Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali (5.2.2.5)
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Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali

5.2.2.5 Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali (del 13 luglio 2010) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr); - la Legge della scuola del 1° febbraio 1990 e il relativo Regolamento di applicazione del 19 maggio 1992; - la Legge cantonale sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 e il relativo Regolamento del 1. aprile
2008; - la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 e la relativa modifica del 17 marzo
2009; - il Regolamento sulla maturità professionale del 4 aprile 2000; - il Regolamento concernente il tirocinio e l’esame finale d i tirocinio per Impiegata/o di commercio del 24 gennaio 2003; - la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Federazione ticinese della Società degli impiegati del commercio (in seguito SIC Ticino) in vigore; - i Piani di formazione standard per la formazione professionale pratica e la formazione scolastica nelle scuole medie di commercio (PFS) emanati dall’UFFT in vigore. ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile; d e c r e t a : Capitolo primo Disposizioni generali Art. 1
1 Le scuole professionali commerciali (in seguito SPC): a) assicurano l’insegnamento professionale obbligatorio, facoltativo e di ricupero agli apprendisti impiegati di commercio, assistenti d’ufficio, impiegati del commercio al dettaglio, assistenti del commercio al dettaglio, librai, gestori dell’informazione e della documentazione e, di regola, a tutte le formazioni inerenti all’ambito del commercio e dei servizi, riconosciute in base alle disposizioni federali e cantonali; b) offrono, per il tramite della scuola media professionale (in seguito SMP), la formazione di maturità professionale commerciale (in seguito MPC) integrata all’apprendistato o nella forma di un corso per professionisti q ualificati della durata di un anno scolastico (corso post AFC).
2 Le scuole medie di commercio (in seguito SMC): a) conferiscono una formazione professionale commerciale per il conseguimento, rispettivamente:
1. dell’attestato federale di capacità (in segui to AFC) di impiegato di commercio, secondo il profilo E (formazione estesa) in un percorso triennale comprensivo di parti pratiche integrate;
2. della MPC, con AFC secondo il profilo E, in un percorso quadriennale (tre anni di scuola a tempo pieno seguiti da un anno prevalentemente in azienda); b) offrono un corso post AFC per professionisti qualificati, della durata di un anno scolastico, per il conseguimento della MPC;
3 Il corso post AFC per il conseguimento della MPC raggruppa, di regola, professionisti qualificati provenienti sia dalla SPC sia dalla SMC.
4 Le scuole di cui ai cpv. 1 e 2, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia, provvedono inoltre a: a) curare l’aggiornamento, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, mediante l ’organizzazione di corsi per professionisti qualificati d’intesa con la Federazione ticinese della SIC; b) favorire la permeabilità tra i vari percorsi scolastici di un medesimo istituto.
Art. 2 1 Le SPC, comprese le SMP, e le SMC sono di regola riunite in centri professionali commerciali (in seguito CPC).
2 Sono istituiti CPC a Bellinzona, Chiasso, Locarno e Lugano.
3 La scuola professionale per sportivi d’élite (in seguito SPSE), con sede a Tenero, è parte integrante del CPC di Bellinzona e offre i medesimi percorsi formativi delle altre SMC.
4 Percorsi sperimentali di formazione, formazioni particolari inerenti a sportivi e artisti d’élite sono descritti per il tramite di regolamenti appositi emanati dalla DFP. comprensori Art. 3
1 L’ordinamento delle SPC, SMP e SMC è approvato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP).
2 La DFP può disporre modifiche di comprensorio delle sedi per razionalizzare l’ordinamento.
3 Deroghe ai comprensori possono essere autorizzate dalle direzioni delle scuole su richiesta delle parti interessate. Capitolo secondo Organizzazione Art. 4
1 La sovraintendenza amministrativa sulle SMC e sulle SPC, compresa la SMP, è esercitata dall’Ufficio della formazione commerciale e dei servizi (UFCS) della DFP.
2 La vigilanza didattica sull’insegnamento impartito nei CPC è esercitata dalla direzione dell’istituto in collaborazione con l’UFCS della DFP. Art. 5 1 I direttori dei CP C formano il Collegio dei direttori del settore commerciale.
2 Il responsabile della SPSE, di regola, viene associato al Collegio dei direttori del settore commerciale.
3 Il Collegio dei direttori, d’intesa con l’UFCS, promuove, sviluppa e coordina iniziativ e d’interesse comune di carattere didattico e pedagogico; esso svolge inoltre funzioni d’informazione. Art. 6 1 Nei CPC vengono istituiti i gruppi di area disciplinare o di materia con lo scopo di coordinare obietti vi e programmi specifici di formazione.
