Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino
                            Legge  sull’Istituto  di  previdenza   del Cantone Ticino  (LIPCT)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del  6   novembre  2012)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  –  il   messaggio  10  luglio  2012  n. 6666  del  Consiglio  di    Stato,  ritenuto  che  le    denominazioni  nella  presente  legge  si    intendono  al    maschile  e   al    femminile;  –  il   rapporto  di    maggioranza  23  ottobre  2012  n.  6666   R1   della  Commissione   della  gestione  delle  finanze,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  È    costituito  l’Istituto  di previdenza   del   Cantone   Ticino  (in  seguito  Istituto  di  previdenza)  che  ha  lo  scopo  di  assicurare  una  sufficiente  previdenza    professionale  ai  propri  membri  per  collocamento  a   riposo  anticipato,   per   vecchiaia,  per  invalidità  e   ai    loro   superstiti   in    caso   di    decesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  giuridica  Art.  2  1  L’Istituto   di    previdenza  è   un  ente  autonomo  di    diritto  pubblico  con  personalità  giuridica  propria.  La  sua  sede  è a   Bellinzona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Istituto   di    previdenza  è iscritto  nel   registro  della  previdenza  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Istituto   di    previdenza  è iscritto  al Registro  di commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  dell’Istituto  di  previdenza  Art.  3  L’Istituto  di    previdenza  eroga  le    prestazioni   previste  dalla  presente  legge   norme  del  regolamento.  Sono    in  ogni  caso  garantite  le  prestazioni  minime  della    legge    federale  sulla  previdenza  professionale  per  la    vecchiaia,   i  superstiti  e l’invalidità  del  25  giugno  1982  (LPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Datori  di  lavoro  affiliati   e persone  assicurate  Art.  4  1  Sono  obbligatoriamente  affiliati  all’Istituto   di    previdenza  i membri  del  Consiglio  di    Stato,  i  magistrati  dell’ordine  giudiziario  e   i  dipendenti  dello  Stato   definiti  dalla  legge  sull’ordinamento  degli  impiegati  dello  Stato  e dei  docenti  del  15  marzo   1995  (LORD)  che   percepiscono  un   salario  annuo  minimo  stabilito   dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  essere   affiliati  all’Istituto  di previdenza  tramite  convenzione,  con   l’accordo  preventivo  del  Consiglio  di    Stato:  a)   private  che  svolgono   un  insegnamento  nei   limiti   dell’obbligatorietà  scolastica   secondo  legge   della  scuola  del  1°  febbraio   1990;  b)  e   altri  enti  di    diritto  pubblico;  c)   di  diritto   privato  e   pubblica   utilità,  sussidiati   in  modo   ricorrente  dal  Cantone,  in virtù  di  disposizione  di    legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  disdetta  della  convenzione    di  affiliazione    da  parte  del  datore  di  lavoro  esterno  è  applicabile  il   regolamento  sulla  liquidazione  parziale   dell’Istituto  di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    modalità  relative  all’affiliazione  dei  datori  di  lavoro  esterni    e  ai  loro  obblighi  sono  disciplinati  dall’Istituto  di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Inizio  e   fine   dell’assicurazione  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assicurazione  inizia  con  il rapporto   d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  assicurativo  termina   quando  sorge  il diritto   a una   prestazione  di vecchiaia,  superstiti  o   di  invalidità  o   è   sciolto  il   rapporto  d’impiego.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fino   al    mese  di    compimento  dei  20  anni,  i  dipendenti   sono  assicurati  unicamente  contro  l’invalidità  e  il   decesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Titolo  modificato   dalla  L   20.10.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2021,   259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   20.10.2020;  in    vigore  dal   1.1.2021  - BU  2021,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Istituto   di    previdenza  disciplina  le particolarità   relative   all’inizio   e   alla  fine   dell’assicurazione.  Capitolo   secondo  Prestazioni   dell’Istituto  di  previdenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Prestazioni
                            Art.  6  Le  prestazioni  dell’Istituto  di    previdenza   sono:  a)  di vecchiaia;  b)  per  collocamento  a   riposo   anticipato;  c)  di invalidità;  d)  ai superstiti;  e)  sostitutivo  della   rendita  AVS/AI;  f)  di libero  passaggio;  g)   delle  pensioni   al rincaro   nei  limiti  del  finanziamento  previsto   dall’art.   12;  h)   in    pegno  del  diritto  alle  prestazioni  e   il   versamento   anticipato  della   prestazione  libero  passaggio  conformemente  alle    norme    della  LPP    sulla  promozione  della    proprietà  i)  della   quota  di libero  passaggio  in caso  di    divorzio;  l)  di    decesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Età  del   pensionamento  Art.  7  1  L’età  di pensionamento  è   stabilita  secondo  le    norme  della  legge   sull’ordinamento   degli  impiegati  dello   Stato  e   dei  docenti  del  15  marzo  1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    stesse  disposizioni  si  applicano  per  analogia  ai  dipendenti  affiliati  all’Istituto  di  previdenza  secondo  l’art.   4   cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Supplemento  sostitutivo  della  rendita  AVS/AI  Art.  8  1  I  beneficiari  della   pensione  ricevono  il   supplemento  sostitutivo  AVS/AI  fin  tanto  che  non  percepiscono  una  rendita  AVS/AI.  