Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (702.100)
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Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (del 23 novembre 1970) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO d e c r e t a : TITOLO I Il raggruppamento Capitolo I Principi generali Scopo
1 Il raggruppamento ha principalmente per scopo: la migliore utilizzazione del suolo in generale; la sistemazione e la formazione di aziende agricole razionali e l’organizzazione della produzione agraria e dell’economia forestale e pastorizia; la misurazione dei fondi e l’impianto del registro fondiario.
2 Il raggruppamento è inoltre, ove occorre, strumento per l’attuazione dei piani regolatori, dei piani
1 Pubblica utilità Le opere di raggruppamento sono riconosciute di pubblica utilità. Promovimento
2 Gli enti pubblici o i proprietari interessati che intendono promuovere opere di Decisione
3 1 Il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni quando: - su domanda la domanda è accompagnata dall’adesione della maggioranza dei proprietari o dei proprietari che rappresentano la maggioranza dei valori ufficiali di stima delle superfici da raggruppare, e se la migliore utilizzazione del suolo lo giustifica; il Municipio lo richiede per l’attuazione del piano regolatore o di uno particolareggiato; - d’ufficio è necessario per l’eccessivo frazionamento del terreno, come pure per un’inadeguata configurazione dei fondi; è previsto da un piano regolatore, da un piano particolareggiato o da un piano d’utilizzazione; si tratta di risolvere il problema del raggruppamento dei terreni con annesse reti stradali combinato con la misurazione catastale esteso a intere regioni comprendenti diversi Comuni; occorre completare o estendere l’opera di raggruppamento in uno o più Comuni; è necessario eseguire la misurazione catastale o l’impianto del registro fondiario.
2 Il Consiglio di Stato, nell’ambito della procedura d’approvazione del piano regolatore o del piano Attuazioni
4 Il raggruppamento viene attuato conformemente a una delle seguenti procedure: raggruppamento terreni a carattere generale; ricomposizione particellare;
1 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
2 Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
3 Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
4 Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
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6 Il Consiglio di Stato, qualora non siano date le premesse per una permuta generale,
7 RT a carattere generale quando si tratta di risolvere principalmente problemi agricolo-forestali che richiedono pure la costruzione di strade e altre opere di miglioria fondiaria. Se nel comprensorio sono inclusi anche terreni edificabili, essi vengono raggruppati mediante questa procedura; ricomposizione particellare quando si tratta di risolvere principalmente problemi legati alle zone edificabili o ad altre zone non aventi carattere agricolo preponderante. Comprensorio provvisorio 8
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1 In base alla procedura stabilita dall’art. 2d il Consiglio di Stato, uditi i Comuni
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12 Mutazioni di proprietà
1 Il Dipartimento è autorizzato a stabilire una data dopo la quale, fino all’immissione in
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3 ... Modificazioni dello stato fisico dei fondi
1 Le modificazioni dello stato fisico dei fondi nel periodo intercorrente fra l’approvazione
2 L’autorizzazione è rifiutata se le modificazioni pregiudicano notevolmente la realizzazione del
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3 Il taglio delle piante e dei boschi nel comprensorio di raggruppamento è vietato salvo
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4 Le infrazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con una multa fino a fr. 30'000.-- da Iscrizione nel registro fondiario 19
5 Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
6 Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
7 Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
8 Marginale introdotta dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
9 Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
10 Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
11 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
12 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
13 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
14 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
15 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
1991, 189.
16 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35; precedente modifica: BU
1974, 49.
17 Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
18 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
19 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
20 Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizione, le menzioni a registro Capitolo II Raggruppamento a carattere generale 21
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24 Progetto di massima: a) allestimento
1 Decretata la procedura del raggruppamento terreni a carattere generale in base all’art. un progetto di massima allestito secondo le norme dell’Autorità cantonale e federale; un progetto di regolamento consortile.
