Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato
Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) 1 (del 20 gennaio 1986) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 marzo 1985 n. 2910 del Consiglio di Stato, decreta: Capitolo I 2 Campo d’applicazione e principi della gestione e del controllo finanziario
Campo d’applicazione Art. 1
1 Questa legge disciplina, nell’ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il conto annuale, il controlling e l’analisi finanziaria, nonché il controllo della gestione finanziaria e dei crediti. 3
2 La legge si applica all’Amministrazione cantonale, comprese le sue aziende la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.
Principi
Art. 2 La gestione finanziaria è retta dai principi: a) legalità; b) finanziario; c) parsimonia; d) e) causalità; f) compensazione dei vantaggi; g) divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento. 4
Principio della legalità Art. 3
1 Le spese necessitano di una base legale.
2 Una base legale sussiste in particolare quando una spesa corrente o di investimento è la conseguenza immediata o prevedibile: a) e decreti cantonali; b) di norme imperative del diritto federale; c) giudiziarie.
3 In particolare, sono considerate conseguenze prevedibili di una legge o un decreto legislativo l’acquisizione e la sostituzione dei mezzi materiali e del personale necessario alla relativa attività amministrativa corrente, mentre sono esclusi i nuovi investimenti.
Principio dell’equilibrio finanziario Art. 4 Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine.
Principio della parsimonia Art. 5
1 Prima di procedere a una spesa devono essere esaminate la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.
2 Le spese devono essere effettuate nell’ordine dettato dalle priorità definite dalla pianificazione, in particolare dalle linee direttive.
3 Le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall’art. 42 della Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri. 5
1 Titolo modificato dalla L 18.4.2012; in vigore 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU
2004, 251.
2 Capitolo modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
3 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
251.
4 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
5 Cpv. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
4 Immediatamente dopo il voto finale su un atto del Parlamento che comporta una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, viene messa in votazione dal Parlamento la referendabilità obbligatoria della spesa, la quale è data con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 dei suoi membri. 6
Principio dell’economicità Art. 6 Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo più economico.
Principi della causalità e della compensazione dei vantaggi Art. 7
1 I beneficiari di prestazioni particolari da parte dello Stato devono di regola sopportarne i costi ragionevolmente esigibili (tenuto conto degli obiettivi della legge e della loro situazione sociale ed economica).
2 Per particolari vantaggi economici derivanti dall’emanazione di norme legali o dall’utilizzazione di strutture pubbliche devono essere prelevati contributi.
3 La legislazione speciale fissa le modalità e l’importanza di questi contributi, che non devono però superare i costi effettivi.
Principio del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento Art. 8 7
1 Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l’ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse delle entrate di conto economico e di investimento.
2 Sono riservate le disposizioni speciali contenute nell’art. 13 della presente legge. Capitolo II 8 Principi e struttura dei conti
Principi di presentazione dei conti Art. 9 9
1 La presentazione dei conti deve fornire un quadro fedele della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’Amministrazione cantonale.
2 In particolare deve permettere di: a) b) i costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni; c) analisi macroeconomiche che mettano in evidenza l’effetto delle entrate e delle spese e di investimento dello Stato sull’economia del Cantone.
3 A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, la contabilità analitica, il controllo dei crediti, il controlling e la statistica finanziaria.
4 La presentazione dei conti deve osservare i seguenti principi: a) dell’universalità: si devono contabilizzare tutte le entrate, le uscite e gli ammortamenti; b) dell’integrità: è vietata la compensazione tra entrate e uscite e tra attivi e passivi; c) della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate il piano contabile e la nomenclatura vigenti. Tutte le informazioni devono essere d) dell’annualità: il periodo contabile è l’anno civile; e) f) della competenza: tutte le spese ed i ricavi, nonché le uscite e le entrate, sono, di contabilizzate nel periodo in cui esse sono generate; g) della specialità qualitativa, quantitativa e temporale: un credito non può essere che per l’obiettivo fissato dal conto di preventivo (specialità qualitativa) e l’utilizzazione credito è limitata sia all’importo autorizzato dal preventivo (specialità quantitativa) che al di preventivo (specialità temporale); h) della comparabilità: i conti devono permettere il confronto tra gestioni di anni diversi e dati di altri enti pubblici; i) della continuità operativa: nella presentazione dei conti occorre tenere conto della delle attività svolte dallo Stato;
6 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2021; in vigore dal 18.2.2022 - BU 2022,
7 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
8
Capitolo modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
9 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
251.
l) della rilevanza: indicazione delle informazioni necessarie per una valutazione rapida completa dello stato della gestione finanziaria e del patrimonio tenendo conto della loro m) del mantenimento dei metodi contabili: i principi alla base della presentazione dei conti se possibile, restare invariati nel lungo periodo.
