Legge cantonale sulla protezione della natura (480.100)
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Legge cantonale sulla protezione della natura

Legge cantonale sulla protezione della natura (del 12 dicembre 2001) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : TITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio.

Campo di applicazione

Art. 2

1 Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale.
2 Sono componenti naturali: a) b) c) d)

Principi

Art. 3

1 Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate.
2 Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge. TITOLO II Misure di promozione

Ricerca e informazione

Art. 4

II Consiglio di Stato promuove l’informazione sulle componenti naturali e la ricerca in particolare tramite il Museo di storia naturale.

Consulenza

Art. 5

II Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano fruire di un’adeguata consulenza tecnica, in particolare attraverso l’elaborazione di supporti operativi.

Valorizzazione e recupero

Art. 6

1 II Cantone promuove un’utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura.
2 Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi.

Rapporto sulla natura

Art. 7

1 ll Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto sulla protezione delle componenti naturali.
2 ll rapporto, che è pubblico, riferisce sulla situazione esistente, stabilisce le misure necessarie all’attuazione di questa legge e verifica l’esito dei provvedimenti già adottati.
3 Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato. TITOLO III Misure di protezione Capitolo 1
Oggetti e principi della protezione

Oggetti particolarmente degni di protezione

Art. 8

Sono considerati particolarmente degni di protezione: a) b) c) d) e) f)

Provvedimenti generali

Art. 9

1 Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi opera l’intervento è tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.
2 Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere garantite la ricostituzione o almeno la sostituzione confacente, fatta salva una ragionevole ponderazione dei costi e degli interessi in gioco.
3 Il Consiglio di Stato e i comuni possono esigere anche preventivamente la prestazione di adeguate garanzie. Capitolo 2 Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi Sezione 1 Classificazione e inventari

Classificazione

Art. 10

I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale.

Inventari

Art. 11

1 Gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione.
2 Il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali degli oggetti particolarmente degni di protezione.
3 Esso determina gli oggetti di importanza cantonale.
4 Il comune, con l’approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale. Sezione 2 Istituzione della protezione

Categorie di protezione

Art. 12

1 Sono stabilite le seguenti categorie di protezione: a) b) c) d) e)
2 Il Regolamento d’applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione.

Strumenti del Cantone

1 comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale.
2 Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale.

Decreto di protezione

a) contenuti

Art. 14

1 ll Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari e i gestori interessati, adotta decreti di protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d’importanza nazionale e cantonale.
2 ll decreto di protezione contiene:
a) b) c)

b) procedura

Art. 15

1 Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni.
2 Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato.
3 Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione.

Strumenti del comune

Art. 16

1 ll Piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.
2 Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione. Sezione 3 Gestione dei biotopi

Accordi con proprietari fondiari e gestori

Art. 17

1 Il Consiglio di Stato provvede alla gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale, il comune a quella dei biotopi d’importanza locale.
2 La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari e con i gestori.
3 Tali accordi stabiliscono almeno la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari. Capitolo 3 Protezione di flora, funghi e fauna

Protezione generale delle specie

Art. 18

1 L’estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene va prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.
2 La raccolta di piante e di funghi che crescono allo stato selvatico e di loro parti o prodotti è consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna.
3 La raccolta a scopo di lucro di piante selvatiche e funghi, nonché la cattura di animali viventi in libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.
4 Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca.

Specie protette

Art. 19

1 Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie protette.
2 Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle specie protette. È altresì vietato compromettere l’habitat di specie protette o arrecare loro pregiudizio.
3 Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici.

Vegetazione delle rive

Art. 20

1 La vegetazione delle rive è protetta.
2 Nella misura consentita dalle circostanze, chi interviene sulle rive dei laghi e dei corsi d’acqua deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti.
3 Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

Bandite di raccolta

può istituire bandite di raccolta per un periodo definito. Capitolo 4 Protezione di rocce, minerali e fossili

Protezione di rocce, minerali e fossili

Art. 22

1 Il depauperamento delle componenti petrografiche, mineralogiche e paleontologiche va prevenuto mediante la conservazione di affioramenti o giacimenti di particolare interesse, nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta.
2 Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. II Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici.

Autorizzazioni

Art. 23

La ricerca e la raccolta di rocce di particolare interesse scientifico e di minerali sono soggette ad autorizzazione da parte dei Consiglio di Stato; quest’ultima si distingue in scientifica, dilettantistica e commerciale.

Tasse

Art. 24

1 La ricerca e la raccolta per comprovati motivi scientifici senza scopo di lucro sono esenti da tassa.
2 L’autorizzazione dilettantistica è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 500.--.
3 L’autorizzazione commerciale è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 2000.-- a un massimo di fr. 20’000.--.

