Statuto dell’ Ordine dei medici del Cantone Ticino
                            Statuto  dell’ Ordine dei medici del Cantone Ticino  TITOLO I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Basi legali
Art. 1
                            L’ Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT) è una corporazione di diritto pubblico, istituita a  norma dell’ art. 30 cpv. 2 lett. a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18  aprile 1989 e dell’ art. 59 CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti con la FMH
Art. 2
                            L’OMCT è riconosciuto come società regionale di medicina e organizzazione di base (società  medica cantonale) conformemente allo statuto della Federazione dei medici svizzeri (FMH).  Le  disposizioni  della  FMH  sono  vincolanti  per  l’  OMCT  e  i  suoi  membri,  riservate  le  norme  del  diritto  pubblico cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata e sede
Art. 3
                            L’ OMCT è costituito per durata indeterminata.  L’ OMCT ha sede presso il suo segretariato.  TITOLO II  Scopi e compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopi generali
Art. 4
                            L’ OMCT collabora, in particolare con lo Stato, nella tutela della salute della popolazione e nell’  esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione sanitaria o che gli sono delegati. Esso organizza il servizio  di picchetto, segnatamente notturno e festivo.  L’  OMCT  tutela  e  rappresenta  gli  interessi  professionali,  morali,  economici  e  sociali  dei  suoi  membri  nell’  esercizio della professione nel Cantone Ticino; e promuove l’ adozione di condizioni quadro adeguate per l’  esercizio della professione.  L’  OMCT  può  aderire  ad  altre  organizzazioni  attive  nel  settore  sanitario  nella  Confederazione  o  nel  Cantone come pure a istituti internazionali di carattere medico e culturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti specifici
Art. 5
                            L’ OMCT in particolare:  a)  favorisce la collegialità fra i suoi membri;  b)  promuove il mantenimento del rapporto di fiducia fra il corpo medico e i pazienti;  c)  si propone come interlocutore qualificato nei rapporti con le autorità e le istituzioni pubbliche e private  del settore sanitario e verso la popolazione;  d)  fornisce servizi di consulenza professionale, economica e legale ai suoi membri;  e)  organizza manifestazioni informative e di studio su temi sanitari;  f)  decide sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori e con altri operatori del settore sanitario;  g)  vigila sul rispetto delle norme deontologiche;  h)  promuove la formazione e l’ aggiornamento dei medici e il controllo della qualità delle cure.  TITOLO III  Membri
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesioni, dimissioni
Art. 6
                            conferma al richiedente dopo verifica dei documenti.  Le  dimissioni  sono  da  inoltrare  per  iscritto  al  segretariato  dell’  OMCT.  Esse  hanno  effetto  dalla  fine  dell’  anno civile nel corso del quale sono state comunicate.  Il segretariato dell’ OMCT aggiorna tempestivamente l’ albo dei membri e ne cura la pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Membri ordinari
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            equivalente che svolgono o hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.  I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi risultanti dalla qualità di affiliato all’ OMCT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Membri straordinari
Art. 8
                            Possono essere membri straordinari, se ne fanno domanda:  a)  i medici, già membri ordinari, che rinunciano alla professione per anzianità o per altri impedimenti;  b)  i medici che esercitano solo parzialmente la professione nel Cantone e sono già membri ordinari di un’  altra società medica cantonale;  c)  d)  i medici in perfezionamento.  I membri straordinari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee con diritto di  voto ma non sono eleggibili come organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Membri onorari
Art. 9
                            L’ assemblea può nominare come membri onorari persone che si sono distinte nel campo della  medicina e della salute pubblica o che hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell’ OMCT.  I  membri  onorari  ricevono  tutte  le  comunicazioni  sociali.  Essi  possono  partecipare  alle  assemblee  senza  diritto di voto né di eleggibilità; e non devono pagare la quota sociale.  TITOLO IV  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
Art. 10
                            Gli organi dell’ OMCT sono:  a)  l’ assemblea generale;  b)  il consiglio direttivo (CD);  c)  d)  i circoli regionali;  e)  l’ ufficio di revisione;  f)  la commissione deontologica.
                        
