Decreto esecutivo concernente la commissione paritetica (2.5.4.1.3)
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Decreto esecutivo concernente la commissione paritetica

2.5.4.1.3 Decreto esecutivo concernente la commissione paritetica (del 9 aprile 1980) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto l' art. 84 della Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, [1] I. Disposizioni generali

Competenze

Art. 1

La commissione paritetica è un Organo consultivo del Consiglio di Stato. Il suo avviso è chiesto: a) su tutte le istanze volte a modificare la classificazione di funzioni singole o collettive; b) su tutte le classificazioni di nuove funzioni. Essa può inoltre essere sentita dal Consiglio di Stato ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno, per le questioni che attengono all' ordinamento del rapporto d' impiego in generale. I limiti del potere di esame della commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Composizione

Art. 2

La commissione paritetica si compone del presidente, di 12 membri e di 6 supplenti. Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 3 supplenti. Il personale designa gli altri membri e supplenti. La ripartizione per categoria è la seguente: a) impiegati: 3 membri e 1 supplente; b) docenti: 2 membri e 1 supplente; c) Possono essere designate anche persone non dipendenti dello Stato.

Durata in carica

Art. 3

La durata in carica è di 4 anni; le nomine avvengono entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello dell' elezione del Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° luglio. In caso di vacanza durante il periodo amministrativo, i membri o i supplenti designati dal personale vengono sostituiti dal rappresentante della lista cui appartenevano; i membri o i supplenti designati dal Consiglio di Stato vengono sostituiti dall' autorità di nomina.

Indennità

Art. 4

I membri e i supplenti ricevono dallo Stato le indennità di trasferta e le diarie previste dal decreto esecutivo che stabilisce le indennità delle commissioni nominate dal Consiglio di Stato. II. Elezione dei rappresentanti del personale e dei loro supplenti

Sistema elettorale

Art. 5

I membri ed i supplenti che spettano al personale sono eletti secondo il sistema proporzionale, ritenuta un' equa rappresentanza delle diverse categorie di dipendenti. [2] Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni applicabili alle elezioni del Gran Consiglio, purchè non siano contrarie al presente decreto.

Diritto di voto

Art. 6

Hanno diritto di voto: a) gli impiegati, ai sensi dell' art. 1, lett. a) della legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, nominati (o assunti) e previsti dalla pianta organica e il personale ausiliario incaricato per un periodo di tempo non inferiore a un anno con occupazione minima del 50%; b) i docenti, ai sensi dell' art. 1, lett. b) della legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, nominati o incaricati con orario completo o parziale di almeno il 50% e
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L' elenco dei votanti, suddiviso nelle tre categorie di cui all' art. 2 del presente decreto, viene stabilito dal Consiglio di Stato.

Eleggibilità

Art. 7

Ogni cittadino svizzero d' ambo i sessi, di condotta incensurata, può essere eletto a membro o supplente.

Liste elettorali

Art. 8

Mediante avviso nel Foglio Ufficiale gli impiegati, docenti e gendarmi sono invitati a presentare alla Cancelleria dello Stato le liste dei propri candidati, entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello dell' elezione del Consiglio di Stato. I candidati possono venir presentati dalle associazioni del personale. Ogni lista deve portare una intestazione che la distingua dalle altre e la firma autografa di almeno 15 proponenti. Il primo firmatario è ritenuto rappresentante di tutti gli altri purché la proposta non contenga una indicazione contraria. Ogni proposta può contenere al massimo tanti nomi di candidati quanti sono i membri supplenti da eleggere per la rispettiva categoria. Uno stesso nome non può essere scritto più di una volta e su più di una proposta. Se una proposta contiene un numero di candidati maggiore del numero necessario, i nomi in soprannumero vengono cancellati cominciando dall' ultimo. I proponenti non possono firmare più di una proposta di candidati.

Congiunzione

Art. 9

È ammessa la congiunzione delle liste. Entro il 7 maggio a due o più proposte può essere aggiunta la dichiarazione concordata di tutti i proponenti o dei loro rappresentanti a ciò espressamente autorizzati che le liste sono congiunte. Ogni gruppo di liste congiunte è considerato come lista unica nei confronti delle altre.

