Legge sulla misurazione ufficiale
Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) 1 (dell’8 novembre 2005) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - il messaggio 7 settembre 2004 n. 5569 del Consiglio di Stato; - il rapporto 25 ottobre 2005 n. 5569 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie, decreta: TITOLO 1 Disposizioni generali
Definizione e scopo Art. 1
2
1 Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l’impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.
2 I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall’economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.
3 La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti: a) l’acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione su tutto il territorio cantonale; b) e completare la legislazione federale in materia.
Componenti della misurazione ufficiale Art. 2 3 Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono: a) fissi e i segni di terminazione; b) secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale; c) per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per tenuta del registro fondiario; d) tecnici da allestire; e) e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime; f) di base della misurazione ufficiale.
Comprensori di misurazione Art. 3
1 L’allestimento delle misurazioni ufficiali avviene per Comune.
2 Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.
3 Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.
Nomina dei curatori Art. 4 4 L’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare al giudice civile un’istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC. TITOLO 2 Autorità competenti
1 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
2 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
3
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
4 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407; precedente modifica: BU
2013, 540.
Cantone
Art. 5 Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, la digitalizzazione provvisoria, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.
Comune
Art. 6
5
1 Il Comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.
2 Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).
3 Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. j dell’Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre
1992 (OMU). 6
Consiglio di Stato Art. 7 7 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze: a) se giustificato da un’esigenza generale e permanente, il contenuto della ufficiale prescritto dal diritto federale; b) il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la c) il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali; d) il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e e) i membri della Commissione di misurazione; f) i membri della Commissione di nomenclatura; g) i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il per il registro fondiario; h) il servizio competente che sottopone all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo.
Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali Art. 8 8 1 Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali (Servizio di vigilanza) è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.
2 Il Servizio di vigilanza è competente per: a) la data d’esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni b) i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ONGeo; c) la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le e comunicarle all’Ufficio federale di topografia, ai sensi dell’art. 21 dell’ONGeo; d) all’Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell’art. 22 ONGeo; e) la domanda all’Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi
28 cpv. 2 lett. c. ONGeo; f) gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel per la loro archiviazione; g) la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 dell’ordinanza misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN); h) i voli delle riprese aeree ai sensi dell’art. 27 OMN; i) le istruzioni di servizio.
3 Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall’ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e nella presente legge.
Ingegnere geometra iscritto nel registro
dei geometri
5 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
6
Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
7 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
8 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. 9 9 La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra), il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.
Commissione di misurazione
a) composizione Art. 10
10
1 È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
2 Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.
3 La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell’ingegnere geometra.
b) competenze Art. 11 11 1 La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi.
2 La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull’accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato.
3 Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.
4 La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all’ingegnere geometra l’elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice
5 Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all’ingegnere geometra.
c) indennità Art. 12 Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del Comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale.
Commissione di nomenclatura
a) composizione Art. 13 12 È istituita, ai sensi dell’art. 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
b) competenze Art. 14 13
1 Oltre ai compiti di cui all’art. 9 cpv. 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell’art.
3 lett. a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.
2 Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.
c) indennità Art. 15 Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali. TITOLO 3 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione
Ampliamenti
9 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
10 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
11
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
12 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
13 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. 16 1 Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell’OMU, ulteriori tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU). 14
2 Gli ampliamenti cantonali sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione.
3 Il Consiglio di Stato può inoltre: a) che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano nel piano per il Registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione b) estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla federale. TITOLO 4 Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario 15
Obblighi di assistenza e di tolleranza 16 Art. 17 17
1 Per l’assistenza nel rilevamento dei dati della misurazione ufficiale e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI).
2 Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
Rispetto dei segni della misurazione ufficiale
a) Principio 18 Art. 18
19
1 È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione.
2 Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.
3 Sono riservate le normative del Codice Penale Svizzero.
b) Domanda di autorizzazione Art. 18a 1 Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all’ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.
2 Eventuali spese sono a carico dell’Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione.
Menzione nel registro fondiario Art. 19 I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali. TITOLO 5 Demarcazione
Accertamento dei confini
a) in generale Art. 20 21 1 Di norma l’accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall’ingegnere geometra assuntore.
2 L’accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:
14
Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
15 Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
16 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
17 Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
18 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
19 Art. modificato L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013,
540.
