Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
                            Legge  sul raggruppamento e la permuta dei terreni  (del 23 novembre 1970)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  TITOLO I  Il raggruppamento  Capitolo I  Principi generali  Scopo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il raggruppamento ha principalmente per scopo:  la migliore utilizzazione del suolo in generale;  la   sistemazione   e   la   formazione   di   aziende   agricole   razionali   e   l’organizzazione   della  produzione agraria e dell’economia forestale e pastorizia;  la misurazione dei fondi e l’impianto del registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il raggruppamento è inoltre, ove occorre, strumento per l’attuazione dei piani regolatori, dei piani
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblica utilità  Le opere di raggruppamento sono riconosciute di pubblica utilità.  Promovimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli   enti   pubblici   o   i   proprietari   interessati   che   intendono   promuovere   opere   di  Decisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  1  Il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni quando:  - su domanda  la domanda è accompagnata dall’adesione della maggioranza dei proprietari o dei proprietari  che rappresentano la maggioranza dei valori ufficiali di stima delle superfici da raggruppare, e  se la migliore utilizzazione del suolo lo giustifica;  il Municipio lo richiede per l’attuazione del piano regolatore o di uno particolareggiato;  - d’ufficio  è  necessario  per  l’eccessivo  frazionamento  del  terreno,  come  pure  per  un’inadeguata  configurazione dei fondi;  è previsto da un piano regolatore, da un piano particolareggiato o da un piano d’utilizzazione;  si  tratta  di  risolvere  il  problema  del  raggruppamento  dei  terreni  con  annesse  reti  stradali  combinato con la misurazione catastale esteso a intere regioni comprendenti diversi Comuni;  occorre completare o estendere l’opera di raggruppamento in uno o più Comuni;  è necessario eseguire la misurazione catastale o l’impianto del registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato,  nell’ambito  della  procedura  d’approvazione  del  piano  regolatore  o  del  piano  Attuazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il raggruppamento viene attuato conformemente a una delle seguenti procedure:  raggruppamento terreni a carattere generale;  ricomposizione particellare;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            6  Il  Consiglio  di  Stato,  qualora  non  siano  date  le  premesse  per  una  permuta  generale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  RT a carattere generale quando si tratta di risolvere principalmente problemi agricolo-forestali  che richiedono pure la costruzione di strade e altre opere di miglioria fondiaria.  Se nel comprensorio sono inclusi anche terreni edificabili, essi vengono raggruppati mediante  questa procedura;  ricomposizione  particellare  quando  si  tratta  di  risolvere  principalmente  problemi  legati  alle  zone edificabili o ad altre zone non aventi carattere agricolo preponderante.  Comprensorio provvisorio  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  base  alla  procedura  stabilita  dall’art.  2d  il  Consiglio  di  Stato,  uditi  i  Comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Mutazioni di proprietà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  è  autorizzato  a  stabilire  una  data  dopo  la  quale,  fino  all’immissione  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  Modificazioni dello stato fisico dei fondi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le modificazioni dello stato fisico dei fondi nel periodo intercorrente fra l’approvazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è  rifiutata  se  le  modificazioni  pregiudicano  notevolmente  la  realizzazione  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   taglio   delle   piante   e   dei   boschi   nel   comprensorio   di   raggruppamento   è   vietato   salvo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le infrazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con una multa fino a fr. 30'000.-- da  Iscrizione nel registro fondiario  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Marginale introdotta dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15     Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16     Cpv.  modificato  dalla  L  2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  35;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1974, 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizione, le menzioni a registro  Capitolo II  Raggruppamento a carattere generale  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Progetto di massima:  a) allestimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decretata la procedura del raggruppamento terreni a carattere generale in base all’art.  un progetto di massima allestito secondo le norme dell’Autorità cantonale e federale;  un progetto di regolamento consortile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso in cui il raggruppamento è deciso d’ufficio, il progetto di massima sarà fatto allestire dal  b) pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato,  approvato  in  via  preliminare  il  progetto  di  massima,  ove
