Legge sui consultori matrimoniali-familiari (4.1.1.2)
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Legge sui consultori matrimoniali-familiari

Legge sui consultori matrimoniali-familiari IL GRAN CONSIGLIO visto il messaggio 4 novembre 1987 n. 3231 del Consiglio di Stato, richiamati gli artt. 171 e 172 cpv. 2 del Codice civile svizzero;
1) : Capitolo I Generalità

Principio

Art. 1
1 I coniugi, qualora insorgano difficoltà matrimoniali, devono poter far capo, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali-familiari (detti in seguito “consultori”).
2 A tale scopo il Cantone riconosce e sussidia i consultori gestiti da enti privati, facilitandone l’ istituzione; a titolo sussidiario può istituire consultori propri.

Pubblicazione

Art. 2

Il Consiglio di Stato pubblica annualmente l’ elenco dei consultori riconosciuti e operanti nel Cantone. Capitolo II Attività e requisiti dei consultori

Attività

Art. 3

1 I consultori prestano il loro aiuto ai coniugi in difficoltà e a tutti i membri della famiglia per la soluzione dei problemi connessi con la vita comunitaria.
2 I consultori hanno facoltà di provvedere anche alla preparazione al matrimonio e di prestare consulenza a fidanzati, a conviventi e al coniuge vedovo, separato o divorziato.

Requisiti

a) garanzie

Art. 4

I consultori operanti nel Cantone devono garantire: a) la disponibilità di un “gruppo ristretto” di almeno tre consulenti matrimoniali-familiari; b) la collaborazione di un “gruppo allargato” composto almeno da un assistente sociale, un medico, uno psicoterapeuta, un educatore, un giurista e un economista; c) l’ aiuto e il sostegno di cui all’ art. 3 cpv. 1 a entrambi i coniugi contemporaneamente, come pure individualmente, e a tutti i membri della famiglia; d) il rispetto della coscienza e delle convinzioni etiche e religiose degli utenti; e) il diritto degli utenti di mantenere l’ anonimato; f) il rispetto del segreto professionale da parte di chiunque opera nel consultorio; g) la disponibilità di una sede confacente alle esigenze delle attività; h) la gratuità delle consultazioni del “gruppo ristretto”, fatta eccezione per quanto disposto dall’ art. 6.

b) consulente matrimoniale familiare

Art. 5

1 Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre, oltre che di un’ adeguata formazione di base, di una confacente specializzazione teorica e pratica nel campo della coppia e della famiglia.
2 Il Consiglio di Stato: a) stabilisce i requisiti di un’ adeguata formazione di base; b) designa gli istituti riconosciuti per la specializzazione dei consulenti matrimoniali-familiari.
3 Il consulente indirizza se necessario l’ utente agli enti competenti e alle altre strutture d’ aiuto alla famiglia o ai suoi membri che possono contribuire alla soluzione del caso.

c) emolumenti

1
2 Per ulteriori consultazioni il consultorio può chiedere degli emolumenti secondo un tariffario approvato dal Dipartimento delle istituzioni (in seguito Dipartimento).
3 Per gli utenti in difficoltà finanziaria le consultazioni sono gratuite.

d) ulteriori condizioni

Art. 7

Il Consiglio di Stato può fissare ulteriori condizioni sul personale e sulle modalità di lavoro dei consultori. Consultori privati riconosciuti

Organizzazione

Art. 8

I consultori si organizzano autonomamente nel rispetto dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal regolamento.

