Legge sul registro fondiario
                            Legge  sul registro fondiario  (del 2 febbraio 1998)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  TITOLO I  Organizzazione del registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                Circondari di registro
Art. 1
                            1  Ogni distretto del Cantone costituisce un circondario del registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Circolo del Ceresio è attribuito al circondario del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Ufficio del registro fondiario
Art. 2
                            1  Ogni  circondario  ha  un  ufficio  del  registro  fondiario,  che  costituisce  un  servizio  dell’ufficio dei registri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso è diretto da un ufficiale nominato dal Consiglio di Stato; a giudizio del Consiglio di Stato, un  ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ulteriori  disposizioni,  segnatamente  circa  i  requisiti  di  nomina,  la  supplenza  del  personale  preposto nonché l’organizzazione dell’ufficio, sono stabilite dal regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
Art. 3
                            Alle pretese di risarcimento per danni cagionati nella tenuta del registro fondiario, per i  quali  lo  Stato  e  i  suoi  funzionari  rispondono  in  virtù  dell’articolo  955  del  Codice  civile  svizzero  (CCS),  è  applicabile  per  analogia  la  procedura  prevista  dalla  legge  cantonale  sulla  responsabilità  civile degli enti e degli agenti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi del notaio
Art. 4
                            1  Il  notaio  e  gli  altri  funzionari  incaricati  della  stesura  degli  atti  pubblici,  sono  presunti  mandatari  delle  parti  per  le  richieste  di  iscrizione  al  registro  fondiario  degli  atti  da  essi  redatti  (articolo 963 cpv. 3 CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando le parti non abbiano altrimenti disposto, l’iscrizione deve essere richiesta entro il termine  di trenta giorni. Trascorso questo termine, soltanto chi ha facoltà di disporre a registro fondiario è  abilitato a presentare la richiesta d’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il notaio rimane soggetto alle conseguenze disciplinari ed alla responsabilità di fronte allo Stato, a  norma della legge notarile e del relativo regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di vigilanza
Art. 5
                            3  Il  regolamento  designa  l’autorità  di  vigilanza  a  norma  dell’articolo  953  CC,  alla  quale  spettano le competenze previste dall’articolo 956 CC, e presso cui è pure data possibilità di ricorso  in prima istanza contro le decisioni degli uffici dei registri ai sensi dell’articolo 956a CC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricorso al Tribunale di appello  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. introdotto dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.7.2006 - BU 2005, 392.
                        
                        
                    
                    
                    
