Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Canto... (343.300)
CH - TI

Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino (del 24 marzo 2005) visti gli art. 15, 25, 27 e 48 della Legge federale sul diritto penale minorile (DPMin) del 20 giugno
2003; visti gli art. 4, 8, 28, 42, 44 e 45 della Legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin) del 20 marzo 2009; visti gli art. 37 e 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (20.11.1989); viste in particolare le Regole delle Nazioni Unite relative alla protezione dei minori privati della libertà (Regole dell’Havana) (14.12.1990); considerata la necessità di mettere a disposizione delle persone minorenni private di libertà delle possibilità d’esecuzione della loro detenzione, rispettivamente del loro collocamento in istituti chiusi, in condizioni suscettibili di garantire loro la particolare protezione dovuta alla loro età e alla loro vulnerabilità, il rispetto dei loro diritti e la preparazione necessaria al loro inserimento nella società; osservata la necessità per le autorità competenti di disporre di istituti appropriati per l’esecuzione della detenzione penale e del collocamento in istituti chiusi delle persone minorenni e di armonizzare le condizioni di esecuzione di queste decisioni, c o n v e n g o n o : il presente Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Canton Ticino (in seguito: «il concordato»). Capitolo I Campo d’applicazione

Principi

Art. 1

1 Il presente concordato disciplina l’esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art.
2 e 3 che seguono, l’esecuzione delle misure di collocamento in istituti chiusi così come definita all’art. 15 cpv. 2 DPMin e l’esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 5 qui di seguito, pronunciate nei confronti delle persone minorenni: se essa incombe a un cantone firmatario e se essa ha luogo in un istituto concordatario.
2 Per persone minorenni, si intende ogni persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Il presente concordato si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell’esecuzione.
3 Nel caso in cui il concordato non sia imperativamente applicabile, trova applicazione il diritto cantonale, intervenendo il diritto concordatario a titolo suppletivo.

Decisioni di detenzione preventiva

affidate al concordato

Art. 2

È retta dal presente concordato l’esecuzione delle decisioni di carcerazione preventiva, prese nei confronti di persone minorenni.

Decisioni di pene privative di libertà

affidate al concordato

Art. 3

1 L’esecuzione delle decisioni di privazione di libertà pronunciate nei confronti delle persone minorenni (art. 25 DPMin) è regolata dal presente concordato.
2 L’esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in giornate separate non è regolata dal presente concordato (art. 27 cpv. 1 DPMin).
3 L’esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in regime di semiprigionia non è regolata dal presente concordato, se non su esplicita richiesta delle autorità d’esecuzione (art. 27, cpv. 1 in fine DPMin).

Decisioni di collocamento in

istituti chiusi attribuite al concordato

Art. 4

L’esecuzione di decisioni di collocamento in istituto chiuso ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 DPMin, è regolata dal presente concordato.

Decisioni di sanzioni disciplinari

attribuite al concordato

Art. 5

Su esplicita richiesta della direzione di un’istituzione, l’esecuzione di una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 DPMin, potrà essere attribuita al concordato e da esso regolata. Capitolo II Organi del concordato

Organi

Art. 6

Gli organi del concordato sono: – – – – – –

A) La Conferenza del Concordato

(la Conferenza)

I. Attribuzioni

Art. 7

La Conferenza è l’organo decisionale del concordato. Essa è competente per: – – – – – – – – – – – – –

II. Composizione

Art. 8

1 La Conferenza è composta del Capo del Dipartimento competente di ogni cantone romando, di due giudici dei minori designati dall’Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei Minori, di una persona rappresentante le direzioni delle istituzioni concordatarie designate dalla Commissione concordataria e dalla persona che assume la funzione di segretario del Concordato (con voto consultivo).
2 I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato hanno diritto ad un rappresentante, designato dal Governo cantonale, con voto consultivo.
3 La Conferenza può invitare dei membri della Commissione concordataria o dei membri della Commissione consultiva a prendere parte alle sedute.

III. Organizzazione

1
2 Essa istituisce un Segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari. Essa determina il contributo di ogni cantone.
3 Essa si riunisce secondo le sue necessità, ma almeno una volta all’anno o quando un cantone concordatario lo richiede.
4 Essa stabilisce la sua procedura.

