Regolamento sull’esercizio della prostituzione (550.510)
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Regolamento sull’esercizio della prostituzione

Regolamento sull’esercizio della prostituzione (RProst) (del 5 giugno 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst), decreta: Capitolo primo Disposizioni generali
Autorità competenti Art. 1 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, è l’autorità competente per l’applicazione della legge sull’esercizio della prostituzione (di seguito LProst), riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.
2 Il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, è l’autorità competente per la promozione e la vigilanza dell’attuazione di misure adeguate in materia di igiene, di informazione e sensibilizzazione in ambito di salute pubblica e prevenzione sanitaria. La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie partecipa invece alla realizzazione delle misure per la lotta contro la tratta degli esseri umani.
3 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle contribuzioni, è competente per le modalità di attuazione della trattenuta e del versamento dell’imposta forfettaria dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, definita nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche.
4 Il Municipio è l’autorità competente a verificare la conformità strutturale del locale erotico e degli appartamenti non soggetti ad autorizzazione con le normative edilizie e pianificatorie.
Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione Art. 2 I luoghi vietati all’esercizio della prostituzione sono comunicati al richiedente dalla competente autorità comunale su semplice domanda. Capitolo secondo Registro cantonale
Registro cantonale banca dati TESEU Art. 3 1 La banca dati TESEU è il registro cantonale ai sensi dell’art. 5 LProst, gestito dalla Polizia cantonale.
2 Conformemente agli scopi di protezione, prevenzione e repressione previsti dalla legge, la banca dati TESEU elabora in modo uniforme i dati relativi alle persone che lavorano nell’ambito della prostituzione ai fini di: a) facilitare e garantire l’identificazione, la presa di contatto e la localizzazione delle e degli stabilimenti attivi nell’ambito della prostituzione; b) gli orari e le modalità nei luoghi in cui viene esercitata la prostituzione; c) controlli volti ad accertare il rispetto della legge e della libertà delle persone che la prostituzione; d) le misure di prevenzione sanitaria, di informazione e di assistenza; e) le persone che esercitano la prostituzione dallo sfruttamento e dalla violenza; f) delle statistiche anonimizzate, con la provenienza e il periodo di permanenza in merito della prostituzione.
3 Restano riservate le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.
Organo responsabile e organi partecipanti Art. 4 1 La Polizia cantonale, Polizia giudiziaria, Sezione TESEU (di seguito Sezione TESEU), è l’organo responsabile della banca dati TESEU. Assolve in particolare i compiti seguenti:
a) dell’utilizzo e del trattamento dei dati, in maniera conforme allo scopo e della banca dati, previsto dall’art. 3; b) gli accessi interni e le proprie attività con gli organi partecipanti alla banca dati; c) i diritti di accesso; d) casi, su richiesta scritta e motivata di altre autorità dell’amministrazione cantonale o autorità comunali di polizia trasmette loro i dati necessari all’espletamento dei loro compiti e) che la banca dati sia regolarmente aggiornata.
2 Sono considerati organi partecipanti i membri della Polizia cantonale che, nell’ambito dei loro compiti legali, possono inserire i dati direttamente nella banca dati TESEU. Essi sono responsabili, nel proprio settore, dell’esattezza dei dati da loro inseriti o notificati nella banca dati TESEU.
3 Le misure di sicurezza adottate dalla Sezione TESEU per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive interne elaborate dal Centro sistemi informativi dell’amministrazione cantonale.