                A partire dal 1° luglio 2006 tutte le iscrizioni riguardanti il Circolo del Ceresio sono effettuate dall’ufficio dei
registri del Distretto di Mendrisio - BU 2005, 393.
                            2    Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            5  Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale di appello entro il  termine  di  trenta  giorni;  sono  applicabili  le  disposizioni  della  legge  sulla  procedura  amministrativa  del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi di esecuzione e procedura
Art. 7
                            Il regolamento di applicazione stabilisce inoltre:  a)  b)  c)  d)  TITOLO II  Registro fondiario provvisorio  CAPITOLO I  Formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti giuridici iscrivibili
Art. 8
                            1  Nel  registro  provvisorio  sono  iscritti  tutti  i  rapporti  giuridici  costituiti  dopo  l’entrata  in  vigore del CCS (1.1.1912).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I rapporti giuridici preesistenti possono essere iscritti solo in quanto la richiesta d’iscrizione emani  dalla persona legittimata a presentarla e sia corredata dei necessari documenti giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
Art. 9
                            Il registro fondiario provvisorio ha gli effetti del registro fondiario per ciò che concerne la  nascita,  la  trasmissione,  la  modifica  e  l’estinzione  dei  diritti  reali  (articolo  48  cpv.  2  Titolo  finale  CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Grida per l’accertamento
Art. 10
                            6  L’accertamento dei diritti reali può aver luogo mediante una grida, nei casi previsti negli  articoli 21a e seguenti e con la procedura ivi stabilita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Elementi
Art. 11
                            1  Il registro fondiario provvisorio si compone:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono tenuti inoltre, come registri ausiliari, le rubriche o gli indici d’uso prescritti dal regolamento di  applicazione.  CAPITOLO II  Registro delle mutazioni e delle servitù
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione nel registro
Art. 12
                            1  Le iscrizioni, annotazioni e menzioni, nonché le loro modifiche e radiazioni, che non si  riferiscono a diritti di pegno immobiliare, sono eseguite nel registro delle mutazioni e delle servitù,  tenuto  in  forma  di  giornale  cronologico.  Queste  possono  essere  raggruppate  per  Comune,  conservando tuttavia l’ordine cronologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il registro può essere tenuto in forma di fogli mobili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                324.
                            6    Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione al Municipio e al geometra
Art. 13
                            1  All’inizio  di  ogni  mese  l’ufficiale  del  registro  fondiario  comunica  al  Municipio  del  rispettivo  Comune  ed  al  geometra  revisore  od  assuntore,  tutte  le  mutazioni  di  proprietà  avvenute  nel mese precedente, nonché le servitù da rappresentare sui piani catastali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aggiornamento
                            2  E’ fatto obbligo al Municipio ed al geometra di eseguire, entro quindici giorni dalla comunicazione,  i relativi aggiornamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            3  L’incarlto comunale od il geometra che dovesse venir meno alle prescrizioni del presente articolo,  è passibile di una multa sino a fr. 1000.-- da infliggere dal Consiglio di Stato a norma della legge  del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.  7  CAPITOLO III  Registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizioni nel registro
Art. 14
                            1  Le  iscrizioni,  le  modifiche  e  le  radiazioni  di  diritti  di  pegno  e  di  pignoramento  immobiliari, sono eseguite nel registro dei pegni e pignoramenti immobiliari. Esso è tenuto in forma  di giornale cronologico e comprende un libro dei pegni e uno dei pignoramenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il registro può essere tenuto in forma di fogli mobili o mediante l’ausilio di sistemi informatici.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Vecchi registri
Art. 15
                            Il  registro  delle  ipoteche  preesistenti,  all’entrata  in  vigore  del  CCS  (1.1.1912),  fa  pure  parte del registro fondiario provvisorio (articoli 22 e 23 Titolo finale CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cartelle ipotecarie  9  Art. 16  10  Per  l’emissione  di  cartelle  ipotecarie  nominative,  al  portatore  o  intestate  al  proprietario  del  fondo  e  di  cartelle  ipotecarie  registrali  intestate  al  proprietario  o  a  terzi,  è  necessario  il  certificato di grida (art. 21a e seguenti).
                        
                        
                    
                    
                    
                Forma
Art. 17
                            1  Le  cartelle  ipotecarie  devono  essere  compilate  secondo  un  modulo  uniforme  e  rispettare i requisiti previsti dall’ordinanza sul registro fondiario (ORF).  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  titolo  deve  inoltre  contenere  l’avvertenza  che  le  servitù  apparenti  e  continue,  acquistate  anteriormente al 1912, non vi sono indicate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cessioni
Art. 18
                            Il  trasferimento  del  credito  garantito  da  pegno  immobiliare,  viene  indicato  in  margine  all’iscrizione del diritto di pegno immobiliare.  CAPITOLO IV  Catasto dei diritti d’acqua
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti d’acqua
Art. 19
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  catasto  dei  diritti  d’acqua,  a  norma  della  legge  del  7  ottobre  2002  sull’utilizzazione  delle  acque,  comprende  i  diritti  acquisiti  precedentemente  e  i  diritti  oggetto  di  successive  concessioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il catasto dei diritti d’acqua è depositato presso l’autorità designata dal Consiglio di Stato, la quale  ne cura l’aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualsiasi iscrizione, modifica o radiazione dei diritti d’acqua avviene unicamente previa iscrizione  nel registro fondiario provvisorio.  CAPITOLO V
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7     Cpv.  modificato  dalla  L  20.4.2010;  in  vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,  260;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2004, 388.
                            8    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni comuni ai registri principali
                        
                        
                    
                    
                    