B) Segretariato della Conferenza Segretariato

Art. 10

1 La Conferenza designa una persona in qualità di segretario. Di regola questa funzione è esercitata dalla stessa persona che assume il ruolo di segretario della Conferenza latina delle autorità competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.
2 La stessa prepara le sedute della Conferenza, sottopone le proposte e redige i processi verbali.
3 Ella vigila sull’esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i lavori affidatigli dalla stessa.

C) Commissione Concordataria

I. Composizione-Organizzazione

Art. 11

1 La Commissione concordataria è composta: – – –
2 Una persona rappresentante della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori degli Uffici della Gioventù, designato dalla stessa tra i suoi membri romandi, partecipa alle sedute. Ella ha un voto consultivo.
3 La persona in qualità di segretario della Conferenza presiede la Commissione concordataria.
4 La Commissione concordataria stabilisce la sua procedura. Essa è permanente.

II. Attribuzioni

Art. 12

La Commissione concordataria ha per compito di: – –

D) Commissione consultiva socio-educativa

(in seguito detta Commissione consultiva)

I. Composizione-organizzazione

Art. 13

1 La Commissione consultiva è composta di un rappresentante di ogni cantone, scelto di regola al di fuori dell’amministrazione e delle autorità e che dispone di particolari conoscenze in materia di diritti dei fanciulli, di protezione dei minori o di privazione della libertà. Questa persona è designata dal Governo cantonale.
2 La persona che assume la funzione di segretario della Conferenza e quella che rappresenta la Commissione concordataria, quest’ultima designata dalla stessa, assistono alle sedute.
3 La persona che presiede la Commissione consultiva è nominata dalla stessa.
4 La Commissione consultiva decide la modalità di procedura.

II. Attribuzioni

Art. 14

La Commissione consultiva ha per compito di: – –

E) Autorità concordataria di ricorso

I. Composizione

Art. 14bis 1 L’Autorità concordataria di ricorso si compone di tre membri e di due supplenti, scelti fra i giudici dei cantoni latini.
2 L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile.
3 I membri dell’autorità concordataria di ricorso non possono appartenere a uno degli altri organi

II. Organizzazione

Art. 14ter 1 L’autorità concordataria di ricorso si costituisce autonomamente.
2 Ella redige un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza.

III. Competenze

Art. 14quater L’autorità di ricorso statuisce quale autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza sui ricorsi interposti contro le decisioni disciplinari pronunciate in applicazione del diritto concordatario.

F) Commissione concordataria specializzata

I. Composizione

Art. 14quinquies 1 La Commissione concordataria specializzata si compone di cinque membri e di due supplenti.
2 L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile.
3 I membri della Commissione specializzata non possono appartenere a uno degli altri organi del concordato.
4 La Conferenza promulgherà per via di regolamento le condizioni e le qualifiche necessarie per essere membri della Commissione, così come le modalità della sua costituzione e del funzionamento.

II. Competenze

Art. 14sexies
1 La Commissione concordataria specializzata è l’autorità competente a rilasciare il preavviso sulla liberazione condizionale, conformemente all’art. 28 cpv. 3 DPMin.
2 Ella può ugualmente rilasciare un preavviso su ogni altra richiesta dell’autorità penale dei minori. Capitolo III Istituti concordatari

Esecuzione della detenzione prima del giudizio

Art. 15

Per l’esecuzione delle misure di detenzione prima del giudizio ai sensi dell’art. 2 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di un istituto centralizzato, con sede nel Cantone di Vaud, concepito secondo un sistema modulare, nel quale le persone minorenni potranno essere separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno.

Esecuzione delle pene privative di libertà

Art. 16

Per l’esecuzione delle privazioni di libertà ai sensi dell’art. 3 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel quale i minori potranno essere separati in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno. Questo istituto potrà essere lo stesso di quello previsto all’art. 15, ma in una sezione distinta dalla detenzione prima del giudizio.

Collocamento in istituto chiuso

Art. 17

1 Per le misure di collocamento in un istituto chiuso, i cantoni concordatari dispongono di: – –
2 Queste istituzioni saranno modulari, in modo da rispondere in ogni momento a nuove necessità, separando, se necessario, le persone minorenni in base alla natura delle infrazioni commesse e alla loro presa a carico specifica.

