Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e... (705.510)
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Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione

Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (RLEPICOSC) (del 3 dicembre 2014) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC) decreta: Capitolo primo Organizzazione
Commissione di vigilanza Art. 1 1 La Commissione di vigilanza (in seguito commissione) è composta di cinque membri e due supplenti.
2 Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.
3 Le decisioni sono firmate dal presidente (o, in sua sostituzione, da un membro) e dal segretario.
4 I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure da un membro della commissione su delega.

Segretariato

Art. 2
1 La commissione si avvale di un segretariato permanente che ha sede presso la Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino (SSIC-TI).
2 In particolare il segretariato: a) i lavori della commissione; b) le pratiche; c) le verifiche; d) a giorno l’albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove e delle modifiche sul Foglio ufficiale; e) i contatti con gli altri organi di controllo; f) i compiti ad esso attribuiti dalla commissione. Capitolo secondo Procedura

Richiesta

Art. 3
1 La richiesta di iscrizione all’albo dev’essere presentata al segretariato tramite formulario ufficiale.
2 Essa dev’essere corredata della seguente documentazione: a) autenticato dell’iscrizione della ditta al registro di commercio; b) del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio in di titolari, membri dell’organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a la persona giuridica; c) di solvibilità della ditta; d) comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro effettivo, e meglio – diplomi e titoli di studio richiesti dalla legge; – attestati e referenze concernenti l’attività pratica, di almeno tre anni dopo il conseguimento del diploma o del titolo di studio riconosciuto, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione rispettivamente presso un operatore specialista; – certificato di solvibilità personale.
3 Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.
4 Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale previsto dal cpv. 1 essi devono inoltre produrre: a) autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura o titoli equivalenti); b) documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di dello Stato di residenza; c) comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro effettivo di cui al cpv. 2 lett. d).
Titolare o membro dirigente effettivo Art. 4 Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo commisurato alla sua importanza, la rappresenta e ne garantisce l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 della legge.

Iscrizione

Art. 5
1 Di regola la commissione decide sull’iscrizione all’albo in base alla documentazione presentata.
2 In caso di dubbi, essa può tuttavia convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un’impresa di costruzioni rispettivamente presso un operatore specialista.
3 Gli operatori specialisti sono abilitati ad eseguire lavori assoggettati alla legge esclusivamente nel ramo di attività per il quale risultano iscritti.

Modifiche

Art. 6 Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell’impresa o dell’operatore devono essere notificati al segretariato entro un mese.
Verifica dei requisiti Art. 7 1 La commissione verifica annualmente l’ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese e degli operatori iscritti.
2 A tal fine, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, ogni iscritto all’albo è tenuto a presentare al segretariato il formulario della conferma annuale compilato, firmato e con allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi e tributi, relativi all’anno precedente: a) b) (Suva o altra assicurazione infortuni) c) malati d) pensioni (LPP) e) professionali (CPC) f) alla fonte g) fondazione pensionamento anticipato (PEAN)
3 Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.
4 Le dichiarazioni inerenti Cassa malati e Cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.
5 La mancata presentazione della conferma annuale costituisce un motivo di radiazione dall’albo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 lett. c) della legge.

Assoggettamento

Art. 8
1 La commissione accerta il valore delle commesse e l’obbligo di assoggettamento di imprese o operatori alla legge considerando come base di valutazione i prezzi del materiale e le tariffe approvate dalle associazioni di categoria.
2 L’esecuzione dei lavori non può in ogni caso essere suddivisa in lotti allo scopo di sottrarli all’assoggettamento.
3 In caso di esecuzione di lavori assoggettati alla legge da parte di imprese o operatori non iscritti nello specifico ramo di attività, la commissione interviene con le necessarie misure provvisionali e i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 16 della legge.
Imprese con sede o domicilio in un altro Cantone Art. 8a
1
1 Conformemente alle disposizioni della legislazione federale sul mercato interno, le imprese che hanno la sede o il domicilio in un altro Cantone e che vi esercitano legittimamente la loro attività, non necessitano di essere iscritte all’albo.
2 Ai fini della vigilanza nel settore principale della costruzione, le imprese di cui al capoverso 1 sono comunque tenute ad annunciarsi alla commissione almeno sette giorni prima dell’inizio di ogni lavoro assoggettato alla LEPICOSC sul territorio cantonale.
3 L’annuncio deve contenere i seguenti dati: a) sociale e sede dell’impresa; b) e recapiti del titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell’art. 4; c) copia dell’autorizzazione del Cantone di origine o un’autocertificazione attestante che esercita legittimamente la sua attività nel Cantone di origine; d) del genere dei lavori, data di inizio degli stessi e durata prevista; e) esatto del luogo di esecuzione dei lavori. Capitolo terzo Disposizioni varie e finali
Tasse e emolumenti Art. 9 1 Per le operazioni riguardanti l’albo e per le decisioni della commissione sono percepite le seguenti tasse: a) fr. 1’000.–; b) tecniche delle conoscenze e competenze professionali, fr. 300. –; c) a giorno, fr. 250.– all’anno. 2
2 Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati conto dell’effettivo onere amministrativo.
3 Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi dell’art. 16 della legge sono incassati dalla commissione tramite il segretariato.

Finanziamento

Art. 10 1 Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
2 Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.
3 Il segretariato tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell’equilibrio finanziario, della parsimonia e dell’economicità. L’ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.
4 Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e la SSIC-TI e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico della SSIC-TI sino a concorrenza di fr. 40’000. – e del Cantone per la parte rimanente.
Abrogazione ed entrata in vigore Art. 11
1 Il regolamento di applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore del 26 maggio 1998 è abrogato.
2 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014 , 501.

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Art. introdotto dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.
2 Lett. modificata dal R 2.10.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 343.
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