Regolamento della legge della scuola (400.110)
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Regolamento della legge della scuola

Regolamento della legge della scuola (RLSc) 1 (del maggio 1992) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati – della scuola del 1° febbraio 1990; – 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi del 25 giugno 1928, 2 decreta: TITOLO I Disposizioni generali
Dipartimento e unità amministrative
3
(art. 8 Lsc) Art. 1 4 1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del presente regolamento.
2 Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono: a) il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale; b) il termine sezioni dell’insegnamento e della formazione: la Sezione delle scuole comunali, Sezione dell’insegnamento medio, la Sezione della pedagogia speciale, la Sezione medio superiore, la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi, la Sezione della formazione e sociale e l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione. 5
Competenze decisionali in materia finanziaria 6 Art. 1a 7 Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue: a) o al responsabile CRB fino a fr. 10’000. –;
8 b) per importi superiori a fr. 10’000.- e fino a fr. 30’000.– ; c) del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000. – e fino a fr. 100’000.–; d) di Stato per importi superiori a fr. 100’000. –.
Obbligo scolastico e formativo Art. 1b
9 Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie e l’obbligo formativo sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.
Ammissione alle scuole cantonali
1 Titolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003,

369.

2 Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594.
3 Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014,

340.

4

Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
5 Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
6 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente
modifica: BU 2014, 340.
7 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
1994, 607; BU 2014, 340.

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Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
9 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174; precedenti modifiche: BU 1994,
607; BU 2014, 340; BU 2014, 594.
a) condizioni del domicilio 10 Art. 1c 11
1 Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è richiesta l’attestazione del Comune di domicilio.
2 È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.
3 Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle ragioni invocate e commisurandole con l’aggravio che ne deriva all’istituto scolastico; per gli stranieri è inoltre necessaria l’autorizzazione come al cpv. 2.
4 L’ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole, congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al Consiglio di Stato.
b) tasse 12
(art. 7 cpv. 1 bis e 4 Lsc) Art. 1d 13
1 Per l’ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente: a) media fr. 7’500. –; b) medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 15’000.–; c) speciali fr. 44’000.–; d) dell’infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.
2 Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi.
3 La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti nell’ambito di scambi scolastici; nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, qualora il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner, la tassa non è percepita per gli allievi del Cantone partner che frequentano la scuola per un anno al massimo.
14
Collaborazioni con altre scuole Art. 1e 15 Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell’interesse degli allievi e del sistema scolastico.
Programmi e piani di studio delle scuole professionali Art. 1f 16 L’approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non previsto da norme federali, compete al Dipartimento.
Innovazioni e sperimentazioni
(art. 13 Lsc)
a) proposte Art. 2 17 1 Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.
2 Per lo studio delle proposte il Dipartimento può allestire gruppi di lavoro con riferimento ai disposti del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. 18
10 Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente
modifica: BU 2014, 340.
11 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
12 Nota marginale modificata dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica:
BU 2014, 340.
13 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU
2014, 53; BU 2014, 340.
14 Cpv. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.
15 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU
2014, 340.
16 Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU
2014, 340.

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Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedenti modifiche: BU 2002, 195; BU 2012, 282.
18 Cpv. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
b) presentazione e preavviso Art. 3 19
1 Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo progetto.
2 Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli organi di conduzione degli istituti interessati.
c) contenuto ed eccezioni Art. 4 1 Le proposte devono indicare: a) che stanno alla base del progetto; b) del progetto e i suoi obiettivi; c) d) e le tecniche di attuazione; e) di realizzazione; f) deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi; g) delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione; h) di assistenza richieste; i) di verifica e di valutazione; l) di estensione o di generalizzazione; m) spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.; n) dei responsabili.
2 L’obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati ad assumere direttamente l’attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.
d) rapporto descrittivo e annuale Art. 5 Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all’autorità o all’organo che l’ha autorizzata.
e) revoca Art. 6 Un’eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell’anno scolastico.
Concessione deroga temporanea Art. 6a 20 La concessione della deroga temporanea prevista dall’art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge spetta alle Divisioni.
Eccezioni al mercoledì pomeriggio Art. 6b
21 La concessione delle eccezioni previste dall’art. 15 cpv. 6 della legge spetta alle rispettive sezioni dell’insegnamento e della formazione; è data facoltà di reclamo alla sezione che ha concesso l’eccezione.
Comprensori di frequenza Art. 6c 22 La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall’art. 16 della legge spetta al Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento. Art. 7 ... 23 TITOLO II Organi degli istituti scolastici Capitolo primo Organi di conduzione degli istituti cantonali
19 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
20 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2003, 369.
21 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2014, 340.

