Regolamento sulla protezione civile --> 1.5.4.1.1 / 520.110 (1.5.4.3)
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Regolamento sulla protezione civile --> 1.5.4.1.1 / 520.110

1.5.4.3 Regolamento sulla protezione civile (RPCi) (del 3 giugno 2008) IL CONSIGLIO DI STATO vista la legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione civile (in seguito LPCi), Capitolo primo Disposizioni generali

Dipartimento competente

(art. 2 cpv. 1 LPCi)

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’applicazione della legge sulla protezione civile e emana le necessarie direttive.

Pianificazione cantonale

(art. 2 cpv. 2 LPCi)

Art. 2

Il Consiglio di Stato approva ogni quattro anni: a) la pianificazione delle organizzazioni regionali e dell’istruzione per quanto di competenza cantonale; b) la pianificazione per la realizzazione, il rinnovo e l’equipaggiamento di rifugi e impianti. Il Dipartimento, considerate le necessità delle Regioni di protezione civile, fissa: a ) disposizioni in materia di protezione civile; b) il programma quadriennale per l’istruzione cantonale e regionale per quanto di competenza del Cantone; c ) il numero minimo dei militi da istruire; d ) le esigenze minime per ogni formazione; e ) coordina gli acquisti; f ) la procedura di chiamata in servizio dei militi e le modalità riguardanti le sanzioni disciplinari nei loro confronti; g ) le necessità e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, da rinnovare e da equipaggiare; h) le modalità riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile.

Regioni di protezione civile

a. Comprensorio

Art. 3

Il Cantone è suddiviso in sei comprensori di protezione civile regionali (Regioni di protezione civile) nelle forme previste dalla legge. I comprensori delle Regioni di protezione civile sono i seguenti: a) Regione TreValli: Distretti di Riviera, Leventina e Blenio; b ) Regione Bellinzonese: Distretto di Bellinzona, esclusi i Comuni di Isone e Medeglia; c ) Regione Locarno e Vallemaggia: Distretti di Locarno e Vallemaggia; d) Regione Lugano-Campagna: Circoli della Magliasina, Sessa, Breno, Capriasca, Taverne e Agno, escluso il Comune di Muzzano, Comuni di Cadempino, Cureglia, Lamone, Isone e Medeglia; e) Regione Lugano-Città: Comuni di Lugano e Muzzano, Circoli di Carona, Sonvico e Vezia, esclusi i Comuni di Cadempino, Cureglia e Lamone; f ) Regione Mendrisiotto: Distretto di Mendrisio e Circolo del Ceresio. Le Regioni suddividono il loro territorio tenendo conto delle direttive federali e cantonali.

b. Compiti

Art. 4

La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento, ed in particolare:
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a) promuove la realizzazione degli impianti e dei rifugi, secondo la pianificazione cantonale, in collaborazione con il Dipartimento; b) fornisce la consulenza ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici; c) gestisce gli impianti, le attrezzature speciali e quelle d’allarme della popolazione e, se del caso, i rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune; d) segue dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile, secondo le direttive federali e cantonali; e) gestisce il controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di protezione civile; f) designa e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive federali e cantonali di protezione civile g) mette a disposizione il personale necessario per l’istruzione sulla base di un’apposita convenzione con il Cantone ; h) allestisce e pubblica gli avvisi di chiamata per i servizi di istruzione (rapporti, corsi, esercizi); i) istituisce, sulla base delle direttive del Dipartimento, le formazioni di intervento; j ) segnala tempestivamente al Dipartimento ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali in materia; k) effettua il collaudo dei rifugi obbligatori; l) fornisce al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi (PIAT); m) controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti secondo le direttive federali e cantonali.