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  atti  comprendono  pure  l’elenco  degli  enti  pubblici  e  privati  interessati,  indicati  genericamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il decreto di approvazione, con la menzione dei termini di pubblicazione e di ricorso, è pubblicato  c) ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il diritto di ricorso spetta agli enti pubblici ed ai titolari di diritti reali che giustificano un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricorso può essere diretto contro:  il comprensorio e l’elenco degli interessati;  le opere consortili ed il relativo costo;  l’ampliamento delle opere chieste da enti pubblici come all’art. 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ricorso deve essere insinuato al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  28  Ente esecutore delle opere: Consorzio  Il  raggruppamento  è  attuato  da  un  Consorzio  ai  sensi  degli  art.  56  segg.,  la  cui  Progetto particolareggiato:  a) allestimento  Il Consorzio elabora il progetto particolareggiato, che comprende il progetto delle opere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20     Art.  modificato  dalla  L  24.6.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  326;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Titolo modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27    Cpv. introdotto dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28    Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  29  c) ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  d) criteri del nuovo riparto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I   proprietari   hanno   diritto   all’equivalente   in   natura   del   loro   terreno   prima   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tuttavia  i  fondi  incolti  e  quelli  che  non  sono  normalmente  utilizzabili  secondo  le  finalità  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle  zone  agricole  il  nuovo  riparto  deve  tendere  alla  massima  concentrazione  dei  fondi  ed
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nelle  zone  edificabili  il  nuovo  riparto  dei  fondi  deve  tenere  conto  delle  norme  pianificatorie  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  e) soppressione o costituzione di diritti reali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  proprietari  interessati  o  gli  aventi  diritto  devono  notificare  al  progettista,  in  sede  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   servitù,   gli   oneri   fondiari   ed   ogni   altro   diritto   reale   limitato   che   con   l’esecuzione   del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  progettista  e  la  Commissione  di  ricorso  possono  istituire  o  sopprimere  servitù  per  le  esigenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  f) cessione collettiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  consorziati  devono  cedere  gratuitamente,  in  proporzione  del  valore  dei  terreni  di  cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  percentuale  da  corrispondere  è  fissata  in  modo  uniforme  per  tutto  il  comprensorio  o  per  Espropriazione per opere di pubblica utilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  enti  pubblici  possono  domandare  al  Dipartimento  l’assegnazione  di  terreno  per
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’assegnazione  è  richiesta  per  l’ampliamento  di  opere  consortili,  o  per  strade  cantonali  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  concerne  l’assegnazione  di  terreno  per  opere  pubbliche  di  altro  genere  e  comunque  non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  terreno  necessario  per  le  opere  menzionate  ai  capoversi  2  e  3  è  risarcito  in  base  al  valore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  procedura  per  l’evasione  dei  ricorsi  contro  gli  indennizzi  per  fabbricati  o  eventuali  diritti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29     Art.  abrogato  dalla  L  16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006  -  BU  2006,  530;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  38  Sussidi:  a) ammontare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone,  nei  limiti  dei  crediti  in  bilancio,  sussidia  i  raggruppamenti  a  carattere
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle zone edificabili il sussidio di regola è limitato alle operazioni geometriche.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  b) decisione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  progetto  delle  opere  costruttive,  previa  approvazione  degli  uffici  tecnici  cantonali  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   progetto   è   quindi   sottoposto   all’autorità   federale   per   lo   stanziamento   dei   sussidi   della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  42  a) ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro gli atti del progetto delle opere costruttive e le indennità offerte, è data la facoltà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ricorso  dev’essere  presentato  in  due  copie  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  b) decisione sui ricorsi ed approvazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I ricorsi contro le indennità per le colture espropriate sono decisi dal perito distrettuale, contro la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  ricorsi  contro  le  indennità  per  l’espropriazione  di  fabbricati  o  di  eventuali  diritti  come  pure  per  Immissione in possesso  Decorso  il  termine  di  pubblicazione  il  Consiglio  di  Stato  può  ordinare  l’immissione  in  Pubblicazione del vecchio particellare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  dello  studio  del  nuovo  riparto,  i  documenti  del  vecchio  particellare  devono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   si   procede   alla   pubblicazione   dove   esiste   la   misurazione   ufficiale   o   la   misurazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I proprietari interessati e gli aventi diritto devono notificare al progettista, in sede di accertamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato fissa le modalità ed i termini di notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41    Cpv. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43    Cpv. introdotto dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44    Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45     Cpv.  modificato  dalla  L  24.11.2003;  in  vigore  dal  16.1.2004  -  BU  2004,  27;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46    Cpv. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicazione del progetto di nuovo riparto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato,  uditi  ove  occorra  gli  uffici  tecnici  federali,  approva  in  via
