Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del settore prescolastico e del settore elementare --> 5.1.8.4.4
                            5.1.5.3  Regolamento  concernente il riconoscimento dei diplomi delle  scuole  universitarie per i docenti e le docenti del  prescolastico e del settore elementare  (del 10 giugno 1999)  La  cantonali della pubblica educazione (CDPE),  visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo  intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e  professionali del 18  febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della  CDPE  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  1  I  diplomi  delle  scuole  universitarie  per  i  docenti  e  le  docenti  del  settore  prescolastico e/o del settore elementare, rilasciati o riconosciuti da uno o  più cantoni, vengono  riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime  previste dal presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            Il  presente regolamento si applica ai diplomi d'insegnamento che:  a)  attestano  che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria;  b)  permettono  ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare sia nel settore  prescolastico, sia  nel settore elementare, o in entrambi i settori;  c)  permettono  ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare tutte le materie  una parte importante di esse (semigeneralisti).  Condizioni di  riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 3
                            Le formazioni permettono di acquisire le competenze cognitive e  pratiche per  l'educazione  e  la  formazione  delle  bambine  e  dei  bambini  del  settore  prescolastico  e/o  del  settore elementare.  Le formazioni permettono alle diplomate e  a)  adempiere globalmente il proprio mandato formativo ed educativo globalmente e  funzione delle predisposizioni particolari di ogni bambina o bambino;  b)  d i  valutare  lo  stadio  di  sviluppo  delle  bambine  e  dei  bambini  nonché  il  loro  comportamento  nei  confronti  dell'apprendimento  e  di  sostenerli  nel  loro  sviluppo  con  misure  appropriate;  c)  favorire la socializzazione delle bambine e dei bambini;  d)  di  collaborare con gli altri e le altre docenti, con la direzione della scuola,  con i genitori e  con le autorità;  e)  di  f)  d i  procedere  ad  una  valutazione  del  proprio  lavoro  e  di  pianificare  il  proprio  aggiornamento e la propria formazione continua.  La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti diplomati del  settore prescolastico:  a)  pianificare le misure di sostegno allo sviluppo e all'educazione delle bambine  e dei  bambini e di applicarle in una prospettiva interdisciplinare;  b)  di  facilitare il passaggio armonioso delle bambine e dei bambini alla scuola  elementare.  La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti diplomati del  settore elementare:  a)  di  pianificare il loro insegnamento in base ai piani degli studi in vigore e di  organizzarlo in  una prospettiva interdisciplinare;  b)  di  valutare le capacità e le prestazioni scolastiche delle bambine e dei bambini.  La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e  ricerca.  La  formazione  si  basa  sul  piano  degli  studi  emanato  o  approvato  dal  cantone  o  da  più  cantoni. Essa comprende in particolare le seguenti discipline:  le scienze dell'educazione (ivi  compresi aspetti della pedagogia specializzata  e della pedagogia interculturale), le didattiche  proprie al settore d'insegnamento  e le didattiche delle discipline, la formazione nelle materie
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Durata
Art. 4
                            La formazione dura, a tempo pieno, tre anni.  Il 20-30% della formazione è dedicato alla formazione pratica.  Gli  studi  precedentemente  effettuati  che  sono  rilevanti  per  l'ottenimento  del  diploma,  in  particolare una formazione di docente in un altro settore, sono  presi in considerazione in modo  adeguato.  Se nel settore secondario II sono stati effettuati, oltre alla  formazione liceale, degli studi che  sono  rilevanti  per  l'ottenimento  del  diploma  e  la  cui  durata  è  stata  di  almeno  un  anno,  la  formazione può essere  ridotta di un anno al massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni di ammissione
                            Art.  5  L'ammissione  alla  formazione  presuppone  l'ottenimento  di  un  attestato  maturità o di un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE.  Un  diploma  di  una  scuola  di  diploma  (SDD)  riconosciuta  della  durata  di  l'ammissione ad una formazione che si conclude unicamente con  un diploma d'insegnamento  del settore prescolastico.  Possono essere ammessi alla formazione i titolari e le titolari di un  diploma (SDD) riconosciuta della durata di tre anni,  di un diploma di una scuola superiore di  commercio (SSC) riconosciuta, nonché  le persone in possesso di una maturità professionale o  di  un  diploma  ottenuto  completata da  un'esperienza professionale di diversi anni. Le eventuali lacune di conoscenze  in cultura generale devono essere colmate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualifiche dei docenti e  delle docenti  Art. 6  I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria  discipline  d'insegnamento,  qualifiche  didattiche  per  un  pubblico  d'adulti  e,  di  regola,  un  diploma d'insegnamento nonché un'esperienza d'insegnamento.  In  casi  specifici,  in  particolare  per  quel  che  concerne  le  didattiche  proprie  al  settore  d'insegnamento  e  le  didattiche  delle  discipline,  si  può  derogare all'obbligo di possedere un  titolo di una scuola universitaria, se l'attitudine  professionale del docente e della docente è  comprovata in altro modo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualifiche dei  responsabili e delle responsabili della
                        
                        
                    
