Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell’edilizia
(del 5 febbraio 2002) DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Richiamati cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994, edilizia cantonale del 13 marzo
1991, il regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992, del 26 giugno 1998, l’Ordinanza sull’energia del 7 dicembre 1998, la Legge emissioni di CO
2 dell’8 ottobre 1999 e il “Modèle de prescriptions énérgetiques des cantons” (MoPEC) adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia il 24 agosto 2000, Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione
Art. 1
Il presente decreto disciplina l’applicazione dei provvedimenti sull’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia nell’edilizia. Le prescrizioni si applicano: a) a nuovi edifici, destinati ad essere riscaldati, raffreddati o umidificati; b) alle trasformazioni e cambiamenti di destinazione di edifici esistenti destinati ad essere riscaldati, raffreddati o umidificati, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia; c) freddo, d’acqua calda e di aria, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia; d) alla sostituzione, alla trasformazione o alla modifica di installazioni dell’edificio, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia. Escluse le costruzioni di minore importanza, la realizzazione di ampliamenti e le trasformazioni assimilabili alla costruzione a nuovo, come per esempio la demolizione e il rifacimento completo di un edificio ad eccezione dei muri, sono considerati come nuovi edifici. Le autorità competenti possono ridurre le esigenze nei casi previsti al capoverso 2 da lett. b) a d), quando l’interesse pubblico può essere meglio salvaguardato.
Definizioni
Art. 2
Le definizioni formulate all’articolo 1 dell’Ordinanza sull’energia (OEn) del 7 dicembre 1998, come pure al capitolo 1 -Terminologia- della norma SIA 380/1 “L’energia termica nell’edilizia”, edizione
2001, valgono fintanto che appaiono in modo analogo nel presente decreto. Inoltre i seguenti termini sono cosi definiti: a) Costruzione / edificio : manufatto, appoggiato o affondato nel terreno, artificiale, destinato a durare, in grado di offrire degli spazi più o meno chiusi destinati a riparare persone e cose dalle intemperie; rispondono ugualmente a questa definizione le costruzioni mobili dal momento che stazionano nello stesso posto per un lungo periodo di tempo; b) Impianto : oggetto artificiale posato nel o sopra il suolo, destinato a durare, ma che non costituisce un edificio, come per esempio: rampe d’accesso, parcheggi, campi sportivi, stand di tiro, teleferiche, ecc.; c) Apparecchiature e equipaggiamenti / installazioni tecniche : installazioni rilevanti dal profilo energetico, che sono in relazione con un edificio o un impianto; d) Oggetto di una trasformazione : un elemento costruttivo è “toccato da una trasformazione” quando subisce dei lavori più importanti di un semplice rinfresco delle superfici o di una riparazione; e) Oggetto di un cambiamento di destinazione : un elemento costruttivo è “ destinazione ” quando a causa di detto cambiamento ne consegue una variazione della temperatura d’uso “ ” .
Stato della tecnica
Art. 3
conformemente allo stato della tecnica. Qualora la legge o il decreto non dispongono altrimenti, valgono
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dalle associazioni professionali. Le autorità competenti devono, con regolarità, designare e comunicare ufficialmente tali documenti.
Competenze
Art. 4
Riservate le competenze affidate al cpv. 2, l’esecuzione del presente decreto compete al Dipartimento del territorio. I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici e gli impianti nell’ambito delle competenze a loro assegnate dalla Legge edilizia. Capitolo secondo Esigenze in materia d ’ isolamento termico degli edifici
Esigenze e verifica
Art. 5
Le esigenze e i metodi di verifica in materia di protezione termica, eccetto i locali della refrigerazione, sono stabiliti dalla norma SIA 380/1 “L’energia nell’edilizia”, edizione 2007. Le esigenze, globali o puntuali, che devono essere soddisfatte si riferiscono ai valori limite.
