Legge sui consultori matrimoniali-familiari
                            Legge  sui consultori matrimoniali-familiari  IL GRAN CONSIGLIO  visto il messaggio 4 novembre 1987 n. 3231 del Consiglio di Stato,  richiamati gli artt. 171 e 172 cpv. 2 del Codice civile svizzero;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  :  Capitolo I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  coniugi,  qualora  insorgano  difficoltà  matrimoniali,  devono  poter  far  capo,  insieme  o  separatamente, a consultori matrimoniali-familiari (detti in seguito “consultori”).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A tale scopo il Cantone riconosce e sussidia i consultori gestiti da enti privati, facilitandone l’ istituzione; a  titolo sussidiario può istituire consultori propri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato pubblica annualmente l’ elenco dei consultori riconosciuti e operanti nel  Cantone.  Capitolo II  Attività e requisiti dei consultori
                        
                        
                    
                    
                    
                Attività
Art. 3
                            1  I consultori prestano il loro aiuto ai coniugi in difficoltà e a tutti i membri della famiglia per la  soluzione dei problemi connessi con la vita comunitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I consultori hanno facoltà di provvedere anche alla preparazione al matrimonio e di prestare consulenza a  fidanzati, a conviventi e al coniuge vedovo, separato o divorziato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
a) garanzie
Art. 4
                            I consultori operanti nel Cantone devono garantire:  a)  la disponibilità di un “gruppo ristretto” di almeno tre consulenti matrimoniali-familiari;  b)  la collaborazione di un “gruppo allargato” composto almeno da un assistente sociale, un medico, uno  psicoterapeuta, un educatore, un giurista e un economista;  c)  l’ aiuto e il sostegno di cui all’ art. 3 cpv. 1 a entrambi i coniugi contemporaneamente, come pure  individualmente, e a tutti i membri della famiglia;  d)  il rispetto della coscienza e delle convinzioni etiche e religiose degli utenti;  e)  il diritto degli utenti di mantenere l’ anonimato;  f)  il rispetto del segreto professionale da parte di chiunque opera nel consultorio;  g)  la disponibilità di una sede confacente alle esigenze delle attività;  h)  la gratuità delle consultazioni del “gruppo ristretto”, fatta eccezione per quanto disposto dall’  art.  6.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) consulente matrimoniale familiare
Art. 5
                            1  Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre, oltre che di un’ adeguata formazione di  base, di una confacente specializzazione teorica e pratica nel campo della coppia e della famiglia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato:  a)  stabilisce i requisiti di un’ adeguata formazione di base;  b)  designa gli istituti riconosciuti per la specializzazione dei consulenti matrimoniali-familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il consulente indirizza se necessario l’ utente agli enti competenti e alle altre strutture d’ aiuto alla famiglia  o ai suoi membri che possono contribuire alla soluzione del caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) emolumenti
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per ulteriori consultazioni il consultorio può chiedere degli emolumenti secondo un tariffario approvato dal  Dipartimento delle istituzioni (in seguito Dipartimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per gli utenti in difficoltà finanziaria le consultazioni sono gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) ulteriori condizioni
Art. 7
                            Il Consiglio di Stato può fissare ulteriori condizioni sul personale e sulle modalità di lavoro dei  consultori.  Consultori privati riconosciuti
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 8
                            I consultori si organizzano autonomamente nel rispetto dei requisiti richiesti dalla presente legge  e dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 9
                            4)  I consultori si finanziano con:  a)  i fondi propri;  b)  tutte le entrate di esercizio;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi per l’ esercizio e per l’ acquisto di arredamento
e attrezzatura
                            5)  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  7)  Il finanziamento delle spese d’ esercizio, di quelle relative all’ arredamento, alle attrezzature  dei  consultori  come  pure  al  loro  eventuale  rinnovamento,  delle  spese  di  formazione,  aggiornamento  e  specializzazione  dei  consulenti  matrimoniali  è  assicurato  da  tutte  le  entrate  d’  esercizio  nonché  dal  contributo globale dello Stato.  Il  sussidio  corrisponde  ad  un  contributo  globale  annuo,  calcolato  dal  Consiglio  di  Stato  sulla  base  dei  compiti attribuiti all’ ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività e nel rispetto  delle disposizioni legali.  Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.  Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ ente sussidiato. Esso viene versato a rate.  Artt. 11-16  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza
Art. 17
                            1  Il Consiglio di Stato è l’ autorità superiore di vigilanza sui consultori riconosciuti, al quale questi  ultimi presentano annualmente un rapporto sull’ attività svolta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su preavviso del Dipartimento il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento al consultorio che non  adempie ai requisiti di legge.  Capitolo IV  Consultorio statale
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio della sussidiarietà
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Qualora  l’  iniziativa  privata  non  sia  in  grado  di  adeguatamente  sopperire  alle  richieste  di  consulenza, il Consiglio di Stato istituisce consultori statali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le attività e i requisiti di cui all’ art. 3 cpv. 1 e agli artt. 4-7 della presente legge devono essere adempiuti  anche dai consultori statali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La vigilanza è esercitata dal Consiglio di Stato.  Capitolo V  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Modificazioni di leggi esistenti
Art. 19
                            26 gennaio 1983 sono modificati come segue:  A. Codice di procedura civile  Art. 230 lett. c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16, cpv. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 20
                            Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum e ottenuta la ratifica del Consiglio  federale  , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  B. Norma transitoria  - BU  2001  , 263 (5 giugno 2001)  Fino all’ entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi di cui agli artt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 e 10 vengono erogati in base alle disposizioni legali previgenti.  Quali criteri per limitare i crediti fino all’ entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell’ art. 3 cpv. 2  del decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni,  fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle  prestazioni,  gli  obblighi  legali,  le  tariffe  per  gli  emolumenti  incassati  dai  consultori  matrimoniali-familiari  stabilite dal Dipartimento competente.  Pubblicata nel BU  1990  , 23.  Disposizioni previgenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 9
                            I consultori si finanziano con:  a)  i fondi propri;  b)  gli emolumenti di cui all’ art. 6;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi
Art. 10
                            Il Cantone concede i seguenti sussidi:
                        
