Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
                            Legge  sull’imposta  di  bollo   e sugli  spettacoli cinematografici  (del  20  ottobre  1986)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  15  gennaio  1986  n.    3009  del  Consiglio  di    Stato,  decreta:  Introduzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipi  di  imposta  Art.  1  1  Il  Cantone  preleva  secondo  questa  legge  un’imposta  di  bollo  e  un’imposta    sugli  spettacoli  cinematografici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’imposta  di    bollo  sono  sottoposti:  a)  per   scrittura   privata   enumerati  dalla  legge;  b)  notarili;  c)  1  d)  bancari  enumerati  dalla   legge.  PARTE  I  IMPOSTA  DI  BOLLO  SU  CONTRATTI   PER  SCRITTURA  PRIVATA  TITOLO  I  Contratti  soggetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipi  di  contratto  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Soggiacciono  all’imposta  di bollo  i  seguenti  contratti  stipulati  nel  Cantone  Ticino   in forma  scritta  o   parificata  a quella   scritta:  a)  che  hanno  come  oggetto   il trasferimento   della  proprietà   di cose  mobili  secondo  l’art.  CCS,   compresa   l’energia:  in particolare  la    compravendita,  i  contratti  di    forniture   successive,  cessione,  la    permuta  di ogni  cosa  materiale   o immateriale;  b)  di    denaro   o di    altre  cose  fungibili;  c)  (art.  363   CO)  di    qualsiasi  natura   per  cui  il   committente  paga  una  mercede  a   chi   compie  d’opera,  al di    fuori   di    un  rapporto  costante  di servizio  ad  eccezione   di    quelli  stipulati  architetti,  ingegneri  o   nell’ambito   di    professioni   analoghe;  2  d)  immobiliare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Soggiacciono  pure  all’imposta   i  contratti   misti   che  partecipano  alle  caratteristiche  dei  tipi  indicati  nel  precedente  capoverso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interpretazione  dei  contratti  Art.  3  Nel  giudicare  del  contenuto  di un  contratto   sono  determinanti  la vera  e concorde  volontà  dei  contraenti  e   non   gli  eventuali  termini   e   denominazioni   usati  nel  testo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stipulazione  in  forma  scritta  Art.  4  1  Per   stipulazione  in    forma  scritta  s’intende   la stesura  delle  pattuizioni  contrattuali,  in    uno  o  più   atti,  che   portano   la    firma  olografa  di    tutte   le    parti  contraenti  o   di un   loro   rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contratti   in forma  scritta  sono  soggetti  all’imposta  di bollo  indipendentemente  dal  fatto   che  quella  forma  sia  prescritta   dalla  legge  o   richiesta   dalle  parti   come  condizione   di    validità   (art.  12   segg.  CO)  o  semplicemente  scelta   dalle  parti  a   titolo  di    prova  o   per  altri  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forme  parificate  Art.  5  Sono  parificati  ai    contratti  in    forma  scritta  con  la    firma   di tutte  le parti:  a)   portanti  la    firma  di un  solo  contraente  o   del   suo  rappresentante,  sempre  che  risultino  –   in  riconoscibile  –   essere  stati  stesi  o   comunque   provenire   quale  offerta   dall’altro  contraente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett.   abrogata  dalla  L 27.6.2012;  in    vigore  dal   1.1.2012   -  BU  2012,  477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett.   modificata  dalla  L 28.11.1988;  in vigore  dal  1.1.1988  -  BU   1989,  5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   costituiti  da   due   documenti  che  si   integrano  portanti  l’uno  la firma   di un   contraente  e   l’altro  firma  dell’altro;  c)    ferme  o  le  accettazioni  che    hanno  concluso    la  negoziazione  contrattuale  telegramma,  telex  o   telefax,  quando  almeno   una  parte  è   commerciante;  d)  dello  Stato  e di altri  enti  pubblici  per  lavori  e forniture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sovranità  fiscale   cantonale  Art.  6  Perché  sia  data   la    stipulazione  nel  Cantone  Ticino  è   sufficiente   che:  a)  avvenuta     nel  Cantone  almeno     l’apposizione  dell’ultima  firma     che  ha  concluso  la  contrattuale,  secondo  la  forma  scritta    definita  dall’art.  4   o   riconosciuta  ai  sensi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   lett.  b);  b)  stata   apposta  nel  Cantone  la    firma  di    ordinazione  o   di    accettazione  di    offerta,  su  moduli  non  ad  essere  firmati  dalla   controparte   (art.  5   lett.  a);  c)  di cui  all’art.   5 lett.  c)    se  iscritti  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzioni
                            Art.  7  1  Sono  esenti    dall’imposta  di  bollo  tutti    i  contratti  che    hanno    oggetti  diversi  da  quelli  enumerati  nell’art.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Inoltre  sono  esenti:  a)  in procedure   pendenti  davanti  a qualsiasi  autorità   giudiziaria  o amministrativa   o  tribunali  arbitrali;  b)   di valore  inferiore   a   franchi  5’000.-,  se  nessuna  delle   parti  contraenti  agisce   a titolo  o di commercio;  c)  di  valore  inferiore    a  franchi  1’000.-,  quando  almeno  una  delle  parti  agisce  a   titolo  o di commercio,  salvo  per   chi  è   messo  a   beneficio   dell’imposta   sostitutiva  giusta  art.  14  segg.;  d)  taciti  di    contratti;  e)  e    le  divisioni    ereditarie    ed  in  genere  ogni  contratto  connesso  con  disposizioni  all’imposta   cantonale   sulle  donazioni   e   successioni;  f)  di    valore  non  determinato   e   non  determinabile;  g)   di prelazione  e   di ricupera;  h)  per    scrittura    privata  quando  una  delle    parti  contraenti  è  una  società  di  capitali    o  assoggettata  per  l’imposta     ordinaria     nel     Cantone     che     adempie  i   requisiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87a  della   Legge  tributaria;  3  i)  per   scrittura  privata,   ad  eccezione   di    quelli  afferenti  agli  immobilizzi,   quando  una  delle  contraenti   è   una  società  di capitali   o   cooperativa  assoggettata   per  l’imposta  ordinaria  nel  che  esercita  un’attività     commerciale     principalmente  rivolta  all’estero  e   solo  in Svizzera.