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Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2003, 369.
23 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

Composizione

(art. 27 cpv. 1 Lsc) Art. 8 24 La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall’art. 27 cpv. 1 della legge.

Il direttore

(art. 28 e 29 Lsc)
a) compiti Art. 9
1 I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 29 della legge. 25
2 L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda: a) specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali; b) fra le componenti dell’istituto; c) alla vita dell’istituto; d) delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico. 26
3 Per quanto riguarda l’insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il direttore: a) contributi e verifiche all’attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali; b) particolare assistenza ai docenti neoassunti; c) all’occorrenza l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti
11 della legge. 27
b) requisiti Art. 10 1 Il direttore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado nell’ordine della scuola che dirige, dell’abilitazione all’insegnamento, di regola di un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.
2 In difetto dell’abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.
c) onere d’insegnamento Art. 11 1 L’onere d’insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali.
2 Il Dipartimento può concedere l’esonero per ragioni attinenti alla situazione dell’istituto o per l’esecuzione di compiti speciali.
d) rientro nell’insegnamento Art. 12 Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l’insegnamento nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.

Il vicedirettore

(art. 28 e 29 Lsc)
a) compiti Art. 13 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.
b) requisiti Art. 14 1 Il vicedirettore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e nell’ordine di scuola in cui opera, dell’abilitazione all’insegnamento e, di regola, di un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni.
2 In difetto dell’abilitazione all’insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.
c) riduzione d’orario
24 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

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Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
26 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
27 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
Art. 15 28 1 La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 5 ore-lezione oltre a un’ora-lezione ogni 65 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 12 ore-lezione.
2 La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 16 ore-lezione.
3 La riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento per i vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
4 Le modalità di rientro nell’insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore.
d) numero dei vicedirettori 29 Art. 16 30 1 Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha un vicedirettore.
2 Il numero dei vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti
(art. 34 Lsc)
a) designazione 31 Art. 17
32
1 Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.
2 I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.
3 L’attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev’essere equivalente ad almeno 3/4 dell’onere d’insegnamento a orario completo.
b) numero dei membri 33 Art. 18 34
1 Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha due membri del consiglio di direzione eletti dai docenti.
2 Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
c) riduzione d’orario 35 Art. 19 36 1 La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 2 ore-lezione oltre a un’ora- lezione ogni 68 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di
9 ore-lezione.
2 La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 8 ore-lezione.
3 La riduzione dell’orario settimanale per i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
4 Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata all’inizio dello stesso, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.
37
Dotazione di direzione negli istituti del settore postobbligatorio 38
28 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2007,
695; BU 2016, 346.
29 Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
30 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2016, 346.
31 Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
32 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
33 Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
34 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
35 Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

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Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
37 Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
38 Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
Art. 20
39
1 Gli istituti del settore postobbligatorio dispongono di una dotazione oraria di direzione che comprende le riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei direttori, vicedirettori, dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
2 La dotazione oraria di direzione è di 25 ore-lezione di base per ogni istituto; oltre alla dotazione di base il Dipartimento attribuisce ad ogni singolo istituto secondo le necessità un numero di ore pari ad un massimo complessivo di 36 ore-lezione per ogni istituto dell’intero settore postobbligatorio.
3 La dotazione oraria di direzione viene definita dal Dipartimento ogni due anni, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo quadriennio.
4 Nel caso di istituti o centri professionali con esigenze particolari, il Dipartimento può derogare ai parametri indicati ai capoversi 2 e 3.
Ripartizione delle riduzioni d’orario 40 Art. 20a 41
1 Nel contesto definito dalle disposizioni precedenti, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo biennio, i consigli di direzione degli istituti del settore postobbligatorio decidono, con l’avvallo della Divisione competente, la ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento tra i vicedirettori e i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
2 Analogamente a quanto previsto al cpv. 1, i consigli di direzione delle scuole medie e delle scuole speciali possono decidere, con l’avvallo della Divisione della scuola, una diversa ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti.
Conversione delle risorse Art. 20b 42 1 Il consiglio di direzione può chiedere alla Divisione di convertire delle ore-lezione attribuite ai vicedirettori e ai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti in ore lavorative del personale amministrativo con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato.
2 La conversione non genera costi supplementari ed è stabilita a tempo determinato; per determinare il grado di assunzione del personale amministrativo di cui al cpv. 1 fa stato l’onere finanziario delle ore-lezione convertite secondo modalità definite dal Dipartimento.
3 Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d’incarico previsto dall’art. 15 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995. Art. 21 ... 43
Base di calcolo Art. 22
44 Richiamato l’art. 9 del regolamento sull’onere d’insegnamento dei docenti del 23 maggio
2018, la durata effettiva dell’attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti, si ottiene moltiplicando il numero delle ore– lezione di riduzione concesse per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola in base a una normativa stabilita dal Dipartimento.
Il consiglio di direzione
(art. 35 Lsc)
a) compiti Art. 23 1 I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall’art. 35 della legge. 45
2 La ripartizione dei compiti all’interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso.
b) riunioni e verbali

