Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (del 20 ottobre 1986) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 gennaio 1986 n. 3009 del Consiglio di Stato, decreta: Introduzione
Tipi di imposta Art. 1 1 Il Cantone preleva secondo questa legge un’imposta di bollo e un’imposta sugli spettacoli cinematografici.
2 All’imposta di bollo sono sottoposti: a) per scrittura privata enumerati dalla legge; b) notarili; c) 1 d) bancari enumerati dalla legge. PARTE I IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI PER SCRITTURA PRIVATA TITOLO I Contratti soggetti
Tipi di contratto Art. 2
1 Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta: a) che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’art. CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale; b) di denaro o di altre cose fungibili; c) (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati architetti, ingegneri o nell’ambito di professioni analoghe; 2 d) immobiliare.
2 Soggiacciono pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso.
Interpretazione dei contratti Art. 3 Nel giudicare del contenuto di un contratto sono determinanti la vera e concorde volontà dei contraenti e non gli eventuali termini e denominazioni usati nel testo.
Stipulazione in forma scritta Art. 4 1 Per stipulazione in forma scritta s’intende la stesura delle pattuizioni contrattuali, in uno o più atti, che portano la firma olografa di tutte le parti contraenti o di un loro rappresentante.
2 I contratti in forma scritta sono soggetti all’imposta di bollo indipendentemente dal fatto che quella forma sia prescritta dalla legge o richiesta dalle parti come condizione di validità (art. 12 segg. CO) o semplicemente scelta dalle parti a titolo di prova o per altri motivi.
Forme parificate Art. 5 Sono parificati ai contratti in forma scritta con la firma di tutte le parti: a) portanti la firma di un solo contraente o del suo rappresentante, sempre che risultino – in riconoscibile – essere stati stesi o comunque provenire quale offerta dall’altro contraente;
1 Lett. abrogata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
2 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1989, 5.
b) costituiti da due documenti che si integrano portanti l’uno la firma di un contraente e l’altro firma dell’altro; c) ferme o le accettazioni che hanno concluso la negoziazione contrattuale telegramma, telex o telefax, quando almeno una parte è commerciante; d) dello Stato e di altri enti pubblici per lavori e forniture.
Sovranità fiscale cantonale Art. 6 Perché sia data la stipulazione nel Cantone Ticino è sufficiente che: a) avvenuta nel Cantone almeno l’apposizione dell’ultima firma che ha concluso la contrattuale, secondo la forma scritta definita dall’art. 4 o riconosciuta ai sensi
5 lett. b); b) stata apposta nel Cantone la firma di ordinazione o di accettazione di offerta, su moduli non ad essere firmati dalla controparte (art. 5 lett. a); c) di cui all’art. 5 lett. c) se iscritti nel Cantone.
Esenzioni
Art. 7 1 Sono esenti dall’imposta di bollo tutti i contratti che hanno oggetti diversi da quelli enumerati nell’art. 2.
2 Inoltre sono esenti: a) in procedure pendenti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o tribunali arbitrali; b) di valore inferiore a franchi 5’000.-, se nessuna delle parti contraenti agisce a titolo o di commercio; c) di valore inferiore a franchi 1’000.-, quando almeno una delle parti agisce a titolo o di commercio, salvo per chi è messo a beneficio dell’imposta sostitutiva giusta art. 14 segg.; d) taciti di contratti; e) e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni all’imposta cantonale sulle donazioni e successioni; f) di valore non determinato e non determinabile; g) di prelazione e di ricupera; h) per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società di capitali o assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone che adempie i requisiti
87a della Legge tributaria; 3 i) per scrittura privata, ad eccezione di quelli afferenti agli immobilizzi, quando una delle contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel che esercita un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e solo in Svizzera. 4
3 Qualora potessero esservi dubbi sull’assoggettamento all’imposta di bollo o all’esenzione di un tipo di contratto, il contribuente può, nel termine di 60 giorni di cui all’art. 11, sottoporlo preventivamente alla Divisione delle contribuzioni che emanerà una decisione soggetta a reclamo ed eventualmente a ricorso. Il termine per l’applicazione di eventuali penalità decorre solo dopo 60 giorni da quando la decisione relativa all’assoggettamento è cresciuta in giudicato. Un eventuale ricorso di diritto pubblico all’Alto Tribunale federale ha a questo riguardo effetto sospensivo. TITOLO II Calcolo e pagamento dell’imposta
Ammontare dell’imposta Art. 8 1 L’imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile.