2 Nel caso in cui il raggruppamento è deciso d’ufficio, il progetto di massima sarà fatto allestire dal b) pubblicazione
1 Il Consiglio di Stato, approvato in via preliminare il progetto di massima, ove
2 Gli atti comprendono pure l’elenco degli enti pubblici e privati interessati, indicati genericamente
3 Il decreto di approvazione, con la menzione dei termini di pubblicazione e di ricorso, è pubblicato c) ricorsi
1 Il diritto di ricorso spetta agli enti pubblici ed ai titolari di diritti reali che giustificano un
2 Il ricorso può essere diretto contro: il comprensorio e l’elenco degli interessati; le opere consortili ed il relativo costo; l’ampliamento delle opere chieste da enti pubblici come all’art. 22.
3 Il ricorso deve essere insinuato al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine di
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4 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 27
... 28 Ente esecutore delle opere: Consorzio Il raggruppamento è attuato da un Consorzio ai sensi degli art. 56 segg., la cui Progetto particolareggiato: a) allestimento Il Consorzio elabora il progetto particolareggiato, che comprende il progetto delle opere
20 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326; precedente modifica: BU
2006, 530.
21 Titolo modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
22 Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
23 Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
24 Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
25 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
26 Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
27 Cpv. introdotto dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
28 Art. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
b) ...
... 29 c) ...
...
30 d) criteri del nuovo riparto
1 I proprietari hanno diritto all’equivalente in natura del loro terreno prima del
2 Tuttavia i fondi incolti e quelli che non sono normalmente utilizzabili secondo le finalità del
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3 Nelle zone agricole il nuovo riparto deve tendere alla massima concentrazione dei fondi ed
4 Nelle zone edificabili il nuovo riparto dei fondi deve tenere conto delle norme pianificatorie in
32 e) soppressione o costituzione di diritti reali
1 I proprietari interessati o gli aventi diritto devono notificare al progettista, in sede di
2 Le servitù, gli oneri fondiari ed ogni altro diritto reale limitato che con l’esecuzione del
3 Il progettista e la Commissione di ricorso possono istituire o sopprimere servitù per le esigenze
33 f) cessione collettiva
1 I consorziati devono cedere gratuitamente, in proporzione del valore dei terreni di cui
2 La percentuale da corrispondere è fissata in modo uniforme per tutto il comprensorio o per Espropriazione per opere di pubblica utilità
1 Gli enti pubblici possono domandare al Dipartimento l’assegnazione di terreno per
2 Se l’assegnazione è richiesta per l’ampliamento di opere consortili, o per strade cantonali o
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3 Se concerne l’assegnazione di terreno per opere pubbliche di altro genere e comunque non
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4 Il terreno necessario per le opere menzionate ai capoversi 2 e 3 è risarcito in base al valore
5 La procedura per l’evasione dei ricorsi contro gli indennizzi per fabbricati o eventuali diritti
29 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
1991, 189.
30 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
31 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
32 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
33 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
34 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
35 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
36 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
37 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
... 38 Sussidi: a) ammontare
1 Il Cantone, nei limiti dei crediti in bilancio, sussidia i raggruppamenti a carattere
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2 Nelle zone edificabili il sussidio di regola è limitato alle operazioni geometriche. 40
3 ...
41 b) decisione
1 Il progetto delle opere costruttive, previa approvazione degli uffici tecnici cantonali e
2 Il progetto è quindi sottoposto all’autorità federale per lo stanziamento dei sussidi della
... 42 a) ricorsi
1 Contro gli atti del progetto delle opere costruttive e le indennità offerte, è data la facoltà
2 Il ricorso dev’essere presentato in due copie entro quindici giorni dalla scadenza del termine di
3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
43 b) decisione sui ricorsi ed approvazione
1
... 44
2 I ricorsi contro le indennità per le colture espropriate sono decisi dal perito distrettuale, contro la
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3 I ricorsi contro le indennità per l’espropriazione di fabbricati o di eventuali diritti come pure per Immissione in possesso Decorso il termine di pubblicazione il Consiglio di Stato può ordinare l’immissione in Pubblicazione del vecchio particellare
1 Prima dello studio del nuovo riparto, i documenti del vecchio particellare devono
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2 Non si procede alla pubblicazione dove esiste la misurazione ufficiale o la misurazione
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3 I proprietari interessati e gli aventi diritto devono notificare al progettista, in sede di accertamento
