Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme
Regolamento sulle pompe funebri, l’esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) (del 1° aprile 2015) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria) e segnatamente gli art. 23, 40, 40a e 102c; d e c r e t a : TITOLO I Imprese di pompe funebri Capitolo primo Disposizioni generali
Definizione
Art. 1
1 A norma del presente regolamento è considerata impresa di pompe funebri ogni persona fisica o giuridica che s’incarica di organizzare direttamente o indirettamente: a) b) c)
2 Per preparazione della salma si intende la toilette, la vestizione del defunto e tutti gli altri atti necessari per la presentazione della salma. Capitolo secondo Autorizzazione
Obbligo di autorizzazione
Art. 2
1 Per l’esercizio di un’impresa di pompe funebri è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio di sanità.
2 Se una persona fisica o giuridica gestisce più di un’impresa di pompe funebri, ogni singola impresa dovrà disporre di un’autorizzazione.
3 Il titolare dell’impresa è tenuto a dare seguito, nel termine fissatogli, alle richieste dell’autorità competente.
4 Il titolare dell’impresa ha l’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante all’Ufficio di sanità; dovrà segnatamente segnalare ogni cambiamento del titolare dell’impresa, della sede dei locali, dei recapiti, del carro funebre ecc.
Obbligo di dichiarazione
I. Prestatori di servizi transfrontalieri
Art. 3
1 Ai prestatori di servizi legalmente stabiliti in uno Stato che rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Svizzera e l’Unione europea si applica la legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012.
2 Laddove la competenza spetta al Cantone, l’Ufficio di sanità verifica le qualifiche professionali delle persone di cui al cpv. 1. Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l’esercizio della professione validi nel Cantone, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, segnatamente mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.
II. Prestatori di servizi residenti in altri Cantoni
Art. 4
1 I prestatori di servizio che dispongono di un’autorizzazione al libero esercizio della propria attività in un altro Cantone possono esercitare la propria attività sanitaria nel Cantone per al massimo 90 giorni per anno civile con un nulla osta.
2 Le restrizioni e gli oneri legati alla loro autorizzazione si applicano pure a tale attività.
3 Essi sono tenuti a informare in anticipo le autorità competenti mediante dichiarazione scritta corredata da una copia autenticata dell’autorizzazione di esercizio rilasciata dal Cantone di residenza.
Requisiti
I. Diploma
Art. 5
È considerato diploma riconosciuto ai sensi della legge l’attestato professionale federale o un diploma equivalente riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) di Berna.
II. Sede
1. Principio
Art. 6
1 La sede professionale dell’impresa deve essere stabile e disporre di locali idonei e del personale necessario per accogliere i familiari del defunto, come definito dal Dipartimento della sanità e della socialità.
2 Essa deve rispondere ai requisiti strutturali richiesti per il rilascio dell’agibilità per spazi collettivi.
2. Deposito cofani
Art. 7
Ogni impresa deve disporre di un deposito di cofani adeguato all’attività, riservato unicamente a tale scopo.
3. Agibilità
Art. 8
1 Il titolare dell’impresa deve assicurarsi preventivamente che sia stata rilasciata dall’Ufficio di sanità l’agibilità dei locali.
2 Per ottenere l’agibilità dei locali è necessario un sopralluogo da parte dell’ispettore dell’Ufficio di sanità. Accertata l’idoneità dei locali, il titolare dell’impresa deve compilare e sottoscrivere lo specifico formulario.
III. Attrezzatura
1. Carro funebre
Art. 9
Il carro funebre deve disporre delle seguenti caratteristiche: a) b) c) d)
2. Trasporto delle salme durante
il servizio di picchetto
Art. 10
Durante i picchetti e in caso di eventi straordinari che lo richiedono, le aziende che vi partecipano dovranno essere in grado di provvedere al trasporto di almeno quattro corpi contemporaneamente.
3. Altro
Art. 11
L’impresa deve inoltre disporre: a) b) c) d) e)
Documentazione da inoltrare con l’istanza
Art. 12
1 Al fine di ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 3 occorre corredare l’istanza della seguente documentazione: a) b) c) d) e) f)
g)
2 Sono riservati ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio di sanità, che può chiedere ulteriori documenti.
Revoca dell’autorizzazione
Art. 13
1 Nei casi in cui le condizioni per la sua apertura vengono meno, l’autorizzazione è revocata dal Dipartimento della sanità e della socialità.
2 L’autorizzazione può essere revocata a tempo determinato o indeterminato se il titolare o i suoi collaboratori violano in maniera grave o ripetuta le disposizioni della Legge sanitaria o del presente regolamento.
Albo
I. Iscrizione
Art. 14
1 Le aziende di pompe funebri autorizzate sono iscritte d’ufficio nell’albo tenuto dall’Ufficio di sanità e periodicamente aggiornato.