39

Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007,

695.

40 Nota marginale modificata dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
41 Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007,

695.

42 Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.

43

Art. abrogato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
44 Art. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
45 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
3 Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.
4 Di ogni seduta viene tenuto un verbale.
Il collegio dei docenti
(art. 36 e 37 Lsc)
a) membri del collegio Art. 24 46 1 I docenti e le altre figure scolastiche possono essere, a pieno titolo, membri di un solo collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio.
2 Sono considerate figure scolastiche ai sensi del cpv. 1 gli orientatori scolastici e professionali, i bibliotecari, i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e i collaboratori non docenti incaricati della gestione dei casi difficili; quando essi operano in più sedi, il Dipartimento definisce l’istituto del quale essi sono membri del collegio dei docenti.
3 I docenti e le altre figure scolastiche che non hanno la sede di servizio nell’istituto, come pure i docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni d’insegnamento.
4 Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti.
b) compiti Art. 25
47 I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall’art. 37 della legge. Compiti particolari possono essere previsti dal regolamento interno dell’istituto.
c) presidenza Art. 26 1 Il collegio dei docenti designa all’inizio di ogni anno scolastico un presidente cui compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario.
2 Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione.
d) riunioni Art. 27 1 Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all’anno.
2 La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio.
3 Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe. 48
e) partecipazione delle altre componenti alle sedute Art. 28 Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell’istituto.

f) convocazione

Art. 29 1 Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.
2 La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.
g) quorum Art. 30 1 Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2 In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.
h) deliberazioni e verbale Art. 31 1 Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’elenco delle trattande; in casi urgenti, all’inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell’istituto.
46 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

47

Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
48 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche:
2003, 369; BU 2014, 340.
3 A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
4 Di ogni seduta viene steso un verbale.
Istituti di scuola speciale
(art. 24 Lsc) Art. 32
49 Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012. Capitolo secondo Organi di conduzione degli istituti comunali o consortili della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
Composizione e finanziamento
(art. 27 Lsc e art. 34 cpv. 3 Lstip) Art. 33 1 La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base possibilità indicate all’art. 27 cpv. 3 e 4 della legge.
50
2 I relativi oneri sono interamente a carico dell’autorità di nomina.

Il direttore

(art. 30 e 31 Lsc)
a) compiti Art. 34 1 I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 31 della legge; negli istituti dove non esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall’art. 35 della legge. 51
2 Il direttore inoltre: a) l’organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche; 52 b) l’utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.
b) vigilanza e consulenza Art. 35 L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda: a) educative e l’insegnamento; b) con gli allievi e i genitori; c) dell’istituto; d) delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico. 53
c) attività educative e insegnamento Art. 36 Per quanto riguarda le attività educative e l’insegnamento, il direttore: a) con l’ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce base delle indicazioni cantonali; 54 b) particolare assistenza ai docenti neoassunti; c) all’occorrenza, l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti
11 della legge. 55
d) requisiti Art. 37 1 Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un’abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell’infanzia. 56
2 Egli deve inoltre possedere, di regola, un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.
e) onere di lavoro
49 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2003, 369.
50 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
51 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
52 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
53 Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
54 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

55

Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
56 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2001, 370.
Art. 38
57
1 Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.
2 In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie speciali nell’istituto di cui è direttore. 58

