Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario
                            Legge  sull’esercizio  delle  professioni di  fiduciario  (LFid)  (del  1° dicembre   2009)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  6   marzo  2007  n.    5896  del  Consiglio  di Stato;  –  il   messaggio  aggiuntivo  3   giugno   2008  n.    5896A  del  Consiglio   di    Stato;  –  il   rapporto  18   novembre   2009   n. 5896/5896A  R    della  Commissione   della  legislazione,  decreta:  Capitolo   I  Principio
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            Art.  1  1  Le  attività  di    fiduciario  commercialista  e fiduciario  immobiliare   svolte  per   conto   di terzi  a  titolo  professionale   nel   Cantone  Ticino  sono  soggette  ad  autorizzazione.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  L’autorità  di    vigilanza  può   rilasciare   autorizzazioni  limitate,  segnatamente  per  l’attività  di cambio;  essa  ne  disciplina  i  dettagli  nel  regolamento.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  può   essere   rilasciata  solo  a   persone  fisiche   e   ha   carattere  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Albo
                            Art.  2  1  L’autorità  di vigilanza  dispone  che  le persone  autorizzate   ad   esercitare  la  professione  vengano  iscritte  in un   albo  di cui  è   data  pubblicazione  annuale  sul   Foglio  ufficiale;  essa   può  stabilire  ulteriori  forme   di pubblicazione,  riservata  la    legge   sulla   protezione  dei  dati   personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   fiduciario  che  intende  rinunciare  all’esercizio  della  professione  e   quindi  all’iscrizione   all’albo  deve  darne  comunicazione  all’autorità   di vigilanza.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    rinuncia  non  ha  alcun  effetto  riguardo  a    procedimenti  disciplinari  pendenti  o    alla  facoltà    di  applicare  le relative  sanzioni.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  Il    fiduciario  può  domandare  all’autorità    di  vigilanza    la  riammissione  all’albo  se  dimostra  di  soddisfare  i  requisiti  autorizzativi  disposti  dalla   presente  legge.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   rinuncia   viene  pubblicata  sul   Foglio   ufficiale.  6  Capitolo  II  Categorie  di  fiduciari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiduciario  commercialista  Art.  3  È   considerato   fiduciario  commercialista  chi  svolge  una  o   più  tra   le    seguenti  attività:  a)  delle  registrazioni,   della   contabilità   e   dei  libri   contabili;  7  b)  fiscale,  segnatamente  la    preparazione  e   la    compilazione  di    dichiarazioni  d’imposta  conto   di persone  fisiche  e   giuridiche;  8  c)  nell’ambito   della  legge  federale  sulla   esecuzione  e sul   fallimento,  risanamento   di  debitorie  e   cessione  crediti  in via  fiduciaria;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  d)   di immobili  e società  immobiliari;  e)   amministrazione,  gestione  e   liquidazione   di    società  a   titolo  fiduciario;  10  f)  e   detenzione  di    partecipazioni  o di altri  averi  a   titolo   fiduciario;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dalla   L   18.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   introdotto  dalla  L 18.10.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.   modificato  dalla   L   18.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dalla   L   18.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   introdotto  dalla  L 18.10.2021;  in vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   modificato  dalla   L   18.10.2021;  in    vigore  dal   1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett.   modificata  dalla  L 18.10.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dalla  L 18.10.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Lett.   modificata  dalla  L 18.10.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU   2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dalla  L 18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  aziendale;  h)  e   amministrazione  di    navi  e   di    società  marittime;  i)   di patrimoni,  esclusa  la gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fiduciario  immobiliare  Art.  4  È   considerato   fiduciario  immobiliare  chi  svolge  una  o   più  tra  le    seguenti  attività:  a)  nella    compravendita  e   permuta  di  fondi  giusta  l’art.  655  cpv.    2  del    Codice  civile  b)    nei  negozi  giuridici  aventi  per  oggetto  diritti    immobiliari  e    diritti    concernenti  immobiliari;  c)  di stabili  e   appartamenti;  d)   di immobili  e di società   immobiliari;  e)  e   conduzione  di promozioni   immobiliari.  Art.  