Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario --> 4.1.3.1.2 / 216.200
                            Legge  sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 4 ottobre 2006 n. 5675 R della Commissione della legislazione,  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di percepire la tassa
Art. 1
                            Gli  uffici  del  registro  fondiario  sono  tenuti  a  compiere  le  operazioni  di  loro  competenza  solo  contro pagamento delle tasse previste dalla presente legge.  Gli  uffici  sono  autorizzati  a  chiedere  l’anticipo  sulle  tasse  dovute  al  momento  in  cui  una  richiesta  è  presentata per l’iscrizione e a respingere la richiesta se l’anticipo non è versato entro il termine assegnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Debitore del pagamento della tassa
Art. 2
                            Al  pagamento  delle  tasse  sono  tenuti,  in  solido  col  richiedente,  coloro  nel  cui  interesse  è  stata  fatta la richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Genere della tassa
Art. 3
                            Le tasse per le operazioni nel registro fondiario sono proporzionali e fisse.  La tassa proporzionale si applica a tutte le operazioni portanti somme determinate o determinabili.  La tassa fissa si applica alle operazioni non portanti somme determinate o determinabili, salvo le eccezioni  previste dalla presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo della tassa
a. In generale
Art. 4
                            Nella  determinazione  della  tassa  proporzionale  si  calcola  la  somma  capitale  per  la  quale  l’operazione è compiuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                b. Tassa proporzionale
Art. 5
                            La  tassa  proporzionale  è  calcolata  in  base  al  valore  della  contrattazione  di  cui  è  chiesta  l’iscrizione.  Nel  caso  di  iscrizioni  di  trapasso  a  titolo  oneroso,  di  successione,  di  legato  o  di  donazione,  il  valore  tassabile non è mai inferiore al valore ufficiale di stima degli immobili trasferiti.  Se al momento della domanda d’iscrizione è pendente un’istanza di revisione del valore ufficiale di stima,  fa  stato  il  valore  che  è  fissato  nella  decisione  su  detta  istanza.  In  questo  caso,  l’istante  tenuto  a  versare  quanto  richiesto  dall’ufficio,  riservata  la  rifusione  dell’eventuale  differenza  risultante  dal  giudizio  definitivo  sulla stima.  Alla tassa proporzionale sono pure soggetti gli accessori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progressività
Art. 6
                            L’iscrizione  di  negozi  giuridici  giusta  gli  art.  11,  23  e  25  tra  gli  stessi  contraenti  e  gravanti  gli  stessi immobili o immobili costituenti un solo complesso, sono considerati come un unico negozio giuridico  e tassati per il loro valore complessivo quando:  -  l’iscrizione viene richiesta contemporaneamente o ad un intervallo non superiore ad un mese, o  -  l’iscrizione viene richiesta entro l’anno, se l’ufficiale ha un serio motivo di ritenere trattarsi di un unico  negozio giuridico, suddiviso con l’intenzione di sfuggire alla progressività.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione della tassa
Art. 7
                            L’Ufficio  del  registro  fondiario  procede  alla  determinazione  del  valore  dell’operazione  e  della  tassa imponibile subito dopo aver accertato l’ammissibilità dell’iscrizione e ne dà immediata comunicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            L’Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contratti di appalto
Art. 8
                            Nel  caso  di  un  contratto  di  vendita,  o  di  altro  negozio  giuridico  economicamente  equivalente,  riferita a edifici e a quote di PPP il cui prezzo è pagato con il sistema «chiavi in mano», oppure di fondi da  edificare  mediante  un  contratto  di  appalto,  la  tassa  -  in  caso  di  connessità  tra  contratti  -  è  calcolata  sulla  somma corrispondente al valore del terreno sommato al valore del prezzo pattuito nel contratto di appalto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risoluzione o rescissione del contratto
                            per effetto di condizione  risolutiva  Art. 9  una condizione risolutiva alla quale il contratto è vincolato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicazione per analogia
Art. 10
                            tassati con le norme previste per i casi affini.  Capitolo II  Tasse per iscrizioni di trapassi, servitù, annotazioni e menzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Trapassi a titolo oneroso e permute
1. In generale
Art. 11
