Legge sulla protezione dei beni culturali
                            Legge  sulla protezione dei beni culturali  (del 13 maggio 1997)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la  conoscenza ed il rispetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
a) bene culturale
Art. 2
                            Sono  beni  culturali  i  beni  mobili   e  gli  immobili  che  singolarmente  o  nel  loro  insieme  rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell’attività creativa dell’uomo in tutte  le sue espressioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) bene culturale protetto
Art. 3
                            1  Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di  questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare sono categorie di beni protetti:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                c) istituzioni culturali riconosciute
Art. 4
                            1  Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o  private preposte alla conservazione di beni culturali mobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un’istituzione  culturale  per  essere  riconosciuta  deve  garantire  almeno  la  conservazione  e  la  fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 5
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  promuove  e  coordina  la  protezione  attiva  dei  beni  culturali  organizzandola quale servizio pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall’interesse pubblico.  TITOLO II  Misure di promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione
Art. 6
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  e  il  Municipio  promuovono  la  conoscenza  ed  il  rispetto  dei  beni  culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza
Art. 7
                            1  Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e  consulenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo finanziario alla conservazione
a) principio
Art. 8
                            1  Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro  dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i  lavori non possano essere finanziati con altri mezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie,  salvo che non vi provvedano altri enti locali.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi  eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto  cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) importo e forma
Art. 9
                            1  Il  contributo  è  determinato  in  funzione  della  natura  dei  lavori  e  tenendo  conto  in  particolare di questi elementi:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  contributo,  che  può  ammontare  al  massimo  al  50%  della  spesa  riconosciuta,  è  stabilito  mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                c) condizioni e oneri
Art. 10
                            Nell’assegnare  il  contributo,  il  Consiglio  di  Stato  può  imporre  condizioni  ed  oneri  destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene  culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) revoca e restituzione
Art. 11
                            1  Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, e non viene erogato nella misura  in  cui  i  lavori  di  conservazione  o  di  restauro  non  siano  eseguiti  in  conformità  alle  prescrizioni  stabilite dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, ed è soggetto a restituzione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) obbligo restituzione contributi
e ipoteca legale
                            2  Art. 12  1  L’obbligo  di  restituzione  dei  contributi  di  cui  all’art.  11,  ove  trattasi  di  beni  immobili,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  stesso  è  inoltre  garantito  da  ipoteca  legale,  che  richiede  per  la  sua  validità  l’iscrizione  nel  registro fondiario.  4  Art. 13  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15; precedente modifica: BU 2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                515.
Diritto sussidiario
Art. 14
                            Per  il  resto  sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  al  capo  III  della  legge  sui  sussidi  cantonali, del 22 giugno 1994.  TITOLO III  Misure di protezione  CAPITOLO 1  Protezione preventiva
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi di informazione e sospensione lavori
Art. 15
                            1  Chiunque  scopra  un  bene  culturale  degno  di  protezione  è  obbligato  ad  informare  immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  scoperta  avviene  durante  l’esecuzione  di  opere  di  costruzione,  i  lavori  devono  essere  immediatamente sospesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chiunque  si  avveda  che  un  bene  culturale  protetto  o  degno  di  protezione  è  esposto  al  rischio  di  manomissione,    alterazione,    distruzione,    trafugamento    o    simili,    è    tenuto    a    segnalarlo  immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispezione
Art. 16
                            Ogni  detentore  di  un  bene  culturale  protetto  o  degno  di  protezione  è  tenuto  a  consentirne  l’esame  da  parte  delle  autorità  competenti  e  a  fornire  le  informazioni  utili  ai  fini  delle  decisioni sulle eventuali misure di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure provvisionali
a) condizioni
Art. 17
