-zione  e   chiusura  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  per  la  gestione  di un  locale   erotico  è   revocata  se  non  sono  più  dati   i  presupposti  per  il   rilascio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  revoca,  il   Dipartimento  ordina  la  chiusura    del  locale  erotico  e,  se  le  condizioni  poste  dalle  rispettive  leggi    non    sono  più    adempiute,    anche  le  autorizzazioni  rilasciate  per    attività  accessorie  e   collaterali  sono   revocate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Estinzione  dell’autorizza-zione  Art.  13  L’incapacità  civile   o   il   decesso  del  gerente  comporta  l’estinzione  dell’autorizzazione   per  la  gestione,  qualora  non   venga   sostituito   entro  cinque  giorni  con  una  persona  che   ossequia   quanto  stabilito  dall’art.  10.
                        
                        
                    
                    
                    
                Appartamenti
                            Art.  14  1  Purché  non  vi    sia  condivisione   degli  spazi  con  altre  persone  che  esercitano  la  stessa  a)  esercita  l’attività  della   prostituzione  lo  fa  a   titolo  individuale,  in  locali  di sua   proprietà   o  i  quali   vanta  dei  diritti   d’uso;  b)   persona   non   mette  a disposizione  più  di    un  appartamento  destinato  all’esercizio  della  e    questa  attività    è    esercitata  unicamente  dalla  persona  alla  quale    il   locale  è  a   disposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  locali  rimangono  soggetti   ai    controlli   di cui  agli  art.   20  e   21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’accesso  agli  enti  della  rete  d’aiuto  designati  dal  Consiglio  di Stato  deve  essere  garantito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’esercizio    della  prostituzione  in  tali    locali  va  notificato    al  Dipartimento.    Il   Consiglio  di  Stato    ne  stabilisce  le    modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’eccezione  prevista  dal  cpv.  1    non    vale  nel  caso  in  cui  nel    medesimo  stabile  vi  siano    più  appartamenti  in    cui  è esercitata  la    prostituzione,  indipendentemente  dal  numero  di    persone  che   la  esercitano  all’interno  dello  stesso  appartamento.  In  tal caso  tutti  gli appartamenti   devono   chiedere  l’autorizzazione  ai    sensi  dell’art.  6. Il   Consiglio  di    Stato   ne  stabilisce  i dettagli.  Capitolo  quarto  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  15  Le  decisioni    concernenti  il   rilascio,  il  rifiuto,    il   rinnovo  o  la  revoca    dell’autorizzazione  sono  soggette   al    prelevamento  di una   tassa  a   copertura  dei  costi   da  fr.  50.–   a fr.  1’000.  –.  Capitolo  quinto  Prevenzione  sanitaria,  informazione  e   assistenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Difesa  della  salute  pubblica  Art.  16  1  Al  fine    di  ridurre  al  minimo    i  rischi    per  la  salute    pubblica  e    del  singolo  individuo,  lo  Stato  promuove,  finanzia  e   sostiene  l’informazione  volta  a  sensibilizzare     sulle  possibili  conseguenze  sanitarie    legate  al  fenomeno    della  prostituzione.  Esso    collabora    con  enti  pubblici    o  privati  senza  scopo  di  lucro,  preposti    all’aiuto  e  al  sostegno    di  persone  che  esercitano  la  prostituzione,  alla  prevenzione  dal  contagio  di   malattie     sessualmente     trasmissibili     e  alla  promozione  della  salute.  Rimane  riservata  la  responsabilità  personale  del  cliente  e   di  chi  esercita  la  prostituzione  in    caso  di    contagio   da  malattie  sessualmente  trasmissibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  può  sussidiare  i  progetti  o le    attività  presentati   dai  summenzionati   enti,  tramite  un  contributo  fisso  stabilito   annualmente   a preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  i  requisiti   e la procedura   per  l’ottenimento  del  sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aiuto  alle  persone   nella  condizione  di  sfruttamento  Art.  17  1  Le  persone  che  esercitano  la  prostituzione  in  Ticino  possono  rivolgersi  gratuitamente  agli  enti  designati  dal   Consiglio  di Stato,   che  prestano  loro  una  consulenza  di natura  psicologica,  sociale,  sanitaria   e   legale,  per  aiutarle  ad  uscire  dalla   condizione  di sfruttamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutte  le  persone    che  prestano    assistenza  conformemente    al  cpv.  1    sono  tenute  al  segreto  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lotta  alla  tratta  degli  esseri  umani  Art.  18  1  Il  Cantone   mette  in    atto   tutte   le    misure   necessarie  per  combattere  la    tratta  degli  esseri  umani  attraverso   un  dispositivo  che  preveda:  a)  delle  potenziali  vittime  e delle   situazioni  a rischio;  b)  a   carico  delle  vittime  (consulenza   psicosociale  e   giuridica);  c)  di un  periodo  di riflessione  di    30  giorni  alle   vittime  ai fini   della  denuncia;  d)   di    un  permesso  di    soggiorno   per  la    durata  del  processo  e il   riconoscimento  di  statuto  legale  duraturo  nel  tempo  al    fine  di garantire  alle  vittime  adeguata  protezione;  e)  di un   luogo  protetto  per  il   soggiorno  delle  vittime;  f)  del  soggiorno  delle  vittime  a   corto  e   medio  termine;  g)  tra  le autorità  giudiziarie   e gli enti  d’aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri    delle  autorità  di  polizia,  di  giustizia  e   dell’Ufficio  immigrazioni    ricevono  una  formazione  continua  sul  tema  della    tratta  degli  esseri  umani.  