Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua
                            Legge  sull’orientamento  scolastico   e   professionale e sulla formazione  professionale  e   continua  (Lorform)  (del  4   febbraio  1998)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  il   messaggio  21  marzo  1997  no.  4625/3  del  Consiglio  di    Stato;  -  il   rapporto  19   gennaio  1998  no.  4625/3  R    della  Commissione  speciale  scolastica,  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  e   autorità   d’applicazione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Questa   legge  si    applica:  a)  del   diritto  federale  in materia  di    orientamento  e di    formazione  professionale  di  e continua;  b)  professioni  escluse  dal  campo  d’applicazione  della  legge  federale,  ma  non  a  quelle  prescolastico,  primario,  secondario  I e secondario  II   non  professionale;  c)  formazione  continua  intesa  come  crescita  permanente   e   attenta  alla  situazione   economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato:  a)  i   regolamenti  d’applicazione  e    le  regolamentazioni  delegate    dal  diritto    federale  ai  in    materia   di formazione   professionale,  con  facoltà  di delega  delle   proprie  competenze  istanze   ad  esso  subordinate;  b)  il   Dipartimento  incaricato   dell’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  del  Cantone  Art.  2  Il   Cantone  promuove:  a)  e l’orientamento  sulle  professioni  e sugli  studi;  b)  professionale  e   continua;  c)  che  facilitano  la    mobilità   professionale;  d)  di    esperienze  innovative  nella  formazione  professionale,  segnatamente  con:  l’insegnamento   modulare  o   per  unità  capitalizzabili,  l’insegnamento   a   distanza;  e)  di  titoli  di  studio  equipollenti  attraverso  percorsi    di  formazione    e  sistemi  di  alternativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalità  d’azione  Art.  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  opera   nella  formazione  professionale  tramite:  a)  la progettazione   e la sperimentazione;  b)  offerta  di orientamento  e   di    formazione;  c)  il   coordinamento   e il   sostegno  di    quella  di    terzi;  d)  il   riconoscimento  e   il coordinamento   in    materia  di    abilitazioni  e titoli  di    studio;  e)  di    accordi  intercantonali  o altri   strumenti  di    collaborazione  intercantonale;  f)  di accordi   transfrontalieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  regola  il    Cantone  opera  in  collaborazione  con    le  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  d’importanza  cantonale   (in  seguito  OML).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ove  queste  non  esistono,  il   Cantone  ne  promuove  la    costituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Documentazione  e   sussidi  didattici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dalla  L 17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  modificato  dalla  L 17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  promuove  la  traduzione  della  documentazione  sulla     formazione  professionale  prodotta   nelle  altre  lingue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Promuove  o   predispone    con    propri  servizi    la  traduzione  o   l’elaborazione,  nonché  la  stampa,    di  sussidi  didattici  per  la    formazione  professionale   di base   e   continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                Plurilinguismo
                            Art.  5  4  Il  Cantone  promuove  l’apprendimento  di    una  lingua  seconda   per  tutti   gli apprendisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regioni  e   gruppi  sfavoriti  Art.  6  5  Il  Cantone  adotta  provvedimenti  nel  settore  della   formazione   professionale  a favore  di  regioni  o   di    gruppi  sfavoriti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  e sviluppo  della  qualità  Art.  7  6  1  Ogni  ente  pubblico  o   privato  che  offre   formazione  nel  Cantone   si    dota   di un  sistema  per  la  gestione  e   lo    sviluppo  della  qualità  in ambito  amministrativo  e   formativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’erogazione  di    sussidi   del   Cantone  a   enti   formatori  è   subordinata  all’introduzione  da   parte  loro  di  un  sistema  riconosciuto  per  e   lo    sviluppo  della  qualità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento  fissa   i  sistemi  riconosciuti  ai    fini   dell’erogazione  di sussidi  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Raccolta,  bilancio  e   certificazione  delle   competenze  Art.  8  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone   gestisce   un  servizio  di    consulenza  per   la    raccolta,  il  bilancio  e   la    certificazione  delle  competenze  professionali   acquisite  al    di    fuori  delle   usuali  offerte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può   affidare  la    raccolta  e   la    consulenza  per  il   bilancio  delle   competenze  a terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  effettua  la    certificazione  delle  competenze,  in collaborazione  con   le    organizzazioni  del  mondo  del  lavoro.  Capitolo   secondo  Formazione  professionale  di  base
