Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
1 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) 1 (del 27 aprile 1992) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 5 febbraio 1991 n. 3748 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : CAPITOLO I Campo di applicazione e competenza
Campo di applicazione
Art. 1
1 La legge si applica ai procedimenti di diritto esecutivo federale che hanno determinato un provvedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento.
2 Con organi di esecuzione e fallimento si intendono segnatamente: a) l’ufficio d’esecuzione e l’ufficio dei fallimenti; 2 b) l’adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato; c) l’amministrazione speciale del fallimento; d) il commissario del concordato; e) il liquidatore nel concordato con abbandono dell’attivo; f) ... 3
Oggetto
Art. 2
La legge regola il ricorso: 4 a) contro ogni provvedimento contrario alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento; b) contro ogni provvedimento inopportuno; c) per denegata o ritardata giustizia.
Competenza
Art. 3
5 La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF), quale autorità di vigilanza, è competente per l’evasione del ricorso.
Trasmissione d’ufficio
Art. 4
1 L’Autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente. 6
2 I termini si reputano osservati se lo erano quando l’atto è stato insinuato all’Autorità incompetente.
Diritto suppletorio e ricusazione 7 Art. 5
1 In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 8
1
Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
2
Lett. modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
3
Lett. abrogata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
4
Frase modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
5
Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
6
Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
7
Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
8
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
2
2 La ricusazione è disciplinata dall’articolo 10 della legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. 9
Registro dei ricorsi 10 Art. 6 11 L’ufficio di esecuzione e l’ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei ricorsi con i fatti procedurali rilevanti. CAPITOLO II Norme generali di procedura
Ricorso
a) forma 12 Art. 7 1 L’atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza).
13
2 Va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal suo rappresentante: in questo caso va unita la procura.
3 L’atto deve indicare: a) le domande; b) la motivazione, anche sommaria; c) i mezzi di prova.
4 Devono essere prodotti: a) il provvedimento impugnato; b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica; c) i mezzi di prova già disponibili.
5 Se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. 14
6 Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l’invito a rifarli e con la comminatoria di cui al cpv. 5.
b) termini
Art. 8
15
1 Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento.
2 Nelle esecuzioni cambiarie e quando il diritto federale lo prevede il termine è ridotto a cinque giorni.
3 Il ricorso, come ogni altro atto processuale, deve pervenire all’autorità competente, o essere stato consegnato alle PTT svizzere o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero, l’ultimo giorno del termine al più tardi.
4 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
c) istruttoria preliminare
Art. 9
16
1 L’organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali.
2 L’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario.
9
Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997,
274.
10
Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
11 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
12 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
13 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
14 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
15 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
16 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
3
3 L’organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di ricorso per presentare le osservazioni.
4 Per le osservazioni valgono le formalità dell’art. 7: esse vanno notificate alle parti interessate dall’organo di esecuzione e fallimento.
5 Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l’incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di ricorso all’autorità di vigilanza con le osservazioni dell’organo di esecuzione e fallimento.
d) effetto sospensivo
Art. 10
17 1 Se con il ricorso viene chiesto l’effetto sospensivo, l’organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all’autorità di vigilanza il ricorso con l’incarto completo e il suo preavviso sull’effetto sospensivo.
2 Deciso sull’effetto sospensivo con ordinanza presidenziale, l’autorità di vigilanza retrocede l’incarto all’organo di esecuzione e fallimento per l’istruttoria preliminare.
3 È in facoltà del presidente dell’autorità di vigilanza concedere l’effetto sospensivo anche se non richiesto.
e) effetto devolutivo
Art. 11
18
1 Il ricorso esplica effetto devolutivo.
2 Entro il termine dell’art. 9 cpv. 5 per la trasmissione delle osservazioni, l’organo di esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento, previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all’autorità di vigilanza: in tal caso dovrà essere espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.
Ulteriore scambio di allegati
Art. 12
19 Il presidente dell’autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l’organo di esecuzione e fallimento a un’udienza.
