Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - d e c r e t a : TITOLO I Principi generali
Scopo
Art. 1
1 Scopo della legge è di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure di contenere le differenze tra i moltiplicatori d’imposta.
2 La perequazione finanziaria è attuata per il tramite: a) b) c)
Correlazioni con le aggregazioni tra comuni
Art. 2
1
1 L’applicazione della legge è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni.
2 Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l’erogazione di contributi e aiuti secondo l’art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; è riservata la relativa procedura.
3 Contributi e aiuti ridotti o sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.
4 La decisione di riduzione, rispettivamente di sospensione dei contributi e degli aiuti di cui ai cpv. 2 e 3 non può superare l’equivalente di 10 punti di moltiplicatore d’imposta del comune beneficiario.
5 In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla lett. c) dell’art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.
Esame delle ripercussioni finanziarie sui comuni
di nuovi atti legislativi
Art. 3
I messaggi del Consiglio di Stato relativi a nuovi atti legislativi o alla modifica di leggi TITOLO II Contributo di livellamento della potenzialità fiscale
Definizione
Art. 4
1 Ai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiore al 90% della media cantonale è versato un contributo di livellamento pari al 20% della differenza tra le risorse pro- capite del comune e il 90% della media cantonale, ritenuto come ad ogni beneficiario sia garantito il raggiungimento di almeno il 70% della media cantonale. 2
1
Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 506; BU 2012, 147; BU 2013, 402.
2 Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
2 Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali
3 Il gettito pro-capite delle risorse fiscali è calcolato sulla media degli ultimi cinque anni.
Versamento ai comuni
Art. 5
3
1 Il contributo di livellamento (CL) è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d’imposta (MP) pari o superiore al moltiplicatore comunale medio (MCM) secondo la seguente tabella: MP CL MCM 25% MCM + 1% 32% MCM + 2% 39% MCM + 3% 46% MCM + 4% 53% MCM + 5% 60% MCM + 6% 65% MCM + 7% 70% MCM + 8% 75% MCM + 9% 80% MCM + 10% 85% MCM + 11% 88% MCM + 12% 91% MCM + 13% 94% MCM + 14% 97% MCM + 15% e oltre 100%
2 Il Consiglio di Stato effettua una ripresa del contributo di livellamento nella misura in cui l’avanzo d’esercizio eccede il 10% del gettito dell’imposta cantonale, ritenuto che l’avanzo sia di almeno fr.
50’000.– e che il capitale proprio sia superiore al 50% del gettito dell’imposta cantonale.
3 Il regolamento stabilisce i dettagli per la determinazione del capitale proprio, per l’esame del risultato d’esercizio in particolare per quanto riguarda la percentuale di ammortamento massima ammessa e l’imposizione di adeguate tasse causali, come pure precisa come computare le riprese effettuate ai comuni beneficiari nel fabbisogno del contributo di livellamento.
4 Il Consiglio di Stato riduce il moltiplicatore politico quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento nel caso in cui il moltiplicatore d’imposta è tenuto artificialmente elevato.
Prelevamento dai comuni
Art. 6
4
1 Il finanziamento avviene attraverso il prelievo di una quota sulla differenza accertata (gettito pro-capite comunale meno gettito pro-capite medio cantonale) moltiplicata per il numero degli abitanti e divisa per il coefficiente seguente: MP - 0,4 x [(MCM +15%) - MP], in cui MP è il moltiplicatore politico e MCM il moltiplicatore comunale medio.
2 Il moltiplicatore politico, quale parametro del coefficiente di ponderazione, è diminuito dal Consiglio di Stato nei casi in cui il moltiplicatore d’imposta è tenuto artificialmente alto.
3 La percentuale massima di prelievo di cui al cpv. 1 non può superare il 15%; se dall’applicazione degli art. 4 e 5 tale limite fosse superato si procede inizialmente ad una diminuzione proporzionale del contributo dei comuni che dopo il contributo di livellamento superano la soglia minima del 70% del pro-capite e limitatamente all’importo che supera tale soglia; nel caso rimanesse una differenza scoperta, la riduzione lineare viene effettuata su tutti i comuni beneficiari.
