Legge sulle elezioni patriziali (188.200)
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Legge sulle elezioni patriziali

Legge sulle elezioni patriziali (LElPatr) (del 10 novembre 2008) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 9 luglio 2008 n. 6094 del Consiglio di Stato; – il rapporto 22 ottobre 2008 n. 6094R della Commissione della legislazione, decreta: Capitolo I Disposizioni generali
Oggetto e sistema di elezione Art. 1 1 La presente legge disciplina le elezioni dell’ufficio patriziale, del suo presidente, dei supplenti e, laddove è istituito, del consiglio patriziale.
2 Le elezioni avvengono a scrutinio segreto secondo il sistema della maggioranza relativa.
Norme sussidiarie Art. 2
1 Qualora la presente legge non disponga diversamente, si applica per analogia la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018.
Convocazione dell’assemblea dei patrizi Art. 3 1 L’ufficio patriziale convoca l’assemblea dei cittadini patrizi mediante decreto pubblicato all’albo patriziale al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.
2 Il decreto indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto, le cariche e il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle candidature.
3 Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni in materia patriziale. Capitolo II Presentazione delle candidature
Proposte di candidati Art. 4 1 Le proposte di candidati devono essere depositate in originale entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nella sede dell’ufficio patriziale, con allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati.
2 All’atto del deposito della proposta di candidati è rilasciata una dichiarazione che attesta la data, l’ora e il numero progressivo del deposito.
3 Le proposte di candidati devono essere presentate separatamente per la carica di presidente, di membro, di supplente e di consigliere patriziale; esse devono recare una denominazione.
4 I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi devono inoltre indicare: – del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio; – e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio; – del marito, per le donne sposate a un patrizio.

Proponenti

Art. 5
1 La proposta di candidati deve essere firmata: a) tre patrizi nei patriziati aventi meno di cinquanta patrizi domiciliati nel Canton Ticino; b) cinque patrizi nei patriziati aventi almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi domiciliati Canton Ticino; c) sette patrizi nei patriziati aventi almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi domiciliati Canton Ticino; d) dieci patrizi nei patriziati aventi almeno cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino.
1 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
2 I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno cognome, nome, data di nascita – del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio; – e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio; – del marito, per le donne sposate a un patrizio.
3 Un patrizio non può firmare più di una proposta per la stessa carica, né ritirare la firma dopo il deposito.
4 Se un patrizio ha firmato più di una proposta per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.
Rappresentanza dei proponenti Art. 6 Il primo proponente è il rappresentante della proposta ed è autorizzato ad agire e firmare in nome di tutti i proponenti e a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

