Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato
                            Legge  sulla  gestione  e sul  controllo  finanziario   dello Stato  (LGF)  1  (del  20  gennaio  1986)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  20  marzo  1985  n.    2910  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  Capitolo   I  2  Campo  d’applicazione  e   principi   della  gestione  e del  controllo  finanziario
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Questa     legge  disciplina,  nell’ambito     della  pianificazione  cantonale,     la   gestione  finanziaria  dello  Stato,  in  particolare    la  pianificazione  finanziaria,  il   preventivo,  il   conto  annuale,    il  controlling  e   l’analisi   finanziaria,  nonché  il controllo   della  gestione  finanziaria  e   dei  crediti.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   legge  si    applica  all’Amministrazione  cantonale,  comprese  le    sue  aziende  la    cui  autonomia  non  è  disciplinata  da  una   legislazione  speciale  federale  o cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  2  La  gestione  finanziaria   è   retta   dai  principi:  a)   legalità;  b)  finanziario;  c)   parsimonia;  d)  e)   causalità;  f)   compensazione   dei  vantaggi;  g)   divieto   del   vincolo   delle  entrate  sia  di    conto  economico  sia  di    investimento.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  della  legalità  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  necessitano  di    una  base  legale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una    base  legale  sussiste    in  particolare  quando  una  spesa  corrente  o  di  investimento  è  la  conseguenza  immediata   o   prevedibile:  a)  e   decreti  cantonali;  b)  di    norme   imperative   del  diritto  federale;  c)  giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  particolare,  sono  considerate  conseguenze  prevedibili  di  una  legge  o  un  decreto  legislativo  l’acquisizione  e la sostituzione  dei  mezzi  materiali  e   del   personale  necessario  alla  relativa  attività  amministrativa  corrente,   mentre   sono  esclusi  i  nuovi  investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  dell’equilibrio   finanziario  Art.  4  Il   conto  economico   deve   essere  pareggiato  a   medio  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  della  parsimonia  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  di  procedere  a    una  spesa  devono  essere  esaminate  la  sua  necessità  e  la  sopportabilità  dei   costi   diretti   e indiretti  che  ne  derivano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  devono   essere  effettuate  nell’ordine   dettato   dalle  priorità  definite  dalla   pianificazione,  in  particolare  dalle  linee  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni  del  Parlamento  che  comportano  nuove  spese  superiori  ai limiti  previsti  dall’art.  42  della  Costituzione  cantonale   devono  essere  approvate   dalla   maggioranza  assoluta  dei  suoi  membri.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato    dalla  L   18.4.2012;  in  vigore  1.1.2012  -   BU  2012,  216;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Capitolo  modificato  dalla   L   20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  - BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv.  modificato  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore   dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            4    Lett.   modificata  dalla  L 17.12.2013;  in vigore  dal  7.2.2014  -  BU   2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   introdotto  dalla  L 27.1.2014;  in    vigore   dal  20.6.2014   -  BU  2014,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Immediatamente    dopo    il   voto  finale    su  un  atto  del  Parlamento  che    comporta  una  spesa  unica  superiore  a   fr.  30’000’000.-  o   una  spesa  annua  superiore   a   fr.  6’000’000.-  per  almeno  quattro  anni,  viene  messa   in    votazione  dal  Parlamento  la    referendabilità  obbligatoria  della   spesa,  la    quale  è data  con  un   terzo   favorevole   dei  presenti  e con  un   minimo  di    25  dei  suoi  membri.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  dell’economicità  Art.  6  Per  ogni  decisione  deve  essere  scelta  la    variante  che  permetta   di raggiungere  gli  obiettivi  prefissati  nel  modo  più  economico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  della   causalità  e della  compensazione  dei  vantaggi  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beneficiari  di    prestazioni  particolari   da  parte  dello  Stato   devono   di regola  sopportarne  i  costi  ragionevolmente  esigibili  (tenuto   conto  degli  obiettivi   della   legge   e   della   loro  situazione  sociale  ed  economica).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  particolari   vantaggi  economici  derivanti  dall’emanazione  di    norme  legali  o   dall’utilizzazione  di  strutture  pubbliche   devono   essere  prelevati  contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   legislazione  speciale   fissa  le modalità  e l’importanza  di    questi  contributi,   che  non   devono   però  superare  i  costi  effettivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  del   divieto  del  vincolo  delle   entrate  sia  di  conto  economico  sia  di  investimento  Art.  8  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per     la  copertura  di  singole  spese  attraverso  finanziamenti     speciali  o  per  l’ammortamento  immediato  di  determinate  spese  non  possono   essere   prelevate  quote   fisse  delle  entrate  di    conto  economico  e   di    investimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le    disposizioni  speciali  contenute  nell’art.  13  della  presente   legge.  Capitolo   II  8  Principi  e   struttura  dei   conti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  di  presentazione   dei  conti  Art.  9  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  presentazione  dei  conti  deve  fornire  un  quadro  fedele  della  situazione  finanziaria,  patrimoniale  e   reddituale   dell’Amministrazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  deve   permettere  di:  a)  b)  i  costi  relativi   ai    singoli  servizi   e alle  singole  prestazioni;  c)   analisi  macroeconomiche  che  mettano  in    evidenza  l’effetto  delle  entrate  e delle  spese  e   di    investimento  dello   Stato  sull’economia  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A   tale   scopo   sono  previsti   il   piano  finanziario,  il   preventivo,  il   conto   annuale,  la    contabilità  analitica,  il  controllo  dei   crediti,  il   controlling  e   la    statistica  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   presentazione  dei  conti  deve  osservare   i  seguenti  principi:  a)  dell’universalità:  si   devono  contabilizzare   tutte  le    entrate,  le    uscite  e gli  ammortamenti;  b)  dell’integrità:  è vietata   la    compensazione   tra  entrate  e uscite  e tra   attivi   e   passivi;  c)  della  specificazione  e    della  chiarezza:    le  operazioni  finanziarie  vengono  registrate  il   piano  contabile    e    la  nomenclatura  vigenti.  