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Qualora  potessero  esservi   dubbi  sull’assoggettamento   all’imposta  di    bollo  o   all’esenzione  di    un  tipo  di  contratto,  il contribuente  può,  nel  termine  di    60  giorni  di    cui  all’art.   11,  sottoporlo   preventivamente  alla  Divisione  delle  contribuzioni  che  emanerà  una  decisione  soggetta   a reclamo   ed  eventualmente  a  ricorso.   Il   termine  per  l’applicazione  di eventuali   penalità  decorre  solo  dopo  60  giorni   da  quando  la  decisione  relativa   all’assoggettamento  è cresciuta  in giudicato.  Un  eventuale  ricorso  di  diritto  pubblico  all’Alto  Tribunale  federale  ha  a    questo    riguardo  effetto  sospensivo.  TITOLO  II  Calcolo  e pagamento  dell’imposta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  dell’imposta  Art.  8  1  L’imposta  di bollo   sui  contratti  per  scrittura  privata   è di fr.  1.-   per  mille  o   frazione  di    mille  del  valore  determinato  o determinabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposta  ammonta  tuttavia   al massimo  a   franchi  3’000.-  quando   nessuna   delle   parti  ha   domicilio  o  sede  nel   Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  del   valore:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  in  generale  Art.  9  Per  la    determinazione  del  valore  dei  contratti  valgono  le    seguenti  norme  generali:
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.  modificata  dalla   L 4.11.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020  - BU  2020,  13;  precedente  modifica:  BU  1996,
                        
                        
                    
                    
                    
                481.
                            4    Lett.   introdotta   dalla   L   4.11.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020   - BU  2020,  13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il   valore  economico   della   prestazione  contrattuale  vera  e   propria  e   non  valori  che   sono  semplice  riferimento;  b)    stesso    atto  sono  riuniti  più  contratti  soggetti  all’imposta,    i  valori  delle  singole  sono   sommati;  c)   una  mercede  o   un  prezzo  unitario,  lo    stesso  è   moltiplicato   per  la    quantità;  d)   di    prestazioni  successive  vanno   sommate  le    rimunerazioni  di    tutte  le    prestazioni   previste  per  la    durata   certa  del  vincolo   contrattuale;  e)  di    prestazioni  contrattuali  di    valore  determinabile  solo  in funzione   di    fattori   ancora  incerti,  cantonale      delle      contribuzioni      stabilisce      l’imposta      avuto  riguardo  economica   del  rapporto   contrattuale;  f)  di    adeguamento  delle  rimunerazioni  successive  all’indice  del  rincaro  sono  ininfluenti;  g)   di    più  stipulazioni  contrattuali  tra  le    stesse  parti  e   relative  al    medesimo   oggetto,   il   valore  imposto  una  sol   volta.   Se  una  pattuizione  complementare   inerente  al    medesimo  oggetto  in  incremento  di  valore    rispetto  a   precedenti  pattuizioni  bollate,  sarà  imponibile  il   valore  aggiuntivo;  h)  di  chiusura  di  un  rapporto  contrattuale  sotto  forma  di  rendiconti,  scarichi,  quietanze,  e    simili  sono    imponibili  soltanto    per  la  differenza    di  valore    rispetto    al  contratto  bollato  e   sempreché  siano   stipulati   in    forma  scritta  o   parificata  (art.   4   e 5).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  particolare  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la determinazione  del  valore   dei  contratti  valgono  le seguenti   norme  particolari:  a)  contratti  con  oggetto  il  trasferimento  della    proprietà  di  cose  mobili  e   immobili  fa  stato  il  pattuito;  b)  i  mutui  il   valore  della   cosa  mutuata;  c)  gli  appalti  la    mercede  complessiva  pattuita;  d)  la    mediazione  immobiliare   la    provvigione  pattuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  regolamento  di  applicazione  il  Consiglio  di  Stato  potrà  stabilire  altre  norme  particolari  di  determinazione  del  valore  dei  contratti  in    consonanza  con  le    disposizioni  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Percezione  dell’imposta  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  percezione  dell’imposta  di bollo  avviene  mediante  bollatura  degli  atti  da   parte  della  Divisione  delle  contribuzioni.  In  questo  caso  gli  atti  devono    essere  sottoposti  all’Amministrazione  cantonale  (ufficio   delle   imposte  alla   fonte  e   del   bollo)   entro  il   termine  perentorio  di 60  giorni  dalla  data  di stipulazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  contratti  il   cui  valore  non  supera  i  franchi  10’000.-,  può  essere  usata  carta   da   bollo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  data   di stipulazione  si   intende  per  i  contratti  in    forma  scritta  il giorno  dell’apposizione  dell’ultima  firma  e    in  caso  di  forme    contrattuali    parificate    a  quella  scritta  il   giorno  della  conclusione  della  negoziazione  contrattuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Qualora  un  contratto  fosse  subordinato  all’approvazione  da    parte  di  un’autorità,  il  termine  di  60  giorni  decorre  dalla  data   di    ratifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autoaccertamento  trimestrale  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  in  facoltà  della  Divisione    delle  contribuzioni  di  consentire  a    contribuenti  -   che  ne  giustificano  la  richiesta  -  di  pagare    il  bollo    mediante  una  dichiarazione  di  autoaccertamento  alla  chiusura  di  ogni  trimestre   dell’anno  solare.  