Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l’... (10.1.3.1)
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Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l’ufficio cantonale di conciliazione

10.1.3.1: TU dei DL 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l’Ufficio cantonale di conciliazione
10.1.3.1 Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l’ufficio cantonale di conciliazione IL GRAN CONSIGLIO visti gli art. dal 30 al 35 della Legge federale 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche; visto il Decreto del Consiglio federale del 1° febbraio 1918 concernente l’entrata in vigore dei suddetti articoli della Legge federale sulle fabbriche; su proposta del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 è istituito un ufficio cantonale di conciliazione incaricato: a) di prevenire e comporre nei limiti del possibile le contestazioni collettive che possono sorgere circa le condizioni di lavoro e circa l’interpretazione e l’esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali:
1. Tra un fabbricante ed i propri operai oppure tra parecchi fabbricanti o sindacati padronali e gli operai o sindacati operai d’uno stesso mestiere;
2. Tra commercianti od associazioni commerciali da una parte ed i rispettivi impiegati od associazioni d’impiegati dall’altra parte; b) di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra le unioni professionali interessate (art. 322 CO); c) di redigere contratti normali di lavoro (art. 324 CO); d) di pronunciare a richiesta delle parti nei singoli casi delle sentenze arbitrali obbligatorie. Art. 2 Sono considerate come contestazioni collettive nel senso della presente legge le contestazioni alle quali partecipano almeno 5 operai od impiegati di commercio. Art. 3 L’ufficio cantonale di conciliazione si divide in due sezioni: la sezione dei fabbricanti e la sezione dei commercianti, incaricate rispettivamente la prima, dei conflitti che riguardano le aziende sottoposte alla legge federale sulle fabbriche, nonché le imprese industriali contemplate dall’art. 82 della legge medesima, e la seconda delle contestazioni interessanti il commercio, comprese in quest’ultima categoria le banche e le società di assicurazione. Entrambe le sezioni sono presiedute dal medesimo presidente o dal suo supplente, scelti nel seno del Consiglio di Stato ed hanno un unico segretario designato tra gli impiegati governativi. Ogni sezione comprende inoltre due membri permanenti e due assessori, nonché quattro supplenti. Nelle disposizioni che seguono sotto la denominazione ufficio si devono intendere tanto l’una quanto l’altra sezione nell’ambito delle rispettive competenze. Art. 4 due membri permanenti ed i quattro supplenti di ciascuna sezione, sono nominati ogni quadriennio dal Consiglio di Stato entro la prima quindicina del mese di marzo dell’anno in cui avviene la sua rielezione integrale. I due assessori vengono scelti volta per volta dalle parti interessate, una ciascuna. Art. 5 Nella elezione dei membri permanenti e dei relativi supplenti si deve aver cura di far cadere la scelta sopra un membro diretto e due supplenti per ciascuna sezione presi fra l’elemento padronale e un membro diretto e due supplenti presi fra l’elemento operaio o rispettivamente, per la sezione dei commercianti, fra gli impiegati di commercio. Art. 6 Tanto i membri permanenti quanto i supplenti devono essere cittadini svizzeri, regolarmente domiciliati nel Ticino. Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’ufficio. Art. 7 Qualunque membro permanente o supplente dell’ufficio cantonale di conciliazione deve essere dichiarato decaduto dal suo ufficio:
b) quando cessa di avere il suo domicilio regolare nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera; c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato. Il provvedimento è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Art. 8 I supplenti rimpiazzano di regola i membri diretti della parte alla quale appartengono, nei casi di impedimento di questi ultimi. La loro designazione è fatta dal presidente il quale potrà anche designare dei supplenti straordinari in caso d’impedimento dei supplenti diretti. Art. 9 Tanto i membri permanenti quanto i supplenti sono sempre rieleggibili. Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo sino alla scadenza del periodo. Art. 10 Ogni parte interessata può inoltre nominare in ogni conflitto uno o più delegati, incaricati di esporre e difendere i suoi interessi davanti all’ufficio. Art. 11 I membri permanenti ed i supplenti prestano giuramento davanti al Consiglio di Stato. Gli assessori ed i supplenti straordinari davanti all’ufficio. Art. 12 I membri permanenti ed i supplenti devono ricusarsi ogni qualvolta si tratta di un conflitto nel quale essi sono interessati sia direttamente come padroni, operai od impiegati, sia indirettamente come funzionari od organi di una associazione professionale in causa. Qualora un membro od un supplente, il quale si trovi nelle condizioni suddette, non si ritiri volontariamente, la sua ricusa può essere chiesta da una o dall’altra delle parti. Sulla stessa decide il presidente. Art. 13 Il presidente convoca la sezione competente sia d’ufficio sia dietro richiesta del Consiglio di Stato o ad istanza motivata di una delle parti interessate, ogni qual volta sia sorto o minacci di sorgere un conflitto collettivo tra padroni ed operai od impiegati. Art. 14 Sono considerate come parti interessate a’ sensi del presente decreto: a) i sindacati padronali ed operai come pure le associazioni commerciali o di impiegati di commercio regolarmente inscritti al registro di commercio; b) le riunioni di padroni, di operai o d’impiegati di una stessa arte o mestiere o categoria di commercio, le quali pur non essendo inscritte nel registro di commercio, giustifichino di rappresentare una frazione importante della loro corporazione; c) i singoli padroni