2 L’imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3’000.- quando nessuna delle parti ha domicilio o sede nel Cantone.
Determinazione del valore:
a) in generale Art. 9 Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme generali:
3
Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 1996,
481.
4 Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13.
a) il valore economico della prestazione contrattuale vera e propria e non valori che sono semplice riferimento; b) stesso atto sono riuniti più contratti soggetti all’imposta, i valori delle singole sono sommati; c) una mercede o un prezzo unitario, lo stesso è moltiplicato per la quantità; d) di prestazioni successive vanno sommate le rimunerazioni di tutte le prestazioni previste per la durata certa del vincolo contrattuale; e) di prestazioni contrattuali di valore determinabile solo in funzione di fattori ancora incerti, cantonale delle contribuzioni stabilisce l’imposta avuto riguardo economica del rapporto contrattuale; f) di adeguamento delle rimunerazioni successive all’indice del rincaro sono ininfluenti; g) di più stipulazioni contrattuali tra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore imposto una sol volta. Se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto in incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile il valore aggiuntivo; h) di chiusura di un rapporto contrattuale sotto forma di rendiconti, scarichi, quietanze, e simili sono imponibili soltanto per la differenza di valore rispetto al contratto bollato e sempreché siano stipulati in forma scritta o parificata (art. 4 e 5).
b) in particolare Art. 10
1 Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme particolari: a) contratti con oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili e immobili fa stato il pattuito; b) i mutui il valore della cosa mutuata; c) gli appalti la mercede complessiva pattuita; d) la mediazione immobiliare la provvigione pattuita.
2 Nel regolamento di applicazione il Consiglio di Stato potrà stabilire altre norme particolari di determinazione del valore dei contratti in consonanza con le disposizioni della presente legge.
Percezione dell’imposta Art. 11
1 La percezione dell’imposta di bollo avviene mediante bollatura degli atti da parte della Divisione delle contribuzioni. In questo caso gli atti devono essere sottoposti all’Amministrazione cantonale (ufficio delle imposte alla fonte e del bollo) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di stipulazione.
5
2 Per i contratti il cui valore non supera i franchi 10’000.-, può essere usata carta da bollo.
3 Per data di stipulazione si intende per i contratti in forma scritta il giorno dell’apposizione dell’ultima firma e in caso di forme contrattuali parificate a quella scritta il giorno della conclusione della negoziazione contrattuale.
4 Qualora un contratto fosse subordinato all’approvazione da parte di un’autorità, il termine di 60 giorni decorre dalla data di ratifica.
Autoaccertamento trimestrale Art. 12
1 È in facoltà della Divisione delle contribuzioni di consentire a contribuenti - che ne giustificano la richiesta - di pagare il bollo mediante una dichiarazione di autoaccertamento alla chiusura di ogni trimestre dell’anno solare. La dichiarazione dev’essere allestita sulla base di una registrazione che il contribuente farà di ogni contratto soggetto al bollo.
2 La Divisione delle contribuzioni eseguirà puntuali e regolari controlli.
3 Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme di dettaglio circa la dichiarazione di autoaccertamento, la registrazione e le modalità di contrassegno dei contratti registrati.
Responsabilità contributiva Art. 13
1 L’imposta di bollo è dovuta allo dalle parti contraenti in solido. Le parti sopporteranno internamente l’imposta in parti uguali, riservata una diversa ripartizione per convenzione privata.
2 La Confederazione, il Cantone o altri enti di diritto pubblico secondo la legislazione federale o cantonale non sono soggetti ai diritti di bollo di cui alla presente legge. Fanno eccezione la Banca dello Stato e le aziende pubbliche di distribuzione di energia.
3 Contratti e atti notarili stipulati tra un ente pubblico e un privato sono imponibili nella misura del 50 per cento ed a carico interamente del privato.
5 Cpv. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570.
TITOLO III Imposta sostitutiva
Esonero e tassazione sostitutiva Art. 14 1 Contribuenti iscritti a Registro di commercio possono essere esonerati dall’imposizione dei diritti di bollo sui contratti, imponibili ai sensi della presente legge, per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), stipulati in relazione all’attività aziendale, purché paghino un’imposta sostitutiva annua calcolata su di un imponibile globale.