                    
                    
                formazione pratica
Art. 7
                            responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un  diploma  d'insegnamento  del  settore  prescolastico  e/o  del  settore  elementare  e  hanno un'esperienza  d'insegnamento di diversi anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento di diploma
Art. 8
                            L a  scuola  universitaria  dispone  di  un  regolamento  emanato  o  approvato  dal  cantone  o  da  più  cantoni,  che  stabilisce  in  particolare  le  modalità  per  il  conferimento  del  diploma e indica i mezzi di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferimento del diploma
Art. 9
                            Il  diploma è conferito sulla base di prove orali, scritte e pratiche fornite  durante e/o  al termine della formazione. La valutazione si estende in  particolare alle seguenti discipline:  a)  scienze  dell'educazione;  b)  didattiche  proprie al settore d'insegnamento e didattiche delle discipline;  c)  d)  formazione  pratica;  e)  lavoro  di diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attestato di diploma
Art. 10
                            L'attestato di diploma reca:  a)  la  denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che  rilasciano o  riconoscono il diploma;  b)  i  dati personali del diplomato o della diplomata;  c)  menzione  "Diploma  d'insegnamento del settore prescolastico" o  "Diploma  d'insegnamento del settore elementare" o  "Diploma  d'insegnamento del settore prescolastico ed elementare";  d)  gli  anni di scuola per i quali il diploma è valido;  e)  semigeneralisti inoltre, le discipline che il diplomato o la diplomata sono  legittimati
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            f)  firma dell'istanza competente;  g)  il  luogo e la data.  Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il  diploma è riconosciuto  a  livello  svizzero  (decisione  della  Conferenza  svizzera  educazione del ...)".
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolo
Art. 11
                            Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a  portare il titolo:  a)  "docente  diplomata  del  settore  prescolastico  (CDPE)"  o  di  "docente  diplomato  del  settore prescolastico (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare  una formazione di  generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel  settore prescolastico;  b)  di  "docente diplomata del settore elementare (CDPE)" o di "docente diplomato del  settore  elementare  (CDPE)",  nella  misura  in  cui  essi  possono  attestare  una  formazione  di  generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel  settore elementare;  c)  d i  "docente  diplomata  del  settore  prescolastico  ed  elementare  (CDPE)"  o  di  "docente  diplomato  del  settore  prescolastico  ed  elementare  (CDPE)",  nella  misura  in  cui  essi  possono  attestare  una  formazione  di  generaliste  o  generalisti  che  permette  loro  di  insegnare nel settore prescolastico ed  elementare.  Nella misura in cui il titolare o la titolare di un diploma  formazione  di  docente  semigeneralista,  sono  legittimati  a  portare  il  titolo  di  "docente  diplomata semigeneralista del  settore ... (CDPE)" o di "docente diplomato semigeneralista del  settore ...(CDPE)".  Capitolo III  Procedura di riconoscimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione di  riconoscimento  Art. 12  Una  commissione  di  riconoscimento  è  incaricata  di  valutare  le  domande  riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni  di riconoscimento.  La  commissione  si  compone  di  undici  membri  al  massimo.  Le  regioni  linguistiche  della  Svizzera devono essere debitamente rappresentate.  Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il  Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda di riconoscimento
Art. 13
                            Il  cantone  o  più  cantoni  inoltrano  la  domanda  di  riconoscimento  alla  CDPE,  corredata della documentazione necessaria al suo esame.  La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una  proposta alla CDPE.  Essa può assistere alle lezioni e agli esami e richiedere una  documentazione supplementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 14
                            La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento di  un diploma è  di competenza del Comitato della CDPE.  In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione  deve indicarne i motivi.  Devono  inoltre  essere  menzionate  le  misure  da  adottare,  affinché  il  diploma  possa  essere  successivamente riconosciuto.  Qualora  un  diploma  non  soddisfi  più  le  condizioni  di  riconoscimento  poste  dal  presente  regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai  cantoni interessati un congruo  termine per porvi rimedio. L'autorità  responsabile dell'istituto di formazione ne è informata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro
Art. 15
                            diplomi riconosciuti.  Capitolo IV  Riconoscimento dei diplomi  stranieri  Art. 16  Capitolo V  Art. 17  Le  decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione  di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al  Tribunale federale (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Capitolo VI  Disposizioni finali  Sezione 1  Disposizioni transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Diplomi cantonali
Art. 18
                            I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni:  a)  che  sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;  b)  che  sono rilasciati durante un periodo transitorio di dieci anni dopo l'entrata in  vigore del  presente regolamento;  sono a loro volta riconosciuti dopo il  riconoscimento dei primi diplomi d'insegnamento ai sensi  del presente  I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del  capoverso 1 sono legittimati a  portare il titolo corrispondente menzionato all'articolo  11.  Su  richiesta,  il  segretariato  della  commissione  di  riconoscimento  rilascia un'attestazione di  riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualifiche dei docenti e  delle docenti  Art. 19  6 capoverso 1 si applica unicamente ai/alle docenti assunti dopo un  periodo di  cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.  Sezione 2  Entrata in vigore  Art. 20  Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1999.  Esso  è  applicabile  a  tutti  i  cantoni  che  hanno  aderito  all'Accordo  sul  riconoscimento  dei  diplomi.  Pubblicato  nel BU  1999  , 253.  Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è  da intendersi quale termine generale con cui  vengono designate le università, i  politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi  incluse le  alte scuole pedagogiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            [1]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. abrogato dal R 27.10.2006; in vigore dal  1.1.2008 - BU 2012, 145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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