La  dichiarazione  dev’essere  allestita  sulla  base  di  una  registrazione  che  il   contribuente  farà  di ogni  contratto  soggetto  al    bollo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Divisione   delle  contribuzioni  eseguirà   puntuali   e   regolari  controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Consiglio  di    Stato  emanerà   nel  regolamento   esecutivo   norme  di    dettaglio  circa  la    dichiarazione  di  autoaccertamento,  la    registrazione  e   le    modalità  di    contrassegno  dei  contratti  registrati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  contributiva  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’imposta  di  bollo  è  dovuta    allo  dalle  parti  contraenti    in  solido.  Le    parti  sopporteranno  internamente  l’imposta  in  parti    uguali,  riservata  una  diversa  ripartizione  per  convenzione  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Confederazione,  il   Cantone    o    altri  enti  di  diritto  pubblico  secondo  la  legislazione  federale  o  cantonale  non  sono  soggetti  ai    diritti  di    bollo   di    cui  alla  presente  legge.  Fanno  eccezione  la Banca  dello  Stato  e   le    aziende  pubbliche  di    distribuzione   di    energia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contratti  e   atti  notarili  stipulati  tra  un   ente  pubblico  e un  privato  sono  imponibili  nella  misura  del  50  per  cento  ed  a   carico  interamente  del  privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Cpv.   modificato  dalla   L   2.11.2015;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU   2015,  570.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITOLO   III  Imposta   sostitutiva
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esonero  e   tassazione  sostitutiva  Art.  14  1  Contribuenti  iscritti  a   Registro   di    commercio  possono  essere   esonerati  dall’imposizione  dei  diritti   di    bollo  sui  contratti,  imponibili  ai    sensi  della  presente  legge,  per  scrittura   privata   (art.   4)  o  in  forme  parificate  (art.  5),  stipulati    in  relazione    all’attività  aziendale,  purché    paghino  un’imposta  sostitutiva  annua  calcolata  su  di    un  imponibile  globale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assoggettamento  all’imposta  sostitutiva   è   accordato  solo  se siano  date  sufficienti  garanzie  per   un  accertamento  induttivo  del  valore  globale  dei  contratti  normalmente  imponibili  e   segnatamente  se le  posizioni  contabili  destinate  a   calcolare  l’imponibile  (art.  15)  sono  facilmente   accertabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    tassazione  sostitutiva  potrà  in  ogni  momento  essere  revocata,  se  venissero  meno  quelle  garanzie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Imponibile  e   tasso  dell’imposta  sostitutiva  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’imponibile  dell’imposta  sostitutiva   è composto  della  somma  delle   posizioni   contabili,  segnatamente  degli  acquisti  e   delle  vendite  di    merci,  degli  investimenti,  ecc.   nella  misura  che  quelle  posizioni  contabili  hanno  origine  in    negozi  tra  il   contribuente  e   terzi  stipulati  verosimilmente  tramite  contratti  per  scrittura  privata  (art.   4)  o   in    forme   parificate  (art.  5),   compresi  tuttavia  i valori  e le forme  altrimenti  dichiarati  esenti   ai    sensi  dell’art.  7 lett.  c).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare   dell’imposta  sostitutiva  è   di    franchi  0,75  per  mille  dell’imponibile  globale  accertato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Effetti
                            Limiti  dell’esonero  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  contribuente  al  beneficio  dell’imposta     sostitutiva  non  può  trasferire     l’onere  dell’imposta,  in    nessuna  misura,  a   carico  delle  controparti   contrattuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    pagamento  dell’imposta    sostitutiva    non  esonera  il   contribuente  dal  pagamento  dell’imposta    di  bollo  su  contratti   stipulati  per   atto   notarile  e   su negozi  conclusi  con  contratti   per  scrittura   privata   o   in  forme  parificate,  imponibili  giusta  l’art.  2    con  oggetto  affari    estranei    all’attività    aziendale  o  non  accertabili  con   il   metodo  induttivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicazione
                            Art.  17  1  Il  regolamento  di  applicazione  stabilirà     disposizioni     procedurali  e   di   dettaglio  segnatamente  con  riguardo    all’istanza  di  esonero,  alla    valutazione  dell’imponibile,  ai  periodi  di  accertamento  e di    revisione  dell’imponibile,  ai controlli   e   all’incasso  dell’imposta   e di    acconti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  regolamento  l’applicazione    dell’imposta  sostitutiva  potrà  essere    estesa  ad  altre  attività  oltre  quelle  che  si    fondano  su  acquisti,  produzione  e vendita  (art.  15),  a   condizione  che  le    contrattazioni  inerenti  alla  rispettiva  attività  aziendale  siano  facilmente  accertabili  sulla  base  delle  posizioni  contabili.  PARTE  II  IMPOSTA   DI  BOLLO  SUGLI  ATTI  NOTARILI  6  TITOLO  I  Campo  d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  18  7  Soggiacciono   all’imposta  di bollo  gli  istromenti   e i  brevetti  precisati   dalla  legge.  