2 L’assoggettamento all’imposta sostitutiva è accordato solo se siano date sufficienti garanzie per un accertamento induttivo del valore globale dei contratti normalmente imponibili e segnatamente se le posizioni contabili destinate a calcolare l’imponibile (art. 15) sono facilmente accertabili.
3 La tassazione sostitutiva potrà in ogni momento essere revocata, se venissero meno quelle garanzie.
Imponibile e tasso dell’imposta sostitutiva Art. 15
1 L’imponibile dell’imposta sostitutiva è composto della somma delle posizioni contabili, segnatamente degli acquisti e delle vendite di merci, degli investimenti, ecc. nella misura che quelle posizioni contabili hanno origine in negozi tra il contribuente e terzi stipulati verosimilmente tramite contratti per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), compresi tuttavia i valori e le forme altrimenti dichiarati esenti ai sensi dell’art. 7 lett. c).
2 L’ammontare dell’imposta sostitutiva è di franchi 0,75 per mille dell’imponibile globale accertato.
Effetti
Limiti dell’esonero Art. 16
1 Il contribuente al beneficio dell’imposta sostitutiva non può trasferire l’onere dell’imposta, in nessuna misura, a carico delle controparti contrattuali.
2 Il pagamento dell’imposta sostitutiva non esonera il contribuente dal pagamento dell’imposta di bollo su contratti stipulati per atto notarile e su negozi conclusi con contratti per scrittura privata o in forme parificate, imponibili giusta l’art. 2 con oggetto affari estranei all’attività aziendale o non accertabili con il metodo induttivo.
Applicazione
Art. 17 1 Il regolamento di applicazione stabilirà disposizioni procedurali e di dettaglio segnatamente con riguardo all’istanza di esonero, alla valutazione dell’imponibile, ai periodi di accertamento e di revisione dell’imponibile, ai controlli e all’incasso dell’imposta e di acconti.
2 Per regolamento l’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà essere estesa ad altre attività oltre quelle che si fondano su acquisti, produzione e vendita (art. 15), a condizione che le contrattazioni inerenti alla rispettiva attività aziendale siano facilmente accertabili sulla base delle posizioni contabili. PARTE II IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI NOTARILI 6 TITOLO I Campo d’applicazione
Oggetto
Art. 18 7 Soggiacciono all’imposta di bollo gli istromenti e i brevetti precisati dalla legge. TITOLO II Istromenti
Copia destinata all’Archivio notarile Art. 19 È soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di valore determinato o determinabile.
Esenzioni e tassa di archivio Art. 20
1 È esente dall’imposta di bollo la copia destinata all’Archivio notarile di:
6 Titolo modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
7 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
a) di costituzione e aumento di capitale di società anonima e di s.a.g.l., così come ogni atto soggetto alla sovranità della legislazione federale in materia di tassa di bollo; b) di trasformazione di pegni immobiliari nonché raggruppamento o frazionamento di immobiliari; 8 c) pubblici; d) successori; e) matrimoniali qualunque sia il regime dei beni, nonché qualsiasi altra regolamentazione pretesa riferita al regime matrimoniale;
9 e bis ) convenzioni patrimoniali tra partner registrati; 10 f) e cessioni di diritto di compera; g) di compravendita; h) contenenti negozi giuridici unilaterali; i) contenenti dei semplici accertamenti formali come le pubblicazioni di testamenti, le notarili di decisioni di assemblee generali di società anonima o altre constatazioni k) senza effetto giuridico per mancata osservanza di requisiti formali; l) di valore determinato o determinabile inferiore a franchi 10’000.-; m) di costituzione della proprietà per piani (Codice civile svizzero, articolo 712 a-t), i di adeguamento della proprietà per piani originaria, i contratti di conversione della per piani iscritta nel registro fondiario nelle forme previste dalla legge entrata in vigore
1° gennaio 1912 in proprietà per piani trasformata secondo le nuove prescrizioni della Legge
19 dicembre 1963 che modifica il Libro quarto del Codice civile svizzero; 11 n) aventi come oggetto un contratto esente ai sensi dell’art. 7. o) aventi quale oggetto il trasferimento di beni connessi ad un trust; 12 p) aventi quali oggetto casi di ristrutturazione ai sensi degli art. 8 cpv. 3 e 24 cpv. 3 e
3 quater della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei e dei Comuni. 13
2 L’insinuazione all’Archivio notarile di copie di istromenti esenti dall’imposta di bollo è soggetta a una tassa di archivio da fr. 30.- a fr. 100.-.
