Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione
                            Legge  sull’esercizio della professione di impresario costruttore e  di operatore specialista nel settore principale della costruzione  (LEPICOSC)  1  (del 1° dicembre 1997)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Definizioni  3  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o  le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di edilizia e genio  civile; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai sensi della presente legge sono operatori specialisti nel settore principale della costruzione (in  seguito: operatori specialisti) le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che,  con  organico  proprio,  eseguono  lavori  specialistici  nell’ambito  dei  settori  professionali  elencati  nell’allegato.  Art. 2  ...  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Albo
a) Istituzione
Art. 3
                            6  A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese  di costruzione e degli operatori specialisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Iscrizione
                            Art. 3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  imprese  di  costruzione  e  gli  operatori  specialisti  hanno  diritto  di  essere  iscritti  all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro  dirigente effettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È  membro  dirigente  effettivo  colui  che  partecipa  effettivamente  alla  gestione  della  società,  vi  dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce  l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti dell’iscrizione
Art. 4
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’iscrizione   all’albo   abilita   le   imprese   di   costruzione   e   gli   operatori   specialisti  all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di  modesta  importanza  o  particolarmente  semplici  che  possono  essere  eseguiti  anche  da  persone  senza   particolari   conoscenze   nel   ramo   della   costruzione   e   senza   l’ausilio   di   attrezzature
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Sottotitolo modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. abrogato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l’importo di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Restano riservate le disposizioni della legislazione cantonale in materia di commesse pubbliche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            a) professionali  9  Art. 5  10  1  Dispongono  dei  requisiti  professionali  necessari  per  l’iscrizione  di  un’impresa  di  costruzione:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dispongono dei requisiti professionali richiesti per l’iscrizione quale operatore specialista:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  tutti  i  casi  è  inoltre  richiesta  una  pratica  professionale  di  almeno  tre  anni  quale  dirigente  di  cantiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) personali
                            Art. 5a  11  I  titolari  dei  requisiti  di  cui  all’art.  5  devono  inoltre  adempiere  ai  seguenti  requisiti  personali:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi particolari  12  Art. 6  13  Le imprese di costruzione e gli operatori specialisti sono tenuti in particolare a:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imprese estere  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  documentare la loro iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale iscrizione deve essere soggetta a requisiti analoghi a quelli richiesti dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  tale  Stato  non  possiede  un  simile  registro  è  richiesta  la  prova  attestante  l’esercizio  della  professione nello Stato di residenza negli ultimi tre anni in base all’art. 1 e l’esistenza dei requisiti  professionali equipollenti a quelli di cui all’art. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Queste imprese, rispettivamente il loro titolare, devono dimostrare di aver provveduto negli ultimi  cinque  anni  al  pagamento  dei  contributi  sociali  e  di  quelli  delle  istituzioni  previste  dai  contratti  collettivi    di    lavoro    dello    Stato    di    residenza,    presentando    un    certificato    rilasciato  dall’amministrazione  competente  in  base  alla  legislazione  vigente  in  tale  Stato  o  mediante  altro  mezzo di prova idoneo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Riservati gli accordi internazionali stipulati dalla Confederazione, l’iscrizione all’albo è di principio  subordinata alla garanzia della reciprocità.  TITOLO II  Commissione di vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 8
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Competente  per  l’applicazione  della  legge  è  la  Commissione  di  vigilanza.  Essa  si  compone  di  cinque  membri  nominati  dal  Consiglio  di  Stato  per  un  periodo  di  quattro  anni.  I  suoi  membri  sono  un  magistrato  o  un  ex  magistrato  dell’ordine  giudiziario  quale  presidente,  due  rappresentanti  della  Società  svizzera  degli  impresari  costruttori  e  due  delle  Associazioni  dei  lavoratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  il  finanziamento  della  Commissione  di  vigilanza  e  la  sua  organizzazione.  TITOLO III  Albo
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione e cancellazione
Art. 9
                            1  Le domande d’iscrizione all’albo, corredate dalla documentazione necessaria, sono da  presentare alla Commissione di vigilanza che decide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cancellazione è decisa dalla Commissione di vigilanza dopo aver sentito le parti interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
Art. 10
                            17  Gli albi sono suddivisi in due parti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta a giorno e pubblicità
Art. 11
                            18  Gli albi sono conservati dalla Commissione, che provvede:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifiche
Art. 12
                            1  Le  imprese  e  gli  operatori  iscritti  sono  tenuti  ad  annunciare  ogni  modifica  che  possa  influire sulla tenuta dell’albo.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Nota marginale modificata dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  da  notificare  segnatamente  la  sostituzione  del  titolare  o  del  membro  dirigente  effettivo,  il
                        
                        
                    
                    
                    
                Cancellazione per perdita dei requisiti
Art. 13
                            20  Sono  cancellate  dall’albo  le  imprese  e  gli  operatori  che  non  adempiono  più  i  requisiti  della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 14
                            21  Le  iscrizioni,  le  modifiche  e  la  tenuta  a  giorno  dell’albo  sono  soggette  ad  una  tassa  secondo  le  modalità  stabilite  nel  regolamento.  Per  le  iscrizioni  e  le  modifiche  la  tassa  può  ammontare al massimo a fr. 2’000.–, per la tenuta a giorno a fr. 500.– all’anno.  Art. 15  ...  22  TITOLO IV  Disposizioni penali, procedurali e finali  23
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 16
                            1  La  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  è  punita  dalla  Commissione  di  vigilanza con le seguenti sanzioni:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contravventore  è  punibile  indipendentemente  dal  fatto  che  egli  abbia  agito  in  qualità  di  committente,   di   progettista,   di   direttore   dei   lavori,   di   appaltatore   principale   oppure   di  subappaltatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  persone  giuridiche  sono  pure  punibili  per  le  infrazioni  commesse  da  loro  organi  o  incaricati  nell’esercizio della loro funzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 17
                            1  Il  procedimento  disciplinare  è  avviato  d’ufficio  su  segnalazione.  Esso  è  retto  dalla  legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
                            Art. 17a  29  Contro le decisioni della Commissione di vigilanza è dato ricorso al Tribunale cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo del Municipio
Art. 18
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Municipio  è  tenuto  a  vigilare  sul  rispetto  della  legge,  in  particolare  a  segnalare  alla  Commissione di vigilanza eventuali violazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con  l’annuncio  dell’inizio  dei  lavori  il  Municipio  è  tenuto  a  verificare  che  l’impresa  o  l’operatore  siano iscritti all’albo per tutti i lavori soggetti alla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall’autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21     Art.  modificato  dalla  L  24.3.2015;  in  vigore  dal  1.6.2015  -  BU  2015,  246;  precendente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2013, 487.
                            22    Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                23
                            Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Cpv. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Art. modificato dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
                            Art. 18a  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il diritto all’iscrizione di cui all’art. 3a è pure conferito:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questi ultimi sono tenuti ad inoltrare la domanda di iscrizione prevista dall’art. 9 entro il 30 giugno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  imprese  e  gli  operatori  specialisti  di  cui  al  cpv.  1  sono  tenuti  ad  adeguarsi  ai  requisiti  fissati  dall’art. 5 in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 19
                            1  Trascorsi   i   termini   per   l’esercizio   del   diritto   di   referendum,   la   presente   legge,  unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  33  Pubblicata nel BU  1998  , 123.  ALLEGATO  34  I settori professionali di cui all’art. 1 cpv. 3 sono:  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Art. introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 246.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Entrata in vigore: 1° maggio 1998 - BU 1998, 127.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Allegato introdotto dalla L 23.9.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 487.