Legge sulle scuole medie superiori (414.100)
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Legge sulle scuole medie superiori

1 Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I Ordinamento e direzione generale
Campo di applicazione 2 Art. 1 3 La presente legge si applica alle scuole medie superiori, ossia al liceo e alla Scuola cantonale di commercio.

Direzione generale

Art. 2

La direzione generale delle scuole medie superiori 4 spetta al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito “Dipartimento”).

Funzione e compiti del Dipartimento

Art. 3

Per consentire alle scuole medie superiori
5 di perseguire le proprie finalità il Dipartimento ne assicura l’organizzazione, la promozione, il coordinamento e la vigilanza per il tramite dei competenti uffici dipartimentali, delle direzioni degli istituti e degli esperti di materia.

Collegio dei direttori

Art. 4

1 Al fine di agevolare il promovimento ed il coordinamento dell’attività delle scuole medie superiori
6 , i direttori dei diversi istituti costituiscono il Collegio dei direttori.
2 Le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Collegio dei direttori sono definiti dal regolamento.

Gratuità dell’insegnamento

Art. 5

1 L’insegnamento impartito nelle scuole medie superiori 7 è gratuito per gli studenti domiciliati o residenti con permesso di dimora annuale nel Cantone.
2 ...
8
3 I libri di testo e il materiale scolastico individuali sono a carico degli allievi. CAPITOLO II Gli istituti
1

Titolo modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

2

Nota marginale modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

3

Art. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453; precedenti modifiche: BU

1991, 287; BU 1995, 416; BU 1996, 468.

4

Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

5

Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

6

Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

7

Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

8

Cpv. abrogato dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.

2

Art. 6

... 9

Promozione culturale

Art. 7

1 Ogni istituto svolge una funzione di promozione culturale anche nel contesto extrascolastico e può essere sede di corsi di aggiornamento, di perfezionamento e riqualificazione culturale e professionale.
2 La programmazione dei corsi compete al Dipartimento d’intesa con gli istituti.

Conduzione

Art. 8

10 La conduzione dell’istituto è assicurata dagli organi previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti.

Infrastrutture

Art. 9

1 Ogni istituto dispone di una sede dotata delle attrezzature e dei servizi necessari per garantire l’efficiente svolgimento della sua attività.
2 In particolare ogni istituto dispone di: a) uno o più stabili, con aule e spazi di lavoro, laboratori scientifici, locali e attrezzature specifiche per le esigenze proprie delle diverse scuole; b) una biblioteca e un centro di documentazione; c) impianti sportivi; d) servizi amministrativi.
3 Le infrastrutture possono essere comuni a più istituti.

Convitti e mense

Art. 10

Il Consiglio di Stato può istituire convitti e mense retti da speciale regolamento. Art. 11 ... 11 CAPITOLO III I docenti

Requisiti

Art. 12

Nelle scuole medie superiori
12 hanno responsabilità di insegnamento i docenti, incaricati o nominati, che siano stati abilitati all’esercizio della professione in questi ordini di scuola secondo la procedura e i criteri previsti dalla legge della scuola e dai relativi regolamenti. Sono riservate le disposizioni speciali relative alle supplenze. CAPITOLO IV Gli studenti

Ammissione

Art. 13

1 Per essere ammessi alle scuole medie superiori
13 gli studenti devono possedere: a) il domicilio o il permesso di dimora annuale nel Cantone; b) i titoli di studio e i requisiti previsti dalla presente legge negli articoli relativi ai singoli tipi di scuola.
2 Il Consiglio di Stato può concedere l’ammissione: a) a studenti di nazionalità svizzera residenti all’estero; b) a studenti domiciliati o dimoranti annuali in altri Cantoni; c) eccezionalmente, in casi particolari, a studenti di nazionalità straniera domiciliati all’estero.
3 Il Consiglio di Stato emana inoltre disposizioni riguardanti:
9

Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453; precedente modifica: BU 1991,

287.

10 Art. modificato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
11 Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 453.

12

Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.
13 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.
3 a) l’ammissione di studenti in qualità di allievi regolari se essi: - intendono iscriversi a un curricolo con specifiche esigenze d’ammissione; - provengono da scuole pubbliche di altri Cantoni o da scuole estere; - provengono da scuole private dello stesso ordine e grado; b) l’ammissione di studenti in qualità di uditori; c) l’ammissione di studenti in qualità di ospiti.