4 Il Consiglio di Stato fissa le modalità ed i termini di notifica.
38 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
39 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
40 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
41 Cpv. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
42 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
43 Cpv. introdotto dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
44 Cpv. abrogato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27.
45 Cpv. modificato dalla L 24.11.2003; in vigore dal 16.1.2004 - BU 2004, 27; precedente modifica: BU
1991, 189.
46 Cpv. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
47 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
48 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
Pubblicazione del progetto di nuovo riparto
1 Il Consiglio di Stato, uditi ove occorra gli uffici tecnici federali, approva in via
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2 ... a) ricorsi
1 Ogni proprietario può presentare ricorso al Consiglio di Stato, entro quindici giorni dalla
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51 b) contestazioni di natura civile
1 Se un ricorso involge una questione di diritto civile, il Consiglio di Stato assegna alla
2 L’interessato deve produrre all’autorità di ricorso la prova di aver proposto la lite nel termine
3 Quest’azione non sospende le opere di nuovo riparto, a meno che sia stato concesso effetto c) decisione dei ricorsi in prima istanza
1 La decisione dei ricorsi è affidata alla Commissione di ricorso prevista dall’art. 107
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... 53 d) terminazione ed immissione provvisoria in possesso
1 Il Consiglio di Stato, sulla base delle decisioni dei ricorsi di prima istanza, ordina la
2 Il decreto stabilisce le modalità della consegna ed il termine di ricorso in seconda istanza non
3 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione del progetto di nuovo riparto modificato. e) ricorsi in seconda istanza
1 Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili davanti al Tribunale
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... 55 f) ...
... 56 g) approvazione definitiva del nuovo riparto Esaurita la procedura di ricorso, il Consiglio di Stato dichiara definitivo il nuovo riparto Piano di finanziamento:
1. Allestimento e pubblicazione
1 Entro due anni dal saldo dei sussidi e stabilito il fabbisogno del Consorzio, la
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49 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
50 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
51 Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
52 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
53 Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
54 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
55 Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
56 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
57 Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
1991, 189.
2 ...
2. Contributi a) principio
1 Ogni interessato è tenuto al pagamento al Consorzio di un contributo fissato in
2 La delegazione consortile provvede all’incasso delle bollette emesse a carico dei consorziati e dei b) ...
... 59 c) ricorsi
1 Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ogni interessato può
2 I ricorsi sono decisi dalla Commissione di ricorso, le cui decisioni sono impugnabili davanti al
61 d) acconti
1 Costituito il Consorzio, la delegazione consortile può decidere il prelevamento di
2 Il prelevamento può essere iniziato con l’autorizzazione del Consiglio di Stato non appena e) prescrizione
1 Il credito per i contributi ed i conguagli si prescrive in dieci anni; il termine decorre dal
2 Alla prescrizione sono del resto applicabili per analogia le norme del Codice delle obbligazioni. f) ipoteca legale
1 È riconosciuta l’ipoteca legale sopra tutti i beni soggetti al Consorzio per il pagamento
2 L’ipoteca richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario. 62
3 L’iscrizione, finché il consuntivo non è accertato, si fa in base al piano provvisorio di finanziamento
4 Il credito accertato in forma definitiva dipendente dai contributi e dai conguagli, con il diritto di g) titolo esecutivo Le bollette d’incasso dei contributi e dei crediti risultanti dai conguagli sono parificate Obblighi dei proprietari
1 I proprietari hanno l’obbligo di tollerare sulle loro proprietà tutti i lavori necessari allo
2 Eventuali controversie sono decise dal perito distrettuale, le cui decisioni sono impugnabili davanti
63 Capitolo III Ricomposizione particellare 64
58 Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
59 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
60 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
61 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35; precedente modifica: BU
2006, 530.
