Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria profession... (5.2.4.4)
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Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca --> 5.3.1.1 / 421.100

Legge professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (del 3 ottobre 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4308 del Consiglio di Stato e il rapporto 30 agosto 1995 n. 4308 R della Commissione speciale «Università», TITOLO I
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Natura e scopo

Art. 1

L’Università della Svizzera italiana (in seguito: USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito: SUPSI) sono enti autonomi di diritto pubblico, con personalità propria e sede a Lugano. L’USI e la SUPSI perseguono l’inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica confederale universitaria e della ricerca. In particolare l’USI provvede all’insegnamento e alla ricerca nei campi dove possono essere conseguiti: a) una qualità scientifica di rilevanza internazionale; b) uno sviluppo conforme alle risorse disponibili e alla domanda. In particolare la SUPSI adempie i compiti previsti dalla Legge federale sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995 (in seguito: Legge federale), con attenzione ai bisogni locali di insegnamento di base e di formazione continua, di ricerca applicata, di sviluppo e trasferimento tecnologico. Nell’adempimento del loro mandato, USI e SUPSI contribuiscono alla promozione del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità fra uomo e donna. L’USI e la SUPSI perseguono, tramite accordi diretti, la cooperazione secondo il principio della complementarità. La lingua ufficiale dell’USI e della SUPSI è l’italiano.

Rapporti con il Cantone

Art. 2

Il Cantone finanzia l’USI e la SUPSI tramite: a) il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni, nella misura in cui l’USI e la SUPSI non possano percepirli direttamente; b) finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali; c) d) contributi agli investimenti. L’USI e la SUPSI si finanziano per il resto secondo modalità di gestione privata . L’USI e la SUPSI sono esenti da imposte cantonali e comunali. È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Consigliere di Stato direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei Consigli dell’USI e della SUPSI. Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall’applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale amministrativo quale istanza unica.

Competenze delle autorità cantonali

Art. 3

Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: a) decid e la creazione o la soppressione di facoltà e dipartimenti; b) sulla base dei contratti di prestazione e della pianificazione pluriennale finanziaria e di sviluppo dell’USI e della SUPSI, presentate contemporaneamente; c) d) discute annualmente la politica universitaria dell’anno accademico trascorso, sulla base di un
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particolare un rapporto di verifica del mandato di prestazione e un rapporto dell’USI, rispettivamente della SUPSI, sull’anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio; e) contratto di prestazione; f) decide i contributi agli investimenti. Il Consiglio di Stato: a) stipula con l’USI e con la SUPSI i contratti di prestazione e propone al Parlamento il montante globale annuale, nell’ambito dell’impegno quadriennale approvato dal Gran Consiglio; b) nomina i membri del Consiglio dell’USI e della SUPSI e della Commissione indipendente di ricorso; c) può imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, segnatamente in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi; d) rappresenta l’USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi federali o intercantonali. I conti dell’USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell’Amministrazione cantonale.

Libertà di insegnamento

Art. 4

È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.

Facoltà e titoli di studio

Art. 5

L’USI è strutturata in facoltà, la SUPSI in dipartimenti. Facoltà e dipartimenti godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi Consigli.

Organi dell’Università

Art. 6

Gli organi dell’USI sono il Consiglio dell’USI e i Consigli di Facoltà. Gli organi della SUPSI sono il Consiglio della SUPSI e i Consigli di Dipartimento. Altri organi possono essere previsti dagli statuti dell’USI e della SUPSI.

Commissione indipendente di ricorso

Art. 7

È istituita la Commissione indipendente di ricorso. Il Consiglio di Stato ne designa i membri e le regole di funzionamento. Essa è presieduta da un magistrato dell’ordine giudiziario. La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro decisioni relative ai rapporti tra l’Università, gli studenti, gli uditori e gli altri utenti. Per rapporti di diritto privato la Commissione assume la funzione di autorità di conciliazione. L’udienza di conciliazione può essere esperita dal presidente o da un membro della Commissione.
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Consiglio dell’Università

Art. 8

Il Consiglio dell’USI è l’organo superiore dell’USI e provvede: a) ad adottare lo statuto, i regolamenti generali e della Facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell’insegnamento e della ricerca; b) a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazione e ripartire le risorse tra facoltà; c) a disciplinare le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica, e a nominare i professori stabili e i dirigenti; d) a presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull’attività svolta. Esso si compone dei rappresentanti delle facoltà e da 5 a 11 membri designati, ogni quattro anni, dal Consiglio di Stato. Il Consiglio della SUPSI è l’organo superiore della SUPSI, con analoghe mansioni, composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato. I membri designati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso l’USI o la SUPSI. Il Consiglio adotta un proprio Regolamento interno.

Consigli di facoltà

Art. 9

12) Gli statuti dell’USI e della SUPSI definiscono la composizione e le competenze dei rispettivi Consigli di facoltà o dipartimento.