Tutte  le  informazioni    devono    essere  d)  dell’annualità:   il   periodo   contabile   è   l’anno   civile;  e)  f)  della  competenza:  tutte  le  spese  ed  i  ricavi,  nonché    le  uscite    e   le  entrate,  sono,  di  contabilizzate  nel  periodo  in    cui   esse  sono  generate;  g)  della  specialità  qualitativa,  quantitativa  e    temporale:  un  credito  non  può  essere  che  per  l’obiettivo   fissato  dal  conto  di    preventivo  (specialità   qualitativa)   e   l’utilizzazione  credito    è   limitata  sia  all’importo  autorizzato  dal  preventivo    (specialità  quantitativa)  che  al  di preventivo   (specialità  temporale);  h)  della  comparabilità:  i  conti  devono  permettere  il confronto  tra   gestioni   di    anni  diversi  e  dati  di altri   enti  pubblici;  i)  della  continuità  operativa:  nella  presentazione  dei  conti  occorre  tenere  conto  della  delle   attività  svolte   dallo  Stato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv.   introdotto  dalla  L 14.12.2021;  in vigore   dal  18.2.2022   -  BU  2022,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dalla  L 17.12.2013;  in vigore  dal  7.2.2014  -  BU   2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Capitolo  modificato  dalla   L   17.12.2013;  in    vigore   dal  7.2.2014   -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.   modificato  dalla  L   17.12.2013;  in vigore   dal  7.2.2014  - BU   2014,   79;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            l)  della  rilevanza:  indicazione   delle  informazioni  necessarie   per  una  valutazione  rapida  completa  dello    stato    della  gestione  finanziaria    e    del  patrimonio    tenendo  conto    della    loro  m)  del  mantenimento  dei  metodi  contabili:  i  principi  alla  base  della  presentazione  dei  conti  se  possibile,  restare  invariati   nel  lungo  periodo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principi  di  tenuta  dei  conti  Art.  9a  10  La  tenuta  dei  conti  è   retta   dai  seguenti  principi:  a)  dell’unità  e   della  completezza:  tenuta  un’unica  contabilità  generale  per  cantonale;  essa   contiene   tutte  le    operazioni   del  periodo;  b)  della  veridicità:  le    registrazioni   contabili   devono  corrispondere  ai    fatti  e   devono  essere  in    conformità  con  le direttive;  c)  della    regolarità:  la  contabilità,  come  pure  i  movimenti  dei  fondi,    devono    essere  regolarmente,  di  principio  giornalmente.  Le  operazioni  devono  essere    protocollate  ordine  cronologico;  d)  della  tracciabilità:  le  operazioni     devono  essere     registrate     in  modo  chiaro  e  Le  correzioni    devono  essere  annotate  come    tali    e    le  registrazioni  contabili  essere  attestate   da  pezze  giustificative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bilancio  patrimoniale  Art.  10  11  1  Il  bilancio  patrimoniale  comprende  i  beni   amministrativi  e patrimoniali,  gli  impegni   e il  capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    bilancio  patrimoniale  è    formato    dagli  attivi  e    dai  passivi  esistenti  al  momento  della  chiusura  annuale  dei  conti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   bilancio  patrimoniale  è   allestito  secondo  le    direttive  di    armonizzazione  contabile  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Attivi
                            Art.  11  12  1  Gli  attivi   si    compongono  dei  beni  patrimoniali  e   di    quelli   amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  definiti   beni  patrimoniali  i  beni   che  non   servono   direttamente  all’esecuzione  di    compiti   pubblici  e  che  possono  quindi   essere  alienati.  Essi   comprendono   pure   la    liquidità,  i crediti,  i ratei  e risconti  attivi  e   gli  anticipi  ai    finanziamenti  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  beni    amministrativi    servono  direttamente  all’esecuzione    di  un    compito    pubblico.  Si  tratta    in  particolare  degli  investimenti   e   dei  contributi  per   investimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Passivi
                            Art.  12  13  1  I  passivi  si    compongono   del  capitale  di    terzi  e   del  capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    capitale  di  terzi  consiste    nei  debiti,  negli    accantonamenti,  nei  ratei  e  risconti    passivi  e    negli  impegni  per  finanziamenti  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   capitale   proprio  è   composto  dai  fondi   di    capitale  proprio,  dalle  riserve  e   dall’eccedenza  attiva  o  passiva  del  valore  totale  dei  beni  amministrativi  e   patrimoniali  rispetto  al    totale   degli  impegni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamenti  speciali  Art.  13  1  I  finanziamenti  speciali  sono  vincolati  per  legge   all’adempimento   di un  compito   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  versamenti    nei  finanziamenti  speciali  non  possono  eccedere    le  relative  entrate  vincolate  o   gli  importi  preventivati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Anticipi  a    finanziamenti  speciali    sono  permessi  unicamente    nel  caso  in  cui    le  relative  entrate  vincolate  non  coprono  temporaneamente  le    uscite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sugli  anticipi  e   gli  impegni   nei  confronti  dei  finanziamenti  speciali  non  sono  calcolati   gli  interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Consiglio  di  Stato   stralcia  i  finanziamenti  speciali  il   cui  scopo  è stato  conseguito  o non  può  più  essere  raggiunto  convenientemente  e   ne  informa  il  Gran  Consiglio  in  sede  di  presentazione    del  conto  annuale.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impegni  condizionali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2013;   in vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Cpv.  modificato    dalla  L  17.12.2013;  in  vigore    dal  7.2.2014  -  BU  2014,    79;    precedente  modifica:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Nota  marginale  modificata  dalla   L 20.4.2004;   in    vigore  dal   1.9.2004  -  BU  2004,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’assunzione  di    impegni  mediante  fideiussioni  o   altre  garanzie   deve  essere  autorizzata  da  leggi  o   decreti  legislativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  14a  ...  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  degli  attivi  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  attivi   sono   registrati  nel  bilancio:  a)  venale   per   i  beni  patrimoniali;  b)  d’acquisizione  o  di  costruzione  per  i  beni  amministrativi,    tenuto  conto  dei  relativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   trapasso  dai  beni  patrimoniali  a quelli   amministrativi  avviene  al    valore   venale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  beni  amministrativi  che  non   sono  più  necessari  all’esecuzione   di    compiti  pubblici  vengono   trasferiti  contabilmente  nei  beni  patrimoniali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’alienazione    di  beni    patrimoniali  avviene  al  valore    venale    e   per  pubblico  concorso,    salvo  i  casi  giustificati  da  provata   utilità   pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  prestiti  e   le    partecipazioni  vanno  di regola  valutati  secondo  criteri  commerciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valutazione  dei  passivi  Art.  15a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  capitale   di    terzi  è   valutato  di    regola  al valore   nominale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  accantonamenti   sono  costituiti  al    fine  di    coprire  impegni  probabili  originati  da  eventi  del  passato  e  per  i  quali   l’importo  e/o  la    scadenza  sono  incerti  ma  stimabili.  Art.  16  ...  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  economico  Art.  17  21  1  Il  conto  economico    contiene  le  spese  e    i  ricavi  del  relativo    periodo    contabile.    Essi  modificano  il   capitale   proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   conto  economico   presenta:  a)   dell’attività  ordinaria;  b)   dell’attività  straordinaria  indicando   la rispettiva  eccedenza  di    spese   o   di ricavi;  c)   totale   che  modifica   il capitale  proprio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    spese  ed  i  ricavi  sono  considerati    straordinari  qualora    questi  non  possano  essere    previsti,  influenzati  o   controllati  e qualora  non  facciano  parte  dell’attività  operativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammortamenti
                            Art.  18  22  1  Il  valore   residuo   a   bilancio   dei  beni  amministrativi  è   ammortizzato  in    funzione  della   loro  durata  d’utilizzo.   I  tassi   di ammortamento  ordinari   sono  stabiliti  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la  situazione  finanziaria    e  quella  congiunturale  lo  permettono,  possono  essere    previsti    a  preventivo  ammortamenti  straordinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  ammortamenti  sui  prestiti  e   sulle  partecipazioni  che  figurano   nei  beni   amministrativi   sono  definiti  nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’eccedenza  passiva  è  da  ammortizzare    a  medio  termine,  tenendo  conto  della    situazione  economica  generale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contabilizzazioni  interne  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contabilizzazioni   interne  sono  accrediti  e   addebiti  tra  due  servizi  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  deve    procedere  a  contabilizzazioni    interne    in  particolare  se  queste    sono  necessarie  per  una  fatturazione  più  precisa  delle  prestazioni  a  terzi  o  ai  finanziamenti    speciali,    per  assicurare  un’economica  esecuzione  dei  compiti  pubblici     o   per  confrontare  i   costi  tra     diverse  unità  amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contabilizzazioni  interne,    utilizzate    esclusivamente    a  fini  di  calcolazione  di  costi,    sono  eseguite  unicamente  nell’ambito  della  contabilità   analitica.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Art.   abrogato  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore   dal  7.2.2014  -  BU  2014,  79;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            18  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2013;   in vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  abrogato  dalla  L 17.12.2013;  in vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Cpv.  introdotto  dalla  L 20.4.2004;  in vigore  dal  1.9.2004  - BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  degli   investimenti  Art.  20  24  1  Il  conto  degli  investimenti  considera   i  movimenti  finanziari   che  servono  alla  creazione  di  importanti  beni  amministrativi  propri  o   sussidiati,  con  una  durata  di utilizzazione  di    più  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   conto  degli  investimenti   deve  indicare  l’investimento   lordo  e   netto,   l’autofinanziamento  e l’avanzo  o  il   disavanzo  totale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   uscite   e   le    entrate  per   investimenti  sono  considerate  straordinarie  qualora  queste  non  possano  essere  previste,  influenzate  o   controllate  e   qualora  non  facciano  parte  dell’attività  operativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  dei  flussi  di  mezzi   liquidi  Art.  20a  26  1  Il  conto  dei  flussi   di    mezzi  liquidi  presenta  l’origine  e   l’utilizzo   dei  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   conto  dei  flussi  di    mezzi  liquidi   mostra:  a)  della  liquidità  proveniente  da  attività  operative;  b)  della  liquidità  proveniente    da  attività  d’investimento  (saldo  del  conto  degli  c)  della  liquidità  proveniente  da  attività  di    finanziamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allegato
                            Art.  20b  27  L’allegato  ai    conti  annuali:  a)   le    regole  di presentazione  dei   conti  e le relative  deroghe;  b)  una  visione  d’insieme  dei  principi   di presentazione  dei  conti,  compresi  quelli  di    stesura  e  valutazione  del  conto  annuale;  c)  lo    stato  del  capitale  proprio;  d)  il   dettaglio  degli   accantonamenti;  e)  il   dettaglio  delle   partecipazioni   e   delle  garanzie;  f)  il   dettaglio  delle   immobilizzazioni;  g)  delle  indicazioni  complementari   ai    fini  della   valutazione  dello   stato  del  patrimonio,  dei  e delle  spese,  delle  entrate  e   delle   uscite  per  investimenti,   degli  impegni,   nonché  dello  dei  rischi  finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contabilità  analitica  Art.  21  28  1  Per   la    determinazione   del  costo  di    specifiche  prestazioni  o di    servizi  fatturati  all’esterno  e  per  l’ottenimento   di una   gestione   più  economica   può  essere  elaborata  una  contabilità   analitica  a  titolo  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sugli  oggetti  di    calcolo   vengono  di    regola   rappresentati   i  costi  pieni.  I criteri  di    calcolo   e di riparto  dei  costi   dei   servizi  centrali  sono  centralizzati  presso  il Dipartimento   competente.  Art.  21a  ...  29  Capitolo  III  Crediti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  di  impegno  Art.  22  1  Il  credito  d’impegno  autorizza  l’assunzione  di    impegni  finanziari  fino   all’importo  di spesa  stabilito  e   per  uno  specifico  scopo,  la    cui  realizzazione  è   di    durata  limitata,   e può  coprire  più  di    un  esercizio  annuale.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  L’istanza   competente  autorizza  la    spesa  lorda,  stanziando  il   relativo  credito   al netto  di    eventuali  entrate  per  contributi.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   credito   d’impegno  va  chiesto  in    particolare   per  investimenti  propri,  contributi  a terzi  di    gestione   e  investimento,  come  pure  per   impegni   condizionali   (secondo  l’art.  14).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   quote  annue  di utilizzazione  vanno  iscritte  al lordo   nel  preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   richiesta  di    crediti  d’impegno  di    competenza  del  Gran  Consiglio  deve  essere  accompagnata   da  un  messaggio   esplicativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Art.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  -  BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  introdotto  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore   dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2013;   in vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2013;   in vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  -  BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.   