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Pretirocini
                            Art.  9  9  1  Il  Cantone   organizza  un’offerta  di    preparazione  alla  formazione  professionale  di base  in  forma  di    pretirocinio:  a)  per  giovani  che  al  termine  della  scolarità  dell’obbligo  non  hanno  ancora  una  scelta   definitiva;  b)  per   giovani  di    lingua  madre  diversa  dall’italiano;  c)  per   giovani  che  non  sono  riusciti   a   completare  una  prima   formazione  di    base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  può  riconoscere  e   sostenere  offerte  di    pretirocinio  di    terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratto  di tirocinio  Art.  10  10  1  Riservate  le  disposizioni    di  legge  o  contrattuali  più  favorevoli,    alla  persona  in  formazione,  l’operatore   della  formazione  professionale  deve  assicurare:  a)  secondo  le    norme  emanate  dalle  OML  o   secondo   le    condizioni  dell’uso   locale;  b)   per  la    perdita  di guadagno  in    caso  di malattia  analoghe  a quelle  degli  altri  lavoratori  occupati  nella  stessa   professione;  c)  del  premio  assicurativo  contro  gli infortuni  non  professionali;  d)   di    regola,  nei  periodi  d’interruzione  dell’insegnamento   scolastico;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   contestazioni  di    natura  civile  derivanti  dal  contratto  di    tirocinio  sono  di    competenza  del  giudice  civile,  ritenuto  che  gli  organi  cantonali    di  vigilanza  sul  tirocinio  si  prestano,  a  richiesta  di  parte    o  d’ufficio,  per  una  composizione  bonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rete  di  aziende   di  tirocinio
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dalla  L 17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dalla   L   24.2.2021;  in vigore   dal  1.6.2021  - BU  2021,   146;  precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                554.
                            5    Art.  modificato  dalla  L 17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dalla  L 17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dalla  L 17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Titolo  modificato   dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dalla  L 17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU   2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11  11  Il  Cantone  promuove     la   costituzione  di  reti     di  aziende  di   tirocinio  mediante  la  regolamentazione,  la    consulenza  iniziale  e   l’accompagnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ordinanze  in  materia  di  formazione  professionale  di  base  Art.  12  12  1  Il  Cantone  consegna  gratuitamente  la  relativa  ordinanza  a   ogni  apprendista  all’inizio  della  formazione  e   ne  predispone  la    presentazione   e la regolare  consultazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Consegna  pure  gratuitamente  a  ogni  azienda    di  tirocinio  un  esemplare    dell’ordinanza    per  ogni  professione  per  cui  è autorizzata  a formare   apprendisti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Operatori  della  formazione  professionale  pratica  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  L’operatore  della  formazione  professionale  pratica,  che    intende  per  la  prima  volta  formare  apprendisti,  deve    chiederne  l’autorizzazione  al  Cantone    prima  di  stipulare  contratti    di  tirocinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corsi  interaziendali  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nelle  professioni     non  rappresentate  da  un’OML,  il  Cantone     organizza  i   corsi  interaziendali  e   i  corsi  di  formazione  equivalenti  e  determina  il  contributo  finanziario  a   carico    dei  datori  di    lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  esenta  dalla  frequenza  dei  corsi   interaziendali  le persone  in formazione  in    una  scuola  d’arti  e   mestieri  o   in un  centro   di  formazione  aziendale  o   interaziendale,   purché   i contenuti  di  tale  formazione  rispondano  alle  esigenze  poste  dalle  ordinanze  in materia  di    formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  sulla  formazione   professionale  di base  Art.  15  15  L’attività  di  stimolo,  di  consulenza  e    di  verifica  della  formazione  professionale  nelle  aziende  e   nei    corsi  interaziendali  è  attuata    dal  Cantone  mediante  visite  regolari  di  suoi  ispettori,  almeno  una  volta  all’anno.  