2 I docenti che operano nei gruppi di area o di materia agiscono in base alle disposizioni del collegio dei direttori, con il coordinamento degli esperti cantonali designati e in ossequio ai disposti degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3. Art. 7
1 L’organizzazione interna degli istituti è di competenza della direzione di sede.
2 Presso la SPSE sono istituite le funzioni di coordinatore sportivo e di educatore allo sport secondo le direttive di Swiss Olympic, di coordinatore della formazione a distanza e di tutor, che beneficiano, per svolgere il loro mandato, di una congrua attribuzione di ore - lezione.
3 La frequenza della SPSE implica il pagamento di una tassa annua fissata dalla DFP; la famigl ia dell’allievo è garante per il pagamento della tassa di iscrizione.
4 La direzione provvede in particolare alla formazione delle classi, che deve essere adeguata al particolare tipo d’insegnamento, con l’attribuzione dei relativi docenti.
5 Alla SPSE le cl assi sono composte, di regola, da un massimo di 18 allievi.
6 Le classi che nei CPC accolgono persone in formazione di base su due anni sono composte, di regola, da 12 allievi al massimo.
7 Le classi, di regola, sono formate da un minimo di 12 allievi per in dirizzo di studio. Art. 8
1 I CPC seguono, di regola, il calendario scolastico stabilito dal Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport.
2 Presso la SPSE il calendario scolastico annuale è adattato alla specificità della scuola e delle persone in formazione.
3 I periodi di formazione professionale pratica organizzati dalla SMC o da SIC Ticino possono prevedere che le persone in formazione siano chiamate per la formazione pratica da metà agosto alla fine di giugno di ogni anno. Art. 9 1 Il Programma d’istituto emanato dalla DFP, definisce nel dettaglio il piano di formazione, le modalità di ammissione, di promozione e d ’esame dei percorsi di formazione della SMC; per i percorsi della SMP e della SPC fanno stato le disposizioni federali in materia.
2 Ogni CPC si dota di un Regolamento interno, che contiene le disposizioni specifiche relative al funzionamento della sede e i principi che salvaguardano la tutela dei dati personali degli utenti dell’istituto.
3 Presso la SPSE la durata delle unità didattiche e le metodologie d’insegnamento sono adattate alla specificità della scuola e delle persone in formazione. e contratto di tirocinio Art. 10 1 Gli allievi sono assicurati secondo le norme stabilite dalla Legge concernente l’assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.
2 Per la frequenza della SMC, la DFP può prevedere la stipulazione di un contratto di tirocinio tra la scuola di riferimento e la persona in formazione o il suo rappresentante legale.
3 Se è stato sottoscritto un contratto di tirocinio con il CPC, il premio per gli infortuni professionali e non professionali è a carico dello Stato.
4 Le direzioni delle scuole, d’intesa con l’UFCS, sono responsabili della determinazione del periodo di prova previsto dal contratto di tirocinio. Capitolo terzo Vigilanza Art. 11 1 Per ogni CPC viene istituita una commissione di vigilanza sulla bas e dell’art. 4 cpv. 2 della Legge sulle scuole professionali e della vigente Convenzione tra Stato del Cantone Ticino e la SIC Ticino.
2 La DFP approva il regolamento delle commissioni di vigilanza dei CPC. Art. 12 1 La DFP designa, su proposta dell’UFCS e d el Collegio dei direttori dei CPC, gli esperti di materia.
2 Gli esperti devono avere, di regola, una formazione accademica o universitaria professionale al livello di master e possedere un’adeguata esperienza professionale nell’ambito specifico. Capitolo quarto Ammissione e promozione Art. 13 1 L’ammissione a un anno scolastico qualsiasi dei vari cicli di studio previsti nei CPC avviene in base alle norme federali e cantonali vigenti e agli articoli che seguono.
2 La DFP consente il passaggio dalla SMC alla SPC, inclusa la SMP e viceversa, esaminata la specifica situazione scolastica o professionale dell’allievo/apprendista e sentito il parere delle direzioni scolastiche interessate.
3 Gli esami di ammissione alla SMC, alla SMP e quelli integrativi sono organizzati dalle direzioni degli istituti, di regola, entro la fine del mese di agosto. Art. 14 1 Possono accedere direttamente al primo anno della SMP integrata gli apprendi sti in possesso della licenza di scuola media se: a) sono date le condizioni per l’accesso a una scuola del medio - superiore, senza esami d’ammissione; b) è data la media di almeno 4,50 e al massimo una sola insufficienza, non inferiore al 3,0, nelle materi e obbligatorie della licenza dalla scuola media, ridotta di un decimo di punto per ognuno dei corsi attitudinali frequentati.
