Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (174.100)
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Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)
1 (del 6 novembre 2012) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni nella presente legge si intendono al maschile e al femminile; – il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione delle finanze, decreta: Capitolo primo Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 È costituito l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.
Forma giuridica Art. 2 1 L’Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.
2 L’Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.
3 L’Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.
Prestazioni dell’Istituto di previdenza Art. 3 L’Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).
Datori di lavoro affiliati e persone assicurate Art. 4 1 Sono obbligatoriamente affiliati all’Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell’ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.
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2 Possono essere affiliati all’Istituto di previdenza tramite convenzione, con l’accordo preventivo del Consiglio di Stato: a) private che svolgono un insegnamento nei limiti dell’obbligatorietà scolastica secondo legge della scuola del 1° febbraio 1990; b) e altri enti di diritto pubblico; c) di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di disposizione di legge.
3 In caso di disdetta della convenzione di affiliazione da parte del datore di lavoro esterno è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell’Istituto di previdenza.
4 Le modalità relative all’affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinati dall’Istituto di previdenza.
Inizio e fine dell’assicurazione Art. 5
1 L’assicurazione inizia con il rapporto d’impiego.
2 L’obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d’impiego.
3 Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l’invalidità e il decesso.

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Titolo modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
2 Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
4 L’Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all’inizio e alla fine dell’assicurazione. Capitolo secondo Prestazioni dell’Istituto di previdenza

Prestazioni

Art. 6 Le prestazioni dell’Istituto di previdenza sono: a) di vecchiaia; b) per collocamento a riposo anticipato; c) di invalidità; d) ai superstiti; e) sostitutivo della rendita AVS/AI; f) di libero passaggio; g) delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall’art. 12; h) in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà i) della quota di libero passaggio in caso di divorzio; l) di decesso.
Età del pensionamento Art. 7 1 L’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
2 Le stesse disposizioni si applicano per analogia ai dipendenti affiliati all’Istituto di previdenza secondo l’art. 4 cpv. 2.
Supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI Art. 8 1 I beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fin tanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all’80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.
2 Il supplemento sostitutivo AVS/AI è finanziato dall’assicurato e dai datori di lavoro.
3 Le modalità di calcolo e di ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati sono disciplinate dal regolamento di previdenza dell’Istituto. Capitolo terzo Proventi dell’Istituto di previdenza
Proventi dell’Istituto di previdenza Art. 9 Sono proventi dell’Istituto di previdenza: a) ordinari degli assicurati; b) ordinari e straordinari dei datori di lavoro; c) specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI; d) di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati; e) dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell’adeguamento delle al rincaro; f) del patrimonio; g) di terzi a titolo di donazione o di legato.
Stipendio assicurato Art. 10
1 Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.
2 Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell’AVS/AI.
3 Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio
1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS). 3
4 L’Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.

3

Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 – BU 2021, 259, precedente modifica: BU
2017, 90.
Contributi ordinari, straordinari,
contributi di risanamento, ammontare e ripartizione Art. 11
1 L’Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia
2 Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l’11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.
3 Il contributo straordinario è del 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.
4 Per gli assicurati con meno di 20 anni sono prelevati solo i premi per l’assicurazione contro i rischi di invalidità e decesso, pari allo 0.9% dello stipendio assicurato per gli assicurati e allo 1.3% per i datori di lavoro.
5 Il contributo di risanamento sullo stipendio assicurato a carico dei datori di lavoro corrisponde al
2% degli stipendi assicurati ed è versato dall’entrata in vigore della legge e fino al 31.12.2051.
6 Il contributo di risanamento a carico degli assicurati corrisponde all’1% dello stipendio assicurato. Il contributo di risanamento non viene considerato nei contributi personali determinanti per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l’art. 17 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993.
7 L’Istituto di previdenza preleva i contributi sino al compimento dei 65 anni di età degli assicurati.
Adeguamento delle pensioni al rincaro Art. 12 1 L’adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l’indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell’indice di novembre 2012.
2 Le pensioni sono adeguate all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.
3 Per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell’1.5% di cui il 40% a carico dell’assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.
4 L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell’adeguamento delle pensioni.
Piano assicurativo Art. 13 L’Istituto di previdenza applica un piano assicurativo in primato dei contributi per tutti gli assicurati.
Principi di gestione del patrimonio Art. 14 1 Il patrimonio dell’Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell’art. 71 LPP e 49 e seg. dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 18 aprile 1984 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l’adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.
2 L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio. Capitolo quarto Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale
Capitalizzazione parziale Art. 15
1 L’Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall’art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del
17 dicembre 2010.
2 L’Istituto di previdenza ha l’obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il
31.12.2051.
Ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza
a carico del Cantone Art. 16 1 Per raggiungere l’obiettivo del grado di copertura dell’85% al 31.12.2051 il Cantone versa l’importo di fr. 454’500’000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.
2 Le modalità di versamento dell’importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall’Organo supremo dell’Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.
3 Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1.1.2013 il riconoscimento di debito nei confronti bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31.12.2051.
4 Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l’Organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.
Garanzia dello Stato Art. 17 1 Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall’Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’art. 72a cpv. 1 lett. b LPP: a) di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio; b) di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale; c) tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.
2 La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’Istituto di previdenza successivamente.
3 L’organo supremo dell’Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall’Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza. Capitolo quinto Organizzazione dell’Istituto di previdenza
L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza Art. 18 1 L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.
2 Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d’ufficio dell’organo supremo dell’Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.
3 L’Organo supremo disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto di previdenza.
Competenze dell’Organo supremo Art. 19 1 L’Organo supremo dell’Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
2 Le competenze dell’Organo supremo sono quelle previste dall’art. 51a cpv. 2 LPP. Capitolo sesto Controversie e pretese in materia di responsabilità
Rimedi giuridici Art. 20 1 Le controversie in materia di previdenza professionale tra l’Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
2 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.
3 Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione.
4 Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008. 4