TITOLO  II  Istromenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copia  destinata  all’Archivio   notarile  Art.  19  È    soggetta  all’imposta  di  bollo  la  copia   insinuata  all’Archivio  notarile  degli  istromenti  di  valore  determinato  o determinabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esenzioni  e   tassa  di archivio  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  esente  dall’imposta  di    bollo   la    copia  destinata  all’Archivio  notarile  di:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Titolo  modificato   dalla  L   27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dalla  L 27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  di    costituzione  e   aumento  di capitale  di    società  anonima  e   di    s.a.g.l.,   così  come  ogni  atto  soggetto   alla   sovranità  della   legislazione  federale  in    materia   di    tassa  di bollo;  b)  di trasformazione  di pegni  immobiliari  nonché  raggruppamento  o   frazionamento  di  immobiliari;  8  c)  pubblici;  d)  successori;  e)  matrimoniali  qualunque  sia  il  regime   dei  beni,  nonché  qualsiasi  altra  regolamentazione  pretesa  riferita   al regime  matrimoniale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  bis  )  convenzioni  patrimoniali  tra  partner   registrati;  10  f)  e   cessioni  di    diritto  di    compera;  g)  di    compravendita;  h)  contenenti  negozi  giuridici  unilaterali;  i)  contenenti  dei  semplici  accertamenti  formali  come  le pubblicazioni   di testamenti,  le  notarili  di decisioni  di    assemblee   generali  di    società  anonima  o   altre  constatazioni  k)  senza   effetto  giuridico  per  mancata  osservanza   di    requisiti   formali;  l)  di valore  determinato  o determinabile  inferiore  a   franchi   10’000.-;  m)  di  costituzione  della  proprietà  per  piani  (Codice  civile  svizzero,  articolo  712  a-t),  i  di  adeguamento  della    proprietà  per  piani    originaria,  i  contratti    di  conversione  della  per  piani   iscritta  nel  registro  fondiario  nelle  forme  previste   dalla  legge  entrata  in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1°  gennaio  1912  in proprietà   per   piani  trasformata  secondo  le    nuove  prescrizioni   della  Legge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  dicembre   1963  che   modifica   il   Libro  quarto   del  Codice  civile  svizzero;  11  n)  aventi   come  oggetto  un  contratto  esente  ai    sensi  dell’art.   7.  o)  aventi   quale   oggetto  il trasferimento   di    beni  connessi  ad  un  trust;  12  p)  aventi  quali   oggetto  casi   di    ristrutturazione  ai    sensi  degli  art.  8   cpv.  3 e   24  cpv.  3 e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  quater  della   legge  federale  del  14  dicembre   1990  sull’armonizzazione  delle  imposte   dirette  dei  e   dei  Comuni.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’insinuazione  all’Archivio  notarile  di  copie  di  istromenti  esenti  dall’imposta  di  bollo  è  soggetta  a  una  tassa  di    archivio   da   fr.  30.-  a   fr.  100.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  dell’imposta  sugli  istromenti  Art.  21  1  L’imposta  di    bollo  sulla   copia   degli   istromenti   destinati  all’Archivio  notarile  3.-  per  mille  o   frazione  di    mille   del   valore  determinato  o determinabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  costituzioni,  le  estensioni  e   gli  aumenti  di  pegni  immobiliari  e  le  fideiussioni  l’ammontare  dell’imposta  è   di    fr.  1.--  per   mille  o   frazione  di    mille.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  del   valore  degli  istromenti  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  determinazione  del  valore   degli  istromenti  viene  fatta   dall’Archivista  notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la determinazione  del  valore  valgono  le    seguenti  norme:  a)  i  contratti  a titolo  oneroso  relativi   a   proprietà  immobiliare   fa  stato  il   valore  contrattuale,  al  tuttavia  quello  di stima  ufficiale.  di permuta   fa    stato  il prezzo  attribuito   al fondo  di    maggior  valore  e   comunque  al    minimo  valore  ufficiale  di stima  dello   stesso;  b)  di  cui    alla    lettera  a)  è    aumentato  in  funzione  di  eventuali  rivalutazioni  decretate  in  della   Legge  tributaria;  15  c)    di  trasferimento  di  fondi  contro  prestazione  di  una  rendita  è    determinante  il   valore  di    stima   della   proprietà  immobiliare;  d)  i  contratti  di  costituzione  di  ipoteca    e   di  fideiussione  il   valore    corrisponde  all’ammontare  garantito.  In  deroga  all’art.  9   lettera  b)  al  valore  dell’importo  garantito  non  viene  quello  del  rapporto  di    mutuo  o   di    debito;  e)  i  contratti  di superficie  fa    stato  la    somma  delle   indennità  convenute;  f)  i  contratti  di    costituzione  di    uso  ed  usufrutto  immobiliari  e   di    abitazione  fa stato  la    metà  del  di    stima   ufficiale   del  fondo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Lett.   modificata  dalla  L 27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Lett.   modificata  dalla  L 27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  introdotta   dalla  L   25.6.2007;   in vigore  dal  1.1.2007  -  BU  2007,   582.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lett.  modificata  dalla  L 2.2.1998;  in    vigore   dal  7.4.1998   - BU  1998,  102.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  introdotta   dalla  L   27.6.2012;   in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Lett.  introdotta   dalla  L   27.6.2012;   in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dalla  L 21.6.1994;  in vigore   dal  1.1.1995   -  BU  1994,   345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  i  contratti   di costituzione  di altre   servitù   fa  stato   il   valore  della  controprestazione,   ma  solo  limiti  che  sia  chiaramente   espresso  o   desumibile  dalla  negoziazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Valgono   inoltre  le    disposizioni  degli   art.  9 e   10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Percezione  dei  diritti  d’archivio   e responsabilità  Art.  23  1  L’Archivista  notarile  percepisce  l’imposta   di  bollo  e la tassa  d’archivio   con   l’emissione  di  bollette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  diritti  d’archivio  sono   dovuti  in    solido  dalle   persone  che  sono  parte  nell’istromento   notarile.  