                Richiesta di iscrizione
Art. 20
                            1  Le  richieste  di  iscrizione  devono  essere  presentate  in  forma  scritta,  in  lingua  italiana,  corredate  del  titolo  costitutivo,  a  norma  degli  articoli  963  e  seguenti  del  CC  e  degli  articoli  46  e  seguenti ORF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alla richiesta di iscrizione deve essere allegato l’estratto censuario la cui data di rilascio non può  essere superiore ad un mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizioni nei registri
                            3  Le  iscrizioni  nei  registri  avvengono,  di  regola,  a  norma  delle  disposizioni  del  RRF,  in  quanto  compatibili con la forma di giornale cronologico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ulteriori disposizioni sono stabilite dal regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Descrizione dei fondi
Art. 21
                            1  I fondi ai quali le iscrizioni si riferiscono devono essere indicati con il nome del Comune  ove sono situati e il numero di mappa apparente dall’estratto censuario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dove non esiste una mappa attendibile od il numero non possa essere altrimenti determinato, la  designazione  del  fondo  si  fa  con  altre  indicazioni  atte  a  farlo  riconoscere,  indicate  nell’estratto  censuario  o  nella  dichiarazione  rilasciata  dalla  cancelleria  comunale,  quali  il  nome  locale,  la  denominazione, le coerenze, la superficie approssimativa ed il valore ufficiale di stima.  Capitolo VI  14  Delle grida e dell’accertamento dei diritti contestati
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo della grida
                            Art. 21a  15  1  Sino  all’entrata  in  vigore  del  registro  fondiario  definitivo  è  ammessa,  nei  casi  di  trapasso della proprietà immobiliare in seguito a contratto, la pubblicazione di una grida, allo scopo  di conoscere i diritti reali che gravano la proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pubblicazione  deve  essere  chiesta  entro  tre  mesi  dall’iscrizione  del  trapasso  nel  registro  fondiario provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda, decisione ed impugnazione
                            Art. 21b  16  1  L’istanza  di  pubblicazione  della  grida  viene  presentata  al  pretore  della  giurisdizione  nella quale i beni sono situati, unitamente alla prova dell’iscrizione del trapasso di proprietà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pretore rifiuta la pubblicazione se non ritiene giustificata la domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il decreto di rifiuto può essere impugnato dall’istante con appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto
                            Art. 21c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  La grida deve contenere:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione della grida e termine per contraddirvi
                            Art. 21d  18  1  La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale per due volte con l’intervallo di 15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La grida deve essere inoltre pubblicata all’albo del comune dove è posto l’immobile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il termine per le contraddizioni è di almeno tre mesi dalla prima pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Capitolo introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  La  notificazione  dei  diritti  esistenti  o  pretesi  sugli  immobili  oggetto  della  grida  si  propongono mediante contraddizione, introdotta per iscritto alla pretura, in doppio esemplare, di cui  uno viene restituito al contraddicente con la menzione della data dell’insinuazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti per i quali non vi è obbligo della notificazione
                            Art. 21f  20  La contraddizione non è necessaria:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificato di pubblicazione
                            Art. 21g  21  La  pretura,  spirato  il  termine  per  le  contraddizioni,  notifica  d’ufficio  alle  parti  indicate  nella grida l’avvenuta pubblicazione e dà loro copia delle contraddizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti dell’istante
                            Art. 21h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’istante, il suo datore o avente causa, deve dichiarare al pretore entro un mese dalla  scadenza del termine per la contraddizione, quali contraddizioni egli contesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I diritti non contestati sono riconosciuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contraddicente   ha   la   facoltà   di   chiederne   l’iscrizione   nel   registro   fondiario   provvisorio,  producendo  come  documento  giustificativo  la  relazione  della  contraddizione,  con  il  certificato  del  pretore che essa non venne contestata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi del contraddicente
                            Art. 21i  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  pretore  assegna  al  contraddicente,  di  cui  venne  contestato  un  diritto,  un  termine  di  trenta giorni, per promuovere con la procedura ordinaria l’azione di accertamento del diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il diritto è perento se l’azione non è proposta entro il termine assegnato o prorogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  riconoscimento  di  diritti  che  non  siano  stati  enunciati  nella  contraddizione  non  può  essere  chiesto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Omissione della contraddizione