Responsabilità

Art. 21 Le responsabilità degli organi direttivi dell’Istituto di previdenza sono definite dall’art. 52 LPP. Capitolo settimo Disposizioni transitorie e finali

Abrogazione

4 Cpv. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
Art. 22 La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata. Rimangono in vigore a tempo indeterminato le disposizioni transitorie di suddetta legge riportate nell’Allegato.
Ripresa dell’attività della Cassa pensioni
dei dipendenti dello Stato Art. 23 1 Con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
2 L’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
Norma transitoria In vigore dal
1° gennaio 2013 Art. 24 1 I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2 Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3 Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
4 Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.
5 L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti: a) dei datori di lavoro Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI Uomini Donne
58 5.96 5.256
59 5.216 4.471
60 4.441 3.655
61 3.632 2.802
62 2.788 1.911
63 1.904 0.978
64 0.976 0 b) degli assicurati Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI Uomini Donne
58 0.35734 0.33402
59 0.31841 0.28999
60 0.27624 0.24199
61 0.23041 0.18957
62 0.18047 0.13219
63 0.12587 0.06923
64 0.06596
6 Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.
7 L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%. I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:
Età Uomini Donne Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile
60 13.796 3.418 15.008 0.142
61 13.448 3.474 14.692 0.132
62 13.099 3.526 14.375 0.122
63 12.748 3.572 14.053 0.111
64 12.394 3.613 13.731 0.101
65 12.037 3.648 13.403 0.091
66 11.677 3.679 13.072 0.080
67 11.313 3.704 12.734 0.071
68 10.948 3.720 12.388 0.062
69 10.581 3.732 12.037 0.054
70 10.211 3.736 11.677 0.047
8 Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7. In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione Età Uomini Donne (AVS 64 anni) (AVS 63 anni)
60 4.441 3.655 2.805
61 3.632 2.802 1.912
62 2.788 1.911 0.979
63 1.904 0.978 0.000
64 0.976 0.000
65 0.000
9 Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10 Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi. L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.
11 Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.
12 Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.
13 La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.
14 L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
15 Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.
Entrata in vigore Art. 25 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.
Allegato Disposizioni transitorie della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre
1976. Disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1976 e dal 1° novembre 1976
1 Con l’entrata in vigore della nuova legge e per i membri assicurati alla Cassa i nuovi stipendi assicurati non possono essere inferiori a quelli validi in precedenza; in caso di aumenti di salario, lo stipendio assicurato resterà tuttavia invariato sino a quando esso supererà l’importo calcolato secondo la nuova legge.
2 I diritti acquisiti con le precedenti leggi sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate con l’entrata in vigore della nuova legge. Esse vengono rivalutate secondo i cpv. 6 e 7 del presente articolo.
3 Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore sono regolati secondo le nuove norme di legge.
4 L’assicurato alla Cassa pensioni al momento dell’entrata in vigore della legge ha diritto, in caso di vecchiaia o invalidità, ad una pensione calcolata secondo le nuove norme di legge ma al minimo al
40% dello stipendio assicurato nei primi 10 anni di assicurazione. La pensione aumenta dell’1% dello stipendio assicurato per ogni anno oltre i 10 anni sino al massimo del 60%.
5 Per tutti gli altri eventi coperti secondo i nuovi disposti di legge, le prestazioni della Cassa per i membri assicurati all’entrata in vigore della legge, non possono essere inferiori al:
40% per la vedova;
10% per ogni orfano, massimo 30%;
5% per ogni figlio ammesso al diritto di percepire la rendita completiva AVS/AI, al massimo 25%;
10% per ogni figlio minorenne non ammesso al diritto di percepire la rendita completiva AI, massimo
30%.
6 Per le pensioni iniziate prima del 1° gennaio 1973, rivalutate della tredicesima mensilità secondo l’art. 17 della presente legge, i minimi annui sono fissati in: CHF 900.– per pensionati d’invalidità e vecchiaia; CHF 160.– per ogni orfano; CHF 600.– per la vedova; CHF 320.– per orfani di padre e madre o parenti bisognosi.
7 Le pensioni pagate all’entrata in vigore della legge ma iniziate prima del 1° settembre 1964 sono rivalutate come segue: pensionati sino al 1° gennaio 1955 = 35% pensionati dal 2 gennaio 1955 al 1° luglio 1962 = 12% pensionati dal 2 luglio 1962 al 1° settembre 1964 = 8% Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° luglio 1985