20 Art. introdotto dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
21 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
a) zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’ufficio dell’agricoltura; b) superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell’ufficio federale
3 A semplice richiesta dell’ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell’inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l’altro da rami e cespugli.
b) nel caso di confini di beni immobili e di
diritti per sé stanti e permanenti Art. 21 Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l’accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.
c) obbligo di informazione Art. 22 22 È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all’ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l’accertamento della proprietà.
d) nel caso di confini territoriali comunali Art. 23 1 Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell’organo esecutivo degli enti pubblici interessati.
2 L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi legislativi dei Comuni interessati.
3 In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l’ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l’accertamento dei confini.
23
4 Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 24
Cessione di territorio di piccola entità e
rettifica di confini territoriali comunali
a) in via bonale Art. 24 25 1 La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall’ingegnere geometra assuntore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.
2 Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d’ufficio da parte dell’ingegnere geometra assuntore.
3 Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade e i corsi d’acqua e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un Comune non ne risulti notevolmente diminuita.
b) in caso di contestazione Art. 25 1 In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali.
3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 26
Accertamento e rettifica
dei confini territoriali cantonali
22 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
23 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
24
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
25 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
26 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Art. 26 La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento.
Rinuncia alla posa dei segni di terminazione Art. 27 1 Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall’attività agricola o da altre cause.
2 Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’ufficio federale dell’agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.
Caratteristiche dei segni di terminazione Art. 28 Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d’esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge.
Riordini parziali, permute e rettifiche
a) volontari Art. 29 1 Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l’ingegnere geometra prende l’iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permute e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare. 27
2 Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario.
3 Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente ufficio dei registri per la sua conservazione.
b) d’ufficio Art. 30 1 Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiarie irrazionali, l’ingegnere geometra procede d’ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.
2 Le proposte dell’ingegnere geometra di cui al cpv. 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione della pubblicazione degli schizzi di terminazione; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.
c) responsabilità dell’ingegnere geometra 28 Art. 31 Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l’ingegnere geometra assuntore è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.
d) acquisto delle proprietà o diritto limitato Art. 32 Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile il secondo capoverso dell’art. 656 del CCS.
Schizzi di terminazione e verifica Art. 33 Terminata la demarcazione dei confini l’ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al servizio di vigilanza per la verifica. Il
Raggruppamento dei terreni Art. 34 Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente. TITOLO 6 Deposito pubblico
27 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
28 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Pubblicazione dell’avviso di deposito pubblico
1 ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l’art. 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell’avviso di deposito pubblico ai sensi dell’OMU. 29
2 Oltre ai documenti previsti dalla legislazione federale vengono depositati ulteriori documenti fissati nel regolamento.
Opposizioni
Art. 36 30 1 Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAmm).
2 Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate al geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare. TITOLO 7 Esecuzione della misurazione ufficiale Capitolo 1 Disposizioni generali
Piano d’attuazione 31 Art. 37 32 1 Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d’attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale.
2 Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all’art. 2b LRPT.
Diritto di eseguire i lavori Art. 38 33 I lavori non contemplati dall’art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri non iscritti nel registro dei geometri o ad altri specialisti della misurazione.
Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto Art. 39 1 Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del Concordato intercantonale degli appalti pubblici (CIAP) rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche, riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.
2 Il Cantone stipula un contratto d’appalto con l’aggiudicatario dei lavori di misurazione. Capitolo 2 Primo rilevamento, rinnovamento e piano di base
34
Primo rilevamento e rinnovamento Art. 40 1 Il primo rilevamento e il rinnovamento possono essere eseguiti a tappe.
2 Nel rispetto delle normative federali e tenuto conto dei programmi di misurazione concordati, il servizio di vigilanza stabilisce il contenuto delle singole tappe.
Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 Art. 41 La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del servizio di vigilanza. L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nei casi stabiliti dal regolamento.
29 Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU
2013, 540.
30 Art. modificato L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013,
481.
31 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
32
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
33 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
34 Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Spostamenti di terreno permanenti Art. 42
35 Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell’art. 660a CC sono definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.
Verifica
Art. 43 Terminato il primo rilevamento o il rinnovamento gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al servizio di vigilanza per la verifica tecnica.
Aggiornamento dei dati del registro fondiario Art. 44 Dopo l’approvazione del rinnovamento l’ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente la nuova descrizione dei beni immobili e i piani per la tenuta del registro fondiario all’Ufficio del registro fondiario competente.