                            Art. 21j  24  1  I diritti reali non notificati alla grida sono perenti, riservato l’articolo 21f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un diritto riconosciuto dall’autore della grida nelle forme di legge valide a costituirlo, non è tuttavia  mai pregiudicato nei suoi confronti anche se non notificato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione nel registro fondiario
                            Art. 21k  25  I  diritti  accertati  in  giudizio  possono  essere  iscritti  a  registro  fondiario  provvisorio,  producendo come documento giustificativo la sentenza definitiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Emissione di cartelle ipotecarie  26  Art. 21l
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  L’emissione  di  cartelle  ipotecarie  nei  comuni  nei  quali  non  è  ancora  stato  introdotto  il  registro  fondiario  definitivo  deve  essere  preceduta  dall’accertamento  dei  diritti  reali  che  gravano  i  fondi oggetto del pegno.  TITOLO III  Del registro fondiario definitivo e prodefinitivo  CAPITOLO I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Struttura
Art. 22
                            Il  registro  fondiario  è  ordinato  per  Comune  e  in  base  alla  numerazione  particellare  catastale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25    Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27     Art.  modificato  dalla  L  27.6.2012;  in  vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  469;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2010, 324.
Presupposti per l’introduzione del registro
fondiario definitivo
Art. 23
                            Nei  Comuni  in  possesso  di  una  misurazione  ufficiale,  si  procede  all’introduzione  del  registro fondiario definitivo, la quale ha luogo per Comune nell’ordine determinato dal Consiglio di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro prodefinitivo
Art. 24
                            1  Il   registro   fondiario   prodefinitivo   viene   introdotto,   in   via   eccezionale,   utilizzando  misurazioni provvisorie riconosciute idonee dal Consiglio di Stato. Esso può estendersi anche alle  zone soggette a spostamenti di terreno permanenti (articolo 660a CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            2  Il registro fondiario prodefinitivo produce tutti gli effetti giuridici inerenti al registro definitivo, anche  nei riguardi dei terzi in buona fede, ai sensi dell’articolo 46 del Titolo finale CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Menzione
                            3  Tali  effetti  giuridici  non  si  estendono  tuttavia  alla  delimitazione  dei  fondi.  Di  questa  limitazione  è  fatta menzione nel registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intavolazione
Art. 25
                            Sono intavolati a norma del diritto federale (articolo 943 CCS) tutti i fondi rilevati con la  misurazione ufficiale o con la misurazione provvisoria riconosciuta idonea a norma dell’articolo 24  cpv. 1 della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intavolazioni speciali
Art. 26
                            Sono intavolati anche i fondi del demanio pubblico cantonale, delle corporazioni di diritto  pubblico e delle ferrovie (articolo 944 CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Fogli indicativi singoli e collettivi
Art. 27
                            1  Sono  fogli  indicativi,  nel  senso  di  questa  legge,  i  fogli  del  libro  mastro  (articolo  945  CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola ogni fondo viene intavolato in un foglio indicativo singolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando in un Comune o parte di Comune la proprietà è eccessivamente frazionata il Consiglio di  Stato può proporre il foglio collettivo (articolo 947 CCS).  CAPITOLO II  Introduzione del registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                Introduzione del registro fondiario
Art. 28
                            L’introduzione del registro fondiario è decisa dal Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accertamento della proprietà
Art. 29
                            Per l’accertamento della proprietà fanno stato le risultanze della misurazione in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Livelli, enfiteusi e simili
Art. 30
                            1  I  fondi  che  formano  oggetto  di  livello,  enfiteusi,  servitù  perpetue,  anticresi  o  altri  diritti  non  costituibili  secondo  il  diritto  federale,  sono  menzionati  a  norma  dell’effettiva  ed  attuale  prevalenza economica del diritto (articolo 45 Titolo finale CCS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’enfiteusi  consiste  in  una  costruzione  sul  fondo  altrui,  ammessa  dal  diritto  vigente,  essa  è  intavolata a norma dell’articolo 779 CCS, anche se la sua costituzione è anteriore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La proprietà di alberi su fondo altrui è iscritta come menzione.  Art. 31  I  diritti  d’alpe  preesistenti  su  fondi  patriziali,  di  altre  corporazioni  o  istituti  di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritti reali limitati preesistenti
Art. 32
                            L’iscrizione delle servitù e degli altri diritti reali limitati preesistenti che non siano pegni  immobiliari, ha luogo a norma dell’articolo 43 Titolo finale CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trascrizione delle vecchie ipoteche
Art. 33
                            Le ipoteche iscritte nei registri antecedenti l’entrata in vigore del CCS (1.1.1912), sono  trascritte d’ufficio in quanto sia provata la loro fondatezza attuale, previa pubblicazione di una grida  e secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità del proprietario
Art. 34
