Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
                            1  Legge  sull’integrazione  sociale   e   professionale degli invalidi  (del  14   marzo  1979)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamate:  -  la Legge  federale  sulle  istituzioni  che  promuovono  l’integrazione  degli   invalidi  del  6 ottobre  2006;  -  la Legge  federale  sull’eliminazione  di    svantaggi  nei  confronti  dei  disabili   del  13  dicembre  2002;  -  la Legge  sulla  pedagogia  speciale  del  15  dicembre  2011;  1  visto  il   messaggio  del  25  gennaio  1979  n.    2357  del  Consiglio  di Stato,  decreta:  Capitolo  I  Principi  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  di  applicazione  Art.  1  1  Lo  Stato  assicura  l’integrazione  sociale  e   professionale  degli  invalidi  ed  attua  a   tal  uopo  i  provvedimenti  previsti   da  questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  provvedimenti  fondati  su  questa  legge  sono  complementari  rispetto  a  quelli  garantiti    dalla    legge  federale  sull’assicurazione  per  l’invalidità   (in  seguito:  LAI).  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Questa    legge  è  applicabile  in  quanto  non  siano  garantiti  provvedimenti  fondati  sulla  Legge  sul  sostegno  alle  attività  delle  famiglie  e  di  protezione  dei    minorenni,  sulla  Legge  concernente  il  promovimento,  il  coordinamento  e    il  sussidiamento  delle  attività  sociali  a  favore  delle  persone  anziane,  sulla  Legge  sull’assistenza  e   la    cura  a   domicilio  e   sulla  Legge  sulla  pedagogia  speciale.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  2  4  Lo  Stato  promuove  e   coordina   la    realizzazione  di    strutture,   l’organizzazione  di    servizi,  le  risorse  disponibili  sul   territorio  e   l’applicazione  dei  provvedimenti  necessari  all’integrazione   sociale  e  professionale  degli  invalidi:  a)  con   iniziative   proprie;  b)  con    la  concessione  di  sussidi  agli    enti  pubblici  e   privati  riconosciuti  che    assumono  iniziative    o  che  svolgono   un’attività  nel  quadro   di    questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione  cantonale  Art.  2a  5  1  Al  fine  di  garantire  un’adeguata  risposta  ai  differenti  bisogni  e    un’equa  distribuzione  dell’offerta,  il   Consiglio  di  Stato  rileva   i  bisogni  esistenti  e   fissa   l’ordine  di  priorità  degli  interventi  da  sostenere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  elabora  la pianificazione  cantonale,  sentiti  gli  enti   e   le associazioni   interessate,  e la  sottopone  almeno  ogni  4   anni  al  Consiglio   di  Stato  per  l’approvazione.  La  pianificazione   approvata  viene  trasmessa  per  informazione  al    Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            a)  Invalido
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ingresso  modificato  dalla  L   15.12.2011;  in vigore   dal  1.8.2012  -  BU  2012,   263;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cpv.   modificato  dal  DL   23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv.  modificato  dalla  L 15.12.2011;  in vigore  dal   1.8.2012  -  BU  2012,  263;  precedenti  modifiche:  BU  2005,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            457;  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  modificato  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008   -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dal  DL   23.10.2007;  in vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nota   marginale  modificata  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal   1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  3  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  considerato     invalido  secondo  questa  legge  chi  permanentemente  o  in  modo  presumibilmente  duraturo,  per  impedimento   congenito,   sopravvenuto   o di origine  traumatica,  si    trovi  in  condizioni  fisiche,  mentali  o   psichiche  menomate  e   tali  da    pregiudicare  la  propria  autonomia;  in  particolare:  capacità  di  guadagno,  svolgimento  delle    attività  di  vita  quotidiane,  relazioni  sociali,  spostamenti,  formazione  e   perfezionamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  delle  prestazioni  della  Legge,  gli  invalidi  residenti  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Istituti  per  invalidi  Art.  3a  8  Sono  