abrogato  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore   dal  7.2.2014  -  BU  2014,  79;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            30  Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004  -  BU  2004,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  introdotto  dal  DL  4.11.2013;  in    vigore  dal  1.2.2014  -  BU  2014,   12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Modifiche  sostanziali  del   progetto  a   cui  è destinato   un  credito   d’impegno  devono   essere  sottoposte  preventivamente  all’istanza   che  l’ha   concesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un  credito  d’impegno  viene    stralciato  se  il   suo  scopo  è    conseguito  o    se  la  realizzazione  della  relativa  opera   è   abbandonata  o   ridimensionata.  La  competenza  è   del  Gran   Consiglio  se  il   credito  era  stato   concesso  da  quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Un  credito  d’impegno  decade  automaticamente  se la realizzazione  dell’opera  non  è   iniziata  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  anni  dalla  sua  approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il   conto  relativo  ad  un  credito  d’impegno   deve  essere  chiuso  immediatamente  dopo  l’ultimazione  dell’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Crediti  d’opera  Art.  23  Un  credito  d’impegno  destinato  a una  singola  opera  è   detto  credito  d’opera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Credito-quadro
                            Art.  24  32  1  Un  credito  d’impegno  che  serve  alla  realizzazione  di  un  programma  articolato  in  più  interventi  è   detto  credito  quadro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   la    decisione  su un  credito  quadro  va stabilita  l’istanza  competente   per  la sua   suddivisione  in  singoli  crediti  d’impegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  aggiuntivo  Art.  25  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  credito  aggiuntivo  è il   complemento   di un  credito  d’impegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   credito  aggiuntivo  deve  essere  chiesto  se  il sorpasso  prevedibile   o   accertato   sarà  di  almeno  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10%  del  credito  originario    e    superiore  a    100    000.--  franchi.  Per  sorpassi  inferiori  è    sufficiente  chiedere  la  ratifica  ad  opera  terminata    contestualmente  alla  presentazione  del  primo  consuntivo  utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  un   credito  d’impegno  si    basa  su  un  indice  dei   prezzi,  il   credito   per  i costi  supplementari  dovuti  unicamente  al    rincaro  può   essere  richiesto   con  il messaggio  sul   preventivo  annuale.  Nel   caso  di    un  abbassamento  dell’indice  dei  prezzi,  il   credito  è ridotto  in modo   corrispondente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   richiesta  relativa  deve   essere  presentata  appena  il   sorpasso  diventa   prevedibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  d’urgenza  Art.  26  1  In  caso  d’urgenza,  il   Consiglio  di    Stato   può  disporre  degli   anticipi  finanziari   necessari,  informando  immediatamente  il Gran   Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  urgenza   va  inteso  un  evento  imprevedibile  che  richiede  la    realizzazione  immediata  di un’opera  per  evitare   che   un   ritardo  provochi  spese   o   danni  ancora   più   elevati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Entro   tre  mesi  il Consiglio  di    Stato   presenta  il messaggio   esponendo  i  motivi  per  i  quali   si   è adottata  la  procedura  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  di  preventivo  Art.  27  1  Mediante  il   credito  di  preventivo,  il   Gran  Consiglio  autorizza  il   Consiglio  di  Stato  a  procedere  ad  una  determinata  spesa  sino  a   concorrenza  dell’importo   fissato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  crediti  di    preventivo  decadono  con  chiusura  del  periodo  annuale   per  il quale   furono  concessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limiti  di  competenza  Art.  27a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Salvo  eccezioni   previste   dalla  legge,  gli atti  che   comportano  una  nuova  spesa  unica  fino  a  500’000  franchi  e ricorrente  fino  a   125’000  franchi  sono  di    competenza  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  limiti  di    cui  al    cpv.  1   si riferiscono  alla  spesa  totale,  dedotte  eventuali  entrate   per  contributi,   nella  misura  in    cui   il   loro   versamento  e   la    loro  entità  sono  certi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nuove  spese  in  preventivo  Art.  28  1  Per   spese  prevedibili  per  le quali  al momento  della  decisione  sul   preventivo  manca   la  necessaria  base  legale,  i  crediti   devono  essere  evidenziati  in modo   chiaro  e   restano  bloccati  fino  a  quando  la    relativa  base  legale  entra   in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014   -  BU  2014,  79;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
34
                            Art.  introdotto  dal  DL  4.11.2013;  in vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,  12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Cpv.  abrogato  dal  DL  4.11.2013;  in    vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,   12;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sorpasso  di  crediti  di  preventivo  Art.  29  1  Il  sorpasso  di crediti  di preventivo  è consentito  unicamente  per  le    spese  che:  -   la    conseguenza  necessaria  di    norme  legali;  -  lo    spostamento  temporale  di    investimenti   per  i  quali  esistono  i  crediti  d’impegno;  -   coperte  da  un  ricavo  corrispondente  nello  stesso  periodo  annuo;  -   compensate  da  risparmi  in    voci   di    spesa  simili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  questi  sorpassi  si    deve  riferire  al Gran  Consiglio  in    sede  di    consuntivo.  Art.  29a  ...  37  Capitolo  IV  38  Piano  finanziario  e   conto  annuale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  finanziario  Art.  30  1  Il  Consiglio    di  Stato  allestisce  periodicamente  un  piano  finanziario,  secondo  la  legge  sulla  pianificazione  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  finanziario  deve  fornire  una  visione  su:  a)   e   ricavi  del  conto   economico;  39  b)   ed   entrate   del  conto   degli  investimenti;  c)  fabbisogno  finanziario  e   indicazioni  circa  il suo   finanziamento;  40  d)  del  patrimonio  e   dei  debiti;  e)  finanziarie  degli  interventi   indicati  nelle  Linee  direttive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio   di    Stato  sottopone  il   piano   finanziario  e   le    relative  modifiche  al    Gran  Consiglio  secondo  la  procedura  prevista   dalla  legge  sulla  pianificazione   cantonale.  41
                        
                        
                    
                    
                    
                Preventivo