Vale  analogicamente  la    norma  dell’art.   13  cpv.   2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   notaio,  se  richiesto,   avrà  cura  di accertare  la    stipulazione   della  ripartizione   interna  del   pagamento  del  bollo  d’archivio;  facendo  difetto  una  tale  stipulazione,  si    presumerà  una  ripartizione  interna  in  parti  uguali.  In    ogni  caso  resta  fermo   il   rapporto  di    solidarietà   debitoria  verso  lo    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    notaio  anticipa  il   pagamento  ed  è   surrogato  nel  diritto  dello  Stato  di  procedere    all’incasso  nei  confronti  delle  parti.    Fanno    eccezione    i  supplementi  di  bollo  giusta    l’art.  22  lett.  b),  che  devono  essere  incassati  direttamente   nei  confronti   delle  parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisione  formale  di  tassazione  Art.  24  1  Se  il   valore  dell’istromento  è   accertato   in    modo   diverso  da   quanto  dichiarato   dal  notaio,  l’Archivista  notarile  deve  intimare  al  notaio    e  alle    parti  una  decisione    formale  di  tassazione  unitamente  all’usuale  bolletta  di  pagamento  (destinata  alle    parti  in  caso    di  supplemento  di  bollo  secondo  l’art.   23  cpv.   4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Altrimenti  l’Archivista  notarile  è tenuto  a emanare  una  decisione  formale  di  tassazione   solo  se il  notaio  o   le    parti  ne  facciano   richiesta  entro  60  giorni  dall’intimazione  della   bolletta  o   rispettivamente  dalla  trasmissione  della   bolletta  all’attenzione   delle  parti  ad   opera  del  notaio.   La  facoltà  delle  parti  di  presentare  la  richiesta  si  estingue  in  ogni  caso  dopo    un  anno  dalla  intimazione  della  bolletta    al  notaio.  TITOLO   III  Brevetti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contratti  per  brevetto  Art.  25  Sono  soggetti   all’imposta  di bollo  i  contratti  stipulati  in forma  di brevetto  notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  dell’imposta  sui   contratti  per   brevetti  Art.  26  1  L’imposta  di  bollo  è   di  fr.  1,50  per  mille    o   frazione  di  mille  del  valore    determinato    o  determinabile  se  il   contratto  corrisponde   ai tipi  di    cui  all’art.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposta  di bollo  è di    fr.  30.-,  se il   brevetto  contiene   un   tipo   di contratto  esente   ai    sensi  dell’art.   7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ammontare   dell’imposta  è   soggetto  al    limite   massimo  nei  casi  di    applicazione   dell’art.  8 cpv.  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Determinazione  del   valore  Art.  27  Per  la  determinazione  del    valore    valgono    le  norme  relative  all’imposta  di  bollo  per  i  contratti  per  scrittura  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Percezione  dell’imposta  e   responsabilità  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  notaio  ha  cura   di    far  bollare   il brevetto   dalla  Divisione  delle   contribuzioni,  procedendo  direttamente  oppure    invitando  le  parti    a    procedervi.    Se  il   notaio  anticipa  il   pagamento,  egli  è  surrogato  nel  diritto  dello  Stato  di    procedere   all’incasso  nei   confronti  delle  parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quanto   ai    termini  di    trasmissione   del  brevetto   alla  Divisione  delle   contribuzioni  e alla  responsabilità  contributiva  sono  applicabili  per  analogia  gli  art.  11  e   13  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  brevetti  e   atti  notarili:  esenzione  Art.  29  Gli  altri  brevetti  non  contenenti   contratti  e   segnatamente  le  autenticazioni,  nonché  tutti  gli  altri   atti  notarili   compresi  i  protesti  e   le    dichiarazioni   di    autenticità  delle  copie  degli  istromenti  sono  esenti  da  imposta  di bollo.  TITOLO   IV  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Titolo   abrogato  dalla  L   27.6.2012;  in    vigore  dal   1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30  ...  17  PARTE  III  IMPOSTA  DI  BOLLO  SU  DOCUMENTI   BANCARI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tipi  di  documenti   imponibili  Art.  31  1  Soggiacciono  all’imposta  di  bollo  i  seguenti  documenti  bancari,    in  quanto  emessi  da  istituti  soggetti  completamente  alla  disciplina  della    legge  federale  sulle    banche  e    le  casse  di  risparmio:  a)  annuali  dei  depositi  di titoli  o   valori  a   custodia,  compresi  gli  estratti   relativi  a   depositi  durante  l’anno;  b)  di mutuo,  esclusi  quelli  complementari  alla   costituzione   di    una  ipoteca;  c)  di    costituzione  di    pegno  mobiliare,  esclusi  quelli  che   hanno  come  oggetto   esclusivo  una  ipotecaria;  d)  di fideiussione  e di    garanzia  bancarie;  e)  estratti  di    conti  bancari  tenuti   all’attivo   e   al    passivo  per  clientela  non  soggetta   alla   legge  sulle  banche   e   le    casse   di    risparmio.  eccezione:  -  i conti   salario,  -  i conti   speciali   aperti   esclusivamente  per  l’utilizzo   di carte   di    credito,  -  i conti   di deposito  a   risparmio,  -  i conti  relativi  alle  prestazioni  di libero  passaggio   nell’ambito  della  previdenza  professionale  (II  pilastro),  -  i conti   relativi  alla  previdenza   individuale   vincolata  (III  pilastro  A),  -  i  conti  che  non    raggiungono  durante  l’anno  un  saldo  di  fr.  1’000.-    o  che  non  fruttano  un  interesse  annuo  di    almeno   fr.  10.