Contenuto

a) In generale Art. 5 La banca dati TESEU è composta principalmente dalle seguenti categorie di dati: a) delle persone che si sono annunciate per svolgere l’attività di prostituzione; b) erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione; c) dei gerenti dei locali erotici; d) di presenza prostituzione; e) vietati all’esercizio della prostituzione. f) delle persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione.
b) Persone che esercitano la prostituzione Art. 6 Le notifiche relative alle persone che esercitano la prostituzione sono registrate con i seguenti dati e documenti: a) d’annuncio di registrazione TESEU; b) della persona notificata; c) e copia del documento d’identità; d) utilizzato/i per la professione; e) a colori; f) di lavoro nel Canton Ticino; g) all’estero e genere di permesso, se straniero; h) SIMIC, se straniero; i) ABI, se presente; j) effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.
c) Locali erotici e appartamenti non soggetti ad autorizzazione Art. 7 1 I locali erotici sono registrati con i seguenti dati e documenti: a) dell’autorizzazione del locale erotico; b) numero di mappale, indirizzo e recapiti telefonici del locale erotico; c) del gerente e del proprietario del locale erotico; d) oneri e condizioni con cui è stata rilasciata l’autorizzazione; e) nome, ragione sociale e sede della persona giuridica a cui è stata rilasciata f) di cui all’art. 18 cpv. 1; h) di camere di residenza-lavoro e altri spazi utilizzati; i) effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.
2 Se si tratta di appartamenti, sono inoltre registrati l’ubicazione del piano e il numero.
3 In caso di appartamenti non soggetti ad autorizzazione, sono registrati i seguenti dati: a) della persona che esercita l’attività di prostituzione, del proprietario e dell’avente b) della notifica; c) e numero di mappale; d) piano e numero; e) effettuati e contravvenzioni ai sensi della legge e del presente regolamento.
d) Gerenti dei locali erotici Art. 8
1I gerenti dei locali erotici sono registrati con i seguenti dati e documenti: a) del gerente;
b) e copia del documento d’identità; c) e numero dell’autorizzazione del locale erotico gestito; d) di cui all’art. 18 cpv. 2; e) SIMIC, se straniero; f) dell’eventuale sostituto provvisorio; g) inizio e fine attività.
2 Se l’autorizzazione è rilasciata ad una persona giuridica, nel registro sono inseriti anche il nome, la ragione sociale e la sede della stessa.
3 Se il gerente esercita inoltre l’attività di prostituzione, è registrato anche il suo numero d’annuncio di registrazione TESEU.
e) Liste di presenza prostituzione Art. 9 Le liste di presenza prostituzione corrispondono all’insieme delle liste giornaliere, compilate da ogni singolo gerente, che contengono i dati delle persone che esercitano la prostituzione all’interno del suo locale erotico, e meglio: a) d’annuncio di registrazione TESEU della persona che esercita la prostituzione; b) della persona che esercita la prostituzione; c) forniti (messa a disposizione di una camera e dei sanitari, lavanderia, ecc.) e compensi d) delle imposte trattenute e poi versate all’autorità fiscale competente, giusta l’art. 11
2 lett. j) LProst.
f) Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione Art. 10
1 I luoghi vietati all’esercizio della prostituzione stabiliti dalla competente autorità comunale sono registrati con i seguenti dati: a) b) di mappale; c) del proprietario.
2 Nel caso il luogo vietato riguardi un’intera zona, sono elencati e registrati i suoi singoli mappali.
g) Persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione Art. 11 Le persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione sono registrate con i seguenti dati e documenti: a) della persona sospettata; b) e copia del documento d’identità; c) di lavoro nel Canton Ticino; d) all’estero e genere di permesso, se straniera; e) SIMIC, se straniera; f) ABI, se presente; g) controlli al valico di frontiera.
Conservazione dei dati e cancellazione Art. 12 1 I dati trattati nella banca dati TESEU possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo il cpv. 2. In seguito sono cancellati.
2 In particolare: a) delle persone che esercitano la prostituzione: sino alla cessazione dell’attività; b) relativi ai locali erotici: fino a 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione; c) relativi agli appartamenti non soggetti ad autorizzazione: sino alla cessazione dell’attività appartamenti; d) relativi ai gerenti: fino a 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione; e) di presenza prostituzione: fino a 5 anni dalla cessazione dell’attività nel locale erotico; f) relativi alle persone sospettate di reati nell’ambito della prostituzione: fino alla prescrizione del perseguimento o dell’esecuzione del reato.