Ammontare dell’imposta sugli istromenti Art. 21 1 L’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile 3.- per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile.
2 Per le costituzioni, le estensioni e gli aumenti di pegni immobiliari e le fideiussioni l’ammontare dell’imposta è di fr. 1.-- per mille o frazione di mille. 14
Determinazione del valore degli istromenti Art. 22
1 La determinazione del valore degli istromenti viene fatta dall’Archivista notarile.
2 Per la determinazione del valore valgono le seguenti norme: a) i contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliare fa stato il valore contrattuale, al tuttavia quello di stima ufficiale. di permuta fa stato il prezzo attribuito al fondo di maggior valore e comunque al minimo valore ufficiale di stima dello stesso; b) di cui alla lettera a) è aumentato in funzione di eventuali rivalutazioni decretate in della Legge tributaria; 15 c) di trasferimento di fondi contro prestazione di una rendita è determinante il valore di stima della proprietà immobiliare; d) i contratti di costituzione di ipoteca e di fideiussione il valore corrisponde all’ammontare garantito. In deroga all’art. 9 lettera b) al valore dell’importo garantito non viene quello del rapporto di mutuo o di debito; e) i contratti di superficie fa stato la somma delle indennità convenute; f) i contratti di costituzione di uso ed usufrutto immobiliari e di abitazione fa stato la metà del di stima ufficiale del fondo;
8 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
9 Lett. modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
10 Lett. introdotta dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 582.
11 Lett. modificata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 7.4.1998 - BU 1998, 102.
12 Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
13
Lett. introdotta dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
14 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
15 Lett. modificata dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
g) i contratti di costituzione di altre servitù fa stato il valore della controprestazione, ma solo limiti che sia chiaramente espresso o desumibile dalla negoziazione.
3 Valgono inoltre le disposizioni degli art. 9 e 10.
Percezione dei diritti d’archivio e responsabilità Art. 23 1 L’Archivista notarile percepisce l’imposta di bollo e la tassa d’archivio con l’emissione di bollette.
2 I diritti d’archivio sono dovuti in solido dalle persone che sono parte nell’istromento notarile. Vale analogicamente la norma dell’art. 13 cpv. 2.
3 Il notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione interna del pagamento del bollo d’archivio; facendo difetto una tale stipulazione, si presumerà una ripartizione interna in parti uguali. In ogni caso resta fermo il rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato.
4 Il notaio anticipa il pagamento ed è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti. Fanno eccezione i supplementi di bollo giusta l’art. 22 lett. b), che devono essere incassati direttamente nei confronti delle parti.
Decisione formale di tassazione Art. 24 1 Se il valore dell’istromento è accertato in modo diverso da quanto dichiarato dal notaio, l’Archivista notarile deve intimare al notaio e alle parti una decisione formale di tassazione unitamente all’usuale bolletta di pagamento (destinata alle parti in caso di supplemento di bollo secondo l’art. 23 cpv. 4).
2 Altrimenti l’Archivista notarile è tenuto a emanare una decisione formale di tassazione solo se il notaio o le parti ne facciano richiesta entro 60 giorni dall’intimazione della bolletta o rispettivamente dalla trasmissione della bolletta all’attenzione delle parti ad opera del notaio. La facoltà delle parti di presentare la richiesta si estingue in ogni caso dopo un anno dalla intimazione della bolletta al notaio. TITOLO III Brevetti
Contratti per brevetto Art. 25 Sono soggetti all’imposta di bollo i contratti stipulati in forma di brevetto notarile.
Ammontare dell’imposta sui contratti per brevetti Art. 26 1 L’imposta di bollo è di fr. 1,50 per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile se il contratto corrisponde ai tipi di cui all’art. 2.