-;  18  f)  di apertura   di    conti  bancari,  quando  non  è   prevista  l’emissione   di    estratti;  g)  relativi  alla  costituzione  di    averi   fiduciari,   inclusi  i  rinnovi   di    almeno  30   giorni;  h)  di    amministrazione  di    patrimoni   mobiliari  ed  immobiliari;  i)  globali   di    cessione  di    credito  a favore  di    una  banca,  con   esenzione  dei  singoli  atti  di  di un  avere  parziale;  k)  di    locazione  di    cassette  di    sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  esenti  i  rinnovi  taciti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’imposta  sui  documenti  bancari  è   sostitutiva  dell’imposta  di    bollo  sui   contratti,  qualora   il  documento  bancario,  ai    sensi  del  presente  articolo,  si    configuri   come  contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ammontare  e percezione  dell’imposta  Art.  32  1  L’imposta  di  bollo  ammonta  a    fr.  10.-  per  ogni  documento  imponibile  e    va  soluta  mediante  il   pagamento  di    bollette  semestrali,  previa   dichiarazione  di    autoaccertamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il     Consiglio     di  Stato  emanerà  nel  regolamento  esecutivo  norme  circa     le  modalità  di  autoaccertamento,  di imposizione   induttiva  dei  documenti,   di    controllo  e   di incasso  dell’imposta  (e  di  acconti  di    imposta)  nonché   di stampigliatura   o   contrassegno  degli   atti  assoggettati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  contributiva  Art.  33  L’imposta  è  dovuta  dall’istituto  bancario.  Esso  è   legittimato  ad    addebitare    l’imposta  ai  clienti.  PARTE  IV  IMPOSTA  SUGLI  SPETTACOLI  CINEMATOGRAFICI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            spettacoli  cinematografici  Art.  34  19  Sul  prodotto  lordo,  al  netto  dell’IVA,  degli  spettacoli  cinematografici  viene  prelevata  un’imposta  del  7   per  cento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Destinazione  dell’imposta
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  abrogato  dalla  L 27.6.2012;  in    vigore  dal  1.1.2012   -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Lett.  modificata  dalla  L 28.11.1988;  in    vigore  dal  1.1.1987  -  BU  1989,   5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dalla  L   27.6.2012;  in vigore   dal  1.1.2012  -  BU  2012,  477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35  1  Il  ricavo  dell’imposta    è  vincolato    ai  fini  di  alimentare  un    Fondo  cantonale  per  la  cinematografia.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Fondo  è  amministrato  dal  Consiglio  di  Stato  che    stabilisce  in  un    decreto  esecutivo  le  direttive  circa  le    misure  di    promovimento,  le    condizioni   cui  deve  soddisfare  una  produzione   cinematografica  per  essere   d’interesse   cantonale  e   le    procedure  di assegnazione  di    contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    ricavo  dell’imposta  sugli  spettacoli  è    assegnato    al  promovimento  della  produzione  di  film  e  all’aiuto  alle   sale  cinematografiche  secondo  una  chiave  di    riparto  stabilita  dal  Consiglio  di    Stato.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzioni
                            Art.  36  Possono  essere  esonerati  dall’imposta   gli  spettacoli  cinematografici  organizzati  da   enti  culturali  ed  in genere  di pubblico  interesse,  che  non  fini   di lucro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  contributiva  Art.  37  22  1  L’imposta  è  dovuta  dal  gestore  del  cinematografo  che    la  addebita    allo    spettatore  prelevandola  con  la    vendita  dei  biglietti  di entrata   e   includendola  nel  prezzo   del  biglietto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    gestore  paga  l’imposta  all’unità  amministrativa  designata  dal  Dipartimento  competente,  che  provvede  all’emissione  di    bollette  previa   la    procedura  di    accertamento.  PARTE  V  DISPOSIZIONI   PROCEDURALI  E PENALI  TITOLO  I  Organizzazione   e autorità  di  tassazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di vigilanza  Art.  38  23  Il  Consiglio  di  Stato    esercita  la  vigilanza    sull’applicazione  della  presente  legge    per  il  tramite  del  Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di applicazione  Art.  39  24  L’applicazione  della  presente  legge  è   affidata    alla  Divisione  delle  contribuzioni,    che    si  avvale  dell’ufficio   delle  imposte   alla  fonte  e del  bollo,  degli  archivisti  notarili  e degli  uffici  dei  registri.  Essa  ha  la  facoltà  di  eseguire    e   far  eseguire  ispezioni  e   perizie  tendenti  ad  accertare  la  corretta  applicazione  della  presente  legge;  sono  applicabili  per   analogia  le    disposizioni  della  Legge   tributaria  del  21   giugno  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segreto  d’ufficio  Art.  40  25  Alla  presente  legge  si    applicano    per  analogia  le  disposizioni  della  Legge    tributaria    sul  segreto  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni  delle  Autorità  Art.  41  26  Alla  presente  legge  si  applicano  per  analogia  le  disposizioni  della  Legge  tributaria  sull’assistenza  della  autorità.  TITOLO  II  Tassazione   e   rimedi  di  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Accertamento  e   tassazione  Art.  42  1  L’accertamento   del   valore  dei  contratti  per  scrittura  privata  o per  brevetto  notarile  e   la  relativa  tassazione,   ivi  comprese   le    tassazioni  in    seguito  ad   autoaccertamento  e   quelle  globali  e   la  tassazione  dei  documenti  bancari  avvengono  a   cura  della   Divisione  delle   contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accertamento  del  valore  degli  istromenti  e    la  relativa    tassazione    sono  eseguiti  dall’Archivista  notarile.