                            La tassa d’iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso è di:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4‰  fino a fr.  2’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5‰  oltre fr.  e fino a fr.  4’000.-- di valore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6‰  oltre fr.  e fino a fr.  10’000.-- di valore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7‰  oltre fr.  10’000.--  e fino a fr.  50’000.-- di valore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9‰  oltre fr.  50’000.--  e fino a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11‰  oltre fr.  100’000.--  di valore;  fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.  Per l’iscrizione delle permute, i valori dei fondi permutati sono addizionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Casi particolari
a) Tassa ridotta
Art. 12
                            La tassa è quella dell’art. 11, ridotta a un ottavo, nei seguenti casi:  -  iscrizione del trapasso dell’eredità devoluta a un solo erede, quando il valore di stima dei fondi supera  fr. 20’000.--;  -  iscrizione  della  divisione  di  una  comunione  ereditaria,  quando  il  valore  di  stima  dei  fondi  supera  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20’000.--;  -  iscrizione del trapasso dalla comunione ereditaria o dall’erede, al legatario;  -  iscrizione a seguito di scioglimento di una comproprietà, se ognuno dei comproprietari riceve immobili il  cui valore corrisponde a quello della propria quota.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Tassa proporzionale dell’1‰
Art. 13
                            Per  l’iscrizione  di  un  trapasso  di  eredità  ad  una  comunione  ereditaria,  di  valore  superiore  a  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20'000.--, è applicata una tassa dell’1‰   del valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Tassa proporzionale dell’1%
Art. 14
                            Nel  caso  di  iscrizione  di  una  donazione,  inclusa  la  costituzione  di  una  fondazione,  è  prelevata  una tassa dell’1%   del valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Ristrutturazioni
                            Art. 14a  Il  trapasso  a  seguito  di  ristrutturazioni  ai  sensi  degli  art.  8  cpv.  3  e  24  cpv.  3  e  3quater  della  Legge  federale  sull’armonizzazione  delle  imposte  dirette  dei  Cantoni  e  dei  Comuni  del  14  dicembre  1990  (LAID), è imposto con l’aliquota ridotta a 1/8, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 3’000.-- per  ogni  singolo  trapasso  ma  non  oltre  fr.  20’000.--  per  tutti  i  trapassi  oggetto  della  medesima  operazione  di  ristrutturazione nel Cantone.  Qualora  nei  cinque  anni  seguenti  la  ristrutturazione  si  verifichino  le  condizioni  degli  art.  8  cpv.  3bis  e  24  cpv.  3ter  e  3quinquies  della  LAID,  la  tassa  del  trapasso,  compreso  l’interesse  del  5%    annuo,  viene  recuperata,  dedotta  la  tassa  già  pagata.  L’autorità  fiscale  assicura  l’informazione  al  competente  Ufficio  del  registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            È soggetta ad una tassa di fr. 200.--:  la costituzione di una PPP, oltre a fr. 10.-- per ogni foglio intavolato;  la  modifica,  la  cancellazione  e  la  riunione  di  quote  di  PPP,  oltre  a  fr.  10.--  per  ogni  foglio  intavolato  o  modificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Tassa fissa di fr. 100.--
Art. 16
                            È soggetta ad una tassa di fr. 100.--:  -  la rettifica dei limiti di confine, se i fondi appartengono al medesimo proprietario, riservate le esenzioni  del diritto federale e cantonale;  -  la costituzione e la modifica in seno ad una proprietà coattiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) Tassa fissa di fr. 50.--
Art. 17
                            La modifica dell’intestazione di una comunione ereditaria a seguito di rinuncia od estromissione  di un erede è soggetta ad una tassa di fr. 50.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) Tassa minima di fr. 10.--
Art. 18
                            Sono soggette ad una tassa di fr. 10.--:  -  la modifica della descrizione del foglio di PPP;  -  la modifica di generalità, della ragione sociale, della sede sociale;  -  l’annotazione:  -  le menzioni (art. 644, 805, 962 CC);  -  l’apertura di fogli speciali per l’intavolazione di quote di comproprietà;  -  la cancellazione, la modificazione e la variazione di qualsiasi altra iscrizione, annotazione o menzione;  -  l’iscrizione di successioni, estromissioni, divisioni di comunioni ereditarie quando il valore di stima dei  fondi non supera fr. 20’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Iscrizione dei diritti reali limitati
Art. 19
                            È applicata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- in caso di iscrizione di servitù.  L’iscrizione di un onere fondiario è sottoposta ad una tassa del 5‰   sul valore dell’onere.  Pegni immobiliari
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
a) Tassa minima di fr. 10.--
Art. 20