considerati  istituti  per   invalidi  i  laboratori,  i  centri  diurni,   gli  appartamenti  protetti,   le  case,  altre  strutture  ad  uso  sociale  e   collettivo,  destinati  ad  ospitare   invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Servizi   di  integrazione  Art.  3b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Sono  servizi  di  integrazione  sociale  e    professionale  quelli  organizzati  da  enti  (enti  di  integrazione),  che  offrono   segnatamente  le    prestazioni   seguenti:  consulenza  e   assistenza  agli  invalidi,  ai  loro  famigliari  ed  enti;  corsi  e iniziative  destinati  a   sviluppare  le    attitudini  degli  invalidi;  formazione;  altre  attività  e   progetti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  d’esercizio  ad  istituti  per   invalidi  Art.  3c  10  1  Per    l’avvio  e  la  gestione  di  istituti  per  invalidi    è  necessaria  l’autorizzazione  dal  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto   per   invalidi   può   accogliere   invalidi  soltanto  dopo  l’ottenimento   dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è  concessa  agli  istituti  che  adempiono  a  requisiti  qualitativi  e  economici,  in  particolare  di  tipo    logistico,  finanziario,  organizzativo,  e   nell’ambito  della    gestione  degli  ospiti  e  del  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   regolamento  stabilisce  i  requisiti   e   la procedura  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  le    decisioni  del  Dipartimento  è data  facoltà  di    ricorso  al    Consiglio  di Stato;   contro  le    decisioni  di  quest’ultimo   è data  facoltà  di ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il   Consiglio  di    Stato  può  in    ogni  tempo  revocare   l’autorizzazione  qualora  i requisiti  per   il   suo   rilascio  non  siano  più  adempiuti;   contro  la decisione  di    revoca  è   data  facoltà  di    ricorso  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riconoscimento  degli  istituti  per   invalidi   e degli  enti  di  integrazione  ai    fini  del  sussidiamento  Art.  3d  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  competente  può  riconoscere  gli  istituti  per  invalidi  gestiti  da  enti   pubblici  o  privati,  che   sono  in possesso  dell’autorizzazione  d’esercizio,  che   rispondono  ad   un   bisogno  ai sensi  dell’art.  2a  e   che   adempiono  ai    requisiti   imposti   dalla  Legge  federale  sulle  istituzioni   che   promuovono  l’integrazione  degli  invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  può  inoltre  riconoscere  enti   per  i  servizi   di integrazione  organizzati   ai sensi  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3b,  che  rispondono  a differenti  bisogni  del  territorio,  garantiscono  prestazioni  di    qualità  e   operano  nel  rispetto  dei  principi  di    economicità,  secondo  criteri   di adeguatezza  ritenuti   dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di    Stato  può  prevedere  ulteriori   requisiti  e determina  la procedura  e   la    documentazione  necessaria  per   la domanda   di    riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio   di Stato  può   revocare  il riconoscimento  di un  istituto  o   di    un   ente   di integrazione  qualora  venissero  a   mancare  i  presupposti  stabiliti   dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  le    decisioni   del  Dipartimento  è   dato  ricorso  al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  le    decisioni   del  Consiglio  di    Stato   è   dato   ricorso   al    Tribunale  cantonale   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Postulato  generale  Art.  4  L’integrazione   secondo   questa  legge  deve  svilupparsi  e   tradursi:  a)  nel   rispetto  della   dignità   e   della  personalità   dell’invalido;
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art.  modificato  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008   -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.   modificato  dalla  L 15.12.2011;  in vigore  dal  1.8.2012  -  BU  2012,  263;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                710.
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  introdotto   dal  DL   23.10.2007;  in vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   2.12.2008;  in    vigore  dal  27.1.2009   - BU   2009,   31;  precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                710.