che hanno un conflitto collettivo coi loro operai od una riunione di almeno 5 operai in conflitto col rispettivo padrone. Art. 15 Prima di convocare l’ufficio e quando lo reputi opportuno, il presidente può chiamare a sé le parti per tentare di comporre il conflitto colla semplice sua mediazione. Art. 16 Non riuscendo in detto tentativo o quando non creda di farvi luogo, il presidente cita le parti davanti la sezione competente per l’esperimento di conciliazione in quella località che ritiene meglio indicata. Le citazioni sono firmate da lui e dal segretario e trasmesse alle parti od ai loro delegati per lettera raccomandata almeno 48 ore prima del giorno fissato per la comparsa. Ove la convocazione avvenga dietro istanza motivata di una parte, copia dell’istanza è trasmessa alla controparte unitamente alla citazione. Nell’atto di citazione, il presidente può invitare le parti ad insinuare prima del giorno dell’udienza un memoriale scritto riassuntivo delle rispettive domande, opposizione e ragioni. Art. 17 La non comparsa di una delle parti senza giustificato motivo è equiparata al rifiuto di prestarsi alla conciliazione ed il contumace viene punito, a giudizio dell’ufficio, con una multa che può variare dai 5 ai
50 franchi, riservata l’azione penale per rifiuto agli ordini dell’autorità a sensi dell’art. 292 del Codice penale svizzero. Identica sanzione verrà applicata a chiunque citato non compare o si rifiuta di prestare l’opera propria. Art. 18 turbato, il presidente può sospendere l’udienza, e se con la ripresa della stessa, l’ordine non potesse ristabilirsi, l’ufficio ha il diritto di ordinare, a semplice maggioranza, le porte chiuse.
Art. 19 Dopo sentite le parti e se ritiene la causa sufficientemente istruita l’ufficio sottomette alla loro approvazione il progetto di conciliazione che crede di dover proporre in base al suo libero apprezzamento. Art. 20 [3] procede all’assunzione delle informazioni del caso sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l’esame di documento che siano in rapporto diretto colla contestazione. Onde evitare abusi od indiscrezioni, il presidente solo avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte domandi di mantenere segreti e riferirà all’ufficio sui punti che possono interessare il conflitto. Le parti sono ammesse a presenziare tutte le operazioni dell’inchiesta, mantenuta la riserva di cui all’alinea precedente. Ai testimoni ed ai periti citati davanti l’ufficio e che rifiutassero di comparire o di rispondere, sono applicabili le sanzioni previste dal Codice di procedura civile. Esperite le prove l’ufficio procede come all’articolo 19. Art. 21 Le parti possono accettare o respingere la proposta di conciliazione seduta stante, oppure domandare venga loro fissato un congruo termine per pronunciarsi. Ove non si pronuncino neppure entro il termine prestabilito, la proposta si ha per accettata. Art. 22 In caso di mancata conciliazione l’ufficio ne dà comunicazione al Consiglio di Stato, il quale, se lo reputa opportuno, può invitare l’ufficio medesimo a un nuovo esperimento di conciliazione entro un termine di 15 giorni al più. Art. 23 Esauriti gli esperimenti di conciliazione nel senso suindicato senza che un accordo abbia potuto ottenersi, l’ufficio, se le parti lo domandano, si costituisce in consesso arbitrale coll’aggiunta di altri due assessori nominato uno per parte, per decidere sull’oggetto del conflitto servendosi dell’istruttoria già esperita in conformità degli articoli precedenti. Resta tuttavia sempre in facoltà dell’ufficio di assumere nuove prove e di provocare ulteriori discussioni tra le parti. Art. 24 parti nelle forme solite previste dal Codice di procedura civile per l’intimazione delle sentenze. Esso ha forza esecutiva come le sentenze giudiziarie. È in facoltà dell’ufficio, prima di assumere la veste di consesso arbitrale, di esigere dalle parti le garanzie e cautele che ritiene opportune per assicurare l’osservanza del giudizio. Art. 25 Quando l’oggetto del conflitto lo consente, l’ufficio di conciliazione tenta di mettere le parti d’accordo sulla stipulazione di un contratto collettivo in conformità delle disposizioni del CO. Se l’accordo è raggiunto, il contratto stesso viene munito delle firme dei rappresentanti delle parti, completato coll’aggiunta di un processo verbale constatante la regolarità della procedura seguita e pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale. Art. 26 Se l’accordo sopra un progetto di contratto collettivo non può essere conseguito, vengono registrate a processo verbale le proposte fatte dall’una e dall’altra parte e l’ufficio, se le parti gli conferiscono il mandato di decidere in via arbitramentale, si riunisce in seduta speciale per redigere un contratto normale che precisi le condizioni di lavoro, dell’arte, del mestiere o del commercio in causa. Tale contratto acquista forza esecutiva come una sentenza arbitrale e viene pure pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale. Art. 27 Il processo verbale delle udienze dell’ufficio deve contenere le indicazioni seguenti: a) la composizione dell’ufficio; b) la comparsa delle parti; c) l’elenco dei mezzi di prova esperiti; d) le conclusioni delle parti; e) le proposte di conciliazione formulate dall’ufficio; f) eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le indicazioni di cui ai precedenti art. 24 e 25. Il segretario conserva detti processi verbali per un periodo di 4 anni, dopo di che sono affidati alla custodia dell’archivio cantonale. Art. 28 Il rifiuto di una delle parti di prestarsi all’esperimento di conciliazione o di accettare le proposte dell’ufficio o di fornire le garanzie richieste per l’esecuzione del giudizio arbitrale, come pure le proposte dell’ufficio ed il giudizio suo, sono pubblicati gratuitamente nel Foglio ufficiale cantonale. Ove il rifiuto fosse motivato, la pubblicazione farà pure cenno degli addotti motivi.

