Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
                            1  Legge  sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento  (LPR)  1  (del 27 aprile 1992)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 5 febbraio 1991 n. 3748 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Campo di applicazione e competenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  La legge si applica ai procedimenti di diritto esecutivo federale che hanno determinato  un provvedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente:  a)  l’ufficio d’esecuzione e l’ufficio dei fallimenti;  2  b)  l’adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato;  c)  l’amministrazione speciale del fallimento;  d)  il commissario del concordato;  e)  il liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo;  f)  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
Art. 2
                            La legge regola il ricorso:  4  a)  contro ogni provvedimento contrario alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento;  b)  contro ogni provvedimento inopportuno;  c)  per denegata o ritardata giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 3
                            5  La  Camera  di  esecuzione  e  fallimenti  del  Tribunale  d’appello  (CEF),  quale  autorità  di  vigilanza, è competente per l’evasione del ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasmissione d’ufficio
Art. 4
                            1  L’Autorità  cantonale  incompetente  trasmette  d’ufficio  gli  atti  a  quella  competente  e  ne  dà comunicazione al ricorrente.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I termini si reputano osservati se lo erano quando l’atto è stato insinuato all’Autorità incompetente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto suppletorio e ricusazione  7  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  tutti  i  casi  per  i  quali  la  presente  legge  non  contiene  disposizioni  speciali  sul  procedimento, si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
2
Lett. modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
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                Lett. abrogata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Frase modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2
                            2  La  ricusazione  è  disciplinata  dall’articolo 10 della  legge  dell’11  aprile  1889  sulla  esecuzione  e  sul  fallimento.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro dei ricorsi  10  Art. 6  11  L’ufficio di esecuzione e l’ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei  ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.  CAPITOLO II  Norme generali di procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            a) forma  12  Art. 7  1  L’atto  di  ricorso  deve  essere  presentato  in  forma  scritta  all’organo  di  esecuzione  e  fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate  più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la  procura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’atto deve indicare:  a)  le domande;  b)  la motivazione, anche sommaria;  c)  i mezzi di prova.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Devono essere prodotti:  a)  il provvedimento impugnato;  b)  la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;  c)  i mezzi di prova già disponibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  mancano  la  firma  di  una  parte,  di  un  patrocinatore  legittimato  o  la  relativa  procura  oppure  le  allegazioni  e  gli  allegati  prescritti  o  se  gli  atti  sono  carenti  nella  documentazione  o  non  redatti  in  lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con  la  comminatoria  che  altrimenti  l’atto  non  sarà  preso  in  considerazione  e  il  ricorso  sarà  dichiarato  irricevibile.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli e  con la comminatoria di cui al cpv. 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) termini
Art. 8
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto  notizia del provvedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle esecuzioni cambiarie e quando il diritto federale lo prevede il termine è ridotto a cinque giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ricorso, come ogni altro atto processuale, deve pervenire all’autorità competente, o essere stato  consegnato  alle  PTT  svizzere  o  a  una  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  svizzera  all’estero,  l’ultimo giorno del termine al più tardi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) istruttoria preliminare
Art. 9
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organo  di  esecuzione  e  fallimento  trasmette  immediatamente  all’autorità  di  vigilanza  una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se  lo stesso è infondato o temerario.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997,
274.
10
                            Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di  ricorso per presentare le osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le  osservazioni  valgono  le  formalità  dell’art.  7:  esse  vanno  notificate  alle  parti  interessate  dall’organo di esecuzione e fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l’incarto è trasmesso entro  un  termine  pari  a  quello  di  ricorso  all’autorità  di  vigilanza  con  le  osservazioni  dell’organo  di  esecuzione e fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) effetto sospensivo
Art. 10
                            17  1  Se  con  il  ricorso  viene  chiesto  l’effetto  sospensivo,  l’organo  di  esecuzione  e  fallimento  trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza il ricorso con l’incarto completo e il suo preavviso  sull’effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Deciso sull’effetto sospensivo con ordinanza presidenziale, l’autorità di vigilanza retrocede l’incarto  all’organo di esecuzione e fallimento per l’istruttoria preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È  in  facoltà  del  presidente  dell’autorità  di  vigilanza  concedere  l’effetto  sospensivo  anche  se  non  richiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) effetto devolutivo
Art. 11
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il ricorso esplica effetto devolutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro  il  termine  dell’art.  9  cpv.  5  per  la  trasmissione  delle  osservazioni,  l’organo  di  esecuzione  e  fallimento  è  ancora  legittimato  ad  annullare  o  modificare  il  provvedimento,  previa  notifica  di  un  nuovo  provvedimento  alle  parti  interessate  e  all’autorità  di  vigilanza:  in  tal  caso  dovrà  essere  espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ulteriore scambio di allegati
Art. 12
                            19  Il presidente dell’autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o  citare le parti interessate e l’organo di esecuzione e fallimento a un’udienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ferie
Art. 13
                            Come ferie valgono quelle stabilite dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notificazioni
Art. 14
                            1  Alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (art. da 120  a 126 CPC), riservate le norme relative alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’invio per raccomandata è il mezzo di notifica usuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Iniziata  la  procedura,  il  ricorrente  e  le  altre  parti  interessate  devono  predisporsi  a  ricevere  le  notifiche degli atti connessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza processuale
Art. 15
                            La rappresentanza processuale è riconosciuta:  a)  a chi detiene una rappresentanza legale;  b)  agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti;  c)  ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale.  Art. 15a  ...  21
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese processuali
Art. 16
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procedura di ricorso come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221; introdotto dalla L 12.3.1997 - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1997, 274.
                            22    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            2  La  parte  o  il  suo  rappresentante  che  agisce  in  modo  temerario  o  in  mala  fede  può  essere  condannata  a  una  multa  sino  a  1’500  franchi,  nonché  al  pagamento  di  una  tassa  di  giustizia  secondo l’art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità alle parti
Art. 17
                            23  Nella  procedura  di  ricorso  come  pure  in  quella  di  revisione  e  di  interpretazione  non  è  riconosciuta alcuna indennità alle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità ai testi e ai periti
Art. 18
                            Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria.  CAPITOLO III  Istruzione probatoria
                        