62 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
63 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
64 Titolo modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
Scopo La ricomposizione particellare ha per scopo: la migliore utilizzazione del suolo in generale e di quello edificabile in particolare; la misurazione ufficiale dei fondi e l’impianto del Registro fondiario.
... 66 Procedura Il Consiglio di Stato decide sull’esecuzione della ricomposizione particellare e ne Ente esecutore 68 Per la ricomposizione particellare il Consiglio di Stato, di regola, prescinde dalla Sussidiamento
1 Per le opere di ricomposizione particellare il sussidio cantonale è del 40% al massimo
2 ... Capitolo IV Raggruppamento volontario
...
72 Capitolo V Costituzione e organizzazione del Consorzio Natura del Consorzio
1 Il consorzio per il raggruppamento dei terreni è costituito come persona giuridica di
2 Esso acquista la personalità giuridica con l’approvazione del regolamento consortile da parte del
3 Se il Consorzio si estende al territorio di più Comuni, il Consiglio di Stato ne designa la sede. Membri del Consorzio
1 Del Consorzio fanno parte i privati e gli enti di diritto pubblico aventi proprietà o
2 Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte del Consorzio anche i privati e gli enti di diritto
... 73 Assemblea a) attributi
65 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
66 Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
67 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
68 Nota marginale modificata dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
69 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
70 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
71 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
72 Art. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
1991, 189.
73 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
L’assemblea ha i seguenti attributi: nomina della delegazione consortile e del suo presidente; nomina dei revisori dei conti; approvazione del regolamento consortile e delle sue modificazioni, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato; esame ed approvazione della gestione annuale e dei conti del consorzio; ratifica di eventuali accordi sull’espropriazione collettiva secondo l’art. 22 cpv. 2 e 3;
74 decisione sull’eventuale scioglimento del Consorzio, riservata la norma dell’art. 72; decisione sull’alienazione di particelle assegnate al Consorzio.
