Regolamento della ginnastica correttiva (5.1.2.5)
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Regolamento della ginnastica correttiva

della ginnastica correttiva
1) (dell’ 8 gennaio 1992) IL CONSIGLIO DI STATO richiamato l’ art. 71 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990; su proposta del Dipartimento dell’ istruzione e della cultura
2) , TITOLO I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

Il Servizio cantonale della ginnastica correttiva (detto in seguito Servizio) ha lo scopo di prevenire e di curare, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, le affezioni dell’ apparato locomotore.

Destinatari

Art. 2

1 Le prestazioni del Servizio sono riservate agli allievi che frequentano le scuole elementari e medie, pubbliche e private.
2 Secondo le necessità, il Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito Dipartimento), potrà estendere le prestazioni del Servizio ad altre categorie di allievi.

Prevenzione

Art. 3

La prevenzione viene attuata mediante il controllo annuale di tutti gli allievi e mediante interventi di educazione al corretto portamento.

Cura

Art. 4

La cura degli allievi assegnati al Servizio viene attuata mediante lezioni specifiche di ginnastica correttiva impartite a piccoli gruppi, di regola durante l’ orario scolastico. TITOLO II Disposizioni relative al Servizio

Comprensori

Art. 5

Le scuole elementari e medie pubbliche e private vengono riunite in comprensori, ognuno dei quali è affidato a un docente di ginnastica correttiva (detto in seguito docente).

Attribuzione del Servizio

Art. 6

Il Servizio dipende dall’ Ufficio dell’ educazione fisica scolastica.

Commissione di vigilanza

Art. 7

1 Il Servizio si avvale della collaborazione della Commissione cantonale di vigilanza (detta in seguito Commissione).

Composizione

2 Essa è composta di 9 membri, nominati dal Consiglio di Stato.

Membri di diritto

3 Sono membri di diritto della Commissione: - il Medico cantonale; - il presidente del Collegio dei medici scolastici; - il capo dell’ Ufficio dell’ educazione fisica scolastica; - un rappresentante della scuola elementare; - un rappresentante della scuola media.

Altri membri

4 Gli altri membri sono da scegliersi preferibilmente fra i medici specialisti in ortopedia e pediatria.

Compiti

5 In particolare la Commissione:
- esamina e approva i criteri di valutazione e di intervento; - si pronuncia sui programmi di aggiornamento e di perfezionamento dei docenti; - interviene, con funzione mediatrice o consultiva, nei casi di contenzioso.

Il caposervizio

Art. 8

Il Servizio è diretto da un caposervizio. Il caposervizio in particolare: a) provvede al disbrigo delle mansioni inerenti la gestione del personale docente, fungendo da collegamento tra i docenti, le direzioni scolastiche e il Dipartimento; b) sovrintende all’ attività dei docenti e li visita almeno tre volte all’ anno; c) d) promuove, organizza e dirige corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti; e) prepara materiale didattico e informativo; f) promuove lo scambio di informazioni specifiche tra scuola e genitori, collaborando con i docenti e le direzioni scolastiche nell’ organizzazione di incontri; g) collabora con la Commissione e con i medici scolastici nella preparazione del materiale necessario al lavoro diagnostico, preventivo e terapeutico; h) ginnastica correttiva e nella scelta delle sedie e dei banchi per le aule scolastiche.

Collaborazioni

Art. 9

scolastici, del presidente del Collegio dei medici scolastici e del Medico cantonale.

Controlli

Art. 10

I docenti controllano ogni anno gli allievi dei rispettivi comprensori, secondo la procedura decisa dalla Commissione e le disposizioni impartite dal Servizio.

Criteri di classificazione

Art. 11

1 Ai fini dell’ assegnazione o meno alle cure del Servizio, sono considerate le seguenti categorie di allievi:

Nella norma

a) allievi che non presentano alcuna anomalia o i cui difetti rientrano in un quadro morfologico considerato nella norma;

Vizi di portamento

b) allievi che presentano vizi di portamento evidenti;

Paramorfismi

c)

Dismorfismi

d) allievi portatori di dismorfismi;

Altre anomalie

e) allievi portatori di altre anomalie che devono essere considerate nell’ esame statico-dinamico della postura.