8 Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate dell’1% con le seguenti modalità: a) le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l’adeguamento dello stipendio annuo per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio; b) le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 30
1985; c) le pensioni degli assicurati in base all’art. 4 cpv. 2 e all’art. 11 LCP, iniziate dopo il 1°
1984, con l’identico adeguamento a quello dei pensionati statali (vedi lett. a). Adeguamento delle prestazioni ai pensionati dal 1° gennaio 1989
9 Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità: a) le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31
1988 del 2% e aggiungendo un supplemento fisso calcolato sulla base di un importo CHF 600.– in modo proporzionale alla percentuale di rendita; b) le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l’adeguamento dello stipendio annuo per il calcolo della pensione, in modo uguale a quello del personale in servizio; c) le pensioni degli assicurati in base all’art. 4 cpv. 2 e all’art. 11 LCP, iniziate dopo il 1°
1984, con l’identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b)
10 Le prestazioni ai pensionati sono rivalutate secondo le seguenti modalità: a) le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1973 rivalutando la pensione effettiva al 31
1990 del 3%; b) le pensioni maturate dopo il 1° gennaio 1973 con l’adeguamento dello stipendio annuo per il calcolo della pensione in modo uguale a quello del personale in servizio;
c) le pensioni degli assicurati in base all’art. 4 cpv. 2 e all’art. 11 LCP, iniziate dopo il 1°
1984, con l’identico adeguamento a quello dei pensionati statali secondo la lettera b). Disposizioni in vigore dal 1° novembre 1976
1 Gli impiegati non iscritti alla Cassa o iscritti precedentemente all’assicurazione risparmio sono considerati obbligatoriamente membri attivi, con effetto a contare dall’entrata in vigore della legge, se sono soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 4 della presente legge. Per questi nuovi assicurati l’art.
5 concernente la riserva medica non ha effetto se il dipendente ha già superato l’età di 50 anni.
2 Per gli sinora iscritti all’assicurazione risparmio che non possono essere iscritti alla Cassa pensioni in base ai nuovi disposti, restano transitoriamente in vigore le norme concernenti i depositi a risparmio.
3 Gli anni pagati all’assicurazione risparmio contano come anzianità di appartenenza alla Cassa pensioni se il premio assicurativo è stato pagato regolarmente su un salario pieno. Il patrimonio dell’assicurazione risparmio è trasferito alla Cassa pensioni.
4 Se il contributo all’assicurazione risparmio non è stato pagato regolarmente su un salario completo, la consistenza in deposito a risparmio serve ad acquistare, secondo l’art. 13, cpv. 2 della nuova legge, gli anni di assicurazione alla Cassa pensioni a contare dalla data d’iscrizione all’assicurazione risparmio. Se la riserva matematica è superiore alla consistenza in deposito a risparmio, la data d’iscrizione alla Cassa pensioni è proporzionalmente ritardata.
5 Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni all’entrata in vigore della legge secondo le nuove norme, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l’eventuale riscatto di anni di assicurazione. Il termine di un anno è pure valevole per i depositanti che chiedono l’affiliazione secondo l’art. 7 della legge 9 luglio 1963. BU 1985, 71 (18 dicembre 1984) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1985
1 I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente; le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata in vigore delle presenti modificazioni.
2 Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle presenti modificazioni, sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.
3 I conti bloccati al 31.12.1984 presso la Banca dello Stato, possono essere liquidati in contanti su richiesta dell’avente diritto, secondo l’art. 7 cpv. 6 della presente legge.
4 Ai dipendenti già al servizio dello Stato e obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni a partire dall’entrata in vigore della presente modificazione, è assegnato un termine perentorio di un anno per chiedere l’eventuale acquisto di anni di assicurazione. BU 1985, 302 (10 giugno 1985) - disposizioni in vigore dal 1° luglio 1985 Il datore di lavoro si assume l’onere totale per il finanziamento alla Cassa pensioni dell’aumento determinato dall’entrata in vigore della presente modificazione. Il finanziamento unico è pari all’1% del salario assicurato annuo al 1° luglio 1985. BU 1987, 323 (19 ottobre 1987) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1988 Il capitale depositato presso lo Stato al 31 dicembre 1987 viene diviso in una serie di quote di prestito con interesse annuo del 5%, con scadenze scaglionate e concordate dalla Commissione amministrativa e dal Consiglio di Stato. BU 1991, 150 (13 marzo 1991) - disposizioni in vigore dal 13 marzo 1991 Il diritto previgente resta applicabile se il decesso dell’assicurato o del pensionato è intervenuto prima dell’entrata in vigore della presente modificazione. BU 1995, 79 (20 dicembre 1994) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1995 C1.
