Regolamento per la destinazione del Fondo Sport-toto --> 11.1.3.1.3 / 944.130 (5.4.2.2)
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Regolamento per la destinazione del Fondo Sport-toto --> 11.1.3.1.3 / 944.130

5.4.2.2 Regolamento per la destinazione del Fondo Sport-toto (del 18 gennaio 2011) IL CONSIGLIO DI STATO Richiamati: – federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate; – cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931; – concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928; – Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; – la risoluzione n. 5398 del 9 dicembre 2003, con la quale il Consiglio di Stato ha definito la ripartizione tra il Fondo Lotteria intercantonale e il Fondo Sport-toto di tutti i proventi delle lotterie e delle scommesse sportive nazionali e intercantonali versati al Cantone Ticino; – statuti della Società Sport-toto e le sue direttive per l'utilizzazione dei proventi; – la Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005, Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la destinazione della quota parte destinata al Fondo Sport-toto (di seguito cooperativa Il Fondo è destinato al promovimento dello sport in ambito federativo a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, e dell'attività degli enti che operano a questo scopo. Sono Svizzera (AOS) elencate all'art. 3 cpv. 2. Art. 2 dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) per il tramite dell'Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport- Toto. La quota parte dei proventi da destinare ai singoli settori viene determinata annualmente in sede di preventivo. Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue: a) all'Amministratore fino a fr. 10'000.–; b) a l fr.
30'000.–; c) Direttore del Dipartimento e all'Amministratore per importi superiori a fr. 30'000.– e fino a fr. 100'000.–; d) al Contro le decisioni di cui al cpv. 2 lett. a), b) e c) è data facoltà di reclamo. Art. 3 I sussidi sono assegnati nei seguenti settori: a) attività b) istruzione dei quadri, arbitri e giudici; c) costruzione di nuovi impianti sportivi e ristrutturazione e miglioramento di impianti sportivi esistenti; d) acquisto e) organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale; f) di formazione regionali per giovani talenti sportivi; g) acquisto Le discipline sportive sussidiabili in base al presente Regolamento sono suddivise in tre gruppi. I gruppo III gruppo atletica leggera sport equestri calcio gioco delle bocce
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disco su ghiaccio hockey su prato ginnastica hockey su rotelle nuoto scherma pallacanestro sport handicappati sci tennis da tavolo vela attività scacchistiche curling inline hockey canoa triathlon Il Consiglio di Stato può, su richiesta delle rispettive federazioni cantonali, inserire nei gruppi sopra citati altre discipline riconosciute dall'AOS e che cui all'art. 5. Art. 4 speciali possono essere concessi se interessi sportivi particolari lo giustificano. Art. 5 Non sono sussidiabili le discipline sportive che, pur essendo riconosciute dall'AOS, presentano eccessivi rischi per i praticanti e/o pericoli per la salute, caratteristiche di sport «estremo», rilevanti aspetti di inquinamento ambientale e/o fonico nonché le attività sportive motorizzate. Art. 6 Le domande per l'ottenimento dei sussidi devono essere presentate secondo le disposizioni o le intercantonale e Sport-toto. A giudizio del Dipartimento possono essere versati acconti sull'ammontare dei sussidi stabiliti. Art. 7 Alle federazioni del I gruppo sono assegnati: a) un b) un sussidio annuale calcolato in ragione di una quota per ogni membro attivo o affiliato alla rispettiva federazione; il sussidio per ogni alunno corrisponde al 60% del sussidio per un membro attivo. Art. 8 È considerato riconosciuta, partecipa all'attività della società, e per il quale la società versa la tassa alla federazione nazionale. I dirigenti amministrativi e i tecnici sono parificati ai membri attivi. Tutti gli altri soci (onorari, benemeriti, contribuenti, ecc.) non sono considerati membri attivi. È considerato alunno chi non ha ancora compiuto 15 anni. È considerata federazione l'associazione che raggruppa più società della medesima disciplina sportiva. Può eccezionalmente essere parificata a una federazione cantonale anche una singola società purché affiliata a una federazione nazionale aderente all'AOS e per la cui disciplina sportiva non esiste una federazione cantonale. Art. 9 Alle federazioni del II gruppo e del III gruppo è assegnato un sussidio annuale di fr.