Il   supplemento  sostitutivo    AVS/AI  è   pari  all’80%  della  rendita  massima  AVS/AI  che  il   beneficiario  percepirebbe   se  vi    fosse  ammesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   supplemento  sostitutivo   AVS/AI   è   finanziato   dall’assicurato  e   dai  datori   di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   modalità  di    calcolo   e   di    ripartizione  del  finanziamento  tra   i  datori   di    lavoro  e   gli  assicurati  sono  disciplinate  dal  regolamento  di    previdenza  dell’Istituto.  Capitolo   terzo  Proventi   dell’Istituto  di  previdenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proventi  dell’Istituto  di previdenza  Art.  9  Sono  proventi   dell’Istituto  di    previdenza:  a)  ordinari  degli  assicurati;  b)  ordinari  e straordinari  dei   datori  di    lavoro;  c)  specifici   per  il supplemento   sostitutivo   della  rendita  AVS/AI;  d)  di    risanamento  dei  datori  di    lavoro   e degli   assicurati;  e)  dei  datori  di  lavoro    e   degli  assicurati  per  il   finanziamento    dell’adeguamento    delle  al    rincaro;  f)  del  patrimonio;  g)  di    terzi  a titolo  di    donazione  o   di    legato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stipendio  assicurato  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  stipendio  assicurato  corrisponde   allo   stipendio  annuale  diminuito  di un  importo,   detto  quota  di  coordinamento,  pari  ai  7/8  della  rendita  massima  AVS/AI.  In  caso  di  attività  parziale,  lo  stipendio  e   la    quota  di    coordinamento   sono  ridotti  in misura  proporzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   stipendio   minimo  assicurato  è   pari  a   1/8  della   rendita  massima  dell’AVS/AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   stipendio  massimo  assicurato  è stabilito  in base  alla  legge  sugli  stipendi   degli  impiegati  dello  Stato  e   dei  docenti  del  23  gennaio  2017  (LStip),   della  legge  sugli   onorari   dei   magistrati  del  14   maggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1973  e   della  legge  sulla   retribuzione   e   sulla  previdenza   professionale  dei  membri  del   Consiglio  di  Stato  del  20  ottobre  2020   (LRetCdS).  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Istituto   di    previdenza   definisce  le    modalità  relative  alla  determinazione  dello  stipendio  assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv.  modificato  dalla  L 20.10.2020;  in  vigore   dal  1.1.2021  – BU  2021,   259,  precedente   modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017,  90.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  ordinari,  straordinari,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contributi  di  risanamento,  ammontare  e   ripartizione  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Istituto   di    previdenza  preleva  dagli  assicurati   e   dai  datori  di    lavoro   i contributi  necessari  a  finanziare   le    pensioni  e le    prestazioni   previste  dalla   presente  legge,  le spese  amministrative  e il  fondo  di    garanzia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  ordinario  totale   è   pari  al 22.1%,  dello   stipendio  assicurato,  di    cui   l’11.6%  a   carico  dei  datori  di    lavoro  e il   10.5%   a carico  degli   assicurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  straordinario  è del  4%  dello  stipendio  assicurato  ed   è   a carico  dei  datori  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  gli  assicurati  con  meno  di    20  anni  sono  prelevati   solo  i  premi  per  l’assicurazione  contro  i rischi  di  invalidità   e   decesso,   pari   allo  0.9%  dello  stipendio   assicurato  per  gli assicurati  e   allo  1.3%  per   i  datori  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   contributo  di  risanamento  sullo   stipendio  assicurato  a carico  dei  datori  di lavoro  corrisponde  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2%  degli  stipendi   assicurati  ed  è   versato  dall’entrata  in vigore  della  legge  e fino  al    31.12.2051.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   contributo  di risanamento   a   carico  degli   assicurati   corrisponde  all’1%  dello  stipendio  assicurato.  Il  contributo  di risanamento  non  viene   considerato  nei  contributi  personali  determinanti  per  il   calcolo  della  prestazione  di    libero  passaggio  secondo  l’art.  17  della   legge  federale  sul  libero  passaggio  nella  previdenza  professionale  per  la    vecchiaia,   i  superstiti  e l’invalidità  del  17  dicembre  1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’Istituto   di    previdenza  preleva  i  contributi  sino  al compimento  dei  65   anni  di età  degli  assicurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguamento  delle  pensioni  al    rincaro  Art.  12  1  L’adeguamento  delle  pensioni    al  rincaro  è    sospeso  fino  al  momento  in  cui    l’indice  nazionale  dei  prezzi  al consumo  avrà  raggiunto   un  aumento  cumulato  del  15%  a partire  dal  valore  dell’indice  di    novembre  2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   pensioni  sono  adeguate  all’evoluzione  dell’indice  nazionale  dei  prezzi  al    consumo   al    1°  gennaio  di  ogni  anno   sulla  base  dell’indice  effettivo   del  mese  di    novembre,  nei  limiti  consentiti   dal  cpv.   3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il finanziamento  dell’adeguamento  delle   pensioni   al    rincaro  è   prelevato  un  contributo  massimo  dell’1.5%  di cui   il   40%  a   carico  dell’assicurato  e il   60%  a   carico   del  datore   di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Organo  supremo  dell’Istituto  di  previdenza    