Capitolo   terzo  Formazione  continua  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  continua  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formazione   continua  ha  lo    scopo  di suscitare  e   dinamicamente   soddisfare  interessi  culturali,  civici   e   politici,  sia  che   tali  interessi  pertengano  a   una  professione  specifica,  e   in questo  caso  con  il   debito  riconoscimento,   sia   che  rispondano   ad  altre  esigenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ll  Cantone  organizza,  tramite  un  servizio  di    formazione  per  adulti,  attività  di formazione   continua,  rispettando  le  esigenze  di  coordinamento    e  di  collaborazione  con  le  attività  di  formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’organizzazione tiene conto dell’effettiva domanda del pubblico e dei bisogni regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  professionale  continua  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  promuove,  e  sostiene  la  formazione  professionale  continua    mediante  provvedimenti  a favore  di    enti  o di singole   persone,  segnatamente   in    materia  di:  a)  di    corsi;  b)   per  l’utenza;  c)  di    sussidi  didattici;  d)  o locazione  di    infrastrutture  logistiche;  e)  e   acquisto  di    attrezzature  didattiche;  f)  progettazione  e sperimentazione;  g)  dei  formatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     Cantone  organizza,  a   complemento  dell’offerta  privata,  attività  di   aggiornamento,  di  perfezionamento  e di    riqualificazione,  tramite  le    proprie  scuole  o   in collaborazione  con  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Titolo   modificato  dalla  L   17.10.2006;   in vigore   dal  1.1.2007   -  BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  continua   postuniversitaria  Art.  18  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  promuove,    nella    misura  e    nei  settori  in  cui    non  vi  provvedono    strutture  universitarie  o   professionali,  ma  in    collaborazione  con  esse,  corsi  postuniversitari  per:  a)   l’aggiornamento   nelle   professioni;  b)  la    conoscenza  dell’evoluzione  culturale,  scientifica  e   tecnica;  c)   i contatti  interdisciplinari;  d)  le    nuove  progettazioni,  l’innovazione,   la    sperimentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  collabora  all’organizzazione  nel  Ticino  di    corsi   e   seminari  promossi   dalle   università  e   dai  politecnici  svizzeri  o   da  istituti  stranieri  di livello   universitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vigilanza  sull’offerta  di  formazione  continua  Art.  19  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  vigila  sugli    aspetti  organizzativi,    finanziari    e    metodologici  delle  attività  di  formazione  continua,  segnatamente  di    quella  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    strutture  pubbliche,  associative  o    private  che  operano  nella  formazione  continua    devono  disporre  di    formatori  specificamente  preparati  per   adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordinamento  dell’offerta   privata  e   pubblica  Art.  20  21  1  Il  Cantone  coordina  l’offerta  privata  di  formazione  professionale  continua    tramite  l’informazione,  la    mediazione  attiva  e   la    destinazione  dei  sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Partecipa  a  provvedimenti  che  promuovono    a    livello  intercantonale  o  di  regione  linguistica    il  coordinamento,  la    qualità  e la    trasparenza  dell’offerta  di formazione  continua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  coordina   l’offerta   privata  e   sua  di    formazione   professionale  continua   con  i  provvedimenti  inerenti  al    mercato  del  lavoro.  Capitolo  quarto  Certificazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abilitazioni  e titoli  di  studio  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’abilitazione  è   la    facoltà  di    esercitare   una   professione  o funzione  qualsiasi,  conferita  o  riconosciuta  conformemente  alle  leggi  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   titolo  di    studio  è   l’attestazione  pubblica   o   privata  di frequenza   di    una  scuola,  corso  o   altro  curricolo  formativo,  o   di  superamento  di  un  esame,  necessaria    per    conseguire  un’abilitazione  o  altrimenti  rilevante  sul  mercato  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  può  rilasciare  titoli  di    studio  e abilitazioni  professionali,  conseguibili  attraverso   un   esame  o  altri   sistemi  di    qualificazione,  in aggiunta  a   quelli  riconosciuti  dal  diritto  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  di  titoli   e di  abilitazioni  Art.  22  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  materia  