All’interno  di  questi  uffici  vengono  designati  collaboratrici  e   collaboratori  specializzati  nella  trattazione  di    casi  di    tratta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Cantone  designa  un  servizio  di  aiuto  alle  vittime  di  tratta  e  ne    sostiene    finanziariamente  l’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Facoltà  degli   enti  Art.  19  Gli  enti  designati  dal  Consiglio  di  Stato   che  svolgono  i  compiti  previsti  agli  art.  16   e   17  hanno  diritto    di  accedere  ai  locali    in  cui  viene  esercitata  la  prostituzione  e  possono    disporre  al  riguardo  delle  informazioni  utili  e   necessarie  allo  svolgimento  dei  loro   compiti.  Capitolo  sesto  Controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  d’ispezione  Art.  20  La  Polizia  cantonale  e,  su  sua  delega,  la  Polizia  comunale,  come  pure    i  competenti  funzionari  dell’autorità    cantonale  possono,  in  ogni  momento,  eseguire  controlli  nei  locali  in  cui  si  esercita  o   si    ritiene  sia   esercitata  la prostituzione,  al    fine  di    accertare  l’identità  delle   persone  che  si  trovano  all’interno  e verificare  il   rispetto  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Idoneità  della  struttura  Art.  21  1  Le  autorità   competenti   possono  procedere   in    ogni  momento  a   verificare  l’idoneità  della  struttura  soggetta  all’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    diritto  d’ispezione    si  estende    a    tutti  i  locali  della    struttura  soggetta  all’autorizzazione    ai  sensi  della  legge  e   agli  appartamenti.  Capitolo   settimo  Collaborazione  e   assistenza  amministrativa  tra  autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  e   assistenza  Art.  22  1  Le  autorità  competenti  per  l’applicazione  della  presente     legge     si  assistono  vicendevolmente  nell’adempimento      dei      loro  compiti,  scambiandosi  tempestivamente  le  informazioni  utili  e   necessarie   ai fini  di    un’applicazione  coerente  ed  efficace   della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    altre    autorità    amministrative  cantonali    e    comunali,  nonché  le  autorità    giudiziarie,  anche  se  vincolate  dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,  su  richiesta  scritta  e    motivata  delle  autorità  competenti,   tutte  le informazioni  utili  e   necessarie   all’applicazione  della  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esse  segnalano  inoltre  d’ufficio   alle   autorità  competenti  tutti  i  casi  constatati  nella  loro  attività  che  possono  dare   adito  a   un  intervento  o ad  una  revoca  ai    sensi  dell’art.  25   della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    autorità  giudiziarie  del  Cantone  comunicano  alle    autorità  competenti,  una  volta    cresciute    in  giudicato,  le  sentenze    e  i  decreti  di  accusa  aventi  tratto  a   comportamenti  illeciti  inconciliabili  con  l’attività  autorizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  a organi  pubblici   da  parte  della   Polizia   cantonale  Art.  23  1  La  Polizia  cantonale  trasmette  d’ufficio  alle    autorità  fiscali,    al  Medico  cantonale,  alle  assicurazioni  sociali  e   alle  autorità  competenti  in    materia  di    lavoro   e immigrazione,   le    informazioni  e  i  dati,  compresi   quelli  meritevoli  di    particolare   protezione,  idonei  e   necessari   all’adempimento  dei  rispettivi  compiti  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    regolamento  d’applicazione  disciplina,  segnatamente,  i   dati    personali  che  possono  essere  elaborati  dalla    Polizia  cantonale  e   trasmessi  alle  altre  autorità  interessate,  le  modalità    d’accesso  alle  informazioni  come    pure  l’organizzazione  e    la  gestione  del  registro  cantonale  per  l’esercizio  della  prostituzione  e   l’apertura  dei  locali  erotici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  quanto  non  disciplinato  dalla  legge  o   dal  regolamento   fanno  stato  le    disposizioni  della  Legge  sulla  protezione  dei  dati  personali    elaborati    dalla  Polizia  cantonale  e  dalle    Polizie    comunali  (LPDPpol)  del  13  dicembre  1999.  Capitolo  ottavo  Pubblicità
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
                            Art.  24  1  Ogni  forma     di  comunicazione  al  pubblico  di  un     locale  erotico  deve  essere  accompagnata  dalla   seguente  formulazione:   «locale  autorizzato  all’esercizio  secondo   la LProst».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È    fatto  divieto  di  utilizzare  la  formulazione  di  cui    al  cpv.  1   a  locali  non  autorizzati    ai  sensi  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    pubblicità  dell’attività    della  prostituzione  mediante  cartellonistica  stradale    all’interno  dei  perimetri  definiti  dai  Comuni  è   vietata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Rimane  riservata  l’applicazione  della  Legge  sugli  impianti  pubblicitari  del   26  febbraio  2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitolo  nono  Sanzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  25  L’autorizzazione   a   gestire  un  locale   erotico  è revocata:  a)  state  rilasciate  sulla  base  di    indicazioni  inveritiere;  b)  di    grave  o ripetuta  violazione  della  legge  o   del  regolamento;  c)  di    mancato   pagamento   degli  oneri  sociali   e   delle  imposte;  d)     di  mancata     trattenuta  dell’imposta  dovuta     dalle  persone  che     esercitano  la  ai sensi  dell’art.   11  cpv.  2   lett.  i)   e lett.  j)   LProst;  e)  di  mancato    versamento,  entro  il   1.  di  ogni  mese,  dell’imposta  trattenuta  all’autorità  ai    sensi   dell’art.   11  cpv.  2   lett.   i)   e   lett.  j)   LProst.  Capitolo  decimo  Rimedi   di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  26  La  procedura  ricorsuale  è disciplinata  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  2013.  Capitolo  undicesimo  Disposizione  penale
                        