                            1  Se   un   bene   culturale   protetto   o   degno   di   protezione   è   esposto   al   rischio   di  manomissione,  alterazione,  distruzione,  trafugamento  o  simili,  il  Consiglio  di  Stato  deve  ordinare  senza indugi le misure provvisionali necessarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse  locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) convalida
Art. 18
                            1  La  misura  provvisionale  volta  a  scongiurare  i  pericoli  a  cui  è  esposto  un  bene  non  ancora  protetto  esplica  i  suoi  effetti  per  la  durata  di  sei  mesi.  Se  entro  questo  termine  l’autorità  promuove  la  procedura  di  istituzione  della  protezione,  la  misura  resta  in  vigore  finché  la  relativa  decisione sia passata in giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il  Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo.  CAPITOLO 2  Istituzione ed effetti della protezione
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni generali
Art. 19
                            1  L’istituzione  della  protezione  presuppone  che  l’interesse  pubblico,  cantonale  o  locale,  alla  conservazione  ed  alla  valorizzazione  dell’oggetto  in  quanto  testimonianza  culturale,  prevalga  rispetto ad altri interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Beni  mobili  appartenenti  a  privati  sono  assoggettati  a  protezione  solo  se  hanno  un’importanza  culturale  eccezionale,  tenendo  conto  anche  del  legame  tra  l’oggetto  e  la  cultura  ticinese;  il  proprietario può richiederne la protezione.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
6
                            Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                a) immobili
Art. 20
                            1  La  decisione  di  proteggere  i  beni  culturali  immobili  è  presa,  sentito  il  preavviso  della  Commissione dei beni culturali, nell’ambito dell’adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di  utilizzazione cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Legislativo  comunale  decide  quali  immobili  di  interesse  locale  proteggere  e  delimita,  se  del  caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  decide  in  sede  d’approvazione  del  piano  regolatore  quali  immobili  siano  da  proteggere in quanto beni culturali d’interesse cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) mobili
Art. 21
                            1  I  beni  culturali  mobili,  appartenenti  a  istituzioni  culturali  riconosciute,  sono  protetti  per  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  beni  non  appartenenti  a  tali  istituzioni  sono  protetti  mediante  decisione  presa  dal  Consiglio  di  Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall’art. 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                Estensione
Art. 22
                            1  Salvo  disposizione  contraria,  la  protezione  di  un  bene  culturale  si  estende  all’oggetto  nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  le  circostanze  lo  esigono,  nelle  adiacenze  del  bene  protetto  è  da  delimitare  un  perimetro  di  rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione  o la valorizzazione del bene protetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conservazione
Art. 23
                            Il  proprietario  di  un  bene  culturale  protetto  ha  l’obbligo  di  conservarlo  nella  sua  sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi su beni protetti
a) beni mobili e immobili di interesse cantonale
Art. 24
                            1  Qualunque  intervento  suscettibile  di  modificare  l’aspetto  o  la  sostanza  di  un  bene  protetto,  può  essere  eseguito  solo  con  l’autorizzazione  ed  in  conformità  alle  indicazioni  del  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  elaborare  un  progetto  dettagliato  di  intervento,  il  proprietario  è  tenuto  a  consultare  la  Commissione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non  sono  soggetti  ad  autorizzazione  gli  interventi  su  beni  mobili  appartenenti  alle  istituzioni  culturali riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) beni immobili di interesse locale
Art. 25
                            1  Il  proprietario  di  un  bene  protetto  di  interesse  locale  ha  l’obbligo  di  sottoporre  ogni  progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli  atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  consultazione  preliminare  della  Commissione  è  facoltativa.  Può  essere  richiesta  sia  dal  proprietario che dal Municipio interessato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alienazioni
a) in generale
Art. 26
                            1  Il proprietario ha l’obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio  di  Stato  e  al  Municipio  del  domicilio  dell’alienante  l’alienazione  del  bene  protetto,  indicando  le  generalità del nuovo proprietario e la causa dell’alienazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l’obbligo incombe al notaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i beni destinati al culto, resta riservato l’art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e  sull’Amministrazione dei beni ecclesiastici.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici
Art. 27
                            1  L’alienazione   di   beni   mobili   protetti,   appartenenti   ad   enti   pubblici,   richiede  l’autorizzazione  preventiva  del  Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  sentito  il  preavviso  della  Commissione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Valgono quali motivi di diniego:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili
a) nel Cantone
Art. 28
                            1  Ogni  cambiamento  di  ubicazione  del  bene  protetto  entro  i  confini  cantonali  è  da  notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest’obbligo.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) fuori Cantone
Art. 29
                            1  L’esportazione  di  un  bene  protetto  fuori  dal  Cantone  è  soggetta  all’autorizzazione  preventiva  del  Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  sentito  il  preavviso  della  Commissione  dei  beni  culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  all’esportazione  temporanea  può  essere  negata  quando  non  siano  presentate  sufficienti garanzie che l’oggetto ritorni integro nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all’esportazione temporanea.  CAPITOLO 3  Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici
                        
                        
                    
                    
                    
                Compravendita
Art. 30
                            Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di  protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di prelazione su beni mobili protetti
                            Art 31  1  Il  Cantone  ed  il  comune  hanno  il  diritto  di  prelazione  su  ogni  bene  culturale  mobile  protetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita  di cui all’art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Espropriazione di beni immobili protetti
Art. 32
                            1  Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale  importanza  culturale  per  la  collettività  al  fine  di  garantirne  la  protezione  o  per  destinarli  a  scopi  d’interesse pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi possono inoltre ricorrere all’espropriazione di fondi sia per assicurare l’utilizzazione ordinata  del  territorio  adiacente  ad  un  bene  immobile  protetto,  sia  per  garantire  la  costruzione  di  rifugi  destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deposito legale degli stampati
Art. 33
                            1  Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede  o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari  gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l’importo stabilito  dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all’editore e all’autore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  regolamento  definisce  l’ampiezza  dell’obbligo,  con  facoltà  di  estenderlo  alle  riproduzioni  di  immagini e suoni.  CAPITOLO 4  Protezione speciale dei beni archeologici  Art. 34  1  Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’art. 36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con  scavi  archeologici  si  intendono  prospezioni,  scavi  preventivi  e  d’emergenza,  scavi  scientifici  ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scavi preventivi e d’emergenza
Art. 35
                            Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di  supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a  seguito di lavori o per altre circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concessione di scavo
a) requisiti
Art. 36
                            1  Se  importanti  interessi  archeologici  lo  esigono,  il  Cantone  può  accordare  a  terzi  concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concessione presuppone che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  domanda  di  concessione  deve  essere  motivata  e  corredata  dai  documenti  comprovanti  l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) competenze
Art. 37
                            1  La  competenza  per  rilasciare  concessioni  di  scavo  e  per  determinarne  le  condizioni  spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Al  Cantone  spetta  la  proprietà  sulla  documentazione  di  scavo,  nonché  la  facoltà  di  pubblicare  i  relativi risultati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietà dei reperti ed accesso
e occupazione dei terreni
Art. 38
                            1  I  reperti  archeologici  costituenti  beni  mobili  scoperti  per  caso  o  a  seguito  di  ricerca  sono di proprietà del Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione  temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Equo compenso e indennità
Art. 39
                            1  Il  diritto  al  compenso  spettante  allo  scopritore  ed  al  proprietario  del  fondo  è  regolato  dall’articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono  essere   risarciti.   Gli   altri   danni   devono   essere   indennizzati,   se   si   verificano   gli   estremi  dell’espropriazione materiale o se l’eventualità dello scavo non era prevedibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In difetto di accordo, l’equo compenso e l’indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione,  secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.  CAPITOLO 5  Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo dei proprietari e possessori
Art. 40
                            8  Il  proprietario  ed  il  possessore  di  beni  culturali  ai  sensi  della  legge  federale  per  la  protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l’obbligo di prendere e  consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti del Cantone
Art. 41
                            Nell’ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il  Consiglio di Stato:  9  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  e)  f)  g)  TITOLO IV  Disposizioni organizzative  CAPITOLO 1  Inventario