di    riconoscimento  di    titoli   di    studio  e   di abilitazioni  professionali,   il   Consiglio  di  Stato  definisce  nel  regolamento:  a)  a   cui  attenersi,  segnatamente:  l’equivalenza  con  titoli   già   riconosciuti   sul  piano  internazionale,  federale  o   intercantonale,  l’adeguamento  dei  requisiti  di    abilitazione  alle  esigenze  di    protezione  degli  utenti,  la    certificazione  di    moduli  o   di altre  unità  d’insegnamento,  l’alternativa  tra  esami   e altri   sistemi  di    qualificazione;  b)  c)  o i  servizi   competenti  a   esercitare   le    funzioni  di riconoscimento,  coordinamento  vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   chi   offre  pubblicamente   la possibilità   di    conseguire  un  titolo  l’autorità  cantonale  chiede  almeno  di    rendere   noti   i  criteri   essenziali  di    qualità  e   le aspettative  di    riconoscimento   del  titolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  l’offerta  possa  indurre  in    inganno  circa   la qualità  e   il   riconoscimento  del  titolo,  l’autorità  ha  la  facoltà  di  esigere  la  rettifica  della  denominazione,  riservate  altre    disposizioni,  segnatamente  in  materia  di concorrenza  sleale  e   di    protezione   dei  consumatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    decisioni  del  Consiglio    di  Stato  in  materia  di  riconoscimento  di  titoli  o   di  abilitazioni  possono  essere  impugnate  davanti    al  Tribunale  amministrativo    cantonale,  in  quanto  negano  o    limitano  un’abilitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Restano  riservati  il   diritto   federale   e gli accordi  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esecuzione  delle  procedure  di  qualificazione  Art.  23  24  Il  Cantone    può  incaricare  OML    che  ne  fanno  domanda    di  eseguire  le  procedure  di  qualificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  alle  spese   d’esame  Art.  24  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    la  partecipazione    all’esame  finale  di  tirocinio  l’apprendista  non    deve  sopportare  alcuna  spesa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    spese  per  il   materiale  d’esame  sono  ripartite  tra  datore  di  lavoro,    OML    e  Cantone    in  misura  precisata  dal  regolamento  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Registro  dei   diplomi  cantonali  Art.  25  26  Il  Cantone  tiene  un  registro  pubblico   con  i  nomi   dei  titolari  di diplomi   cantonali.  Capitolo  quinto  Formazione  dei  responsabili   della  formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  dei  formatori  nella  formazione  professionale  di base  pratica  Art.  26  28  1  Il  Cantone  organizza  in  proprio  la  formazione  dei  formatori  nella     formazione  professionale  pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  può    delegare    la  formazione    a    OML  o    ad  aziende  che    soddisfano    i   requisiti  del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  responsabili  della  formazione  professionale  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Il  Cantone  può  far  dipendere  dalla    frequenza  obbligatoria    dei  corsi  organizzati    dalla  Confederazione  o    in  collaborazione    con  essa  la  nomina  o    l’incarico  quale  responsabile  della  formazione  professionale,  in    particolare  quale:  a)  di    posti  di tirocinio;  b)  del  tirocinio;  c)  d’esame;  d)  cantonale   della  formazione  professionale.  Capitolo  sesto  Orientamento  a   studi,  professione  e   carriera  30
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  28  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’orientamento  a   studi,  professione  e   carriera  ha   lo    scopo  di    sostenere  giovani  e adulti  a  scegliere  in    modo   consapevole  e   responsabile   gli studi  e   la    professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orientamento  comprende  anche  azioni  volte  a   informare  e a sensibilizzare  affinché  si realizzi   la  parità  e  la  pari  opportunità  nella  scelta  della  formazione  e  della  professione,  superando    i  condizionamenti  di origine  culturale  e   sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Cantone  istituisce   un  proprio  servizio   di orientamento  a   studi,  professione   e   carriera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attività   di orientamento  a   studi,   professione  e   carriera  del  Cantone  si   esplica  mediante:  a)  individuale  e  collettiva  sulle  vie  di  formazione,  sulle    caratteristiche  delle  e  sull’evoluzione  del    mondo  del  lavoro,    in  base  a  un    contatto  assiduo  con  b)  individuale;  c)  nel  collocamento  a   tirocinio;
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Art.  modificato  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Titolo   modificato  dalla  L   17.10.2006;   in vigore   dal  1.1.2007   -  BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                30
