Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014
10.2.2.1.1 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014 (del 23 dicembre 2013) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l’articolo 322 LT; d e c r e t a : Art. 1
1 Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.
2 Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60 - 70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del va lore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima. nali pendente Art. 2
1 Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese nece ssarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo.
2 Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del co ntribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).
3 Se ambedue i coniugi svolgono un’attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l’altro nella prof essione, nel commercio o nell’impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali. Art. 3 1 Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700. – l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico; c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
2 Eccez ionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa d i controllo su fondo bianco e 70 cts. per le automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente
65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15’000 km).
3 La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 15. – al giorno o fr. 3’200. – l’anno). plementari per doppia Art. 4
1 Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle ca usate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale , la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
2 La deduzione è stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 15. – il giorno o fr. 3’200. – l’anno s e i pasti a mezzo giorno sono consumati regolarmente fuori casa; b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 15. – , vale a dire fr. 30. – il giorno o fr. 6’400. – l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.
3 Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo ve rsa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600. – l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4’800. – l’anno); se la riduzione di prezzo è tale c he il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.
4 Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare. Art. 5 1 Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il con tribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.
2 È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di fr. 800. – per l’affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di fr. 1’000. – per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’art. 3 per il trasporto dalla propria abi tazione al luogo di lavoro. Art. 6
1 Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 15. – oppure fr. 3’200. – l’anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l’anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall’art. 4.
2 Il totale dei giorni di lavoro a turni o not turno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.
3 Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all’ora consueta. Art. 7
1 Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard - e software), di riviste e libri specializzati, per l’ uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.
2 La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500. – l’anno oppure delle spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.
3 La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%. to professionale Art. 8
1 Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e n ella misura in cui sono giustificate e documentate.
2 Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7.
Art. 9
1 Per l’e sercizio di un’attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800. – l’anno.
2 Se, in luogo della deduzione complessiva del capov erso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate. (art. 34 LT) Art. 10
1 Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sos tentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
1. fr. 1’200. – se il figlio frequenta scuole post obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1’900. – se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4’600. – se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6’400. – se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13’400. – se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
2 In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due seme stri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
3 Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000. – l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduz ioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
. 106 e 107 LT) Art. 11 1 La Divisione delle contribuzioni el abora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.
2 Per l’imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:
1. Contributi AVS / AI / IPG
5.15% del salario lordo
2. Contributi AD 1.10% del salario lordo fino a fr. 126’000. – (massimo fr. 1’386. – )
0.50% del salario lordo da fr. 126’001. – a fr. 315’000. – , (massimo fr. 945. – ) Totale massimo fr. 2’331. –
3. Contributi AINP 1.30% del salario lordo, al massimo fr.
1’638. –
4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro)
5.50% del salario lordo
5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio
2.50% del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5’200. – )
3% del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10’500. – )
3.25% del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 10’500. – )
3.50% del salario lordo per i coniugi con 2 fi gli o più (massimo fr. 10’500. – )
6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pas ti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione) fr. 4’600. – per persone con un solo reddito fr. 8’200. – per persone coniugate con doppio reddito
7. Deduzione per coniugi con doppio reddito fr. 7’700. –
8. Deduzione per figli fr. 11’100. – per figlio
3 Il moltiplicatore medio comunale è del 78%. sosti tutiva Art. 12 La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120’000. – . gistrati bis LT) Art. 13 Per l’attuazione del presente decreto esecutivo, ai partner registrati si applicano per analogia le disposizioni dello statuto dei coniugi. in vigore Art. 14 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° g ennaio 2014. Pubblicato nel BU 2014 , 1.
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