                        
                    
                    
                    
                a) per le strutture e le attività
                            a)  per l’ arredamento, l’ acquisto di attrezzature e l’ eventuale rinnovamento fino ad un massimo del 60%  della spesa preventivata;  b)  1.  Per le attività del consultorio, a copertura del disavanzo d’ esercizio annuale fino ad un  massimo dell’ 80% dei costi di gestione esclusi i costi e relativi emolumenti per le prestazioni degli  specialisti del  “  gruppo allargato  ”  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Il Dipartimento può versare degli acconti fino ad un massimo dell’ 80% del sussidio preventivato.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) computo
Art. 13
                            I sussidi di cui all’ art. 10 sono computati tenendo conto della capacità finanziaria dell’ ente  sussidiato e di eventuali altri contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) istanza per il sussidio
                            Art.  14  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  i  modi  di  presentazione  delle  istanze  per  il  sussidio  e  la  documentazione necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione dei sussidi
a) principio
Art. 15
                            Il Consiglio di Stato, entro dieci anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi, dedotto  il 5% per ogni anno di esercizio:  a)  quando il sussidio sia stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;  b)  quando le strutture o le attrezzature sussidiate siano destinate ad altro scopo o alienate;  c)  quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inveritiera o con documentazione falsa.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) ricorso
Art. 16
                            Contro la decisione che ordina la restituzione dei sussidi, l’ interessato può ricorrere al Tribunale  cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 210.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. modificato dalla L 14.3.1994; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1994, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 263 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 9  e 10, vengono erogati sino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti  riprese a pagina 4 e 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263; precedente modifica:  BU 1994, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  In virtù della Norma transitoria (BU 2001, 263 let. B, nota a fine legge) i sussidi di cui agli artt. 9  e 10, vengono erogati sino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione secondo le disposizioni previgenti  riprese a pagina 4 e 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Artt. abrogati dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 263.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Ratifica non necessaria secondo l’ autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Entrata in vigore: 30 gennaio 1990 - BU 1990, 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Let. modificata dalla L 14.3.1994; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1994, 125