Legge sulle commesse pubbliche
Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) (del 20 febbraio 2001) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 28 ottobre 1998 n. 4806 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 19 gennaio 2001 n. 4806 R della Commissione della legislazione, decreta: CAPITOLO I Scopo
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Scopo
Art. 1 2
1 La presente disciplina la procedura per l’assegnazione di commesse pubbliche e ha lo scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi: a) di trattamento tra gli offerenti; b) concorrenza efficace; c) d) e) parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
2 Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. CAPITOLO II Campo d’applicazione 3
Committenti
Art. 2
4 Alla presente legge sono assoggettati: a) i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano carattere commerciale o industriale; b) committenti che sono: – preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure – sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile o a un milione di franchi; c) pubblici o privati, che esercitano nei settori dell’erogazione dell’acqua, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell’ambito di queste attività che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione). Art. 2a ...
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Commesse
Art. 3 6 1 Alla presente legge sottostanno tutte le commesse inferiori ai valori soglia, determinati e adeguati secondo l’allegato 1 a) del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici: – per commessa edile;
1 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
2 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
3 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
4 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72; BU 2008, 648.
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Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72.
6 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
– per fornitura o prestazione di servizio; – per fornitura o prestazione di servizio ai committenti indicati all’art. 2 lett. c.
2 Sono definite: a) edile, un contratto a titolo oneroso per l’esecuzione di opera di edilizia o del genio b) di fornitura, un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante leasing, locazione, affitto o nolo-vendita; c) di servizio, un contratto oneroso di prestazione di servizi.
3 Alle commesse miste, che contengono elementi appartenenti a più di una delle categorie definite nel cpv. 2, è applicabile la disciplina della parte finanziariamente più importante.
Eccezioni
Art. 4 7
1 La presente legge non si applica: a) commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al intercantonale, sono assoggettate ad altre norme; b) commesse aggiudicate a istituzioni per persone disabili, organizzazioni attive nell'inte- professionale, istituti di beneficenza e penitenziari.
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2 Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se: a) minacciati i buoni costumi, l’ordine pubblico e la sicurezza; b) la protezione della salute e della vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali; c) lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.
3 Il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri d’idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta.
4 La presente legge si applica anche alle commesse superiori ai valori soglia di cui all’art. 3 cpv. 1, nella misura in cui il diritto a esse applicabile non lo impedisca. CAPITOLO III Procedure 9
Principi procedurali Art. 5
10 Nelle procedure si devono garantire: a) degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti mantello; b) di trattamento tra uomo e donna; c) delle norme ambientali; d) degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione; e) dei dati confidenziali comunicati dall’offerente.
Procedure
Art. 6
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1 Sono definite: a) di pubblico concorso, quando il committente mette pubblicamente a concorso la prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta; b) selettiva, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa e gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione. stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti potranno presentare Nell’avviso di gara il numero degli offerenti che saranno invitati a presentare svolgersi in modo efficiente; c) su invito, quando il committente stabilisce quali offerenti sono invitati a presentare Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte; d) diretto, quando il committente aggiudica una commessa direttamente e a un prezzo di senza bando di concorso.
7 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
8 Lett. modificata dalla L 14.12.2021; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 47.
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Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
10 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
11 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
2 Il committente che intenda acquisire una commessa in prestazioni parziali (lotti) può stabilire, nel
Scelta della procedura Art. 7 12 1 Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.
2 È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a: – per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; – per commesse edili di altro genere e artigianali; – per commesse di fornitura; – per prestazioni di servizio.
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3 La procedura d’incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi e non cumulativi): a) procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti; b) tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate c) originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli o determinerebbe costi supplementari sostanziali; d) acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste committente stesso; e) eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l’esperimento di una f) acquista beni ad una borsa merci; g) aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell’ambito una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni: – la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato; – le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente; – il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento; h) della commessa, senza computo dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a: – fr. 300’000.- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale; – fr. 150’000.- per commesse edili di altro genere e artigianali; – fr. 100’000.- per commesse di fornitura; – fr. 150’000.- per prestazioni di servizio; 14 i) all’art. 2 lett. b) - il sussidio è inferiore al 50% della spesa computabile e si in una forchetta tra 1 milione di franchi e 3 milioni di franchi. 15
4 Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.