                            3  b)  nell’impegno  in    un’azione  permanente  di terapia,  d’educazione  e   di    socializzazione;  c)  nella   possibilità  di svolgere  lavoro  creativo  e   non   alienante;  d)  nella   garanzia  di un’equa  remunerazione   e   di    previdenze  sociali  adeguate.  Capitolo  II  Centro  cantonale  d’accertamento  e   di  formazione  professionale   e   sociale  12
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzioni
                            Art.  5  13  Il  Centro  cantonale  d’accertamento    e  di  formazione  professionale  e   sociale  (in  seguito:  CAFPS)  svolge   funzioni   di:  a)  accertamento   professionale;  b)  orientamento  professionale;  c)  prima  formazione   professionale;  d)  riformazione  professionale;  e)  collocamento;  ai    sensi  della   legge  sull’AI,  in    collaborazione  con  gli organi  dell’AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sede  e   organizzazione  Art.  6  1  Il  CAFPS   ha  sede  a   Gerra  Verzasca.  Possono  essere   istituite   sottosedi   regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organizzazione  interna    del    CAFPS  è   stabilita    mediante  regolamento  approvato  dal  Consiglio  di  Stato.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono   riservate  le disposizioni  legali  ed   esecutive  della  LAI.  16  Capitolo  III  Provvedimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  per  gli  istituti  per   invalidi  17  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Sono  considerati  provvedimenti  generali  di  integrazione  sociale  e    professionale  degli  invalidi:  a)  la costruzione,  la    ricostruzione,  l’ampliamento,   l’ammodernamento  di istituti  per  invalidi;  b)  l’acquisto  o la    locazione  di    edifici,  stabilimenti,   appartamenti  e   locali  adattabili   a   istituti  per  invalidi,  nonché  l’acquisto   di attrezzature  di base;  c)  l’acquisto  di    altre   attrezzature  e dell’arredamento  per  l’abitazione,  l’occupazione  e la    ricreazione  degli  istituti  specificati   sub  a)  e   b);  d)  il finanziamento  delle  spese  d’esercizio   degli   istituti  specificati  sub  a) e   b);  e)  ...;  f)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  gli  enti  di  integrazione  Art.  7a  19  Sono  considerati  provvedimenti  generali  di  integrazione  sociale  e    professionale  degli  invalidi  l’istituzione   e   il   finanziamento  di    servizi  d’integrazione  promossi  da  enti  riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Titolo   modificato  dal  DL  11.10.2004;  in    vigore   dal  3.12.2004  - BU  2004,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dal  DL   11.10.2004;  in    vigore   dal  3.12.2004  - BU  2004,  411.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato  dal   DL   11.10.2004;  in vigore   dal  3.12.2004   -  BU  2004,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   DL   11.10.2004;  in vigore   dal  3.12.2004   -  BU  2004,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Cpv.  modificato  dal   DL   23.10.2007;  in vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Nota  marginale  modificata  dal  DL   23.10.2007;   in vigore  dal  1.1.2008   - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato   dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,  710;   precedenti  modifiche:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32;  BU   2001,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Art.  8  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  provvedimenti  particolari    d’integrazione  sociale    e   professionale  degli  invalidi:  a)  l’assunzione  dei  costi  supplementari  derivanti  dalla  creazione  di    possibilità  di occupazione   presso  aziende,  uffici,  economie  domestiche  individuali  o   collettive  ecc.;  b)  l’assunzione  dei  costi    supplementari  derivanti  da  soluzioni  d’abitazione,  di  sostegno  e  di  ricreazione;  c)  la partecipazione  finanziaria   agli  oneri  derivanti  da   collocamenti  di  invalidi   in  istituti   riconosciuti  da  altri   cantoni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  degli  enti  pubblici  Art.  9  Nella  gestione  degli  enti  pubblici  devono  essere  favorite  l’integrazione  e  le  attività  professionali  degli  invalidi,  segnatamente  mediante  l’assunzione   di    persone  invalide   e   l’assegnazione  di  commesse   a centri   e laboratori  per  invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborazione  degli  enti  sussidiati  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  concessione  di    sussidi  e   aiuti  cantonali   e   comunali,  l’appalto  di    opere   pubbliche  e   le  delibere  di  forniture  allo    Stato  possono    essere  subordinate  all’impegno  dell’assegnatario,    secondo  modalità  da   stabilire  caso  per   caso,  ad  assumere  persone   invalide   al beneficio  di provvedimenti  di  reintegrazione  sociale  o professionale  in virtù  di questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  assumere  persone  invalide  può  essere     invece  assolto  mediante  l’impegno  dell’assegnatario  ad  affidare   l’esecuzione  di    lavori  o   di    fasi  del  processo   produttivo  a centri  e   laboratori  per  invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scelta  dei   provvedimenti  Art.  11  1  Nella  scelta  dei  provvedimenti    deve    essere    data  la  precedenza    a  quelli  che    più  favoriscono  l’integrazione  dell’invalido  nella    società;  di  regola,  si  può  optare    per  l’accoglimento    in  istituto  solo  dopo  avere  sperimentato    senza  esito  positivo  altri  provvedimenti  o  quando    possano  essere  escluse  altre   soluzioni.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei  casi  suscettibili    di  evoluzione  deve    essere  facilitato  il  passaggio  da  strutture  di  lavoro  e  d’abitazione  protette  a   soluzioni  che  favoriscono  l’indipendenza   e   l’autonomia  dell’invalido.  Capitolo  IV  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi:
                            a)  per  la    costruzione,  ricostruzione,   ampliamento,  ammodernamento,  l’acquisto   di immobili  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  attrezzature  di  base  22  Art.  12  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   i  provvedimenti   di    cui   all’art.  7,  lett.  a)  e   b)  può  essere  concesso  un  sussidio   sino  ad  un  massimo   del  70%  della  spesa  riconosciuta  finanziabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  commisurazione  dei   sussidi   si    deve   tener  conto  della  capacità  finanziaria  del  beneficiario,  di  eventuali  sussidi  concessi  da  altri  enti  e   delle  esigenze   della   pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  per  l’esercizio  e   l’acquisto  di arredamento,  attrezzature  e   simili;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aa)  principio  24
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Art.   modificato  dal  DL   23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008   -  BU  2007,   710;   precedente  modifica:   BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                33.