                            Art.  31  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  preventivo  deve  rispecchiare   la    struttura   organizzativa   dell’Amministrazione  e   il piano  dei  conti  allestito   secondo  le direttive  di    armonizzazione  contabile  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   preventivo  è   elaborato   tenendo  conto  del  piano  finanziario,  e deve  essere   accompagnato  da  un  adeguato  commento  e da  riassunti  statistici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    preventivo  deve  essere  trasmesso  al  Gran  Consiglio  entro  il  30  settembre    e  approvato  prima  dell’inizio  del  periodo  contabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  al    1°  gennaio  il   preventivo  non  è   ancora  stato  approvato,   il Consiglio  di    Stato  è autorizzato  ad  eseguire  le operazioni   finanziarie   che  sono  la    conseguenza  necessaria   di norme  legali.  Di  principio,  il  Consiglio    di  Stato  è  autorizzato    ad  impiegare  mensilmente    la  quota    corrispettiva  dei  crediti  concessi  nel  preventivo    dell’anno  precedente.  Le  eccezioni  ed  i  casi    particolari  sono  definiti    nel  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   preventivo  è   stabilito  secondo  i  principi   descritti  all’art.  9   cpv.   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vincolo  di  bilancio:  preventivo  Art.  31a  43  1  Di  principio,   il   preventivo  di    gestione  corrente  deve  essere   presentato  in equilibrio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tenuto  conto  della  situazione    economica,  del  conto  di  gestione  corrente  può  presentare  un   disavanzo  di    esercizio,  ma  non  superiore  al    4%  dei  ricavi  correnti,   dedotti  gli  accrediti  interni,  i  prelevamenti  da  finanziamenti  speciali  e   i  contributi  da   riversare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  le  misure  di  contenimento    della    spesa  e/o  di  aumento  dei  ricavi  non  sono  sufficienti  per  raggiungere  l’obiettivo  di    cui  al    cpv.  2,  interviene  una  modifica  del  coefficiente  di imposta  in    misura  sufficiente  a   contenere   il   disavanzo   entro  il limite   indicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Deroga:  condizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                36
                            Cpv.  abrogato   dal   DL   4.11.2013;   in    vigore   dal  1.2.2014  -  BU  2014,   12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.   abrogato  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore   dal  7.2.2014  -  BU  2014,  79;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            38  Capitolo   modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore   dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Lett.  modificata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Lett.  modificata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Cpv.  modificato  dalla  L   7.11.2006;  in    vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2006,   573.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  introdotto  dalla  L   27.1.2014;   in    vigore  dal  20.6.2014  - BU  2014,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31b  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  di    grave  crisi  economica  o di bisogni  finanziari  eccezionali,   il   limite  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31a  cpv.  2   può  essere  aumentato  fino  al    5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aumento   del  limite  di cui  al    cpv.  1 deve  essere  approvato  dalla  maggioranza  assoluta  dei  membri  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  grave  crisi  economica,  si    intende  una    situazione    nella  quale    le  previsioni  del  PIL  nazionale  allestite  dalla  SECO  per  l’anno   di    riferimento  del  preventivo  indicano   una  riduzione  reale   del  PIL  di  almeno  lo    0.5%  rispetto  all’anno  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  bisogni  finanziari   eccezionali,  si    intende  una  situazione  nella  quale  il   preventivo  prevede  delle  spese  di  carattere    eccezionale  il   cui  costo  netto  totale  eccede  l’1%  dei  ricavi  correnti,    dedotti  gli  accrediti  interni,  i  prelevamenti  da  finanziamenti  speciali   e i contributi   da   riversare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’art.  31a  cpv.  3    si  applica  per  analogia    con  riferimento  al  nuovo  limite  approvato  dal  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La    deroga    può    essere  applicata    per  al  massimo    due  anni  consecutivi,    ritenuto  il   protrarsi    delle  condizioni  di    cui  ai    capoversi   3 e   4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compensazione  dei  risultati  di  esercizio  a   consuntivo  Art.  31c  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  disavanzi  e   gli  avanzi  del  conto  di    gestione  corrente  sono  addebitati,  rispettivamente  accreditati,  a   un  conto  di compensazione  tenuto   in modo  distinto  dal  conto   amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  disavanzi  del  conto  di compensazione   devono  essere   compensati   entro  quattro  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  di  riequilibrio  finanziario  Art.  31d  46  1  Nel  caso    di  un  disavanzo  del  conto  di  compensazione  che    eccede    il   9%  dei  ricavi  correnti,  dedotti  gli  accrediti  interni,  i   prelevamenti  da  finanziamenti  speciali  e  i  contributi    da  riversare,  il  Consiglio  di  Stato  presenta  al  Gran  Consiglio  un  piano  di  riequilibrio  finanziario  che  permetta  di riequilibrare  il   conto  entro  un  periodo   di quattro  anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    piano  di  riequilibrio    può  comprendere  sia  misure  di  contenimento    della  spesa,  sia    misure  di  aumento  dei  ricavi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio  può  decidere  misure  alternative  rispetto  a   quelle  proposte   dal  Consiglio  di Stato,  a  condizione  che  l’equilibrio  del  conto   di    compensazione  possa   comunque  essere  garantito  secondo  quanto  previsto  dal  cpv.   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Votazione  popolare  su  singole  misure  di risanamento  Art.  31e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  nell’ambito  dell’esercizio  del  diritto  di  referendum    una  o    più  misure  di  riequilibrio  adottate  in  virtù  dell’art.  31d  sono  rifiutate  in  votazione  popolare,  il   Consiglio  di  Stato  presenta  al  Gran  Consiglio  delle    nuove    misure    di  pari  effetto  finanziario  che    permettono    di  ottemperare  all’esigenza  di    cui  all’art.   31d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   presentazione  di queste  misure   deve   avvenire   entro  sei   mesi  dallo   scrutinio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Gran  Consiglio   delibera  tempestivamente  sulle   proposte  del  Consiglio   di    Stato;   l’art.  31d  cpv.   3  si  applica  per  analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riduzione  e   aumento  del   coefficiente  di  imposta  Art.  31f