Candidature

Art. 7
1 Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste per la stessa carica.
2 I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati, né quelle di altre proposte per la stessa carica.
3 Se un candidato è designato su due o più proposte per la stessa carica alle quali ha dato la sua adesione o figura candidato di un proposta e risulta contemporaneamente firmatario di un’altra per la stessa carica, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le proposte.
Esame delle proposte di candidati Art. 8
1 Il presidente dell’ufficio patriziale esamina le proposte e assegna al rappresentante un termine di tre giorni: a) modificare le denominazioni che si prestano a confusione; b) sostituire candidati stralciati, d’ufficio siccome ineleggibili; c) stralciare candidati eccedenti; d) completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero agli eleggendi; e) depositare le dichiarazioni di accettazione; f) rimediare a semplici vizi formali.
2 I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono firmare la dichiarazione di accettazione.
3 La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa; l’imperfetta designazione di un candidato o la sua mancata adesione comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso; se la proposta contiene un numero di candidati superiore, il presidente dell’ufficio patriziale ne stralcia gli ultimi eccedenti.
4 La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev’essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.
Ritiro di proposte e di candidati Art. 9 I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono, con il consenso dei candidati, dichiarare per iscritto il ritiro della proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione delle proposte.
Rinuncia alla candidatura Art. 10 1 Ogni candidato può dichiarare al presidente dell’ufficio patriziale, per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d’ufficio dalla proposta.
2 La rinuncia non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti.
Proposte definitive sorteggio e pubblicazione Art. 11 1 Le proposte di candidati sono definitivamente stabilite entro le ore 18.00 del lunedì successivo al termine di deposito.
2 Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.
3 L’ufficio patriziale determina di volta in volta mediante sorteggio l’ordine di successione delle liste; presentate.
4 I candidati ricevono, un numero progressivo; l’ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.
5 Le liste con il nome dei candidati e dei proponenti sono pubblicate all’albo patriziale a cura del presidente o di chi ne fa le veci.
Elezione tacita Art. 12 1 Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo.
2 Di ciò si dà avviso all’albo patriziale, pubblicando il nome dei candidati non appena le proposte sono definitive e revocando la convocazione dell’assemblea patriziale.
Mancata presentazione di candidature,
elezioni prorogate Art. 13 1 Se nei termini non vengono proposti candidati, il Dipartimento fissa una nuova data per l’elezione, il termine di presentazione delle proposte e le modalità delle operazioni di voto e di spoglio dell’elezione prorogata.
2 Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie. Capitolo III Operazioni di voto
Luogo e orari di voto Art. 14 1 Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del patriziato o in altro luogo designato dall’ufficio patriziale.
2 L’ufficio patriziale può istituire più uffici elettorali; in tal caso designa l’ufficio elettorale principale.
3 L’ufficio patriziale fissa i giorni e gli orari di voto, tenuto conto che la domenica il voto deve essere possibile almeno durante tre ore.
Materiale di voto Art. 15 1 Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sul materiale di voto e stabilisce i modelli di scheda.
2 L’ufficio patriziale provvede alla stampa del materiale di voto.
Distribuzione del materiale di voto Art. 16 1 Il materiale di voto è messo a disposizione negli uffici elettorali; l’ufficio patriziale può inviare il materiale di voto al domicilio dei patrizi.
2 I proponenti possono provvedere alla distribuzione del materiale di voto al domicilio degli elettori; il materiale di voto è messo a disposizione dall’ufficio patriziale.
Custodia del materiale di voto Art. 17 1 Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell’ufficio elettorale e dai delegati. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto.
2 Di tale formalità viene fatta menzione a verbale.
3 Analogamente si procede nel caso di voto anticipato.
Ufficio elettorale
a) composizione e funzionamento Art. 18
1 L’ufficio elettorale è designato dall’ufficio patriziale e si compone di un presidente e di due membri nominati fra i cittadini patrizi.
2 Alle operazioni di voto ha diritto di assistere, senza diritto di voto, quale delegato, un proponente per ogni lista.
3 L’ufficio elettorale decide a maggioranza.
b) competenze
1 allestisce l’elenco dei votanti.
2 L’ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e pubblica i risultati. Capitolo IV Diritto di voto
Esercizio del diritto di voto Art. 20
1 L’avente diritto di voto si presenta all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità.
2 In seguito, va direttamente all’urna e su invito del presidente vi depone la scheda; dopo di che lascia immediatamente il locale e l’edificio dove si svolgono le operazioni di voto.
Agevolazioni di voto
a) voto accompagnato Art. 21 Il cittadino patrizio che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.
b) voto anticipato Art. 22 L’avente diritto di voto può votare all’ufficio elettorale in via anticipata prima dell’apertura ufficiale delle operazioni di voto nelle due settimane prima la data dell’elezione, presentando la domanda scritta all’ufficio patriziale.
c) voto per corrispondenza Art. 23 Il patrizio può votare per corrispondenza qualora sia: a) di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino; b) di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un’attestazione di degenza; c) di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica; d) in un carcere sito in Svizzera; e) militare o presti servizio nella protezione civile; f) domiciliato in Ticino residente in un altro Cantone o all’estero. Capitolo V Espressione del voto
Espressione del voto Art. 24 L’elettore esprime il voto secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione, considerato che: – è espresso mediante l’apposizione di una croce nella casella che affianca il nome dei prescelti; – massimo di voti che può essere espresso corrisponde al numero dei seggi da – ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Capitolo VI Spoglio

Spoglio

Art. 25 1 Terminate le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede.
2 Si contano dapprima le schede contenute nell’urna, riscontrando il loro numero con quello dei votanti.
3 In seguito le schede sono numerate; quindi l’ufficio elettorale decide circa la loro validità, classificandole in schede valide, schede nulle e schede bianche.
4 Il numero progressivo delle schede nulle dev’essere messo a verbale con l’indicazione, per ogni scheda, dei motivi della decisione dell’ufficio.
5 L’ufficio elettorale accerta poi, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di presidente, di membro o di supplente, rispettivamente di consigliere patriziale.
6 Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in plichi separati.
Validità e nullità delle schede Art. 26 Sono nulle le schede: a) segni di riconoscimento o espressioni estranee all’elezione; b) in buste estranee all’elezione o nelle quali figurano scritti o cose estranee c) d) compilate a mano; e) il nome di una persona che non figura fra i candidati; f) un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi; g) voto per corrispondenza sono contenute in buste non ufficiali o non sono accompagnate carta di legittimazione compilata e firmata.
Maggioranza relativa Art. 27 1 Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2 In caso di parità di voti tra due o più candidati, l’elezione è determinata per sorteggio.