3 La cancellazione dei dati è effettuata individualmente allo scadere della durata di conservazione.
4 I dati destinati alla cancellazione possono essere conservati in forma anonima se necessari per scopi statistici. Capitolo terzo Notifica dell’esercizio della prostituzione
Notifica dell’esercizio della prostituzione
1 formulario ufficiale e annunciarsi personalmente presso gli sportelli della Sezione TESEU.
2 Devono essere presentati i seguenti documenti: a) documento d’identità valido; b) formato passaporto a colori; c) persona è straniera, il permesso di soggiorno o l’attestazione dell’avvenuta notifica per di un’attività lucrativa in Svizzera.
3 La notifica può essere anticipata per e-mail o per fax, ma deve essere formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo.
4 Al momento dell’annuncio, la Sezione TESEU informa la persona che esercita la prostituzione riguardo alle strutture di accoglienza e di sostegno, segnatamente fornendo la relativa documentazione.
5 La persona che si annuncia viene debitamente informata che i suoi dati saranno trasmessi alle autorità competenti ai sensi della LProst.

Cambiamenti

Art. 14 Ogni cambiamento o modifica dei dati relativi alla notifica deve essere comunicato tempestivamente alla Sezione TESEU.
Procedura in caso di cessazione dell’attività Art. 15 1 Chi decide di cessare l’attività di prostituzione deve revocare il proprio annuncio presentandosi presso lo sportello della Sezione TESEU.
2 In caso di cessazione dell’attività, la stessa non può più essere esercitata, salvo nuova notifica.
3 La procedura è gratuita. Capitolo quarto Presupposti per l’autorizzazione alla gerenza del locale erotico e per il rinnovo
Competenza e domanda di autorizzazione Art. 16 1 La Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio autorizzazioni) è l’autorità competente per il rilascio, il rifiuto, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione alla gerenza di un locale erotico.
2 La domanda di autorizzazione deve essere dalla persona fisica o giuridica che ne fa richiesta con le seguenti indicazioni: a) complete del gerente; b) ragione sociale e sede della persona giuridica, se l’autorizzazione è rilasciata a c) indirizzo e numero del mappale, recapiti telefonici ed eventuale indirizzo internet del erotico; d) completo delle camere, dei sanitari e degli altri spazi utilizzati; e) massimo delle persone che possono esercitare la prostituzione all’interno del locale; f) di appartamenti: ubicazione piano e numero; g) previsto dell’attività.
Condizioni per inoltrare la domanda di autorizzazione Art. 17 1 L’autorizzazione viene conferita ad una persona fisica unicamente se essa si occupa della gerenza dei locali per i quali è stata fatta la richiesta.
2 È rilasciata una sola autorizzazione a persona fisica.
3 Se si tratta di una persona giuridica, la domanda di autorizzazione deve essere presentata da chi ha diritto di firma o dal gerente designato, su presentazione di una procura.
4 Ad una persona giuridica può essere rilasciata più di un’autorizzazione per più locali erotici, a condizione che adempia tutti i presupposti legali.

Documentazione

Art. 18
1La domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) edilizia del Municipio competente; b) quale esercizio pubblico, nella misura in cui il locale fornisca anche un servizio ristorazione e/o di alloggio; se non ancora presente, copia della richiesta; c) o attestazione per un’attività accessoria, nella misura in cui il locale ne preveda se non ancora presente, copia della richiesta;
d) di idoneità igienico-sanitaria; e) del locale erotico, da cui risultano il numero e la grandezza di tutte le stanze del erotico, con evidenziati in particolare i sanitari e le camere in cui viene esercitata la f) del registro di commercio e certificato di solvibilità, se l’autorizzazione è rilasciata ad persona giuridica.
