Decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia
Decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d’Italia (del 10 marzo 1998) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 19 novembre 1997 no. 4711 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : Art. 1 Sono ratificati gli impegni contenuti nelle dichiarazioni 19 novembre 1997 del Consiglio di Stato e 22 gennaio 1998 del Sindaco di Campione d’Italia annesse al presente decreto legislativo. Art. 2 Le prestazioni del Canton Ticino sono vincolate a quelle del Comune di Campione d’Italia menzionate nella citata dichiarazione del Sindaco di questo Comune. Art. 3 Le dichiarazioni sono suscettibili di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile con decadenza automatica all’entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comune di Campione d’Italia. Art. 4 I Comuni in cui risiedono cittadini che esplicano attività lucrativa, dipendente o indipendente, a Campione d’Italia ricevono dal Cantone un contributo annuo: a) b) È considerato residente chi è in possesso del permesso di polizia oppure, nei casi in cui tale permesso non è necessario, chi ha nel Comune il domicilio civile, presenti tutti i requisiti formali ad esso connessi. Questa prestazione del Cantone è pure vincolata a quella del Comune di Campione d’Italia. Art. 5 Per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l’enclave il 50 % delle spese è assunto dal Comune di Campione d’Italia. Questa quota parte di spesa si aggiunge all’impegno finanziario a carico del Comune di Campione d’Italia, quale compensazione per i servizi e le prestazioni concessi dal Cantone in base alla dichiarazione di cui all’art. 1 del presente Decreto Legislativo. Art. 6 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore 1 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Pubblicato nel BU 1998 , 130. Allegato 1 Dichiarazione del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino Richiamati i secolari e speciali rapporti di vicinato instauratisi tra le comunità delle due Parti, principalmente in ambito economico, culturale, turistico e sanitario, in virtù del particolare status di enclave rappresentato dal Comune di Campione d’Italia; ritenuto come tale enclave operi in un contesto socio-economico svizzero, cui ricorre per il proprio soddisfacimento da determinate prestazioni e servizi pubblici di natura essenziale; ricordate a tale proposito le intercorse intese stipulate tra le parti nel 1982 e nel 1989;
1
Entrata in vigore: 8 maggio 1998 - BU 1998, 130.
affermata la disponibilità a operare per la definizione ed adozione in tempi brevi di una Convenzione che regolamenti più ampiamente i rapporti di cooperazione transfrontaliera tra le Parti, tenendo compiutamente conto dell’Accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera; il Consiglio di Stato dichiara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. La presente dichiarazione entra in vigore dal 1° di gennaio 1998 ed è suscettibile di revoca PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente: G. Buffi p.o. Il Cancelliere: G. Gianella Allegato 2 Dichiarazione del Sindaco di Campione d’Italia Richiamati i secolari e speciali rapporti di buon vicinato instauratisi tra le comunità delle due Parti, principalmente in ambito economico, culturale, turistico e sanitario, in virtù del particolare status di enclave rappresentato dal Comune di Campione d’Italia; atteso che la situazione geopolitica rende Campione d’Italia dipendente dalla Svizzera per i propri bisogni essenziali come gli approvvigionamenti, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi sanitari, i servizi finanziari, inclusa la moneta corrente, nonché naturalmente dipendente per molti altri servizi non primari, ma comunque influenti sulla dignità e qualità della vita; considerato che il rapporto con il territorio e con i servizi pubblici e privati nazionali è reso arduo e complesso dal fatto che la Svizzera non è paese membro della Comunità Economica Europea e che, pertanto, il movimento di uomini e merci da Campione d’Italia verso l’Italia e viceversa è soggetto a rigidi controlli doganali; convenuto che l’accesso dei soggetti residenti a Campione d’Italia ai servizi pubblici elvetici può avvenire soltanto attraverso preventivi e formali accordi fra istituzioni e, segnatamente, fra il Comune di Campione d’Italia ed il Canton Ticino; ricordate, a tale proposito, le intercorse intese stipulate tra le Parti nel 1982 e nel 1989; affermata la disponibilità ad operare per la definizione ed adozione in tempi brevi di una Convenzione che regolamenti più ampiamente i rapporti di cooperazione transfrontaliera tra le Parti, tenendo compiutamente conto dell’Accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera; IL SINDACO DICHIARA Il Consiglio comunale di Campione d’Italia, con deliberazione n. 44 del 20 dicembre 1997 ha preso atto della Dichiarazione del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino in data 19 novembre 1997. In premessa alla stessa deliberazione riportata, concernente i rapporti tra il Canton Ticino e il Comune di Campione d’Italia, in materia di fruizione da parte dei soggetti residenti a Campione d’Italia di alcuni pubblici servizi essenziali e di servizi diversi. Contestualmente il Consiglio comunale ha approvato i contenuti della stessa dichiarazione che, conseguentemente, il Comune di Campione d’Italia accetta ad ogni effetto per quanto di propria competenza. In particolare, per la prestazione dei servizi alla quale il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino s’impegna, nei termini espressi nella stessa dichiarazione, il Comune di Campione d’Italia corrisponderà al Canton Ticino, per la durata dell’accordo oggetto della dichiarazione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la somma annua di frs. 4'500'000.--, salva la eventuale revisione contemplata. Inoltre, per l’indilazionabile adeguamento della strada cantonale che collega Campione d’Italia a Bissone ed al sistema viario internazionale, il Comune di Campione d’Italia parteciperà nella misura del 50% alle spese di progettazione e realizzazione dell’opera. Il Sindaco
Feedback