stabilisce  le  modalità  per  la  determinazione  del  prelievo  del  contributo   annuale  e la percentuale  dell’adeguamento  delle  pensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  assicurativo  Art.  13  L’Istituto  di    previdenza  applica   un  piano  assicurativo  in    primato  dei  contributi  per  tutti  gli  assicurati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  di  gestione  del  patrimonio  Art.  14  1  Il  patrimonio  dell’Istituto  di  previdenza  è  investito  conformemente  alle    disposizioni  dell’art.  71   LPP  e   49   e   seg.   dell’Ordinanza  sulla   previdenza  professionale   per  la    vecchiaia,  i  superstiti  e  l’invalidità    del  18  aprile  1984    in  maniera    da  assicurarne  la  sicurezza,    la  redditività,    l’adeguata  ripartizione  dei  rischi   e   la    necessaria  liquidità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Organo  supremo  dell’Istituto  di  previdenza  emana    il   regolamento  concernente  la  gestione    del  patrimonio.  Capitolo  quarto  Equilibrio  finanziario  nel  sistema  della  capitalizzazione  parziale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitalizzazione  parziale  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Istituto   di    previdenza   applica  il sistema  della  capitalizzazione   parziale   alle  condizioni  previste  dall’art.  72a  LPP  e   seguenti  e   dalla  disposizione  transitoria  c.    della  modifica   della  LPP  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  dicembre  2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Istituto    di  previdenza  ha    l’obiettivo    di  raggiungere  il    grado  di  copertura  dell’85%  entro    il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31.12.2051.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricapitalizzazione  dell’Istituto   di  previdenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a   carico  del  Cantone  Art.  16  1  Per    raggiungere  l’obiettivo  del  grado  di  copertura  dell’85%  al  31.12.2051  il  Cantone  versa  l’importo   di fr.  454’500’000.00.  Il   pagamento  avverrà  in forma  rateale   a   quote  costanti   annue  assicurando  sul  debito  residuo  un  rendimento   del  3.5%  con  il   versamento  del  tasso  di interesse   di  mercato  e   un   contributo  supplementare  a   complemento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    modalità  di  versamento  dell’importo    totale  a    carico  del  Cantone  saranno  definite  mediante  convenzione  separata  che  sarà  sottoscritta    dall’Organo  supremo  dell’Istituto  di  previdenza  e  dal  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Cantone    iscrive    al  passivo  del  bilancio    al  1.1.2013    il   riconoscimento    di  debito  nei  confronti  bilancio  del  Cantone,   con  termine  di    ammortamento  entro  il 31.12.2051.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    Cantone    può  procedere  alla    ricapitalizzazione  dell’Istituto    di  previdenza    anche  mediante  la  cessione  di  beni  immobili    sulla  base  di  una  convenzione  da    stipulare  tra  l’Organo  supremo  e    il  Consiglio  di    Stato.  In    questo   caso   saranno  ricalcolate   le    quote  annue  di    cui  al    cpv.  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garanzia  dello   Stato  Art.  17  1  Il  Cantone  garantisce  la copertura  delle  seguenti  prestazioni   dall’Istituto  di    previdenza,  nella  misura   in    cui  non  sono  interamente  finanziate  sulla  base  dei  gradi  di    copertura  iniziali   ai    sensi  dell’art.  72a   cpv.  1   lett.   b   LPP:  a)   di vecchiaia,  di    invalidità  e   a superstiti  e   prestazioni  di libero  passaggio;  b)   di uscita  dovute  all’effettivo  di    assicurati  uscenti  in caso  di    liquidazione  parziale;  c)  tecnici  causati  da  una  liquidazione  parziale   all’effettivo  di    assicurati  rimanente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   garanzia  dello  Stato  si    applica  anche  agli  impegni  nei  confronti  degli  effettivi  di  assicurati  dei  datori  di    lavoro  che  si    affiliano  all’Istituto  di    previdenza  successivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organo    supremo  dell’Istituto  di  previdenza  emana  un  regolamento  sulla  liquidazione    parziale  approvato  dall’Autorità  di    vigilanza  sugli  istituti  di    previdenza.  Capitolo  quinto  Organizzazione  dell’Istituto  di  previdenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’Organo  supremo   dell’Istituto  di previdenza  Art.  18  1  L’Organo  supremo  dell’Istituto    di  previdenza    è  composto  da    10  membri,    5    dei  quali  rappresentanti  degli  assicurati  e   5 dei  datori  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consigliere  di  Stato  responsabile  delle  finanze  e    del    personale  fa  parte  d’ufficio  dell’organo  supremo  dell’Istituto  di previdenza.  Il   Consiglio  di    Stato  designa  i rappresentanti  dei  datori  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Organo  supremo   disciplina  l’organizzazione  ed  il   funzionamento   dell’Istituto  di previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  dell’Organo  supremo  Art.  19  1  L’Organo  supremo  dell’Istituto  di    previdenza  ne   assume   la direzione  generale,  provvede  all’adempimento  dei   suoi  compiti  legali  e   ne  stabilisce   gli  obiettivi  e principi   strategici,  nonché  i  mezzi  necessari  alla   loro   realizzazione.  Definisce   l’organizzazione  dell’Istituto  di    previdenza,  provvede  alla  sua  stabilità  finanziaria  e   ne  sorveglia  la    gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   competenze  dell’Organo   supremo   sono  quelle   previste  dall’art.   51a  cpv.  2   LPP.  