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Parlamento  può  decidere   una  riduzione  o   un  aumento   del  coefficiente  di imposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Parlamento  può   decidere   una  riduzione   del  coefficiente  di    imposta  soltanto  se:  a)  dopo  la riduzione  del  coefficiente  di imposta,   presenta  un   disavanzo  di    esercizio  superiore  ai limiti   previsti   dall’articolo  31a  cpv.   2;  b)  di    compensazione  presenta  un  saldo  almeno   in equilibrio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Parlamento   può  decidere  un  aumento  del  coefficiente   di imposta   se  approvato  dalla   maggioranza  qualificata  di    almeno  2/3  dei  votanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conto  annuale  Art.  32  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  conto  annuale   comprende  i  seguenti  elementi:  a)  patrimoniale;  b)  economico;  c)  degli  investimenti;  d)  dei   flussi   di    mezzi  liquidi;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  introdotto  dalla  L   27.1.2014;   in    vigore  dal  20.6.2014  - BU  2014,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  introdotto  dalla  L   27.1.2014;   in    vigore  dal  20.6.2014  - BU  2014,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dalla  L   27.1.2014;   in    vigore  dal  20.6.2014  - BU  2014,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Art.  introdotto  dalla  L   27.1.2014;   in    vigore  dal  20.6.2014  - BU  2014,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  introdotto  dalla  L   27.1.2014;   in    vigore  dal  20.6.2014  - BU  2014,  312.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   conto  annuale  deve   essere  completato  con:  a)  delle  differenze  significative  con  il preventivo;  b)  dei  crediti  d’impegno  con  gli  importi   utilizzati  e   ancora   disponibili;  c)  funzionale  delle  uscite  e   delle   entrate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    conto    economico  e    il   conto  degli  investimenti    devono    seguire    la  stessa  presentazione    del  preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   bilancio,  il conto  economico   e   il   conto  degli   investimenti   dell’esercizio  precedente  devono   essere  presentati  al    Gran  Consiglio  per  confronto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il    conto  annuale  e    il   rendiconto  devono  essere  trasmessi  al  Gran  Consiglio  entro  il   15  aprile  dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indicatori  finanziari  Art.  32a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Per  una  valutazione  della   situazione  finanziaria  devono  essere  presi  in considerazione  e  presentati  nell’allegato  gli  indicatori  finanziari  allestiti    secondo  le  direttive  di  armonizzazione  contabile  intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consolidamento
                            Art.  32b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  seguenti  istituzioni  fanno  parte  del  perimetro  di    consolidamento:  a)  Consiglio;  b)  di    Stato;  c)  giudiziarie;  d)   cantonale;  e)  statali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non    sono  consolidate  nel  conto  annuale,    ma  figurano  nel  dettaglio    delle    partecipazioni  e    delle  garanzie  dell’allegato,  le  principali  istituzioni  indipendenti  o   le  altre  autorità  e   organizzazioni  che  posseggono  almeno  una  delle  seguenti  caratteristiche:  a)  appartiene  allo   Stato;  b)  detiene  una   partecipazione  rilevante  dell’organizzazione;  c)    contribuisce    in  modo  determinante    al  funzionamento    e/o  alle  spese  d’esercizio  d)  è   in grado  di influenzare  in modo  determinante   l’attività  dell’organizzazione;  e)  ha  degli  impegni  nei  confronti   dell’organizzazione.  Art.  32c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Governo  definisce  degli    obiettivi    politici,  strategici  e  operativi  per  ogni  unità  amministrativa,  integrandoli  nella   pianificazione   finanziaria  e nel  preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Governo  attua  un  controllo  di    gestione   nell’ambito  del  conto   annuale  valutando   il   raggiungimento  degli  obiettivi   posti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   controllo  di gestione  avviene  tramite  indicatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   modalità   di    attuazione  del  controllo   di    gestione  sono  definite   nel  regolamento.  Capitolo  V  Organi   e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di Stato  Art.  33  Il   Consiglio  di Stato   ha  segnatamente  le    seguenti   competenze:  a)  del  progetto   di    preventivo  e   del  conto  annuale  da  trasmettere   al Gran   Consiglio;  53  b)  e l’aggiornamento   annuale   del  piano  finanziario;  c)  di  impegni    per    l’esecuzione  delle  spese  incluse  nel  preventivo,    se  non  vi  è  una  particolare  ai dipartimenti;  d)  di sorpassi  di    credito  entro  i  limiti  dell’art.  29   di questa   legge;  e)  l’alienazione  e   la    gestione  di    beni   immobili  che  non  sono  destinati  durevolmente  di compiti  pubblici  (beni   patrimoniali);  54  f)  di destinazione  di    beni  amministrativi,  in    quanto  ciò  non  implichi  investimento  opere  edili;  g)  nei  beni  patrimoniali  di    beni  amministrativi  mobili  non  più  necessari;  h)  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2013;   in vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Art.  introdotto  dalla  L   17.12.2013;   in vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,  79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  Art.  introdotto  dalla  L   23.1.2017;   in    vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,   89.
                        
                        
                    
                    
                    
                53
                            Lett.  modificata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Lett.  modificata  dalla  L 20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004   -  BU  2004,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Lett.  abrogata  dalla  L 20.4.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004  -  BU  2004,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)   di    crediti   inesigibili  o   in    manifesta  sproporzione  con  i costi  di    esazione,  se  non  vi    è  delega  esplicita   ai dipartimenti.  l)  56  m)    di  contratti  di  prestazione  annuali  o  su  più  periodi    con  la  Confederazione,  le  competenze  definite  da  leggi    speciali.  Esso  può  delegare    questa    competenza  ai  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  delle  finanze   e   dell’economia  Art.  34  58  Al  Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia  sono   affidati  i seguenti   compiti:  a)  di tutto  il   sistema   contabile,  degli  inventari   e dell’archiviazione   dei  documenti  che  devono  essere  comunque  conservati  per   almeno  10   anni   in originale  oppure,   ove  forza   legale  sia   garantita,  in copia  o   su  altri  supporti   d’informazione;  b)  di  progetti  di  regolamenti    di  applicazione  sulla  gestione    finanziaria  e  sulla  di    crediti;  c)  di    direttive   sulla   gestione  finanziaria;  d)  del  progetto  di    piano   finanziario,  di    preventivo  e di    conto  annuale   all’attenzione  Consiglio   di    Stato;  59  e)  periodico,    all’indirizzo  del  Consiglio  di  Stato,  dell’evoluzione    delle    spese  e    delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  f)  di    posizione  sulle   conseguenze   finanziarie   e   la    legalità  delle   proposte  di messaggio  e  risoluzione   governativa,   nonché   sui  sorpassi   dei  crediti  di preventivo;  g)  della  contabilità;  h)  i)  di    mezzi  finanziari  a breve,  medio  e   lungo  termine;  l)  della  tesoreria,  in  particolare    la  gestione  e    il  piazzamento  sicuro    e    a    condizioni  dei  beni   patrimoniali  mobili;  m)  61  n)    ad    altri  servizi    di  tenere  contabilità  separate  e   ausiliarie,  sentito    il   Controllo  delle   finanze;  o)  agli  altri  dipartimenti  in    materia  finanziaria;  p)  e    l’organizzazione  delle  attività  di  controlling  nonché    la  gestione    dei  dati,  le  finanziarie  e   l’analisi  critica  della   spesa;  q)  dei  servizi  che  sono  oggetto  di  una    contabilità    analitica,  ai  sensi  dell’art.  21  presente  legge;  62  r)  delle  direttive  d’introduzione,  l’implementazione  e    la  gestione    della  contabilità  presso  i  servizi   dell’Amministrazione  che  ne  fanno   richiesta,  nel   rispetto  delle  esigenze  del  Cantone   e   delle   direttive  emanate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimenti
                            Art.  35  1  I  Dipartimenti  sono  responsabili:  a)  le    richieste  di    credito  da  inserire   nel  Piano  finanziario  e   nel  preventivo,   e   le    richieste  credito  quadro  e   d’impegno;  b)  le  richieste    di  trasferimento  di  crediti  nei  limiti    fissati  dell’art.  29  della  presente  c)  il   monitoraggio  costante   delle  spese  e delle  entrate  di    loro  competenza  e   di valutare  loro  adeguatezza  e   opportunità;  d)  parsimoniosamente  ed  economicamente  crediti  e valori  loro   affidati;  e)  valere  le    pretese  finanziarie   dello  Stato  verso   terzi;  f)  il   controllo    dei    crediti    quadro,  d’impegno  e    di  preventivo,    nonché    gli  altri  libri  ed  loro  prescritti;  g)  le  proposte  di  pagamento  corredate  da    una  decisione  formale  e  relativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63
                        
                        
                    
                    
                    
                56
                            Lett.  abrogata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  - BU  2014,   79;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            57  Lett.  introdotta   dal   DL   23.10.2007;  in    vigore  dal  1.1.2008  -  BU  2007,   708.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  -  BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Lett.  modificata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Lett.  modificata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                61
                            Lett.  abrogata  dalla  L 17.12.2013;  in vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Lett.  modificata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Lett.  modificata  dalla  L 17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  le    partecipazioni  amministrative  nei   settori  di    loro   competenza,  sentito  il   Dipartimento  finanze  e   dell’economia.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una    contabilizzazione  può  essere  eseguita  unicamente  sulla    base    di  una  richiesta  formale  effettuata  dall’istanza  competente.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    funzioni  di  chi  è  competente  ad  ordinare  una  spesa  e   di  chi  è  incaricato  di  liquidarla  sono  di  regola  sottoposte  alla  separazione  personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Una   proroga   della  riscossione  di    un  credito  può  essere  concessa  unicamente  se  questo  non  viene  ulteriormente  messo  in pericolo.  Se   possibile  deve  essere  richiesta  un’adeguata   garanzia.  Capitolo  VI  66  Controllo cantonale delle finanze
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto
                            Art.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Controllo  cantonale  delle   finanze  è   l’organo  amministrativo  superiore   del  Cantone  in  materia  di controllo   della  gestione  finanziaria:  a)   Gran  Consiglio;  b)   Consiglio  di    Stato;  c)  cantonale;  d)   tribunali  cantonali;  e)    aziende  statali  alle  quali  la  legislazione    speciale  federale  o    cantonale  non  conferisce  f)    enti  pubblici    e    privati  a  cui    lo  Stato    delega  un  compito  pubblico,  ai  quali  partecipa  o   concede  aiuti  finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   controllo  cantonale  delle  finanze  è organicamente   autonomo  e   indipendente;   il   Consiglio  di    Stato  stabilisce  a   quale  dei  suoi   membri,   escluso   il direttore  del  Dipartimento  delle   finanze  e dell’economia,  è  attribuito  amministrativamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  36a  68  1  Il  Controllo   cantonale  delle  finanze  coadiuva   il   Consiglio  di    Stato  per  la sorveglianza  in  materia  finanziaria  e   amministrativa.  Il   Consiglio  di    Stato  può   attribuirgli  verifiche  particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può  ricevere   mandati   dalla  Commissione  della   gestione  e delle  finanze  del  Gran  Consiglio  per  l’esercizio    dell’alta  vigilanza  o  per    esaminare  questioni  particolarmente    importanti,  previa  informazione  al    Consiglio   di    Stato  che  può  completare  il   mandato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Su  specifico  incarico  del  Consiglio  di    Stato  o   della   Commissione   della  gestione   e delle  finanze  del  Gran  Consiglio,  il   Controllo   cantonale  delle  finanze  può  svolgere  mandati:  a)   i  Comuni,  in collaborazione  con  la    Sezione  degli   enti   locali;  b)   tecnico-finanziaria,  in    collaborazione  con  un  perito  esterno.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Esso  ha  un  potere    illimitato  di  verifica    e  può  effettuare    in  qualsiasi    momento    dei  controlli    con    o  senza  preavviso,  su sua  propria  iniziativa.   Nei  confronti  degli  enti   privati   che  non  sono  soggetti  a  mandati  di    verifica  specifici  da  parte  del  Controllo   cantonale  delle  finanze  e   ai    quali  lo    Stato   concede  aiuti  finanziari,   il   controllo  è   limitato  all’utilizzazione  corretta  dell’aiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  compiti  e    i  mandati    particolari  del  Controllo    cantonale    delle  finanze  devono    tener  conto  delle  competenze  e   delle  risorse   a   disposizione  e   dell’attività   regolare  annuale  pianificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Se  un  mandato  di  controllo  esige    particolari    conoscenze  tecniche,  il   Controllo  cantonale  delle  finanze  può  chiedere  l’aiuto  di    esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il    direttore  del  Controllo    cantonale  delle  finanze  è  nominato  dal  Consiglio  di  Stato,  con  consultazione  della  Commissione  della  gestione  e   delle  finanze  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il    regolamento  del  Controllo  cantonale  delle  finanze    è    emanato    dal  Consiglio  di  Stato  con    il  preavviso  della  Commissione   della  gestione  e   delle  finanze  del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il   Controllo  cantonale  delle   finanze  tratta  direttamente  con  il Consiglio  di Stato,  le    autorità,  i servizi,  le  aziende,  gli  enti  sottoposti  al    suo   controllo  e   con  la    Commissione  della  gestione  e   delle  finanze  del  Gran  Consiglio,  previa  informazione  al    Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Cpv.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004  -  BU  2004,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Cpv.  modificato  dalla  L   17.12.2013;  in    vigore  dal  7.2.2014  -  BU  2014,   79.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Capitolo   modificato  dalla  L   20.4.2004;  in    vigore  dal   1.9.2004  - BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Art.  modificato  dalla  L   18.4.2012;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  216;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            68  Art.  introdotto  dalla  L   18.4.2012;   in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Cpv.  modificato  dalla  L   24.11.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Il  Controllo    cantonale  delle  finanze  elabora  annualmente  il   proprio    programma  d’attività  e  il  rapporto  dell’attività  svolta   che  trasmette   per  discussione  al    Consiglio  di    Stato  e   alla   Commissione  della  gestione   del  Gran  Consiglio.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