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  a) ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni proprietario può presentare ricorso al Consiglio di Stato, entro quindici giorni dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  b) contestazioni di natura civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  un  ricorso  involge  una  questione  di  diritto  civile,  il  Consiglio  di  Stato  assegna  alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interessato  deve  produrre  all’autorità  di  ricorso  la  prova  di  aver  proposto  la  lite  nel  termine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quest’azione  non  sospende  le  opere  di  nuovo  riparto,  a  meno  che  sia  stato  concesso  effetto  c) decisione dei ricorsi in prima istanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  decisione  dei  ricorsi  è  affidata  alla  Commissione  di  ricorso  prevista  dall’art.  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  53  d) terminazione ed immissione  provvisoria in possesso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato,  sulla  base  delle  decisioni  dei  ricorsi  di  prima  istanza,  ordina  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  decreto  stabilisce  le  modalità  della  consegna  ed  il  termine  di  ricorso  in  seconda  istanza  non
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione del progetto di nuovo riparto modificato.  e) ricorsi in seconda istanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni  della  Commissione  di  ricorso  sono  impugnabili  davanti  al  Tribunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  55  f) ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  56  g) approvazione definitiva del nuovo riparto  Esaurita  la  procedura  di  ricorso,  il  Consiglio  di  Stato  dichiara  definitivo  il  nuovo  riparto  Piano di finanziamento:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Allestimento e pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro  due  anni  dal  saldo  dei  sussidi  e  stabilito  il  fabbisogno  del  Consorzio,  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50    Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51    Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53    Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55    Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56    Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57    Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Contributi  a) principio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  interessato  è  tenuto  al  pagamento  al  Consorzio  di  un  contributo  fissato  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La delegazione consortile provvede all’incasso delle bollette emesse a carico dei consorziati e dei  b) ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  59  c) ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  pubblicazione  ogni  interessato  può
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ricorsi  sono  decisi  dalla  Commissione  di  ricorso,  le  cui  decisioni  sono  impugnabili  davanti  al
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  d) acconti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Costituito  il  Consorzio,  la  delegazione  consortile  può  decidere  il  prelevamento  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prelevamento  può  essere  iniziato  con  l’autorizzazione  del  Consiglio  di  Stato  non  appena  e) prescrizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il credito per i contributi ed i conguagli si prescrive in dieci anni; il termine decorre dal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla prescrizione sono del resto applicabili per analogia le norme del Codice delle obbligazioni.  f) ipoteca legale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È riconosciuta l’ipoteca legale sopra tutti i beni soggetti al Consorzio per il pagamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ipoteca richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’iscrizione, finché il consuntivo non è accertato, si fa in base al piano provvisorio di finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  credito  accertato  in  forma  definitiva  dipendente  dai  contributi  e  dai  conguagli,  con  il  diritto  di  g) titolo esecutivo  Le  bollette  d’incasso  dei  contributi  e  dei  crediti  risultanti  dai  conguagli  sono  parificate  Obblighi dei proprietari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  proprietari  hanno  l’obbligo  di  tollerare  sulle  loro  proprietà  tutti  i  lavori  necessari  allo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali controversie sono decise dal perito distrettuale, le cui decisioni sono impugnabili davanti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Capitolo III  Ricomposizione particellare  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58    Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61     Cpv.  modificato  dalla  L  2.12.2008;  in  vigore  dal  27.1.2009  -  BU  2009,  35;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64    Titolo modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  La ricomposizione particellare ha per scopo:  la migliore utilizzazione del suolo in generale e di quello edificabile in particolare;  la misurazione ufficiale dei fondi e l’impianto del Registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  66  Procedura  Il  Consiglio  di  Stato  decide  sull’esecuzione  della  ricomposizione  particellare  e  ne  Ente esecutore  68  Per  la  ricomposizione  particellare  il  Consiglio  di  Stato,  di  regola,  prescinde  dalla  Sussidiamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per le opere di ricomposizione particellare il sussidio cantonale è del 40% al massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  Capitolo IV  Raggruppamento volontario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Capitolo V  Costituzione e organizzazione del Consorzio  Natura del Consorzio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consorzio  per  il  raggruppamento  dei  terreni  è  costituito  come  persona  giuridica  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso acquista la personalità giuridica con l’approvazione del regolamento consortile da parte del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se il Consorzio si estende al territorio di più Comuni, il Consiglio di Stato ne designa la sede.  Membri del Consorzio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Del  Consorzio  fanno  parte  i  privati  e  gli  enti  di  diritto  pubblico  aventi  proprietà  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  può  chiamare  a  far  parte  del  Consorzio  anche  i  privati  e  gli  enti  di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  73  Assemblea  a) attributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66    Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68    Nota marginale modificata dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71    Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72     Art.  abrogati  dalla  L  16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006  -  BU  2006,  530;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L’assemblea ha i seguenti attributi:  nomina della delegazione consortile e del suo presidente;  nomina dei revisori dei conti;  approvazione del regolamento consortile e delle sue modificazioni, riservata l’approvazione del  Consiglio di Stato;  esame ed approvazione della gestione annuale e dei conti del consorzio;  ratifica di eventuali accordi sull’espropriazione collettiva secondo l’art. 22 cpv. 2 e 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  decisione sull’eventuale scioglimento del Consorzio, riservata la norma dell’art. 72;  decisione sull’alienazione di particelle assegnate al Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  b) diritto di voto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  consorziato  ha  diritto  a  un  numero  di  voti  in  ragione  della  sua  interessenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nessuno  può  avere  meno  di  un  voto  intero,  né  disporre  in  proprio  o  per  rappresentanza  di  oltre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  nessun  caso  un  consorziato  può  esprimere  un  numero  di  voti  eccedente  la  somma  degli  altri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il rappresentante dev’essere munito di procura: egli può essere anche un non consorziato.  c) deliberazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  decisioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei  votanti;  gli  organi  sono  tuttavia  nominati  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono computati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  76  Delegazione:  a) attributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La delegazione amministra il Consorzio, lo rappresenta di fronte ai terzi e provvede alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può  prendere  deliberazioni  sopra  tutte  le  materie  che  non  sono  rimesse  o  riservate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni anno sottopone all’approvazione dell’assemblea la gestione annuale ed i conti e presenta il  b) composizione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  delegazione  consortile  si  compone  da  cinque  a  undici  membri  e  di  due  o  tre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  per  l’esecuzione  delle  opere  è  corrisposto  un  sussidio  cantonale,  il  Consiglio  di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I Comuni interessati hanno parimenti diritto ad un rappresentante designato dal Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I membri di nomina assembleare devono formare la maggioranza della delegazione.  c) eleggibilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presidente,  i  membri  ed  i  supplenti  della  delegazione  devono  avere  la  qualità  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono eleggibili anche gli amministratori o i dipendenti di società, enti pubblici e persone giuridiche  d) deliberazioni  Per le deliberazioni della delegazione vale quanto segue:  le sedute sono convocate dal  presidente  o da chi ne fa le veci ogni qualvolta  la gestione del  Consorzio lo richiede o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri con cinque giorni di  preavviso indicando le trattande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74    Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75    Lett. introdotta dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            salvo i casi di assenza dal Cantone e per motivi gravi, i membri sono tenuti a presenziare alle  sedute della delegazione;  la  delegazione  può  deliberare  se  almeno  la  metà  dei  membri  è  presente;  le  decisioni  sono  prese a maggioranza semplice; ogni membro ha un solo voto;  delle  sedute  della  delegazione  deve  essere  tenuto  un  verbale  firmato  dal  presidente  e  dal  segretario.  