Capitolo  sesto  Controversie  e   pretese  in  materia  di  responsabilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimedi  giuridici  Art.  20  1  Le  controversie  in  materia  di  previdenza  professionale  tra  l’Istituto  di  previdenza,  il  datore  di  lavoro  e  gli  aventi  diritto  sono  decise  dal  Tribunale  cantonale  delle    assicurazioni  quale  istanza  unica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  deve  essere  adito  mediante  petizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  di  diritto  amministrativo  dell’Istituto    di  previdenza  è  dato    ricorso    al  Tribunale  cantonale  amministrativo   entro  30  giorni   dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  applicabili  la  legge  sulla    procedura    amministrativa  del  24  settembre    2013  e    la  legge    di  procedura  per  le    cause  davanti  al    Tribunale  cantonale  delle  assicurazioni  del  23  giugno  2008.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
                            Art.  21  Le  responsabilità  degli  organi  direttivi  dell’Istituto   di previdenza   sono  definite  dall’art.  52  LPP.  Capitolo   settimo  Disposizioni  transitorie   e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            4    Cpv.   introdotto  dalla  L 24.9.2013;  in    vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  472.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22  La  legge    sulla  Cassa  pensioni  dei  dipendenti  dello  Stato  del  14  settembre    1976  è  abrogata.  Rimangono  in  vigore  a tempo  indeterminato   le disposizioni  transitorie  di  suddetta   legge  riportate  nell’Allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ripresa  dell’attività   della  Cassa  pensioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dei  dipendenti  dello  Stato  Art.  23  1  Con  la  sua  costituzione  l’Istituto  di  previdenza  dei  dipendenti  dello  Stato  prosegue  l’attività  della  Cassa  pensioni  dei  dipendenti  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Istituto   di    previdenza   dei  dipendenti   dello   Stato   riprende  attivi  e   passivi  della  Cassa  pensioni  dei  dipendenti  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria   In vigore  dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  gennaio  2013  Art.  24  1  I  diritti  acquisiti  con   le precedenti  disposizioni  sono  mantenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  eventi  coperti  dall’Istituto  di  previdenza  che  si  verificano  dopo  l’entrata    in  vigore  della  legge  sono  regolati  secondo  le    nuove   disposizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  1°  gennaio  2013   a   tutti  gli assicurati  attivi  è   applicato  il piano  assicurativo  in    primato  dei  contributi,  riservata  la garanzia  data  secondo  i  cpv.   4,    5,    6,    7, 8,    9   e   10  della  presente   norma  transitoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Agli   assicurati   che  al 31  dicembre  2012  hanno   un’età  di    50  anni   o più,  in    caso   di pensionamento  anticipato  o   vecchiaia  a 58,  59,  60,   61,  62,  63,  64  e   65  anni,  dopo  l’entrata   in vigore  della   presente  modifica  di    legge,  è   garantito  l’importo   annuo  di    pensione   stabilito  al 31   dicembre  2012,  ritenuto  che  le  frazioni  di    almeno   6 mesi  riferite  all’età  al momento   del  pensionamento,  contano  un   anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’importo  annuo  di pensione  garantito  al    31  dicembre   2012  secondo  il   cpv.  3   è   calcolato  in    base  alle  diposizioni  della  legge  sulla   Cassa  pensioni   dei  dipendenti  dello   Stato  del  14  settembre  1976  e  del  regolamento  della  Cassa   pensioni  dei  dipendenti   dello  Stato  del  29   maggio  1996  in    vigore   a   quel  momento,  ritenuto  che    i   tassi  di  conversione  concernenti  il  finanziamento  del  supplemento  sostitutivo  AVS/AI   a partire  dal  1° gennaio  2013  sono  i  seguenti:  a)  dei  datori  di    lavoro  Età  di  pensionamento  Fattore  di    moltiplicazione   per   ogni  franco  di    supplemento   sostitutivo  AVS/AI  Uomini  Donne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  5.96  5.256
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  5.216  4.471
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  4.441  3.655
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  3.632  2.802
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  2.788  1.911
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  1.904  0.978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  0.976  0  b)  degli  assicurati  Età  di  pensionamento  Fattore  di    moltiplicazione   per   ogni  franco  di    supplemento   sostitutivo  AVS/AI  Uomini  Donne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  0.35734  0.33402
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  0.31841  0.28999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  0.27624  0.24199
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  0.23041  0.18957
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  0.18047  0.13219
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  0.12587  0.06923
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  0.06596