2 Inoltre, il gerente del locale erotico deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge, fornendo la seguente documentazione: a) dei diritti civili; b) del documento d’identità; c) di soggiorno che autorizzi il gerente all’esercizio dell’attività lucrativa, se straniero; d) del casellario giudiziale svizzero ed estratto del casellario giudiziale del paese di se straniero o se si è trasferito da meno di 5 anni; e) del certificato di solvibilità; f) medico dal quale risulti la sua idoneità psico-fisica; g) di una rendita AI, un’attestazione circa il suo grado di invalidità; h) di lavoro.
3 I di cui al cpv. 2 lett. a), d) – f) devono essere stati rilasciati dalle competenti autorità da meno di 3 mesi.
Condanne per reati inconciliabili con la gerenza del locale erotico Art. 19 Sono inconciliabili ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. c) LProst i seguenti reati:
1. (art. 111 CP);
2. (art. 112 CP);
3. personali gravi (art. 122 CP);
4. personali semplici (art. 123 CP);
5. (art. 157 CP);
6. (art. 180 CP);
7. (art. 181 CP);
8. di esseri umani (art. 182 CP);
9. di persona e rapimento (art. 183 CP);
10. sessuale (art. 189 CP);
11. carnale (art. 190 CP);
12. dello stato di bisogno (art. 193 CP);
13. della prostituzione (art. 195 CP);
14. sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196 CP);
15. sessuali (art. 198 CP);
16. illecito della prostituzione (art. 199 CP);
17. in documenti (art. 251 CP);
18. in certificati (art. 252 CP);
19. fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP);
20. di documento (art. 254 CP);
21. esteri (art. 255 CP);
22. criminale (art. 260ter CP);
23. (art. 305 CP);
24. di denaro (art. 305bis CP);
25. partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr);
26. all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 LStr);
27. di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);
28. nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);
29. fiscale (art. 269 LT);
30. indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT).
Rinnovo dell’autorizzazione Art. 20
1 La richiesta di rinnovo è da inoltrare per iscritto al Servizio autorizzazioni almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa. Il Servizio autorizzazioni verifica che le condizioni legali siano ancora adempiute.
2 I documenti di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. d) – f) devono essere stati rilasciati dalla competente autorità da meno di 3 mesi.
3I n caso di mancato rinnovo dell’autorizzazione, il Servizio autorizzazioni ordina la chiusura immediata del locale.
Cambio gerenza Art. 21 Ogni cambio di gerenza è soggetto ad una nuova domanda di autorizzazione. Capitolo quinto Requisiti strutturali e igienici del locale erotico
In generale Art. 22 1 La verifica dei requisiti strutturali del locale erotico è di competenza del Municipio, giusta quanto previsto dalle normative edilizie e pianificatorie.
2 Sono fatte salve le disposizioni speciali per le attività accessorie e collaterali, così come quelle previste agli art. 23 e seguenti.
Uso dei locali e controllo dell’accesso Art. 23 1 Gli spazi del locale erotico devono essere usati per attinenti all’attività e formare un complesso distinto e separato dalle eventuali superfici del medesimo stabile, adibite ad altro uso.
2 Le attività accessorie e collaterali sono dipendenti dal locale erotico se funzionali all’esercizio della prostituzione.
3 La struttura del locale erotico deve permettere il costante controllo di chi vi accede.
Insegna e denominazione Art. 24
1 Ogni locale erotico deve disporre all’esterno di un’insegna con il proprio nome e riportare l’indicazione locale erotico. Negli appartamenti l’insegna può essere anche esposta all’interno.
2 L’insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.
3 La denominazione scelta per il locale erotico non dev’essere suscettibile di trarre in errore gli avventori in merito alla categoria a cui appartiene. In caso di dubbio, il Servizio autorizzazioni può esigere il cambiamento della denominazione.
Condizioni igienico-sanitarie Art. 25
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio della sanità, è l’autorità competente per il rilascio del certificato d’idoneità igienico-sanitaria.