                            Titolo   modificato  dalla  L   17.10.2006;   in vigore   dal  1.1.2007   -  BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)   collettivi  di bilancio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  escluse  le    attività  di selezione  scolastica  e   professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’orientamento  è facoltativo  e   gratuito,   riservati:  a)  per   i  beneficiari  di    prestazioni   assicurative  in caso   di disoccupazione;  b)  di    prestazioni  di    servizio  per  altri  enti;  c)  non  di    base   per   adulti  attivi  professionalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  risultati  delle  consultazioni  non  possono  essere  comunicati  a    terzi  senza  il   consenso  scritto  dell’interessato  o   del  suo  rappresentante  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Su  loro  richiesta  i  genitori    sono  adeguatamente  associati  alla  consulenza  individuale  prestata  ai  figli  minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazioni
                            Art.  30  33  1  All’attività  di  orientamento  dei  giovani    collaborano  le  direzioni  scolastiche,    i  docenti,  i  servizi  del  Cantone  interessati  all’attività  orientativa,  le associazioni  dei  genitori  e   le organizzazioni  del  mondo   del   lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orientamento  per   gli adulti  si    svolge  in collaborazione  con  gli  enti   pubblici  e   privati  preposti  alla  formazione,  al    perfezionamento,  alla  riqualificazione  e   al    reinserimento  professionale.  Capitolo   settimo  Partecipazione  alle  spese  per  la formazione  professionale  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  della   partecipazione  alle   spese  per  la formazione   professionale  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  partecipa  alle  spese  per  la    formazione  professionale  e   per  l’orientamento:  a)  sussidi  alle  OML  e    agli    altri    enti  pubblici  o  privati    d’interesse  pubblico,  che    non  uno  scopo  di    lucro   o di prevalente  promozione   di iniziative  commerciali;  b)  le  spese  per  le  iniziative  proprie  e    per  quelle    ove  mancano  OML    o    altri  enti  ai sensi  della  legge   federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il Cantone   opera  in    sostituzione  di OML  o   altri   enti  responsabili,  esso  provvede  al    ricupero  dei  costi  non  di sua  spettanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  partecipanti  ad  attività  di formazione  professionale  continua  o   ai    loro   datori  di    lavoro  è   chiesto  di  regola  un  contributo   alle  spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  la frequenza  dei   corsi   di    formazione  per  adulti   è richiesta  una  tassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sussidi  cantonali   a terzi  Art.  32  36  1  Il  Cantone  sussidia  obbligatoriamente   le OML  per  l’organizzazione   di:  a)   interaziendali  per  apprendisti;  b)   per  maestri   di    tirocinio   delegati   a   OML  e corsi   per   periti  d’esame;  c)    singoli  moduli  o  altre  unità  o  forme  d’insegnamento  per  la  preparazione  a  esami  dal  diritto  federale   e cantonale   o da  accordi  intercantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cantone  può  sussidiare:  a)  o   altri  enti  pubblici  o   privati  d’interesse    pubblico,  che    non  perseguono    uno  scopo  di  o   di    prevalente  promozione   di    iniziative   commerciali:  per  le  attività  di  aggiornamento,    perfezionamento  e  riqualificazione  professionali  o  di  formazione  continua  accessibili  senza  discriminazioni,  per  ogni   altra  iniziativa  che  persegua  gli scopi  della  presente   legge;  b)  o   gli istituti   di ogni  ramo  professionale:  per  le    attività  di    formazione  di    base  e   continua,  svolte  nei  propri  centri   di    formazione   aziendali  o  interaziendali   nell’ambito  di    tirocini  o   di    formazioni   superiori  riconosciuti;  per  le    attività  di    ricerca  applicata  e   di    sviluppo,  svolte  per  l’introduzione   di    nuove  tecnologie  o  di nuovi   sistemi   di produzione  e   di    organizzazione  aziendale;  c)  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sussidio,  sia  sulle  spese  di    gestione  sia  su  quelle   d’investimento:  a)  al    rispetto  dei  criteri   di    qualità  fissati  dal  Cantone  o da  esso  riconosciuti;  b)  di    regola,   sulle  spese  riconosciute   computabili  dalla  Confederazione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   24.1.2017;  in    vigore  dal  1.4.2017  - BU  2017,  39;  precedente  modifica:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                554.