Il vicedirettore

(art. 30 e 31 Lsc)
a) compiti Art. 39 Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.
b) requisiti Art. 40
1 Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 37 cpv. 1 del presente regolamento.
c) onere di lavoro
2 Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall’autorità di nomina. 59
3 Valgono le disposizioni previste dall’art. 22. 60
d) numero dei vicedirettori Art. 41 Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio, rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile.
Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti
(art. 34 Lsc)
a) istituzione del consiglio di direzione Art. 42 L’istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile.
b) designazione Art. 43
1 Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dall’autorità di nomina.
c) requisiti
2 I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.
d) numero dei membri Art. 44 61 Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall’autorità di nomina, riservate le disposizioni dell’art. 34 cpv. 1 della legge.
e) riduzione dell’onere d’insegnamento Art. 45 1 La funzione di membro del consiglio di direzione comporta: a) riduzione settimanale dell’onere d’insegnamento, oppure 62 b) caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo.
63
2 Se quanto previsto al cpv. 1 non è possibile, l’autorità di nomina corrisponde un adeguato compenso.
3 Valgono le disposizioni previste dall’art. 22. 64
57 Disposizione transitoria:
L’Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all’art. 38 cpv. 2 per il solo anno
scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
58 Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
59 Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
60 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
61 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 1996, 417.

62

Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
63 Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
64 Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
f) sostituzione, orario e termine del mandato Art. 46
1 Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio di direzione che beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento, l’autorità di nomina procede mediante incarico annuale, previo concorso.
2 ...
65
3 Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell’inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto. Art. 47 ...
66
Il consiglio di direzione Art. 48 Valgono le disposizioni previste dall’art. 23 del presente regolamento.
Il collegio dei docenti Art. 49 Valgono le disposizioni previste dagli art. da 24 a 31 del presente regolamento. Capitolo terzo Organi di conduzione degli istituti comunali postobbligatori Art. 50 ...
67 Capitolo quarto Organi pedagogico-didattici
Il consiglio di classe
(art. 38 Lsc)
a) composizione Art. 51 68 Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano il consiglio di classe.
b) compiti Art. 52 Il consiglio di classe ha i seguenti compiti: a) l’informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli e di programmazione di attività della classe; b) i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro, il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo; c) le difficoltà gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi; d) i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti; e) presieduto dal direttore, le opportune decisioni a fine anno sul degli allievi una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali; sono riservate le particolari per le scuole postobbligatorie. 69
c) riunioni Art. 53
1 Il consiglio di classe si riunisce: a) dell’anno scolastico; b) fine di ogni periodo scolastico; c) fine dell’anno scolastico.
2 di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.
65 Cpv. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 370.
66 Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2012, 282.

67

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
68 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
69 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
3 Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe. 70
d) partecipazione Art. 54 1 La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti delle materie obbligatorie.
2 La partecipazione dei docenti delle materie opzionali e facoltative e degli operatori scolastici specializzati è definita nei regolamenti delle leggi speciali. 71
e) modalità di funzionamento Art. 55 La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.
f) decisioni sulla promozione degli allievi Art. 56
1 Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.
2 Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta. 72
3 I docenti riuniti per decidere della promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è consentito il voto segreto.
4 Delle decisioni prese si stende un verbale.
Il docente di classe
(art. 38 Lsc)
a) attribuzione Art. 57 73 1 A ogni classe delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente di classe.
2 A un docente delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnata, di regola, una sola docenza di classe; nelle scuole professionali con tirocinio in azienda allo stesso docente possono essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe.
3 Al docente di classe è riconosciuta la riduzione dell’orario di insegnamento prevista dai regolamenti di applicazione delle leggi speciali.
b) compiti Art. 58 I compiti del docente di classe sono: a) e presiedere il consiglio di classe tranne nel caso di cui all’art. 52 lett. e) del presente b) il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per con i maestri di tirocinio; c) il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle in classe e ai compiti a domicilio; d) i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a e) la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi; f) con l’orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico con altri servizi.
Gruppi di docenti per materie
(art. 10 cpv. 2 c Lsc) Art. 59
1 A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni materia d’insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione avviene per istituto.
2 I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nei regolamenti delle leggi speciali.
70 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche:
2003, 369; BU 2014, 340.
71 Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.