                        
                    
                    
                    
                Accertamento della fattispecie e applicazione del diritto
Art. 19
                            1  L’Autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle  parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la  valutazione del caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove, da svolgersi in contraddittorio, deve essere  tenuto verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a  una  citazione  personale,  di  rispondere  alle  domande  formulate  o  di  produrre  i  mezzi  di  prova  richiesti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prove
Art. 20
                            1  La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante:  a)  l’ammissione delle parti;  b)  i documenti;  c)  i testimoni;  d)  l’ispezione;  e)  le perizie;  f)  l’interrogatorio formale delle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sulle  modalità  dell’assunzione  delle  prove  si  applicano  le  corrispondenti  norme  della  procedura  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Autorità  di  vigilanza,  sotto  sua  responsabilità,  può  affidare  ogni  atto  istruttorio,  compresa  l’audizione  dei  testimoni,  al  funzionario  che  funge  da  segretario,  come  pure  all’ufficiale  e  al  supplente  dell’ufficio  d’esecuzione  e  dei  fallimenti  competente  per  territorio,  purché  essi  non  siano  parte del procedimento.  24  CAPITOLO IV  Sentenze e ordinanze
                        
                        
                    
                    
                    
                Sentenze
                            a) formalità  25  Art. 21  1  Le  sentenze  dell’Autorità  di  vigilanza  sono  pronunciate  in  nome  della  Repubblica  e  Cantone del Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse devono, a pena di nullità, contenere:  a)  il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui furono pronunciate;  b)  l’indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario;  c)  l’indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori;  d)  le domande;  e)  l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  f)  i dispositivi;  g)  la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione  rispettivamente  cinque  nelle  esecuzioni  cambiarie,  con  il  rimedio  di  diritto  ordinario  del  ricorso  al  Tribunale  federale  per  violazione  del  diritto  federale  o  dei  trattati  internazionali  conclusi  dalla  Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell’apprezzamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  sentenza  che  ammette  il  ricorso  può  riformare  il  provvedimento  impugnato  o  annullarlo  con  rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) divieto della reformatio in peius  28  Art. 22  29  Il giudizio dell’autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in  caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) notificazione  30  Art. 23  La cancelleria procede entro dieci giorni, ridotti a cinque nell’esecuzione cambiaria, alla  notificazione delle copie alle parti interessate e all’organo di esecuzione e fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) esecutività  31  Art. 24  1  Le  sentenze  dell’Autorità  di  vigilanza  sono  esecutive  dal  giorno  successivo  a  quello  della notificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservato l’effetto sospensivo dell’art. 36 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ordinanze
                            Art. 24a  32  Le  decisioni  riferite  agli  art.  7  cpv.  5  e  6,  10  cpv.  2  e  3,  12  della  presente  legge,  come  pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze.  CAPITOLO IVa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Fine della procedura senza sentenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Controversia divenuta senza oggetto
                            Art. 24b  34  1  L’autorità  di  vigilanza,  udite  le  parti,  stralcia  il  ricorso  dai  ruoli  se  una  controversia  è  divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal  caso lo stralcio è ordinato d’ufficio senza contraddittorio. Il termine non decorre quando le parti sono  in attesa dell’emanazione della sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Resta riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Desistenza, acquiescenza e transazione
                            Art. 24c  35  1  La   desistenza   del   ricorrente,   l’acquiescenza   della   controparte   interessata   e   la  transazione pongono fine alla controversia e hanno forza di cosa giudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia il ricorso dai ruoli.  CAPITOLO V  Rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
                            26    Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33    Capitolo introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35    Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
Art. 25
                            I rimedi di diritto sono:  a)  la revisione;  b)  l’interpretazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                La revisione
a) motivi
Art. 26