                        
                        
                    
                    
                    
                20
                            Cpv.  modificato   dalla  L   16.12.2013;  in vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  536;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,  85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Cpv.  introdotto  dalla  L 10.11.1993;  in    vigore   dal  18.3.1994  - BU  1994,  85.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dalla  L   9.11.2005;  in vigore   dal  1.3.2006  -  BU  2006,  36.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dalla  L   21.6.1994;  in vigore   dal  1.1.1995  -  BU  1994,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dalla  L   2.11.2015;  in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2015,  570;  precedente  modifica:  BU  1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                345.
                            25  Art.  modificato  dalla  L   21.6.1994;  in vigore   dal  1.1.1995  -  BU  1994,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Art.  modificato  dalla  L   21.6.1994;  in vigore   dal  1.1.1995  -  BU  1994,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    tassazione  dell’imposta  sugli    spettacoli  cinematografici  è  eseguita  dalla  Divisione  delle  contribuzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassazione  d’ufficio  Art.  43  Qualora  esistano  indicazioni  sufficienti    per  provare  l’esistenza  di  fattispecie  imponibili  secondo  la  presente  legge  ed  il   contribuente  si  rifiutasse  di  dare    informazioni    e    di  presentare  documenti,  la    Divisione   delle   contribuzioni  può  procedere,  previa  diffida,  a   una  tassazione  d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclami
                            Art.  44  1  Contro  gli  accertamenti    di  valore    e  le  tassazioni  eseguiti  dalla    Divisione    delle  contribuzioni,  dall’  Archivista   notarile  e   dall’  Ufficiale  dei  registri  in virtù  della  presente   legge   (art.  42)  è  data  la    facoltà   di    reclamo  nel  termine  di    30  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  la Divisione  delle   contribuzioni   stabilisce   l’ imposta  in modo   diverso  da   quanto  riconosciuto  dal  contribuente,  essa  è   tenuta  a prendere  una   decisione  formale  motivata,   dalla  cui  intimazione   decorre  il  termine  di reclamo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    termine    di  reclamo  contro    le  tassazioni  dell’    Archivista    notarile    decorre  dall’intimazione    della  decisione  formale.  Facendo  difetto  una  tale  decisione   (art.  24)  decorre  dall’intimazione   della  bolletta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   reclamo  va presentato   per  iscritto  all’autorità   competente  per  la    tassazione   che  emanerà  una  decisione  motivata;  la procedura  è   retta  per  analogia   dalle  disposizioni  della  Legge   tributaria.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di    aumento  del  bollo  notarile  dipendente  da  una  rivalutazione  del  prezzo   ai    fini  dell’imposta  sugli  utili  immobiliari,  l’esito  di  un    eventuale    ricorso    contro  l’imposta  sugli    utili  immobiliari  avrà  automaticamente  effetto   sul  bollo  d’archivio  notarile.  Analoga  disciplina  vale  in caso  di    rivalutazione  ai  fini     della  tassa  di   registro,  indipendente  da  una  maggiorazione     dell’imponibile  dell’utile  immobiliare.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
                            Art.  45  Contro  la  decisione  su  reclamo  e   nel  termine  di  30    giorni  dall’intimazione  può  essere  presentato  ricorso  alla  Camera  di diritto  tributario  del  Tribunale  d’appello.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecutività
                            Art.  46  1  Il  reclamo  e    il   ricorso  non  sospendono  la  riscossione  dell’imposta  salvo  decisione  contraria  dell’Autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    decisioni  delle    autorità    preposte  all’applicazione  della  presente  legge    sono  parificate  alle  sentenze  esecutive  ai    sensi  dell’art.  80  della  Legge  federale  sull’esecuzione   e   sul   fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incasso
                            Art.  47  L’incasso  di    ogni  credito  dello   Stato  relativo  alle  imposte  previste   dalla   presente   legge  è  affidato  alla  Divisione  delle  contribuzioni  che  potrà  segnatamente  farsi  assistere  dall’Ufficio  di  esazione,  dagli  Uffici  dei  registri  e dagli   Archivisti  notarili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prescrizione  della  tassazione  e   del   credito  Art.  48  1  Il  diritto    di  tassare  si  prescrive    dopo  5  anni  a  contare  dalla  nascita  dell’obbligo  contributivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   prescrizione  non  decorre  ed  è   sospesa  per  tutta   la durata  delle  procedure  di    reclamo  e di ricorso.  La  prescrizione  è  interrotta    da    ogni    atto    ufficiale    -   inteso  all’accertamento  o    alla    riscossione  dell’imposta  -  comunicato  al  contribuente  o   al corresponsabile  dell’imposta  e   pure   dall’apertura  di  una  procedura  di    contravvenzione.  Un   nuovo  termine  di    prescrizione  decorre  dopo  ogni  interruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   diritto  di    tassare  e il   credito  d’imposta  si    prescrivono  in    ogni  caso   dopo  dieci   anni.  TITOLO   III  Contravvenzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sottrazione  d’imposta  Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Viene  punito  con  multa  fino  a cinque  volte  l’imposta  sottratta,  chi   in  qualsiasi   modo  si  sottrae  intenzionalmente  o   per  negligenza  all’obbligo  di    solvere  le    imposte  previste  dalla  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                27