72

Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
73 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2003, 369.
Capitolo quinto Organi di rappresentanza
L’assemblea degli allievi
(art. 39 e 40 Lsc)
a) costituzione e riunioni Art. 60
74
1 A partire dal secondo biennio della scuola media si costituiscono in assemblea.
2 La costituzione avviene previa informazione degli allievi da parte della direzione di istituto.
3 Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.
4 Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.
5 Per le scuole professionali con tirocinio in azienda i regolamenti di applicazione delle leggi speciali possono prevedere modalità particolari di funzionamento dell’assemblea.
b) regolamento Art. 61 L’assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea stessa; esso è approvato dal consiglio di direzione.
Riunioni degli allievi di una o più classi
(art. 43 cpv. 2 Lsc)
a) scopo Art. 62 1 Gli allievi di una classe o di più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse.
b) riunioni
2 Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell’orario di lezione; esse possono essere indette a partire dalla scuola media; i docenti interessati vi partecipano.
3 Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi o dei docenti.
L’assemblea dei genitori
(art. 41 e 42 Lsc)
a) costituzione e riunioni Art. 63 75
1 I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.
2 La costituzione avviene previa informazione dei genitori da parte della direzione di istituto.
3 Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.
b) regolamento Art. 64 1 L’assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea stessa; esso è approvato: a) consiglio di direzione per gli istituti cantonali;
76 b) ispettorati per gli altri istituti comunali e per le scuole speciali. 77
2 Tutti i detentori dell’autorità parentale hanno diritto di voto.
Il consiglio d’istituto
(art. 26 Lsc)
a) Istituzione Art. 65 1 Il consiglio d’istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti: a) scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell’assemblea dei e dell’assemblea degli allievi;
78 b) scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell’assemblea dei del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del di direzione o della direzione di istituto. 79
74 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
75 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
76 Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

77

Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
78 Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
79 Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
2 Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.
b) compiti Art. 66 80 I compiti assegnati al consiglio d’istituto sono definiti dall’art. 26 della legge.
c) modalità di elezione Art. 67 I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.
d) rappresentanti dei comuni Art. 68 1 Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto è fatta dai rispettivi municipi, Ogni comune, indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l’istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro.
2 Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell’istituto vi fa parte
3 Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra i suoi membri.
4 I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.
e) modalità di funzionamento Art. 69 1 Nella prima seduta dell’anno scolastico il consiglio d’istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.
2 Di ogni seduta viene redatto un verbale.

f) convocazione

Art. 70
1 Il consiglio d’istituto è convocato dal presidente per iniziativa: a) presidente stesso; b) consiglio di direzione; c) terzo dei suoi membri; d) Dipartimento.
2 La prima seduta dell’anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.
Disposizioni comuni
(art. 44 Lsc) Art. 71 81
1 Le disposizioni comuni indicate all’art. 44 della legge valgono per i seguenti organi: a) degli allievi; b) dei genitori; c) d’istituto.
2 La possibilità di riconvocarsi secondo l’art. 44 lett. c) della legge vale solo per l’assemblea dei genitori. Art. 71a ... 82 Capitolo sesto Regolamento degli istituti
Regolamento interno
(art. 24 cpv. 7 Lsc) Art. 72 83 Entro un anno dalla sua costituzione, ogni istituto deve darsi un regolamento interno, preventivamente sottoposto in consultazione alle sue componenti, la cui approvazione spetta al
80 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
81 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
82 Art. abrogato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53; precedente modifica: BU 2003,

369.

83 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2003, 369.
Dipartimento per le scuole cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali e consortili, su preavviso degli ispettorati. TITOLO III Insegnamento privato
Lingua d’insegnamento
(art. 80 cpv. 2 e 3 Lsc) Art. 73 84
1 La lingua di insegnamento nelle scuole dell’obbligo private è l’italiano.
2 Il Dipartimento può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua secondo i seguenti parametri massimi: a) scuola dell’infanzia alcune attività ludiche in francese, tedesco o inglese, ma al massimo
1/6 dell’orario settimanale; b) scuola elementare insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 1/3 dell’orario oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/4 dell’orario settimanale; c) scuola media insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 2/3 dell’orario oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/2 dell’orario settimanale.
3 L’autorizzazione di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concessa su istanza motivata corredata dall’indicazione: a) scelta della seconda lingua di insegnamento; b) descrizione qualitativa e quantitativa della parte di insegnamento che verrebbe impartito seconda lingua; c) dei docenti incaricati dell’insegnamento nella seconda lingua, comprese le loro linguistiche.
4 L’autorizzazione ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata; il Dipartimento decide anche sulla sua eventuale limitazione o sulla sua revoca.
5 È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
Deroga temporanea all’insegnamento in italiano
(art. 80 cpv. 3 LSc) Art. 73a
85
1 La deroga prevista dall’art. 80 cpv. 3 della legge è concessa annualmente dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente in Ticino il primo anno può essere rinnovata al massimo per cinque anni.
2 Durante tale periodo agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento deve essere impartito in lingua italiana almeno nella misura di 1/5 dell’orario settimanale.
3 Dopo il quinto rinnovo la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d’obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata nella quale l’insegnamento sia impartito giusta l’art. 73.
4 L’istanza di richiesta della prima deroga deve essere inoltrata al Dipartimento dai genitori dell’allievo mediante l’apposito modulo non più tardi di un mese prima dell’inizio dell’anno scolastico o di due mesi dopo il trasferimento in Ticino, mentre l’istanza di rinnovo della richiesta di deroga va inoltrata entro il 31 luglio precedente il nuovo anno scolastico.
5 Nell’istanza i genitori devono motivare la loro richiesta dimostrando la loro intenzione di risiedere solo temporaneamente nel Cantone e quali siano i bisogni dell’allievo che renderebbero necessaria la deroga.
6 È riservata l’applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge.
Apertura ed esercizio di scuole private Art. 73b
86
1 L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di scuole private deve essere richiesta al Dipartimento presentando un’istanza motivata.
2 Per le scuole dell’obbligo l’istanza di cui al cpv. 1 deve contenere: a) del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla per le scuole parificate il piano di studi, gli orari, l’organizzazione della scuola e il sistema valutazione devono essere conformi a quanto previsto per le scuole pubbliche; b) piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
84 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2005, 13; BU 2014, 340.