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Capitolo   III  Autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  persone  giuridiche,  le società   di persone  e   le ditte  individuali  possono  esercitare  le  attività  disciplinate  dalla  presente   legge  se  al loro  interno  opera  almeno  un  fiduciario   autorizzato;  egli  deve  svolgere   l’attività  professionale  nell’azienda  ed  avere  diritto  di firma   iscritto  nel  Registro  di  commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devono  essere  ricoperti  da  un  fiduciario  i  seguenti  ruoli:  a)   individuale:  il   titolare;  b)   in    nome  collettivo:  tutti   i  soci;  c)   in    accomandita:   i  soci  illimitatamente  responsabili;  d)   anonima:  almeno  un  membro  del  Consiglio  di amministrazione  che  abbia   responsabilità  gestione  o   un  membro  della   direzione;  e)   a   garanzia  limitata:  almeno  un  gerente;  f)  agenzia,  rappresentanza  o  simile:    il  direttore  rispettivamente  il    gerente  o  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  fiduciario   autorizzato  può  essere  responsabile   di    una  sola   persona  giuridica,  società  di    persone  o  ditta   individuale  attiva  nel   campo  fiduciario   salvo  eccezioni  pronunciate  dall’autorità  di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  diritto  di  firma  collettiva    a  due,  almeno  uno  dei  firmatari  deve  essere  titolare  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezioni
                            Art.  7  Non  soggiacciono  alla   presente  legge:  a)    e  persone  con  compiti    gestionali    di  banche,    casse    di  risparmio  e  società  se  questi    istituti  sono  interamente    soggetti    alla  legge  federale  sulle  banche    e   le  di    risparmio,  per  l’attività  svolta  nell’ambito   degli   stessi  istituti;  b)    e  persone  con    compiti  gestionali    di  imprese  soggette,    quali  gerenti  di  fondi  alla    legge  federale  sugli  investimenti  collettivi  di  capitale,  per  l’attività  svolta  della   legge  stessa;  c)   di valori   mobiliari  ai    sensi  della  legge   federale  sulle  borse  ed   il  commercio  di    valori  per  l’attività   svolta  nell’ambito  della  legge  stessa;  d)  che  possono  esercitare  la    rappresentanza   in    giudizio  nell’ambito  del  monopolio  per  attività  coperte  dalla   legge  federale  sulla  libera   circolazione  degli  avvocati.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorità  di vigilanza  rilascia  l’autorizzazione   all’istante  che  adempie  i seguenti   requisiti:  a)   l’esercizio  dei  diritti  civili;  b)  di    ottima  reputazione  e garantisce  un’attività  irreprensibile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  abrogato  dalla  L 18.10.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Cpv.  modificato  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Lett.  reintrodotta  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  - BU  2021,  404;  precedente   modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   si    trova  in stato  d’insolvenza  comprovato  da  attestati  di carenza   beni,  in    stato  di fallimento  in  stato  di  sovraindebitamento    comprovato  da  un  estratto  delle  esecuzioni  e  fallimenti  per  indipendenti  da  eventuali   precetti  relativi  alla   propria  attività  di    fiduciario;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  d)  di un   titolo   di    studio  accettato  ed  ha  compiuto  un   periodo   di    due  anni  di pratica  Svizzera  in    una   fiduciaria   nel  ramo  per  il   quale  si    domanda   l’autorizzazione;  15  e)  di    una   copertura   per  la    responsabilità   civile  le    cui  prestazioni  e   modalità  sono  fissate  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non    gode  di  ottima  reputazione,  rispettivamente  non  garantisce  un’attività  irreprensibile,    in  particolare  chi  è   stato  condannato  in   Svizzera  per  reati  intenzionali  contrari  alla     dignità  professionale:  a)   ultimi  dieci   anni,  ad  una  pena  pecuniaria   superiore  a   180  aliquote   giornaliere  oppure  ad  pena   detentiva  superiore  a sei   mesi;  b)    ultimi    cinque  anni,  al  massimo    ad  una  pena  pecuniaria  fino  a  180  aliquote  giornaliere  ad  una  pena  detentiva  fino  a   sei  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    capoverso  precedente  si    applica  per  nel  caso  di  condanne  subite  all’estero  per  reati  contemplati  dal  diritto   svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di    vigilanza  ha  la    facoltà  di    sospendere  l’esame   dell’istanza  di    rilascio  dell’autorizzazione,  se  nei  confronti  del  richiedente  è   pendente  un   procedimento  penale  per  reati  intenzionali  contrari  alla  dignità  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiedenti  provenienti  da  un  altro  Cantone  Art.  9  Per  richiedenti  provenienti  da    un  altro  Cantone    rimane  riservata  la  Legge  federale  sul  mercato  interno   (LMI).