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 42
                            10  Il  Consiglio  di  Stato  allestisce  ed  aggiorna  regolarmente  l’inventario  dei  beni  culturali  protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di  conflitto armato o di catastrofe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma e contenuto
Art. 43
                            1  L’inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti  al pubblico.  CAPITOLO 2  Competenze e organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Consiglio di Stato
Art. 44
                            1  Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  stabilisce  le  modalità  della  collaborazione  fra  i  diversi  servizi  dipartimentali  cui  compete  la  protezione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  11
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione dei beni culturali
Art. 45
                            1  La  Commissione  dei  beni  culturali  è  composta  di  un  presidente,  un  vice-presidente  e  da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  Commissione  sono  equamente  rappresentati  i  settori  interessati  alla  protezione  dei  beni  culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l’applicazione  e  propone  alle  autorità  competenti,  di  propria  iniziativa  o  su  loro  richiesta,  i  provvedimenti  da  adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Municipi
Art. 46
                            I  Municipi,  oltre  alle  competenze  stabilite  dalla  legge  e  dal  regolamento,  esercitano  la  vigilanza  sui  beni  culturali  protetti  o  degni  di  protezione  presenti  entro  i  confini  della  giurisdizione  comunale   e   segnalano   al   Consiglio   di   Stato   qualunque   fatto   o   situazione   suscettibile   di  compromettere un bene culturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istituzioni culturali riconosciute
Art. 47
                            Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei  beni culturali.  TITOLO V  Inosservanza della legge e rimedi giuridici
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione coatta
Art. 48
                            1  Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad  un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d’interesse locale,
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ordinano  l’esecuzione  a  spese  del  proprietario  delle  misure  appropriate  da  parte  di  un  servizio  cantonale o di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  rifusione  delle  spese  anticipate  dal  Cantone  o  dal  comune  è  garantita,  ove  trattasi  di  bene  immobile,  da  ipoteca  legale  ai  sensi  dell’art.  836  del  Codice  civile  svizzero,  iscrivibile  a  Registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni penali
Art. 49
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chiunque intenzionalmente:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per  le contravvenzioni.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo,  l’autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote  giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per  analogia  il  Codice  penale  svizzero,  per  la  procedura,  il  Codice  di  procedura  penale  del  5  ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di  conflitto armato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Confisca
Art. 50
                            15  Oggetti  e  beni  costituenti  il  prodotto  o  il  profitto  di  un  reato  punibile  in  base  all’art.  49  sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell’art. 69 del codice penale svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 51
                            1  Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro   tutte   le   decisioni   del   Consiglio   di   Stato   è   dato   ricorso   al   Tribunale   cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni  prese  nell’ambito  delle  procedure  di  pianificazione  valgono  i  rimedi  e  la  legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione  del territorio.  TITOLO VI  Norme transitorie e finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedure in corso
Art. 52
                            Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse in  applicazione del diritto anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comuni  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  beni  culturali  immobili;  su  richiesta  del  Consiglio  di  Stato  essi  sono  tenuti  a  promuovere  le  procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Protezione dei beni culturali
                            18  Art. 54  19  Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del  Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo  i disposti della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 55
                            1  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo  allegato  di  abrogazione  e  modifica  di  leggi  e  regolamenti  sono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio   di   Stato   fissa   la   data   di   entrata   in   vigore  20  ,   riservata   l’approvazione   della  Confederazione  21  per la validità degli art. 12 cpv. 1 e 20 cpv. 4.  Pubblicata nel BU  1997  , 489.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Entrata in vigore: 1° novembre 1997 - BU 1997, 498.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Approvazione federale: 13 ottobre 1997.