5 Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto l’anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell’anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea. 16
6 Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero
17 Art. 8 - 14 ... 18
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Art. modificato L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2015,
89.
13 Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
14 Lett. modificata dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
15 Lett. introdotta dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
16 Cpv. introdotto dalla L 18.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 397.
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Cpv. introdotto dalla L 18.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 397.
18 Art. abrogati dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72.
CAPITOLO IV Norme comuni di procedura
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Elementi del bando Art. 15 Gli elementi del bando sono: a) di gara; b) generali d’appalto; c) dell’oggetto della gara, il luogo d’esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali; d) d’offerta.
Premi e penalità Art. 16 Nei documenti di gara e nel contratto il committente può prevedere premi o penalità.
Pubblicazioni
Art. 17
1 Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale cantonale.
2 Per casi particolari può essere prevista la pubblicazione anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e/o negli organi di pubblicazione previsti dagli accordi internazionali.
Termini
Art. 18 Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte, in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per esaminare la documentazione ed elaborare la domanda o l’offerta. CAPITOLO V Offerente 20
Sede o domicilio Art. 19 21 L’offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.
Requisiti degli offerenti Art. 20 22 1 Il committente esige dall’offerente la prova dell’idoneità finanziaria, economica e tecnica.
2 Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall’offerente l’adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.
3 Il Consiglio di Stato può fissare requisiti minimi di idoneità. 23
Portale offerenti Art. 20a 24
1 La piattaforma internet «Portale offerenti» mette a disposizione degli interessati la valutazione dell’idoneità degli offerenti ai sensi della presente legge, in particolare degli art. 5 lett. a-b e 20 cpv. 3. L’uso del portale è facoltativo. Il Consiglio di Stato designa il servizio che lo gestisce.
2 L’offerente resta responsabile delle informazioni sul suo conto.
3 Sono autorizzati a inserire nel portale: a) delle assicurazioni sociali, i dati inerenti il pagamento AVS/AI/IPG/AD; b) delle imposte alla fonte e del bollo, i dati inerenti il pagamento dell’imposta alla fonte; c) esazione e condoni, i dati inerenti il pagamento delle imposte federali e cantonali.
4 La procedura è soggetta a tassa.
Capacità economica finanziaria Art. 21 Il committente può chiedere all’offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze: a) garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l’erogazione dei crediti in caso di della commessa; b) o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell’organo di revisione;
19 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
20 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
21 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
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Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
23 Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
24 Art. introdotto dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
c) concernente la cifra d’affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall’offerente negli esercizi.
Capacità tecniche Art. 22 Il committente può chiedere all’offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche: a) di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori dell’offerente ed in particolare delle persone responsabili dell’esecuzione della b) riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello della commessa; c) di lavori eseguiti negli anni precedenti l’appalto, corredato dai certificati di buona dei lavori più importanti, indicanti l’importo, il periodo e il luogo d’esecuzione; il può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti;
25 d) sull’esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità; e) del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili della commessa; f) dei lavori che l’offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all’esecuzione delle commesse.
Consorzio d’offerenti Art. 23 26
1 Il consorzio tra offerenti è di principio ammesso.
2 Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.
3 Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare, di regola, ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno.
4 Il consorzio deve essere provato in forma scritta e prevedere la responsabilità solidale e illimitata di ogni suo membro verso il committente per l’esecuzione della prestazione oggetto della commessa e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto.
Subappalto
Art. 24 27 1 È considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l’impiego di lavoratori indipendenti o autonomi.
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2 Il subappalto è di principio vietato.