2 Le attività del locale erotico possono essere svolte esclusivamente nei locali in cui, previo controllo dell’Ufficio della sanità, sono garantite le condizioni igienico-sanitarie. Capitolo sesto Orari di apertura e di chiusura
Orari di apertura e di chiusura Art. 26
1 Gli orari di apertura e di chiusura devono essere esposti in maniera ben visibile all’entrata del locale erotico o dell’appartamento.
2 I servizi di ristorazione ubicati nel locale erotico possono rimanere aperti esclusivamente durante gli stessi orari di attività di quest’ultimo.
3 Per gli orari di apertura e di chiusura delle altre attività accessorie e collaterali, si rimanda alle rispettive norme settoriali. Capitolo settimo Responsabilità e doveri del gerente
Responsabilità della conduzione Art. 27 1 Il gerente è personalmente responsabile della conduzione del locale erotico, garantisce il rispetto della legge e del regolamento ed è tenuto ad effettuare la gerenza in maniera effettiva.
2 Il gerente deve inoltre curare l’istruzione del personale e vigilare sul suo operato.
Svolgimento dell’attività Art. 28 1 Il gerente svolge la propria attività nel locale erotico garantendo una presenza minima obbligatoria di 8 ore giornaliere sull’arco di 5 giorni a settimana.
2 Il gerente allestisce un piano di lavoro settimanale o quindicinale relativo alla sua presenza ed a quella del personale. Il piano di lavoro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
3 Il gerente può svolgere un’altra attività al di fuori dell’orario di presenza, a condizione che lo svolgimento della funzione di gerente non venga pregiudicato. In ogni caso la percentuale lavorativa delle attività svolte non può eccedere il 100%.
4 Lo svolgimento di altre attività non limita la responsabilità del
5 Al di fuori dell’orario di presenza minima obbligatoria, il gerente deve nominare una persona in grado di assumere le sue mansioni. La nomina di un sostituto non libera il gerente dalle sue responsabilità.
Gerenza di più locali erotici Art. 29 La gerenza di più locali erotici da parte della stessa persona fisica è esclusa.
Gerenza delle attività accessorie Art. 30 1I l gerente del locale erotico è personalmente responsabile anche della conduzione delle attività accessorie funzionali all’esercizio della prostituzione.
2 In particolare, se il gerente intende offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio, deve chiedere l’autorizzazione quale esercizio pubblico e assumerne personalmente la gerenza.
Sostituzione momentanea, provvisoria e definitiva Art. 31
1 È considerata assenza o impedimento temporaneo del gerente ai sensi della LProst ogni assenza o impedimento superiore ad un periodo di 15 giorni e inferiore ad un periodo massimo di 40 giorni.
2 In caso di assenza fino a 15 giorni, il gerente è tenuto ad indicare al Servizio autorizzazioni una persona in grado di assumersi in sua vece le necessarie responsabilità. L’assenza non libera il gerente dalle sue responsabilità.
3I n caso di assenza prolungata oltre i 15 giorni, il gerente deve chiedere al Servizio autorizzazioni la sua sostituzione provvisoria, indicando una persona adatta ad adempiere temporaneamente il ruolo di gerente. La richiesta deve essere motivata e contenere: a) complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione; b) comprovante l’esistenza dell’impedimento; c) di cui all’art. 18 cpv. 2.
4 In caso di assenza superiore ai 40 giorni, è necessaria una sostituzione definitiva con una nuova richiesta di autorizzazione. In casi particolari, il Servizio autorizzazioni può prevedere delle eccezioni.
Mancata gerenza Art. 32 In caso di mancata gerenza, il Servizio autorizzazioni, ordina l’immediata chiusura del locale erotico.
Chiusura temporanea di un locale erotico Art. 33 In caso di chiusura temporanea di un locale erotico superiore a 40 giorni, il gerente è tenuto a darne comunicazione al Servizio autorizzazioni e al Municipio competente.
Lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione Art. 34
1 Ad ogni nuovo arrivo il gerente aggiorna la lista giornaliera delle persone che esercitano la prostituzione nel locale erotico da lui gestito, con i dati di cui all’art. 9 cpv. 1.
2 Al momento dell’arrivo, la persona che intende esercitare la prostituzione deve presentare un documento di legittimazione. Se straniera, deve inoltre esibire il permesso di soggiorno o l’attestazione dell’avvenuta notifica per l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera.
3 Il gerente è responsabile per la completezza e la correttezza dei dati in essa contenuti. Ogni cambiamento dei dati deve essere immediatamente inserito nella lista.
4 Se una persona lascia il locale erotico interrompendo l’attività di prostituzione, il gerente è tenuto a stralciare immediatamente i suoi dati dalla lista giornaliera.
5 Il gerente deve proteggere le liste giornaliere contro ogni accesso di terzi non autorizzato.
6 Durante i controlli di cui all’art. 20 LProst, il gerente deve esibire spontaneamente la lista alle autorità competenti.
Requisiti igienici Art. 35 Il gerente è tenuto in particolare ad assicurarsi che: a) la biancheria dei letti, la mobilia e gli altri accessori utilizzati siano regolarmente puliti; b) che esercitano la prostituzione dispongano di spazi adeguati e sanitari con doccia il loro uso privato; c) persone esercitanti la prostituzione vengano messi gratuitamente a disposizione profilattici.
Mantenimento dell’ordine
1 gestito senza generare disturbi all’ordine pubblico. In caso di necessità fa appello alla polizia.
2 Qualora le circostanze le esigano, il Municipio può imporre delle misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico.
3 In caso di ripetute violazioni della quiete e dell’ordine pubblico, il Servizio autorizzazioni, su richiesta del Municipio, può ordinare che il locale erotico organizzi a sue spese un servizio d’ordine adeguato, affinché il mantenimento dell’ordine venga assicurato.
Allontanamento e divieto di accesso Art. 37
1 Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente in merito al mantenimento della quiete, dell’ordine e della decenza, possono essere allontanate.
2 Il gerente può vietare l’accesso all’esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente capoverso o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.
3 Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento.
4 Se richiesto dal diretto interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto dal gerente entro 5 giorni.
5 Il Servizio autorizzazioni dirime le contestazioni sulla base di divieti d’accesso scritti e motivati.

Comunicazioni

Art. 38
1 Ogni modifica dei dati strutturali e personali relativi all’autorizzazione e al gerente va comunicata tempestivamente al Servizio autorizzazioni.
2 Il gerente è tenuto a comunicare al Servizio autorizzazioni i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Informazioni

Art. 39 All’interno del locale erotico il gerente deve esporre in modo ben visibile la documentazione informativa e di promozione della salute. Devono inoltre essere esposti gli indirizzi e i numeri di telefono degli enti di aiuto così come il numero della Polizia cantonale (117).
Accertamento dell’età Art. 40 In caso di dubbio circa l’età del cliente, all’ingresso del locale erotico deve essere richiesta la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.
Trattenuta e versamento dell’imposta Art. 41
1 Il gerente trattiene un’imposta giornaliera di 25 franchi ad ogni singola persona che esercita la prostituzione.
2 Sono escluse dalla trattenuta dell’imposta giornaliera le seguenti categorie di persone: a) svizzeri residenti in Svizzera; b) di un permesso C. Capitolo ottavo Appartamenti
1. Appartamenti che non soggiacciono ad autorizzazione
a) Diritti d’uso Art. 42 I diritti d’uso sui locali ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a) LProst devono essere costituiti per un periodo di almeno 3 mesi.
b) Notifica Art. 43 1 L’attività di prostituzione in un appartamento che non soggiace ad autorizzazione deve essere notificata dalla persona che mette a disposizione l’appartamento destinato all’esercizio della prostituzione. Al momento della notifica, la persona che mette a disposizione l’appartamento deve presentare copia di un documento d’identità valido.