                            Cpv.  abrogato   dalla  L   27.6.2012;   in vigore  dal  1.1.2012  -  BU  2012,   477.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.1994;  in    vigore  dal  1.1.1995  -  BU  1994,   345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.1994;  in    vigore  dal  1.1.1995  -  BU  1994,   345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commisurazione  della  multa  è in funzione  degli  elementi  soggettivi  della  contravvenzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi   gravi,  segnatamente  di  recidiva  la  multa  può  raggiungere  l’importo  di dieci   volte   l’imposta  sottratta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   sempre  dovuta,  oltre  la    multa,  l’imposta   sottratta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altre  contravvenzioni  Art.  50  1  Le  altre  contravvenzioni   alle  norme  della   presente   legge  da  parte  di contribuenti  e   terzi  (art.  52  cpv.  3)  o di pubblici   ufficiali  e   funzionari   vengono  punite  con   multe  fino  a   fr.  5’000.-  ed   in  caso  di recidiva  sino  a fr. 10’000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   multa   non  potrà  essere   superiore  a   quella  comminata  per  la    stessa  fattispecie   ai    sensi   dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prescrizione  delle  contravvenzioni  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’azione  per    le  contravvenzioni  previste  dalla  presente  legge    si  prescrive  con    la  prescrizione  del  credito   fiscale  sottratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   interruzioni  della  prescrizione  e   la    prescrizione  assoluta  sono   regolate  in    analogia  dell’art.  48.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità
                            Art.  52  1  Sono  responsabili    solidalmente  per  le  contravvenzioni  tutte  le  parti  che    hanno    una  responsabilità  contributiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo    deroghe  convenzionali,  la  parte  che  paga  una  contravvenzione  relativa  all’imposizione  di  contratti  e   atti  notarili   ha  diritto  di    regresso  nei  confronti  delle  altre  parti,   nei  limiti  di    una  ripartizione  paritaria  dell’importo  della  multa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    responsabilità  per  istigazione,  complicità    e  partecipazione  e    la  responsabilità    delle    persone  giuridiche,  di  collettività  senza  personalità    giuridica,  degli  eredi  e  di  rappresentanti  legali  e  contrattuali  ai  fini  delle  contravvenzioni  è  disciplinata  per    analogia  dalle  norme  della  Legge  tributaria.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  53  31  Alla  procedura  di  contravvenzione    sono  applicabili  per  analogia    le  disposizioni  della  Legge  tributaria.  PARTE  VI  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicazione
                            Art.  54  Il   Consiglio  di Stato   emana  le    disposizioni  di    applicazione   della  presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riduzione  dei  tassi  d’imposta  Art.  55  1  Il  Consiglio  di  Stato  ha  facoltà  di  sancire    mediante  decreto  esecutivo,    la  riduzione  di  singoli  o   più   tassi  -  proporzionali  o   fissi  -  delle   imposte  previste  dalla  presente   legge.  I  tassi   potranno  essere  ridotti  di    un  quarto  delle  aliquote   sancite   dalla   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  riduzioni  dovranno  essere    decretate  a    valere  per  un  periodo    minimo  di  un  anno  e  potranno  essere   rinnovate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abolizione  dell’imposta  limitata  al    2004  32  Art.  55a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  L’imposta  di bollo  sui   contratti  per   scrittura  privata  è   abolita  limitatamente  alle  imposte  dovute  per   l’anno
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  56  Con  l’entrata    in  vigore    della    presente  legge  è  abrogata  ogni  norma  contraria  e  incompatibile  e segnatamente   la legge  sul  bollo   del  16  giugno  1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Cpv.  modificato  dalla  L   21.6.1994;  in    vigore  dal  1.1.1995  -  BU  1994,   345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  modificato  dalla  L   21.6.1994;  in vigore   dal  1.1.1995  -  BU  1994,  345.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Nota  marginale  modificata  dalla   L 14.12.2004;  in    vigore  dal  1.1.2005  -  BU  2005,   54.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato   dalla  L 14.12.2004;   in  vigore   dal  1.1.2005  - BU  2005,   54;  introdotto  dalla   L 4.6.2002  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2002,  235.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57  1  Procedure  di    tassazione  e   contravvenzione  aperte  in    applicazione  della  legge   sul   bollo  del  16   giugno  1966   prima  dell’entrata  in  vigore  della  presente  legge  rimangono  soggette  al diritto  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Procedure  di  tassazione  o   contravvenzione  con  oggetto  fattispecie   dell’art.  1   lettere  c)  e   d)  della  Legge  sul  bollo  del  16  giugno  1966  che  hanno  fatto   nascere   un   obbligo  contributivo  vigente  quella  legge  sono  soggette  al passato  diritto,  anche  se  aperte  dopo  l’entrata  in    vigore  della   presente   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Procedure  con  oggetto  fattispecie   dell’art.   1   lettere  a)  e b) della  Legge   sul  bollo  del  16  giugno  1966  aperte  dopo  l’entrata  in    vigore  della   presente  legge  sono  invece  disciplinate  dal  nuovo  diritto,   a   meno  che  il passato   diritto  sia   più   favorevole   per   il contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regime  transitorio  per   le tassazioni  globali  Art.  58  1  Tassazioni  globali  adottate,  vigente  la  Legge  sul  bollo  del  16    giugno  1966,    per  un  periodo  che   va  oltre  alla  data  di entrata   in vigore  della   presente   legge  sono  ritenute  decadute  con  quella  data.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   titolo  transitorio  esse  potranno  tuttavia  formare  la    base  di    una  tassazione  sostitutiva   dell’importo  di  fr. 0,75   per  mille  giusta   gli  art.  14  segg.   della   presente   legge.  Gli  effetti  transitori  potranno  durare  sino  alla    scadenza  del  periodo  convenuto  vigente    la  passata  legge    sul  bollo,  ma  in  nessun  caso  oltre  il   31  dicembre  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Trascorso  quel  termine  la  tassazione  sostitutiva  potrà  essere  accordata    solo  avverandosi  integralmente  le    condizioni  stabilite  dalla   presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  59  1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di    referendum,  la    presente  legge  è   pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   presente  legge  entra  in    vigore   il   1°  gennaio  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   parte   IV “Imposta   sugli  spettacoli  cinematografici”  entra  in vigore  il   1° dicembre  1986.  Pubblicata  nel   BU  1986  ,  289.