75 b) diritto di voto
1 Ogni consorziato ha diritto a un numero di voti in ragione della sua interessenza.
2 Nessuno può avere meno di un voto intero, né disporre in proprio o per rappresentanza di oltre
3 In nessun caso un consorziato può esprimere un numero di voti eccedente la somma degli altri
4 Il rappresentante dev’essere munito di procura: egli può essere anche un non consorziato. c) deliberazioni
1 L’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; gli organi sono tuttavia nominati a
3 Gli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono computati.
... 76 Delegazione: a) attributi
1 La delegazione amministra il Consorzio, lo rappresenta di fronte ai terzi e provvede alla
2 Essa può prendere deliberazioni sopra tutte le materie che non sono rimesse o riservate
3 Ogni anno sottopone all’approvazione dell’assemblea la gestione annuale ed i conti e presenta il b) composizione
1 La delegazione consortile si compone da cinque a undici membri e di due o tre
2 Quando per l’esecuzione delle opere è corrisposto un sussidio cantonale, il Consiglio di Stato
3 I Comuni interessati hanno parimenti diritto ad un rappresentante designato dal Municipio.
4 I membri di nomina assembleare devono formare la maggioranza della delegazione. c) eleggibilità
1 Il presidente, i membri ed i supplenti della delegazione devono avere la qualità di
2 Sono eleggibili anche gli amministratori o i dipendenti di società, enti pubblici e persone giuridiche d) deliberazioni Per le deliberazioni della delegazione vale quanto segue: le sedute sono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta la gestione del Consorzio lo richiede o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri con cinque giorni di preavviso indicando le trattande;
74 Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
75 Lett. introdotta dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
76 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
salvo i casi di assenza dal Cantone e per motivi gravi, i membri sono tenuti a presenziare alle sedute della delegazione; la delegazione può deliberare se almeno la metà dei membri è presente; le decisioni sono prese a maggioranza semplice; ogni membro ha un solo voto; delle sedute della delegazione deve essere tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. e) durata in carica
1 I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
2 I membri nominati nel corso del quadriennio stanno in carica fino alla scadenza dello stesso. Finanziamento: prestiti
1 Per far fronte alle spese del raggruppamento la delegazione consortile è autorizzata a
2 I mutui devono essere estinti secondo un piano di ammortamento stabilito dalla delegazione, Sezioni amministrative I Consorzi che hanno un comprensorio molto vasto possono essere divisi in sezioni Ricorsi contro le decisioni degli organi consortili
1 Le decisioni della delegazione consortile e dell’assemblea possono essere impugnate entro trenta giorni dal giorno dell’assemblea; entro trenta giorni da quando è nota la decisione della delegazione. Tale diritto decade in tutti i casi con l’approvazione della gestione annuale da parte dell’assemblea.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato che non siano demandate dalla presente legge ad altra Intervento del Consiglio di Stato
1 Se l’Assemblea non si costituisce o non provvede ai propri incombenti, il Consiglio di
2 Se la delegazione consortile non provvede ai propri compiti, il Consiglio di Stato può infliggere Scioglimento del Consorzio
1 Il Consorzio può essere sciolto solo per decreto del Consiglio di Stato.
2 Lo scioglimento può avvenire solo dopo la completa esecuzione delle opere, estinti i debiti Capitolo VI Manutenzione delle opere consortili - Divieto di frazionamento - Rimborso dei sussidi Obbligo di manutenzione
1 I Consorzi devono provvedere alla costante manutenzione delle opere.
2 Le spese saranno ripartite fra i membri del Consorzio, rispettivamente fra i proprietari dei singoli Obbligo di coltivazione
1 I terreni raggruppati e bonificati con i sussidi dello Stato devono essere coltivati in
77 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477; precedente modifica: BU
2009, 35.
2 Se il proprietario non ottempera nel termine prescritto alla ingiunzione impartitagli a questo scopo, Divieto di frazionamento
1 Il frazionamento di fondi raggruppati con sussidi dello Stato è in principio vietato.
2 Sono riservate le eccezioni previste dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale.
3 Nelle zone edificabili, definite dal piano regolatore in vigore il frazionamento è ammesso.
4 Fuori dalle zone edificabili il frazionamento può essere autorizzato dal Dipartimento se: la parte da separare contiene edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola. La superficie annessa agli edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola deve essere limitata allo stretto necessario al fine di tutelare il territorio agricolo; il frazionamento avviene in corrispondenza dell’accertamento del limite boschivo, previo preavviso favorevole da parte della competente autorità.
79 Modificazione d’uso e di godimento
1 Il consenso del Dipartimento è necessario per sottrarre terreni raggruppati allo
2 Per sottrazione di un fondo alla sua destinazione si intende segnatamente l’utilizzazione come Rimboschimento di terreni dissodati
1 Il rimboschimento di terreni dissodati con sussidi federali è permesso solo con
2 L’autorizzazione può essere concessa solo per motivi gravi; essa dà diritto al rimborso dei sussidi Fondi che non hanno destinazione agricola Non soggiacciono alle restrizioni circa la modificazione d’uso i fondi che prima del Rimborso dei sussidi
1 Il rimborso dei sussidi cantonali e federali deve essere di regola imposto dall’autorità quando i terreni raggruppati o bonificati sono sottratti alla loro destinazione agricola o quando vengono frazionati; quando terreni disboscati o dissodati vengono rimboscati; quando sono trascurate la coltivazione dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere.
2 L’obbligo di rimborso ha effetto a partire dalla data della consegna definitiva dei fondi del nuovo
3 La decisione sul rimborso spetta al Dipartimento competente; è dato ricorso al Consiglio di Stato,
4
5 Sono riservate le disposizioni della legislazione federale. Menzioni nel registro fondiario
1 Tutte le limitazioni di disporre, e in particolare il divieto di modificare la destinazione dei
78 Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
1991, 189.