2 La notifica può essere anticipata per e-mail o per fax alla Sezione TESEU, ma deve essere formalizzata al più tardi entro due giorni feriali o, in caso di periodo festivo, il primo giorno feriale successivo.
3 La Sezione TESEU comunica l’avvenuta notifica al Municipio competente e al proprietario.
4 Restano riservate le disposizioni in materia edilizia e pianificatoria.
c) Cambiamenti e cessazione dell’attività Art. 44
1 Ogni cambiamento relativo ai dati della notifica va comunicato tempestivamente alla Sezione TESEU.
2 La cessazione dell’attività di prostituzione all’interno dell’appartamento notificato va comunicata alla Sezione TESEU. Di conseguenza tutti i dati relativi alla notifica vengono stralciati definitivamente dalla banca dati TESEU.
d) Imposte Art. 45 1 La persona che esercita la prostituzione in un appartamento non soggetto ad autorizzazione deve tenere un computo delle giornate in cui lavora e versare l’imposta entro il 1° di ogni mese all’autorità fiscale competente.
2 La persona che esercita la prostituzione all’interno dell’appartamento deve allestire in anticipo un proprio piano di lavoro che deve essere valido per almeno tutta la settimana successiva. Il piano di lavoro deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
3 I capoversi precedenti non valgono per le seguenti categorie di persone: a) svizzeri residenti in Svizzera; b) di un permesso C.
2. Appartamenti soggetti ad autorizzazione Art. 46
1 Se nello stesso stabile vi è più di un appartamento in cui è esercitata la prostituzione, per ogni singolo appartamento deve essere sempre richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 LProst.
2 Se nello stabile è già presente un appartamento soggetto a notifica, anche quest’ultimo deve inoltrare al Servizio autorizzazioni la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 LProst.
3 Sono applicabili per analogia le disposizioni sull’autorizzazione all’apertura dei locali erotici.
4 Il Servizio autorizzazioni, su domanda del richiedente e tenendo conto del caso concreto, può decidere di rilasciare una sola autorizzazione per più appartamenti nello stesso stabile. In questo caso gli appartamenti formano un unico locale erotico. Capitolo nono Tasse
Tassa di decisione Art. 47
1 Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 350 franchi per il rilascio dell’autorizzazione.
2 Il Servizio autorizzazioni percepisce una tassa di 250 franchi per il rinnovo dell’autorizzazione.
3 Per ogni decisione di rifiuto o di revoca di autorizzazione è percepita una tassa da 100 franchi a
350 franchi.

Debitore

Art. 48 È responsabile per il pagamento della tassa di decisione la persona fisica o giuridica che ha fatto richiesta dell’autorizzazione.
Spese di cancelleria Art. 49 Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo a seconda del lavoro richiesto all’autorità, conformemente al Regolamento concernente le tasse per della polizia cantonale. Capitolo decimo Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza
Requisiti degli enti designati dal Consiglio di Stato Art. 50
1 Per poter svolgere i compiti di cui agli art. 16 e 17 LProst, gli enti designati dal Consiglio di Stato devono possedere i seguenti requisiti: a) una presa a carico regolare e continuata sull’intero territorio cantonale (compresi gli dell’amministrazione cantonale in cui le persone si annunciano per l’esercizio della
b) di un concetto quadro che descriva gli obiettivi principali, il tipo e le modalità di presa carico, la tipologia di persone contattate e le indicazioni relative all’organizzazione ed al dell’ente; c) ai compiti di prevenzione sanitaria, condividere i contenuti e gli obiettivi di salute e controllo delle malattie sessualmente trasmissibili, in concerto con il Medico d) la disponibilità a partecipare a momenti di formazione e di sensibilizzazione; e) la rete di aiuto presente sul territorio.
Preventivo dei sussidi Art. 51 L’importo del contributo fisso è stabilito a preventivo sulla base del preventivo di attività e di spesa dell’ente finanziato. Nel calcolare il contributo fisso si tiene conto in particolare dell’eventuale partecipazione finanziaria di altri enti.