                            21  Cpv.  modificato  dal   DL   23.10.2007;  in vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Nota  marginale  modificata  dal  DL   23.10.2007;   in vigore  dal  1.1.2008   - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.   modificato  dal  DL   23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008   -  BU  2007,   710;   precedente  modifica:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                259.
                            24  Nota  marginale  modificata  dalla   L 5.6.2001;  in    vigore   dal  3.8.2001  2001,  259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art.  13  25  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    principio    il    finanziamento    dei  provvedimenti  menzionati    all’art.  7    lett.  c)  e  d)  è  assicurato  da  tutte  le entrate  d’esercizio  e dal  contributo   globale  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo   globale  è   calcolato  annualmente   dal  Consiglio  di Stato  sulla   base  dei  compiti   attribuiti  all’ente  sussidiato  mediante  contratto  di  prestazione  e    della  relativa    attività  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  legali  e degli  accordi  tariffali  vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  globale  è fisso   e   rimane  acquisito  all’ente  sussidiato.   Esso   viene  versato  a   rate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ba)  determinazione  del  contributo   globale  Art.  13a  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nel  calcolare  il   contributo  globale    il   Consiglio  Stato  tiene  in  particolare    conto  delle  seguenti  entrate:  a)  rette  e   tariffe  praticate  nei  confronti  degli   ospiti  secondo  l’art.  18;  b)  le prestazioni  assicurative  particolari   (oltre  alle  rendite)  previste  dalle  leggi  sull’AVS,  sull’AI   e sulle  PC;  c)  altre  partecipazioni   derivanti  da  accordi  con   assicurazioni  malattia  o   infortunio;  d)  i  redditi    del  patrimonio  dell’istituto  per  invalidi  come  pure    una  quota  parte    delle  elargizioni    o  donazioni  di    enti  pubblici  o privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto    riguarda  le  spese  computate  il   Consiglio    di  Stato  può  riconoscere,    tenuto  conto  della  capacità  finanziaria  del  beneficiario,  gli  interessi   e   gli  ammortamenti  ipotecari  effettivamente   versati  a  terzi,  nei  limiti  stabiliti  dal   Regolamento.  Art.  14  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  per  i servizi   di  integrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  14a  30  1  Per   principio  il   finanziamento  dei  provvedimenti  di  cui  all’art.  7a  è assicurato  da   tutte  le  entrate  d’esercizio  e   dal  contributo   fisso  dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  fisso  è   stabilito  annualmente   a preventivo  mediante  decisione  del  Consiglio  di    Stato   e  non  può  superare  il   75%  delle  spese  riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ...  Art.  15  ...  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  per  i provvedimenti  particolari  Art.  15a  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   i  provvedimenti  di    cui  all’art.  8   lett.  a)  e b),  può  essere  concesso  un   contributo   fisso,  stabilito  a   preventivo,  sino  ad  un  massimo   del  75%  delle  spese  riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  provvedimenti  di  cui    all’art.  8    lett.  c)  il   sussidio  viene  concesso  tenuto    conto    del  costo  del  collocamento  unitamente  alla  partecipazione   del  beneficiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  ai    sussidi  Art.  15b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’erogazione  dei  sussidi  di cui   agli  art.  12,  13   e   14a  è subordinata   al    riconoscimento  giusta  l’art.  3d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  gli  istituti  di  nuova  creazione  i  sussidi  di  cui  all’art.    12    sono  subordinati  ad  una    decisione    di  riconoscimento  preliminare   da   parte  del  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’erogazione  dei  sussidi  di  cui    all’art.  15a,  è    subordinata  ad    una  verifica  della  copertura  del  fabbisogno  sul  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Art.  modificato  dalla  L   5.6.2001;  in    vigore   dal  3.8.2001  - BU  2001,  259;  precedente  modifica:   BU  1988,
                        
                        
                    
                    
                    
                363.