Principi di tenuta dei conti Art. 9a 10 La tenuta dei conti è retta dai seguenti principi: a) dell’unità e della completezza: tenuta un’unica contabilità generale per cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo; b) della veridicità: le registrazioni contabili devono corrispondere ai fatti e devono essere in conformità con le direttive; c) della regolarità: la contabilità, come pure i movimenti dei fondi, devono essere regolarmente, di principio giornalmente. Le operazioni devono essere protocollate ordine cronologico; d) della tracciabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e Le correzioni devono essere annotate come tali e le registrazioni contabili essere attestate da pezze giustificative.
Bilancio patrimoniale Art. 10 11 1 Il bilancio patrimoniale comprende i beni amministrativi e patrimoniali, gli impegni e il capitale proprio.
2 Il bilancio patrimoniale è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.
3 Il bilancio patrimoniale è allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.
Attivi
Art. 11 12 1 Gli attivi si compongono dei beni patrimoniali e di quelli amministrativi.
2 Sono definiti beni patrimoniali i beni che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici e che possono quindi essere alienati. Essi comprendono pure la liquidità, i crediti, i ratei e risconti attivi e gli anticipi ai finanziamenti speciali.
3 I beni amministrativi servono direttamente all’esecuzione di un compito pubblico. Si tratta in particolare degli investimenti e dei contributi per investimenti.
4 ...
Passivi
Art. 12 13 1 I passivi si compongono del capitale di terzi e del capitale proprio.
2 Il capitale di terzi consiste nei debiti, negli accantonamenti, nei ratei e risconti passivi e negli impegni per finanziamenti speciali.
3 Il capitale proprio è composto dai fondi di capitale proprio, dalle riserve e dall’eccedenza attiva o passiva del valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto al totale degli impegni.
Finanziamenti speciali Art. 13 1 I finanziamenti speciali sono vincolati per legge all’adempimento di un compito pubblico.
2 I versamenti nei finanziamenti speciali non possono eccedere le relative entrate vincolate o gli importi preventivati.
3 Anticipi a finanziamenti speciali sono permessi unicamente nel caso in cui le relative entrate vincolate non coprono temporaneamente le uscite.
4 Sugli anticipi e gli impegni nei confronti dei finanziamenti speciali non sono calcolati gli interessi.
5 Il Consiglio di Stato stralcia i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di presentazione del conto annuale. 14
Impegni condizionali
15
10 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
11 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
12 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
13 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
14
Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU
2004, 251.
15 Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
Art. 14
1 L’assunzione di impegni mediante fideiussioni o altre garanzie deve essere autorizzata da leggi o decreti legislativi.
2 ...
16 Art. 14a ... 17
Valutazione degli attivi Art. 15
18
1 Gli attivi sono registrati nel bilancio: a) venale per i beni patrimoniali; b) d’acquisizione o di costruzione per i beni amministrativi, tenuto conto dei relativi
2 Il trapasso dai beni patrimoniali a quelli amministrativi avviene al valore venale.
3 I beni amministrativi che non sono più necessari all’esecuzione di compiti pubblici vengono trasferiti contabilmente nei beni patrimoniali.
4 L’alienazione di beni patrimoniali avviene al valore venale e per pubblico concorso, salvo i casi giustificati da provata utilità pubblica.
5 I prestiti e le partecipazioni vanno di regola valutati secondo criteri commerciali.
Valutazione dei passivi Art. 15a
19
1 Il capitale di terzi è valutato di regola al valore nominale.
2 Gli accantonamenti sono costituiti al fine di coprire impegni probabili originati da eventi del passato e per i quali l’importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili. Art. 16 ... 20
Conto economico Art. 17 21 1 Il conto economico contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.
