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Decreto legislativo concernente l’istituzione di un Fondo cantonale per favorire il lavoro

Decreto legislativo concernente l’istituzione di un Fondo cantonale per favorire il lavoro (del 25 novembre 2013) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – – d e c r e t a :

Istituzione e scopo

Art. 1

1 È istituito il Fondo cantonale per favorire il lavoro (in seguito Fondo).
2 Il Fondo è istituito per finanziare misure volte a: a) b) c) d) e)

Finanziamento

Art. 2

1 Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di 2 milioni di franchi.
2 Il Fondo è alimentato integralmente con i proventi dei recuperi d’imposta derivanti dalle autodenunce esenti da pena presentate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, fino a un massimo di 20 milioni di franchi.

Gestione del fondo

Art. 3

1 Gli averi del Fondo sono gestiti in un conto di bilancio del Cantone.
2 La gestione del fondo è affidata a una Commissione tripartita di 9 membri, nominata dal Consiglio di Stato, in cui sono rappresentati il Consiglio di Stato e le parti sociali imprenditoriali e sindacali, che decide con voto unanime dei membri presenti su preavviso dei relativi servizi cantonali.

Modalità di funzionamento

Art. 4

1 Il Fondo può operare in modo integrativo o sostitutivo delle vigenti leggi in materia di formazione o riqualifica professionale, mercato del lavoro o promozione economica o del tutto autonomo dalle stesse, in particolare integrando o sostituendo indennità o sussidi esistenti per enti
2 Il fondo è subordinato all’entrata in vigore dell’amnistia fiscale prevista dall’iniziativa parlamentare elaborata del 28 maggio 2013 Per un rilancio dell’amnistia fiscale cantonale .
3 Il Consiglio di Stato emana un regolamento d’applicazione del presente decreto, in particolare con i criteri per l’erogazione di indennità e sussidi.

Disposizioni finali

Art. 5

1 Trascorsi i termini per la domanda di referendum il presente decreto entra immediatamente in vigore.
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2 Esso resta valido fino all’esaurimento del massimo delle risorse ricavate, ma al più tardi il 31 dicembre 2016.
1 Entrata in vigore: 17 gennaio 2014 - BU 2014, 17.
3 Eventuali residui fino a concorrenza del capitale di dotazione iniziale sono incamerati dallo Stato; Pubblicato nel BU 2014 , 17.
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