Legge sulla protezione della popolazione
Legge sulla protezione della popolazione (del 26 febbraio 2007) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – – 1 d e c r e t a : Capitolo I Disposizioni generali
Oggetto
Art. 1
La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.
Obiettivi
Art. 2
2
1 La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l’intervento delle autorità cantonali e comunali e di organizzazioni civili di aiuto e salvataggio in caso di eventi maggiori o di catastrofe.
2 Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l’attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili così come l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.
3 Il Consiglio di Stato può definire il sistema di comunicazione (rete radio) compatibile e destinato a tutte le organizzazioni di sicurezza. 3
Cantone
Art. 3
4
1 Il Cantone esercita la sorveglianza sulla protezione della popolazione e sull’approvvigionamento economico del Paese determinandone l’organizzazione.
2 Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione, designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge e funge da Servizio cantonale per l’approvvigionamento economico del Paese.
3 Il Consiglio di Stato allestisce un catalogo relativo all’analisi dei pericoli.
Comuni
Art. 4
1 I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni partner nello svolgimento dei compiti di protezione della popolazione e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.
2 Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.
3 I Comuni istituiscono il Servizio di riferimento per l’approvvigionamento economico del Paese. Tale Servizio sottostà al coordinamento e alla vigilanza del Dipartimento competente. 5
Organizzazioni partner e loro compiti
Art. 5
1 Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni civili di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale.
2 Nella protezione della popolazione sono chiamate a collaborare in particolare le seguenti organizzazioni partner: a)
1 Ingresso modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
2 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
3 Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.
4
Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
5 Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
b) c) d) e)
3 Le organizzazioni partner collaborano tra loro.
Intervento di altri enti o organizzazioni
Art. 6
1 Quando i mezzi civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono, su richiesta dell’autorità competente, essere affiancate a titolo sussidiario dall’esercito.
2 Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo di protezione della popolazione. Capitolo II Organizzazioni di condotta e competenze
Consiglio di Stato
Art. 7
Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per: a) b) c) d)
Organi di condotta
Art. 8
1 La direzione del sistema di protezione della popolazione è suddivisa in organi di condotta.
2 Il Consiglio di Stato definisce la composizione e la direzione degli organi di condotta e ne precisa le competenze.
3 Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell’organizzazione degli Stati maggiori di condotta.
Organizzazione degli Stati maggiori di condotta
Art. 9
1 L’organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di: a) b) c) d)
2 L’OSMC si fonda sulle seguenti strutture: a) b) 6
3 L’OSMC opera, di regola, in tre fasi distinte: – – – 7
Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) 8 Art. 10
9
1 Lo SMCC è l’organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la composizione, l’organizzazione e il funzionamento.
2 Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e coordinamento ed esegue le sue decisioni.
3 Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d’urgenza e di assistenza e condurne
6 Cpv. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
7 Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
8
Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
9 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
l’attuazione; tali misure, qualora non siano potute essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.
4 La sua attivazione è decisa dal Comandante della Polizia cantonale; in caso di impedimento di questo e in successione, dal suo sostituto o dall’ufficiale di picchetto della Polizia cantonale.
5 La Polizia cantonale conduce, di regola, la fase di pianificazione e acuta, mentre può delegare ad un partner della Protezione della popolazione la condotta della fase di ripristino. La continuità di condotta deve essere garantita in ogni fase.
Stato maggiore regionale di condotta (SMRC) 10 Art. 11 11 1 Lo SMRC è un organo di condotta che permette la coordinazione di più SMEPI attivi nella medesima regione.
2 La costituzione di uno SMRC può essere ordinata o autorizzata dal Comandante dello SMCC.
3 Esso è di norma condotto da un ufficiale della Polizia cantonale.
Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)
Art. 12
12 1 Lo SMEPI coordina l’intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi d’autoambulanza.
2 Esso è condotto, di principio, dalla Polizia cantonale.
Servizi coordinati
Art. 13
1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’applicazione al diritto federale volte ad assicurare in settori tecnico-specialistici l’impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della popolazione.
2 Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e l’organizzazione.
3 Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.
Installazioni
Art. 14
Per assicurare l’attività dell’organizzazione di condotta l’ente competente mantiene in uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte le organizzazioni partner.
Istruzione
Art. 15
1 Il Dipartimento predispone l’istruzione e l’esercitazione nell’ambito della protezione della popolazione.
2 Scopo della stessa è il coordinamento delle organizzazioni partner nell’ambito della condotta mediante una formazione teorica e esercitazioni pratiche, costantemente aggiornate e indirizzate alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi.
3 Di principio, ogni organizzazione partner cura la formazione di base e l’aggiornamento tecnico dei propri quadri e del proprio personale di condotta.
Obbligo di prestare servizio
a) Principio
Art. 16
1 Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell’organo di condotta cantonale e dei servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione: a) b) c) d)
2 Nell’ambito della condotta operativa e in funzione dell’organizzazione di condotta e delle competenze, ogni partner garantisce la messa a disposizione di quadri evitando un accumulo di funzioni.
10 Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
11
Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
12 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
b) Casi eccezionali
1 casi particolari dettati da eminenti interessi generali e solo nel caso in cui sia prevedibile che la collaborazione delle persone indicate nell’art. 16 cpv. 1 lett. a, b e c non permetterebbe di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di organizzazione cantonale di condotta, vale limitatamente per i servizi coordinati.
2 Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o dopo l’età del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.
Rimunerazione
Art. 18
1 Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.
2 Le persone astrette giusta gli art. 16 e 17 hanno diritto a un’indennità calcolata sulla base dei parametri stabiliti nella legislazione federale.
Mobilitazione e intervento
Art. 19
1 La mobilitazione e l’intervento delle organizzazioni partner sono disciplinati dalle normative che reggono la loro attività.
2 Il coordinamento e la condotta delle operazioni è assunto dallo Stato maggiore di condotta cantonale. Capitolo III Stato di necessità
Definizione
Art. 20
Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.
Dichiarazione e revoca dello stato di necessità
Art. 21
Lo stato di necessità è dichiarato e revocato: a) b)
Provvedimenti
Art. 22
1 L’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, in particolare a: a) b)
2 Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie d’approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.
3 La responsabilità dell’esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità.
Informazione
Art. 23
L’autorità che dichiara lo stato di necessità informa con tempestività la popolazione sulla situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare. Capitolo IV Finanziamento
Spese di preparazione
Art. 24
1 Le spese di preparazione, segnatamente per l’organizzazione, l’istruzione e l’esercitazione degli organi di condotta sono a carico del Cantone e dei Comuni secondo le rispettive competenze.
2 Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori e del personale insegnante sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.
Spese d’intervento
1 a) b)
2 Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro finanziamento.
3 Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti nella legislazione ordinaria. Capitolo V Disposizioni particolari e rimedi di diritto
Tutela del segreto
Art. 26
1 Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all’obbligo del segreto in relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.
2 Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.
Rimedi di diritto
Art. 27
13
1 Contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato; è applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987.
2 Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
3 Dichiarato lo stato di necessità: a) b) c) Capitolo VI Disposizioni penali
Violazioni delle norme della presente legge
Art. 28
Chiunque viola le prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è punito con la multa fino a fr. 10’000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva fino a tre mesi. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza l’autorità competente può rinunciare all’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.
Procedura
Art. 29
Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale sono perseguite: a)
14 b) Capitolo VII Disposizioni finali
Abrogazione di legge
Art. 30
La legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 31
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore. 15 Pubblicata nel BU 2008 , 307.
13 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179; precedente modifica: BU
2013, 480.
14
Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
15 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 307.
Feedback