2 Il conto economico presenta: a) dell’attività ordinaria; b) dell’attività straordinaria indicando la rispettiva eccedenza di spese o di ricavi; c) totale che modifica il capitale proprio.
3 Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano essere previsti, influenzati o controllati e qualora non facciano parte dell’attività operativa.
Ammortamenti
Art. 18 22 1 Il valore residuo a bilancio dei beni amministrativi è ammortizzato in funzione della loro durata d’utilizzo. I tassi di ammortamento ordinari sono stabiliti nel regolamento.
2 Se la situazione finanziaria e quella congiunturale lo permettono, possono essere previsti a preventivo ammortamenti straordinari.
3 Gli ammortamenti sui prestiti e sulle partecipazioni che figurano nei beni amministrativi sono definiti nel regolamento.
4 L’eccedenza passiva è da ammortizzare a medio termine, tenendo conto della situazione economica generale.
Contabilizzazioni interne Art. 19
1 Le contabilizzazioni interne sono accrediti e addebiti tra due servizi amministrativi.
2 Si deve procedere a contabilizzazioni interne in particolare se queste sono necessarie per una fatturazione più precisa delle prestazioni a terzi o ai finanziamenti speciali, per assicurare un’economica esecuzione dei compiti pubblici o per confrontare i costi tra diverse unità amministrative.
3 Contabilizzazioni interne, utilizzate esclusivamente a fini di calcolazione di costi, sono eseguite unicamente nell’ambito della contabilità analitica. 23
16
Cpv. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
17 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
251.
18 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
19 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
20 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
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Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
22 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
23 Cpv. introdotto dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
Conto degli investimenti Art. 20 24 1 Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla creazione di importanti beni amministrativi propri o sussidiati, con una durata di utilizzazione di più anni.
2 Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto, l’autofinanziamento e l’avanzo o il disavanzo totale.
3 Le uscite e le entrate per investimenti sono considerate straordinarie qualora queste non possano essere previste, influenzate o controllate e qualora non facciano parte dell’attività operativa.
25
Conto dei flussi di mezzi liquidi Art. 20a 26 1 Il conto dei flussi di mezzi liquidi presenta l’origine e l’utilizzo dei fondi.
2 Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra: a) della liquidità proveniente da attività operative; b) della liquidità proveniente da attività d’investimento (saldo del conto degli c) della liquidità proveniente da attività di finanziamento.
Allegato
Art. 20b 27 L’allegato ai conti annuali: a) le regole di presentazione dei conti e le relative deroghe; b) una visione d’insieme dei principi di presentazione dei conti, compresi quelli di stesura e valutazione del conto annuale; c) lo stato del capitale proprio; d) il dettaglio degli accantonamenti; e) il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie; f) il dettaglio delle immobilizzazioni; g) delle indicazioni complementari ai fini della valutazione dello stato del patrimonio, dei e delle spese, delle entrate e delle uscite per investimenti, degli impegni, nonché dello dei rischi finanziari.
Contabilità analitica Art. 21 28 1 Per la determinazione del costo di specifiche prestazioni o di servizi fatturati all’esterno e per l’ottenimento di una gestione più economica può essere elaborata una contabilità analitica a titolo complementare.
2 Sugli oggetti di calcolo vengono di regola rappresentati i costi pieni. I criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali sono centralizzati presso il Dipartimento competente. Art. 21a ... 29 Capitolo III Crediti
Credito di impegno Art. 22 1 Il credito d’impegno autorizza l’assunzione di impegni finanziari fino all’importo di spesa stabilito e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, e può coprire più di un esercizio annuale. 30
1bis L’istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi. 31
2 Il credito d’impegno va chiesto in particolare per investimenti propri, contributi a terzi di gestione e investimento, come pure per impegni condizionali (secondo l’art. 14).
3 Le quote annue di utilizzazione vanno iscritte al lordo nel preventivo.
4 La richiesta di crediti d’impegno di competenza del Gran Consiglio deve essere accompagnata da un messaggio esplicativo.
24
Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
25 Cpv. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
26 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
27 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
28 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
29 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
251.
30 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
31 Cpv. introdotto dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.
5 Modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d’impegno devono essere sottoposte preventivamente all’istanza che l’ha concesso.
6 Un credito d’impegno viene stralciato se il suo scopo è conseguito o se la realizzazione della relativa opera è abbandonata o ridimensionata. La competenza è del Gran Consiglio se il credito era stato concesso da quest’ultimo.