                            Il  mancato  riporto  di  un’iscrizione  ipotecaria  preesistente  che  fosse  ancora  attuale,  quantunque nel termine della grida non siano pervenute notifiche, non modifica i rapporti di diritto  civile  tra  creditore  e  debitore.  Tuttavia,  il  proprietario  del  fondo  gravato  che  non  è  personalmente  debitore, è liberato da ogni responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità dello Stato
Art. 35
                            1  Lo  Stato  si  rende  garante  nei  confronti  del  creditore  per  ogni  danno  che  dovesse  risultare dal mancato riporto del diritto di pegno.  Il  creditore  può  tuttavia  avvalersi  di  questa  garanzia  soltanto  se  dimostra  di  avere,  senza  esito,  tentato con tutti i mezzi legali di riscuotere il credito nei confronti del debitore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo Stato spetta il diritto di rivalsa nei confronti del debitore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Bando
Art. 36
                            Per  l’introduzione  del  registro  fondiario  definitivo  o  prodefinitivo  è  pubblicato  un  bando  per  la  verifica  dei  diritti  reali  limitati  trascritti  d’ufficio  dal  registro  fondiario  provvisorio  e  per  la  notifica dei diritti reali limitati preesistenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Perenzione dei diritti reali limitati preesistenti
non notificati
Art. 37
                            1  I diritti sorti prima del 1912, non notificati nei termini previsti dal bando di cui all’articolo  precedente, sono dichiarati perenti in applicazione dell’articolo 44 cpv. 2 Titolo finale CCS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano riservati i diritti apparenti e continui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Menzione del registro fondiario
Art. 38
                            In  caso  di  contestazione  davanti  all’autorità  giudiziaria,  nei  fogli  indicativi  del  libro  mastro viene menzionata l’esistenza del reclamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse e spese amministrative nella
procedura di introduzione
Art. 39
                            1  La tassa di giudizio da fr. 50.-- a fr. 500.-- e le spese, sono poste a carico della parte  soccombente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se vi è soccombenza reciproca, le stesse possono essere ripartite parzialmente o per intero fra le  parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando le contestazioni sono tolte per desistenza o acquiescenza non si prelevano né tasse né  spese.  TITOLO IV  Tenuta del registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta del registro fondiario
Art. 40
                            Le  intavolazioni  e  le  iscrizioni  nel  registro  fondiario  definitivo,  la  sua  pubblicità,  i  suoi  effetti nonché l’estinzione dei diritti e la loro radiazione, sono regolati dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta del registro fondiario con ordinatore
Art. 41
                            1  La  tenuta  del  registro  fondiario  in  modo  informatico  è  ammessa  nei  limiti  stabiliti  dall’ORF.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento il diritto di accesso diretto ai dati, l’estensione e le  modalità di esercizio di tale diritto, nonché le sanzioni contro eventuali abusi.  TITOLO V  Blocco del registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                Blocco del registro fondiario
                            28    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Il blocco del registro fondiario, vieta, nei limiti stabiliti dal giudice o dall’autorità che lo  ordina, ogni atto di disposizione nel registro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficiale  del  registro  fondiario  deve  rifiutare,  nei  limiti  dell’ordine  di  blocco,  ogni  istanza  di  iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                a) nel registro fondiario definitivo
                            3  Nel registro fondiario definitivo il blocco è iscritto nella rubrica delle menzioni.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                b) nel registro fondiario provvisorio
                            4  Nel registro fondiario provvisorio la menzione del blocco avviene nel registro mutazioni, servitù e  oneri fondiari, nella rubrica mutazioni e servitù e nella rubrica pegni immobiliari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’ufficiale   del   registro   fondiario   dà   immediata   comunicazione   dell’avvenuta   menzione   alla  cancelleria   comunale   ed   al   geometra   competente   per   l’indicazione   del   blocco   nell’estratto  censuario.  TITOLO VI  Pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria  Art. 43  ...  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestazione municipale LDFR  31  Art. 44  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Unitamente  all’istanza  di  iscrizione  dei  trapassi  di  proprietà  ad  eccezione  di  quelli  successorali, deve essere allegata un’attestazione municipale nella quale sono indicati per ciascun  fondo  i  dati  di  natura  pianificatoria.  Tale  attestazione  vale  anche  in  caso  di  aggravio  ipotecario,  divisione  o  frazionamento  di  fondi  ai  fini  dell’applicazione  della  legge  federale  sul  diritto  fondiario  rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contenuto dell’attestazione è specificato nel regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elaborazioni statistiche  33  Art. 45  34  I dati raccolti dagli uffici dei registri e quelli iscritti nel registro fondiario possono essere  oggetto di elaborazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. A tale scopo  essi possono essere trasmessi all’ufficio cantonale di statistica.  TITOLO VIA  35  Transazioni per via elettronica e diffusione dei dati del registro fondiario
                        
