Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato (5.4.2.3)
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Regolamento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato

5.4.2.3 Regolamento per l’uso degli spazi scola stici e degli impianti sportivi dello Stato (del 16 giugno 2009) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1
1 Il regolamento disciplina l ’ uso degli spazi scolastici esterni e interni, nonché la messa a disposizione a pagamento degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato (palestre, piscine e infrastrutture sportive all ’ aperto). Locatore è la Repubb lica e Cantone Ticino per il tramite dell ’ Istituto scolastico o del Servizio competente (in seguito locatore). Art. 1a
2 La Direzione scolastica può emanare direttive per assicurare l’ordine e la sicurezza degli spazi scolastici esterni e interni.
3 Art. 2 1 La scuola ha la priorità d’uso su tutti gli spazi scolastici e gli impianti sportivi (in seguito im pianti).
2 Seguono in ordine di priorità le esigenze dell’Ufficio dell’educazione fisica scolastica, dell’Ufficio gioventù e sport, le attività giovanili nell’ambito dei programmi Gioventù e sport e le attività sportive in ambito federativo. Per le attività in ambito federativo la priorità è riconosciuta unicamente qualora gli impianti siano utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata.
3 Gli impianti sono messi a disposizione a pagamento, all’infuori dell’orario scolastico, di associazioni, società o altre organizzazioni. I servizi dello Stato, nell’ambito della loro attività istituzionale, sono esentati dal paga mento della tassa d’uso.
4 In casi eccezionali gli impianti sono messi a disposizione anche per scopi commerciali.
5 Condizioni d’uso particolari possono essere considerate. In questo caso si tiene conto, nel limite del possibile, del numero d’utenti per rapporto alla specificità della disciplina sportiva praticata. Art. 3 Una regolare utilizzazione può creare un diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti. Art. 4 Il subaffitto degli spazi da parte del locatario è vietato. Capitolo secondo Procedura Art. 5 Le richieste devono essere presentate per iscritto al locatore. Art. 6
1 Le convenzioni d’uso (in seguito convenzioni) possono essere stipulate per ogni singola mani festazione o per un determinato periodo tramite i formulari ufficiali, sui quali il locatario deve in particolare indicare il nominativo del responsabile nei confronti del locatore.
2 Le convenzioni di lunga durata sono di regola stipulate per un intero ann o scolastico.

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Art. modificato dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.

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Art. introdotto dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.

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Nota marginale modificata dal R 3.7.2012; in vigore dal 1.7.2012 - BU 2012, 310.
3 Una copia della convenzione, corredata del documento attestante l’avvenuto pagamento della tassa d’uso, deve essere trasmessa alla Sezione amministrativa del DECS al più tardi entro la fine dell’anno scolastico di compe tenza.
4 La rinuncia ad un uso regolare dell’impianto deve essere tempestivamente segnalata al locatore. Art. 7 1 Le tasse d’uso sono calcolate in base all’occupazione e riscosse anticipatamente dal lo catore.
2 Salvo casi eccezionali e motivati non sono ammess i rimborsi per gli impianti affittati e non utilizzati e in caso di rescissione anticipata della convenzione d’uso per i motivi previsti dalla lett. a) dell’art. 8 e dall’art. 16. Art. 8 La convezione d’uso s tipulata per un determinato periodo può essere rescissa anticipatamente: a) quando non sono rispettate le condizioni previste dal Regolamento; b) quando gli impianti riservati - senza preventiva e giustificata segnalazione al locatore - non sono utilizzati; c) in caso di necessità scolastiche. Capitolo terzo Utilizzazione degli impianti Utilizzazione Art. 9
1 Nella convenzione sono compresi l’uso delle attrezzature sportive fisse e mobili (ad eccezione del piccolo materiale), gli spogliatoi, le docce, come pure gli impianti esterni; il locatore può inoltre mettere a disposizione il suo materiale.