7 Un credito d’impegno decade automaticamente se la realizzazione dell’opera non è iniziata entro
5 anni dalla sua approvazione.
8 Il conto relativo ad un credito d’impegno deve essere chiuso immediatamente dopo l’ultimazione dell’opera.
Crediti d’opera Art. 23 Un credito d’impegno destinato a una singola opera è detto credito d’opera.
Credito-quadro
Art. 24 32 1 Un credito d’impegno che serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi è detto credito quadro.
2 ...
3 Con la decisione su un credito quadro va stabilita l’istanza competente per la sua suddivisione in singoli crediti d’impegno.
Credito aggiuntivo Art. 25 33
1 Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d’impegno.
2 Il credito aggiuntivo deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il
10% del credito originario e superiore a 100 000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata contestualmente alla presentazione del primo consuntivo utile.
3 Se un credito d’impegno si basa su un indice dei prezzi, il credito per i costi supplementari dovuti unicamente al rincaro può essere richiesto con il messaggio sul preventivo annuale. Nel caso di un abbassamento dell’indice dei prezzi, il credito è ridotto in modo corrispondente.
4 La richiesta relativa deve essere presentata appena il sorpasso diventa prevedibile.
Procedura d’urgenza Art. 26 1 In caso d’urgenza, il Consiglio di Stato può disporre degli anticipi finanziari necessari, informando immediatamente il Gran Consiglio.
2 Per urgenza va inteso un evento imprevedibile che richiede la realizzazione immediata di un’opera per evitare che un ritardo provochi spese o danni ancora più elevati.
3 Entro tre mesi il Consiglio di Stato presenta il messaggio esponendo i motivi per i quali si è adottata la procedura d’urgenza.
Credito di preventivo Art. 27 1 Mediante il credito di preventivo, il Gran Consiglio autorizza il Consiglio di Stato a procedere ad una determinata spesa sino a concorrenza dell’importo fissato.
2 I crediti di preventivo decadono con chiusura del periodo annuale per il quale furono concessi.
Limiti di competenza Art. 27a
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1 Salvo eccezioni previste dalla legge, gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a 500’000 franchi e ricorrente fino a 125’000 franchi sono di competenza del Consiglio di Stato.
2 I limiti di cui al cpv. 1 si riferiscono alla spesa totale, dedotte eventuali entrate per contributi, nella misura in cui il loro versamento e la loro entità sono certi.
Nuove spese in preventivo Art. 28 1 Per spese prevedibili per le quali al momento della decisione sul preventivo manca la necessaria base legale, i crediti devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino a quando la relativa base legale entra in vigore.
2
... 35
32 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
33 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
251.
34
Art. introdotto dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.
35 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12; precedente modifica: BU 2004,
251.
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... 36
Sorpasso di crediti di preventivo Art. 29 1 Il sorpasso di crediti di preventivo è consentito unicamente per le spese che: - la conseguenza necessaria di norme legali; - lo spostamento temporale di investimenti per i quali esistono i crediti d’impegno; - coperte da un ricavo corrispondente nello stesso periodo annuo; - compensate da risparmi in voci di spesa simili.
2 Di questi sorpassi si deve riferire al Gran Consiglio in sede di consuntivo. Art. 29a ... 37 Capitolo IV 38 Piano finanziario e conto annuale
Piano finanziario Art. 30 1 Il Consiglio di Stato allestisce periodicamente un piano finanziario, secondo la legge sulla pianificazione cantonale.
2 Il piano finanziario deve fornire una visione su: a) e ricavi del conto economico; 39 b) ed entrate del conto degli investimenti; c) fabbisogno finanziario e indicazioni circa il suo finanziamento; 40 d) del patrimonio e dei debiti; e) finanziarie degli interventi indicati nelle Linee direttive.
3 Il Consiglio di Stato sottopone il piano finanziario e le relative modifiche al Gran Consiglio secondo la procedura prevista dalla legge sulla pianificazione cantonale. 41
Preventivo
Art. 31 42
1 Il preventivo deve rispecchiare la struttura organizzativa dell’Amministrazione e il piano dei conti allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.
2 Il preventivo è elaborato tenendo conto del piano finanziario, e deve essere accompagnato da un adeguato commento e da riassunti statistici.