1) Per le verifiche delle esigenze globali di edifici che si trovano ad una altitudine inferiore a 800 m stato i valori climatici della stazione di Lugano. Per gli altri edifici valgono i dati climatici della stazione di Airolo. I dati climatici mensili di calcolo e le correzioni da apportare ai valori limite globali sono riportati nell’allegato 1. Per contro la correzione dei valori limite delle esigenze puntuali è facoltativa. Il sistema di verifica, globale o puntuale, per le trasformazioni e i cambiamenti di destinazione concerne tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel sistema di verifica possono essere inclusi anche i locali che non sono toccati dalla trasformazione o dal cambiamento di destinazione. Il fabbisogno termico per il riscaldamento (Q h ) non può superare i valori limite imposti, direttamente o indirettamente nel caso delle esigenze puntuali, da licenze di costruzione ottenute in precedenza. Nelle trasformazioni e nei cambiamenti di destinazione le esigenze puntuali valgono per tutti gli elementi costruttivi che sono stati toccati da trasformazione, da cambiamento di destinazione o che sono sostituiti.
Deroghe
Art. 6
Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico: a) gli edifici riscaldati a meno di 10° C in modo attivo, escluse le celle frigorifere; b) le celle frigorifere che non sono raffreddate al di sotto degli 8° C; c) d) conseguenza, non portano ad un innalzamento della differenza di temperatura tra interno e esterno. Le costruzioni erette ogni anno durante la stagione invernale possono, su richiesta fondata e motivata, essere oggetto di deroga se lo sforzo per il rispetto delle esigenze risulta sproporzionato.
Locali frigoriferi
2 a) verso locali riscaldati la temperatura di riscaldamento designata b) verso il clima esterno c) 10° C Per i locali frigoriferi o di congelamento con meno di 30 m
3 di volume utile, le esigenze sono soddisfatte se gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale a 0,15 W/m
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Serre
Art. 8
Le serre artigianali e agricole nelle quali la riproduzione, la produzione e la commercializzazione di piante impongono delle condizioni per la crescita ben definite, soggiacciono alle esigenze richieste nella raccomandazione no. 5 “Serre riscaldate” della Conferenza dei servizi cantonali dell’energia. Capitolo terzo Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile
Parte massima di energia non rinnovabile
Art. 9
Gli edifici nuovi e gli ampliamenti di edifici esistenti (sopraelevazioni, annessi ecc.) devono
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fabbisogno di calore ammesso per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Sono esentati dall’esigenza del cpv. 1 del presente articolo gli ampliamenti di edifici esistenti se: la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a
2 , oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, senza però superare 1000 m
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Principi di calcolo
Art. 10
fabbisogno termico per il riscaldamento (Q h,li ) con quello per l’acqua calda sanitaria (Q ww le condizioni d’utilizzazione standard stabilite nella norma SIA 380/1, edizione 2001. L’elettricità destinata al riscaldamento è ponderata con un fattore 2. L’elettricità destinata all’acqua calda invece non è da ponderare (vale a dire che è messa sullo stesso piano delle energie fossili). Negli edifici dotati di una installazione meccanica di ventilazione, il calcolo dei fabbisogni termici per il riscaldamento possono essere effettuati in funzione dei bisogni energetici reali per la ventilazione includendo la domanda d’energia per il trasporto dell’aria. Il tasso di ricambio d’aria medio deve corrispondere a quello fissato dalle condizioni d’utilizzazione standard.
Giustificativo tramite delle soluzioni standard
Art. 11
L’esigenza richiesta all’art. 9 è considerata soddisfatta quando il progetto risponde ad una delle soluzioni standard qui sotto elencate, realizzate secondo le regole dell’arte e senza l’impiego di resistenze elettriche fisse per il riscaldamento dei locali: a) Isolamento termico rinforzato dell’involucro: - b) Isolamento termico rinforzato dell’involucro e utilizzazione di energia rinnovabile per la produzione d’acqua calda negli edifici abitativi: - - a scelta, per la produzione di acqua calda, collettori solari vetrati la cui superficie di assorbimento rappresenti almeno il 3% della superficie di riferimento energetico, o una pompa termica; c) - - ventilazione meccanica con recupero di calore e tasso di ricambio d’aria medio almeno uguale a quello delle condizioni d’utilizzazione standard, ma inferiore a 0,6/h; d) Pompe termiche: - pompa termica elettrica che assicura almeno il 50% del fabbisogno termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria; e) Riscaldamento a legna: - caldaie a legna con le necessarie infrastrutture atte a coprire almeno il 20% del fabbisogno termico per il riscaldamento e l’acqua calda; f) Collettori solari per edifici abitativi: - collettori solari vetrati la cui superficie d’assorbimento rappresenti al minimo il 10% della superficie di riferimento energetico, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria e quale complemento al riscaldamento; g) Utilizzazione del calore residuo: - utilizzazione diretta del calore residuo proveniente dagli impianti di refrigerazione e dai processi industriali o artigianali, che coprono almeno il 30% del bisogno termico ammissibile per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria; h) Riscaldamento a distanza che utilizza il calore residuo di impianti d’incenerimento dei rifiuti o di una stazione di depurazione: - raccordo ad una rete di teleriscaldamento che utilizza il calore residuo di impianti d’incenerimento dei rifiuti o di una stazione di depurazione. Capitolo quarto Esigenze per le installazioni
Scaldacqua e accumulatore di calore
Art. 12
L’isolante termico degli scaldacqua come pure quella degli accumulatori per l’acqua calda sanitaria e di riscaldamento, per i quali non esiste alcuna esigenza legale a livello federale, deve rispettare gli spessori prescritti nell’allegato 2. Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore ai 60° C. Fanno eccezione gli scaldacqua che, per ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati su una temperatura superiore.