                        
                        
                    
                    
                    
                Accertamento
                            Art.  10  L’autorità  di  vigilanza  può  accertare,  nei  casi  dubbi,  se  una    determinata  attività  professionale  soggiace  alla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titoli  di  studio  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  titoli  di    studio  riconosciuti  per  l’autorizzazione  di fiduciario  commercialista  e di fiduciario  immobiliare  sono  definiti  dall’autorità  di    vigilanza  nel  regolamento.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di  vigilanza  può  accettare  titoli   di studio  svizzeri  introdotti  dopo   l’entrata  in  vigore  della  presente  legge  e   che  garantiscono  un’adeguata  formazione  professionale.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorità  di    vigilanza  ha  facoltà  di    accettare  titoli  di    studio  conseguiti  all’estero   che   adempiono   gli  stessi  requisiti  di quelli  svizzeri.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’autorità  di vigilanza  può  richiedere  il superamento  di    una  prova  attitudinale   se  ritiene  insufficiente  in  materia  di    diritto  svizzero   il   percorso   formativo  del  richiedente.  Essa  ne   fissa   le relative  modalità  in  un  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La    prova  attitudinale  è  sostenuta  dinanzi  a  una  commissione  indipendente  d’esame  designata  dall’autorità  di  vigilanza.    La    commissione  esprime    un  preavviso  all’attenzione  dell’autorità  di  vigilanza,  che   emana  la    propria  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  12  1  L’autorità  di  vigilanza  stabilisce  la  tassa  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  e  la  tassa  annuale  di    esercizio;  essa  può  prelevare  una   tassa  anche   per  le    altre  decisioni  di    sua   competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  possono  raggiungere  singolarmente  l’importo   massimo  di fr.  1’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la tassa  di    rilascio   dell’autorizzazione  all’esercizio   dell’attività  di fiduciario   e per  quella  relativa  all’iscrizione  all’albo  cantonale  dei  fiduciari  rimane  riservata,  per  richiedenti  provenienti  da  un   altro  Cantone,  la    legge  federale  sul  mercato  interno  (LMI).  Capitolo  IV
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Lett.  modificata  dalla  L 18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dalla  L 18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  abrogato   dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  abrogato   dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Cpv.  modificato  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  del  fiduciario,  vigilanza  e   misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  generali  Art.  13  Il   fiduciario  è tenuto  ai    seguenti  doveri:  a)    operare  in  modo  coscienzioso    e  dimostrarsi  degno    della    considerazione  che    la  sua  e   la sua  funzione  esigono;  b)   osservare  le direttive  emanate  dall’autorità  di    vigilanza  nonché  gli  usi  commerciali   vigenti  Cantone  Ticino;  c)   gestire  gli averi  ed  i  valori  appartenenti   ai  clienti   in conti   o depositi   separati   tra   di    loro   e  suoi  personali;  d)   tenere  le    registrazioni  per  stabilire   in    ogni   momento  lo    stato  della   pratica   e la distinta  delle  prestazioni   e   deve  poter  restituire  i  valori  affidatigli   entro  i  termini  pattuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  particolari  nell’attività  di  amministrazione   di  patrimoni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  14  Chi  amministra   patrimoni   è tenuto  ai    seguenti  doveri:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  a)  di  informazione  e   rendiconto:  in  particolare    deve  informare  il   cliente  sullo  stato    degli  e   dei  beni   amministrati;  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  24  b)  di    diligenza:  in    particolare  deve  garantire   la    miglior  esecuzione  possibile   degli   ordini   del  c)  di    lealtà:  in    particolare  deve  evitare  che  il suo  cliente  venga  leso  da   conflitti  di    interesse;  d)  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Doveri  di informazione  Art.  15  1  Il  fiduciario  è   tenuto   a   fornire  all’autorità   di vigilanza,  in    modo  completo   e   veritiero,  ogni  informazione  e documentazione  richiesta  o   necessaria   per  la vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorità   di    vigilanza,  sentito  l’interessato,  può  revocare   l’autorizzazione  nel  caso   non  siano   fornite  le  informazioni  e   la documentazione  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segreto  professionale  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  fiduciario  che  rivela  un  segreto  di cui  ha  avuto  conoscenza  nella   sua  funzione  è   punito  dall’autorità  di vigilanza   con  la    multa  fino  a   fr. 50’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   rivelazione  del  segreto   è punibile  anche  dopo  la    cessazione  dell’attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le  disposizioni  federali  e   cantonali  sull’obbligo  di  dare    informazioni  all’autorità  oppure  di    testimoniare  in    giudizio.  Art.  17  ...  