3 Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 30 settembre e approvato prima dell’inizio del periodo contabile.
4 Se al 1° gennaio il preventivo non è ancora stato approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato ad eseguire le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali. Di principio, il Consiglio di Stato è autorizzato ad impiegare mensilmente la quota corrispettiva dei crediti concessi nel preventivo dell’anno precedente. Le eccezioni ed i casi particolari sono definiti nel regolamento.
5 Il preventivo è stabilito secondo i principi descritti all’art. 9 cpv. 4.
Vincolo di bilancio: preventivo Art. 31a 43 1 Di principio, il preventivo di gestione corrente deve essere presentato in equilibrio.
2 Tenuto conto della situazione economica, del conto di gestione corrente può presentare un disavanzo di esercizio, ma non superiore al 4% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.
3 Se le misure di contenimento della spesa e/o di aumento dei ricavi non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo di cui al cpv. 2, interviene una modifica del coefficiente di imposta in misura sufficiente a contenere il disavanzo entro il limite indicato.
Deroga: condizioni
36
Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.
37 Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
251.
38 Capitolo modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
39 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
40 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
41
Cpv. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.
42 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
43 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
Art. 31b 44
1 In caso di grave crisi economica o di bisogni finanziari eccezionali, il limite all’art.
31a cpv. 2 può essere aumentato fino al 5%.
2 L’aumento del limite di cui al cpv. 1 deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.
3 Per grave crisi economica, si intende una situazione nella quale le previsioni del PIL nazionale allestite dalla SECO per l’anno di riferimento del preventivo indicano una riduzione reale del PIL di almeno lo 0.5% rispetto all’anno precedente.
4 Per bisogni finanziari eccezionali, si intende una situazione nella quale il preventivo prevede delle spese di carattere eccezionale il cui costo netto totale eccede l’1% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.
5 L’art. 31a cpv. 3 si applica per analogia con riferimento al nuovo limite approvato dal Gran Consiglio.
6 La deroga può essere applicata per al massimo due anni consecutivi, ritenuto il protrarsi delle condizioni di cui ai capoversi 3 e 4.
Compensazione dei risultati di esercizio a consuntivo Art. 31c 45
1 I disavanzi e gli avanzi del conto di gestione corrente sono addebitati, rispettivamente accreditati, a un conto di compensazione tenuto in modo distinto dal conto amministrativo.
2 I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati entro quattro anni.
Piano di riequilibrio finanziario Art. 31d 46 1 Nel caso di un disavanzo del conto di compensazione che eccede il 9% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un piano di riequilibrio finanziario che permetta di riequilibrare il conto entro un periodo di quattro anni.
2 Il piano di riequilibrio può comprendere sia misure di contenimento della spesa, sia misure di aumento dei ricavi.
3 Il Gran Consiglio può decidere misure alternative rispetto a quelle proposte dal Consiglio di Stato, a condizione che l’equilibrio del conto di compensazione possa comunque essere garantito secondo quanto previsto dal cpv. 1.
Votazione popolare su singole misure di risanamento Art. 31e
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1 Se nell’ambito dell’esercizio del diritto di referendum una o più misure di riequilibrio adottate in virtù dell’art. 31d sono rifiutate in votazione popolare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio delle nuove misure di pari effetto finanziario che permettono di ottemperare all’esigenza di cui all’art. 31d.
2 La presentazione di queste misure deve avvenire entro sei mesi dallo scrutinio.
3 Il Gran Consiglio delibera tempestivamente sulle proposte del Consiglio di Stato; l’art. 31d cpv. 3 si applica per analogia.
Riduzione e aumento del coefficiente di imposta Art. 31f
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1 Il Parlamento può decidere una riduzione o un aumento del coefficiente di imposta.
2 Il Parlamento può decidere una riduzione del coefficiente di imposta soltanto se: a) dopo la riduzione del coefficiente di imposta, presenta un disavanzo di esercizio superiore ai limiti previsti dall’articolo 31a cpv. 2; b) di compensazione presenta un saldo almeno in equilibrio.
3 Il Parlamento può decidere un aumento del coefficiente di imposta se approvato dalla maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti.