3 Gli atti di gara possono ammettere il subappalto a un solo livello e alle condizioni minime: a) deve rispettare tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio; b) preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente c) deve assumere la responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il per l’esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei di legge e di contratto; d) del subappaltatore è subordinata al preventivo consenso del committente e solo per necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore e) deve allegare l’offerta del subappaltatore alla propria; f) ha l’obbligo di rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. dopo che gli URC hanno attestato l’impossibilità di reperire manodopera presso i propri potrà rivolgersi alle agenzie interinali.
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Esclusione e revoca 30
25 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
26 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
27 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211 e 377, BU 2021, 142.
28 Cpv. modificato dalla sentenza del 17 marzo 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 30.4.2021 - BU
2019, 377 e BU 2021, 142.
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Cpv. la cui entrata in vigore è stata sospesa dal Tribunale federale fino al giudizio di merito; in vigore
dal 30.4.2021 - BU 2019, 377 e BU 2021, 142.
30 Nota marginale modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
Art. 25 Il committente esclude dalla procedura o revoca l’aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l’aggiudicazione e sino al termine dell’esecuzione della prestazione contrattuale: a) adempiono ai criteri di idoneità; b) dato o danno al committente indicazioni false; 31 c) rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. a) e b); 32 d) comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo e) oggetto di una procedura di concordato o di fallimento; f) i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell’art. 5 o sono controllati stesse persone; 33 g) i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi sanzione. 34 CAPITOLO VI Offerte 35
Offerta
Art. 26
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1 Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente.
2 Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti. Art. 27 ...
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Indennità
Art. 28 1 Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l’elaborazione delle offerte.
2 Sono possibili eccezioni, in particolare per prestazioni preliminari di studio, solo se indicate dai documenti di gara.
Varianti
Art. 29 Offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell’avviso di gara.
Validità delle offerte Art. 30 38 Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate nei sei mesi a contare dalla data fissata per la presentazione. Il bando può stabilire una durata di validità delle offerte inferiore.
Apertura delle offerte Art. 31
1 Le offerte sono aperte in seduta pubblica o in altre forme equivalenti annunciate nella documentazione di gara. 39
2 Il committente tiene un verbale d’apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell’apertura.
3 Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria il diritto di prendere visione del verbale.
31 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
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Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
33 Lett. modificata dalla L 19.10.2011; in vigore dal 13.12.2011 - BU 2011, 582.
34 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
35 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
36 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
37
Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
38 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
39 Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
Aggiudicazione 40
Aggiudicazione
Art. 32 41 1 Il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%.
2 I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.
3 Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.
Decisione
Art. 33 1 La decisione di aggiudicazione, come pure quella di esclusione, è comunicata ai concorrenti.
2 Essa deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all’esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l’avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.
Annullamento e rinuncia Art. 34
1 In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute.
2 Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.
Conclusione del contratto Art. 35 1 Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso abbia concesso l’effetto sospensivo.
2 Se al ricorso non è stato accordato effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente all’istanza di ricorso la conclusione del contratto. CAPITOLO VIII Rimedi giuridici
Ricorso
Art. 36 43 1 Contro le decisioni dei committenti è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.
2 Non vi sono ferie giudiziarie. 44
Decisioni impugnabili Art. 37 Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo: a) del bando; b) dell’offerente; c) sulla scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura selettiva; d) la revoca, l’interruzione o l’annullamento della procedura. 45
Motivi di ricorso Art. 38
1 Il ricorso è proponibile contro: a) di diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere di apprezzamento; b) errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
2 Non può essere addotto il motivo dell’inadeguatezza.
3 Contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando.
40 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
41 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
42 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
43
Art. modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24, 72 e 101.
44 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
45 Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
Garanzie processuali Art. 39 Chiunque adisce l’autorità di ricorso deve fornire su ordine del Presidente, garanzie per le spese processuali presunte.
Effetto sospensivo Art. 40 1 Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Presidente può accordarlo d’ufficio o su istanza di una parte.
2 La concessione dell’effetto sospensivo può essere subordinata alla prestazione di un’adeguata garanzia.
3 In materia di misure provvisionali sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 46
Decisione
Art. 41 1 In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo, di regola, rinvia la decisione al committente, con o senza condizioni vincolanti, affinché renda una nuova decisione. Quando dispone degli elementi necessari, può decidere esso stesso nel merito.