Elementi di computo
Art. 7
5 Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all’applicazione della presente legge. TITOLO III Compensazione finanziaria verticale
L’indice di capacità finanziaria
3 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
4
Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
5 Art. modificato dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 158.
Art. 8
1 La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo un indice medio generale risultante
2 L’indice medio generale è uguale a 100.
Determinazione
Art. 9
Ogni due anni il Consiglio di Stato determina l’indice di capacità finanziaria che comprende i seguenti sottoindici: a) b) c) d)
6 e)
Compensazione verticale: definizione
Art. 10
Per compensazione finanziaria verticale si intende la determinazione, secondo la forza finanziaria dei comuni, dei sussidi dello Stato ai comuni e delle partecipazioni di questi alle spese cantonali.
Sussidi
Art. 11
I sussidi correnti del Cantone di cui all’art. 10 della presente legge vengono calcolati in base alla seguente tabella: forza finanziaria sussidio fino a 30 punti 90% ogni punto e mezzo in più 1% in meno da 120 punti in avanti 30%
Partecipazione dei comuni
Art. 12
Le partecipazioni dei comuni a spese cantonali correnti di cui all’art. 10 della presente legge sono calcolate in base alla seguente tabella: forza finanziaria partecipazione fino a 30 punti 10% ogni punto e mezzo in più 1% in più da 120 punti in avanti 70% TITOLO IV Fondo di perequazione per l’aiuto agli investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica
Fondo di perequazione
Art. 13
1 È istituito il fondo di perequazione.
2 Il fondo di perequazione finanzia l’aiuto agli investimenti dei comuni di cui all’art. 14 e i contributi supplementari previsti dall’art. 22. 7
Aiuto agli investimenti dei comuni
Art. 14
8 1 L’aiuto è versato prioritariamente per il finanziamento di investimenti in infrastrutture di base quali acquedotti, canalizzazioni, stabili scolastici, strade o opere o spese di investimento obbligatorie in forza del diritto superiore, che causerebbero al comune un carico finanziario eccessivo; gli investimenti per i quali si chiede l’aiuto devono essere progettati rispettando i principi della parsimonia e dell’economicità.
2 I lavori non possono essere iniziati prima della concessione del richiesto aiuto; il regolamento può stabilire le eccezioni.
3 Può richiedere l’aiuto agli investimenti il comune che applica un moltiplicatore politico pari o superiore al 90% e che abbia risorse fiscali inferiori al 90% della media cantonale.
6 Lett. modificata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
7
Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
8 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
Eccezioni possono essere ammesse per i comuni minori con risorse fiscali superiori al limite di cui sopra, solo se coinvolti in un progetto di aggregazione formalmente avviato.
4 L’aiuto massimo è pari al 90% dell’onere netto a carico del comune.
5 Per investimenti di poca entità non viene versato alcun aiuto.
Commisurazione dell’aiuto
Art. 14a 9
1 Il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide e commisura l’aiuto tenendo conto dell’ammontare dell’investimento, al netto dei sussidi federali e cantonali, degli eventuali contributi di miglioria e di ogni altra entrata di cui l’opera beneficia, e dell’ammontare dell’autofinanziamento potenziale globale.
2 L’autofinanziamento potenziale annuo è espresso tramite una percentuale delle risorse fiscali e del contributo di localizzazione geografica fissata nel regolamento.
3 L’autofinanziamento globale è dato dall’autofinanziamento potenziale annuo moltiplicato per un fattore che dipende dall’entità dell’investimento secondo quanto stabilito dal regolamento.
4 Per le opere relative a servizi finanziati attraverso il prelievo di tasse causali l’aiuto sarà determinato in modo da contenere entro limiti sopportabili le tasse a carico dell’utenza.
5 L’impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio, all’inizio della legislatura.
Contributo ricorrente per gli oneri
legati alla localizzazione geografica
Art. 15
10 1 In considerazione dei maggiori costi generati da una sfavorevole localizzazione geografica, il Consiglio di Stato accorda ai comuni periferici un contributo ricorrente, pari al 30% dell’ammontare dei canoni d’acqua incassati dal Cantone nell’anno precedente; il contributo di ogni singolo comune è calcolato tenendo conto della superficie delle diverse componenti del territorio comunale e dell’altitudine sul livello del mare; il regolamento precisa i parametri utilizzati.
2 ...
3
...
4 Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i comprensori regionali beneficiari.
5 ...
Determinazione e finanziamento del fondo
di perequazione
Art. 16
11 1 Il Consiglio di Stato determina annualmente, tenuto conto in particolare dell’art. 14a cpv. 5, il fabbisogno del fondo di perequazione.