                            34  Titolo   introdotto   dalla  L   17.10.2006;  in vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Lett.  abrogata  dalla  L 23.2.2015;  in    vigore  dal  1.6.2015  -  BU  2015,   194.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pari,  laddove  esiste,  al    contributo  federale;  d)  al    massimo   l’aliquota   del  50%,  riservati  gli  oneri  per  il  personale  che  possono   essere  integralmente;  e)  all’importanza  delle  attività,  alle   potenzialità  del  promotore  e alle  disponibilità  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato,   nell’ambito  delle   sue  competenze  finanziarie,  decide:  a)   sugli   investimenti;  b)   sulle   spese   d’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  prestazioni  del  Cantone  a   terzi  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Oltre  ai contributi  finanziari,  alle  OML   o   altri  enti  pubblici  o   privati  d’interesse   pubblico,  che  non  perseguono  uno   scopo  di  lucro   o di prevalente  promozione  di  iniziative   commerciali,  può  essere  prestata  collaborazione  da  parte  di    istituti  scolastici  cantonali,  in    particolare  con  la messa  a  disposizione  di    personale   amministrativo  o   docente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  laboratori  scolastici  e   altre   infrastrutture   del  Cantone  sono   messi  a   disposizione  gratuitamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  comuni  mettono  gratuitamente  le  loro    infrastrutture  a    disposizione  dei  corsi  organizzati  dal  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riversamento  dei  contributi  federali  forfetari  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone   riversa  un’adeguata  quota  del   montante  dei  contributi  forfetari  federali  alle  OML  o   agli  altri  enti   pubblici   e   privati  d’interesse   pubblico   che  svolgono  attività  di    formazione   di    base  e  continua  ai    sensi  della  legge  federale,  per  le    quali  tali   contributi  sono  erogati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il calcolo  del  riversamento,  definito  nel   regolamento  d’applicazione,   fanno   stato,  di regola:  a)  di cui  all’art.  32  cpv.  3;  b)  degli  accordi  intercantonali;  c)  di    prestazione   stipulati  con  gli  enti  beneficiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  attività  prevalentemente    finanziate  dal  Cantone,    quest’ultimo  può  decidere  di  non  procedere  ad  alcun  riversamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   10%  del  montante  annuo  dei   contributi  forfetari  della  Confederazione  è   versato  in    un  fondo   per  il  finanziamento  degli  investimenti  effettuati  dal  Cantone  o   da  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riduzione,  rifiuto  e restituzione  di  sussidi  Art.  35  40  Nel  quadro  dei  compiti  di    vigilanza   il Cantone  può   rifiutare,   ridurre  o farsi  restituire  sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  cantonale  per  la formazione  professionale  Art.  36  41  1  Per   promuovere,   organizzare   e gestire   la    formazione  professionale  di    base,  superiore  e  continua  il   Consiglio  di    Stato,   d’intesa  con   le    organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  di importanza  cantonale  (OML)  può     istituire  un     Fondo  cantonale  generale  e  dichiararne     obbligatoria  la  partecipazione  di  tutte  le  aziende  astrette  al  pagamento    di  contributi    in  base  alla  legislazione  sull’AVS,  agenzie  di intermediazione  incluse,   chiamandole  a   contribuire   allo  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Fondo  finanzia,   totalmente  o parzialmente:  a)  le    spese   residue  riconosciute,  dedotti  i  contributi   federali   e cantonali,   delle  aziende   e delle  organizzazioni  del  mondo  del  lavoro  per  i  corsi  interaziendali;  le  spese    a  carico    delle  aziende    per  le  procedure    di  qualificazione  della    formazione  professionale  di    base;  le  spese  di  trasferta  delle  persone  in  formazione  dall’azienda  formatrice    alle  scuole  professionali  e   ai    corsi  interaziendali;  b)  ogni    altra  misura  conforme    agli    scopi  della    presente  legge,  in  particolare    le  di  promozione  della    formazione  e  del  tirocinio  ed    in  generale  delle  formazioni  rivolte  alle   aziende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Alimentazione  del  fondo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                40
                            Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  L   18.3.2009;  in    vigore   dal  1.7.2009  -  BU  2009,  246;  precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                554.