85

Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2014, 340.
86 Art. introdotto dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.
c) documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario del direttore, dei membri della direzione e dei docenti; d) di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti; per le parificate i titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento scuole pubbliche; e) di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di del Dipartimento della sanità e della socialità.
3 Per le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private l’istanza di cui al cpv. 1 deve contenere: a) del progetto pedagogico, che deve essere adeguato a preparare gli studenti del titolo; b) piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine; c) documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario del direttore, dei membri della direzione e dei docenti; d) di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti; e) di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di del Dipartimento della sanità e della socialità. 87
3bis Le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private che intendono preparare gli studenti ad una maturità estera possono essere autorizzate all’apertura e all’esercizio solo a condizione che il loro progetto pedagogico sia congruente con l’iter formativo estero che porta al conseguimento della maturità estera. Il Dipartimento può richiedere tutta la documentazione necessaria per una verifica in tal senso e, se del caso, porre condizioni adeguate a garantire la qualità della formazione. 88
4 La decisione sul rilascio dell’autorizzazione all’apertura e sulla sua revoca è decisa dal Dipartimento. 89
4bis La decisione sul rilascio all’autorizzazione all’esercizio, che ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete al Dipartimento; la procedura di rinnovo è semplificata per le scuole per le quali il progetto pedagogico non cambia. 90
5 È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate
91
(art. 82, 83 e 96 Lsc) Art. 74 92 1 Nell’ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti.
2 La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi. 93
3 Il Dipartimento vigila anche affinché nell’esercizio dell’attività scolastica le scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all’insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all’organizzazione dell’anno scolastico.
4 La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private.
Vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate
94
(art. 82 e 85 Lsc)
87 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.

88

Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
89 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2019,

244.

90 Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
91 Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
92 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2012, 282.
93 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
94 Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
Art. 75
95
1 Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti.
2 La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.
96
Elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie 97 Art. 76 98 Il Dipartimento pubblica annualmente l’elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie parificate e non parificate.
Vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private
(art. 86 Lsc) Art. 77 99
1 Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti.
2 La vigilanza è di regola esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi, degli iscritti agli esami di maturità e dei promossi. Art. 78 ... 100 Art. 79 ...
101
Passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole
obbligatorie pubbliche o private parificate 102
(art. 85 cpv. 2 Lsc) Art. 80
103
1 Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento.
2 ... 104
3 Le prove di accertamento sono organizzate dagli ispettorati tramite le direzioni di istituto per le scuole dell’infanzia e elementari, rispettivamente dalle direzioni di istituto per le scuole medie, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali. 105
Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie
alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche
(art. 85 cpv. 3 e 86 cpv. 4 Lsc) Art. 81 106 Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione in base a quanto previsto dal regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016.
Insegnamento presso le famiglie
95 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012,

282.

96 Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.

97

Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
98 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286: precedente modifica: BU 2012,

282.