Piano di base Art. 44a 36
1 L’allestimento del piano di base è di competenza del Servizio di vigilanza.
2 L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni. Capitolo 3 Digitalizzazione provvisoria
Digitalizzazione provvisoria Art. 45 Il Cantone, sentito il Comune, può decidere la trasformazione di una misurazione approvata secondo l’ordinamento previgente in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.
Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie
a) in modo completo Art. 46 Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.
b) in modo progressivo Art. 47 Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno. Capitolo 4 Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale
Nomina dell’ingegnere geometra revisore 37 Art. 48 1 Il comune nomina l’ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l’ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo. 38
2 La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile.
3 La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.
4 Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell’ingegnere geometra revisore si reputa tacitamente per altri quattro anni. 39
Doveri e diritti dell’ingegnere geometra revisore 40
41
1 giorno dell’ingegnere geometra revisore.
2 Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.
3 Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell’ingegnere geometra revisore.
35 Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
36 Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
37 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
38 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
39
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
40 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
41 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
4 Il Consiglio di Stato su preavviso dell’autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad
Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza 42 Art. 50 43 1 La nomina dell’ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza.
2 Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell’ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.
3 Il servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.
Sistema di comunicazione Art. 51 44 1 Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l’ufficio dei registri e l’ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.
2 Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell’ingegnere geometra revisore la necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.
3 Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento.
TAG durante i lavori di misurazione
e di raggruppamento di terreni Art. 52 45
1 La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dall’ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.
2 L’ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al cpv. 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.
Riunione di fondi e quote di PPPO Art. 53 46 1 Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l’ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2 È pure istituito l’obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell’ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3 Contro la decisione dell’ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall’intimazione. TITOLO 8 Gestione della misurazione ufficiale 47
Verifica periodica Art. 54
1 Il Servizio di vigilanza è l’autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell’OTEMU. 48
2 Le disposizioni d’esecuzione sono definite per regolamento.
Gestione 49 Art. 55 50 1 L’ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell’OTEMU.
2 Nell’ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l’ingegnere geometra revisore ripristina d’ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito
42
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
43 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
44 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
45 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
46 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
47 Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
48
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
49 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
50 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.
3 Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.
Rettifica di contraddizioni
a) Principio 51 Art. 56
52 Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d’ufficio dall’ingegnere geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza.
b) Procedura 53 Art. 57
54
1 L’ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e all’ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i piani stessi, allegando la documentazione relativa.
2 L’iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo l’esecuzione del deposito pubblico di cui agli art. 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati.
3 Si prescinde dall’esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i proprietari fondiari interessati.
4 Le spese dell’ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato la contraddizione. Art. 58 ... 55 TITOLO 9 Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale
56 Art. 59 ... 57
Servizi competenti Art. 60
58
1 Il Servizio di vigilanza decide in merito all’accesso e all’utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale.
2 Gli ingegneri geometri revisori e il Servizio di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e delle valutazioni della misurazione ufficiale.
3 Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza degli ingegneri geometri revisori.
Emolumenti
Art. 61 1 Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.
59
2 Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l’ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti.
Emolumenti per l’autenticazione Art. 61a
60 Gli emolumenti per l’autenticazione di estratti sono stabiliti dall’OTEMU. Art. 62-63 ... 61
51 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
52 Art. modificato L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013,
540.
53 Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
54
Art. modificato L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013,
540.
55 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
56 Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
57 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
58 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
59
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
60 Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
61 Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
TITOLO 10
...
62 Art. 64-65 ... 63 Art. 66 ... 64 TITOLO 11 Ripartizione delle spese Capitolo 1 Esecuzione
Demarcazione
Art. 67 1 La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente: Cantone: – al massimo del 30%, per le zone forestali – al massimo del 20%, per tutte le altre zone Comune: al massimo del 20%. 65
2 Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i Comuni limitrofi.
3 I Comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.
4 I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.
Primo rilevamento 66 Art. 68 1 Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
2 Le spese d’esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.
67
Rinnovamento
Art. 69 68 Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.
Adeguamenti particolari di interesse nazionale Art. 69a 69 Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
Eventi naturali Art. 70 Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento.
Sostituzione o rinnovamento delle
digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo Art. 71 Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
62 Titolo abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
63
Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
64 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
65 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171.
