Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato
Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (del 21 dicembre 2004) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), decreta: I. Norme generali
Scopo e campo d’applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento disciplina la contabilità dello Stato, la gestione e il controllo dei crediti, la pianificazione finanziaria, il controllo interno della gestione finanziaria, il controlling e l’analisi finanziaria per l’insieme delle unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, degli istituti cantonali senza personalità giuridica e dei finanziamenti speciali.
2 Sono riservate le disposizioni speciali applicabili alla gestione finanziaria di singoli enti. II. Disposizioni sulla contabilità
Piano contabile Art. 2 1 Il piano contabile riflette in modo trasparente la ripartizione istituzionale ed economica dei ricavi e delle spese correnti, delle entrate e delle uscite per investimento ed è completato dai dati statistici della classificazione funzionale.
2 Il piano contabile è impostato secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale. 1
3 Modifiche sostanziali della struttura del piano contabile sono di competenza del Consiglio di Stato.
4 La Sezione delle finanze è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del piano contabile.
5 L’inserimento e lo stralcio di centri di costo e lo stralcio di singoli conti dal piano contabile sono autorizzati unicamente in sede di preventivo.
Principio di competenza Art. 2a 2 1 Le delimitazioni temporali concernenti spese e ricavi vengono effettuate, di principio, se superiori a fr. 500’000. –.
2 Le delimitazioni temporali non sono applicate se cumulativamente: a) sono ripetitive e si protraggono su più anni; b) delle prestazioni non è soggetto nel tempo a variazioni significative; c) vi è un legame diretto tra costi e ricavi.
3 Non vengono effettuate delimitazioni temporali per quanto attiene il conto investimenti.
4 La Sezione delle finanze è competente per definire le modalità attuative.
Beni amministrativi Art. 3 1 Sono considerati, in particolare, beni amministrativi: a) amministrativi, gli edifici scolastici, le strade cantonali e i terreni destinati alla loro i corsi d’acqua e le foreste demaniali; b) le macchine e le attrezzature necessari per l’attività amministrativa; c) e i prestiti per investimenti; 3 d) e di principio anche i prestiti a lunga scadenza a entità che perseguono scopi interesse pubblico.
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2 Il trasferimento dei beni immobili amministrativi a quelli patrimoniali avviene secondo la legge sul demanio pubblico e la legge sulle strade.
1 Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
2 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
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Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
4 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
Ammortamento dei beni amministrativi
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1 dipendenza della natura dei beni da ammortizzare e in funzione della durata di utilizzo di tali beni. Nella determinazione dei tassi d’ammortamento ordinario sono inoltre considerate le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.
2 Gli ammortamenti sono calcolati sui valori residui di bilancio, ivi compresi gli investimenti in corso, al momento della scadenza del periodo contabile di preventivo.
3 I tassi di ammortamento ordinari per le differenti categorie di cespiti sono i seguenti: a) non edificati: 0% b) e altre sottostrutture: 10% c) e altre costruzioni: 12% (9% fino al 2021) d) forestale: 12% e) macchine, veicoli, attrezzature: 50% f) immobili e mobili (inv. immateriali): 50% g) per investimenti: 25%
4 Eventuali ammortamenti straordinari sono stabiliti con il preventivo.
Beni patrimoniali Art. 5 6 1 Sono considerati, in particolare, beni patrimoniali: a) di cassa, di conti bancari e postali e i piazzamenti a breve termine (a 90 b) per imposte, per forniture e prestazioni verso terzi, i conti correnti con terzi e gli c) a breve termine, gli investimenti a reddito e i depositi a termine (da 90 giorni a un d) e risconti attivi concernenti i costi ed i ricavi del conto economico, così come le entrate le uscite del conto degli investimenti; e) merci di prodotti e di materiale; f) i certificati di quote e gli investimenti a reddito a medio e lungo termine, nonché i a lungo termine (oltre un anno); g) i beni immobili e mobili che non servono direttamente all’esecuzione di compiti e che possono essere alienati; h) a finanziamenti speciali.
2 Le scorte merci vengono attivate secondo il principio della rilevanza; non sono attivati gli inventari gestiti localmente il cui valore non ha una rilevanza economica.
3 Il trasferimento dei beni patrimoniali a quelli amministrativi necessita di una base legale.
Rettifiche di valore dei beni patrimoniali 7 Art. 6 8 Le rettifiche dei beni patrimoniali sono di principio determinate secondo il valore venale.
Valutazione delle partecipazioni e dei mutui Art. 7
1 Le partecipazioni di natura amministrativa sono registrate a bilancio nel seguente modo: a) nominale per il capitale di dotazione della Banca dello Stato del Cantone Ticino e ospedaliero cantonale, maggiorato degli altri mezzi propri non vincolati esposti nei bilanci societari, tenuto conto di una percentuale di riduzione, quale rischio d’impresa dallo Stato per la garanzia degli impegni nei confronti dei due istituti; b) nominale per il capitale di dotazione dell’Azienda elettrica ticinese e per le azioni officine idroelettriche; c) per cento del valore nominale per le quote di partecipazione a fondazioni; d) per cento del valore nominale per le altre partecipazioni; e) per i buoni di godimento senza valore nominale.