Ferie
Art. 13
Come ferie valgono quelle stabilite dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
Notificazioni
Art. 14
1 Alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme della procedura civile (art. da 120 a 126 CPC), riservate le norme relative alla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
2 L’invio per raccomandata è il mezzo di notifica usuale.
3 Iniziata la procedura, il ricorrente e le altre parti interessate devono predisporsi a ricevere le notifiche degli atti connessi.
20
Rappresentanza processuale
Art. 15
La rappresentanza processuale è riconosciuta: a) a chi detiene una rappresentanza legale; b) agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti; c) ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale. Art. 15a ... 21
Spese processuali
Art. 16
22
1 La procedura di ricorso come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite.
17
Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
18 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
19 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
20 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
21 Art. abrogato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221; introdotto dalla L 12.3.1997 - BU
1997, 274.
22 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
4
2 La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1’500 franchi, nonché al pagamento di una tassa di giustizia secondo l’art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese.
Indennità alle parti
Art. 17
23 Nella procedura di ricorso come pure in quella di revisione e di interpretazione non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.
Indennità ai testi e ai periti
Art. 18
Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria. CAPITOLO III Istruzione probatoria
Accertamento della fattispecie e applicazione del diritto
Art. 19
1 L’Autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto.
2 Le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso.
3 Delle discussioni istruttorie e delle assunzioni di prove, da svolgersi in contraddittorio, deve essere tenuto verbale.
4 Va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti.
Prove
Art. 20
1 La verità di un fatto viene accertata in giudizio mediante: a) l’ammissione delle parti; b) i documenti; c) i testimoni; d) l’ispezione; e) le perizie; f) l’interrogatorio formale delle parti.
2 Sulle modalità dell’assunzione delle prove si applicano le corrispondenti norme della procedura civile.
3 L’Autorità di vigilanza, sotto sua responsabilità, può affidare ogni atto istruttorio, compresa l’audizione dei testimoni, al funzionario che funge da segretario, come pure all’ufficiale e al supplente dell’ufficio d’esecuzione e dei fallimenti competente per territorio, purché essi non siano parte del procedimento. 24 CAPITOLO IV Sentenze e ordinanze
Sentenze
a) formalità 25 Art. 21 1 Le sentenze dell’Autorità di vigilanza sono pronunciate in nome della Repubblica e Cantone del Ticino.
2 Esse devono, a pena di nullità, contenere: a) il luogo, il giorno, il mese e l’anno in cui furono pronunciate; b) l’indicazione del nome dei giudici che presero parte alla decisione nonché del segretario; c) l’indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o patrocinatori; d) le domande; e) l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
23 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
24 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
25 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
5 f) i dispositivi; g) la firma del presidente e del segretario nonché il bollo d’ufficio.
3 La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione rispettivamente cinque nelle esecuzioni cambiarie, con il rimedio di diritto ordinario del ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell’apprezzamento.
26
4 La sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi. 27
b) divieto della reformatio in peius 28 Art. 22 29 Il giudizio dell’autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso.
c) notificazione 30 Art. 23 La cancelleria procede entro dieci giorni, ridotti a cinque nell’esecuzione cambiaria, alla notificazione delle copie alle parti interessate e all’organo di esecuzione e fallimento.
d) esecutività 31 Art. 24 1 Le sentenze dell’Autorità di vigilanza sono esecutive dal giorno successivo a quello della notificazione.
2 È riservato l’effetto sospensivo dell’art. 36 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
Ordinanze
Art. 24a 32 Le decisioni riferite agli art. 7 cpv. 5 e 6, 10 cpv. 2 e 3, 12 della presente legge, come pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze. CAPITOLO IVa
33 Fine della procedura senza sentenza
Controversia divenuta senza oggetto
Art. 24b 34 1 L’autorità di vigilanza, udite le parti, stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico.
2 La mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal caso lo stralcio è ordinato d’ufficio senza contraddittorio. Il termine non decorre quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza.