c. Collaborazione con gli altri partner

della protezione della popolazione

Art. 5 A favore degli altri enti, in particolare per i partner della protezione della popolazione, essa esegue i preparativi e svolge anche le seguenti attività: - condotta: allestimento posti comando e sale di condotta, messa a disposizione di aiuti alla condotta e addetti stampa; - assistenza: collaborazione nella gestione dell’evacuazione, allestimento e gestione di centri d’accoglienza, supporto a strutture socio-sanitarie; - protezione beni culturali: collaborazione e supporto tecnico; - salvataggio: messa a disposizione di formazioni in base alle richieste dei partner e alla tipologia dell’evento; - logistica: messa a disposizione e gestione di materiale, costruzioni protette e infrastrutture di condotta, sussistenza e trasporti in generale; - altri compiti: messa a disposizione di militi o formazioni specialistiche per compiti specifici.

d. Rapporto annuale

Art. 6

La Regione presenta al Dipartimento un rapporto annuale sull’attività svolta. Il Dipartimento ne fissa le modalità e i contenuti.

Comuni: compiti

Art. 7

Il Comune è competente per: a) concordare con la Regione e il Dipartimento il piano delle realizzazioni dei rifugi e curarne l’aggiornamento b) realizzare e gestire i rifugi pubblici; c) collaborare con la Regione per la realizzazione degli impianti sulla base delle pianificazioni cantonale e regionale; d ) collaborare con la Regione e il Cantone nell’allestimento della pianificazione della gestione dei rifugi fornendo i necessari dati e documenti . Le attribuzioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere affidate alle Regioni con un accordo tra le parti. Al Comune sono inoltre assegnati i compiti seguenti: a) allarmare la popolazione in tempo di pace; b) comunicare alla Regione le mutazioni del controllo degli abitanti concernenti i militi; c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione per gli assenti ingiustificati dai servizi; d) segnalare al Dipartimento ogni modifica o variante effettuata dal proprietario nella realizzazione del progetto di costruzione per il quale è stata rilasciata la licenza edilizia; e) segnalare al Dipartimento tutte le notifiche concernenti gli interventi edili che i proprietari di edifici intendono effettuare; f) segnalare al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile.
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Commissione cantonale consultiva (CCC)

Art. 8 Il Dipartimento nomina una Commissione cantonale consultiva per l’esame di problemi generali in materia di protezione civile e ne definisce i compiti e le competenze.

Conferenza dei Presidenti delle Regioni

Art. 9

Le Regioni costituiscono la Conferenza dei Presidenti. Il Cantone e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni si riuniscono almeno una volta all’anno per discutere sull’impostazione e su altri temi di portata generale. Capitolo terzo Militi e istruzione

Volontari e naturalizzati

Art. 10

L’incorporazione quale volontario nella protezione civile è di competenza della Regione ed è concessa quando necessaria per completare gli effettivi o per garantire esigenze particolari. I naturalizzati a partire dal 26° anno di età sottostanno agli obblighi di protezione civile. La decisione d’incorporazione è subordinata all’apprezzamento medico, obbligatorio per tutti i candidati, che si svolge al Centro di reclutamento.

Proscioglimento anticipato

(art. 11 LPCi)

Art. 11

Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.

Durata dei corsi

(art. 14 LPCi)

Art. 12

Il Dipartimento definisce la durata dei singoli corsi, riservati gli articoli da 33 a 36 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).

Istruzione

(art. 15 LPCi)

Art. 13

L’iter di formazione dei militi incorporati nella protezione civile si compone dei seguenti moduli: - i - istruzione tecnica di base; - istruzione specialistica; - i Non esiste il diritto ad accedere automaticamente alla formazione tecnica di base. Il Dipartimento stabilisce i contenuti dell’istruzione e ne sorveglia l’esecuzione.

Cambiamenti di funzione e di incorporazione

Art. 14 dell’istruzione generale di base, dandone immediata comunicazione al Dipartimento. Il cambiamento di Regione avviene per decisione delle Regioni interessate, con comunicazione al Dipartimento. Capitolo quarto Formazioni specialistiche e di intervento

In generale

Art. 15

In ogni Regione vengono istituite delle formazioni di primo e di secondo scaglione. Le formazioni di primo scaglione sono costituite dai primi elementi necessari all’impiego. Il Dipartimento può ordinare alla Regione la creazione di ulteriori formazioni specialistiche. Il Dipartimento emana le necessarie disposizioni per l’istruzione, l’equipaggiamento e le attrezzature speciali.