                        
                    
                    
                    
                Transazioni elettroniche
                            Art 45a  36  1  Gli uffici dei registri possono corrispondere o condurre operazioni per via elettronica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ll  Cantone  può,  mediante  piattaforme  riconosciute,  permettere  il  traffico  elettronico  con  gli  uffici  dei registri, conformemente alle prescrizioni del diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il regolamento ne disciplina i tempi e le modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione dei dati del registro fondiario
                            Art. 45b  37  La  pubblicazione  dei  dati  del  registro  fondiario  su  supporto  informatico  può  essere  integrata nel sistema cantonale dei geodati.  TITOLO VII  Proprietà per piani
                        
                        
                    
                    
                    
                Apertura di fogli speciali nel
registro fondiario definitivo
Art. 46
                            1  Per la proprietà per piani originaria sono aperti fogli speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30    Art. abrogato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31    Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32    Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33    Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34    Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35    Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36    Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37    Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può derogare a questa disposizione (articolo 10a cpv. 4 RRF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferma ufficiale
Art. 47
                            1  La conferma ufficiale prevista nei casi degli articoli 68 e 69 ORF è rilasciata, a richiesta  dell’ufficiale del registro fondiario, dal geometra revisore del rispettivo circondario.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  spese  per  il  rilascio  della  conferma,  sono  calcolate  a  norma  della  Tariffa  per  le  operazioni  geometriche di tenuta a giorno delle misurazioni catastali.  TITOLO VIII  Volture catastali anteriori al 1.1.1912
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo
Art. 48
                            1  Per ogni atto di disposizione relativo ai fondi intestati a persone defunte o scomparse  prima del 1.1.1912, i proprietari devono chiedere la voltura al proprio nome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La domanda deve essere inoltrata al municipio, corredata dei documenti giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 49
                            1  Le  volture  devono  risultare  da  apposita  risoluzione  municipale  ed  essere  iscritte  immediatamente nei catasti censuari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento per la tenuta dei catastrini censuari stabilisce le modalità e la procedura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Eccezione
Art. 50
                            In  casi  eccezionali,  quando  la  presentazione  degli  atti  o  dei  titoli  giustificativi  risultasse  impossibile, ma si trattasse di rapporti giuridici notori, pacifici e di lunga durata, tanto da escludere  ogni ragionevole timore di contestazione, il municipio può ammettere la domanda di voltura purché  firmata da tutti gli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 51
                            La procedura è esente da tasse.  TITOLO VIIIA  40  Procedura di aggiornamento pubblica (art. 976c CC)
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura di aggiornamento pubblica
(art. 976c CC)
                            Art. 51a  41  1  La  procedura  di  aggiornamento  pubblica  può  essere  intrapresa  in  presenza  di  un  numero  elevato  di  servitù,  annotazioni  o  menzioni  divenute  col  tempo  o  le  circostanze  desuete,  confuse  o  di  difficile  determinazione,  su  richiesta  dell’ufficio  dei  registri  ove  è  situata  la  maggior  parte dei fondi interessati, e su ordine dell’autorità di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avvio   della   procedura   viene   pubblicato   sul   Foglio   ufficiale   e   notificato   direttamente   agli  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  procedura  avviene  a  cura  dell’ufficio  dei  registri  competente,  ed  è  menzionata  nel  registro  fondiario sui fondi dei comprensori interessati. Il regolamento ne disciplina la modalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avverso le nuove risultanze è possibile inoltrare reclamo all’ufficio dei registri entro il termine di 30  giorni.  Contro  la  decisione  su  reclamo  è  data  facoltà  di  ricorso  all’autorità  di  vigilanza,  la  cui  decisione  può  essere  impugnata  mediante  azione  giudiziaria  davanti  al  pretore  entro  il  termine  di  trenta giorni dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Una  volta  definitiva  la  nuova  situazione,  la  menzione  viene  cancellata,  unitamente  all’iscrizione  delle eventuali nuove risultanze, a cura dell’ufficio dei registri.  TITOLO IX  Spese, tasse, tariffe  CAPITOLO I  Spese d’introduzione, adeguamento e epurazione del registro fondiario definitivo  o prodefinitivo e loro riparto