Liste comuni

Art. 10 I rappresentanti di liste che intendono comporre una lista comune devono presentare una dichiarazione in tale senso alla Cancelleria dello Stato entro il 15 maggio.

Pubblicazione delle liste

Art. 11

La Cancelleria dello Stato provvede, entro la seconda quindicina di maggio, a pubblicare le liste nel Foglio Ufficiale, con la data delle elezioni.

Elezioni tacite

Art. 12

Quando il numero dei candidati proposti per una determinata categoria, non supera gli eligendi, il Consiglio di Stato li proclama senz' altro eletti e provvede alla pubblicazione nel Foglio Ufficiale.

Ritiro delle proposte

Art. 13 Le proposte possono essere ritirate prima delle elezioni, su richiesta del rappresentante dei proponenti, mediante comunicazione scritta alla Cancelleria dello Stato entro 10 giorni dalla pubblicazione delle liste. Se sono state presentate più proposte e se tutte sono ritirate salvo una, sono proclamati eletti i candidati di quest' ultima.

Voti preferenziali

Art. 14

altre liste della medesima categoria, è fissato come segue: a) impiegati: 2 per i membri, 1 per il supplente; b) docenti: 1 per i membri, 1 per il supplente; c) Se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

Schede e buste elettorali

Art. 15

Le schede e le buste elettorali sono contraddistinte da un colore diverso per ogni categoria. Le schede e le buste devono essere consegnate all' elettore al più tardi una settimana prima dell' ultimo giorno di elezione.
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Elezione

Art. 16

Ogni scheda deve essere racchiusa nella rispettiva busta ufficiale; quest' ultima, a sua volta, nella busta di trasmissione, sulla quale il votante appone la sua firma. Le schede così approntate devono pervenire alla Cancelleria dello Stato entro le ore 18.00 del
15 giugno. È vietata l' incetta delle buste e delle schede.

Spoglio

Art. 17

Lo spoglio viene eseguito dalla Cancelleria dello Stato che tiene il processo verbale. Vi possono assistere 2 delegati per ogni lista, i nomi dei quali dovranno essere comunicati alla Cancelleria dello Stato prima del termine delle elezioni. Il voto emesso è in particolare nullo: a) se la scheda è pervenuta dopo il termine; b) se la scheda non è racchiusa nella busta ufficiale; c) d) se la scheda non è intestata; e) se la scheda non è quella ufficiale; f)

Quoziente elettorale

Art. 18

Le liste che non hanno ottenuto almeno il 20% dei suffragi non parteciperanno al riparto. Il numero dei voti ottenuti dalle liste di categoria, diviso per il numero dei membri da eleggere per categoria, dà il quoziente elettorale per i membri. Il numero dei voti ottenuti dalle singole liste, diviso per il numero dei supplenti da eleggere per categoria, dà il quoziente elettorale per i supplenti. Ogni lista ha diritto a tanti membri e tanti supplenti quante volte il quoziente è compreso nel numero dei voti ottenuti. Eseguito questo riparto, i membri e i supplenti che rimangono da eleggere sono attribuiti alle liste che hanno le frazioni maggiori, indipendentemente dal raggiungimento del quoziente.

Pubblicazione dei risultati

Art. 19

comunicazione scritta agli eletti e provvede alla pubblicazione del relativo elenco nel Foglio Ufficiale.

Ricorsi

Art. 20

Contro ogni atto della procedura concernente la presentazione delle candidature può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato nei termini e secondo le modalità indicate all' art. 105 della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954. Contro la procedura elettorale e l' accertamento dei voti può essere interposto ricorso come all' art. 106 della stessa legge. III. Funzionamento della commissione

Convocazione

Art. 21

di almeno 1/3 dei suoi membri, tramite l' ufficio del personale con almeno sei giorni di anticipo. Nell' avviso di convocazione devono essere indicate le trattande.

Partecipazione alle sedute

Art. 22

Partecipano alle sedute i membri e i supplenti. Il membro o supplente impedito di partecipare a una seduta deve avvisare in tempo utile la Sezione del personale. Il membro impedito di partecipare a una seduta è sostituito dal supplente della parte cui appartiene. Il capo della Sezione del personale partecipa alla seduta, ma non ha diritto di voto.