e) durata in carica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I membri nominati nel corso del quadriennio stanno in carica fino alla scadenza dello stesso.  Finanziamento: prestiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per far fronte alle spese del raggruppamento la delegazione consortile è autorizzata a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  mutui  devono  essere  estinti  secondo  un  piano  di  ammortamento  stabilito  dalla  delegazione,  Sezioni amministrative  I  Consorzi  che  hanno  un  comprensorio  molto  vasto  possono  essere  divisi  in  sezioni  Ricorsi contro le decisioni degli organi consortili
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le decisioni della delegazione consortile e dell’assemblea possono essere impugnate  entro trenta giorni dal giorno dell’assemblea;  entro trenta giorni da quando è nota la decisione della delegazione. Tale diritto decade in tutti i  casi con l’approvazione della gestione annuale da parte dell’assemblea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato che non siano demandate dalla presente legge ad altra  Intervento del Consiglio di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  l’Assemblea  non  si  costituisce  o  non  provvede  ai  propri  incombenti,  il  Consiglio  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  delegazione  consortile  non  provvede  ai  propri  compiti,  il  Consiglio  di  Stato  può  infliggere  Scioglimento del Consorzio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consorzio può essere sciolto solo per decreto del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  scioglimento  può  avvenire  solo  dopo  la  completa  esecuzione  delle  opere,  estinti  i  debiti  Capitolo VI  Manutenzione delle opere consortili - Divieto di frazionamento -  Rimborso dei sussidi  Obbligo di manutenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Consorzi devono provvedere alla costante manutenzione delle opere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese saranno ripartite fra i membri del Consorzio, rispettivamente fra i proprietari dei singoli  Obbligo di coltivazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  terreni  raggruppati  e  bonificati  con  i  sussidi  dello  Stato  devono  essere  coltivati  in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77     Art.  modificato  dalla  L  24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,  477;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il proprietario non ottempera nel termine prescritto alla ingiunzione impartitagli a questo scopo,  Divieto di frazionamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il frazionamento di fondi raggruppati con sussidi dello Stato è in principio vietato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le eccezioni previste dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nelle zone edificabili, definite dal piano regolatore in vigore il frazionamento è ammesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Fuori dalle zone edificabili il frazionamento può essere autorizzato dal Dipartimento se:  la  parte  da  separare  contiene  edifici  o  infrastrutture  aventi  destinazione  extra-agricola.  La  superficie  annessa  agli  edifici  o  infrastrutture  aventi  destinazione  extra-agricola  deve  essere  limitata allo stretto necessario al fine di tutelare il territorio agricolo;  il  frazionamento  avviene  in  corrispondenza  dell’accertamento  del  limite  boschivo,  previo  preavviso favorevole da parte della competente autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Modificazione d’uso e di godimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  consenso  del  Dipartimento  è  necessario  per  sottrarre  terreni  raggruppati  allo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  sottrazione  di  un  fondo  alla  sua  destinazione  si  intende  segnatamente  l’utilizzazione  come  Rimboschimento di terreni dissodati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rimboschimento  di  terreni  dissodati  con  sussidi  federali  è  permesso  solo  con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione può essere concessa solo per motivi gravi; essa dà diritto al rimborso dei sussidi  Fondi che non hanno destinazione agricola  Non  soggiacciono  alle  restrizioni  circa  la  modificazione  d’uso  i  fondi  che  prima  del  Rimborso dei sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rimborso  dei  sussidi  cantonali  e  federali  deve  essere  di  regola  imposto  dall’autorità  quando i terreni raggruppati o bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola o quando  vengono frazionati;  quando terreni disboscati o dissodati vengono rimboscati;  quando  sono  trascurate  la  coltivazione  dei  terreni  raggruppati  o  bonificati  e  la  manutenzione  delle opere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  rimborso  ha  effetto  a  partire  dalla  data  della  consegna  definitiva  dei  fondi  del  nuovo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione sul rimborso spetta al Dipartimento competente; è dato ricorso al Consiglio di Stato,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono riservate le disposizioni della legislazione federale.  Menzioni nel registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutte le limitazioni di disporre, e in particolare il divieto di modificare la destinazione dei