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato,  avuto  riguardo  di  un’equa  rappresentanza  delle  categorie  professionali  interessate,  nomina  per  un  periodo    di  4    anni  l’autorità    di  vigilanza,  composta  di  5  membri  e   3   supplenti,   e   ne  designa  il   presidente  ed  il vicepresidente;  il presidente  dell’autorità  di  vigilanza  è   un  magistrato,   oppure   un  ex  magistrato,  dell’ordine  giudiziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’autorità  di    vigilanza  compete  autonomamente   la    sorveglianza  dell’attività  dei  fiduciari;   essa  vigila  sull’osservanza  della  legge  e può  compiere  ispezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  sue  decisioni  l’autorità   di    vigilanza  non  è   sottoposta  alle  istruzioni   del  Consiglio  di    Stato;  essa  è  indipendente   da  ogni  autorità  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di vigilanza  presenta  ogni   anno  un  rapporto  di    gestione  al Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Controllo  cantonale  delle  finanze   funge  da  ufficio  di    revisione  e   svolge  la    revisione   annuale  dei  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  rapporti  tra   l’autorità   di    vigilanza  ed  il Consiglio  di    Stato  sono  disciplinati  da  una   convenzione   di  risorse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  dell’autorità  di  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dalla   L 18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Frase  modificata  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Lett.  modificata  dalla  L 18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Frase  annullata  dalla  sentenza  24.11.2011  del  Tribunale  federale  -  BU  2012,  203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Lett.  abrogata  dalla  L 18.10.2021;  in vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.   abrogato  dalla   L 18.10.2021;  in    vigore   dal  1.1.2022  -  BU  2021,  404;  precedente  modifica:   BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                203.
                            Art.  19  1  L’autorità  di  vigilanza  è  autonoma  nella  gestione    delle  proprie  risorse  finanziarie,  straordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  dispone  di    un  segretariato  permanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità  di vigilanza  assume  per   il tramite   del  Consiglio  di    Stato  il  personale  del  segretariato,  il  cui  rapporto  di    lavoro  è disciplinato  dalla   legislazione   applicabile   al    personale  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorità  di vigilanza  adotta   un  regolamento  sulla  propria  organizzazione  e   gestione;  esso  deve  essere  approvato   dal   Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorità  di vigilanza  può  capo  a   periti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  20  1  L’autorità  di  vigilanza  revoca  il  diritto  di  esercitare  la  professione  se  il   fiduciario  non  adempie  più   alle  condizioni   poste   dalla  legge  per  il   rilascio  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   norme  concernenti  il   procedimento  disciplinare  si    applicano  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   revoca   è   pubblicata   nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Venuto  a   cadere   il   motivo   di    revoca,  l’autorità   di    vigilanza  può   rilasciare  una  nuova  autorizzazione  se  sono  adempiuti  tutti  gli altri   requisiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  disciplinari  Art.  21  1  L’autorità  di    vigilanza  punisce  le    infrazioni  ai doveri  con  le    misure  disciplinari  seguenti:  a)  b)   sino  a fr.  20’000.--;  c)  dall’esercizio  della  professione  per  la durata  minima  di due  mesi  e massima  di  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   multa  e   la sospensione  possono  essere  cumulate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   sospensione  è pubblicata  nel  Foglio   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   spese  del   procedimento  disciplinare  e   quelle  derivanti  da  perizie  possono   essere  addossate  al  fiduciario  cui  vengono  inflitte  sanzioni  disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  vi    è   il   sospetto   di un   illecito   penale   gli  atti  sono  trasmessi  al Ministero  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedimento  disciplinare  Art.  22  1  Il  procedimento  disciplinare  è   avviato    d’ufficio  o  su  segnalazione.    Esso  è  retto  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  2013.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’interessato  dev’essere   data  la  facoltà  di  esprimersi  sulle  censure  a   suo  carico   e di consultare  gli  atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  denunciante  è  trasmessa  copia  del  dispositivo,  egli    non  è  tuttavia  legittimato  ad  impugnare  il  giudizio  dell’autorità  di    vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esercizio  abusivo  Art.  23  1  L’autorità  di    vigilanza  punisce  con  la multa  fino  a   fr.  50’000.--   chi,  senza  essere  iscritto  nell’albo  delle  professioni  fiduciarie,  esercita  l’attività  di fiduciario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’autore  ha  agito   per   negligenza   è   punito  con  la multa  fino  a fr.  20’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  gravi  (segnatamente  ove  il fiduciario,  agendo   per  mestiere,  realizza  una   grossa  cifra  d’affari  o  un    guadagno  considerevole)  o   di  recidiva,    la  pena  è   la  multa    fino    a   fr.  200’000.--;  gli  atti  sono  trasmessi  d’ufficio   al    Ministero   pubblico.