Art. 29

La procedura davanti l’ufficio è gratuita tanto nel periodo dell’esperimento conciliativo quanto nel periodo arbitrale.
... [4]
... [5] Art. 30 Ai testimoni ed ai periti citati davanti l’ufficio cantonale di conciliazione vengono corrisposte le indennità di diaria e di trasferta previste dalla tariffa giudiziaria penale. Anche queste indennità restano a carico della cassa cantonale. Art. 31 disposizioni della presente legge, è dato alle parti il diritto di ricorso entro dieci giorni al Consiglio di Stato. Art. 32 [6] presente decreto e sino a compimento della stessa, resta severamente proibito alle parti di ricorrere a dimostrazione di qualsiasi natura come ad esempio proclami affissi al pubblico, sospensione generale o parziale del lavoro (sciopero, serrata, boicottaggio, ecc.) o di continuare nelle dimostrazioni che avessero preceduto la convocazione dell’ufficio, e ciò sotto comminatoria di incorrere nelle pene di polizia che il Consiglio di Stato credesse di dover applicare, e riservate le maggiori penalità che potessero essere giustificate in base al Codice penale. Contro le penalità pronunciate dal Consiglio di Stato è ammesso il ricorso secondo la procedura per le contravvenzioni. Art. 33 Più fabbricanti ed operai di una medesima industria, come pure più padroni ed impiegati di una medesima categoria di commercio possono istituire di comune accordo degli uffici volontari di conciliazione, i quali sostituiscono per ciò che li concerne l’ufficio pubblico di conciliazione. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai detti uffici. Essi tuttavia sono tenuti a dare comunicazione all’ufficio cantonale di tutti i casi che sono loro sottoposti, e così pure dell’esito ottenuto col loro intervento. Quando l’esito fosse negativo, l’ufficio cantonale di conciliazione è tenuto ad entrare in funzione conformemente agli art. 13 e seguenti. Art. 34 Dalla competenza dell’ufficio cantonale di conciliazione restano pure esclusi tutti i conflitti collettivi che interessano i funzionari di aziende comunali e cantonali, le officine federali e delle strade ferrate federali. § Esso è però competente anche per i conflitti collettivi che nascono nelle aziende cantonali o comunali tra l’amministrazione delle rispettive aziende e gli operai che non si trovano in un rapporto d’impiego pubblico. Art. 35 Il presente decreto entrerà in vigore dopo ottenuta l’approvazione del Consiglio federale ed osservati i termini per l’esercizio del diritto di referendum. Art. 36 Colla sua entrata in vigore restano abrogati il decreto esecutivo 16 marzo 1918 e le successive sue modificazioni e scade l’ufficio di conciliazione ora in funzione alla cui rinnovazione dovrà immediatamente provvedere il Consiglio di Stato sulla base della presente legge. Pubblicato nel BU il 4 marzo 1921. La presente legge è pubblicata nella forma del TU promulgato con DE 24.II.1921 - BU 1921 , 132.

[1]

Art. modificato dalla L del 19.4.1966 - BU 1966, 279.

[2]

Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

[3]

Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.

[4]

Il secondo cpv. dell’art. 29 è stato abrogato dal DE 13.1.1953 che fissa le indennità delle commissioni speciali

nominate dal Consiglio di Stato - BU 1953, 3.

1953, 67.

[6]

Art. modificato dalla L del 19.4.1966 - BU 1966, 279.

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