                        
                    
                    
                    
                Multa
                            Art.  27  1  Le  infrazioni  alla  presente  legge  e   al    regolamento  di applicazione   sono  punite  con  una  multa  da  un  minimo  di    fr.  200.–  a   un  massimo  di fr. 40  000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  contravventore  residente  all’estero    può  essere  chiesto  un’anticipata  garanzia  necessaria  a  coprire  le spese  procedurali   e   la    multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    infrazioni  sono  perseguite    dal  Dipartimento;  è  applicabile  la  Legge  di  procedura  per  le  contravvenzioni  del  20   aprile  2010.  Capitolo  dodicesimo  Disposizioni  finali,   transitorie  e   abrogative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  di  applicazione  Art.  28  Al  Consiglio  di    Stato   è   delegata  la    competenza  per  emanare  le    necessarie  disposizioni  d’esecuzione  e   designa   le    autorità  competenti  preposte  all’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  29  La  legge  sull’esercizio  della   prostituzione  del  25  giugno   2001  è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  30  Le  persone  fisiche  o  giuridiche    che  hanno  ottenuto  un’autorizzazione    comunale  per  l’apertura  e   la  gestione  di  un  locale   erotico,  sono  tenute   a   richiedere   l’autorizzazione  di  cui   all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5,  entro  tre  mesi  dall’entrata   in vigore   della   presente  legge.  Se  chi   ne  fa  richiesta   rende  verosimile  l’esistenza  dei  presupposti    all’autorizzazione,  viene    concessa  per  questi  locali    un’autorizzazione  provvisoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  31  1  Decorsi   i  termini  per  l’esercizio  del  diritto   di referendum,  la presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II   Consiglio  di    Stato   ne  fissa  la    data  di    entrata  in    vigore  1  .  Pubblicata  nel   BU  2018  ,  111   e   439
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  1° luglio  2019  -  BU  2018,  439.