                        
                    
                    
                    
                A. L’ assemblea generale. Principi
Art. 11
                            L’ assemblea generale è l’ organo superiore dell’ OMCT.  L’  assemblea  è  un’  occasione  d’  incontro,  di  discussione  e  d’  informazione  alla  quale  sono  invitati  tutti  i  membri dell’ OMCT.  L’ assemblea generale esercita tutte le competenze che la legge e questo statuto le attribuiscono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 12
                            L’ assemblea è convocata dal CD, mediante invito scritto ai membri e, di regola, pubblicazione  sulla Tribuna Medica Ticinese, con un preavviso di almeno 15 giorni e l’ elenco degli oggetti da trattare.  L’ assemblea ordinaria primaverile ha luogo entro 4 mesi dalla chiusura dell’ esercizio.  L’ assemblea ordinaria autunnale ha luogo nel quarto trimestre dell’ esercizio.  Il CD deve inoltre convocare l’ assemblea, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/10 dei membri aventi diritto di voto oppure 3 circoli regionali lo richiedono per iscritto indicandone lo scopo  e gli oggetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
Art. 13
                            presenti.  L’ assemblea è diretta dal presidente dell’ OMCT o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente.  L’ assemblea può tuttavia nominare un presidente del giorno.  L’ assemblea prende le sue deliberazioni e fa le nomine a maggioranza semplice.  In caso di parità, il presidente non ha voto preponderante.  Per la revoca del CD e la modifica di precedenti decisioni assembleari è richiesta la maggioranza di 2/3 dei  votanti.  Il voto è espresso per alzata di mano, tranne nel caso in cui ¼ dei presenti domandi lo scrutinio segreto.  Il CD provvede alla tenuta del verbale che sarà firmato dal presidente dell’ assemblea e dal segretario.  La partecipazione all’ assemblea è riservata ai membri dell’ OMCT.  Il CD può eccezionalmente invitare ad assistervi terze persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. 14
                            L’ assemblea ha segnatamente le seguenti competenze:  a)  l’ approvazione e la modificazione dello statuto;  b)  massimo per 8 anni consecutivi;  c)  la nomina dei membri del CD, per la durata di 2 anni. Il membro resta in carica al massimo per 12 anni  consecutivi;  d)  la nomina dei delegati alla Camera Medica della FMH;  e)  la designazione del candidato dell’ OMCT al Comitato Centrale della FMH;  f)  l’  approvazione  del  preventivo  dell’  OMCT  e  la  fissazione  delle  quote  sociali  annuali  differenziate  (assemblea autunnale);  g)  l’ approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali (consuntivo) (assemblea primaverile);  h)  la decisione sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori nel settore delle assicurazioni sociali.  L’ assemblea inoltre:  a)  fa le altre nomine di sua competenza;  b)  decide,  su  proposta  scritta  e  motivata  di  un  membro  o  del  CD,  l’  istituzione,  il  mandato  e  la  composizione delle sue commissioni speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Il consiglio direttivo. Composizione
Art. 15
                            Il consiglio direttivo (CD) è composto:  a)  dal presidente dell’ OMCT nominato dall’ assemblea;  b)  dai presidenti dei circoli regionali;  c)  da 15 membri ripartiti proporzionalmente fra le circoscrizioni di provenienza, corrispondenti al territorio  dei circoli regionali. Fa stato il numero dei membri OMCT esercitanti l’ attività nella circoscrizione al 1.  gennaio di ogni anno dispari. Ogni circoscrizione ha diritto ad almeno un membro.  I  membri  dovranno  assicurare  una  congrua  rappresentanza  delle  categorie  mediche  (medici  di  base;  specialisti; ospedalieri; dipendenti).  Il  medico  cantonale  e  il  rappresentante  dell’  OMCT  nel  CC  della  FMH  partecipano  alle  sedute,  con  voce  consultiva.  Il rappresentante della ASMACT partecipa alle sedute, con voce consultiva.  Alle  sedute  possono  inoltre  essere  invitati,  senza  diritto  di  voto,  i  rappresentanti  di  associazioni  mediche  riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 16
                            Il CD è l’ organo esecutivo dell’ OMCT.  Sono di competenza del CD tutti gli oggetti che la legge o questo statuto non attribuiscono o delegano a un  altro organo.  Il CD ha segnatamente le seguenti competenze:  a)  cura  gli  interessi  dell’  OMCT  e  dei  suoi  membri,  in  base  allo  statuto  e  agli  obiettivi  a  breve,  media  e  lunga scadenza fissati dal CD stesso e dall’ assemblea; e adotta i provvedimenti idonei;  b)  definisce l’ organizzazione puntuale dell’ OMCT, con regolamenti e direttive;  c)  d)  cura i rapporti con i circoli, le società di specialità, i partner sociali e le autorità pubbliche;  e)  promuove l’ informazione ai membri dell’ OMCT e al pubblico;  f)  vigila sul rispetto delle disposizioni legali e statutarie;  g)  nomina il segretario generale;  h)  decide sulla partecipazione dell’ OMCT in altre associazioni o società;  i)  l)  m)  formula i preavvisi all’ attenzione di enti pubblici e privati;  n)  fissa annualmente le indennità per i suoi membri; per i membri del CDG compresi i consulenti esterni; e  per i membri delle commissioni permanenti e speciali;  o)  prepara il rendiconto annuale di gestione;  p)  preavvisa le proposte da sottoporre all’ assemblea generale;  q)  approva lo statuto dei circoli regionali;  r)  s)
                        