Conto annuale Art. 32 49
1 Il conto annuale comprende i seguenti elementi: a) patrimoniale; b) economico; c) degli investimenti; d) dei flussi di mezzi liquidi; e)
44 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
45 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
46 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
47
Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
48 Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.
49 Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
2 Il conto annuale deve essere completato con: a) delle differenze significative con il preventivo; b) dei crediti d’impegno con gli importi utilizzati e ancora disponibili; c) funzionale delle uscite e delle entrate.
3 Il conto economico e il conto degli investimenti devono seguire la stessa presentazione del preventivo.
4 Il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti dell’esercizio precedente devono essere presentati al Gran Consiglio per confronto.
5 Il conto annuale e il rendiconto devono essere trasmessi al Gran Consiglio entro il 15 aprile dell’anno successivo.
Indicatori finanziari Art. 32a
50 Per una valutazione della situazione finanziaria devono essere presi in considerazione e presentati nell’allegato gli indicatori finanziari allestiti secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.
Consolidamento
Art. 32b
51
1 Le seguenti istituzioni fanno parte del perimetro di consolidamento: a) Consiglio; b) di Stato; c) giudiziarie; d) cantonale; e) statali.
2 Non sono consolidate nel conto annuale, ma figurano nel dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie dell’allegato, le principali istituzioni indipendenti o le altre autorità e organizzazioni che posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche: a) appartiene allo Stato; b) detiene una partecipazione rilevante dell’organizzazione; c) contribuisce in modo determinante al funzionamento e/o alle spese d’esercizio d) è in grado di influenzare in modo determinante l’attività dell’organizzazione; e) ha degli impegni nei confronti dell’organizzazione. Art. 32c
52
1 Il Governo definisce degli obiettivi politici, strategici e operativi per ogni unità amministrativa, integrandoli nella pianificazione finanziaria e nel preventivo.
2 Il Governo attua un controllo di gestione nell’ambito del conto annuale valutando il raggiungimento degli obiettivi posti.
3 Il controllo di gestione avviene tramite indicatori.
4 Le modalità di attuazione del controllo di gestione sono definite nel regolamento. Capitolo V Organi e competenze
Consiglio di Stato Art. 33 Il Consiglio di Stato ha segnatamente le seguenti competenze: a) del progetto di preventivo e del conto annuale da trasmettere al Gran Consiglio; 53 b) e l’aggiornamento annuale del piano finanziario; c) di impegni per l’esecuzione delle spese incluse nel preventivo, se non vi è una particolare ai dipartimenti; d) di sorpassi di credito entro i limiti dell’art. 29 di questa legge; e) l’alienazione e la gestione di beni immobili che non sono destinati durevolmente di compiti pubblici (beni patrimoniali); 54 f) di destinazione di beni amministrativi, in quanto ciò non implichi investimento opere edili; g) nei beni patrimoniali di beni amministrativi mobili non più necessari; h) 55
50 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
51 Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
52 Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.
53
Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
54 Lett. modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
55 Lett. abrogata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
i) di crediti inesigibili o in manifesta sproporzione con i costi di esazione, se non vi è delega esplicita ai dipartimenti. l) 56 m) di contratti di prestazione annuali o su più periodi con la Confederazione, le competenze definite da leggi speciali. Esso può delegare questa competenza ai competenti.
57
Dipartimento delle finanze e dell’economia Art. 34 58 Al Dipartimento delle finanze e dell’economia sono affidati i seguenti compiti: a) di tutto il sistema contabile, degli inventari e dell’archiviazione dei documenti che devono essere comunque conservati per almeno 10 anni in originale oppure, ove forza legale sia garantita, in copia o su altri supporti d’informazione; b) di progetti di regolamenti di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla di crediti; c) di direttive sulla gestione finanziaria; d) del progetto di piano finanziario, di preventivo e di conto annuale all’attenzione Consiglio di Stato; 59 e) periodico, all’indirizzo del Consiglio di Stato, dell’evoluzione delle spese e delle
60 f) di posizione sulle conseguenze finanziarie e la legalità delle proposte di messaggio e risoluzione governativa, nonché sui sorpassi dei crediti di preventivo; g) della contabilità; h) i) di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine; l) della tesoreria, in particolare la gestione e il piazzamento sicuro e a condizioni dei beni patrimoniali mobili; m) 61 n) ad altri servizi di tenere contabilità separate e ausiliarie, sentito il Controllo delle finanze; o) agli altri dipartimenti in materia finanziaria; p) e l’organizzazione delle attività di controlling nonché la gestione dei dati, le finanziarie e l’analisi critica della spesa; q) dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica, ai sensi dell’art. 21 presente legge; 62 r) delle direttive d’introduzione, l’implementazione e la gestione della contabilità presso i servizi dell’Amministrazione che ne fanno richiesta, nel rispetto delle esigenze del Cantone e delle direttive emanate.