                            26  Entrata  in    vigore  generalizzata   dal   1.1.2006  -  BU  2005,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Art.  introdotto  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.   abrogato  dal  DL   23.10.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,   710;  precedenti  modifiche:  BU  1999,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32;  BU   2001,  259;  BU  2005,  354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Nota  marginale  modificata  dal  DL   23.10.2007;   in vigore  dal  1.1.2008   - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato   dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,  710;   precedenti  modifiche:   BU  2001,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            259;  BU  2005,   354.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  abrogato  dal  DL  23.10.2007;   in vigore   dal  1.1.2008   -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  introdotto  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            4  Nell’assunzione  del  personale,  gli  istituti  per  invalidi  e   gli  enti  di  integrazione  riconosciuti  ai  sensi  dell’art.  3d,  a  parità  di  requisiti  e  qualifiche    e  salvaguardando  gli  obiettivi    aziendali,    danno  la  precedenza  alle  persone  residenti,  purché   idonee  a   occupare  il posto  di    lavoro   offerto.   Essi  tengono  in  debita  considerazione   candidature  di chi  si    trova  in    disoccupazione  o   al    beneficio  dell’assistenza.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La    sottoscrizione  di  un  contratto  di  prestazione,  nella    misura  in  cui  i  rapporti  di  impiego    non  sono  disciplinati  da  normative  di diritto  pubblico,  è   subordinata  alla  verifica  del  rispetto  delle  condizioni  di  lavoro  usuali  del  settore  da   comprovare  tramite  l’attestazione  di    adesione  a   un  contratto   collettivo  di  lavoro  (CCL)  o,    nel  caso  in    cui  l’istituto  non  ne  avesse   sottoscritto  uno,  la    certificazione   emanata  dalla  commissione  paritetica   del  settore  che,  come  da  mandato  conferito  dal  Consiglio  di    Stato,   attesti  la  conformità  dei   contratti  individuali.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Istanze  di  sussidio  36  Art.  16  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   regolamento   d’applicazione  della  legge   stabilisce   i  modi  di    presentazione   delle  istanze  di    sussidio  e  la documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Verifiche  economiche,  quantitative  e   qualitative   dei  provvedimenti  sussidiati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  17  42  1  Le  informazioni  di  tipo  economico,  quantitativo  e  qualitativo    relative  ai  provvedimenti  erogati  in  base  a  questa  Legge  devono  essere  sottoposti  all’approvazione  del  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  può  ordinare  le  opportune  verifiche,  ispezioni  e  revisioni  e  dare    le  istruzioni  necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Approvazione  di tariffe   e   rette  Art.  18  Gli  istituti  ed  i  servizi  beneficiari  di    sussidi  a’    termini  degli  articoli  precedenti  soggiacciono  all’obbligo  dell’approvazione  preventiva  di    tariffe  e   rette   da  parte  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Restituzione  dei  sussidi  43  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio   di  Stato,  entro  20  anni  dalla  concessione,  ordina  la restituzione  dei  sussidi,  dedotto  il   5%   per   ogni   anno   d’esercizio:  a)  quando  il   sussidio  sia   stato  usato  per  scopo   diverso  da   quello  per  cui  fu    concesso;  b)  quando  il  beneficiario    non  si  attenga  alle    disposizioni  di  questa    legge  e  delle  relative    norme  d’applicazione  ed  alle   condizioni   specifiche  stabilite   in funzione   della  loro   esecuzione;  c)  quando  le    strutture  o le    attrezzature  sussidiate   siano  destinate  ad   altro  scopo   o   alienate;  d)  quando  il  sussidio  sia   stato  ottenuto  con  motivazione   infondata,  inveritiera  o   con  documentazione  falsa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservata  l’azione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ipoteca  legale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  introdotto  dalla  L 24.6.2019;  in vigore  dal  1.7.2020  - BU  2020,  197.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  introdotto  dalla  L 9.12.2019;  in vigore  dal  1.4.2020  - BU  2020,  107.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Nota   marginale  modificata  dal  DL  4.11.2013;   in vigore   dal   1.2.2014   - BU  2014,  14;  precedenti   modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2007,  710;   BU   2009,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  modificato  dal  DL   23.10.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                38