Verbale

Art. 28 1 L’ufficio elettorale tiene un verbale da cui devono risultare: a) dei membri dell’ufficio elettorale e dei delegati; b) degli iscritti in catalogo e quello dei votanti; c) cronologico dello scrutinio e dello spoglio; d) osservazioni e le contestazioni dei membri dell’ufficio o dei delegati; e) dell’ufficio succintamente motivate; f) dell’elezione.
2 Il verbale dell’ufficio elettorale principale include anche: a) complessivi dell’elezione, con l’elenco degli eletti e dei subentranti; b) dei risultati.
3 Il verbale è firmato dai membri dell’ufficio elettorale; esso è consegnato in copia all’ufficio patriziale e al giudice di pace ed è pubblicato all’albo patriziale a cura del presidente dell’ufficio elettorale.
Proclamazione dei risultati e degli eletti Art. 29 1 Terminato lo spoglio, il presidente dell’ufficio elettorale principale proclama gli eletti.
2 Le credenziali agli eletti alle cariche di presidente, di membri e di supplente dell’ufficio patriziale sono rilasciate dal presidente dell’ufficio elettorale principale; le credenziali agli eletti alle cariche di membro del consiglio patriziale sono rilasciate dal presidente dell’ufficio patriziale nella seduta costitutiva.
Conservazione e distruzione del materiale di voto Art. 30
1 A spoglio terminato, il materiale dell’elezione dev’essere chiuso in plico e firmato dai membri dell’ufficio elettorale.
2 Esso è custodito dall’ufficio patriziale e distrutto dopo un mese sotto sorveglianza di quest’ultimo.
3 In caso di ricorso il materiale dell’elezione è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato: esso è distrutto entro un mese dall’intimazione della decisione definitiva. Capitolo VII Disposizioni varie

Incompatibilità

Art. 31 1 Se risultano eletti due o più candidati alle diverse cariche in grado di parentela incompatibile secondo la legge organica patriziale del 28 aprile 1992, è proclamato eletto il candidato alla carica principale.
2 In caso di parità di carica si proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti l’elezione è determinata per sorteggio.
3 Se l’incompatibilità di parentela sorge in seguito a un’elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

Opzione

Art. 32 1 All’atto della proclamazione dei risultati è fissato un termine di quindici giorni agli eletti
2 Se l’eletto non opta, si presume abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione; in caso di elezione alla carica di presidente, membro o supplente dell’ufficio e contemporaneamente di membro del consiglio patriziale, si presume che egli rinunci alla seconda.
3 In caso di elezione alla carica di presidente e contemporaneamente a quella di membro o supplente, si presume che egli rinunci alle seconde.
4 Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.
Dichiarazione di fedeltà Art. 33
1 Gli eletti alla carica di presidente, membro o supplente dell’ufficio patriziale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando l’attestato consegnato dal giudice di pace, del seguente tenore: «Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio» .
2
2 Gli eletti alla carica di membro del consiglio patriziale rilasciano la dichiarazione di fedeltà davanti al presidente dell’ufficio patriziale nella seduta costitutiva.

Sostituzioni

Art. 34
1 Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l’elenco dei subentranti.
2 In caso di vacanza della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall’ufficio patriziale. Capitolo VIII Rimedi di diritto e sanzioni disciplinari
Rimedi di diritto Art. 35
1 I ricorsi contro gli atti preparatori e i risultati delle elezioni sono decisi dal Tribunale cantonale amministrativo a seguito di un ricorso da interporre entro tre giorni nel primo caso e entro quindici giorni nel secondo caso.
2 Il ricorso non sospende l’entrata in carica delle persone elette.
Sanzioni disciplinari Art. 36 1 Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5000. – franchi ai membri dell’ufficio patriziale e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.
2 Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con la multa fino ad un massimo di
1000.– franchi dal Consiglio di Stato.
3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo IX Disposizioni finali
Abrogazione e modificazione del diritto vigente Art. 37
1 La legge del 25 marzo 1965 sull’elezione degli uffici e dei consigli patriziali è abrogata.
2 La modifica del diritto vigente figura nell’allegato.
Entrata in vigore Art. 38 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009. Pubblicata nel BU 2009 , 1.
2 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
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