2 Il fondo di perequazione è finanziato con i seguenti mezzi: a) b) TITOLO V Collaborazione con i Comuni e amministrazione del fondo di perequazione
Collaborazione
Art. 17
I comuni collaborano con la competente autorità cantonale per l’applicazione della presente legge e per l’accertamento del gettito d’imposta cantonale per comune.
Amministrazione
Art. 18
1 Il fondo di perequazione è amministrato dal Consiglio di Stato assistito da una commissione composta in maggioranza da rappresentanti dei comuni.
2 Il Consiglio di Stato, sentita la commissione, determina secondo le necessità del fondo la percentuale sulle risorse fiscali a carico dei comuni e il contributo a carico del Cantone di cui all’art. 16 lett. a) e b) della presente legge e la quota di prelievo per il finanziamento del contributo di livellamento di cui al cpv. 1 dell’art. 6.
9 Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
10 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514; precedente modifica: BU
2004, 63.
11 Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
3 I pagamenti dal fondo di perequazione avvengono per il tramite della Cassa cantonale e i costi
Ricorsi
Art. 19
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. TITOLO VI Norme transitorie Art. 20 ... 12
Contributo transitorio di gestione corrente per
i comuni precedentemente al beneficio dell’aiuto
del fondo di compensazione
Art. 21
1 Il comune che nell’anno precedente all’entrata in vigore della presente Legge ha beneficiato degli aiuti previsti dal fondo di compensazione ai sensi dell’art. 7 e 8 cpv. 2 Lcint 18 dicembre 1979, può richiedere l’aiuto transitorio di gestione corrente.
2 Il contributo transitorio viene versato a condizione che venga applicato un moltiplicatore d’imposta di almeno 15 punti superiore al moltiplicatore medio generale dei comuni.
3 Il contributo transitorio ha una durata di 5 anni ed è pari alla media della quota di compensazione degli ultimi tre anni, opportunamente corretta, diminuita di 1/6 ogni anno.
4 Il Consiglio di Stato stabilisce l’ammontare del contributo transitorio dopo aver sentito le osservazioni del Municipio del comune interessato.
5 Il regolamento d’applicazione stabilisce le modalità che devono essere osservate nell’inoltrare la richiesta e definisce il calcolo del contributo transitorio. In particolare: - - -
6 Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo transitorio aderisce ad una nuova aggregazione di comuni il contributo residuo è versato al nuovo comune in una o due rate. 13
7 L’aiuto transitorio è finanziato secondo le modalità stabilite dall’art. 16.
8 Al comune beneficiario del contributo transitorio che non sia già parte di un progetto di aggregazione, il Consiglio di Stato può imporre d’ufficio l’avvio di uno studio o l’integrazione in un progetto esistente.
Contributi supplementari
Art. 22
14
1 Se nonostante l’aiuto transitorio previsto dall’art. 21 cpv. 1 il pareggio a medio termine non può essere mantenuto, il Consiglio di Stato può, sentito il Municipio del comune interessato, concedere un aiuto supplementare per permettere il mantenimento del moltiplicatore politico entro il limite del 100%. In questi casi é data facoltà al Consiglio di Stato di dare avvio ad una procedura di aggregazione con un altro comune ai sensi della legge.
2 Contributi supplementari possono essere versati da parte del Consiglio di Stato anche a comuni di nuova aggregazione se, entro un termine di 4 anni dall’entrata in funzione, il nuovo comune si dovesse trovare in una situazione di marcato squilibrio di gestione corrente malgrado l’applicazione di corrette misure di gestione contabile e finanziaria.
3 Tali aiuti sono limitati ad un massimo di 4 anni e possono essere sottoposti a precise condizioni fissate dal Consiglio di Stato.
Verifica periodica della legge
Art. 23
1 Il Consiglio di Stato verifica ogni quattro anni, a decorrere dall’entrata in vigore della Legge, l’efficacia dei meccanismi di perequazione, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.
2 ... 15
12 Art. abrogato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
13 Cpv. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 63.
14
Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
15 Cpv. abrogato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 514.
Abrogazione
Art. 24
È abrogata la Legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979.
Entrata in vigore
Art. 25
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. 16 Pubblicata nel BU 2002 , 437.
16 Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 444.
Feedback