Dipartimenti
Art. 35 1 I Dipartimenti sono responsabili: a) le richieste di credito da inserire nel Piano finanziario e nel preventivo, e le richieste credito quadro e d’impegno; b) le richieste di trasferimento di crediti nei limiti fissati dell’art. 29 della presente c) il monitoraggio costante delle spese e delle entrate di loro competenza e di valutare loro adeguatezza e opportunità; d) parsimoniosamente ed economicamente crediti e valori loro affidati; e) valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi; f) il controllo dei crediti quadro, d’impegno e di preventivo, nonché gli altri libri ed loro prescritti; g) le proposte di pagamento corredate da una decisione formale e relativa
63
56
Lett. abrogata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004,
251.
57 Lett. introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
58 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
59 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
60 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
61
Lett. abrogata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
62 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
63 Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
h) le partecipazioni amministrative nei settori di loro competenza, sentito il Dipartimento finanze e dell’economia. 64
2 Una contabilizzazione può essere eseguita unicamente sulla base di una richiesta formale effettuata dall’istanza competente. 65
3 Le funzioni di chi è competente ad ordinare una spesa e di chi è incaricato di liquidarla sono di regola sottoposte alla separazione personale.
4 Una proroga della riscossione di un credito può essere concessa unicamente se questo non viene ulteriormente messo in pericolo. Se possibile deve essere richiesta un’adeguata garanzia. Capitolo VI 66 Controllo cantonale delle finanze
Statuto
Art. 36
67
1 Il Controllo cantonale delle finanze è l’organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria: a) Gran Consiglio; b) Consiglio di Stato; c) cantonale; d) tribunali cantonali; e) aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce f) enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa o concede aiuti finanziari.
2 Il controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, è attribuito amministrativamente.
Competenze
Art. 36a 68 1 Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.
2 Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l’esercizio dell’alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.
3 Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati: a) i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali; b) tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno. 69
4 Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all’utilizzazione corretta dell’aiuto.
5 I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell’attività regolare annuale pianificata.
6 Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l’aiuto di esperti.
7 Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.
8 Il regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.
9 Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.
64 Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
65 Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.
66 Capitolo modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
67 Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
251.
68 Art. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
69 Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2.
10 Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d’attività e il rapporto dell’attività svolta che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. 70
Principi
Art. 37 71 Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione. Art. 38 ... 72
Compiti
Art. 39 73
1 Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare: a) dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei b) dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi; c) dei valori e degli inventari del patrimonio statale; d) e la coordinazione delle attività dei servizi dell’amministrazione con compiti specifici di e di controllo interni; e) f) all’elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione; g) dell’organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l’efficacia misure di controllo interno; h) del controllo interno; 74 i) delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell’ambito controllo interno e della gestione finanziaria; l) dei processi e della razionalità dell’organizzazione interna dei servizi
75
2 Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.
Obbligo d’informazione Art. 40 76
1 Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.
1bis Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale svizzero. 77
2 Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all’esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l’obbligo del segreto d’ufficio.
3 Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.
Rapporti di revisione Art. 41 78
1 Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.
2 Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.
3 In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.
70 Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2.
71 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
72
Art. abrogato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
251.
73 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
74 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
75 Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
76 Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
77
Cpv. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.
78 Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004,
251.
4 Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.
5 Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un’azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all’organo responsabile dell’ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. Capitolo VII Norme transitorie e finali
Abrogazioni
Art. 42 La presente legge abroga la legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato del 7 luglio 1975. Art. 43 ... 79
Entrata in vigore e pubblicazione Art. 44
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data e le modalità dell’entrata in vigore.
80 Pubblicata nel BU 1986 , 225.
79 Art. abrogato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.
80 Entrata in vigore: 1° gennaio 1987 - BU 1986, 225.
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