Costi

Art. 16

I costi per l’equipaggiamento, per le attrezzature e per i veicoli sono per principio a carico delle Regioni; Il Cantone partecipa ai costi del materiale per le formazioni di primo intervento. Il Dipartimento decide in merito all’alienazione di materiale, mezzi ed equipaggiamento forniti dal Cantone o da questo finanziato; in quest’ultimo caso, alla Regione è versata una
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Nel caso di vendita, i partner della protezione della popolazione hanno la priorità. I costi per l’impiego ordinato dalla Regione di protezione civile sono a carico di quest’ultima, quelli ordinati dal Cantone o da altre Regioni, al di fuori del comprensorio regionale sono, per principio, a carico di chi ha ordinato l’intervento; in casi eccezionali, il Cantone può assumersi tali oneri.

Partecipazioni agli Stati maggiori (SM)

Art. 17 I militi della protezione civile possono essere chiamati, previo accordo con le Regioni, a far parte di stati maggiori di condotta cantonali.

Stato maggiore della protezione civile

Art. 18 Se le circostanze operative lo giustificano, il Cantone può far capo allo Stato maggiore di condotta della protezione civile per la gestione dell’evento; questo Stato maggiore può essere completato con elementi dei partner. Capitolo quinto Costruzioni protette

Zone di valutazione

Art. 19

La raccolta dei dati e la determinazione delle zone di valutazione sono aggiornate di regola ogni quattro anni. Le zone di valutazione possono essere in casi eccezionali estese oltre i confini comunali se attraverso questa operazione si ottiene una compensazione ottimale dei posti protetti. Il fabbisogno di posti protetti nelle zone di valutazione è coperto quando esiste un posto protetto completo a disposizione di ogni abitante con dimora fissa secondo le normative federali.

Proprietari e possessori di immobili.

Sistemazione, equipaggiamento e

infrastrutture dei rifugi

Art. 20

I proprietari di immobili devono sistemare i rifugi ed equipaggiarli con il materiale indicato nelle prescrizioni tecniche ed organizzative dell’Ufficio federale della protezione della popolazione. I proprietari e i possessori di immobili devono tollerare infrastrutture ed attrezzature, in particolare gli impianti tecnici d’allarme.

Sopralluoghi

Art. 21 I prop r ietari e i possessori di immobili sono tenuti a consentire sopralluoghi effettuati da funzionari cantonali e regionali così come da militi della protezione civile per il controllo dei rifugi e delle sirene d’allarme. Le persone che effettuano il controllo devono essere in possesso di un documento di legittimazione. Il proprietario e il possessore dell’edificio devono essere preventivamente avvisati e possono presenziare al sopralluogo.

Raggruppamento di rifugi

Art. 22 proprietario è tenuto a fornire una garanzia finanziaria per l’importo pari al costo di realizzazione del rifugio, ritenuto comunque che la garanzia deve ammontare almeno alla somma dei contributi sostitutivi corrispondenti ai posti protetti da realizzare.

Collaudo

Art. 23

Per l’esecuzione del collaudo il Dipartimento fissa una tassa dell’importo massimo di fr. 500.-- da versare alla Regione che effettua il collaudo. Se il collaudo deve essere ripetuto poiché la costruzione non ottempera le condizioni tecniche stabilite dalla legislazione e dalle prescrizioni in materia, la tassa è nuovamente dovuta. Se il collaudo non può essere eseguito per impedimenti causati dal proprietario, l’ente incaricato fattura le spese.

Controlli periodici

Art. 24

Le Regioni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti e la loro conformità con le esigenze tecniche minime stabilite dalla legislazione federale.
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in edifici privati

Art. 25 costruzioni protette, in particolare rifugi pubblici, in edifici privati. In tale caso l’ente pubblico sottoscrive con il privato una convenzione che ne regola la proprietà, l’uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.