                        
                    
                    
                    
                Delega
Art. 17
                            Il CD può delegare, in parte o integralmente, le sue competenze esecutive al CDG.  La delega al CDG è presunta per i compiti dell’ art. 16 cpv. 3 lettere a, c, d, e, f, m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            I membri del CDG sono nominati annualmente, entro 20 giorni dalla assemblea generale primaverile. Essi  sono sempre rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
Art. 18
                            Il CD è convocato dal presidente ogni volta che la conduzione dell’ ordine lo richiede, di regola  una volta per trimestre; nonché su domanda scritta della maggioranza dei suoi membri.  L’  avviso  di  convocazione,  con  l’  elenco  delle  trattande,  deve  pervenire  ai  membri  almeno  5  giorni  prima  della seduta.  Le sedute sono valide se almeno la metà dei membri è presente.  Le  decisioni  vengono  prese  a  maggioranza  semplice  dei  presenti.  In  caso  di  parità  il  presidente  ha  voto  predominante.  Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che ¼ dei presenti non chieda lo scrutinio segreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Il consiglio di gestione. Composizione
Art. 19
                            Il  consiglio  di  gestione  (CDG)  è  composto  dal  presidente  dell’  OMCT  e  da  4  a  6  persone  nominate dal CD fra i suoi membri.  Il CDG nomina annualmente al suo interno un vice-presidente e un segretario-cassiere.  Il CDG può avvalersi della collaborazione:  a)  del segretario generale;  b)  di uno o più consulenti, designati dal CD fra i membri dell’ OMCT, con mandato puntuale;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 20
                            Il CDG esercita le competenze esecutive delegategli.  In  particolare  esso  è  il  primo  responsabile  della  gestione  corrente  dell’  OMCT  della  quale  esso  rende  regolarmente e tempestivamente conto al CD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di firma
Art. 21
                            Il presidente. il vice-presidente e il segretario-cassiere impegnano validamente l’ OMCT di fronte  a terzi con firma collettiva a due.  Il Regolamento di funzionamento determina il potere di rappresentanza del segretario generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzionamento
Art. 22
                            Il CDG si organizza autonomamente, nei limiti fissati da questo statuto e dalle decisioni del CD.  Il CDG può validamente deliberare in presenza di almeno la metà dei suoi membri.  Il CDG delibera con la maggioranza dei suoi membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. I circoli regionali. Riconoscimento
Art. 23
                            I circoli regionali sono retti da statuti che devono essere approvati dal CD.  I circoli fungono da portavoce dei colleghi della regione e si occupano dei temi sanitari regionali.  L’ autonomia dei circoli è garantita nel rispetto di questo statuto e delle decisioni assembleari.  I circoli regionali riconosciuti sono quelli di Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio, Tre Valli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Affiliazione
Art. 24
                            I  membri  dell’  OMCT  sono  soci  del  circolo  della  regione  nella  quale  esercitano  la  loro  attività  prevalente, a meno che non vi rinuncino dandone comunicazione al comitato regionale.  Ogni membro può tuttavia affiliarsi al circolo della regione nella quale egli ha il proprio domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. L’ ufficio di revisione. Nomina
Art. 25
                            L’  assemblea  ordinaria  primaverile  designa,  ogni  volta  per  un  biennio,  un  ufficio  di  revisione  composto da almeno due persone che non sono membri dell’ OMCT.  Come ufficio di revisione possono essere nominate anche società commerciali o cooperative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 26
                            L’  ufficio  di  revisione  esamina  i  conti  annuali  di  esercizio  e  presenta  il  suo  rapporto  all’  assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. La commissione deontologica. Compiti
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deontologico FMH.  La   commissione   deontologica   vigila,   d’   ufficio   o   su   segnalazione,   sull’   applicazione   delle   norme  deontologiche da parte dei membri e giudica i casi di violazione.  La  commissione  deontologica  assume  inoltre  il  compito  di  esaminare  in  via  conciliativa  le  vertenze  di  carattere tariffale che le sono sottoposte e di fornire consulenza in materia tariffale («Commissione Blu»).
                        