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Art. 13
Per i sistemi d’emissione del calore nuovi o sostituiti, le temperature di mandata non devono superare i 50° C quando la temperatura esterna raggiunge il valore di dimensionamento (temperatura esterna determinante t e ). Fanno eccezione il riscaldamento di “halles” tramite pannelli radianti, i sistemi di riscaldamento di serre e costruzioni simili, in misura del bisogno effettivo di una temperatura di mandata più elevata. Le seguenti installazioni nuove o quelle sostituite nell’ambito di trasformazioni, comprese la rubinetteria e le pompe, devono essere completamente isolate contro le perdite termiche conformemente alle esigenze fissate nell’allegato 3: a) distribuzione di calore nei locali non riscaldati; b) non dispongono di un nastro riscaldante; c) locali riscaldati; d) condotte dell’acqua calda tra l’accumulatore e la batteria di distribuzione (compresa quest’ultima). Si può ammettere uno spessore inferiore dell’isolante termico nei casi giustificati, come per esempio all’incrocio di tubazioni, nell’attraversamento di muri, ma anche con temperature di mandata che non superano i 30° C. Gli spessori isolanti indicati nell’allegato sono validi per delle temperature d’esercizio fino a 90° C. Nel caso di temperature d’esercizio più elevate, si aumenterà l’isolamento termico proporzionalmente secondo necessità. Per le condotte interrate, non si supereranno i valori U indicati nell’Allegato 4. Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere adattate alle esigenze indicate nell’allegato 2, nella misura concessa dallo spazio disponibile. I locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura ambiente in modo indipendente e di regolarla automaticamente. Fanno eccezione i locali che beneficiano di un riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a 30° C.
Installazioni di ventilazione
Art. 14
Le installazioni di ventilazione a doppio flusso (espulsione e immissione d’aria) devono essere dotate di un recupero di calore. Le installazioni meccaniche d’estrazione dell’aria di locali riscaldati devono in ogni caso essere equipaggiate di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero del calore, quando il volume d’aria estratta supera i 2’500 m
3 /h e il tempo d’esercizio supera le 500 h/anno. La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi mentre che nei canali non deve superare le seguenti velocità: Fino a
1 000 m
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3 m/s Fino a
2 000 m
3
4 m/s Fino a
4 000 m
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5 m/s Fino a
10 000 m
3 /h
6 m/s Più di
10 000 m
3 /h
7 m/s Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se tramite un calcolo specialistico si riesce a dimostrare che ciò non causa un consumo energetico supplementare, o ancora se queste velocità sono inevitabili per via di condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati, o quando l’installazione funziona meno di 1000 ore all’anno. Le installazioni di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente diverse, devono essere concepite in modo da permettere un esercizio separato.
Installazioni di raffreddamento e/o
umidificazione dell’aria
Art. 15
prova del bisogno, riservati i casi dispensati in base all’art. 16 cpv. 2.