Cambiamento di curricolo o di scuola

Art. 14

1 Nel rispetto degli obiettivi delle singole scuole è data agli studenti la possibilità di passare: - da un curricolo all’altro all’interno dello stesso tipo di scuola; - da un tipo all’altro di scuola; - a una scuola media superiore
14 da un altro genere di scuola cantonale post-obbligatoria.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni di passaggio e organizza l’attività e i programmi scolastici in modo da favorirne l’esercizio.

Iscrizioni

Art. 15

1 Lo studente è tenuto a iscriversi all’istituto del comprensorio nel quale è situato il suo domicilio.
2 Eccezioni motivate possono essere concesse dal Dipartimento.

Obbligo della frequenza

Art. 16

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. CAPITOLO V L’attività scolastica

Programmi

Art. 17

Per ogni tipo di scuola media superiore 15 , il Consiglio di Stato stabilisce il piano settimanale delle ore-lezioni dei vari curricoli e approva i programmi di insegnamento delle diverse materie.

Aggiornamento e innovazioni

Art. 18

1 L’aggiornamento dei programmi è promosso attraverso la sistematica verifica della loro funzionalità.
2 Innovazioni possono essere introdotte sulla base dei risultati forniti da rigorose sperimentazioni.

Classi e gruppi di lavoro

Art. 19

1 L’attività didattica nelle scuole medie superiori 16 in gruppi di lavoro, sotto la responsabilità dei docenti.
2 Ogni classe non può avere, di regola, più di venticinque allievi.
3 Il regolamento stabilisce i criteri relativi alla composizione delle classi e dei gruppi di lavoro.

Ore-lezione

Art. 20

1 Il piano settimanale di tutti i curricoli delle scuole medie superiori
17 è strutturato in ore- lezione.
2 La durata dell’ora-lezione è di cinquanta minuti. Deroghe motivate possono essere accordate dal Consiglio di Stato.

Promozioni

14 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.
15 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

16

Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.
17 Frase modificata dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

4

Art. 21

Per ogni tipo di scuola il regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli studenti da una classe a quella successiva e le condizioni richieste per ottenere il certificato finale di studio.

Ricorsi

Art. 22

18 La procedura di ricorso in materia di promozione è definita dalla legge della scuola e dal relativo regolamento. TITOLO II Le scuole medie superiori CAPITOLO I Il liceo

Finalità

Art. 23

19 20 Lo scopo del liceo è quello definito dall'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (O/RRM), del 16 gennaio 1995/15 febbraio 1995.
Sistema a opzioni 21 Art. 24
22
23 1 L'insieme delle materie di maturità è costituito da sette discipline fondamentali, dall'opzione specifica e dall'opzione complementare in base all'art. 9 dell'O/RRM.
2 Il Consiglio di Stato decide quali insegnamenti sono offerti dagli istituti liceali.
3 Deve essere salvaguardata l'autonomia dei singoli istituti nei modi fissati dal regolamento.
4 Gli studi liceali hanno durata quadriennale.

Ammissione

Art. 25

24 Possono iscriversi al primo corso del liceo gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento degli studi liceali.

Titolo di studio: maturità

Art. 26

Al termine degli studi liceali il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto corso un attestato di maturità nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione federale relativa al riconoscimento degli attestati di maturità.

Istituti e sedi

Art. 27

Gli istituti liceali del Cantone sono i seguenti: - Liceo di Bellinzona, con sede a Bellinzona; - Liceo di Locarno, con sede a Locarno; - Liceo di Lugano1, con sede a Lugano; - Liceo di Lugano2, con sede a Savosa; 25 - Liceo di Mendrisio, con sede a Mendrisio. CAPITOLO II La scuola cantonale di commercio

Finalità

Art. 28

La scuola cantonale di commercio ha lo scopo di formare culturalmente e professionalmente i giovani intenzionati a esercitare un’attività in un’azienda o in un’amministrazione,
18 Art. modificato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.

19

Art. modificato dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292.
20 Norme transitorie: v. BU 1997, 292; testo completo, nota a fine legge.
21 Marginale modificata dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292.
22 Art. modificato dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292.
23 Norme transitorie: v. BU 1997, 292; testo completo, nota a fine legge.