                        
                    
                    
                    
                Autonomia
Art. 28
                            completa autonomia nei confronti di tutti gli organi dell’ OMCT.  Essa  ha  il  proprio  recapito  presso  la  sede  dell’  OMCT  e  può  far  capo  ai  servizi  di  segreteria  e  di  consulenza dell’ OMCT.  La commissione deontologica informa regolarmente e per iscritto il CD sulla propria attività.  La  commissione  deontologica  adotta  i  regolamenti  di  funzionamento  e  di  procedura  e  li  sottopone  per  ratifica al CD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 29
                            La commissione deontologica è composta da 5 membri da 5 supplenti, nominati dall’ assemblea  per la durata di 4 anni.  Membri e supplenti sono sempre rieleggibili.  La commissione può avvalersi della consulenza specialistica di altri medici.  La commissione nomina annualmente fra i suoi membri il presidente, il vice-presidente e il segretario.  Le commissioni speciali e i delegati
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni speciali
Art. 30
                            Il CD, di propria iniziativa o su proposta del CDG, decide la costituzione di commissioni speciali,  con durata determinata o indeterminata, per l’ esame di temi particolari o con scopo di consulenza.  Il  CD  definisce  la  composizione  della  commissione,  designa  un  coordinatore,  disciplina  il  mandato  e  l’  obbligo di rendiconto.  Delle commissioni speciali fa parte almeno un membro del CD. Il CD può disporre la partecipazione, con  voto consultivo, anche di consulenti esterni.  Le  commissioni  speciali  beneficiano  dell’  autonomia  definita  nel  mandato  di  istituzione.  Esse  rendono  tempestivamente conto del loro operato al CD, tramite il coordinatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delegati
Art. 31
                            Il CD designa i delegati e i rappresentanti OMCT negli organismi, nelle commissioni e nei gruppi  di lavoro istituiti da terzi, enti pubblici o privati, riservate le nomine di competenza assembleare.  Come delegati possono essere designati membri del CD, altri medici, il segretario generale o i consulenti  dell’ OMCT.  L’ art. 30 cpv. 4 è applicabile per analogia a delegati e rappresentanti.  TITOLO VI  Il segretariato
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 32
                            L’ OMCT si avvale di un segretariato stabile, commisurato alle sue esigenze amministrative e  operative.  Il  CDG  è  responsabile  della  conduzione  del  segretariato,  compresa  l’  assunzione  dei  collaboratori,  ad  eccezione del segretario generale.  Il CDG allestisce il regolamento di funzionamento del segretariato e lo sottopone al CD per ratifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Il segretario generale
Art. 33
                            Il  CD,  su  proposta  del  CDG,  può  assumere  un  segretario  generale  amministrativo,  anche  in  formazione  non  medica,  a  tempo  pieno  o  parziale.  L’  assunzione  può  essere  sostituita  da  un  mandato  professionale.  I compiti del segretario generale sono disciplinati dal relativo mansionario approvato dal CD.  Il segretario generale è direttamente subordinato al presidente e al CDG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Conti e finanze
                        