Prova del bisogno di raffreddamento
e/o umidificazione
Art. 16
Il bisogno di raffreddare e/o umidificare è ammesso se, malgrado si siano prese tutte le misure costruttive, non è possibile garantire delle condizioni di comfort ragionevoli o necessarie per destinazioni particolari. Le misure costruttive richieste sono menzionate nella norma SIA 180 al punto 5.1. Negli edifici esistenti, le soluzioni costruttive devono essere adottate nella misura in cui sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e ciò non si opponga ad interessi preponderanti di protezione del patrimonio costruito.
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a) il raffreddamento, se la potenza totale necessaria a questo scopo è inferiore a 20 kW per l’insieme dell’edificio; b) il raffreddamento, se la prestazione è fornita con energia rinnovabile; c) il raffreddamento, se la potenza elettrica specifica per la produzione di freddo e il trasporto tramite fluidi non supera i 5 W/m
2 di superficie utile raffreddata; d) l’umidificazione, se la potenza di riscaldamento totale utilizzata a questo scopo è inferiore a 20 kW; e) se gli edifici e le installazioni soddisfano le condizioni dello standard MINERGIE.
Riscaldamento fisso a resistenza elettrica
Art. 17
Il montaggio di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica con una potenza elettrica allacciata superiore a 5 kW è ammesso soltanto se: a) la potenza termica specifica istallata dell’edificio è inferiore a 30 W/m
2 di superficie di riferimento energetico, oppure b) la posa di un altro sistema di riscaldamento non è possibile.
Valori limite per il fabbisogno di elettricità
Art. 18 Si devono rispettare dei valori limite per il fabbisogno d’elettricità per l’illuminazione, la ventilazione e il raffreddamento negli edifici nuovi, che sono oggetto di una trasformazione o di un cambiamento di destinazione e che dispongono di una superficie totale dei piani con zone destinate al terziario, all’artigianato o accessibili al pubblico, superiore a 2000 m
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. Le esigenze richieste nel campo dei fabbisogni specifici d’elettricità per l’illuminazione, la ventilazione e il raffreddamento di edifici comprendenti uffici, aule, camere d’albergo, ristoranti, spazi di circolazione, depositi, locali sanitari, guardaroba, esposizioni d’automobili, si riferiscono ai valori limite della raccomandazione SIA 380/4.
Riscaldamento all’aperto
Art. 19
La posa, il rinnovo o la modifica di riscaldamenti all’aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) sono ammessi esclusivamente qualora sia impiegata dell’energia rinnovabile o del calore residuo non utilizzabili altrimenti, oppure se: a) la sicurezza delle persone e delle cose o la protezione di equipaggiamenti tecnici esigono un riscaldamento all’aperto; b) sono impossibili o richiedono dei mezzi sproporzionati e c)
Piscine all’aria aperta
Art. 20
La costruzione e il risanamento di piscine all’aria aperta riscaldate, come pure le modifiche importanti delle installazioni per riscaldarle, sono ammesse esclusivamente se si impiega dell’energia rinnovabile o del calore residuo non utilizzabile altrimenti. Il ricorso ad una pompa termica per riscaldare una piscina all’aperto è ammesso quando una copertura protegge il bacino contro le perdite termiche. Sono considerate come piscine, ai sensi del cpv. 1, i bacini che superano la capacità di 8 m
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.
Uso di calore residuo
Art. 21
Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo come pure da processi artigianali o industriali, deve essere utilizzato nella misura in cui le possibilità tecniche, le condizioni di esercizio e i costi siano sostenibili. Capitolo quinto Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda nelle nuove costruzioni
Equipaggiamento obbligatorio
Art. 22
Le nuove costruzioni e gruppi d’edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d’uso devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Nel caso di superfici riscaldanti, l’elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore dall’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U inferiore a 0.8 W/m
2 K.
Conteggio
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conteggiati per la maggiore parte sulla base del consumo misurato per ogni unità d’uso. Possono essere utilizzati per allestire il conteggio unicamente gli apparecchi la cui idoneità sia stata certificata dall’Ufficio federale di metrologia o da altri enti accreditati. Per la ripartizione delle spese di riscaldamento sono da rispettare i principi formulati nel Modello di conteggio dell’Ufficio federale dell’energia.