2 Previo esame scritto d’ammissione in italiano, tedesco e matematica possono accedere al primo anno della SMP integrata, gli appre ndisti in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti al punto precedente; l’esame è superato se lo studente ottiene almeno la media del 4,0, con al massimo un’insufficienza, non inferiore al 3,0.
al primo anno scolastico della SMC Art. 15 1 Possono accedere direttamente al primo anno della SMC, percorso per l’ottenimento dell’AFC, secondo il profilo E, gli allievi in possesso della licenza di scuola media se: a) sono date le condizioni per l’accesso in una scuola del medio - superiore, senza esami d’ammissione; b) è data la media di almeno 4,50 nelle materie obbligatorie della licenza dalla scuola media, ridotta di due decimi di punto per ognuno dei corsi attitudinali frequentati.
2 Previo esame scritto d’ammissione in italiano , tedesco, inglese e matematica possono accedere al primo anno della SMC, percorso per l’ottenimento dell’AFC secondo il profilo E, gli allievi in possesso della licenza di scuola media senza i requisiti previsti al punto precedente; l’esame è superato se lo studente ottiene almeno la media del 4,0, con al massimo un punto di scarto negativo.
3 Possono accedere direttamente al primo anno della SMC, percorso per l’ottenimento della MPC, unitamente all’AFC secondo il profilo E, gli allievi in possesso della li cenza di scuola media se: a) sono date le condizioni per l’accesso in una scuola del medio - superiore, senza esami d’ammissione; b) è data la media di almeno 4,80 nelle materie obbligatorie della licenza dalla scuola media, ridotta di due decimi di punto pe r ognuno dei corsi attitudinali frequentati.
4 In difetto dei requisiti previsti ai punti a) e b) del cpv. precedente non sono previsti esami d’ammissione.
5 Di regola può iscriversi al corso opzionale di francese della SMC solo chi ha frequentato l’opzione corrispondente alla scuola media e ha ottenuto la nota sulla licenza.
6 Per l’ammissione alla SPSE devono essere soddisfatti anche i requisiti sportivi o artistici definiti nel regolamento interno dalla direzione della scuola, che tengono conto delle indica zioni di Swiss Olympic e delle corrispondenti istituzioni di riferimento. Art. 16 La DFP decide circa l’ammissione a qualsiasi anno dei percorsi di formazione e sulle riduzioni della durata dei contratti di ti rocinio, sentito l’UFCS e la direzione della scuola di riferimento. Art. 17
1 La direzione del CPC decide sulle ammissioni a qualsiasi anno della SMC (percorso AFC e di MPC) in casi particolari, previa analisi del do ssier, se necessario mediante esami integrativi.
2 Presso la SPSE, qualora l’allievo perdesse lo statuto di sportivo o artista d’élite, la direzione decide, sulla base del regolamento interno, circa la continuazione del percorso formativo alla SPSE o circa il passaggio a una sede di SMC equipollente. Art. 18 La promozione al secondo e al terzo anno dei percorsi formativi della SPC, della SMP e della SMC, così come l’accesso al quarto anno di pratica per i candidati alla MPC della SMC e al corso p ost AFC per l’ottenimento della MPC, sono definiti negli appositi piani di formazione emanati dalla DFP o dai disposti federali in materia. Capitolo quinto Programmi Art. 19 I piani di studio dei percorsi di formazione previsti nei CPC sono definiti nello specifico regolamento emanato dalla DFP, nei disposti federali che regolano i tirocini del settore e nei PFS della SMC. Art. 20
1 La direzione del singolo istituto pu ò organizzare corsi facoltativi, di ricupero o particolari, di regola, per gruppi di almeno 10 iscritti.
2 Corsi opzionali e facoltativi sono organizzati per quanto possibile in comune tra la SPC, la SMP e la SMC.
3 L’istituzione di corsi facoltativi, di ricupero o particolari, che esulano dal piano di studio ufficiale del settore, è subordinata all’approvazione dell’UFCS.
Capitolo sesto Titoli di studio Art. 21
1 Le persone in formazione nelle SPC, SMP e SMC, che superano le procedure di qualificazione p reviste al termine dei rispettivi percorsi di formazione ottengono, secondo le normative in vigore, rispettivamente il Certificato di formazione pratica (CFP), l’AFC e la MPC.