66 Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
67 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU
2007, 708.
68
Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU
2007, 708.
69 Art. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
Registri fiscali Art. 72 Le spese di compilazione dei registri fiscali sono ripartite tra il Cantone e il Comune nella misura del 50% ciascuno. Capitolo 2 Tenuta a giorno
Tenuta a giorno permanente Art. 73 70 1 Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.
2 Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.
3 Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d’informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.
4 Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti i livelli d’informazione «nomenclatura», «spostamenti di terreno permanenti», «indirizzi degli edifici», e «suddivisioni amministrative» sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
Tenuta a giorno periodica Art. 74 1 Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale, dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
2 Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
3 Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
Nel caso di eventi naturali Art. 75 1 Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
2 Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone. Capitolo 3 Sicurezza, digitalizzazione provvisoria e consultazione dei dati della misurazione ufficiale 71
Sicurezza dei dati Art. 76
1 Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del Comune nella misura dell’80% e del Cantone nella misura del 20%.
2 È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
Digitalizzazione provvisoria quale
conservazione straordinaria Art. 77 1 Il Cantone si assume le spese di digitalizzazione provvisoria nella misura del 50% della spesa complessiva.
2 La spesa residua della digitalizzazione provvisoria, dedotti le indennità cantonali e federali, è a carico del Comune.
Consultazione
70 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
71 Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. 78 1 La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso
72
2 È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato. TITOLO 12 Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici
Esecutività delle decisioni riguardanti le spese Art. 79 Le decisioni emanate in virtù degli art. 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
Rimedi giuridici Art. 80 1 Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell’ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. 73
2 Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Ad entrambi i ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 74 TITOLO 13 Misurazioni secondo il diritto previgente
Spese per la gestione 75 Art. 81 76 1 Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del comune.
2 Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune. Art. 82 ...
77
Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura Art. 83 Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale allestiti secondo il diritto previgente.
Piano corografico Art. 84
1 Il servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica.
2 Esso può delegare il compito a terzi.
3 I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone. 78
Misurazioni provvisorie e mappe
censuarie aggiornate
a) procedura Art. 85 1 L’approvazione e la messa in vigore delle mappe censuarie aggiornate e delle misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente sono subordinate alla procedura di deposito pubblico.
2 Esperita la procedura di deposito pubblico, il Consiglio di Stato approva la misurazione conferendole carattere ufficiale.
3 Ad approvazione avvenuta, la misurazione servirà di base per le operazioni a registro fondiario provvisorio.
72 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
73 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
74 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
75 Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
76
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
77 Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
78 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
b) tenuta a giorno Art. 86
1 Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l’approvazione cantonale, all’ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno. 79
2 Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.
c) spese di esecuzione Art. 87 1 Le spese di esecuzione del primo rilevamento sono a carico del Comune nella misura del 70% e del Cantone nella misura del 30%.
2 Le spese di esecuzione della compilazione dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
d) spese di tenuta a giorno Art. 88 1 Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali sono a carico di chi le ha causate.
2 Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.
3 Le spese di mutazione dei confini territoriali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio c antonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
TAG periodica dei registri fiscali Art. 89 Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.
Spese per la gestione 80 Art. 90
81
1 Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l’indennità cantonale, sono a carico del comune.
2 Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.
Consultazione e diffusione Art. 91 Per la consultazione e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del Titolo 9 e l’art. 78 della presente legge. TITOLO 14 Disposizioni transitorie e abrogative
Disposizioni transitorie Art. 92 82 1 Per lavori di misurazione in corso prima dell’entrata in vigore della presente Legge rimangono applicabili le disposizioni della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933.
2 Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 resta applicabile il sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento MN03.
3 Le spese per l’adeguamento al nuovo sistema di riferimento previsto dal diritto federale, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
Abrogazione
Art. 93 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: – sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933; – 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo concernente l’esecuzione della misurazione ufficiale Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un di fr. 1'000'000.– per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995; – legislativo concernente l’approvazione delle mappe provvisorie rilevate del 27 febbraio 1950;
79 Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
80
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
81 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
82 Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
– legislativo concernente il sussidiamento di spese d’aggiornamento delle mappe di alcuni Comuni del 12 settembre 1978.
Entrata in vigore Art. 94 La presente legge, unitamente all’allegato, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 83 Pubblicata nel BU 2006 , 1.
83 Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.
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