2 L’uso delle apparecchiature tecniche è disciplinato direttamente dal locatore nella convenzione. Art. 10 Quando un determinato impianto non è disponibile per lavori di manutenzione e/o altre esigenze particolari, il locatore può mettere a disposizione altri impianti analoghi. Se la messa a disposizione di un altro impianto non fosse possibile, il locatario no n può ri vendicare alcun indennizzo. Orari d’uso Art. 11
1 Gli impianti sono disponibili da lunedì a venerdì dalle 17.30 alle 22.00, fino alle 20.30 per le piscine. Se le attività scolastiche lo permettono, gli impianti possono essere messi a dis posizione anche prima, in particolare il mercoledì pomeriggio.
2 Nell’attribuzione delle unità didattiche le attività giovanili hanno la priorità di scelta della fascia oraria.
3 Nei fine settimana gli orari sono definiti nelle singole convenzioni. torizzati Art. 12
1 L’orario d’uso è indicato nella convenzione; gli impianti attribuiti possono essere utilizzati esclusivamente negli orari stabiliti.
2 In casi eccezionali il locatore può, su richiesta scritta, autorizzare l’uso degli impianti anche fuori dagli orari stabiliti dall’art. 11.
3 Per gli impianti di tipo sportivo, l’uso può essere concesso, salvo casi particolari, al massimo per
1 ora e 30 minuti (unità didattica) al giorno per ogni sua singola sezione. Art. 13 Gli impianti sono aperti tutto l’anno ad eccezione delle vacanze scolastiche. Durante le vacanze scolastiche gli impianti sono, nel limite del possibile, messi a disposizione e le relative spese di sorveglianza e di pulizia sono a carico del locatario. Capitolo quart o Amministrazione degli impianti
Art. 14 1 Il locatario è responsabile dell’impianto durante il tempo d’uso. Gli impianti sono aperti, controllati e chiusi dal responsabile designato dal locatario. Il locatore del l’impianto ha in ogni caso un diritto di sorveglianza nei confronti del locatario.
2 Per il ritiro e la consegna dell’impianto fanno stato le direttive specifiche di ogni singolo impianto. Art. 15
1 Se durante l’uso si verifica un danno al mobilio, alle apparecchiature tecniche, all’arredo o alle infrastrutture fisse dell’impianto, il locatario è tenuto a notificarlo immediatamente al locatore mediante l’apposito formulario (allegato alla convezione d’uso).
2 Parimenti devono essere segnalati manchevo lezze, danneggiamenti e sporcizia. Art. 16 1 Se il locatario non mantiene l’ordine nell’impianto compresi i locali annessi e/o contravviene in altro modo alle disposizioni in vigore, lo stesso viene ammonito dal locato re.
2 In caso di ripetuta in frazione la convenzione é rescissa. Capitolo quinto Obblighi del locatario Art. 17
1 Tutte le infrastrutture devono essere trattate con la massima cura e atten zione.
2 Agli impianti non possono in nessun caso essere apportate delle modifiche. Le attrezzature devono essere utilizzate unicamente allo scopo per cui sono state concepite. Le riparazioni possono essere ordinate esclusivamente dal locatore. Art. 18 Qualora ci fosse sufficiente spazio, il deposito di materiale sportivo privato è possibile nei posti debitamente attribuiti. Art. 19 Gli attrezzi della palestra non poss ono essere portati all’esterno. Art. 20
1 Le palestre sono accessibili unicamente calzando scarpette con suo la bianca destinate esclusivamente per l’interno. Le scarpette utilizzate per gli impianti all’aperto devono essere tolte prima di accedere all’interno.
2 Il locatario che sporca in modo eccessivo, in particolare con magnesia, resina o altre sostanze collan ti, deve provvedere alla fine dell’attività alla pulizia degli attrezzi e degli impianti. Qualora il locatario non procedesse alla necessaria pulizia, allo stesso saranno fatturate separatamente le conseguenti spese. Art. 21 1 Il locato re decide sull’utilizzazione dei campi in erba in caso di tempo incerto e/o terreno molle.
2 L’utilizzo di scarpe con tacchetti fissi o intercambiabili è in generale vietato.
3 Quando due o più utilizzatori sono attivi contemporaneamente nelle palestre di un istituto, gli stessi devono accordarsi circa l’uso degli impianti esterni, a meno che non esistano disposizioni specifiche. e materiale sanitario Art. 22 Ogni locatario deve provvedere al necessario materiale sanitario in relazione alle su e specifiche esigenze e normative. Art. 23 Negli impianti è vietata l’esposizione di materiali pubblicitari o simili che possono generare dipendenza. e fumo
Art. 24
1 Negli impianti è proibito portare e consumare cibo: le bevande possono essere trasportate solo negli appositi contenitori (vetro escluso).