Ufficio presidenziale

Art. 23

È costituito un ufficio presidenziale composto dal Presidente e di due membri; questi ultimi sono designati uno dai membri nominati dal Consiglio di Stato e l' altro da quelli eletti dal personale.
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Deliberazioni

Art. 24 supplenti, di cui 4 nominati dal Consiglio di Stato e 4 eletti dal personale. Il presidente stabilisce i quesiti sottoposti a votazione e la loro successione. Le decisioni sono prese, a voto aperto, a maggioranza dei votanti; i rappresentanti non possono astenersi dal voto. Alla votazione partecipano, in numero uguale, i membri o supplenti nominati dal Consiglio di Stato e membri o supplenti eletti dal personale inteso che: a) i supplenti non hanno diritto di voto quando i membri siano presenti almeno 4 per parte e in numero pari; b) i supplenti sostituiscono i membri assenti della rispettiva parte e categoria; nel caso di assenza del supplente di una categoria del personale, la sostituzione avviene con il supplente dell' altra categoria; c) la sorte designa i membri o supplenti esclusi dal voto ogni volta che fosse necessario fare una scelta fra i membri o i supplenti presenti per raggiungere la parità delle parti. La Commissione può ritornare su una sua decisione a semplice maggioranza, sintanto che non abbia trasmesso il suo avviso al Consiglio di Stato. Il Presidente non vota se non in caso di parità; può sospendere il suo voto fino alla decisione di altre questioni all' ordine del giorno. Il Presidente può porre in votazione una sua proposta conciliativa e, nel caso in cui essa fosse respinta, trasmetterla al Consiglio di Stato quale opinione personale. La Commissione si pronuncia su ogni domanda entro 6 mesi dalla sua presentazione.

Tenuta del verbale

Art. 25

Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione nomina il segretario, il quale è incaricato di redigere le decisioni e un succinto verbale delle deliberazioni. Copia del verbale è consegnata ai membri e ai supplenti. I componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto sulle opinioni espresse nel corso delle sedute.

Assunzione delle prove

Art. 26

L' assunzione delle prove che fossero necessarie ai fini delle decisioni è regolata dal presidente. Egli può convocare alle sedute dipendenti dello Stato per ottenere informazioni. Può chiedere che alla Commissione sia fornita la documentazione necessaria per la soluzione dei problemi. Prima dell' emanazione della decisione viene sentito un rapprensentante del Dipartimento interessato.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio di Stato

Art. 27 commissione paritetica devono essere comunicate al suo presidente perchè le trasmetta ad essa. IV. Disposizioni transitorie Art. 28 ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, proposta dal Consiglio di Stato il 20 marzo 1980, gli art. 2; 3, cpv. 1 e 8, cpv. 1 del presente DE sono così formulati:

Composizione

Art. 29

La commissione partitetica si compone del presidente, di 12 membri e di 4 supplenti. Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 2 supplenti. Il personale designa gli altri membri e supplenti. La ripartizione per categoria è la seguente: a) impiegati: 3 membri e 1 supplente; b) docenti: 2 membri e 1 supplente; c) Possono essere designate anche persone non dipendenti dello Stato.

Durata in carica

Art. 3, cpv. 1 La durata in carica è di 4 anni; le nomine avvengono per il mese successivo alla scadenza del periodo quadriennale di durata in carica degli impiegati.
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Art. 8 cpv. 1 Mediante avviso nel Foglio Ufficiale, pubblicato dalla Cancelleria dello Stato, gli impiegati, docenti e gendarmi sono invitati a presentare alla Cancelleria dello Stato le liste con i propri candidati, entro il 30 aprile dell' ultimo anno del periodo quadriennale di durata in carica degli impiegati. I candidati possono venir presentati dalle associazioni del personale. V. Disposizioni finali

Disposizioni abrogate

Art. 29

È abrogato il DE concernente la commissione paritetica, del 20 marzo 1963. Art. 30 Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino delle leggi ed atti esecutivi. Pubblicato nel BU dell' 11 aprile 1980 Pubblicato nel BU 80 , 87.
[1]

Ingresso modificato dal DE 11.1.1996; in vigore dal 1°.1.1996 - BU 96, 13.

[2]

Cpv. modificato dal DE 11.1.1996; in vigore dal 1°.1.1996 - BU 96, 13.

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