Legge sul consorziamento dei Comuni
Legge sul consorziamento dei Comuni (del 22 febbraio 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a : Capitolo I Generalità
Scopo del Consorzio e natura giuridica
Art. 1
1 Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l’esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.
2 Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione.
3 Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.
Diritto applicabile
Art. 2
La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da Leggi speciali.
Istituzione del Consorzio
1. Volontaria
Art. 3
Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.
2. Coattiva
Art. 4
1 Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è giustificato per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l’istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.
2 Contro il decreto di consorziamento ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio entro 60 giorni.
3 Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.
4 La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.
Statuto
1. Principio
Art. 5
Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile. Art. 6 Lo statuto deve indicare: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
l) m) le disposizioni relative ad aspetti quali la partecipazione finanziaria, le proprietà e gli aspetti n) o)
3. Adozione
a) volontaria
Art. 7
1 Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.
2 Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell’ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.
3 L’adozione dello statuto consortile equivale all’adozione di un regolamento comunale giusta le norme della Legge organica comunale.
4 La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro
60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.
b) coattiva
Art. 8
1 Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell’art. 7.
2 Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l’art. 4.
4. Acquisto della personalità giuridica
Art. 9
Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l’emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.
5. Modifica dello statuto
a) volontaria
Art. 10
1 Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta: a) b) c)
2 La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all’art. 7.
b) coattiva
Art. 11
Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l’art. 4.
c) numero dei membri degli organi
Art. 12
Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l’inizio di un periodo di elezione.
Adesione di nuovi Comuni
Art. 13
All’adesione di nuovi Comuni sono applicabili per analogia gli articoli da 10 a 11 e le disposizioni statutarie. Capitolo II Organizzazione del Consorzio
Generalità
Art. 14
1 Gli organi obbligatori del Consorzio sono: a) b)
2 Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.
3 L’esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.
4 Lo statuto può legittimare il Consiglio consortile a delegare competenze decisionali alla consortile; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.
A. Consiglio consortile
Art. 15
1 Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.
Composizione, elezione e eleggibilità
2 Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.
3 La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.
Diritto di voto, istruzione e revoca
Art. 16
1 Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.
2 Le modalità sono stabilite dallo statuto.
3 Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti.
4 Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.
5 I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.
6 I rappresentanti possono essere revocati dall’organo di nomina, riservato il diritto del Municipio di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.
Competenze
Art. 17
1 Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l’organo superiore del Consorzio.
2 In particolare: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
3 Lo statuto consortile può prevedere per le competenze di cui alle lettere c), e), f), h) e i) del capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione, stabilendone i limiti.
4 Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.
Sedute e deliberazioni
Art. 18
1 Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio. Inoltre quando ciò sia chiesto: a) b)
.
2 Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
3 Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statutari.
4 Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Funzionamento e mozioni
Art. 19
1 Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli
2 Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.
3 Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.
4 La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.
5 Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.
B. Delegazione consortile
Art. 20
1 La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.
Composizione
2 La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.
3 Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.
Elezione, eleggibilità e incompatibilità
Art. 21
1 La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva. 1
2 Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.
3 L’elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.
4 Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.
5 La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
Presidente e Vicepresidente
Art. 22
1 Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.
2 L’elezione avviene in forma tacita quando si ha un’unica proposta.
Competenze
Art. 23
1 La Delegazione consortile dirige l’amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
2 La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni: a) b) c) d) e) f)
3 La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell’art. 17 cpv. 3.
Funzionamento
Art. 24
La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.
Segretario consortile e dipendenti consortili
Art. 25
1 Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile.
2 Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.
3 Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale.
C. Organo di controllo esterno
Art. 26
1 I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.
1 Cpv. modificato dalla L 12.3.2012; in vigore dall’8.5.2012 - BU 2012, 171.
2 Esso opera secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla
Organo di controllo esterno
3 L’organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
4 Lo statuto consortile può assegnare all’organo di controllo esterno altri compiti, oltre a quelli previsti dalla legge. Capitolo III Finanziamento e gestione del consorzio
Generalità
Art. 27
1 Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: a) b) c) d)
2 Il Consorzio non può prelevare imposte.
Quote di partecipazione dei Comuni
Art. 28
Lo statuto stabilisce le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni.
Finanziamento investimenti
consortili 2 Art. 29
3
1 I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.
2 Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.
3 Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all’avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell’investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.
4 Al Consorzio cui fosse negata l’apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.
5 Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l’applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.
Tasse e contributi
Art. 30
1 Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.
2 Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, i criteri di computo e l’ammontare.
Gestione
a) tenuta dei conti
Art. 31
1 Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
2 Il Consiglio di Stato provvede all’introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.
3 Esso emana le disposizioni per l’approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l’allestimento dei bilanci patrimoniali.
4 Sono riservate disposizioni settoriali particolari.
b) piano finanziario
Art. 32
1 Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.
2
Nota marginale modificata dalla L 12.3.2012; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 199.
3 Art. modificato dalla L 12.3.2012; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 199.
2 Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
3 La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
4 Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all’allestimento del piano finanziario.
c) conti preventivi
Art. 33
La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e al Consiglio di Stato, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
d) conti consuntivi
Art. 34
1 La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, al Consiglio di Stato e all’organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2 L’organo di controllo esterno redige il suo rapporto all’indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
3 I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all’organo di controllo.
4 La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.
Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni
Art. 35
1 Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2 Gli altri oggetti di cui all’art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
3 Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.
4 I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull’attività del Consorzio. Capitolo IV Norme varie
Ricorsi ed opposizioni
Art. 36
Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli art. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46.
Regolamenti
Art. 37
1 I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.
2 I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di trenta giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute. 4
3 Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli art. 186 segg. della Legge organica comunale.
Convenzioni e mandati di prestazione
Art. 38
Per l’esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale.
Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento
Art. 39
Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all’albo dei Comuni consorziati.
Pubblicazione delle risoluzioni
Art. 40
1 Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all’esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l’interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.
2 Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.
4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.
Beni consortili
Art. 41
Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale. Capitolo V Vigilanza dello stato
Vigilanza
Art. 42
Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale. Capitolo VI Scioglimento e liquidazione del consorzio
Consorzio a tempo determinato
Art. 43
1 Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.
2 Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente Legge.
Consorzio a tempo indeterminato
Art. 44
1 Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
2 I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.
3 Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.
4 La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.
Scioglimento d’ufficio
Art. 45
1 Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d’ufficio il Consorzio che: a) b) c)
2 Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili.
3 Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione .
Liquidazione
Art. 46
1 Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.
2 Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.
3 In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell’attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana le disposizioni concrete necessarie. Capitolo VII Norme transitorie e finali
Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti
Art. 47
1 Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.
2 Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.
3 La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.
4 La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all’approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.
5 È applicabile per il resto la procedura prevista dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente
6 Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d’ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d’ufficio di cui all’art. 45.
7 Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.
Procedura in corso
Art. 48
La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.
Abrogazione
Art. 49
La Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 50
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
5 Pubblicata nel BU 2011 , 421.
5 Entrata in vigore: 1° settembre 2011 - BU 2011, 421.
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