1 I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.
2 Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata in vigore delle presenti modifiche.
3 Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge. C2.
1 Per gli attuali assicurati con una età superiore ai venti anni compiuti, le pensioni di vecchiaia e i momento del pensionamento per anzianità; tale periodo non può superare i 40 anni.
2 Le pensioni di invalidità e decesso e i relativi supplementi sostitutivi sono calcolati aumentando di
1/3 il periodo di assicurazione possibile a 65 anni; tale periodo non può superare i 40 anni.
3 In caso di pensionamento anticipato, per ogni mese di anticipo rispetto al compimento dei 60 anni, il tasso di rendita della pensione di vecchiaia è diminuito di 0,125 punti (1,5% all’anno). La rendita risultante viene inoltre ridotta dello 0,4% per ogni mese di anticipo. Il supplemento sostitutivo delle rendite AVS/AI è ridotto dello 0,20833% per ogni mese di anticipo (1/40 per ogni anno).
4 Per le prestazioni di libero passaggio degli attuali assicurati fanno stato le prestazioni assicurate secondo il cpv. 2; il periodo di assicurazione possibile è quello conseguito al momento dell’uscita dalla cassa senza rivalutazione. Tali periodi sono al massimo di 40 anni.
5 I prelievi anticipati causano una riduzione proporzionale della nuova durata di assicurazione possibile.
6 La quota di coordinamento per il calcolo del loro stipendio assicurato è pari ai 2/3 della rendita semplice massima AVS. C3. Gli attuali assicurati con meno di venti anni compiuti vengono assicurati secondo le nuove norme. Essi hanno diritto al rimborso dei contributi su un conto bloccato in contanti se l’importo è inferiore ai contributi personali di un anno. C4. Per i magistrati dell’ordine giudiziario in carica al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge è applicato il vecchio art. 22 cpv. 5 (incremento della percentuale di rendita per collocamenti a riposo oltre i 65 anni), a meno che il nuovo calcolo non risulti più favorevole. C5. Le condizioni assicurative degli attuali assicurati esterni secondo l’art. 11 restano invariate. C6. La Commissione amministrativa resta in carica per 6 mesi oltre l’entrata in vigore della presente modifica legislativa; entro tale termine, il Consiglio di Stato organizza l’elezione dei nuovi organi amministrativi. BU 2000, 34 (14 dicembre 1999) - disposizioni in vigore da 1° ottobre 2000 A)
1 I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.
2 Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l’entrata in vigore delle presenti modifiche.
3 Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge. B) 1 Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli art. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l’entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell’ultimo stipendio assicurato.
2 Le convenzioni secondo l’art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l’entrata in vigore della presente modifica.
3 Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.
4 In deroga all’art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall’entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età: – 2000 58 anni o più; – 2001 59 anni o più; – 2002 60 anni o più; – 2003 61 anni o più. Il mese successivo al compimento 62 anni il supplemento viene soppresso. BU 2004, 488 (9 novembre 2004) - disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2005
1 I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2 Gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati
3 A chi ha già compiuto 58 anni al momento dell’entrata in vigore della legge non si applicano le nuove disposizioni concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI. Il finanziamento del supplemento sostitutivo rimane interamente a carico della Cassa.
4 Il nuovo articolo 15a concernente l’adeguamento delle pensioni al rincaro si applica anche ai beneficiari di rendita alla data d’entrata in vigore della legge.
5 Il supplemento sostitutivo di chi è al beneficio di una rendita alla data d’entrata in vigore della legge ammonta all’85% della rendita massima AVS/AI. Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.
6 Il primo stipendio assicurato utile ai fini del calcolo della pensione d’invalidità a norma dell’articolo
25 cpv. 3 e 4 è lo stipendio assicurato al 31.12.2004. Per la media fanno stato gli stipendi assicurati acquisiti dopo l’entrata in vigore della legge e lo stipendio assicurato al 31.12.2004, moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10. Pubblicata nel BU 2012 , 623.
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