3 Resta riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).
Desistenza, acquiescenza e transazione
Art. 24c 35 1 La desistenza del ricorrente, l’acquiescenza della controparte interessata e la transazione pongono fine alla controversia e hanno forza di cosa giudicata.
2 L’autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia il ricorso dai ruoli. CAPITOLO V Rimedi di diritto
Rimedi di diritto
26 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
27
Cpv. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
28 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
29
Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
30 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
31 Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
32 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
33 Capitolo introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
34 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
35 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
6
Art. 25
I rimedi di diritto sono: a) la revisione; b) l’interpretazione.
La revisione
a) motivi
Art. 26
36 Contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione: a) se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie; b) se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento; c) se una parte non è stata sentita.
b) forma
Art. 27
1 La domanda di revisione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.
2 L’atto deve contenere: a) l’indicazione dell’Autorità di vigilanza cui l’atto è diretto; b) l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio; c) l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede la revisione; d) le domande; e) la motivazione; f) l’indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b); g) la firma di chi chiede la revisione o del suo rappresentante.
3 Devono essere prodotti: a) la sentenza impugnata; b) la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica; c) i mezzi di prova, nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).
4 La domanda di revisione è nulla se mancano le formalità di cui al cpv. 2 lett. d), e), g) di questo articolo nonché quelle del cpv. 2 lett. f) nell’ipotesi dell’art. 26 lett. b).
c) termini
Art. 28
1 La domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
2 La domanda è notificata alle parti che, entro il termine di dieci giorni, possono inoltrare le loro osservazioni.
3 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.
d) effetti
Art. 29
37
1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell’autorità di vigilanza.
2 L’Autorità di vigilanza che accoglie la domanda di revisione annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia nuovamente sulla lite.
3 Non è motivo di ricusazione l’aver deciso il ricorso.
L’interpretazione
a) motivi
Art. 30
38 Se in una sentenza dell’autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica.
b) forma
Art. 31
1 La domanda di interpretazione deve essere presentata in forma scritta e in lingua italiana in tante copie quante sono le parti interessate più due.
36 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
37 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
38 Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
7
2 L’atto deve contenere, sotto pena di nullità: a) l’indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si chiede l’interpretazione; b) la motivazione; c) la firma di chi chiede l’interpretazione o del suo rappresentante.
c) termini
Art. 32
1 La domanda di interpretazione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’Autorità di vigilanza che ha giudicato.
2 La domanda può essere notificata alle parti, che entro il termine di dieci giorni possono inoltrare le loro osservazioni.
3 Nelle esecuzioni cambiarie il termine è ridotto a cinque giorni.
d) effetti
Art. 33
1 La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell’autorità di vigilanza. 39
2 L’autorità di vigilanza che trova giustificata la domanda di interpretazione toglie l’ambiguità o l’oscurità dei dispositivi della sentenza, senza cambiarne la sostanza, e corregge semplici errori di redazione o di calcolo. CAPITOLO VI Norme transitorie, disposizioni abrogative ed entrata in vigore
Norme transitorie
Art. 34
40
1 Le disposizioni di questa legge si applicano ai reclami introdotti dopo la sua entrata in vigore.
2 I rimedi di diritto di questa legge si applicano alle sentenze emanate dall’autorità di vigilanza dopo la sua entrata in vigore.
Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 1997
Art. 34a 41 Le modifiche del 12 marzo 1997 delle disposizioni di procedura si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.
Disposizioni abrogative
Art. 35
1 Riservato l’art. 34, è abrogata l’Ordinanza per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell’11 ottobre 1946.
2 Il cpv. 3 dell’art. 12 della Legge cantonale di attuazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento dell’8 marzo 1911 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 36
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.
42 Pubblicata nel BU 1992 , 225.
39 Cpv. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
40 Cfr. O per la procedura di ricorso in tema di esecuzione e fallimenti dell’11.10.1946 - BU 1946, 104.
41 Art. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 6.6.1997 - BU 1997, 274.
42 Entrata in vigore: 1° ottobre 1992 - BU 1992, 225.
Feedback