                            Art.  37  71  Il  Controllo  cantonale   delle  finanze  esercita  la    sua  attività  di controllo  secondo  i principi  contenuti  nella  presente  legge   e   secondo  quelli   generalmente   applicati  in    materia  di    revisione.  Art.  38  ...  72
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  39  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  Controllo   cantonale  delle  finanze  competono  in particolare:  a)  dal   profilo  legale,  contabile   ed  economico  della  gestione  finanziaria  e della  tenuta  dei  b)  dei  libri  contabili  e   della  relativa   documentazione  tenuti  dai  servizi;  c)  dei  valori   e degli   inventari  del  patrimonio  statale;  d)  e   la coordinazione  delle   attività  dei  servizi  dell’amministrazione  con   compiti  specifici  di  e   di controllo  interni;  e)  f)  all’elaborazione  di  prescrizioni  sulle  procedure  decisionali,  il   servizio    dei  la    tenuta   degli   inventari  e   dei  conti,  il   controllo  e   la    revisione;  g)  dell’organizzazione  del  sistema  contabile   e   delle  casse,  in modo  da  garantire  l’efficacia  misure  di    controllo  interno;  h)   del  controllo   interno;  74  i)  delle  applicazioni  informatiche  sia  in    fase  di    sviluppo  sia   in fase  di    esercizio,  nell’ambito  controllo  interno  e   della  gestione   finanziaria;  l)     dei  processi  e  della  razionalità     dell’organizzazione     interna  dei  servizi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  Controllo  cantonale   delle  finanze  non   possono  essere  attribuite  operazioni  di natura   contabile  o  finanziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  d’informazione  Art.  40  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  decisioni  di    natura  finanziaria  e   contabile  del  Gran  Consiglio,   del  Consiglio  di Stato  e  dei   dipartimenti,  sono  da  trasmettere  al    Controllo  cantonale  delle  finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Riservati  gli  obblighi  di  legge,  ai  collaboratori  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  è  vietato  divulgare  qualsiasi    informazione  alla    quale    hanno    accesso    e    di  cui    hanno    preso  conoscenza  nell’esercizio  delle  loro   funzioni.  Questo  obbligo  sussiste  anche  dopo  la    cessazione  della  funzione.  La  trasgressione  a   questo  obbligo  è punita  conformemente  all’art.   320  del  Codice  penale   svizzero.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  organi  sottoposti  alla  vigilanza  del  Controllo  cantonale  delle  finanze  devono  prestare  la  loro  collaborazione  e   mettere  a   disposizione  di quest’ultimo   tutte  le    informazioni,  la    documentazione,   e  gli  accessi    ai  loro  sistemi  informatici,    necessari    all’esecuzione  di  suoi  compiti.  In  tali  ambiti,  non  possono  invocare  l’obbligo  del  segreto   d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  organi  amministrativi   con  compiti  di    vigilanza   finanziaria  trasmettono  i  loro  rapporti  di    controllo  al  Controllo  cantonale  delle   finanze.  Questo  può  pronunciarsi  sul   seguito  da  dare  a tali  rapporti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapporti  di revisione  Art.  41  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Controllo  cantonale  delle  finanze   redige  in    forma  scritta  i suoi  rapporti   di    revisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sulle  osservazioni  contenute  nei  rapporti,  il Dipartimento  o   il   servizio   interessato  devono  prendere  posizione  scritta  entro  due   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  divergenze  il   Consiglio  di  Stato  decide  in  modo  definitivo    sui  rapporti  di  revisione  contestati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Cpv.  modificato  dalla  L   24.11.2015;  in    vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  -  BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.   abrogato  dalla  L 18.4.2012;   in    vigore   dal   1.1.2012  -  BU  2012,   216;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            73  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  -  BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Lett.  modificata  dalla  L 18.4.2012;  in vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2012,   216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Lett.  modificata  dalla  L 18.4.2012;  in vigore   dal  1.1.2012   -  BU  2012,   216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  modificato  dalla  L   20.4.2004;  in vigore   dal  1.9.2004  -  BU  2004,  251.
                        
                        
                    
                    
                    
                77
                            Cpv.  introdotto  dalla  L 18.4.2012;  in vigore  dal  1.1.2012  - BU  2012,  216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  modificato  dalla  L   18.4.2012;  in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,  216;  precedente  modifica:  BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                251.
                            4  Nel  caso  di  rilievi  di una  certa  gravità,  il Controllo  cantonale  delle  finanze  informa  il   Dipartimento  competente,  il Consiglio  di    Stato,  il Presidente  della   Commissione   della  gestione   e   delle  finanze  del  Gran  Consiglio  e    la  Sottocommissione  delle  finanze.  In  questi  casi    il   Controllo  cantonale  delle  finanze  può    proporre    gli  opportuni  provvedimenti  e    le  misure  necessarie;  ne    informa  inoltre  il  Presidente  della  Commissione     della     gestione  e   delle  finanze  del  Gran  Consiglio  e  la  Sottocommissione  delle   finanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  il   Controllo  cantonale     delle  finanze  scopre  un’azione  punibile     amministrativamente  o  penalmente,  lo  comunica  al  Dipartimento  interessato  e  al  Consiglio  di  Stato,  rispettivamente  all’organo  responsabile   dell’ente  verificato,  che  adottano   immediatamente  le  misure  necessarie;  il  Controllo  cantonale   delle  finanze  ne  informa  inoltre   il   Presidente  della  Commissione  della  gestione  e  delle  finanze  del  Gran  Consiglio  e   la    Sottocommissione  delle  finanze.  Capitolo  VII  Norme  transitorie  e   finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazioni
                            Art.  42  La  presente  legge  abroga  la    legge  sulla  gestione  finanziaria  e   la contabilità  dello  Stato  del  7   luglio  1975.  Art.  43  ...  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  e pubblicazione  Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per   l’esercizio  del  diritto  di referendum  la presente  legge  è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   fissa   la    data  e le modalità  dell’entrata  in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Pubblicata  nel   BU  1986  ,  225.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  abrogato  dalla  L 20.4.2004;  in    vigore  dal  1.9.2004   -  BU  2004,   251.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Entrata  in    vigore:  1°  gennaio  1987  -  BU  1986,  225.