Esecuzione delle sanzioni disciplinari

Art. 18

Per l’esecuzione delle sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 3 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel quale le persone minorenni potranno essere separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno. Questo istituto potrà essere lo stesso di quello previsto all’art. 15. Capitolo IV Regime della detenzione penale delle persone minorenni, rispettivamente del collocamento in istituti chiusi

Principi

Art. 19

1 La persona minorenne detenuta o collocata in un istituto chiuso ha diritto al rispetto dei suoi diritti e alla protezione particolare dovuta alla sua età e alla sua vulnerabilità.
2 Ella non può essere discriminata in ragione della sua razza, colore, sesso, età, lingua, nazionalità, religione, credo o pratiche culturali.
3 Ella ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e psichica e alla sicurezza. La misura ha per scopo di favorire il suo inserimento sociale.
4 L’esercizio dei diritti della persona minorenne non può essere limitato, fatti salvi i casi in cui la stessa sia imposta dal regime di privazione di libertà, dalle esigenze della vita collettiva e dal normale funzionamento dell’istituto.
5 Sin dall’inizio della detenzione o del collocamento, la persona minorenne e la persona che la rappresenta legalmente sono informate dei principi di cui sopra.

Separazione delle persone minorenni

dagli adulti

Art. 20

Con riserva dell’art. 1 cpv. 2 paragrafo 2 di cui sopra, gli istituti concordatari previsti agli art. da 15 a 18 non possono accogliere le persone detenute adulte.

Alloggio

Art. 21

1 Le persone minorenni detenute o collocate in un istituto chiuso sono alloggiate in locali conformi agli obiettivi di reintegrazione e rispettosi del bisogno di intimità dei giovani detenuti, come pure della necessità di essere associati ai loro pari durante determinati periodi di tempo.
2 Sono messe a loro disposizione delle istallazioni sanitarie, scolari, sportive e culturali.
3 Le persone minorenni detenute devono poter conservare i loro effetti personali e poterli depositare in condizioni soddisfacenti.

Controllo ed ispezioni

Art. 22

1 Gli effetti personali e l’alloggio delle persone minorenni possono essere ispezionati per ragioni di ordine e di sicurezza dell’istituto.
2 La persona minorenne sospettata di dissimulare degli oggetti proibiti su di lei o all’interno del proprio corpo può essere sottoposta a perquisizione fisica. La stessa deve essere eseguita da una persona dello stesso sesso. Se essa implica uno spoglio, avverrà in assenza di altre persone minorenni. L’esame interno del corpo deve essere praticato da un medico o da un altro membro del personale medico.

Comunicazione

Art. 23

1 Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali la comunicazione è regolata dalle autorità d’istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in un istituto chiuso sono autorizzate a comunicare regolarmente con le loro famiglie e i loro cari o con i servizi di protezione delle persone minorenni e le organizzazioni di presa a carico delle persone minorenni detenute.
2 Le stesse sono segnatamente autorizzate a ricevere delle visite, a scambiare della corrispondenza e a stabilire dei contatti telefonici con le loro famiglie e i loro cari, nei limiti del regolamento dell’istituto.
3 Dal momento in cui il regolamento dell’istituto lo consente, previa autorizzazione dell’autorità competente, esse possono uscire dall’istituzione per recarsi presso le loro famiglie e i loro cari, presso un servizio di protezione delle persone minorenni o un’organizzazione di presa a carico delle persone minorenni detenute.

Attività

Art. 24

1 Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni di soggiorno sono regolate dalle autorità d’istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi devono poter esercitare un’attività appena possibile; esse devono segnatamente poter studiare e aver accesso a dei programmi che favoriscono le loro conoscenze.
2 Se lavorano, esse devono essere remunerate. Una parte del guadagno deve poter essere utilizzato per scopi personali; un’altra parte sarà destinata ad un contributo di soggiorno e all’indennizzo delle parti lese e delle vittime.
3 Nei limiti compatibili con le capacità individuali, le necessità della privazione di libertà e le possibilità concrete interne ed esterne dell’istituto, esse devono poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano praticare.