Scheda antropometrica

2 Le risultanze della visita sono annotate sulle schede antropometriche raccolte nel libretto dei controlli dell’ allievo, unitamente a tutte le indicazioni utili all’ anamnesi dei singoli casi e alle valutazioni e proposte del docente e del medico scolastico.

Custodia del libretto dei controlli

3 I libretti dei controlli sono custoditi in sede dal docente per un periodo di cinque anni dopo l’ esonero dell’ allievo dall’ obbligo scolastico.

Rilascio del libretto

4 Le famiglie che ne fanno richiesta possono ottenere il libretto dei controlli al momento dell’ abbandono della scuola media o della partenza per altro Cantone o nazione.

Allievi da segnalare alle famiglie

3) Art. 12
4) Il docente segnala alle famglie: a) i nuovi allievi appartenenti alle categorie b), c), d), e) di cui all’ art. 11; b) gli allievi già in cura per i quali il docente propone l’ esonero dalle lezioni o la continuazione o la ripresa delle stesse.

Motivazione

5) Art. 13
6) La motivazione della segnalazione viene scritta dal docente direttamente sulla scheda di

Informazione alle famiglie

Art. 14

8) 1 Il docente, d’ intesa con le direzioni scolastiche, avvisa in forma scritta le famiglie di quegli allievi per i quali si consiglia: a) la ripresa, la continuazione, l’ inizio o la sospensione delle lezioni di ginnastica correttiva; b) ulteriori controlli presso un medico specialista.
2 La famiglia ha la facoltà di rinunciare alle prestazioni del Servizio: in tal caso è tenuta a darne comunicazione scritta al docente.
3 Il riscontro del medico specialista dev’ essere trasmesso al docente entro due mesi dall’ avviso di controllo. In caso contrario la situazione dell’ allievo viene sottoposta al medico scolastico per apprezzamento e richiamo.

Altre ammissioni

Art. 15

9) La partecipazione alle lezioni di ginnastica correttiva può essere richiesta anche dal medico di famiglia.

Orario delle lezioni

Art. 16 Il docente, in accordo con le direzioni scolastiche e in collaborazione con i docenti titolari, provvede ad allestire l’ orario settimanale delle lezioni con i gruppi, conformemente alle disposizioni del Servizio.

Sorveglianza dell’ orario

Art. 17

Le direzioni scolastiche sorvegliano l’ osservanza degli orari e in caso di inadempienza avvertono il caposervizio.

Piani di lavoro

Art. 18

Il docente prepara i piani generali, i piani di lezione per il lavoro con i gruppi e per le lezioni di profilassi con le classi, seguendo le indicazioni del Servizio.

Cambiamento di sede degli allievi

Art. 19

In caso di cambiamento di sede da parte di un allievo, il docente ne trasmette i documenti al collega del comprensorio in cui l’ allievo si trasferisce.

Metodologie di lavoro

Art. 20 Al docente non è consentita l’ introduzione o l’ uso di metodologie che non siano preventivamente approvate dalle istanze superiori del Servizio.

Comunicazioni

Art. 21

Il docente, con la collaborazione delle direzioni scolastiche o dei docenti titolari, provvede alla trasmissione di tutte le comunicazioni alle famiglie.

Adattamento delle sedie e dei banchi

Art. 22

Il docente è responsabile dell’ adattamento delle sedie e dei banchi che va eseguito, d’ intesa con le direzioni scolastiche, all’ inizio dell’ anno scolastico e nel mese di febbraio.

Assenze del docente

Art. 23

In caso di assenza il docente ha l’ obbligo di darne tempestiva comunicazione al caposervizio e alle direzioni interessate; in caso di improvvise o occasionali modifiche di orario, il docente deve avvisare le direzioni scolastiche.

Assenze dei gruppi

Art. 24

In caso di assenza di singoli gruppi, il docente è tenuto, nel limite del possibile, a organizzare sia la sostituzione dei gruppi assenti, sia i recuperi delle lezioni perse.

Collaborazione con le sedi

Art. 25

Il docente, compatibilmente con i suoi impegni in altre sedi, collabora alle attività organizzate dalle direzioni scolastiche.