                            La tassa è di fr. 10.-- in caso di:  -  riduzione di beni gravati da un pegno immobiliare;  -  annotazione  di  pegno  posteriore  (art.  903  CC)  nel  registro  dei  creditori  e  per  ogni  relativa  postergazione o cancellazione;  -  annotazione di una convenzione che dà diritto al creditore posteriore di subentrare nel posto anteriore  rimasto vacante;  -  le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di pegni immobiliari;  -  in caso di subingresso o annotazione di cessione di credito;  -  in  caso  di  subingresso  di  eredi  nel  debito  ipotecario  del  de  cujus  preceduto  dal  trapasso  successorio  della sostanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Aumento del pegno immobiliare (estensione)
Art. 21
                            L’aumento  del  pegno  immobiliare  soggiace  alla  tassa  dell’1‰    calcolato  sul  valore  nominale  dell’iscrizione nel registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Trasformazione di ipoteca in cartella o viceversa
Art. 22
                            La tassa per la trasformazione di un’ipoteca in cartella ipotecaria o viceversa è di fr. 100.-- per  titolo emesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Ipoteche
a) Tassa proporzionale per le ipoteche
Art. 23
                            Per le ipoteche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2‰  fino a fr.  4’000.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3‰  oltre fr.  e fino a fr.  10’000.-- di valore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4‰  oltre fr.  10’000.--  e fino a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Ipoteche legali di diritto pubblico
Art. 24
                            La  tassa  per  l’iscrizione  di  un’ipoteca  legale  di  diritto  pubblico  è  di  fr.  10.--,  escluse  aliquote  mitigate.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Cartelle ipotecarie
a) Tassa proporzionale per le cartelle ipotecarie
Art. 25
                            Per le cartelle ipotecarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4‰  fino a fr.  di valore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5‰  oltre fr.  2’000.--  e fino a fr.  4’000.-- di valore;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6‰  oltre fr.  4’000.--  e fino a fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7‰  oltre fr.  10’000.--  di valore.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Iscrizione di modifiche di rapporti giuridici
nella cartella ipotecaria
Art. 26
                            La  tassa  per  l’iscrizione  di  ogni  modificazione  dei  rapporti  giuridici  (pagamento  in  acconto,  alleviamento del debito, liberazione del pegno ecc.) e per la cancellazione del titolo è di fr. 20.--.  Altre operazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione provvisoria (art. 961 CCS)
e iscrizione definitiva
Art. 27
                            Per l’iscrizione provvisoria la tassa è di fr. 10.--.  Quando  l’iscrizione  provvisoria  è  dichiarata  definitiva  per  accordo  delle  parti  o  per  sentenza  giudiziaria,  viene applicata la tassa ordinaria prevista per l’operazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Espropriazione
Art. 28
                            L’iscrizione di un trapasso a seguito di espropriazione totale o parziale è soggetto ad una tassa  da fr. 50.-- a fr. 200.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riunione o divisione di fogli
Art. 29
                            La  tassa  per  la  riunione  e  la  divisione  di  fogli,  se  l’operazione  non  è  connessa  con  un’altra  operazione sottoposta a tassa, è di fr. 50.--.  Nel caso di divisione la tassa è dovuta per ogni nuovo foglio intavolato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio di estratti
Art. 30
                            Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo è soggetto ad una tassa  di fr. 10.--.  Gli  estratti  del  libro  mutazioni,  servitù  e  diritti  di  pegno  immobiliare  del  registro  fondiario  provvisorio  sono  soggetti ad una tassa da fr. 20.-- a fr. 50.--.  È  riservata  una  divergente  regolamentazione  riguardante  le  tasse  per  il  rilascio  di  estratti  in  forma  elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazioni ufficiali
Art. 31
                            Le comunicazioni d’ufficio sono soggette ad una tassa di fr. 10.--.  Il relativo importo è dovuto dall’interessato.  Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una tassa equivalente alla copertura dei costi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenze, pareri e certificazioni firme
Art. 32
                            Sono prelevate le seguenti tasse:  -  per la certificazione di una firma fr 10.--;  -  per  informazioni,  pareri  e  perizie  giuridici  e  per  l’esame  preliminare  di  documenti  giustificativi,  da  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.--  a  fr.  250.--  all’ora.  La  tassa  prevista  è  aumentata  del  50%    se  l’ufficio  tratta  la  domanda  con  urgenza;  -  per ricerche speciali da fr. 100.-- a fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rigetti di richieste d’iscrizione
Art. 33
                            Per il rifiuto di un’iscrizione, motivato per iscritto e con l’indicazione dei termini di ricorso, da fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.-- a fr. 100.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. 34