2 Nella SMC viene rilasciata anche un’attestazione cantonale, che certifica i ris ultati conseguiti nell’ambito del supplemento formativo previsto nel triennio di scuola a tempo pieno con pratica aziendale integrata, a coloro che superano le relative procedure di qualificazione.
3 Il conferimento dell’attestazione prevista al cpv. preced ente implica che la persona in formazione abbia superato le procedure di qualificazione per l’ottenimento dell’AFC.
4 Le procedure di qualificazione inerenti al supplemento formativo previsto nella SMC sono definite nel Programma d’istituto emanato dalla DF P. Capitolo settimo Obbligo di frequenza, comportamento e sanzioni Art. 22
1 La frequenza alle lezioni, esami inclusi, prevista dai vari cicli di studio nella SMC, SMP e SPC è obbligatoria.
2 In caso di frequenza inferiore all’85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso di un anno scolastico, la direzione della scuola può segnalare l’inadempienza alla DFP che, a sua volta, può escludere l’apprendista o lo studente dagli esami finali scolastici e, nel caso di giovani che frequentano classi intermedie, può imporre la ripetizione dell’anno scolastico.
3 L’esclusione dalla frequenza scolastica può comportare anche l’impossibilità di ripetere l’anno scolastico per decisione della DFP.
4 Presso la SPSE il deficit di frequenza sco lastica non include il calcolo delle assenze dovute a congedi sportivi o artistici regolarmente pianificati. Art. 23
1 Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza civile, consono alla professione a ppresa e rispettoso delle norme dell’istituto.
2 Gli allievi della SPSE sono tenuti a rispettare il codice etico definito dalla direzione sulla base degli standard comportamentali di Swiss Olympic. Art. 24
1 Un comportamento riprovevole da parte di un apprendista o di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti, i quali, considerata la natura e la gravità dell’accaduto, richiedono l’intervento, a seconda delle necessità, del docente di classe, del docente mediatore, dell a direzione o dei detentori dell’autorità parentale.
2 In casi gravi d’indisciplina la direzione, sentiti gli insegnanti interessati, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonizione con comunicazione scritta alla DFP, ai rappresentanti legali dell’allievo e direttamente all’allievo se maggiorenne e, qualora si trattasse di apprendisti, anche al datore di lavoro; b) sospensione dalla scuola fino a dieci giorni (effettivi), con comunicazione scritta ai rappresentanti legali dell’allievo o all’allievo stesso se maggiorenne, al datore di lavoro e alla DFP; c) proposta alla DFP di esclusione dall’istituto, con o senza possibilità di ripetizione dell’anno scolastico e, se fosse stato stipulato un contratto di tirocinio, di resci ssione del contratto.
3 La sanzione può consistere in una prestazione di lavoro utile alla scuola o di pubblica utilità assegnato dalla direzione dell’istituto.
4 L’adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta. Capitolo ottavo Disposizioni transitorie e abrogative Art. 25
1 Per le persone in formazione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2010 - 2011 si applicano le disposizioni previgenti.
2 Le persone in formazione che possono ripetere :
a) il primo anno scolastico della SMC, inclusa la SPSE, sono ammesse unicamente alla ripetenza nel primo corso SMC, curricolo di AFC, profilo E; b) il secondo o terzo corso della SMC, inclusa la SPSE, ciclo di diploma, sono ammesse alla ripetenza nel cor rispondente anno del ciclo AFC profilo E; c) il secondo o terzo corso della SMC, inclusa la SPSE, ciclo di MPC, sono ammesse alla ripetenza sia nel corrispondente anno del ciclo MPC della nuova formazione sia, previa richiesta scritta, nel corrispondente a nno del ciclo AFC profilo E.
3 Le procedure di qualificazione per l’ottenimento del diploma d’impiegato qualificato, secondo le disposizioni del Regolamento precedente, sono organizzate almeno fino alla: a) sessione 2013, per il ciclo MPC della SMC, inclusa la SPSE; b) sessione 2014, per il ciclo di diploma della SMC, inclusa la SPSE.
4 Le procedure di qualificazione al termine dello stage professionale del precedente percorso di MPC integrata e di post diploma della SMC, inclusa la SPSE, sono organizzate alm eno fino al termine dell’anno scolastico 2015 - 2016. Art. 26 Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: a) il Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali dell’11 settembre 2001; b) il Regolamento della Scuola professionale per sportivi d’élite del 21 settembre 2004. Art. 27 Il presente Regolamento entra in vigore con l’anno scolastico 2010 - 2011 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e d egli atti esecutivi del Cantone Ticino. Pubblicato nel BU 2010 , 271.
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