79 Cpv. modificato dalla L 6.11.2017; in vigore dal 29.12.2017 - BU 2017, 485; precedente modifica: BU
2009, 543.
80 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
2 Le limitazioni di cui agli art. 73, 74, 75, 77 e 79 hanno durata illimitata. Quelle di cui all’art. 76
3 Il divieto di modificare la destinazione di un fondo o di un’opera entra in vigore non appena iscritta
4 Se è concessa l’autorizzazione di modificare la destinazione, la menzione nel registro fondiario
5 L’iscrizione delle menzioni a registro fondiario è ordinata d’ufficio dal Dipartimento. Assunzione delle opere Il Consiglio di Stato, uditi gli enti interessati, può decidere: l’assunzione da parte dei Comuni e dei Patriziati delle opere eseguite da un Consorzio di raggruppamento sul loro territorio; la trasformazione di uno o più Consorzi in Consorzio di enti pubblici e persone con interessi rilevanti per la proprietà e la manutenzione delle opere. Riserva del diritto federale Sono riservate le norme della legislazione federale in materia. TITOLO II La permuta Scopo e condizioni
1 Allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può
81
2 La permuta può avere anche lo scopo di eliminare i diritti promiscui nei fabbricati civili e rurali. Permuta generale
82 1 Allo scopo di una migliore utilizzazione del terreno edificabile, l’esecuzione della
2 Il comprensorio interessato dalla permuta generale è fissato dal Consiglio di Stato e di regola può
3 Il valore dei terreni oggetto di permuta generale è fissato da uno o più periti estimatori, di cui Diritto applicabile La permuta può avvenire durante la misurazione catastale o all’infuori di questa: nel Estensione
1 Se la permuta concerne o si estende a fondi edili, il proprietario del fondo richiesto in
2
... 84 Controprestazione
1 Chi domanda un fondo in permuta è tenuto ad offrirne un altro possibilmente della
2
3 Ossequiati i requisiti del capoverso precedente, il proprietario può chiedere un fondo del Offerta in denaro
81 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
82 Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
83 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.
84 Cpv. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
1 Basterà l’offerta del compenso in denaro: se il fondo è in zona edificabile quando non supera i 30 mq; se il fondo non è in zona edificabile quando non supera i 200 mq se è campivo, 300 mq se è prativo, 400 mq se è zerbivo o boscato.
2 È pure sufficiente l’offerta del compenso in denaro per le parti di proprietà di stalle e fabbricati
5000.- o se si tratta di diroccati. Riscatto
1 Stalle e fabbricati rurali costruiti da privati su terreni di proprietà patriziale o comunale,
2 Il perito distrettuale giudica sul riscatto e sull’indennità se è dovuta.
3 Contro la decisione del perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Procedura: a) domanda
1 La domanda di permuta dev’essere presentata al perito distrettuale del luogo in cui si
... 87 b) notifica alla controparte
1 Il perito distrettuale notifica immediatamente la domanda al proprietario o ai proprietari
2 Una copia della domanda viene contemporaneamente restituita al richiedente, con la menzione c) risposta
1 Nella risposta il proprietario del fondo richiesto deve dichiarare: se contesta l’ammissibilità della permuta; se contesta i valori; se intende chiedere un altro fondo; se richiede solo il compenso in denaro; se contrappone una sua richiesta di permuta.
2 In caso di mancata risposta la domanda di permuta si ritiene contestata. d) citazione delle parti
1 Con la notificazione della risposta, o decorso infruttuosamente il termine, il perito cita
...