Finanziamento

Art. 9

4) I consultori si finanziano con: a) i fondi propri; b) tutte le entrate di esercizio; c)

Sussidi per l’ esercizio e per l’ acquisto di arredamento

e attrezzatura

5) Art. 10
6) 7) Il finanziamento delle spese d’ esercizio, di quelle relative all’ arredamento, alle attrezzature dei consultori come pure al loro eventuale rinnovamento, delle spese di formazione, aggiornamento e specializzazione dei consulenti matrimoniali è assicurato da tutte le entrate d’ esercizio nonché dal contributo globale dello Stato. Il sussidio corrisponde ad un contributo globale annuo, calcolato dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato. Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ ente sussidiato. Esso viene versato a rate. Artt. 11-16 ...
8)

Autorità di vigilanza

Art. 17

1 Il Consiglio di Stato è l’ autorità superiore di vigilanza sui consultori riconosciuti, al quale questi ultimi presentano annualmente un rapporto sull’ attività svolta.
2 Su preavviso del Dipartimento il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento al consultorio che non adempie ai requisiti di legge. Capitolo IV Consultorio statale

Principio della sussidiarietà

Art. 18
1 Qualora l’ iniziativa privata non sia in grado di adeguatamente sopperire alle richieste di consulenza, il Consiglio di Stato istituisce consultori statali.
2 Le attività e i requisiti di cui all’ art. 3 cpv. 1 e agli artt. 4-7 della presente legge devono essere adempiuti anche dai consultori statali.
3 La vigilanza è esercitata dal Consiglio di Stato. Capitolo V Norme transitorie e finali

Modificazioni di leggi esistenti

Art. 19

26 gennaio 1983 sono modificati come segue: A. Codice di procedura civile Art. 230 lett. c
9)
2
3
4
Art. 16, cpv. 1
10)

Entrata in vigore

Art. 20

Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum e ottenuta la ratifica del Consiglio federale , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore.
12) B. Norma transitoria - BU 2001 , 263 (5 giugno 2001) Fino all’ entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi di cui agli artt.
9 e 10 vengono erogati in base alle disposizioni legali previgenti. Quali criteri per limitare i crediti fino all’ entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell’ art. 3 cpv. 2 del decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, gli obblighi legali, le tariffe per gli emolumenti incassati dai consultori matrimoniali-familiari stabilite dal Dipartimento competente. Pubblicata nel BU 1990 , 23. Disposizioni previgenti

Finanziamento

Art. 9

I consultori si finanziano con: a) i fondi propri; b) gli emolumenti di cui all’ art. 6; c)

Sussidi

Art. 10

Il Cantone concede i seguenti sussidi:

a) per le strutture e le attività

a) per l’ arredamento, l’ acquisto di attrezzature e l’ eventuale rinnovamento fino ad un massimo del 60% della spesa preventivata; b) 1. Per le attività del consultorio, a copertura del disavanzo d’ esercizio annuale fino ad un massimo dell’ 80% dei costi di gestione esclusi i costi e relativi emolumenti per le prestazioni degli specialisti del “ gruppo allargato ” .
2. Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.
3. Il Dipartimento può versare degli acconti fino ad un massimo dell’ 80% del sussidio preventivato.

d) computo

Art. 13

I sussidi di cui all’ art. 10 sono computati tenendo conto della capacità finanziaria dell’ ente sussidiato e di eventuali altri contributi.

e) istanza per il sussidio

Art. 14 Il Consiglio di Stato stabilisce i modi di presentazione delle istanze per il sussidio e la documentazione necessaria.

Restituzione dei sussidi

a) principio

Art. 15

Il Consiglio di Stato, entro dieci anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi, dedotto il 5% per ogni anno di esercizio: a) quando il sussidio sia stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso; b) quando le strutture o le attrezzature sussidiate siano destinate ad altro scopo o alienate; c) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione falsa.

b) ricorso

Art. 16

Contro la decisione che ordina la restituzione dei sussidi, l’ interessato può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione.
Note:
1) RS 210.
2) Art. modificato dalla L 14.3.1994; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1994, 125.
3) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263.
4) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 263 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 9 e 10, vengono erogati sino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 4 e 5.
5) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263.
6) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263; precedente modifica: BU 1994, 125.
7) In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 263 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 9 e 10, vengono erogati sino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti riprese a pagina 4 e 5.
8) Artt. abrogati dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263.
9) Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
10) Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
11) Ratifica non necessaria secondo l’ autorità federale.
12) Entrata in vigore: 30 gennaio 1990 - BU 1990, 23.
13) Let. modificata dalla L 14.3.1994; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1994, 125
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