Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per... (5.1.5.3)
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Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del settore prescolastico e del settore elementare --> 5.1.8.4.4

5.1.5.3 Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del prescolastico e del settore elementare (del 10 giugno 1999) La cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE Capitolo I Disposizioni generali

Principio

Art. 1 I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del settore prescolastico e/o del settore elementare, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Campo di applicazione

Art. 2

Il presente regolamento si applica ai diplomi d'insegnamento che: a) attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria; b) permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare sia nel settore prescolastico, sia nel settore elementare, o in entrambi i settori; c) permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare tutte le materie una parte importante di esse (semigeneralisti). Condizioni di riconoscimento

Scopo

Art. 3

Le formazioni permettono di acquisire le competenze cognitive e pratiche per l'educazione e la formazione delle bambine e dei bambini del settore prescolastico e/o del settore elementare. Le formazioni permettono alle diplomate e a) adempiere globalmente il proprio mandato formativo ed educativo globalmente e funzione delle predisposizioni particolari di ogni bambina o bambino; b) d i valutare lo stadio di sviluppo delle bambine e dei bambini nonché il loro comportamento nei confronti dell'apprendimento e di sostenerli nel loro sviluppo con misure appropriate; c) favorire la socializzazione delle bambine e dei bambini; d) di collaborare con gli altri e le altre docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le autorità; e) di f) d i procedere ad una valutazione del proprio lavoro e di pianificare il proprio aggiornamento e la propria formazione continua. La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti diplomati del settore prescolastico: a) pianificare le misure di sostegno allo sviluppo e all'educazione delle bambine e dei bambini e di applicarle in una prospettiva interdisciplinare; b) di facilitare il passaggio armonioso delle bambine e dei bambini alla scuola elementare. La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti diplomati del settore elementare: a) di pianificare il loro insegnamento in base ai piani degli studi in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdisciplinare; b) di valutare le capacità e le prestazioni scolastiche delle bambine e dei bambini. La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca. La formazione si basa sul piano degli studi emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare le seguenti discipline: le scienze dell'educazione (ivi compresi aspetti della pedagogia specializzata e della pedagogia interculturale), le didattiche proprie al settore d'insegnamento e le didattiche delle discipline, la formazione nelle materie
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Durata

Art. 4

La formazione dura, a tempo pieno, tre anni. Il 20-30% della formazione è dedicato alla formazione pratica. Gli studi precedentemente effettuati che sono rilevanti per l'ottenimento del diploma, in particolare una formazione di docente in un altro settore, sono presi in considerazione in modo adeguato. Se nel settore secondario II sono stati effettuati, oltre alla formazione liceale, degli studi che sono rilevanti per l'ottenimento del diploma e la cui durata è stata di almeno un anno, la formazione può essere ridotta di un anno al massimo.

Condizioni di ammissione

Art. 5 L'ammissione alla formazione presuppone l'ottenimento di un attestato maturità o di un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE. Un diploma di una scuola di diploma (SDD) riconosciuta della durata di l'ammissione ad una formazione che si conclude unicamente con un diploma d'insegnamento del settore prescolastico. Possono essere ammessi alla formazione i titolari e le titolari di un diploma (SDD) riconosciuta della durata di tre anni, di un diploma di una scuola superiore di commercio (SSC) riconosciuta, nonché le persone in possesso di una maturità professionale o di un diploma ottenuto completata da un'esperienza professionale di diversi anni. Le eventuali lacune di conoscenze in cultura generale devono essere colmate.
Qualifiche dei docenti e delle docenti Art. 6 I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria discipline d'insegnamento, qualifiche didattiche per un pubblico d'adulti e, di regola, un diploma d'insegnamento nonché un'esperienza d'insegnamento. In casi specifici, in particolare per quel che concerne le didattiche proprie al settore d'insegnamento e le didattiche delle discipline, si può derogare all'obbligo di possedere un titolo di una scuola universitaria, se l'attitudine professionale del docente e della docente è comprovata in altro modo.
Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della

formazione pratica

Art. 7

responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma d'insegnamento del settore prescolastico e/o del settore elementare e hanno un'esperienza d'insegnamento di diversi anni.

Regolamento di diploma

Art. 8

L a scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

Conferimento del diploma

Art. 9

Il diploma è conferito sulla base di prove orali, scritte e pratiche fornite durante e/o al termine della formazione. La valutazione si estende in particolare alle seguenti discipline: a) scienze dell'educazione; b) didattiche proprie al settore d'insegnamento e didattiche delle discipline; c) d) formazione pratica; e) lavoro di diploma.

Attestato di diploma

Art. 10

L'attestato di diploma reca: a) la denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma; b) i dati personali del diplomato o della diplomata; c) menzione "Diploma d'insegnamento del settore prescolastico" o "Diploma d'insegnamento del settore elementare" o "Diploma d'insegnamento del settore prescolastico ed elementare"; d) gli anni di scuola per i quali il diploma è valido; e) semigeneralisti inoltre, le discipline che il diplomato o la diplomata sono legittimati
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f) firma dell'istanza competente; g) il luogo e la data. Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera educazione del ...)".

Titolo

Art. 11

Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo: a) "docente diplomata del settore prescolastico (CDPE)" o di "docente diplomato del settore prescolastico (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel settore prescolastico; b) di "docente diplomata del settore elementare (CDPE)" o di "docente diplomato del settore elementare (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel settore elementare; c) d i "docente diplomata del settore prescolastico ed elementare (CDPE)" o di "docente diplomato del settore prescolastico ed elementare (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel settore prescolastico ed elementare. Nella misura in cui il titolare o la titolare di un diploma formazione di docente semigeneralista, sono legittimati a portare il titolo di "docente diplomata semigeneralista del settore ... (CDPE)" o di "docente diplomato semigeneralista del settore ...(CDPE)". Capitolo III Procedura di riconoscimento
Commissione di riconoscimento Art. 12 Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento. La commissione si compone di undici membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate. Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

Domanda di riconoscimento

Art. 13

Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame. La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE. Essa può assistere alle lezioni e agli esami e richiedere una documentazione supplementare.

Decisione

Art. 14

La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento di un diploma è di competenza del Comitato della CDPE. In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto. Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento poste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile dell'istituto di formazione ne è informata.

Registro

Art. 15

diplomi riconosciuti. Capitolo IV Riconoscimento dei diplomi stranieri Art. 16 Capitolo V Art. 17 Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art.
10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).
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Capitolo VI Disposizioni finali Sezione 1 Disposizioni transitorie

Diplomi cantonali

Art. 18

I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni: a) che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; b) che sono rilasciati durante un periodo transitorio di dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento; sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d'insegnamento ai sensi del presente I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo corrispondente menzionato all'articolo 11. Su richiesta, il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia un'attestazione di riconoscimento.
Qualifiche dei docenti e delle docenti Art. 19 6 capoverso 1 si applica unicamente ai/alle docenti assunti dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sezione 2 Entrata in vigore Art. 20 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1999. Esso è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi. Pubblicato nel BU 1999 , 253. Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui vengono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.
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Art. abrogato dal R 27.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2012, 145.
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