Incontri scuola-famiglia

Art. 26

1 Il docente partecipa agli incontri scuola-famiglia organizzati nelle sedi quando la sua presenza è richiesta dalle direzioni scolastiche o dal docente titolare.
scuola elementare e una volta per classe nel corso della scuola media.

Collegi e consigli di classe

Art. 27

1 Il docente partecipa alle riunioni del Collegio dei docenti nella sede di servizio.
2 La presenza ai consigli di classe o ad altre riunioni che dovessero essere organizzate dalle direzioni scolastiche o da singoli docenti, viene definita di volta in volta dalla direzione stessa.

Medico scolastico e controlli

Art. 28

Il medico scolastico collabora con il Servizio, secondo le modalità diramate dal Servizio o dalla Commissione. Art. 29 ...
11)

Collaborazione con il Servizio

Art. 30

Nel limite del possibile il medico scolastico collabora in occasione degli incontri scuola-famiglia inerenti all’ attività del Servizio e ha diritto di presenziare sia alle lezioni con i gruppi che a quelle collettive di profilassi.

Diritti dei genitori

Art. 31

12) I genitori hanno il diritto: a) di essere orientati in merito agli scopi, all’ organizzazione e alle modalità di intervento del Servizio; b) di presenziare, previo accordo con il docente, alle lezioni dei propri figli; c) d) corso dell’ anno scolastico.

Doveri dei genitori

Art. 32

I genitori collaborano con il docente, in particolare nella esecuzione delle attività a domicilio.

Compiti del docente di scuola elementare

Art. 33

Il docente di scuola elementare: a) collabora con il docente per la buona riuscita dei programmi di profilassi; b) si impegna a osservare scrupolosamente l’ orario delle lezioni di ginnastica correttiva; c) fa in modo che la partecipazione alle lezioni di ginnastica correttiva non penalizzi gli allievi che vi partecipano; d) concorda preventivamente con il docente il recupero e lo scambio della lezione di ginnastica correttiva con altri colleghi se, per motivi particolari, ha l’ esigenza di trattenere in classe gli allievi; e) sorveglia l’ applicazione di eventuali accorgimenti terapeutici consigliati a singoli allievi; f) informa tempestivamente il docente in merito a partenze o arrivi di allievi; g) può assistere alle lezioni, previo accordo con il docente.

Compiti del docente di scuola media

Art. 34

Il docente di scuola media: a) si impegna a mandare gli allievi alle lezioni di ginnastica correttiva secondo l’ orario stabilito; b) fa in modo che la partecipazione alle lezioni di ginnastica correttiva non penalizzi gli allievi che le frequentano; c) concorda preventivamente con il docente di ginnastica correttiva il recupero o lo scambio della lezione di ginnastica correttiva con altri colleghi se, per motivi particolari, ha l’ esigenza di trattenere in classe gli allievi; d) può assistere alle lezioni, previo accordo con il docente.

Compiti degli allievi

Art. 35

Se non sussiste indicazione contraria da parte della famiglia, l’ allievo ha l’ obbligo di sottoporsi al controllo individuale e, se del caso, di frequentare le lezioni di ginnastica correttiva; in caso di assenza deve presentare la giustificazione.

Palestre di ginnastica correttiva

Art. 36

Il Cantone e i Comuni provvedono a mettere a disposizione, nelle rispettive sedi, un locale adatto alle lezioni di ginnastica correttiva, secondo le disposizioni diramate in tal senso dal Servizio.

Arredamento

Art. 37

Le disposizioni inerenti al materiale e alle attrezzature per la ginnastica correttiva sono emanate

Scuole private

Art. 38

Le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 sono valide anche per le scuole private. TITOLO III Disposizioni finali

Disposizioni abrogative ed entrata in vigore

Art. 39

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore con l’ anno scolastico 1992/93. Pubblicato nel BU 1992 , 3. Note:
1) Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.
2)
9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.
3) Nota marginale modificata dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
4) Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
5) Nota marginale modificata dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
6) Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
7) Nota marginale modificata dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
8) Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
9) Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
10) Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
11) Art. abrogato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
12) Art. modificato dal DE 23.9.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 295.
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