2 L’imposta di bollo è di fr. 30.-, se il brevetto contiene un tipo di contratto esente ai sensi dell’art. 7.
3 L’ammontare dell’imposta è soggetto al limite massimo nei casi di applicazione dell’art. 8 cpv. 2.
Determinazione del valore Art. 27 Per la determinazione del valore valgono le norme relative all’imposta di bollo per i contratti per scrittura privata.
Percezione dell’imposta e responsabilità Art. 28
1 Il notaio ha cura di far bollare il brevetto dalla Divisione delle contribuzioni, procedendo direttamente oppure invitando le parti a procedervi. Se il notaio anticipa il pagamento, egli è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti.
2 Quanto ai termini di trasmissione del brevetto alla Divisione delle contribuzioni e alla responsabilità contributiva sono applicabili per analogia gli art. 11 e 13 della presente legge.
Altri brevetti e atti notarili: esenzione Art. 29 Gli altri brevetti non contenenti contratti e segnatamente le autenticazioni, nonché tutti gli altri atti notarili compresi i protesti e le dichiarazioni di autenticità delle copie degli istromenti sono esenti da imposta di bollo. TITOLO IV 16
16 Titolo abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
Art. 30 ... 17 PARTE III IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI BANCARI
Tipi di documenti imponibili Art. 31 1 Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da istituti soggetti completamente alla disciplina della legge federale sulle banche e le casse di risparmio: a) annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi durante l’anno; b) di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di una ipoteca; c) di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una ipotecaria; d) di fideiussione e di garanzia bancarie; e) estratti di conti bancari tenuti all’attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge sulle banche e le casse di risparmio. eccezione: - i conti salario, - i conti speciali aperti esclusivamente per l’utilizzo di carte di credito, - i conti di deposito a risparmio, - i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale (II pilastro), - i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A), - i conti che non raggiungono durante l’anno un saldo di fr. 1’000.- o che non fruttano un interesse annuo di almeno fr. 10.-; 18 f) di apertura di conti bancari, quando non è prevista l’emissione di estratti; g) relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni; h) di amministrazione di patrimoni mobiliari ed immobiliari; i) globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di di un avere parziale; k) di locazione di cassette di sicurezza.
2 Sono esenti i rinnovi taciti.
3 L’imposta sui documenti bancari è sostitutiva dell’imposta di bollo sui contratti, qualora il documento bancario, ai sensi del presente articolo, si configuri come contratto.
Ammontare e percezione dell’imposta Art. 32 1 L’imposta di bollo ammonta a fr. 10.- per ogni documento imponibile e va soluta mediante il pagamento di bollette semestrali, previa dichiarazione di autoaccertamento.
2 Il Consiglio di Stato emanerà nel regolamento esecutivo norme circa le modalità di autoaccertamento, di imposizione induttiva dei documenti, di controllo e di incasso dell’imposta (e di acconti di imposta) nonché di stampigliatura o contrassegno degli atti assoggettati.
Responsabilità contributiva Art. 33 L’imposta è dovuta dall’istituto bancario. Esso è legittimato ad addebitare l’imposta ai clienti. PARTE IV IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI
spettacoli cinematografici Art. 34 19 Sul prodotto lordo, al netto dell’IVA, degli spettacoli cinematografici viene prelevata un’imposta del 7 per cento.
Destinazione dell’imposta
17
Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
18 Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1989, 5.
19 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
Art. 35 1 Il ricavo dell’imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia. 20
2 Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato che stabilisce in un decreto esecutivo le direttive circa le misure di promovimento, le condizioni cui deve soddisfare una produzione cinematografica per essere d’interesse cantonale e le procedure di assegnazione di contributi.
3 Il ricavo dell’imposta sugli spettacoli è assegnato al promovimento della produzione di film e all’aiuto alle sale cinematografiche secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato. 21
Esenzioni
Art. 36 Possono essere esonerati dall’imposta gli spettacoli cinematografici organizzati da enti culturali ed in genere di pubblico interesse, che non fini di lucro.
Responsabilità contributiva Art. 37 22 1 L’imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto.
2 Il gestore paga l’imposta all’unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che provvede all’emissione di bollette previa la procedura di accertamento. PARTE V DISPOSIZIONI PROCEDURALI E PENALI TITOLO I Organizzazione e autorità di tassazione
Autorità di vigilanza Art. 38 23 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente.