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78     Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79     Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 29.12.2017 - BU 2017, 485; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009, 543.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  limitazioni  di  cui  agli  art.  73,  74,  75,  77  e  79  hanno  durata  illimitata.  Quelle  di  cui  all’art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il divieto di modificare la destinazione di un fondo o di un’opera entra in vigore non appena iscritta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  è  concessa  l’autorizzazione  di  modificare  la  destinazione,  la  menzione  nel  registro  fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’iscrizione delle menzioni a registro fondiario è ordinata d’ufficio dal Dipartimento.  Assunzione delle opere  Il Consiglio di Stato, uditi gli enti interessati, può decidere:  l’assunzione  da  parte  dei  Comuni  e  dei  Patriziati  delle  opere  eseguite  da  un  Consorzio  di  raggruppamento sul loro territorio;  la  trasformazione  di  uno  o  più  Consorzi  in  Consorzio  di  enti  pubblici  e  persone  con  interessi  rilevanti per la proprietà e la manutenzione delle opere.  Riserva del diritto federale  Sono riservate le norme della legislazione federale in materia.  TITOLO II  La permuta  Scopo e condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La permuta può avere anche lo scopo di eliminare i diritti promiscui nei fabbricati civili e rurali.  Permuta generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  1  Allo  scopo  di  una  migliore  utilizzazione  del  terreno  edificabile,  l’esecuzione  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprensorio interessato dalla permuta generale è fissato dal Consiglio di Stato e di regola può
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  valore  dei  terreni  oggetto  di  permuta  generale  è  fissato  da  uno  o  più  periti  estimatori,  di  cui  Diritto applicabile  La  permuta  può  avvenire  durante  la  misurazione  catastale  o  all’infuori  di  questa:  nel  Estensione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se la permuta concerne o si estende a fondi edili, il proprietario del fondo richiesto in
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  84  Controprestazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  domanda  un  fondo  in  permuta  è  tenuto  ad  offrirne  un  altro  possibilmente  della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ossequiati  i  requisiti  del  capoverso  precedente,  il  proprietario  può  chiedere  un  fondo  del  Offerta in denaro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82    Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83    Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84    Cpv. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Basterà l’offerta del compenso in denaro:  se il fondo è in zona edificabile quando non supera i 30 mq;  se il fondo non è in zona edificabile quando non supera i 200 mq se è campivo, 300 mq se è  prativo, 400 mq se è zerbivo o boscato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  pure  sufficiente  l’offerta  del  compenso  in  denaro  per  le  parti  di  proprietà  di  stalle  e  fabbricati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5000.- o se si tratta di diroccati.  Riscatto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Stalle e fabbricati rurali costruiti da privati su terreni di proprietà patriziale o comunale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il perito distrettuale giudica sul riscatto e sull’indennità se è dovuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione del perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  Procedura:  a) domanda
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La domanda di permuta dev’essere presentata al perito distrettuale del luogo in cui si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  87  b) notifica alla controparte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il perito distrettuale notifica immediatamente la domanda al proprietario o ai proprietari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una  copia  della  domanda  viene  contemporaneamente  restituita  al  richiedente,  con  la  menzione  c) risposta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nella risposta il proprietario del fondo richiesto deve dichiarare:  se contesta l’ammissibilità della permuta;  se contesta i valori;  se intende chiedere un altro fondo;  se richiede solo il compenso in denaro;  se contrappone una sua richiesta di permuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di mancata risposta la domanda di permuta si ritiene contestata.  d) citazione delle parti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Con  la  notificazione  della  risposta,  o  decorso  infruttuosamente  il  termine,  il  perito  cita