25'000.–, rispettivamente di fr. 12'500.– ciascuna. Art. 10 Le federazioni presentano ogni anno il resoconto dell'impiego dei sussidi ricevuti, il società affiliate. Il Consiglio di Stato può negare il sussidio di cui agli art. 7 e 9, quando il medesimo non è più in rapporto con l'effettiva attività sportiva svolta dalla federazione e dalle società a essa affiliate. Capitolo terzo Corsi d'istruzione
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federazioni o per incarico delle stesse a persone qualificate allo scopo di formare o aggiornare quadri, arbitri e giudici. Art. 12 Il sussidio per i corsi d'istruzione può essere, al massimo, del 75% dei costi riconosciuti. Non sono sussidiabili i corsi d'istruzione che possono essere organizzati e finanziati nell'ambito delle attività cantonali o federali di Gioventù e Sport, i corsi carattere sportivo e i corsi di formazione o aggiornamento polizia, ecc.). Di regola, il sussidio è assegnato per i corsi che si svolgono sul territorio nazionale. Il sussidiamento per l'organizzazione di corsi all'estero deve essere giustificato da ragioni eccezionali. Art. 13 Il richiedente presenta al Dipartimento la domanda con l'elenco circostanziato dei corsi e il preventivo dei costi e dei ricavi. Il sussidio massimo è fissato in base al preventivo. I l la somma determinata in base al preventivo. Capitolo quarto Impianti sportivi Art. 14 Il sussidio per la costruzione di nuovi impianti sportivi o per la miglioramento di quelli esistenti può essere accordato solo per gli impianti destinati in modo preponderante alle società affiliate alle federazioni delle discipline elencate all'art. 3 cpv. 2. Sono pure sussidiabili i macchinari, di costo superiore ai fr. 3000.–, indispensabili per la preparazione delle superfici di gioco. Il sussidio ammonta, al massimo, al 35% dei costi complessivi riconosciuti. Art. 15 Il sussidio può essere negato se l'impianto risulta superfluo o eccessivo nel concetto di una razionale ripartizione di impianti analoghi sul territorio cantonale e quando finanziamento dell'opera non è assicurato e/o non sono dati i presupposti gestione economica dell'infrastruttura. S o n o esclusi dal sussidiamento gli impianti sportivi la cui realizzazione costituisce l'adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico (installazioni sportive scolastiche, poligoni di tiro a costruiti a scopo di lucro, riservati casi eccezionali di pubblico interesse. Sono pure e dei macchinari. Art. 16 La domanda deve essere presentata al Dipartimento con il preventivo di spesa, il piano di finanziamento, i progetti esecutivi e la licenza edilizia. L'autorità può richiedere ulteriore documentazione ed esigere la modificazione del Art. 17 Il sussidio Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa. I l sussidio definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l'importo stabilito sulla scorta del preventivo; il versamento del sussidio è inoltre subordinato alla verifica dei lavori da parte dell'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti. Art. 18 essere restituiti se, entro 15 anni dal momento del loro pagamento (10 anni per i macchinari), gli impianti sono sottratti alla loro destinazione, alienati a persone o enti non aventi diritto al sussidiamento o usati a scopo di lucro; può essere chiesta la restituzione anche nel caso di trascuratezza nella manutenzione. La restituzione del sussidio è ordinata dal Consiglio di Stato. I l beneficiario del sussidio è tenuto a notificare all'Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport-toto ogni cambiamento di proprietà e di ragione Capitolo quinto Attrezzi e materiale Art. 19 Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di sussidi per l'acquisto di attrezzi e di materiale sportivo importanti utilizzati in stretta relazione con la disciplina esercitata. Non sono pubblicitario e
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Sono pure esclusi l'acquisto di attrezzi e materiale di uso e consumo, di costo ridotto e le revisioni e le riparazioni. Valgono inoltre le esclusioni previste per gli impianti di cui all'art. 15 cpv. 2. Art. 20 Il sussidio ammonta, al massimo, al 50% dei costi e non può superare, per lo stesso richiedente, fr. 10'000.– in due anni consecutivi. Art. 21 sussidio deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione e preventivo. Il richiedente presenta il consuntivo con i documenti comprovanti la spesa. I l sussidio definitivo è fissato in base ai costi effettivi computabili e non può superare l'importo stabilito sulla scorta del preventivo. Capitolo sesto Art. 22 Possono essere sussidiate le manifestazioni sportive di carattere nazionale o internazionale autorizzate dalle rispettive federazioni. Art. 23 Il sussidio Per manifestazioni di particolare risonanza e importanza il Consiglio di Stato può accordare un sussidio superiore fino a un massimo del 50%. Art. 24 sussidio deve essere presentata al Dipartimento corredata di una relazione circostanziata della manifestazione e del preventivo dei costi e dei ricavi. Il massimo è fissato in base al preventivo. Il sussidio definitivo è fissato in base ai costi effettivi riconosciuti e non può essere maggiore dell'importo stabilito sulla scorta del preventivo. Esso non può, in ogni caso, superare l'eventuale disavanzo della manifestazione. Capitolo settimo Centri di formazione regionali Art. 25 Possono essere sportivi (di cantonali o su mandato delle stesse. Entrano in considerazione solo i centri con concetti o programmi di formazione riconosciuti dalle federazioni nazionali di riferimento, rispettivamente dall'AOS e sport. Art. 26 Il sussidio sportiva; per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le Direttive dell'AOS. In caso di centri con più specialità, la federazione può beneficiare al massimo di fr. 60'000.– l'anno. Veicoli di trasporto Art. 27 Le società o le federazioni sportive possono beneficiare di sussidi per l'acquisto o il leasing di veicoli di trasporto (minibus) per atleti e/o giocatori in età giovanile che praticano una disciplina sportiva in ambito federativo. Entrano in considerazione solo i veicoli nuovi e i veicoli d'occasione che hanno al massimo 3 anni di vita (fa stato la prima data d'immatricolazione) e percorso al massimo 60'000 km . Art. 28 Il sussidio ammonta, al massimo al 30% dei costi per l'acquisto e al 25% per il leasing, ritenuto un importo massimo di fr. 16'500.- per l'acquisto e fr. leasing. Art. 29 I sussidi per l'acquisto devono essere restituiti se, entro 5 anni dal loro versamento, i veicoli sono sottratti alla loro destinazione o alienati a enti non aventi diritto al sussidiamento. La restituzione del sussidio è ordinata dal Consiglio di Stato.
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Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 30

Il 1998 è abrogato.
Pubblicazione e entrata in vigore Art. 31 Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011. Pubblicato nel BU 2011 , 46.
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