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione
                            39    Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40    Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41    Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Le spese derivanti dalle operazioni previste dal titolo terzo - capitolo II - della presente  legge, dedotti eventuali sussidi, sono ripartite fra i Comuni e i proprietari di fondi, di condotte e linee  ferroviarie, nelle seguenti proporzioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60% a carico del Comune;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40% a carico dei proprietari.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Uguale  riparto  sarà  applicato  alle  procedure  di  adeguamento  del  registro  fondiario  definitivo  a  seguito del nuovo riparto fondi o rinnovo della misurazione catastale.  Art. 53  Le spese a carico dei proprietari sono ripartite in proporzione al valore di stima ufficiale  dei fondi intavolati e alla percorrenza delle linee ferroviarie e delle condotte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Approvazione
Art. 54
                            Il Consiglio di Stato approva il conto delle spese prima dell’esazione delle quote a carico  dello Stato, dei Comuni e dei proprietari.  CAPITOLO II  Tasse e spese
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffe per le iscrizioni a registro fondiario
Art. 55
                            Le tariffe per le iscrizioni a registro fondiario sono stabilite dalla relativa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse aggiornamento dei catastrini censuari
Art. 56
                            Il  regolamento  per  la  tenuta  dei  catastrini  stabilisce  l’ammontare  delle  tasse  percepite  per  le  operazioni  eseguite  dalla  Cancelleria  comunale  per  l’aggiornamento  dei  catastrini  censuari  ed il rilascio di estratti secondo il principio della copertura dei costi.  CAPITOLO III  Esecutività e ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecutività delle tasse ed emolumenti della
                            presente  legge  Art. 57  Le decisioni, bollette o fatture, emanate in virtù della presente legge sono parificate alle  sentenze esecutive (articolo 89 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento).
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso contro il riparto spese e le tasse
Art. 58
                            1  Contro il riparto delle spese di cui all’articolo 52 è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.  TITOLO X  Disposizioni introduttive, transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto previgente
Art. 59
                            1  Le  norme  in  base  alle  quali  è  entrato  in  vigore  nei  singoli  comuni  il  registro  fondiario  federale  restano  applicabili  con  particolare  riguardo  agli  effetti  relativi  alle  notifiche.  Il  Consiglio  di  Stato è abilitato a procedere all’epurazione dei diritti reali preesistenti ai sensi dell’articolo 44 Titolo  finale CCS, secondo le modalità stabilite dall’articolo 28 della legge di applicazione e complemento  del Codice civile svizzero (LAC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i Comuni nei quali, all’entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione del bando per la  verifica  dei  diritti  reali  limitati  trascritti  d’ufficio  e  per  la  notifica  dei  diritti  reali  preesistenti  è  già  avvenuta, rimangono applicabili gli articoli 95 e seguenti della legge generale sul registro fondiario  del 2 febbraio 1933.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            42    Cpv. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2005, 390.
                        
                        
                    
                    
                    
                Per le procedure d’introduzione del registro fondiario ai sensi dell’articolo 52 iniziate entro il 31 dicembre
2006 si applica il seguente riparto:
40% a carico dello Stato
40% a carico del Comune
20% a carico dei proprietari - BU 2005, 390.
Art. 60
                            La  presente  legge  unitamente  al  suo  allegato,  ottenuta  la  necessaria  approvazione  dell’autorità  federale  43  e  trascorsi  i  termini  di  referendum,  viene  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  44  Pubblicata nel BU  1998  , 93.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43    Approvazione federale: 30 marzo 1998 - BU 1998, 102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44    Entrata in vigore: 7 aprile 1998 - BU 1998, 93.