2 In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto, l’autorità di ricorso ad accertarne l’illiceità.
Risarcimento dei danni Art. 42 47 1 Il risarcimento danni è limitato alle spese indispensabili assunte dall’offerente per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.
2 La decisione è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; l’azione si prescrive in un anno dalla costatazione giudiziaria dell’illecita decisione. CAPITOLO IX Contratto e sue condizioni 48
Contratto
Art. 43
1 Operata l’aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto.
2 Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono stati alla base del bando di gara.
Divieto di cessione Art. 44
1 L’assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.
2 Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.
3 Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.
Archiviazione
Art. 44a 49
1 Sono da conservare per 3 anni dopo la conclusione legale della procedura: a) di gara; b) di gara; c) d’apertura delle offerte; d) sulla procedura d’aggiudicazione; e) comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell’ambito della procedura f) considerata.
2 I documenti inseriti nel Portale offerenti sono conservati per 5 anni. CAPITOLO X Sussidi, sanzioni e vigilanza 50
46 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
47 Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
48 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
49
Art. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29; precedenti modifiche: BU 2005,
24 e 72.
50 Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
Committenti assoggettati per sussidio Art. 45 51
1 L’art. 14 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 si applica per i versamenti ai committenti che sono assoggettati alla presente legge quali beneficiari di sussidi. L’esigibilità del saldo del sussidio è subordinata alla prova del rispetto delle condizioni di legge, di gara e di contratto da parte degli aggiudicatari.
2 L’art. 16 della legge sui sussidi cantonali si applica quale conseguenza della violazione della presente legge da parte di committenti ad essa assoggettati quali beneficiari di sussidi.
Sanzioni amministrative Art. 45a
52
1 In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato punisce il contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o lo esclude da ogni commessa soggetta alla presente legge per un periodo massimo di 5 anni.
2 Anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria di al massimo fr. 20’000.– se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge.
3 Sono considerate gravi violazioni, segnatamente: a) di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni dalla legge, dal bando o dal committente; b) le procedure richieste dalla legge per l’assegnazione di commesse o i relativi ordini Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione; c) il requisito di sede o domicilio; d) la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi; e) la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di f) la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall’art. 24 cpv. 1 della legge; g) commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione; h) di segnalare fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione o penale ai sensi della presente legge.
4 Le decisioni di esclusione devono essere rese pubbliche per il tramite del ufficiale o tramite altri mezzi destinati al medesimo scopo.
5 Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha l’obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione ai sensi della presente legge e di collaborare agli accertamenti necessari, segnatamente da parte dell’autorità di vigilanza.
53
Sanzioni penali Art. 45b 54 1 È punito con la multa sino a fr. 50’000.– chiunque intenzionalmente: a) fraudolentemente di fornire indicazioni o documentazione; b) false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente su determinanti allo scopo di legittimare la sua partecipazione o l’aggiudicazione di commesse c) a un subappalto non autorizzato o esegue una commessa con personale o mezzi non e violando il requisito di domicilio e sede in Svizzera allo scopo di conseguire un indebito d) le norme della presente legge in materia di preimplicazione o ricusa allo scopo di un indebito profitto.
2 Si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di competenza del Consiglio di Stato.
Vigilanza
Art. 46 Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.
51 Art. modificato L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
52 Art. modificato L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
53
Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.
54 Art. modificato L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011,
582.
CAPITOLO XI Disposizioni finali
55
Disposizioni transitorie Art. 47 La presente legge non si applica a procedure di aggiudicazione già pendenti, ad eccezione delle vie di ricorso.
Entrata in vigore Art. 48 1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.
56 Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017 57 La presente modifica di legge non si applica alle procedure di aggiudicazione già aperte al momento della sua entrata in vigore. Pubblicata nel BU 2001 , 91.
55
Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
56 Entrata in vigore: 1° maggio 2001 - BU 2001, 99.
57 Disposizione transitoria introdotta dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.
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