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Eventuali  prelievi,  rimborsi  in  applicazione    delle  norme  LPP  sulla  promozione  della    proprietà  di  abitazioni  o  i  riversamenti    e  i  riscatti  nell’ambito  della    procedura  di  divorzio  modificano  l’importo  stabilito  al    31  dicembre  2012   secondo  il   capoverso  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’importo  annuo  garantito  di  cui  ai  cpv.  4   e   5   può  essere  capitalizzato    parzialmente  ritenuto  un  massimo  del   50%.  I  tassi  di    conversione   per  la    capitalizzazione  dell’importo  garantito  di    pensione  sono  i  seguenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Età  Uomini  Donne  Vecchiaia  Vedovile  Vecchiaia  Vedovile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  13.796  3.418  15.008  0.142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  13.448  3.474  14.692  0.132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  13.099  3.526  14.375  0.122
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  12.748  3.572  14.053  0.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  12.394  3.613  13.731  0.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  12.037  3.648  13.403  0.091
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  11.677  3.679  13.072  0.080
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  11.313  3.704  12.734  0.071
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  10.948  3.720  12.388  0.062
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  10.581  3.732  12.037  0.054
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  10.211  3.736  11.677  0.047
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Su  richiesta  del  beneficiario,  la  pensione  di vecchiaia,  d’invalidità,   anticipata  o per  il   coniuge  e   il  partner  registrato  superstite  o   per  orfani,  inferiore   al    10%,  rispettivamente  al 6%  e   al    2%  della  rendita  minima  di vecchiaia  dell’AVS  può  essere  liquidata  in    capitale  sulla   base  dei  tassi  di    conversione   di  cui  al    cpv.   7.  In  questo    caso  anche    il   supplemento    sostitutivo  AVS/AI  viene  liquidato  in  capitale    sulla  base  dei  seguenti  tassi  di    conversione  Età  Uomini  Donne  (AVS  64  anni)  (AVS  63  anni)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  4.441  3.655  2.805
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  3.632  2.802  1.912
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  2.788  1.911  0.979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  1.904  0.978  0.000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  0.976  0.000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  0.000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Oltre  all’importo  garantito   di pensione  al    31  dicembre  2012   secondo   il  capoverso  3   viene  assegnato  il  supplemento  sostitutivo  AVS/AI  calcolato  sulla   base  delle  norme  in    vigore  al    31.12.2012,  ritenuto  che  l’importo   stabilito  viene  adeguato  all’evoluzione   della   rendita  AVS/AI   massima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Per  gli  assicurati  al  31  dicembre  2012  che  hanno  conseguito  40    anni    pieni    di  assicurazione  e  hanno  compiuto  60  anni  non  vengono   prelevati  contributi.  L’avere  di  vecchiaia  continua  ad  essere  alimentato  con  gli  accrediti    di  vecchiaia  annuali  e    gli  interessi,  secondo  il   regolamento  di    previdenza  dell’Istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Gli   assicurati  individuali  affiliati  al    31  dicembre  2012  all’Istituto  di    previdenza,   ai    sensi  dell’art.   11  della  legge  sulla  Cassa  pensioni  dei    dipendenti  dello    Stato  del  14    settembre    1976,  mantengono  l’assicurazione  indipendentemente  dall’attività  svolta,    sempre  che  questo    non  comporti  maggiori  rischi  per  l’Istituto  di    previdenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Al  31  dicembre  2012   la riserva  matematica  dei  beneficiari  di prestazioni  è   ricalcolata   secondo  le  tabelle  attuariali  VZ  2010,   tenuto  conto  del  tasso  tecnico  del  3.5%.   Questa  disposizione   è in    vigore  limitatamente  al    31.12.2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  La  Commissione  della  Cassa,  il   Comitato  e   i  Gruppi  previsti  dal  diritto  anteriore  restano  in    carica  fino  all’entrata    in  funzione  del  nuovo  organo    supremo.  In  applicazione    dello  statuto    dell’Istituto  di  previdenza  il Consiglio   di    Stato  organizza  l’elezione  dell’organo  supremo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  L’Istituto  di  previdenza  si  impegna  ad    assumere    la  continuazione    dei  rapporti  d’impiego  degli  attuali  dipendenti  della   Cassa  pensioni  dei  dipendenti   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Per  gli  assicurati    al  31  dicembre  2012  affiliati  alla  Cassa  al  31  dicembre  1994  lo  stipendio  assicurato  corrisponde  allo  stipendio  annuale  diminuito  di    un  importo,   detto  quota   di    coordinamento  pari  ai  2/3  della    rendita    massima  AVS/AI.  In  caso  di  attività  parziale,  lo  stipendio  e    la  quota  di  coordinamento  sono  ridotti   in    misura  proporzionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  25  Trascorsi   i  termini   per  l’esercizio  del  diritto   di    referendum,  la    presente   legge   è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi,  ed  entra  in    vigore   al    1°  gennaio  2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  Disposizioni  transitorie   della   legge   sulla   Cassa  pensioni   dei  dipendenti  dello  Stato  del  14  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1976.  Disposizioni  in  vigore  dal  1°  gennaio   1976  e   dal   1° novembre  1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con    l’entrata    in  vigore  della  nuova  legge  e    per  i  membri  assicurati  alla  Cassa  i  nuovi  stipendi  assicurati  non   possono  essere  inferiori  a   quelli  validi   in    precedenza;  in    caso  di    aumenti   di salario,   lo  stipendio  assicurato    resterà  tuttavia    invariato  sino  a  quando  esso  supererà    l’importo  calcolato  secondo  la    nuova  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  diritti  acquisiti  con  le  precedenti  leggi    sono  mantenuti  integralmente;  le  prestazioni  pagate  anteriormente  non  sono  modificate  con  l’entrata  in    vigore  della  nuova  legge.  