88
4 La citazione può essere omessa se non esistono punti in contestazione; in tal caso il perito emana e) decisione del perito
1 Entro un mese dall’ultima udienza il perito pronuncia la decisione motivata.
2 Egli decide anche sulle spese, che di regola sono a carico del richiedente. Nel caso di permuta
89 f) ricorso Contro la decisione del perito è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Procedura di permuta generale
85 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
86 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
87 Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
88 Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
89 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
90 1 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al perito distrettuale entro il
91
2 Sono applicabili per analogia gli articoli 91-94.
3 Il Consiglio di Stato comunica all’Ufficio dei registri l’apertura della procedura per l’annotazione nel Rilievo dei fondi Le operazioni di terminazione e rilievo dei fondi permutati devono essere eseguite dal Iscrizioni nel registro fondiario
1 La decisione cresciuta in giudicato è trasmessa d’ufficio all’Ufficio del registro fondiario
2 L’iscrizione può tuttavia avvenire solo contro deposito presso l’Ufficio dei registri della somma
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3 Nel caso di permuta generale il Municipio è incaricato dell’incasso delle somme dovute e del
93 Trasferimento oneri
1 I diritti reali limitati, le restrizioni della facoltà di disporre ed ogni altro onere si
2 L’ufficiale dei registri provvede alle necessarie iscrizioni e cancellazioni nel registro fondiario.
3 Nel caso in cui i beni permutati sono gravati da pegni, l’eventuale conguaglio è depositato TITOLO III Rettifica dei confini Scopo e condizione Se un fondo ha confini irregolari, il proprietario o il Comune ne possono domandare la Estensione La rettifica si estende anche agli orti, ai giardini ed al terreno contiguo a costruzioni. Diritto applicabile
95 La rettifica può avvenire durante la misurazione catastale o all’infuori di questa: nel TITOLO IV Norme varie
... 96 Costruzione di strade ed altri lavori: a) sistemazione fondiaria
90 Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
91 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
92 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
93 Cpv. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
94 Art. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
95 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326.
96 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
1991, 189.
b) piani delle opere Per ogni opera di tale natura, l’ente esecutore deve presentare al Consiglio di Stato i c) procedura Il Consiglio di Stato decide se la sistemazione fondiaria deve avvenire secondo la TITOLO V Organi e norme generali di procedura Perito distrettuale e supplente; nomina
1 Per ogni Distretto sono nominati, per un periodo di quattro anni, un perito distrettuale e
2 Il supplente sostituisce il perito in caso d’impedimento o di ricusa o su richiesta del Consiglio di
97 Periti estimatori
1 Il collegio dei periti estimatori, composto al massimo di cinque membri, incaricato della
2 Devono far parte del collegio peritale, oltre a un perito della regione, persone esperte in materia. Commissione di ricorso 98
99 La Commissione di ricorso si compone di tre membri e di un supplente ed è nominata,
... 100
...
101 Onorari e spese; tasse di giudizio
1 Il Consiglio di Stato fissa la retribuzione del perito distrettuale, dei membri del collegio
2 Le spese e le retribuzioni sono a carico del Consorzio.
3 Le tasse di giudizio spettano al Consorzio, che provvede al loro incasso. Norme sussidiarie
103 Ove non sia diversamente stabilito dalla presente legge, sono applicabili le norme della Autorità di vigilanza Autorità di vigilanza sui raggruppamenti è il Consiglio di Stato. Rimedi di diritto 104
105
1 Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3 Restano riservate le procedure rette da altre leggi.
97 Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
98 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
99 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
100 Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
101 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
102 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
103 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
104 Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
105 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 35.
Iscrizioni nel registro fondiario
106 Le operazioni a registro fondiario dipendenti dalle procedure contemplate dalla presente TITOLO VI Norme finali e transitorie
...
107
...
108
... 109 Approvazione ed entrata in vigore
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del
110 , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. 111
1971 , 187.
106 Art. modificato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 412.
107 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
108 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU
1991, 189.
109 Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
110 Approvazione federale: 10 maggio 1971.
111 Entrata in vigore: 1° luglio 1971 - BU 1971, 187.
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