Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO su proposta del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO I Principi generali Art. 1 È data facoltà ai Comuni di assumere, in base alla presente legge, l’esercizio diretto anche con diritto di privativa dei servizi di interesse pubblico. Art. 2 I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente, e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale. Potranno anche essere organizzati separatamente. Trasformazioni in vista della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica Art. 2a 1 1 I Comuni proprietari di aziende municipalizzate distributrici d’energia possono trasformarle in persone giuridiche di diritto privato, per predisporle alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
2 La trasformazione può estendersi, singolarmente o congiuntamente, alle attività di produzione e di commercio d’energia elettrica, alla proprietà e alla gestione di reti di distribuzione e ad attività analoghe per altre fonti d’energia e servizi connessi. Art. 3 2 1 Le aziende municipalizzate adottano il modello contabile armonizzato applicando per analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.
2 Il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali è incaricato di procedere all’introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende. Art. 4 L’utile netto è destinato in primo luogo al pagamento degli interessi del capitale d’impianto o di riscatto. Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento e di rinnovamento, e impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, nella riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell’erario comunale, il tutto giusta le prescrizioni da stabilirsi dal regolamento speciale. Art. 5 Possono essere assunti a economia indipendentemente quindi dalle forme e garanzie stabilite dalla presente legge i servizi di tenue importanza o di carattere non prevalentemente industriale. CAPO II Organi delle aziende municipalizzate Art. 6 Gli organi dei servizi municipalizzati sono: - - - - CAPO II Dell’Assemblea e del Consiglio comunale
1 Art. introdotto dalla L 5.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 284.
2 Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 638.
Art. 7
3 L’assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale: a) b) c) d) e) f) g) 4 . Art. 8 L’assunzione dei pubblici servizi dovrà venire risolta dai due terzi dell’Assemblea - rispettivamente col voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale. Detta assemblea dovrà essere convocata colle norme stabilite per le Assemblee straordinarie almeno 15 giorni prima della sua tenuta. Sarà dovere della Municipalità di far distribuire ai cittadini, almeno otto giorni prima, le sue proposte relative al servizio municipalizzato, coi dati tecnici, amministrativi e finanziari che vi hanno relazione. Art. 9 L’epoca dell’Assemblea per la presentazione del preventivo e consuntivo sarà stabilita dal regolamento organico, nel periodo di tempo in cui avvengono le Assemblee ordinarie.
1. Tale presentazione potrà anche aver luogo in occasione di dette Assemblee.
2. Almeno quindici giorni prima dell’Assemblea del consuntivo dovranno essere deposti presso la Cancelleria municipale, per l’esame da parte dei cittadini, il bilancio, il conto utili e perdite e il rapporto della Commissione di revisione. In quei Comuni ove esiste il Consiglio comunale, i detti atti dovranno venire trasmessi dalla Municipalità allo stesso Consiglio a norma della legge e regolamenti relativi. CAPO IV Della Municipalità e Commissione amministratrice Art. 10 Le aziende municipalizzate possono venire affidate alla Municipalità ovvero a una Commissione amministratrice nominata dalla Municipalità stessa col sistema del voto limitato.
1. Ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggersi.
2. La responsabilità civile dell’amministrazione rimane tuttavia sempre a carico del Municipio. Art. 11 I membri di detta Commissione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. La loro nomina è fatta all’entrata in funzione della Municipalità. Eventuali sostituzioni o nomine durante il quadriennio si intendono durature nel periodo in corso. Ai membri della Commissione potrà venire assegnata una congrua retribuzione da fissarsi nel regolamento organico. Art. 12 5 Nella Commissione amministratrice dovrà entrare a far parte almeno un membro del Municipio. Possono inoltre farne parte tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell’azienda nei gradi previsti dall’articolo 83 legge organica comunale.
1.Le incompatibilità stabilite per i municipali stanno anche per i membri di una stessa Commissione amministratrice.
2.Il presidente della Commissione viene scelto dal Municipio. Art. 13 La Municipalità: a)
1. Per stare in causa dovrà avere ottenuto l’autorizzazione dell’Assemblea rispettivamente del Consiglio comunale, i quali deliberano a semplice maggioranza; b) c)
3 Art. modificato dalla L 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 200.
4 Lett. introdotta dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982,13.
5 Art. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
d)
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2. Nelle vertenze dipendenti da istanza per rigetto di opposizione e così pure nelle azioni possessorie o provvisionali può la Municipalità proporre istanze giudiziarie o accettare la contestazione delle cause promosse contro il Comune senza essere astretta all’obbligo di chiedere l’assenso dell’Assemblea o del Consiglio comunale. Art. 14 ... 7 CAPO V Dei regolamenti Art. 15 Ogni azienda municipale è retta da un regolamento organico adottato come alla lettera f) dell’articolo 7. Art. 16 Oltre alle norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell’azienda, detto regolamento determina: a) b) c) d) e) f) g) Art. 17 La Municipalità adotterà inoltre gli altri regolamenti speciali richiesti dall’azienda. Art. 18 8 Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC. CAPO VI Della Commissione di revisione Art. 19 La commissione di revisione o di controllo è composta di tre membri e di due supplenti, che vengono nominati ogni anno dall’Assemblea, rispettivamente dal Consiglio comunale, col sistema del voto limitato.
1. Detta nomina avrà luogo in sede di preventivo.
2. La Municipalità, allestito il bilancio dell’azienda, lo rimetterà alla Commissione di revisione il cui rapporto dovrà essere insinuato almeno tre settimane prima della discussione del consuntivo.