                            L’ispezione  di  uno  o  più  fogli  del  registro  fondiario  provvisorio  o  definitivo  è  soggetta  ad  una  tassa di fr. 10.--, più fr. 10.-- per ogni ora supplementare necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizioni nell’esclusivo interesse di enti di
diritto pubblico del Cantone
Art. 35
                            pubblico  del  Cantone  sono  soggette  alla  tassa  secondo  gli  art.  11,  14,  23  e  25,  ridotta  a  un  ottavo;  fatto  salvo quanto disciplinato in caso di espropriazione e le esenzioni dell’art. 36.  Capitolo V
                        
                        
                    
                    
                    
                Casi di esenzione
Art. 36
                            Sono esenti da tasse:  -  le  iscrizioni  di  trapassi  di  eredità,  di  donazione  o  di  fondazione  a  favore  di  istituti  pubblici,  di  edifici  adibiti al culto o relativi a fondazioni di pubblica utilità;  -  le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato;  -  le cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti personali, quando sia trascorso il  termine fissato nell’annotazione per l’esercizio degli stessi (art. 976 CC);  -  le cancellazioni d’ufficio di pegni immobiliari;  -  le  cancellazioni  di  restrizioni  della  facoltà  di  disporre  dipendenti  da  pignoramenti  e  dichiarazioni  di  fallimento o moratorie.  Mezzi di ricorso e incasso delle tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Incasso delle tasse
Art. 37
                            Le  decisioni  dell’autorità  preposta  all’applicazione  della  presente  legge  sono  parificate  alle  sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione ed il fallimento.  L’incasso delle tasse per le operazioni nel registro fondiario è curato dagli Uffici del registro fondiario.  Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dall’intimazione della bolletta, riservato il diritto di chiedere  gli anticipi. Sulla tassa rimasta impagata decorre dal termine di legge per il pagamento un interesse del 5%  annuo. L’interesse è dovuto anche in caso di pagamenti dilazionati o rateali, di reclamo o di ricorso.  L’ufficio competente è autorizzato a concedere su richiesta eventuali rateazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prezzo simulato
Art. 38
                            Se il prezzo dichiarato o figurante in una contrattazione risulta inferiore a quello effettivamente  pattuito,  le  parti  contraenti  oltre  che  a  dovere  il  recupero  della  tassa  saranno  solidalmente  passibili  di  una  multa fino a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata sottratta.  La  multa  è  applicata  dal  Dipartimento  competente;  contro  la  decisione  è  dato  ricorso  nel  termine  di  30  giorni  alla  Camera  di  diritto  tributario  del  Tribunale  di  appello,  il  cui  giudizio  è  definitivo;  sono  applicabili  le  disposizioni procedurali della legge tributaria.  L’azione  per  le  contravvenzioni  previste  dal  presente  articolo  si  prescrive  nel  termine  di  5  anni  dal  momento  dell’iscrizione  del  trapasso  nel  registro  fondiario.  La  pena  si  prescrive  nel  termine  di  cinque  anni  dal giorno in cui la decisione acquista forza di cosa giudicata.  La   prescrizione   è   interrotta   da   ogni   atto   documentato   d’inchiesta   e   da   ogni   decisione   penale   o  d’accertamento da parte delle competenti Autorità ed è sospesa per un periodo massimo di 10 anni, quando  le persone responsabili non hanno domicilio in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
Art. 39
                            Contro la valutazione dell’Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a quest’ultimo, nel  termine di 15 giorni dalla comunicazione.  La procedura di reclamo è per principio gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 40
                            nel  termine  di  15  giorni  dalla  comunicazione,  al  Dipartimento;  è  in  facoltà  del  Dipartimento  di  assumere,  anche d’ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.  Quando il ricorso è infondato, il Dipartimento può accollare ai ricorrenti le spese e una tassa di giudizio fino  a fr. 1’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            tributaria.  Capitolo VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 41
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario (del 9 settembre 1941 e  successive modificazioni), Testo unico del 21 luglio 1966, è abrogato.  Pubblicato  nel BU  2006  , 564.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Art. introdotto dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 138.  Disposizione transitoria all’art. 14a  I   trapassi   iscritti   dopo   l’entrata   in   vigore   della   presente   modifica   riferiti   ad   operazioni   effettuate  antecedentemente, sottostanno alla nuova legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 569.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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