Esse  vengono   rivalutate  secondo  i  cpv.  6   e 7   del  presente  articolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutti  gli  eventi  coperti  dalla  Cassa  che  si    verificano  dopo   l’entrata   in    vigore  sono  regolati  secondo  le  nuove  norme  di    legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assicurato   alla  Cassa  pensioni  al momento  dell’entrata   in    vigore  della  legge  ha   diritto,   in caso  di  vecchiaia  o   invalidità,  ad  una  pensione  calcolata  secondo  le    nuove  norme  di    legge   ma  al    minimo  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40%  dello  stipendio  assicurato  nei  primi    10  anni  di  assicurazione.  La  pensione  aumenta    dell’1%  dello  stipendio   assicurato  per  ogni   anno  oltre  i  10  anni  sino  al    massimo   del  60%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  tutti    gli  altri  eventi  coperti  secondo  i  nuovi  disposti    di  legge,  le  prestazioni  della    Cassa  per  i  membri  assicurati  all’entrata  in    vigore  della   legge,  non  possono   essere  inferiori  al:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40%  per  la    vedova;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10%  per  ogni  orfano,  massimo   30%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5%  per   ogni   figlio  ammesso  al    diritto  di    percepire  la    rendita  completiva  AVS/AI,   al    massimo   25%;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10%  per  ogni  figlio  minorenne  non  ammesso  al    diritto   di percepire  la    rendita   completiva   AI,   massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  le pensioni   iniziate  prima  del  1°  gennaio   1973,   rivalutate  della  tredicesima  mensilità  secondo  l’art.  17  della   presente   legge,   i  minimi  annui  sono  fissati  in:  CHF  900.–  per  pensionati   d’invalidità  e vecchiaia;  CHF  160.–  per  ogni  orfano;  CHF  600.–  per  la vedova;  CHF  320.–  per  orfani  di padre  e   madre  o parenti   bisognosi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le   pensioni  pagate  all’entrata   in    vigore  della   legge   ma  iniziate  prima  del  1°  settembre  1964  sono  rivalutate  come  segue:  pensionati  sino  al 1°  gennaio  1955  =  35%  pensionati  dal  2 gennaio   1955   al 1°  luglio  1962  =  12%  pensionati  dal  2 luglio  1962  al    1°  settembre  1964  =    8%  Adeguamento  delle  prestazioni  ai    pensionati  dal  1°  luglio  1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le   prestazioni  ai    pensionati   sono  rivalutate   dell’1%   con  le    seguenti  modalità:  a)  le  pensioni  maturate  dopo  il  1°  gennaio  1973  con    l’adeguamento    dello  stipendio    annuo  per  il calcolo  della   pensione  in    modo  uguale  a quello  del  personale  in    servizio;  b)  le  pensioni    maturate  prima    del  1°  gennaio  1973  rivalutando  la  pensione  effettiva  al  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985;  c)  le  pensioni  degli    assicurati  in  base  all’art.  4   cpv.  2  e   all’art.  11    LCP,  iniziate  dopo  il   1°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984,  con  l’identico  adeguamento  a   quello  dei   pensionati  statali  (vedi  lett.   a).  Adeguamento  delle  prestazioni  ai    pensionati  dal  1°  gennaio  1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le   prestazioni  ai    pensionati   sono  rivalutate   secondo   le seguenti  modalità:  a)  le  pensioni    maturate  prima    del  1°  gennaio  1973  rivalutando  la  pensione  effettiva  al  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1988  del  2%  e   aggiungendo   un  supplemento   fisso  calcolato  sulla  base  di un  importo  CHF  600.–  in modo  proporzionale  alla   percentuale   di    rendita;  b)  le  pensioni  maturate  dopo  il  1°  gennaio  1973  con    l’adeguamento    dello  stipendio    annuo  per  il calcolo  della   pensione,  in    modo  uguale   a   quello  del  personale   in servizio;  c)  le  pensioni  degli    assicurati  in  base  all’art.  4   cpv.  2  e   all’art.  11    LCP,  iniziate  dopo  il   1°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984,  con  l’identico  adeguamento  a   quello  dei   pensionati  statali  secondo   la    lettera  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Le  prestazioni   ai pensionati  sono  rivalutate  secondo  le    seguenti  modalità:  a)  le  pensioni    maturate  prima    del  1°  gennaio  1973  rivalutando  la  pensione  effettiva  al  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990  del  3%;  b)  le  pensioni  maturate  dopo  il  1°  gennaio  1973  con    l’adeguamento    dello  stipendio    annuo  per  il calcolo  della   pensione  in    modo  uguale  a quello  del  personale  in    servizio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le  pensioni  degli    assicurati  in  base  all’art.  4   cpv.  2  e   all’art.  11    LCP,  iniziate  dopo  il   1°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984,  con  l’identico  adeguamento  a   quello  dei   pensionati  statali  secondo   la    lettera  b).  Disposizioni  in  vigore  dal  1°  novembre  1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  impiegati  non  iscritti  alla  Cassa  o    iscritti    precedentemente  all’assicurazione  risparmio    sono  considerati  obbligatoriamente   membri   attivi,  con  effetto   a   contare  dall’entrata  in    vigore   della  legge,  se  sono  soddisfatti   i  requisiti  previsti  dall’art.  4 della   presente  legge.  