Attività all’esterno

Art. 25

1 Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio dove le attività all’esterno non entrano, di regola, in considerazione, le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi devono poter esercitare la loro attività di formazione o di lavoro fuori dell’istituto, previa autorizzazione dell’autorità competente, a partire dal momento in cui essa sarà prevista sul piano educativo e su quello della formazione.
2 È favorita la formazione o l’attività suscettibile di essere proseguita dopo la liberazione.

Cure mediche

Art. 26

1 Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto, dal momento della loro ammissione, di consultare un medico dell’istituto al fine di eventualmente accertare uno stato fisico o mentale che necessita di un intervento appropriato.
2 Le stesse hanno diritto di ricevere delle cure mediche di tipo curativo e preventivo, come anche i medicamenti necessari per curare le loro affezioni.
3 Gli istituti concordatari offriranno dei programmi di prevenzione in materia di violenza, di sostanze psicotrope o che generano una dipendenza e di malattie trasmissibili.

Tempo libero

Art. 27

1 Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad un numero appropriato di ore di esercizio libero quotidiane.
2 Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni per il tempo libero non sono, di regola, date e per le persone minorenni che sono soggette a sanzioni disciplinari, esse devono poter disporre quotidianamente di un certo numero di ore di tempo libero destinate, se lo desiderano, alla formazione culturale, sportiva, artistica o artigianale. Lo spazio e le infrastrutture necessarie per queste attività devono essere previste.

Religione

Art. 28

1 Compatibilmente alle esigenze di funzionamento della struttura di accoglienza, le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto a praticare la propria confessione religiosa o spirituale, segnatamente di ricevere delle visite da un rappresentante accreditato della loro religione e di partecipare alle cerimonie religiose organizzate all’interno dell’istituto.
2 Se un numero adeguato di persone minorenni appartiene alla stessa religione, saranno organizzate delle cerimonie religiose e una persona accreditata di questa religione sarà autorizzata a fare visita alle persone minorenni.
3 Le stesse hanno il diritto di rifiutare la partecipazione alle cerimonie religiose o di ricevere un’educazione o dei consigli in questo ambito.
4 Il proselitismo è proibito.

Procedure disciplinari

Art. 29

1 Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto di conoscere i comportamenti che costituiscono delle infrazioni al regolamento, la natura e la durata delle misure applicabili, l’autorità competente per pronunciarle e la possibilità di ricorrere.
2 I trattamenti disumani e degradanti sono proibiti, segnatamente le punizioni corporali, la privazione di cibo e l’interdizione dei contatti con la famiglia. Le persone minorenni non possono essere oggetto di misure disciplinari collettive.
3 I ricorsi contro le sanzioni disciplinari devono essere indirizzati all’Autorità concordataria di ricorso, che li tratterà nei 10 giorni dalla loro ricezione.

Colloquio e denuncia

Art. 30

1 Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad ottenere un colloquio con la direzione dell’istituto nel quale sono collocate, in un tempo ragionevole.
2 Le stesse hanno ugualmente il diritto di formulare un reclamo contro il personale, la direzione dell’istituto o contro le condizioni di detenzione. Una decisione del concordato ne fissa la procedura.

Personale

Art. 31

1 Il personale degli istituti concordatari deve annoverare delle persone con la funzione di agente di custodia, di educatore, di insegnante socio-professionale, di insegnante, di psicologo e il
personale amministrativo necessario. Gli specialisti, come il personale sanitario ed i cappellani, intervengono in maniera regolare o su richiesta.
2 La scelta del personale deve essere effettuata sulla base delle capacità professionali e dell’attitudine particolare ad occuparsi di minori privati di libertà, sempre nel rispetto di un’equa rappresentanza delle categorie professionali di cui sopra.
3 Il personale deve beneficiare di una formazione basata sulla conoscenza della psicologia del fanciullo, sulla specificità del lavoro in luogo chiuso e sulla protezione e i diritti dei fanciulli, segnatamente quelli della persona minorenne detenuta. Il personale dovrà mantenere e perfezionare le sue conoscenze seguendo dei corsi d’aggiornamento.
4 La persona che assume la direzione deve essere designata in funzione delle sue conoscenze in materia di privazione di libertà delle persone minorenni, della sua capacità di guidare un’équipe interdisciplinare e della sua attitudine a promuovere una presa a carico socio-educativa di qualità.