24

Art. modificato dalla L 18.5.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 231.
25 Linea modificata dalla L 12.5.1997; in vigore con l'anno scolastico 1997/98 - BU 1997, 292.
5 a completare la loro formazione in scuole o corsi superiori di indirizzo commerciale o ad avviarsi a studi universitari.

Curricoli

Art. 29

Il curricolo di studi è quadriennale.

Ammissioni

Art. 30

26 Possono iscriversi al primo corso della scuola cantonale di commercio gli studenti in possesso della licenza di scuola media con i requisiti previsti dal Regolamento della scuola cantonale di commercio.

Titoli di studio: maturità commerciale e

attestato federale di capacità 27 Art. 31
28 Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso dal quarto anno l’attestato cantonale di maturità commerciale e l’attestato federale di capacità di impiegato di commercio, in conformità alla legislazione federale in materia di formazione professionale.

Sede

Art. 32

La scuola cantonale di commercio ha sede a Bellinzona. Art. 33 ...
29

Perfezionamento professionale

Art. 34

La scuola cantonale di commercio esercita la propria attività anche nel settore del perfezionamento professionale, in collaborazione con enti e associazioni professionali, nell’ambito delle possibilità previste dalla legislazione federale in materia. CAPITOLO III La scuola magistrale Art. 35-41 ... 30 TITOLO III Rimedi di diritto
31

Rimedi di diritto

Art. 42

32 Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge del 1° febbraio
1990 sulla scuola. Art. 43 ... 33 Art. 44 ...
34
26 Art. modificato dalla L 18.5.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 231.
27 Nota marginale modificata dalla L 15.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 311.

28

Art. modificato dalla L 15.4.2014; in vigore dal 1.8.2014 - BU 2014, 311.
29 Art. abrogato con la fine dell’anno scolastico 1996-1997 - BU 1995, 416; precedente modifica: BU 1992,

231.

30 Art. abrogati dall’art. 31 L Alta scuola pedagogica; entrata in vigore il 23.9.2008 - BU 2008, 553; BU

2002, 104; precedenti modifiche: BU 1991, 287; BU 1997, 404.

31

Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27.
32 Art. reintrodotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27; precedente modifica: BU 1996,

468.

33 Art. abrogato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468; precedenti modifiche: BU 1985,

433; BU 1993, 227.

34

Art. abrogato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468; precedente modifica: BU 1992,

231.

6

Art. 45-46 ... 35 Art. 47 ... 36 Art. 48 ... 37 Art. 49 ... 38 Art. 50 ...
39 TITOLO IV Disposizioni finali, transitorie e abrogative

Regolamento di applicazione

Art. 51

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della presente legge. Art. 52-56 ... 40

Disposizioni abrogate

Art. 57

Sono abrogati:
1. i seguenti articoli della legge della scuola del 29 maggio 1958:
119 b, c, d, e; 120; 122; 124-125; 129-134; 136-152;
2. la legge del 2 luglio 1969 istituente il liceo economico-sociale presso la scuola cantonale di commercio di Bellinzona;
3. il decreto legislativo del 16 febbraio 1971 concernente la scuola per assistenti tecnici;
4. l’art. 1 del decreto legislativo del 1° luglio 1980 concernente l’istituzione di un secondo liceo nel Luganese con sede provvisoria a Lugano-Trevano;
5. ...
41

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 58

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 42 Pubblicata nel BU 1982 , 181. N.B. Norme transitorie : - BU 1997 , 292 (12 maggio 1997)
1. Gli attuali articoli 23 e 24 rimangono in vigore fino al termine dell'anno scolastico 1999/2000 per consentire a chi a iniziato gli studi prima del 1997/98 di portarli a termine regolarmente.
2. Il Consiglio di Stato emana le relative disposizioni di applicazione.
35 Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468; precedenti modifiche: BU 1985,

433; BU 1993, 227.

36 Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.
37 Art. abrogato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468; precedente modifica BU 1986,

109.

38 Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.
39 Art. abrogato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468; precedente modifica: BU 1993,

227.

40 Art. abrogati dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 468.

41

Cifra abrogata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
42 Entrata in vigore: 1° settembre 1982 - BU 1982, 181.
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