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione   può  essere  pubblicata  nel  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  profitti  conseguiti  con  l’esercizio  abusivo  della  professione  sono  confiscati  dall’autorità  competente  ed  incamerati  dallo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sospensione  cautelare  Art.  24  1  Se  un  fiduciario   è   soggetto  ad  un  procedimento  penale   per  reati  intenzionali  contrari  alla  dignità  professionale,    oppure  se  contro  di  lui  è  pendente  un  procedimento  per  la  revoca  dell’autorizzazione,  l’autorità    di  vigilanza  può  sospenderlo  a  titolo  cautelare  dall’esercizio  della  professione,  in    attesa  della  decisione  definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità  di  vigilanza  può  prendere  anche  altre  misure  provvisionali  a   tutela  degli  interessi  dei  clienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   sospensione  è pubblicata  nel  Foglio   ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  modificato  dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  -  BU  2021,   404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   procuratore  pubblico  notifica  all’autorità   di vigilanza,  al più  presto  ma  al massimo   entro  tre   mesi  dei  casi  senza   rilevanza   per  la    professione.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  interdettivi  Art.  25  1  In  caso  di    esercizio  della  professione  senza  autorizzazione,   l’autorità  di    vigilanza  ordina  tutte  le misure   atte  ad  evitare   abusi  e   segnatamente  la    cessazione  dell’attività  fiduciaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   applicabile  l’articolo  56  della  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24   settembre  2013.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   decisione   può  essere  pubblicata  nel  Foglio  ufficiale.  Capitolo   V  Informazione   e indagine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informazione  Art.  26  1  Le  autorità  giudiziarie  e  amministrative  informano  l’autorità  di  vigilanza  riguardo  alle  circostanze  rilevanti   per  la    concessione  e   la revoca  dell’autorizzazione,  come  pure  per  l’avvio  di    un  procedimento  per  esercizio  abusivo,  e   le    trasmettono   i  relativi  atti;  in particolare,  esse   comunicano  le  decisioni   di    condanna  a   pene  privative  della  libertà   per   infrazioni  di    carattere  penale   pronunciate  a  carico  di    un  fiduciario  in    Svizzera  o   all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  uffici   di    esecuzione  e fallimenti   informano   l’autorità  di    vigilanza   riguardo   agli   attestati   di carenza  beni  oppure  ai    fallimenti  a   carico  di    un   fiduciario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi  di  indagine  Art.  27  31  Nei  procedimenti  relativi  a:  a)  dell’autorizzazione;  b)   cautelare;  c)  dell’autorizzazione;  d)   dell’attività;  e)  disciplinari;  f)  contravvenzionali;  g)  interdittive,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  l’autorità  di    vigilanza   può   avvalersi,  oltre  che  dei   mezzi   di prova  previsti  dalla  legge  sulla   procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013,  anche  delle  facoltà  di    eseguire  d’ufficio   ispezioni  e di chiedere  agli  uffici  giudiziari  e   amministrativi  e agli  interessati  i  documenti  e   le informazioni  necessarie.  Capitolo  VI  Rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
                            Art.  28  33  1  Contro  le  decisioni  dell’autorità    di  vigilanza  è  dato    ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  entro  il   termine  di    trenta  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   contravvenzioni  perseguite  dall’autorità   di  vigilanza  è   applicabile  la  legge  del  20   aprile  2010  sulla  procedura  per   le    contravvenzioni.  Capitolo   VII  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria  Art.  29  1  Per   i  procedimenti  pendenti  all’entrata   in    vigore  della  presente  legge,  si   applica   la nuova  legge  soltanto   se  essa  è   più  favorevole  all’interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  fiduciari  devono  adeguarsi   alle   nuove  disposizioni   entro  un   anno  dall’entrata   in vigore  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore   dal  10.8.2012   - BU  2012,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in    vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,   479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in vigore   dal  1.3.2014  -  BU  2013,  482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Lett.  introdotta   dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   4.6.2012;  in    vigore  dal   10.8.2012   - BU  2012,  368.
                        
                        
                    
                    
                    
                34
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  abrogato   dalla  L   18.10.2021;  in    vigore  dal  1.1.2022  - BU  2021,  404.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  30  La  legge  sull’esercizio  delle   professioni   di fiduciario  del  18   giugno  1984  è   abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  31  1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente   legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   ne   stabilisce   la    data  di entrata   in vigore.  36  Pubblicata  nel   BU  2010  ,  199   e   BU  2012  ,  203.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Entrata  in    vigore:  1°  luglio  2012  -  BU  2012,  203.