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La citazione può essere omessa se non esistono punti in contestazione; in tal caso il perito emana  e) decisione del perito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro un mese dall’ultima udienza il perito pronuncia la decisione motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli  decide  anche  sulle  spese,  che  di  regola  sono  a  carico  del  richiedente.  Nel  caso  di  permuta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  f) ricorso  Contro la decisione del perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.  Procedura di permuta generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86    Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87    Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88    Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  1  Contro  la  decisione  del  Consiglio  di  Stato  è  dato  ricorso  al  perito  distrettuale  entro  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono applicabili per analogia gli articoli 91-94.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato comunica all’Ufficio dei registri l’apertura della procedura per l’annotazione nel  Rilievo dei fondi  Le  operazioni  di  terminazione  e  rilievo  dei  fondi  permutati  devono  essere  eseguite  dal  Iscrizioni nel registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La decisione cresciuta in giudicato è trasmessa d’ufficio all’Ufficio del registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iscrizione  può  tuttavia  avvenire  solo  contro  deposito  presso  l’Ufficio  dei  registri  della  somma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  permuta  generale  il  Municipio  è  incaricato  dell’incasso  delle  somme  dovute  e  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Trasferimento oneri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  diritti  reali  limitati,  le  restrizioni  della  facoltà  di  disporre  ed  ogni  altro  onere  si
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficiale dei registri provvede alle necessarie iscrizioni e cancellazioni nel registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in  cui  i  beni  permutati  sono  gravati  da  pegni,  l’eventuale  conguaglio  è  depositato  TITOLO III  Rettifica dei confini  Scopo e condizione  Se un fondo ha confini irregolari, il proprietario o il Comune ne possono domandare la  Estensione  La rettifica si estende anche agli orti, ai giardini ed al terreno contiguo a costruzioni.  Diritto applicabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  La  rettifica  può  avvenire  durante  la  misurazione  catastale  o  all’infuori  di  questa:  nel  TITOLO IV  Norme varie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  96  Costruzione di strade ed altri lavori:  a) sistemazione fondiaria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90    Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93    Cpv. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94    Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95    Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96     Art.  abrogato  dalla  L  16.10.2006;  in  vigore  dal  15.12.2006  -  BU  2006,  530;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) piani delle opere  Per  ogni  opera  di  tale  natura,  l’ente  esecutore  deve  presentare  al  Consiglio  di  Stato  i  c) procedura  Il  Consiglio  di  Stato  decide  se  la  sistemazione  fondiaria  deve  avvenire  secondo  la  TITOLO V  Organi e norme generali di procedura  Perito distrettuale e supplente; nomina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per ogni Distretto sono nominati, per un periodo di quattro anni, un perito distrettuale e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  supplente  sostituisce  il  perito  in  caso  d’impedimento  o  di  ricusa  o  su  richiesta  del  Consiglio  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Periti estimatori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il collegio dei periti estimatori, composto al massimo di cinque membri, incaricato della
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devono far parte del collegio peritale, oltre a un perito della regione, persone esperte in materia.  Commissione di ricorso  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  La Commissione di ricorso si compone di tre membri e di un supplente ed è nominata,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  Onorari e spese; tasse di giudizio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato fissa la retribuzione del perito distrettuale, dei membri del collegio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese e le retribuzioni sono a carico del Consorzio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tasse di giudizio spettano al Consorzio, che provvede al loro incasso.  Norme sussidiarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della  Autorità di vigilanza  Autorità di vigilanza sui raggruppamenti è il Consiglio di Stato.  Rimedi di diritto  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano riservate le procedure rette da altre leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97    Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98    Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99    Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102    Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105    Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Iscrizioni nel registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  Le operazioni a registro fondiario dipendenti dalle procedure contemplate dalla presente  TITOLO VI  Norme finali e transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  109  Approvazione ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  e  ottenuta  l’approvazione  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  ,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1971  , 187.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106    Art. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 412.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108     Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991, 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109    Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110    Approvazione federale: 10 maggio 1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111    Entrata in vigore: 1° luglio 1971 - BU 1971, 187.