99 Art. reintrodotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedenti modifiche: BU 2003,
417; BU 2012, 282 e BU 2015, 199.
100 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedente modifica: BU 1994,
77; BU 2002, 76; BU 2003, 369.
101 Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417.
102 Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
103 Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003,
369; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
104 Cpv. abrogato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 54.

105

Cpv. modificato dal R 21.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 309.
106 Art. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003,

369.

Art. 81a 107 La concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 90 della legge spetta alla Divisione della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.

Tasse

Art. 81a bis
108
1 Per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione e per le altre incombenze sono dovute le seguenti tasse: a) 200 a 1’250 franchi per un’autorizzazione all’apertura e/o all’esercizio di una scuola privata un solo ordine scolastico, come pure per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio; b) 200 a 500 franchi per un’autorizzazione all’insegnamento in una seconda lingua, come pure il suo rinnovo; c) 500 a 1’000 franchi per la revoca o la limitazione di un’autorizzazione di cui alle lett. a) e b); d) 200 a 800 franchi per un’autorizzazione all’insegnamento presso le famiglie e per una sua o limitazione; e) 100 a 200 franchi per la concessione di una deroga giusta l’art. 73a e per il suo rinnovo; f) 200 a 1’000 franchi per un’ispezione straordinaria giustificata da concreti indizi di anomalie.
2 Per le tasse di cui al cpv. 1 lett. a), b), d) ed e) è possibile chiedere l’anticipo da parte dell’istante dell’importo minimo; in questo caso l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento dell’anticipo. 109 TITOLO IV Banca dati scolastica 110

Competenze

Art. 81b 111
1 Il Centro di competenze GAGI (di seguito centro GAGI) è l’organo responsabile della banca dati GAGI di cui agli art. 91a e segg. della legge. Esso decide le modalità di elaborazione dei dati, decide e gestisce i diritti di accesso tenendo conto in particolare delle necessità degli utenti per l’esecuzione di specifici compiti legali, assicura il controllo dell’uso da parte degli utenti autorizzati e garantisce la sicurezza dei dati adottando le opportune misure tecniche.
2 Il Dipartimento è l’autorità di vigilanza sull’attività del centro GAGI.
Immissione e catalogo dei dati Art. 81c
112
1 Tutti gli istituti scolastici della scuola pubblica aggiornano costantemente i dati dei loro allievi nella banca dati GAGI.
2 Gli istituti privati possono chiedere di usare la banca dati GAGI presentando un’istanza al centro GAGI, che decide positivamente se sono garantiti gli standard validi per gli istituti della scuola pubblica.
3 I dati sono di proprietà del Cantone.
4 La registrazione inerente ad ogni allievo contiene i seguenti dati: a) e nome; b) di nascita; c) d) AVS; e) f) g) e indirizzo di domicilio; h) madre e altre lingue conosciute; i) (cognome, nome, data di nascita, professione); j) (cognome, nome, data di nascita, professione); k) parentale; l) di lavoro e contratto se apprendista; m) fratelli/sorelle; n) e luogo di nascita se nato/a all’estero;
107 Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340;
precedente modifica: BU 2003, 369.
108 Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2020,

124.