2 Negli impianti è vietato fumare. e assicurazioni Art. 25 1 Il locatario è responsabile nei confronti dello Stato per eventuali danni agli stabili e agli impianti ca usati volontariamente o per negligenza e/o per i danneggiamenti da lui causati che non rientrano nella normale usura.
2 Il locatario è responsabile per l’uso inappropriato delle attrezzature sportive fisse e mobili.
3 Il locatario e i suoi membri devono assumersi privatamente i rischi derivanti da infortuni, incidenti e/o da eventuali danni da loro causati. A tale scopo il locatario deve stipulare un’assicurazione Responsabilità Civile.
4 Il locatore non si assume alcuna responsabilità per infortuni, incid enti e danni derivanti dall’utilizzazione degli impianti. Capitolo sesto Tasse e spese e definizioni Art. 26 1 Le tasse d’uso e le spese sono riscosse anticipatamente dal locatore. Può inoltre essere richiesta una cauzione adeguata, quando vi è rischio accresciuto o vi sono stati prece denti casi di danni.
2 Per le attività previste sull’arco di una intera giornata, la tassa d’uso deve essere almeno pari a tre volte la tassa d’uso per unità didattica di cui all’art. 27, fatte salve le spese di puli zia e di sorveglianza previste dall’art. 29.
3 Per le manifestazioni commerciali la tassa d’uso e le spese di pulizia e sorveglianza sono fissate di volta in volta dal locatore.
4 L’unità didattica ha una durata di 1 ora e 30 minuti. impianti Ar t. 27 per unità didattica di occupazione - aule scolastiche fr. 15. -- - aule scolastiche attrezzate (laboratori, informatica, ecc.) fr. 100. -- - aule magne normali fr. 50. -- - aula magna della SUPSI Trevano e ICEC Bellinzona da fr. 250. -- a fr. 500. -- - palestre - per unità di campo fr. 20. -- - piscine coperte fr. 30. -- Art. 28
1 Le attività organizzate nell’ambito dei programmi Gioventù e sport, quelle assimilabili ad attività Gioventù e sport, nonché quelle promosse in ambito federativo con giovani di età inferiore ai
20 anni, sono esentate dal pagamento della tassa d’uso per le palestre e le piscine.
2 Per le attività sportive non contemplate al cpv. 1, l’importo della tassa d’uso per unità didattica è ridotto del 20% se l’uso dell’impianto è superiore ai quattro mesi consecutivi. Per le aule scolastiche questa riduzione è pari al 50%.
3 Le corporazioni di diritto pubblico (comuni, patriziati, parrocchie, consorzi) sono esentate dal pagamento delle tasse d’uso delle aule m agne per l’organizzazione di manifesta zione di interesse generale. Art. 29 1 Per l’utilizzo durante le vacanze scolastiche, nei giorni festivi infrasettimanali e di fine settimana (sabato e domenica) a tutti gli utenti è richiesto il pagamento, in aggiunta di quanto stabilito all’art. 27, delle spese supplementari di pulizia e di sorveglianza, così stabilite: - Piscine CP Trevano, Liceo di Lugano 1 fr. 270. -- nei giorni festivi fr. 180. -- nei giorni feriali - Piscine alt re sedi fr. 85. -- - Palestre - per unità di campo fr. 55. --
2 Le spese per la pulizia giornaliera sono indipendenti dalle ore di utilizzo dell’impianto. Le stesse saranno proporzionalmente ripartite nel caso in cui l’impianto fosse usato, nello stesso g iorno, da più locatari.
3 Se necessario, a giudizio della Direzione scolastica, possono essere aggiunte le spese di sorveglianza eseguite da terzi. Capitolo settimo Disposizioni finali e transitorie Art. 30 È abrogato il Regola mento per l’uso degli spazi scolastici e degli impianti sportivi dello Stato del 5 agosto 1997. Art. 31 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigor e il 1° luglio 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 255.
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