Autorità di applicazione Art. 39 24 L’applicazione della presente legge è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si avvale dell’ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, degli archivisti notarili e degli uffici dei registri. Essa ha la facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la corretta applicazione della presente legge; sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria del 21 giugno 1994.
Segreto d’ufficio Art. 40 25 Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sul segreto d’ufficio.
Informazioni delle Autorità Art. 41 26 Alla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della Legge tributaria sull’assistenza della autorità. TITOLO II Tassazione e rimedi di diritto
Accertamento e tassazione Art. 42 1 L’accertamento del valore dei contratti per scrittura privata o per brevetto notarile e la relativa tassazione, ivi comprese le tassazioni in seguito ad autoaccertamento e quelle globali e la tassazione dei documenti bancari avvengono a cura della Divisione delle contribuzioni.
2 L’accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione sono eseguiti dall’Archivista notarile.
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Cpv. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536; precedente modifica: BU
1994, 85.
21 Cpv. introdotto dalla L 10.11.1993; in vigore dal 18.3.1994 - BU 1994, 85.
22 Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 36.
23 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
24 Art. modificato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 570; precedente modifica: BU 1994,
345.
25 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
26 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
3 ...
27
4 La tassazione dell’imposta sugli spettacoli cinematografici è eseguita dalla Divisione delle contribuzioni.
Tassazione d’ufficio Art. 43 Qualora esistano indicazioni sufficienti per provare l’esistenza di fattispecie imponibili secondo la presente legge ed il contribuente si rifiutasse di dare informazioni e di presentare documenti, la Divisione delle contribuzioni può procedere, previa diffida, a una tassazione d’ufficio.
Reclami
Art. 44 1 Contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti dalla Divisione delle contribuzioni, dall’ Archivista notarile e dall’ Ufficiale dei registri in virtù della presente legge (art. 42) è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni.
2 Se la Divisione delle contribuzioni stabilisce l’ imposta in modo diverso da quanto riconosciuto dal contribuente, essa è tenuta a prendere una decisione formale motivata, dalla cui intimazione decorre il termine di reclamo.
3 Il termine di reclamo contro le tassazioni dell’ Archivista notarile decorre dall’intimazione della decisione formale. Facendo difetto una tale decisione (art. 24) decorre dall’intimazione della bolletta.
4 Ogni reclamo va presentato per iscritto all’autorità competente per la tassazione che emanerà una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della Legge tributaria. 28
5 In caso di aumento del bollo notarile dipendente da una rivalutazione del prezzo ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari, l’esito di un eventuale ricorso contro l’imposta sugli utili immobiliari avrà automaticamente effetto sul bollo d’archivio notarile. Analoga disciplina vale in caso di rivalutazione ai fini della tassa di registro, indipendente da una maggiorazione dell’imponibile dell’utile immobiliare. 29
Ricorsi
Art. 45 Contro la decisione su reclamo e nel termine di 30 giorni dall’intimazione può essere presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello.
Esecutività
Art. 46 1 Il reclamo e il ricorso non sospendono la riscossione dell’imposta salvo decisione contraria dell’Autorità.
2 Le decisioni delle autorità preposte all’applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
Incasso
Art. 47 L’incasso di ogni credito dello Stato relativo alle imposte previste dalla presente legge è affidato alla Divisione delle contribuzioni che potrà segnatamente farsi assistere dall’Ufficio di esazione, dagli Uffici dei registri e dagli Archivisti notarili.
Prescrizione della tassazione e del credito Art. 48 1 Il diritto di tassare si prescrive dopo 5 anni a contare dalla nascita dell’obbligo contributivo.
2 La prescrizione non decorre ed è sospesa per tutta la durata delle procedure di reclamo e di ricorso. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale - inteso all’accertamento o alla riscossione dell’imposta - comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta e pure dall’apertura di una procedura di contravvenzione. Un nuovo termine di prescrizione decorre dopo ogni interruzione.
3 Il diritto di tassare e il credito d’imposta si prescrivono in ogni caso dopo dieci anni. TITOLO III Contravvenzioni
Sottrazione d’imposta Art. 49
1 Viene punito con multa fino a cinque volte l’imposta sottratta, chi in qualsiasi modo si sottrae intenzionalmente o per negligenza all’obbligo di solvere le imposte previste dalla presente legge.