Deroghe per i nuovi edifici
Art. 24
Negli edifici o gruppi d’edifici sono ammesse deroghe all’articolo 22 nei seguenti casi: a) superficie di riferimento energetico; b) quando il bisogno di calore per il riscaldamento e l’acqua calda è coperto per almeno il 50% da energie rinnovabili; c) d) quando la maggior parte dell’edificio non è abitata in modo permanente. Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di elettricità alimentati con combustibili fossili
Recupero del calore residuo degli impianti per
la produzione di elettricità alimentati con
combustibili fossili
Art. 25
L’esercizio d’impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili è ammessa solo se la maggior parte del calore così generato è utilizzata, conformemente allo stato della tecnica. Fanno eccezione gli impianti non allacciati alla rete di distribuzione pubblica o gli impianti di soccorso il cui tempo di funzionamento, o di prova, è inferiore alle 50 ore annue.
Dichiarazione
Art. 26
all’autorità competente una dichiarazione che attesta, a livello di progetto, il rispetto delle presenti prescrizioni energetiche. L’indicazione dei numeri di certificazione di conformità o del marchio MINERGIE è sufficiente quale giustificativo. La dichiarazione deve essere firmata congiuntamente dall’istante e dal progettista.
Attestato di conformità della realizzazione
Art. 27
Al termine dei lavori e prima dell’occupazione o della messa in esercizio dell’oggetto, l’istante deve fornire all’autorità competente un attestato dove si conferma che, dal profilo delle esigenze energetiche, la costruzione corrisponde al progetto approvato. L’attestato di conformità deve essere allestito in forma scritta e deve essere firmato congiuntamente dall’istante e dal progettista. Capitolo ottavo Norme transitorie e finali
Norme transitorie
Art. 28
Per le esigenze in materia di isolamento termico e di installazioni degli edifici, segnatamente per tutti gli articoli del capitolo secondo e gli articoli da 14 a 20 del capitolo quarto, è possibile utilizzare le prescrizioni tecniche e le procedure finora adottate nell’ambito delle domande di costruzione fino al 31 dicembre 2002. Le esigenze accresciute per i nuovi edifici, capitolo terzo, sono applicabili dal 1° gennaio 2004. Per le esigenze e i metodi di verifica in materia di protezione termica, segnatamente quelli all’art. 5 cpv 1 è possibile utilizzare 380/1 “L’energia nell’edilizia” edizione 2001 sino al 31 dicembre 2008.
2)
Entrata in vigore
Art. 29
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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Allegato 1: Temperature medie esterne [° C] di calcolo e fattori di correzione dei valori limite globali (Q ) m.s.l.m. Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre ANNO < 3.9 7.3 11.5 15.4 19.1 21.4 20.4 17.6 13.0 7.3 2.8 11.8 > -1.4 1.2 5.1 9.2 13.3 15.4 14.4 11.8 7.5 1.7 -2.2 6.1 Allegato 2: Spessore dell'isolante termico di scaldacqua, di accumulatori d'acqua calda sanitaria e calore Capacità in litri Spessore dell'isolante termico se l > 0,03 fino a l <
0,05 W/mK Spessore termico se l < 0,03 W/mK Fino a 400 110 mm 90 mm > 400 fino a 2000 130 mm 100 mm > 2000 160 mm 120 mm Allegato 3: Spessore dell'isolante termico di condotte di riscaldamento e acqua calda sanitaria Diametro della condotta Pollici Se l > 0,03 fino a l <
0,05 W/mK se l <
10 - 15 3/8'' - 1/2 " 40 mm 30 mm
20 - 32 3/4" - 1 1/4" 50 mm 40 mm
40 - 50 1 1/2" - 2" 60 mm 50 mm
65 - 80 2 1/2" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" - 6" 100 mm 80 mm
175 - 200 7" - 8" 120 mm 80 mm Allegato 4: Valore U per le condotte interrate in W/mK Dimensioni delle condotte DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200
3/4" 1" 5/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" Valore U per condotte rigide [W/mK]
0,14 0,17 0,18 0,21 0.22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 Valore U per condotte flessibili e accoppiate [W/mK]
0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 Note:
1) Cpv. modificato dal DE 13.11.2007; in vigore dal 16.11.2007 - BU 2007, 671.
2) Cpv. introdotto dal DE 13.11.2007; in vigore dal 16.11.2007 - BU 2007, 671.
3) Entrata in vigore: 8 febbraio 2002 - BU 2002, 37.
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