Rinvio al regolamento

Art. 32

1 Il regime e le modalità della detenzione penale e del collocamento in un istituto chiuso delle persone minorenni saranno stabiliti da un regolamento concordatario.
2 Esso fisserà inoltre la procedura per pronunciare le misure disciplinari e le modalità di ricorso. Capitolo V Relazioni con le autorità d’esecuzione competenti

Competenze

Art. 33

1 Le autorità di esecuzione dei cantoni mantengono tutte le competenze loro conferite dalla DPMin in materia di esecuzione relative alle persone minorenni loro affidate e collocate negli istituti concordatari, segnatamente per statuire su: – – – – – – – – –
2 Esse sono ugualmente competenti per decidere l’accompagnamento delle persone minorenni all’esterno dell’istituto, da parte di una persona di fiducia.

Rapporti e preavvisi

Art. 34

1 Le autorità competenti dei cantoni saranno informate immediatamente, tramite un rapporto redatto dalla direzione dell’istituto, di qualsiasi episodio che possa comportare una modifica dello statuto della persona minorenne. Le direzioni degli istituti formuleranno dei rapporti periodici sull’evoluzione delle persone minorenni detenute.
2 Le autorità competenti dei cantoni sottoporranno al preavviso della direzione dell’istituto ogni domanda proveniente dalla persona minorenne detenuta o dalla sua famiglia, dai suoi cari o dalla persona di fiducia, concernente una modifica del suo statuto nell’istituto, l’ottenimento di una situazione favorevole, il suo trasferimento o la sua liberazione.
3 Di regola, la direzione dell’istituto farà accompagnare la persona minorenne alle udienze dell’autorità di esecuzione da una persona qualificata, in grado di fornire le informazioni utili per statuire.

Ammissione

Art. 35

1 Le autorità competenti dei cantoni assegnano agli istituti concordatari le persone minorenni che rispondono ai criteri elencati dagli art. 2 a 5 del concordato. Gli istituti concordatari sono tenuti ad accettare queste persone minorenni.
2 Le autorità competenti svolgono tutte le formalità amministrative relative all’ammissione delle persone minorenni, segnatamente consegnano alla direzione dell’istituto copia delle decisioni d’esecuzione pertinenti. Esse sono responsabili di regolare la questione della garanzia della presa a carico dei costi (GPCF) prevista dalla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali del 13 dicembre 2002 (CIIS).
3 Eccezionalmente e nei casi di detenzione prima del giudizio, le autorità competenti si riservano la possibilità di assegnare anche le persone minorenni che adempiono ai criteri degli art. 2 a 5 del
concordato in istituti non concordatari, purché essi dispongano già di una struttura appropriata o per delle ragioni di sicurezza o di salute.

Accesso ai luoghi di detenzione

Art. 36

1 Le autorità competenti riconosciute dai cantoni hanno libero accesso a tutti gli istituti concordatari e a tutte le persone minorenni detenute di loro competenza.
2 Le autorità d’esecuzione e i cantoni concordatari designano i funzionari che sono autorizzati a visitare gli istituti, senza pregiudizio per il Comitato dei visitatori.
3 La direzione degli istituti è abilitata ad autorizzare altre persone che giustificano un interesse legittimo a visitare i luoghi di detenzione penale, rispettivamente di collocamento in istituto chiuso, delle persone minorenni.

Istituto e fatturazione del prezzo di costo giornaliero

Art. 37

1 Le spese d’esecuzione delle pene e delle misure di ogni istituto concordatario sono rette dai principi della Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali del 13 dicembre
2002 (CIIS).
2 Gli stessi principi sono applicati per la fatturazione delle rette all’autorità d’esecuzione, responsabile del pagamento all’istituto.
3 Se un istituto opta per il sistema forfettario, il forfait deve essere aggiornato ogni due anni.
4 La ripartizione delle spese tra la persona minorenne, la sua famiglia e gli enti pubblici responsabili è regolata dal diritto cantonale.

Contributo straordinario dei cantoni concordatari

Art. 38

1 Se, al momento del conteggio annuale finale, risulta che il tasso di occupazione dell’istituto concordatario è stato inferiore al 50%, la Conferenza fissa un contributo finanziario straordinario che i cantoni concordatari devono versare all’istituto. L’ammontare è ripartito tra i cantoni tenendo conto del criterio della popolazione.
2 I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato pagheranno un montante stabilito dalla Conferenza, in misura proporzionale all’utilizzazione dell’istituto in oggetto.