2 L’albo è pubblicato in extenso periodicamente sul sito web dell’Amministrazione cantonale.
II. Cancellazione di iscrizioni dal registro
Art. 15
1 Le aziende di pompe funebri che hanno cessato la loro attività sono cancellate dall’albo.
2 Le aziende di pompe funebri alle quali è stata revocata l’autorizzazione o che hanno subito una revoca temporanea dell’autorizzazione vengono cancellate dall’albo per il periodo di revoca. Capitolo terzo Obblighi professionali
In generale
Art. 16
1 Il titolare e i dipendenti dell’impresa sono tenuti all’obbligo di discrezione. Essi non possono quindi rivelare in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro professione. In caso di violazione, saranno passibili della multa prevista al riguardo dalla legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.
2 L’impresa è tenuta a informare preventivamente e in maniera precisa e chiara i familiari sui costi delle singole prestazioni e sul costo complessivo del servizio.
Preparazione della salma
Art. 17
1 Il titolare dell’impresa assicura che il lavoro venga eseguito nel rispetto della dignità del defunto e delle volontà dei familiari.
2 L’impresa di pompe funebri è autorizzata alla rimozione del pacemaker esclusivamente se la rimozione è stata delegata per iscritto dal medico che ha constatato il decesso.
3 La vestizione del defunto può essere eseguita dai familiari.
4 Nel caso in cui la preparazione completa della salma è delegata all’impresa di pompe funebri, quest’ultima deve eseguire il lavoro nel rispetto e nella dignità della persona deceduta e dei suoi prossimi.
Sepolture
Art. 18
1 Il titolare dell’impresa assicura che la sepoltura o la cremazione della persona deceduta sia eseguita al più presto dopo 24 ore ma non oltre le 96 ore dopo la morte. Il termine di
96 ore può essere prorogato a 120 ore nel caso in cui la salma è conservata in un’apposita cella frigorifera.
2 In casi motivati e se non vi si oppongono rischi per l’igiene e la salute pubblica, previo preavviso del Medico cantonale, l’Ufficio di sanità può eccezionalmente prorogare il termine di cui sopra.
3 Restano riservate le decisioni dell’autorità penale.
Comparaggio
Art. 19
È vietata ogni forma di contratto o accordo tra l’impresa e le strutture sanitarie o i Comuni, che limiti la libertà di scelta dei familiari del defunto o che li esponga a uno stato di dipendenza.
Pubblicità
Art. 20
1 Le imprese possono divulgare pubblicità relativa alla loro attività. La pubblicità deve essere fatta in modo corretto e misurato e avere per scopo un’oggettiva informazione dell’utenza. È vietato l’uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico.
2 È fatto divieto al personale dell’impresa e ai suoi rappresentanti, di propagandare l’attività o di acquisire la clientela sulle vie pubbliche, nelle strutture sanitarie o presso gli uffici dell’amministrazione pubblica.
3 Le aziende non possono segnatamente: a) b) c) d) TITOLO II Esumazione e trasporto salme
Autorizzazione per l’esumazione
Art. 21
1 L’autorizzazione per l’esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura dev’essere chiesta all’Ufficio di sanità dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
2 Resta riservata l’esumazione di cadaveri presentanti pericolo di contagio, la cui autorizzazione è rilasciata dal Medico cantonale.
Autorizzazione per il trasporto di salme
Art. 22
1 Autorità competente per l’autorizzazione a trasportare un cadavere è il Municipio.
2 Resta riservato il trasporto di cadaveri presentanti pericolo di contagio, che deve essere autorizzato dal Medico cantonale.
3 Il Municipio autorizza senza particolari formalità il trasporto di cadaveri dal luogo dove è avvenuto il decesso, da Cantone a Cantone e a destinazione di altri Comuni.
4 Il trasporto all’estero viene per contro autorizzato utilizzando il modulo ufficiale denominato «carta di passo per cadavere», elaborato dall’Ufficio di sanità. Per il resto, le condizioni di trasporto sono fissate dalla legislazione federale vigente e dalle convenzioni a cui la Svizzera ha aderito.
Compiti dei Municipi
Art. 23
1 Il Municipio provvede ad inviare al Dipartimento tempestivamente la copia di ogni autorizzazione rilasciata e ogni «carta di passo per cadavere» rilasciata.
2 Le tasse incassate devono essere riversate dal Municipio alla Cassa cantonale. TITOLO III Disposizioni finali e transitorie
Contravvenzioni
Art. 24
1 Le infrazioni al presente regolamento sono punite in virtù dell’art. 95 della Legge sanitaria e secondo le competenze ivi stabilite.
2 Al procedimento si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Norma abrogativa e transitoria
Art. 25
1 Il regolamento sull’esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 e il decreto esecutivo concernente l’autorizzazione per l’esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961 sono abrogati.
2 Le imprese di pompe funebri già autorizzate, devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro un termine di 6 mesi, riservato l’art. 102c della legge.
Entrata in vigore
Art. 26
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 2015.
Pubblicato nel BU 2015 , 129.
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