                            36  Contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione:  a)  se  l’autorità  non  ha  considerato,  per  inavvertenza,  fatti  rilevanti  che  risultano  dagli  atti  o  se  la  sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;  b)  se  una  parte  afferma  e  prova  fatti  rilevanti  che  non  risultano  dagli  atti  e  che  determinano  la  nullità dell’esecuzione o del provvedimento;  c)  se una parte non è stata sentita.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) forma
Art. 27
                            1  La  domanda  di  revisione  deve  essere  presentata  in  forma  scritta  e  in  lingua  italiana  in  tante copie quante sono le parti interessate più due.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto deve contenere:  a)  l’indicazione dell’Autorità di vigilanza cui l’atto è diretto;  b)  l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;  c)  l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede la revisione;  d)  le domande;  e)  la motivazione;  f)  l’indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b);  g)  la firma di chi chiede la revisione o del suo rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Devono essere prodotti:  a)  la sentenza impugnata;  b)  la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica;  c)  i mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  domanda  di  revisione  è  nulla  se  mancano  le  formalità  di  cui  al  cpv.  2  lett.  d),  e),  g)  di  questo  articolo nonché quelle del cpv. 2 lett. f) nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).
                        
                        
                    
                    
                    
                c) termini
Art. 28
                            1  La  domanda  di  revisione  di  una  sentenza  si  propone  entro  dieci  giorni  dalla  notifica  all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  domanda  è  notificata  alle  parti  che,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono  inoltrare  le  loro  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) effetti
Art. 29
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  di  revisione  ha  effetto  sospensivo  soltanto  per  ordinanza  del  presidente  dell’autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza  impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non è motivo di ricusazione l’aver deciso il ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                L’interpretazione
a) motivi
Art. 30
                            38  Se  in  una  sentenza  dell’autorità  di  vigilanza  vi  sono  dispositivi  ambigui  od  oscuri,  o  se  essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) forma
Art. 31
                            1  La  domanda  di  interpretazione  deve  essere  presentata  in  forma  scritta  e  in  lingua  italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’atto deve contenere, sotto pena di nullità:  a)  l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede l’interpretazione;  b)  la motivazione;  c)  la firma di chi chiede l’interpretazione o del suo rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) termini
Art. 32
                            1  La  domanda  di  interpretazione  di  una  sentenza  si  propone  entro  dieci  giorni  dalla  notifica all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La domanda può essere notificata alle parti, che entro il termine di dieci giorni possono inoltrare le  loro osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) effetti
Art. 33
                            1  La  domanda  di  interpretazione  ha  effetto  sospensivo  soltanto  per  ordinanza  del  presidente dell’autorità di vigilanza.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  vigilanza  che  trova  giustificata  la  domanda  di  interpretazione  toglie  l’ambiguità  o  l’oscurità dei dispositivi della sentenza, senza cambiarne la sostanza, e corregge semplici errori di  redazione o di calcolo.  CAPITOLO VI  Norme transitorie, disposizioni abrogative ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme transitorie
Art. 34
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  disposizioni  di  questa  legge  si  applicano  ai  reclami  introdotti  dopo  la  sua  entrata  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I rimedi di diritto di questa legge si applicano alle sentenze emanate dall’autorità di vigilanza dopo  la sua entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 1997
                            Art. 34a  41  Le  modifiche  del  12  marzo  1997  delle  disposizioni  di  procedura  si  applicano  a  partire  dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni abrogative
Art. 35
                            1  Riservato  l’art.  34,  è  abrogata  l’Ordinanza  per  la  procedura  di  ricorso  in  tema  di  esecuzione e fallimenti dell’11 ottobre 1946.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il cpv. 3 dell’art. 12 della Legge cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul  fallimento dell’8 marzo 1911 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 36
                            1  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Pubblicata nel BU  1992  , 225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39    Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40    Cfr. O per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell’11.10.1946 - BU 1946, 104.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41    Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42    Entrata in vigore: 1° ottobre 1992 - BU 1992, 225.