Gruppo di monitoraggio Art. 52 Nel mandato attribuito dal Consiglio di Stato è previsto il monitoraggio degli enti, il quale è messo in atto con lo scopo di valutarne l’efficacia.
Servizi competenti Art. 53 1 Il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati si occupa delle misure di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. b), e) e f) LProst.
2 Alla Polizia cantonale spettano i compiti di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. a) e c) LProst. L’incombenza di cui all’art. 18 cpv. 1 lett. d) LProst spetta invece all’autorità competente in materia di immigrazione.
Dispositivo alla lotta alla tratta degli esseri umani Art. 54 1 La tavola rotonda ticinese per la lotta alla tratta di esseri umani è il dispositivo di cui all’art. 18 LProst.
2 La tavola rotonda è composta dai servizi dell’amministrazione cantonale direttamente coinvolti, dal servizio di aiuto alle vittime e dagli enti designati dal Consiglio
3 La tavola rotonda si riunisce almeno una volta all’anno ed è coordinata dalla Polizia cantonale. Il coordinatore della Polizia cantonale partecipa a sua volta alle riunioni nazionali di lotta alla tratta di esseri umani.
4 Ogni membro della tavola rotonda garantisce lo scambio di informazioni necessario per svolgere i compiti ad essa attribuiti, operando nel proprio campo di competenza professionale. Capitolo undicesimo Controlli
Diritto d’ispezione Art. 55 1 La Polizia cantonale e, su sua delega, la polizia comunale, come pure i funzionari dell’autorità cantonale, adempiono in particolare i seguenti compiti: a) verificare che l’esercizio della prostituzione sia svolto conformemente alla legge e al regolamento; b) accertare l’identità delle persone che si trovano in loco; c) controllare le liste giornaliere compilate dal gerente.
2 I controlli sono da coordinare tra le varie autorità competenti.
3 Durante i controlli l’autorità redige un verbale controfirmato dal gerente. Una copia del verbale viene lasciata al gerente. Capitolo dodicesimo Sanzioni amministrative e penali
In generale Art. 56 1 Le infrazioni alla LProst e al presente regolamento sono perseguite dalla Polizia cantonale.
2 Sono punibili: a) o chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 31 cpv. 3; b) che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione o senza aver il necessario annuncio o la notifica, esercita un’attività soggetta alla presente legge.
Procedura contravvenzionale Art. 57 Le infrazioni constatate dalle polizie comunali sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio autorizzazioni per l’eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni, conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Revoca dell’autorizzazione e chiusura Art. 58 1 La decisione di revoca dell’autorizzazione a condurre un locale erotico è ordinata dal Servizio autorizzazioni, da intimare in forma scritta al gerente, con copia al Municipio interessato.
2 Se l’autorizzazione è stata rilasciata ad una persona giuridica, la revoca viene comunicata anche a quest’ultima.
3 In caso di mancata gerenza, la decisione viene intimata: a) è la persona fisica autorizzata, al proprietario del locale erotico; b) alla persona giuridica che possiede l’autorizzazione.
4 Con la revoca, il Servizio autorizzazioni ordina l’immediata chiusura del locale erotico e delle attività accessorie e collaterali funzionali all’esercizio della prostituzione. La riapertura del locale erotico soggiace al rilascio di una nuova autorizzazione.
Chiusura di spazi non a norma Art. 59 In caso di violazione del dovere di notifica di cui all’art. 14 LProst o della richiesta di autorizzazione, la Polizia cantonale ordina l’immediata sospensione dell’esercizio della prostituzione.
Indipendenza delle sanzioni Art. 60 Le sanzioni degli art. 25 e 27 LProst possono essere cumulate. Capitolo tredicesimo Disposizioni finali
Entrata in vigore Art. 61 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019. Pubblicato nel BU 2019 , 198 .
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