                            Cpv.  abrogato   dal   DL   4.11.2013;   in    vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Cpv.  abrogato   dal   DL   4.11.2013;   in    vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,   14.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  abrogato   dalla  L   2.12.2008;   in vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Nota  marginale  modificata  dal  DL   23.10.2007;   in vigore  dal  1.1.2008   - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  DL   23.10.2007;  in    vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Nota  marginale  modificata  dalla   L 2.12.2008;   in    vigore  dal   27.1.2009  -  BU  2009,   31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Cpv.  abrogato   dalla  L   2.12.2008;   in vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  20  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  garanzia   della   restituzione  dei  sussidi  alle  spese   di  investimento  è istituita   un’ipoteca  legale  che   richiede  per  la    sua  validità  l’iscrizione  nel  registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ipoteca  ha  una  durata    di  20  anni  dal  momento  della  concessione  del  sussidio  e  il  suo  grado  è  determinato  dalla  data   dell’iscrizione.  Capitolo  V  Organizzazione,  vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Consiglio  di  Stato  Art.  21  1  Il  Consiglio    di  Stato  esercita  la  vigilanza  sull’integrazione  sociale  e   professionale  degli  invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  è   in    particolare   competente  a:  a)  stabilire  le    norme  d’applicazione   della  legge;  b)  ...;  c)  designare  il   Dipartimento  competente;  d)  applicare    la  Legge  federale    sulle    istituzioni  che  promuovono  l’integrazione  degli  invalidi  del  6  ottobre  2006.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Dipartimento  Art.  22  1  Il  Dipartimento  attende  all’esecuzione  e   al  coordinamento  dei  provvedimenti  previsti  da  questa  legge   ed  ha  le competenze  che   non   siano   espressamente   conferite  ad   altre  Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare,   il Dipartimento:  a)  ...;  b)  controlla  periodicamente  il rispetto  delle  condizioni  di    autorizzazione   e   riconoscimento;  c)  propone   i  provvedimenti  di    cui  agli  art.  7, 7a  e   8;  d)  ...;  e)  sollecita  l’applicazione   dell’art.  9   in    riferimento  ai casi  concreti;  f)  ...;  g)  cura  l’informazione  circa  i  problemi   dell’integrazione  degli  invalidi.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  Art.  23  1  Il  Consiglio  di  Stato  nomina  ogni   quadriennio  Commissione  per  l’integrazione  degli  invalidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Commissione  è   organo  consultivo  del  Dipartimento  competente.  In  particolare  essa  è chiamata  ad  esprimere  avviso  sulla  pianificazione   cantonale  giusta  l’art.   2a   e   su questioni  riguardanti  le    scelte  di  politica  sociale  in    favore  delle  persone  invalide.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa  può  essere  chiamata    a  contribuire    allo    sviluppo    delle  relazioni    fra    istituti    d’integrazione  ed  istanze  imprenditoriali  e sindacali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   competenze  ed  il  funzionamento  della  Commissione   sono  ulteriormente  precisati  dal  regolamento  d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentanza  dello  Stato  Art.  24  Allo  Stato  dev’essere  garantita  la  facoltà  di  designare  un   suo   rappresentante  a far   parte  dell’organo  amministrativo  degli   istituti   sussidiati.  Capitolo  VI  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Cpv.  modificato  dal   DL   23.10.2007;  in vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Cpv.  modificato  dal   DL   23.10.2007;  in vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  abrogato   dal   DL   11.10.2004;  in    vigore  dal  3.12.2004  -  BU  2004,   411.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Cpv.  modificato  dal   DL   23.10.2007;  in vigore   dal  1.1.2008  - BU  2007,  710.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  25  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ...  Art.  25a  ...  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ...  Art.  25b  ...  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  strategia   cantonale  Art.  25c  53  Il  Dipartimento  è    l’autorità  competente    ad  allestire  e    definire  i  contenuti  della  strategia  cantonale  giusta  l’art.  10    della  Legge  federale  sulle  istituzioni  che    promuovono  l’integrazione  degli  invalidi  del  6   ottobre  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decorsi    i  termini    per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  questa    legge    è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   stabilisce  la    data  dell’entrata   in    vigore.  54  Pubblicata  nel   BU  1979  ,  173.
                        
                        
                    
                    
                    
                50
                            Art.  abrogato  dal  DL  23.10.2007;   in vigore   dal  1.1.2008   -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  abrogato   dalla  L 15.12.2011;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  263;   precedente  modifica:  BU   2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                710.
                            52  Art.  abrogato   dalla  L 15.12.2011;  in vigore   dal  1.8.2012  - BU  2012,  263;   prece  dente  modifica:  BU   2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                710.
                            53  Art.  introdotto  dal  DL  23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   710.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Entrata  in    vigore:  1°  luglio  1979  -  BU  1979,  173.