Per  questi  nuovi  assicurati  l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  concernente  la riserva  medica  non  ha  effetto  se  il dipendente  ha  già  superato  l’età  di    50   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli   sinora  iscritti   all’assicurazione  risparmio  che  non  possono   essere  iscritti  alla   Cassa  pensioni  in    base  ai    nuovi  disposti,  restano  transitoriamente   in vigore  le    norme  concernenti  i  depositi  a  risparmio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  anni    pagati    all’assicurazione  risparmio  contano  come  anzianità  di  appartenenza    alla  Cassa  pensioni  se  il   premio  assicurativo  è   stato    pagato  regolarmente  su  un  salario    pieno.  Il   patrimonio  dell’assicurazione  risparmio   è   trasferito   alla   Cassa  pensioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il  contributo  all’assicurazione   risparmio  non  è   stato   pagato  regolarmente  su  un  salario  completo,  la  consistenza  in  deposito  a  risparmio  serve  ad  acquistare,  secondo  l’art.  13,  cpv.  2   della  nuova  legge,  gli  anni  di assicurazione  alla  Cassa  pensioni   a   contare  dalla  data  d’iscrizione  all’assicurazione  risparmio.  Se    la  riserva  matematica  è   superiore  alla  consistenza  in  deposito    a   risparmio,  la  data  d’iscrizione  alla  Cassa  pensioni  è   proporzionalmente   ritardata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ai  dipendenti  già  al servizio  dello  Stato   e   obbligatoriamente  iscritti  alla  Cassa  pensioni  all’entrata  in  vigore  della  legge  secondo  le nuove  norme,  è   assegnato  un   termine  perentorio  di  un   anno  per  chiedere  l’eventuale    riscatto    di  anni  di  assicurazione.  Il   termine    di  un  anno  è   pure  valevole  per  i  depositanti  che  chiedono   l’affiliazione  secondo  l’art.  7   della  legge   9   luglio  1963.  BU  1985,   71  (18  dicembre  1984)  -  disposizioni  in  vigore  dal  1°  gennaio  1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  diritti  acquisiti   con  le precedenti  disposizioni  sono  mantenuti  integralmente;  le prestazioni   pagate  anteriormente  non   sono  modificate  o   soppresse  con  l’entrata  in    vigore  delle   presenti   modificazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tutti  gli  eventi  coperti  dalla  Cassa  che    si  verificano  dopo  l’entrata  in  vigore    delle  presenti  modificazioni,  sono  regolati   secondo  le    nuove  disposizioni  di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  conti  bloccati   al    31.12.1984  presso  la Banca  dello  Stato,  possono   essere   liquidati  in    contanti   su  richiesta  dell’avente   diritto,  secondo   l’art.  7   cpv.  6 della   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ai  dipendenti    già  al  servizio  dello    Stato  e  obbligatoriamente  iscritti  alla    Cassa  pensioni  a  partire  dall’entrata  in  vigore  della  presente  modificazione,  è   assegnato  un   termine  perentorio  di  un  anno  per  chiedere   l’eventuale  acquisto  di    anni  di assicurazione.  BU  1985,   302  (10  giugno  1985)  - disposizioni  in vigore  dal  1°  luglio   1985  Il   datore  di  lavoro  si    assume    l’onere  totale  per  il   finanziamento  alla    Cassa  pensioni    dell’aumento  determinato  dall’entrata  in    vigore  della  presente  modificazione.  Il   finanziamento  unico  è pari   all’1%  del  salario   assicurato  annuo  al 1°  luglio  1985.  BU  1987,   323  (19  ottobre  1987)  -  disposizioni  in  vigore   dal  1°  gennaio  1988  Il   capitale   depositato   presso  lo    Stato   al    31  dicembre   1987   viene  diviso   in    una  serie   di    quote  di    prestito  con  interesse  annuo  del  5%,  con  scadenze  scaglionate  e  concordate  dalla  Commissione  amministrativa  e   dal  Consiglio  di    Stato.  BU  1991,   150  (13  marzo  1991)  -  disposizioni  in  vigore   dal  13   marzo  1991  Il   diritto  previgente  resta    applicabile  se  il   decesso  dell’assicurato  o   del  pensionato  è  intervenuto  prima  dell’entrata  in    vigore  della  presente  modificazione.  BU  1995,   79  (20  dicembre  1994)  -  disposizioni  in  vigore  dal  1°  gennaio  1995  C1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  diritti  acquisiti  con  le    precedenti  disposizioni  sono  mantenuti   integralmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  pagate  anteriormente  non  sono  modificate  o   soppresse  con  l’entrata  in vigore   delle  presenti  modifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutti  gli  eventi  coperti  dalla  Cassa   che  si    verificano   dopo  l’entrata  in    vigore  delle  presenti   modifiche  sono  regolati  secondo  le    nuove   disposizioni  di legge.  C2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  gli  attuali  assicurati  con  una  età  superiore   ai venti  anni  compiuti,  le pensioni  di vecchiaia   e   i  momento  del   pensionamento  per  anzianità;  tale  periodo   non  può  superare   i 40   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   pensioni  di    invalidità   e   decesso  e i  relativi  supplementi   sostitutivi  sono  calcolati  aumentando   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1/3  il periodo   di    assicurazione  possibile  a 65  anni;  tale  periodo  non  può  superare  i  40  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di    pensionamento   anticipato,  per  ogni  mese   di anticipo   rispetto  al    compimento   dei  60  anni,  il  tasso  di rendita  della  pensione  di vecchiaia  è diminuito  di    0,125  punti  (1,5%   all’anno).  La  rendita  risultante  viene  inoltre  ridotta  dello  0,4%  per  ogni  mese   di    anticipo.  