109 Cpv. modificato dal R 23.2.2022; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 53.

110

Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
111 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
112 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
o) di entrata in Svizzera se straniero/a; p) se straniero/a (tipo, data di rilascio, data scadenza); q) per le statistiche federali della formazione; r) s) SBT; t) i dati scolastici, segnatamente inerenti ad iscrizioni, ammissioni, orientamento scolastico professionale, stage, servizi attivati, dispense, esoneri, percorso scolastico, assenze, giudizi, promozioni, titoli, sanzioni scolastiche, eventuali dati medici per accesso alle sanitarie; u) i dati concernenti le attività inerenti al rispetto dell’obbligo formativo tra quelle previste
2a cpv. 2 del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.
5 Oltre ai dati elencati al cpv. 4, per l’adempimento dei loro compiti legali, gli istituti, il Servizio dell’educazione precoce speciale e il Servizio di sostegno pedagogico possono raccogliere anche i seguenti dati dell’allievo: a) legale (tutore, curatore); b) di accoglienza; c) allergie e/o disabilità; d) da allertare se necessario, altri operatori o professionisti significativi; e) e/o cassa malattia; f) o prestazioni dell’assicurazione invalidità; g) dello sviluppo; h) diagnosi, piano terapeutico; i) ed eventuali ospedalizzazioni; j) comportamentali, di autoregolazione, di adattamento, dello sviluppo o di disfunzioni cognitive e altre tipologie di difficoltà o disturbo; k) socio-economico-culturali; l) inerenti ai genitori; m) pregressa irregolare o insufficiente.
6 Nel singolo caso possono essere elaborati altri dati personali, se ciò è necessario per l’adempimento di specifici compiti legali.
Mancato rispetto dell’obbligo scolastico e formativo Art. 81c bis
114
1 La banca dati GAGI segnala al servizio designato dal Dipartimento se un allievo fino ai quindici anni di età non risulta iscritto ad una scuola.
2 Parimenti essa segnala se un minorenne tra i quindici anni e la maggiore età non sta frequentando una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, un pretirocinio, oppure un’attività formativa tra quelle previste all’art. 2 lett. a e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.
Diritti di immissione e di richiamo Art. 81d 115 1 Il centro GAGI gestisce l’elenco delle persone che per funzione hanno un diritto personale all’immissione dei dati nella banca dati GAGI, dei dati che queste persone possono inserire o modificare, rispettivamente delle persone che hanno un diritto a richiamare dei dati e a vederli. L’autorità di vigilanza è regolarmente informata.
2 Su istanza il centro GAGI può eccezionalmente estrarre per conto terzi dei dati dalla banca dati GAGI nella misura in cui: a) avviene a seguito di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici; b) è limitata ai dati necessari a svolgere o adempiere allo scopo; c) garantita l’anonimità dei dati.
3 L’istanza di cui al cpv. 2 deve contenere: a) sul richiedente; b) richiesti; c) dell’esistenza di una base legale o di un compito legale o di un interesse legittimo; d) per il quale i dati vengono utilizzati.
Diritto alle informazioni e agli estratti

113

Lett. introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
114 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
115 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Art. 81e 116 I genitori dell’allievo minorenne e l’allievo maggiorenne hanno il diritto di ottenere dall’autorità di vigilanza su semplice richiesta scritta qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che concerne i dati personali dell’allievo. TITOLO V Procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche 117 Capitolo primo Generalità
Ricorso contro le valutazioni scolastiche
(art. 96 Lsc)
a) campo di applicazione Art. 82 1 Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate.
2 Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d’esame.
b) autorità di ricorso
(art. 11 e 27 Lsc)
3 Il ricorso è proponibile: a) per le valutazioni nelle scuole dell’infanzia ed elementare; 118 b) direzione di istituto, in tutti gli altri casi; 119 c) di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze. 120 Capitolo secondo Ricorsi in prima istanza
Ricorsi all’ispettorato e alla direzione di istituto 121
(art. 96 cpv. 2 Lsc) Art. 83 1 Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.
2 ... 122
3 ...
123
Ricevibilità e irricevibilità
(art. 92 Lsc) Art. 84 1 I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all’art. 83 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.
2 Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall’art. 92 Lsc.
Evasione dei ricorsi Art. 85 124
1 I ricorsi sono trasmessi d’ufficio per decisione all’autorità competente secondo la legge (ispettorato o direzione di istituto). 125
2 L’ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente. 126
3 Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi compatibilmente con l’urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell’allievo, in sua vece può essere sentito il solo docente di classe.
116 Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
117 Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
118 Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009,
309; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

119

Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
120 Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
121 Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014,

340.

122 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
123 Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

124

Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
125 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
126 Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.
4 La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere comunicata al ricorrente per lettera raccomandata. 127 Art. 86 ... 128 Art. 87 ... 129 Capitolo terzo Ricorsi in seconda istanza Art. 88 ... 130 Art. 89 ... 131 TITOLO VI
132 Disposizioni transitorie e finali Art. 90 ... 133
Pubblicazione ed entrata in vigore Art. 91
1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è il caso, alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.
2 Con l’entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisione governative anteriori al presente regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta. Pubblicato nel BU 1992 , 177. Norma transitoria della modifica del 26 giugno 2019 Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 4 tutte le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di scuole private scadono il 31 luglio 2020. Rimane riservata la facoltà del Dipartimento di prorogarle per un massimo di due anni e del beneficiario di richiederne il rinnovo. BU 2019 , 244. Norma transitoria della modifica dell’8 marzo 2020 Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 2, 3, 3 bis , 4 e 4 bis tutti i rinnovi delle autorizzazioni precedenti sono trattati la prima volta come autorizzazioni all’apertura e all’esercizio. BU 2020 , 124.
127 Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
128 Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
129 Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
130 Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009,

309.

131

Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
132 Titolo introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
133 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
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