Spese mediche

Art. 39

1 Le spese mediche necessarie (malattia e infortunio) sono a carico della persona minorenne detenuta, dei suoi rappresentanti legali o di un terzo (assicurazioni) o a titolo suppletivo dalle autorità di esecuzione.
2 Le spese mediche dovute ad un infortunio avvenuto durante il soggiorno della persona minorenne detenuta in un istituto concordatario sono a carico dell’istituto stesso. Capitolo VI Sorveglianza delle condizioni di detenzione

Comitato dei visitatori

Art. 40

1 La sorveglianza delle condizioni d’esecuzione della detenzione penale o, rispettivamente del collocamento in istituti chiusi delle persone minorenni detenute, è assicurata da un Comitato dei visitatori (in seguito detto Comitato).
2 Il Comitato è composto di tre a sei persone provenienti da cantoni differenti e scelte in funzione delle loro conoscenze particolari in materia di privazione di libertà delle persone minorenni o nella gestione degli istituti e della loro indipendenza e neutralità politica. Le stesse sono designate dalla Conferenza per una durata di quattro anni; il loro mandato è rinnovabile.
3 Il Comitato decide la sua procedura e la sua organizzazione. Esso può farsi assistere da persone con la funzione di esperti o di traduttori, il cui mandato è reso noto alla Conferenza. Le spese del Comitato sono sopportate dal bilancio del Segretariato della Conferenza.

Modalità della sorveglianza

Art. 41

1 Il Comitato esercita la sua sorveglianza attraverso: – – – – –
2 Il Comitato inoltra alla Conferenza un rapporto annuale scritto inerente alla sua attività. Esso può domanda specifica della Conferenza o di un cantone concordatario. I rapporti sono confidenziali; la confidenzialità può essere soppressa di comune accordo tra la Conferenza ed il Comitato, segnatamente per delle ragioni scientifiche. La protezione della personalità deve essere sempre garantita.
3 Il Comitato e ciascuno dei suoi membri hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone minorenni detenute. Capitolo VII Disposizioni finali

Competenze

Cantonali riservate

Art. 42

Conformemente alle disposizioni costituzionali, ciascun cantone concordatario è competente per: – – –

Contenzioso concordatario

Art. 43

Ogni vertenza tra cantoni concordatari o fra organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.

Controllo parlamentare

Art. 44

1 È istituito il controllo parlamentare coordinato conformemente all’art. 15 della Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nel contesto dell’elaborazione, della ratifica, dell’esecuzione della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl).
2 La Commissione è composta di tre membri per cantone designati dal rispettivo Parlamento cantonale.
3 L’art. 15 CoParl indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione interparlamentare.

Entrata in vigore

Art. 45

1 Il concordato entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 dopo essere stato approvato dalle autorità competenti di tutti i cantoni concordatari.
2 Le altre disposizioni del concordato entreranno in vigore alla data che fisserà la Conferenza.
3 La Conferenza vigilerà affinché gli studi e i lavori concernenti gli istituti siano eseguiti con celerità.

Adesione parziale o ulteriore

Art. 46

L’adesione parziale o ulteriore di altri cantoni al concordato è aperta ad ogni cantone svizzero che lo desidera e che aderisce al concordato. La domanda di adesione è rivolta alla Conferenza che fissa le modalità di questa adesione.

Diritto transitorio

Art. 47

1 L’esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio, di privazione di libertà e delle misure di collocamento in istituto chiuso in corso al momento dell’entrata in vigore del presente concordato resta di competenza delle autorità di esecuzione, che decideranno circa il trasferimento o no negli istituti concordatari disponibili.
2 Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.

Convenzioni contrarie

Art. 48

I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al presente concordato.

Disdetta

Art. 49

1 Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
2 La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal Governo cantonale alla persona che Pubblicato nel BU 2006 , 387; BU 2007 , 99 e BU 2017 , 299. DL di approvazione del 21.3.2006 - BU 2006 , 386 e BU 2017 , 298.
Markierungen
Leseansicht