                            Art.  36a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Fondo  cantonale   generale   è   alimentato  dalle  aziende  mediante  un  contributo  calcolato  in  ragione   di  un’aliquota  sui   salari  soggetti  all’imposizione  AVS,  variante  da   un  minimo   di  0.9  per  mille  a   un  massimo  di    2.9  per  mille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    contributo  è   riscosso  dalle  casse  di  compensazione    AVS/AI/IPG  (in  seguito  casse)  presso    le  aziende  a   esse  affiliate,  a   esclusivo   carico  dei   datori   di lavoro,   e   riversato  al    fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la  riscossione  del  contributo    sono  applicabili  le  disposizioni  della  legislazione    federale  sull’assicurazione  per   la vecchiaia  e   per  i  superstiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  compiti   svolti  a   norma   della  presente  legge  le    casse  sono  pagate  con  un’adeguata  indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzione
                            Art.  36b  43  1  Richiamato  l’art.  60  cpv.  6   della    legge  federale  sulla  formazione  professionale  del  13  dicembre  2002,  le  aziende  che  partecipano  già  alla  formazione  professionale    per  il   tramite    di  contributi  versati  a  un’associazione,     che  alimentano     un  fondo  a  favore  della     formazione  professionale,  che  finanziano  un  fondo  paritetico  cantonale  o   che  possono  fornire  la  prova  della  fornitura  di adeguate  prestazioni   di    formazione  o   di    formazione  continua,  possono   essere  esentate  parzialmente  o   totalmente  dal   pagamento  del  contributo  al    Fondo  cantonale,  purché   l’associazione,  i  Fondi  o   le    aziende  stesse  offrano  prestazioni   almeno  analoghe  a quelle  del  Fondo  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esonero   parziale  o   totale  al    pagamento  del  contributo  deve  essere  richiesto  dalle  organizzazioni  del  mondo   del   lavoro  della  professione  o del  settore  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  del  Cantone  Art.  36c  44  Il  Cantone    partecipa  con  il   suo  contributo,  secondo  i  criteri  dell’art.  32,  alle    misure  al  beneficio  del  finanziamento  del  fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestione  del  fondo  Art.  36d  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  averi   del   fondo  sono  gestiti  in    un  conto  di    bilancio   del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   gestione   del   fondo   è   affidata   a   una  commissione   tripartita,  nominata  dal  Consiglio   di Stato,  di  rappresentanti  delle  OML  imprenditoriali  e  sindacali  e  del  Cantone,  con    il    compito,  con  la  maggioranza  qualificata  di    7/9  dei  membri,   di:  a)  annualmente  l’aliquota  sulla  massa  salariale;  b)  le    misure  al beneficio  del  finanziamento  del  fondo;  c)   le    esenzioni  parziali  o totali  dal   pagamento  e   il   loro  grado.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  di danni  Art.  36e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Danni  causati    dai  datori  di  lavoro,  che  violano  intenzionalmente  o  per  negligenza  le  prescrizioni  sul  fondo,  sono  risarciti  da  essi  al fondo  per  il   tramite  della  rispettiva   cassa,  applicando  per  analogia   le    disposizioni  in    materia  della  legislazione  federale  sull’assicurazione   per   la vecchiaia  e  per  i  superstiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamento  d’applicazione  Art.  36f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Il  Consiglio  di Stato   emana  il regolamento   sul  fondo  che   disciplina   segnatamente:  a)  delle  aziende,  ai  sensi  della    legislazione  sull’AVS,    o  la  loro  esenzione  o   totale;  b)  di richiesta  di    finanziamento   di    misure  da  parte  del  fondo;  c)   del  finanziamento  da  parte  del  fondo;  d)  responsabile   dell’esecuzione  delle  decisioni  della  Commissione;  e)  e   le    modalità  di    informazione   delle  aziende,  rispettivamente  delle  casse,  nei  confronti  organi   di    gestione  del  fondo;  f)  disciplinari   nei  confronti  delle  aziende  che  si    sottraggono  agli  obblighi  legali  relativi  al  nell’ordine,   riservata  l’azione  penale   nei  casi  gravi:  l’ammonimento;  la    multa   fino  a 10'000.--  franchi;  g)  in    vigore  e la    durata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dalla  L   18.3.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  introdotto  dalla  L   18.3.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  introdotto  dalla  L   18.3.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  introdotto  dalla  L   18.3.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                46