Il   supplemento   sostitutivo   delle  rendite  AVS/AI  è ridotto  dello  0,20833%  per  ogni  mese   di    anticipo  (1/40  per  ogni  anno).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le prestazioni  di libero  passaggio  degli  attuali  assicurati  fanno  stato   le  prestazioni   assicurate  secondo  il   cpv.  2; il   periodo   di  assicurazione   possibile  è quello  conseguito  al  momento   dell’uscita  dalla  cassa  senza  rivalutazione.  Tali  periodi  sono  al    massimo  di    40  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  prelievi  anticipati  causano  una  riduzione  proporzionale  della  nuova  durata  di  assicurazione  possibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La    quota  di  coordinamento  per  il   calcolo    del  loro    stipendio  assicurato    è  pari  ai  2/3  della    rendita  semplice  massima  AVS.  C3.  Gli  attuali  assicurati   con  meno  di    venti  anni  compiuti  vengono  assicurati  secondo   le    nuove  norme.  Essi  hanno  diritto  al rimborso  dei  contributi  su  un  conto  bloccato  in    contanti  se  l’importo  è   inferiore  ai  contributi  personali  di    un  anno.  C4.  Per  i  magistrati  dell’ordine  giudiziario  in  carica  al  momento  dell’entrata  in  vigore    della  presente  modifica  di legge  è   applicato  il   vecchio   art.  22   cpv.  5   (incremento  della  percentuale  di  rendita  per  collocamenti  a   riposo  oltre  i  65  anni),  a   meno  che  il nuovo  calcolo   non  risulti  più  favorevole.  C5.  Le  condizioni  assicurative  degli  attuali  assicurati   esterni   secondo  l’art.  11  restano  invariate.  C6.  La  Commissione  amministrativa  resta  in  carica  per    6   mesi  oltre  l’entrata    in  vigore  della  presente  modifica  legislativa;  entro  tale  termine,  il  Consiglio  di  Stato  organizza  l’elezione  dei  nuovi  organi  amministrativi.  BU  2000,   34  (14  dicembre  1999)  -  disposizioni  in  vigore  da   1°  ottobre   2000  A)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  diritti   acquisiti  con  le    precedenti  disposizioni  sono  mantenuti  integralmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  pagate  anteriormente  non  sono  modificate  o   soppresse  con  l’entrata  in vigore   delle  presenti  modifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutti  gli  eventi  coperti  dalla  Cassa   che  si    verificano   dopo  l’entrata  in    vigore  delle  presenti   modifiche  sono  regolati  secondo  le    nuove   disposizioni  di legge.  B)  1  Per  il   calcolo  dello    stipendio  determinante  a    norma  degli  art.  22  e    23,  fa  stato  la  media  complessiva  degli  stipendi  assicurati  acquisiti   dopo   l’entrata   in vigore  della  modifica  di legge,  e di  quello  acquisito   al    31  dicembre  1999  moltiplicato  per  il   numero  di    anni  mancanti  al    limite  di    10   anni,  ma  al    minimo  il   90%  dell’ultimo  stipendio   assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   convenzioni  secondo  l’art.  4   cpv.   2   stipulate  prima   del  1° gennaio  2000  non  sono  modificate  con  l’entrata  in    vigore  della  presente  modifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  in  materia  di  rendita    AVS/AI  sono    determinanti  per  il   calcolo  del  supplemento  sostitutivo  per  tutti  i  beneficiari  di prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  deroga  all’art.  27  cpv.   2   hanno  ancora   diritto  al    supplemento  in favore  della   moglie  i beneficiari  di  rendite  riconosciute  a   partire  dall’entrata  in  vigore  della  presente  modifica  e la  cui  moglie   ha  la  seguente  età:  –   2000  58  anni   o   più;  –   2001  59  anni   o   più;  –   2002  60  anni   o   più;  –   2003  61  anni   o   più.  Il   mese  successivo   al    compimento  62  anni   il supplemento  viene  soppresso.  BU  2004,   488  (9  novembre  2004)  -  disposizioni  in vigore  dal  1° gennaio  2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  diritti  acquisiti  con  le    precedenti  disposizioni  sono  mantenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  eventi  coperti  dalla    Cassa  che  si    verificano  dopo  l’entrata  in  vigore    della  legge  sono  regolati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A    chi  ha  già  compiuto    58    anni    al  momento    dell’entrata  in  vigore  della  legge    non  si    applicano    le  nuove  disposizioni  concernenti  il finanziamento  del  supplemento   sostitutivo   della  rendita   AVS/AI.  Il  finanziamento  del  supplemento  sostitutivo  rimane  interamente  a carico  della  Cassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    nuovo  articolo  15a  concernente  l’adeguamento  delle  pensioni  al  rincaro    si  applica  anche  ai  beneficiari  di rendita  alla   data  d’entrata  in    vigore  della   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   supplemento   sostitutivo  di    chi   è   al    beneficio  di    una  rendita  alla  data   d’entrata   in    vigore   della  legge  ammonta  all’85%  della  rendita  massima   AVS/AI.  Il   supplemento  sostitutivo   è   ridotto  applicando  per  analogia  le    disposizioni  in    materia   di rendita  di    vecchiaia  anticipata   prevista  dalla  LAVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   primo   stipendio  assicurato  utile  ai    fini  del  calcolo  della  pensione  d’invalidità  a   norma  dell’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  cpv.  3   e   4   è   lo    stipendio   assicurato  al    31.12.2004.  Per   la    media  fanno   stato  gli  stipendi  assicurati  acquisiti  dopo  l’entrata  in    vigore  della   legge   e   lo    stipendio   assicurato  al    31.12.2004,   moltiplicato  per  il  numero  di    anni  mancanti  al limite  di    10.  Pubblicata  nel   BU  2012  ,  623.