Rifugi pubblici per più Comuni

Art. 26 In zone particolarmente carenti in posti protetti il Dipartimento promuove la collaborazione tra Comuni per la realizzazione congiunta di uno o più rifugi pubblici. In tal caso viene sottoscritta una convenzione che ne regola la proprietà, l’uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.

Soppressione di rifugi

Art. 27 Gli eventuali sussidi devono essere restituiti se il rifugio adempie ai requisiti minimi richiesti dalle normative federali. I proprietari sono tenuti al versamento di un contributo sostitutivo pari ai posti soppressi qualora il rifugio adempie ai requisiti minimi richiesti.

Tasse

Art. 28 La tassa della decisione di esonero e di riesame è dovuta dal titolare del permesso di costruzione e è incassata dal Cantone. Il Cantone, per le decisioni riguardanti proprie iniziative edili, è esonerato dal pagamento della tassa di decisione. La tassa per ogni collaudo è dovuta dal proprietario dell’immobile alla Regione che ne esegue il collaudo. Capitolo sesto Contributi sostitutivi

Ammontare e Incasso

(art. 35 cpv. 1 LPCi)

Art. 29

Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi sostitutivi. Il Dipartimento fissa all’inizio di ogni anno i contributi sostitutivi a dipendenza del numero dei posti protetti obbligatori dei rifugi e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. I contributi sono incassati dal Comune, prima dell’inizio dei lavori, e figurano in un conto separato. L’incasso e la gestione dei contributi sostitutivi possono essere affidati alla Regione che tiene un conto particolare dove gli stessi vengono contabilizzati separatamente per Comune.

Impiego

(art. 36 cpv. 1 LPCi)

Art. 30 L’impiego dei contributi sostitutivi deve essere approvato e autorizzato dal Dipartimento, il quale tiene il controllo dei contributi sostitutivi incassati, conservati e spesi.

Utilizzo per altri scopi di protezione civile

(art. 36 cpv. 3 e 4 LPCi)

Art. 31 Il Dipartimento, sentiti il Comune interessato, la Regione coinvolta e la Commissione consultiva cantonale, potrà definire le priorità sull’impiego dei contributi sostitutivi per altri scopi di protezione civile.

Modalità di impiego dei contributi sostitutivi

Art. 32 I contributi sostitutivi sono versati al beneficiario in base all’avanzamento dei lavori o dietro fattura controllata e accettata. L’ultima rata è versata di regola al termine della prestazione riconosciuta e dopo l’approvazione della liquidazione finale.

Rimedi di diritto

Art. 33

Contro le decisioni in materia di contributi sostitutivi è data facoltà di reclamo al Dipartimento entro il termine di 15 giorni dalla notificazione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
15 giorni dalla notificazione. Capitolo settimo
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Inadempienza del Comune e della Regione

Art. 34

In caso di inadempienza del Comune o della Regione nell’esecuzione delle misure ordinate o nella preparazione dei mezzi, il Dipartimento ne ordina la realizzazione entro un congruo termine. Se tale termine scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie. Gli oneri sono a carico dell’ente inadempiente.

Inadempienza dei privati

Art. 35

materia di costruzioni di rifugi, del loro equipaggiamento ed arredamento e della loro manutenzione, il Dipartimento fissa un congruo termine per la realizzazione delle misure correttive. Se il termine assegnato scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie . Le spese sono a carico del proprietario. Se la realizzazione del rifugio non è più possibile, il proprietario è tenuto a versare al Comune il contributo sostitutivo e al Cantone l’eventuale multa. Rimane riservato il procedimento penale. Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 36

- il regolamento del 1° febbraio 1994 sulla protezione civile; - il decreto esecutivo del 23 marzo 2004 sulla protezione civile.

Entrata in vigore

Art. 37

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2008. Pubblicato nel BU 2008 , 320.
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