Ricerca e raccolta

Art. 25

1 La ricerca e la raccolta devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio e senza creare pericolo.
2 Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l’uso di esplosivi e macchine perforanti.
3 Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni.

Consenso del proprietario

Art. 26

1 Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario.
2 II proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un compenso.
3 Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati.

Obbligo di informazione

Art. 27

I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati.

Proprietà

Art. 28

1 Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di proprietà del Cantone.
2 Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche.
3 Le indennità che possono spettare al proprietario del fondo o allo scopritore sono regolate dall’articolo 724 cpv. 3 CCS.

Bandite di ricerca e raccolta

Art. 29

Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito. TITOLO IV Capitolo 1 Organizzazione, vigilanza e competenze

Consiglio di Stato

Art. 30

1 ll Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali.
2 Esso stabilisce in particolare le modalità dell’attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi.
3 Esso organizza un corpo di guardie della natura a carattere volontario incaricate di collaborare nella sensibilizzazione di terzi in ambito delle componenti naturali. II relativo Regolamento stabilisce i dettagli.

Comuni, patriziati e regioni

Art. 31

1 I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle.
2 I comuni collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura.
3 Le regioni tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei loro programmi di sviluppo.

Associazioni

Art. 32

Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni che operano nel campo delle componenti naturali, collaborano con il Cantone e i comuni alla realizzazione degli obiettivi di questa legge. Capitolo 2 Disposizioni finanziarie

Finanziamento

a) in generale

Art. 33

1 ll Cantone e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, finanziano misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione.
2 Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.
3 I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

b) Cantone

Art. 34

1 Il Cantone finanzia la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale.
2 Per gli oggetti d’importanza cantonale, i comuni sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione alla loro capacità finanziaria, fino a un massimo del 25% della spesa globale.

c) Comuni

Art. 35

1 I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale.
2 Il Cantone vi partecipa con sussidi fino al 50%; eccezionalmente, nel caso di comuni a debole capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all’80%.

Condizioni del sussidio cantonale

Art. 36

1 Il sussidio è fissato dal Consiglio di Stato, il quale può porre condizioni destinate a garantire la protezione o la gestione dell’oggetto.
2 Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un’esecuzione razionale.
3 Gli stessi principi sono applicabili per analogia alla partecipazione finanziaria dei comuni alla protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all’art. 34 cpv. 2. TITOLO V Misure provvisionali ed espropriazione

Misure provvisionali

Art. 37

1 Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisionali.
2 Possono essere ordinati in particolare: a) b) c)
3 La decisione è comunicata all’autore della minaccia o del danno, ai proprietari e ai comuni interessati.

Convalida

Art. 38

1 Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisionale esplica i suoi effetti per la durata di 6 mesi.
2 Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.

Espropriazione

Art. 39

II Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della protezione non possa altrimenti essere conseguito. E’ applicabile la Legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971. TITOLO VI Inosservanza della legge e rimedi giuridici Capitolo 1 Inosservanza della legge

Contravvenzioni

Art. 40

1 Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o ai suoi regolamenti o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20’000.--.
2 Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo fr. 10’000.--.

Procedure

Art. 41

1 I delitti puniti a norma dell’articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2 Le contravvenzioni punite a norma dell’articolo 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. 1

Confisca

Art. 42

2 Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e
24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono soggetti a confisca, in analogia all’articolo 69 del Codice penale svizzero.

Obbligo di ripristino

Art. 43

1 Chiunque danneggia oggetti protetti ai sensi di questa legge è tenuto a ripristinare la situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a favore di misure di valorizzazione ecologica.
2 Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale. I comuni, sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 44

1 L’autorità competente può imporre coattivamente l’esecuzione, entro un congruo termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge.
2 L’ordine è impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’art. 292 del Codice penale svizzero e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato. A garanzia del recupero delle spese anticipate è istituita, a carico del fondo sul quale l’esecuzione sostitutiva è stata ordinata, un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.
3
3 Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce, il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese. Capitolo 2 Rimedi giuridici

Ricorsi

a) istanze ricorsuali

Art. 45

1 Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
4
3 Ove la decisione non venga pubblicata, il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notifica. II ricorso non ha effetto sospensivo.

1

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

2

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.

3

Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

4

Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40; precedente modifica: BU

2006, 234.

b) legittimazione

Art. 46

1 Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.
2 ll diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.
3 Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv.
1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione.
4 Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d’importanza cantonale che esistono da più di dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
5 TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

Regolamenti

Art. 47

1 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.
2 Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Norma transitoria

Art. 48

1 Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.
2 Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge.
3 Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.

Entrata in vigore

Art. 49

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
6 Pubblicato nel BU 2002 , 61.

5

Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683.

6

Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.
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