3. In caso che la nomina sia fatta dal Consiglio comunale, almeno un membro e un supplente dovranno essere membri del Consiglio comunale stesso. Art. 20 Gli obblighi e attributi della Commissione di revisione sono quelli previsti dal Codice federale delle Obbligazioni, le cui disposizioni sono pure applicabili per stabilire le responsabilità dei commissari. Art. 21 9 La carica di revisore potrà essere retribuita con indennità da fissare nel regolamento organico. Alla stessa possono venire assunti i cittadini aventi i requisiti per essere municipali, salvo le incompatibilità previste dall’articolo 83 legge organica comunale. CAPO VII Del Direttore Art. 22 Per ogni azienda municipale sarà dalla Municipalità nominato un Direttore.
1. È in facoltà della Municipalità di riunire sotto unica direzione più aziende municipalizzate.
6 Lett. introdotta dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
7 Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.
8 Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU
1982, 13; BU 2009, 54.
9 Art. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.
2. Le attribuzioni del Direttore saranno determinate dal regolamento o dal contratto di nomina. CAPO VIII Degli impiegati Art. 23 Gli impiegati delle aziende municipalizzate sono nominati dalla Municipalità, dietro concorso. Art. 24 Il personale delle aziende municipali dovrà essere assicurato, pei casi di infortunio, in conformità delle leggi federali e cantonali sulla responsabilità dei padroni e capi di imprese. È in facoltà dei Comuni di provvedere all’assicurazione dei propri impiegati in caso di vecchiaia o invalidità. CAPO IX Delle aziende consorziali Art. 25 10 Per ragioni di interesse pubblico e segnatamente per un più razionale coordinamento due o più Comuni possono formare un consorzio. Sono per il resto applicabili le norme della legge sul consorziamento dei Comuni. Art 26-34 ... 11 Art. 34bis ... 12 CAPO X 13 Delle concessioni e del riscatto delle aziende di interesse pubblico Art. 35 14 Qualunque concessione di aziende d’interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti: a) b) c) d) e) l’azienda. delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell’evoluzione di tutti i costi determinanti. regolata;
10 Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13; precedente modifica: BU
1975, 97.
11 Art. abrogati dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97.
12 Art. abrogato dalla L 21.2.1974; in vigore dal 1.6.1975 - BU 1975, 97; introdotto dal DL 27.12.1920 -
BU 1921, 107.
13 Capo modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
14 Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13; precedente modifica: BU
1975, 97.
f) La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa. Gli atti di concessione sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione. Art. 35a ... 15 Art. 36 16 Le medesime formalità devono esser osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita. Art. 37 I servizi di interesse pubblico di spettanza dell’industria privata potranno venire riscattati dai Comuni o Consorzi di Comuni. Il voto definitivo sul riscatto spetterà sempre all’Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale nelle forme stabilite dall’articolo 8 della presente legge e riservato il diritto di ricorso di cui all’articolo 7, lettera a). Art. 38
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1 Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un’azienda consortile di cui fa parte il servizio d’interesse pubblico.
2 A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l’anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.
3 Nell’ambito dei servizi definiti dall’art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.
4 L’indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L’indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.
4bis Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni. 18
5 Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete. 19
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... 20 Art. 39 21 I Comuni o Consorzi che fanno luogo al riscatto si intendono sostituiti nei contratti, oneri e diritti dell’azienda riscattata, relativi all’esercizio del servizio pubblico, nonché negli obblighi verso il personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati e il personale regolarmente assunto prima della denuncia del riscatto. Degli oneri e diritti derivanti da detti contratti sarà tenuto calcolo nella determinazione dell’indennità di riscatto. CAPITOLO XI
22 Contestazioni e procedura Art. 40 23 Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
15 Art. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1982,
13; BU 2009, 54.
16 Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
17 Art. modificato dalla L 5.10.1999; in vigore dal 3.12.1999 - BU 1999, 284; precedente modifica: BU
1982, 13.
18 Cpv. introdotto dalla L 4.11.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 587.
19 Cpv. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16.
20 Cpv. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16.
21 Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
22 Capo modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
23 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 513.
Art. 41
24 Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo. Art. 42 25 Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Art. 43 26 L’indennità di riscatto è stabilita, giusta le norme di cui all’art. 38 di questa legge, dal Tribunale delle espropriazioni, riservato il ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione. CAPITOLO XII Art. 44
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1 I concessionari di reti elettriche possono far uso del suolo pubblico per ogni loro necessità. I relativi interventi soggiacciono ad autorizzazione da parte del municipio.
2 Restano riservati eventuali permessi previsti da altre leggi. Art. 45
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1 Gli interventi dei concessionari di rete sono eseguiti a loro spese e secondo le regole dell’arte. A lavori conclusi lo stato dei luoghi dev’essere ripristinato.
2 I Comuni consultano i gestori di rete nell’ambito della modifica o revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell’ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.
3 La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall’uso del suolo pubblico, dev’essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità. Art. 45a 29 1 I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall’esercizio degli impianti elettrici.
2 Essi adottano le necessarie disposizioni per liberare il Comune da ogni responsabilità e si assumono i costi di eventuali liti giudiziarie. Art. 45b ... 30 Art. 46 31 La presente legge entra in vigore 32 dopo trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum. Da detta epoca si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili colla legge stessa. Pubblicata nel BU 1908 , 95
24 Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
25 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480; precedente modifica: BU
1982, 13.
26 Art. modificato dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
27 Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU
1982, 13; BU 2009, 54.
28 Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU
1982, 13; BU 1998, 129; BU 2009, 54.
29 Art. modificato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU
1982, 13; BU 2009, 54.
30 Art. abrogato dalla L 30.11.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 16; precedenti modifiche: BU 1999,
284; BU 2009, 54.
31 Art. introdotto dalla L 15.12.1981; in vigore dal 22.1.1982 - BU 1982, 13.
32 Entrata in vigore: 21 febbraio 1908 - BU 1908, 95.
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