Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie
Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (legge sulle epizoozie) (del 3 giugno 1969) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : Scopo Lo Stato tutela la salute del bestiame e promuove i provvedimenti atti a prevenire e a Autorità e organi competenti
1. Dipartimento Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e
2. Veterinario cantonale a) Competenze
1 Il Veterinario cantonale, salvo disposizione contraria della presente legge, è l’Autorità
2 Oltre alla direzione della lotta contro tutte le malattie animali secondo la legislazione federale e la sulle casse d’assicurazione del bestiame; sulle condotte veterinarie; sugli aspetti sanitari del servizio di monta e della fecondazione artificiale; sulla protezione degli animali; sui servizi di sanità del bestiame.
3 Il veterinario cantonale dipende amministrativamente dal Dipartimento competente. b) Collaborazione Nell’esecuzione dei provvedimenti a lui conferiti, il veterinario cantonale può chiedere la dei Municipi; dei veterinari ufficiali; degli ispettori del bestiame; degli ispettori delle carni; degli ispettori degli apiari; degli ispettori delle derrate alimentari; del personale dei macelli pubblici; degli ispettori per la protezione degli animali.
3. Ispettori del bestiame e affossatori; ispettori delle carni e ispettori degli apiari a) Nomine
1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni: gli ispettori del bestiame e i loro supplenti; gli ispettori delle carni e i loro supplenti; gli ispettori degli apiari e i loro supplenti.
2 Esso ne stabilisce i circondari.
3 Gli ispettori del bestiame svolgono anche le mansioni di affossatori delle carcasse secondo la
4 Agli effetti della nomina il Consiglio di Stato interpella i Comuni interessati.
5 Nella nomina è data la preferenza alle persone che conoscono i problemi relativi all’agricoltura, e b) Retribuzione
1 Il Cantone versa a ogni ispettore del bestiame un’indennità da fr. 50.-- a fr. 100.--
2 All’ispettore del bestiame e all’ispettore degli apiari spetta la quota parte del provento dei certificati
3 Agli ispettori delle carni che non siano già funzionari stipendiati di un macello pubblico spetta la
4 I veterinari, gli ispettori del bestiame, delle carni o degli apiari che svolgono attività particolari per
4. Municipi
1 I Municipi vigilano sull’osservanza della legislazione sulle epizoozie o dei provvedimenti
2 Essi prendono i provvedimenti di loro competenza stabiliti dall’ordinanza federale.
3 In particolare: assistono il veterinario cantonale, od ufficiale; vigilano sull’igiene del suolo, dell’abitato, delle stalle, delle acque, per quanto ha riferimento alla polizia epizootica; mettono a disposizione persone e materiale qualora ciò fosse necessario, per ogni misura che fosse imposta dalla legislazione o richiesta dall’Autorità.
5. Veterinari ufficiali Il Consiglio di Stato designa i veterinari ufficiali secondo l’art. 3 della legge federale e Indennità per perdita di animali a) Generalità Oltre ai casi fissati dall’art. 32 della legge federale, il Cantone versa al proprietario una per la perdita di animali che soccombono o devono essere abbattuti per una delle epizoozie menzionate all’art. 1, capoverso 1, numeri da 11 a 17 della legge federale; per la perdita di animali che devono essere macellati o distrutti per ordine dell’Autorità a seguito di rickettsiosi dei bovini, degli ovini e dei caprini, salmonellosi dei bovini e leptospirosi dei suini. b) Percentuale e calcolo
1 Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la percentuale d’indennità nei limiti
2 Il valore di stima è calcolato conformemente alle direttive dell’Ufficio veterinario federale. Spese di lotta a) Assunzione da parte dello Stato
1 Lo Stato assume interamente le spese dei provvedimenti ordinati dall’Autorità per la la peste bovina; la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini; l’afta epizootica; la tubercolosi; la brucellosi; la morva; la rabbia, escluse le spese di vaccinazione; la peste suina africana da virus; l’acariosi delle api; la peste americana delle api;
2 Lo Stato assume, inoltre, le spese per l’analisi batteriologica delle carni. b) Sussidi
1 Lo Stato sussidia nella misura del 40% le spese per la prevenzione: del carbonchio ematico; del carbonchio sintomatico; della peste suina classica da virus; della rabbia, esclusa la vaccinazione dei cani e dei gatti; dell’agalassia contagiosa delle pecore e delle capre; del colera aviare; della peste e della pseudopeste aviarie; della mixomatosi dei conigli; delle rickettsiosi bovina, ovina e caprina (art. 54 dell’ordinanza federale); delle leptospirosi bovina e suina (art. 55 dell’ordinanza federale); della salmonellosi dei bovini.
2 In uguale percentuale è sussidiata la costruzione di vasche per bagni contro la rogna delle pecore. Esclusione o limitazione dell’obbligo di indennità e dei sussidi Le indennità e i sussidi possono essere esclusi o limitati, in ogni caso, in applicazione Medicinali Lo Stato può fornire gratuitamente medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o
... 1 Fiere e mercati
1 Per la tenuta di fiere e di mercati di bestiame è necessario il permesso del
2 Il permesso è dato al Comune. Il Municipio prende i provvedimenti d’organizzazione; esso può Commercio del bestiame Il Consiglio di Stato fissa le prescrizioni per la vigilanza di polizia epizootica nel Alpeggio; svernamento e transumanza degli ovini Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia epizootica per l’alpeggio, Tasse
1 Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse: per il commercio del bestiame; dei certificati di trasloco, d’ispezione delle carni e dei relativi certificati come pure delle bollette di scorta.
2 Il Consiglio di Stato fissa la quota parte spettante allo Stato sulle tasse e i certificati di cui alla Reclami Contro l’operato dei funzionari di cui all’art. 5 o dei veterinari ufficiali può essere Ricorsi
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1
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
1 Art. abrogati dalla L 8.3.1995; in vigore dal 1.6.1995 - BU 1995, 231.
2 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482; precedente modifica: BU
1997, 216.
Delitti e contravvenzioni; procedura
1 I delitti e le contravvenzioni previsti dall’art. 47 della legge federale sono perseguiti e
2 Le contravvenzioni previste dall’art. 48 della legge federale sono perseguite e giudicate dal
3 Chi contravviene alle norme della presente legge o alle relative norme d’applicazione, quando non
4 Nei casi del secondo e del terzo capoverso è applicabile la procedura prevista dalla legge del 20
3 Norma transitoria Il saldo del Fondo epizoozie attualmente risultante nei conti dello Stato va iscritto nel Norma abrogativa Sono abrogati: la Legge del 19 aprile 1960 sulla lotta contro le epizoozie; la Legge dell’8 luglio 1957 concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini; il Decreto legislativo del 6 marzo 1944 concernente la tassa di licenza professionale di macellaio e salumiere; il Decreto legislativo del 16 settembre 1938 sull’assicurazione obbligatoria degli alveari contro i danni causati dalla marciaia, e ogni norma legislativa ed esecutiva contraria o incompatibile con la presente legge. Approvazione ed entrata in vigore
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del
4 , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 5
1970 , 14.
3 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU
2004, 389.
4 Approvazione federale: 12 gennaio 1970.
5 Entrata in vigore: 1.1.1970 - BU 1970, 9.
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