                            Cpv.  modificato  dalla  L   16.12.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   67.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dalla  L   18.3.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  introdotto  dalla  L   18.3.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Capitale  iniziale  Art.  36g  49  Al  fondo  è attribuita  una  dotazione  di    cassa  iniziale  di    6’000'000.--  di    franchi   versata  dal  Cantone  nel  relativo  conto  di bilancio.  Capitolo  ottavo  50  Commissione  cantonale   per  la    formazione  professionale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  per  la    formazione  professionale  Art.  37  51  1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  ogni  quattro  anni    una  commissione  cantonale    per  la  formazione  professionale,    comprendente    in  particolare  rappresentanti  delle  OML,  padronali  e  sindacali,  e    delle  scuole    professionali    (docenti,  apprendisti  o    studenti),  con  il   compito,  per  tutto  quanto  riguarda   il   campo  d’applicazione  della  legge,  di:  a)  la    vigilanza  sulla  formazione  professionale  in    genere;  b)   a titolo  consultivo  sulle  questioni  di carattere  generale;  c)  misure  di adeguamento  e   di    riforma  del  sistema.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Commissione    è    organo  consultivo  del  Consiglio  di  Stato  anche  in  materia  di  orientamento  scolastico  e   professionale.  Capitolo   nono  52  Rimedi  giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  38  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   i  rimedi   di diritto  si    applicano  per  analogia   le disposizioni  della  legge  della   scuola  del  1° febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  valutazioni  degli    esami    finali  di  tirocinio  o    in  materia  di  conseguimento  di  titoli  o    di  abilitazioni  cantonali  è   dato  reclamo  all’autorità  che  ha  emesso   la    decisione;  la    decisione  su  reclamo  è  impugnabile   con   ricorso  al Consiglio  di  Stato,  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è   impugnabile  con  ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  procedure   di reclamo  e   di ricorso  in materia  di valutazioni  scolastiche  e   esami   non  vi    sono  ferie.  Il   ricorso  non  ha  effetto   sospensivo.  Capitolo  decimo  54  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  finali  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorso    il    termine  per  l’esercizio  del  diritto    di  referendum,    la  presente    legge,  unitamente  al  suo  allegato  di  modifica    e   di  abrogazione  di  altre  leggi,  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e   degli  atti  esecutivi   del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   la    data  dell’entrata  in    vigore.  56  Pubblicata  nel   BU  1998  ,  327.  La  denominazione  dei  titoli   è stata  modificata   in    capitoli   dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006  ,  554.  Norma  transitoria  : BU  2015  ,  35  (17   dicembre  2014)  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  introdotto  dalla  L   18.3.2009;   in    vigore  dal  1.7.2009  -  BU  2009,   246.
                        
                        
                    
                    
                    
                50
                            Capitolo   introdotto  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  introdotto  dalla  L   17.10.2006;   in vigore  dal  1.1.2007  - BU  2006,  554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Capitolo   introdotto  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.   modificato  dalla   L 22.3.2016;  in vigore  dal  1.8.2016  -  BU  2016,  245;   precedenti  modifiche:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            554;  BU  2009,   27;  BU  2013,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Capitolo   introdotto  dalla  L   17.10.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   554.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Art. modificato dalla L 17.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 554.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Entrata  in    vigore:  1°  settembre  1998   - BU   1998,   333.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Norma  transitoria  introdotta  dalla  L   17.12.2014;  in    vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2015,   35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Il   fondo  cantonale   per  la formazione  professionale  versa  per  l’anno  2015  un  contributo   straordinario  al  Cantone  Ticino  pari   a   1’600’000.–  franchi.  Norma  transitoria  : BU  2016  ,  448  (20  settembre  2016)  58  L’applicazione  dell’art.  34  cpv.  4   è   sospesa  per  gli  anni   2017,  2018  e   2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Norma  transitoria  introdotta  dalla  L   20.9.2016;  in vigore  dal  1.1.2017   -  BU  2016,  448.