27
Cpv. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 477.
28 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
29 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
2 La commisurazione della multa è in funzione degli elementi soggettivi della contravvenzione.
3 In casi gravi, segnatamente di recidiva la multa può raggiungere l’importo di dieci volte l’imposta sottratta.
4 È sempre dovuta, oltre la multa, l’imposta sottratta.
Altre contravvenzioni Art. 50 1 Le altre contravvenzioni alle norme della presente legge da parte di contribuenti e terzi (art. 52 cpv. 3) o di pubblici ufficiali e funzionari vengono punite con multe fino a fr. 5’000.- ed in caso di recidiva sino a fr. 10’000.-.
2 La multa non potrà essere superiore a quella comminata per la stessa fattispecie ai sensi dell’art.
49.
Prescrizione delle contravvenzioni Art. 51
1 L’azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive con la prescrizione del credito fiscale sottratto.
2 Le interruzioni della prescrizione e la prescrizione assoluta sono regolate in analogia dell’art. 48.
Responsabilità
Art. 52 1 Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che hanno una responsabilità contributiva.
2 Salvo deroghe convenzionali, la parte che paga una contravvenzione relativa all’imposizione di contratti e atti notarili ha diritto di regresso nei confronti delle altre parti, nei limiti di una ripartizione paritaria dell’importo della multa.
3 La responsabilità per istigazione, complicità e partecipazione e la responsabilità delle persone giuridiche, di collettività senza personalità giuridica, degli eredi e di rappresentanti legali e contrattuali ai fini delle contravvenzioni è disciplinata per analogia dalle norme della Legge tributaria. 30
Procedura
Art. 53 31 Alla procedura di contravvenzione sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria. PARTE VI Disposizioni finali
Applicazione
Art. 54 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.
Riduzione dei tassi d’imposta Art. 55 1 Il Consiglio di Stato ha facoltà di sancire mediante decreto esecutivo, la riduzione di singoli o più tassi - proporzionali o fissi - delle imposte previste dalla presente legge. I tassi potranno essere ridotti di un quarto delle aliquote sancite dalla presente legge.
2 Eventuali riduzioni dovranno essere decretate a valere per un periodo minimo di un anno e potranno essere rinnovate.
Abolizione dell’imposta limitata al 2004 32 Art. 55a
33 L’imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita limitatamente alle imposte dovute per l’anno
Abrogazione
Art. 56 Con l’entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni norma contraria e incompatibile e segnatamente la legge sul bollo del 16 giugno 1966.
Disposizioni transitorie
30 Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
31 Art. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
32
Nota marginale modificata dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54.
33 Art. modificato dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54; introdotto dalla L 4.6.2002 -
BU 2002, 235.
Art. 57 1 Procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono soggette al diritto precedente.
2 Procedure di tassazione o contravvenzione con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere c) e d) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 che hanno fatto nascere un obbligo contributivo vigente quella legge sono soggette al passato diritto, anche se aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3 Procedure con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere a) e b) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge sono invece disciplinate dal nuovo diritto, a meno che il passato diritto sia più favorevole per il contribuente.
Regime transitorio per le tassazioni globali Art. 58 1 Tassazioni globali adottate, vigente la Legge sul bollo del 16 giugno 1966, per un periodo che va oltre alla data di entrata in vigore della presente legge sono ritenute decadute con quella data.
2 A titolo transitorio esse potranno tuttavia formare la base di una tassazione sostitutiva dell’importo di fr. 0,75 per mille giusta gli art. 14 segg. della presente legge. Gli effetti transitori potranno durare sino alla scadenza del periodo convenuto vigente la passata legge sul bollo, ma in nessun caso oltre il 31 dicembre 1987.
3 Trascorso quel termine la tassazione sostitutiva potrà essere accordata solo avverandosi integralmente le condizioni stabilite dalla presente legge.
Entrata in vigore Art. 59 1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.
3 La parte IV “Imposta sugli spettacoli cinematografici” entra in vigore il 1° dicembre 1986. Pubblicata nel BU 1986 , 289.
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