                        
                    
                    
                    
                Conti annuali
Art. 34
                            Il conto annuale, composto dal conto economico e dal bilancio e da eventuali conti speciali per  singoli settori, viene allestito secondo i principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.  L’ esercizio sociale corrisponde all’ anno civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi
Art. 35
                            I mezzi dell’ OMCT provengono:  a)  dalle quote sociali annue;  b)  da donazioni, legati o sovvenzioni;  c)  d)  dall’ eventuale utile nella gestione della Tribuna Medica Ticinese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Quote sociali
Art. 36
                            L’  importo  annuale  delle  quote  sociali  deve  permettere,  con  le  altre  entrate  dell’  OMCT,  la  copertura  dei  costi  preventivati  dall’  esercizio,  l’  equilibrio  finanziario  a  medio  termine  e  la  formazione  di  riserve.  L’  ammontare  della  quota  sociale  deve  essere  commisurato  alla  posizione  professionale  del  membro,  in  base alla classificazione e ai criteri stabiliti dalla FMH.  È data facoltà all’ assemblea, per fondati motivi, di derogare da quella classificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
Art. 37
                            Le  attività  svolte  dai  membri  dell’  OMCT  sono  rimunerate  con  l’  indennità  forfettarie  e/o  di  seduta e/o di mandato.  Il CD allestisce i criteri di rimunerazione e ne informa l’ assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo ufficiale
Art. 38
                            L’ OMCT è l’ editore della Tribuna Medica Ticinese (TMT), suo organo ufficiale di pubblicazione.  La Tribuna Medica Ticinese è diretta dal Comitato di redazione, composta da 3 o più membri, nominati dal  CD. L’ art. 30 è applicabile per analogia al Comitato di redazione.  Sulla  Tribuna  Medica  Ticinese  vengono  pubblicati  i  comunicati  dell’  OMCT,  il  rendiconto  annuale,  la  relazione dei revisori e i rapporti delle commissioni permanenti e di quelle assembleari.  TITOLO IX  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scioglimento
Art. 39
                            In caso di scioglimento dell’ OMCT l’ assemblea decide sulla destinazione del patrimonio sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione transitoria
Art. 40
                            Entro un anno dall’ entrata in vigore di questo statuto le cariche dell’ OMCT (organi, commissioni,  delegati, rappresentanti) dovranno essere oggetto di nuova decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
Art. 41
                            Con  l’  entrata  in  vigore  di  questo  statuto  sono  abrogati  lo  statuto  OMCT  del  12  aprile/20  settembre  1981,  il  Regolamento  interno  dell’  OMCT  del  25  aprile  1982  e  le  Norme  Deontologiche  dell’  OMCT del 7 novembre 1981.  I regolamenti emanati dall’ OMCT in base alla precedente disciplina statutaria e alle decisioni assembleari  rimangono  in  vigore,  per  quanto  non  in  contrasto  con  questo  statuto,  fino  all’  adozione  della  nuova  regolamentazione esecutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 42
                            Il presente statuto, approvato dall’ assemblea generale straordinaria del 26 febbraio 2003 e dal  Consiglio  di  Stato,  ai  sensi  dell’  art.  22  cpv.  1  lettera  e)  Legge  sulla  promozione  della  salute  e  il  coordinamento sanitario con risoluzione del 18 giugno 2003, entra in vigore il 1° luglio 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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