Rapporti con docenti, ricercatori e dipendenti

Art. 10

I rapporti dell’Università con i docenti, i ricercatori e gli altri dipendenti sono retti dal diritto
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Rapporti con studenti e utenti

Art. 11

I rapporti dell’Università con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti dagli appositi regolamenti. Possono essere previste tasse di frequenza o per l’uso di infrastrutture, fino a concorrenza dei costi al netto dei sussidi federali o intercantonali; nel fissarle va tenuto conto della necessità di contenere il divario di oneri rispetto ai ticinesi che studiano fuori Cantone, come pure delle possibilità di aiuto per chi fosse nell’impossibilità economica di sopportarle. L’ammissione di utenti può essere limitata: a) per effetto dei titoli di studio richiesti, conformemente all’articolo 5 cpv. 2, nel rispetto di leggi e accordi internazionali e intercantonali; b) per tenere conto della capienza di strutture e sussidi didattici, oltre la quale sarebbe compromessa la qualità dell’insegnamento; c)

Istituzioni create da terzi

Art. 12

14) SUPSI se: a) soddisfano ai principi della presente legge e si inseriscono nella politica universitaria cantonale; b) segnatamente, non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti. L’affiliazione comporta l’obbligo di sottostare alle strategie e alle regole generali dell’USI o della SUPSI, fatta salva l’autonomia amministrativa. L’USI o la SUPSI rappresentano l’ente affiliato per i finanziamenti del Cantone e della Confederazione. In particolare, dedotta la partecipazione a servizi comuni: a) il riversamento dei contributi previsti dall’Accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali per gli studenti ticinesi; b) il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni per la parte di loro spettanza e; c) eventuali contributi cantonali concessi nell’ambito del Contratto di prestazione o decisi dal Gran Consiglio. L’affiliazione compete: a) al Gran Consiglio se comporta il beneficio di contributi cantonali; b) al Consiglio dell’USI e della SUPSI, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato, negli altri casi.

Elementi costitutivi

Art. 13

15) L’Università della Svizzera italiana è costituita dall’Accademia di architettura, dalla Facoltà di scienze economiche, dalla Facoltà di scienze della comunicazione e dalla Facoltà di scienze informatiche. La SUPSI è costituita di dipartimenti con cicli di studio nei settori: a) della costruzione e del territorio; b) dell’informatica, dell’elettronica e delle tecnologie di produzione; c) d) dell’economia; e) del lavoro sociale; f) del teatro; g) della musica;
18) h) delle formazioni sanitarie.
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Protezione del nome

Art. 14

20) della Svizzera italiana» e «Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana». È necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni «università», «istituto universitario» e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera. Il Consiglio di Stato vigila affinché: a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le università accreditate; b) le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo valore dei titoli conseguiti; c) l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della Conferenza Universitaria Svizzera.
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Art. 14a
22) L’USI e la SUPSI sono titolari dei diritti di proprietà intellettuali di tutte le creazioni intellettuali tecniche e di risultati di ricerca ottenuti da dipendenti nell’esercizio della loro attività. L’USI e la SUPSI prendono provvedimenti per valorizzare i risultati delle ricerche, in particolare per la commercializzazione. Se vi rinunciano il diritto ritorna allo scopritore. Lo scopritore partecipa in modo appropriato alle entrate generate dalla sua ricerca. Se l’USI o la SUPSI rinunciano a assumere in proprio la valorizzazione dei risultati e il ricercare la assume in proprio l’università beneficia in modo appropriato delle entrate generate. Art. 15 ...
23) TITOLO II
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Istituti di ricerca

26) Art. 16
27) non presenti all’USI o alla SUPSI sostenendo istituti pubblici o privati di riconosciuta qualità scientifica. La qualità scientifica è data per acquisita se l’istituto: - è riconosciuto in base alla Legge federale sulla ricerca; - ha una convenzione di collaborazione istituzionale con un’università svizzera e riceve contributi finanziari; - riceve regolarmente mandati da parte di enti nazionali o internazionali preposti alla ricerca. Il Cantone può contribuire mettendo a disposizione servizi e infrastrutture, partecipando al capitale di fondazione o con contributi annuali, di regola con un contratto di prestazione. Il Consiglio di Stato emana un Regolamento di applicazione.

Valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 17

29) Il Cantone può vincolare il proprio contributo alla condizione che: a) la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici siano trasferiti all’istituto per il quale il beneficiario lavora; b) l’istituto prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati e faccia partecipi in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano. Art. 18 ...
30) Art. 19 ...
31) Art. 20 ...
32) Art. 21 ...
33) Art. 22-25 ...
34) Art. 26 ...
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Entrata in vigore

Art. 27

36) Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
37) Pubblicata nel BU 1995 , 545. Note:
1) Titolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 1997, 223.
2) Titolo introdotto dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.
3) Sottotitolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
4) Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
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6) Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14 e 134; precedente modifica: BU 2002, 247.
7) Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
8) Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedente modifica: BU 2002, 247.
9) Cpv. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
10) Cpv. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
11) BU 2002, 247.
12) BU 2002, 247.
13) Cpv. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
14) Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
15) Art. modificato dalla L 7.10.2003; in vigore dal 5.12.2003 - BU 2003, 400; precedente modifica: BU 2002, 501.
16) Cpv. introdotto dalla lett. a) alla lett. e) dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
17) Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 161.
18) Lett. introdotta dalla L 21.3.2006; in vigore dal 12.5.2006 - BU 2006, 162.
19) Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 18.8.2006 - BU 2006, 297 e 309.
20) Art. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 247.
21) Cpv. introdotto dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
22) Art. introdotto dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
23) Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14 e 134.
24) Titolo introdotto dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.
25) Sottotitolo modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
26) modifica: BU 1997, 223.
27) BU 1997, 223; BU 2002, 247.
28) Nota marginale modificata dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14.
29) BU 1997, 223; BU 2002, 247.
30) Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14 e 134; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.
31) Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.
11.3.1997: BU 1997, 223.
33) Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 2002, 247.
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11.3.1997: BU 1997, 223.
35) Art. abrogato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 10.1.2006 - BU 2006, 14; precedenti modifiche: BU 1997, 223; BU 1999, 299; BU 2002, 247.
36) Numero dell’art. modificato dalla L 11.3.1997; in vigore dal 1.5.1997 - BU 1997, 223.
37) Entrata in vigore: 10 novembre 1995 - BU 1995, 545.
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