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5 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
6 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
7 Nota marginale modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
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Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
9 Cpv. modificato dal R 6.2.2019; in vigore dal 8.2.2019 - BU 2019, 44.
2 Nuove partecipazioni amministrative di importo superiore a fr. 1’000’000. – possono essere finanziamento e i tassi previsti all’art. 4 cpv. 4. 10
3 Le partecipazioni di natura patrimoniale sono registrate a bilancio di regola al valore venale e i prestiti di natura amministrativa e patrimoniale al valore nominale. 11
Valutazione degli strumenti finanziari Art. 7a 12 1 Gli strumenti finanziari sono inizialmente iscritti nei beni patrimoniali al valore di acquisizione. Le valutazioni successive si effettuano al valore venale coerentemente con quanto definito dalla relativa raccomandazione contenuta nelle direttive di armonizzazione contabile intercantonale.
2 I piazzamenti finanziari in obbligazioni, prestiti o simili, detenuti fino alla scadenza, e per i quali l’importo pagato corrisponde all’importo rimborsato, sono portati a bilancio al loro valore nominale.
3 Il costo d’acquisto degli elementi dei beni amministrativi corrisponde al prezzo di transazione al quale si aggiungono le spese di transazione direttamente legate all’acquisto. Le valutazioni successive si effettuano al costo di acquisto dal quale vengono dedotti eventuali deprezzamenti dovuti a riduzioni durevoli di valore. In assenza del costo d’acquisto, si considera il valore venale.
4 Gli impegni a breve e a lungo termine sono iscritti a bilancio al valore nominale.
5 Aggio e disaggio derivanti da investimenti finanziari o impegni a lungo termine, al netto di eventuali costi d’emissione/acquisizione, sono ripartiti uniformemente su tutta la durata del credito o impegno.
6 I prodotti derivati, sottoscritti allo scopo di copertura dei rischi sul tasso d’interesse, sono iscritti a bilancio al valore venale alla data di chiusura; la variazione del valore riscontrata rispetto alla valutazione precedente non è registrata nel conto economico, ma modifica direttamente il capitale proprio.
Capitale proprio e conto di compensazione Art. 7b 13
1 Gli ammortamenti dell’eccedenza passiva sono stabiliti a preventivo.
2 Gli ammortamenti del disavanzo del conto di compensazione sono stabiliti a preventivo e vanno in deduzione del limite massimo di disavanzo ammissibile.
Conto degli investimenti Art. 8 1 Le spese per investimento sono iscritte nel conto degli investimenti.
2 Sono considerate, in particolare, spese per investimento: a) per l’acquisto, la realizzazione e il miglioramento di beni durevoli del patrimonio b) proprie per la creazione o il miglioramento dei beni di cui alla lettera a); c) a terzi per l’acquisto, la creazione o il miglioramento dei beni del loro patrimonio d) e le partecipazioni di natura amministrativa; 14 e) dei beni patrimoniali a quelli amministrativi.
3 Le spese d’investimento, ad eccezione dei prestiti e delle partecipazioni di natura amministrativa, che non superano l’importo di fr. 200’000.– sono contabilizzate nel conto economico. 15
4 La Sezione delle finanze è competente per determinare la natura di investimento di una spesa.
Allegato
Art. 8a 16 L’allegato deve contenere in particolare le seguenti informazioni: a) del capitale proprio, il quale indica le cause della variazione del capitale proprio; b) degli accantonamenti per tipologia, importo ed eventuale variazione rispetto all’anno
10 Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
11 Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
12 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
13 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
14 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
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Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
16 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
c) delle partecipazioni in capitale dello Stato che indica per ogni organizzazione: nome e giuridica dell’organizzazione, attività e compiti pubblici che svolge, capitale e quota di partecipazione dello Stato; d) garanzie nel quale sono iscritti i principali impegni condizionali per i quali lo si fa garante a favore di terzi, in particolare: cauzioni, fideiussioni, garanzie, garanzie di dei deficit. Devono inoltre essere rilevate eventuali altre situazioni finanziarie di condizionale non incluse negli accantonamenti; e) delle immobilizzazioni deve fornire una visione globale dei beni d’investimento. Esso informare sui principi contabili adottati ed esporre, raggruppati per tipologia gli importi ad inizio e fine periodo nonché i relativi movimenti intermedi (uscite, ammortamenti, rettifiche di valore, ecc.); f) degli strumenti finanziari utilizzati.
Contabilità analitica Art. 9
1 L’applicazione della contabilità analitica è riservata prioritariamente alle unità amministrative per le quali è indispensabile conoscere il costo completo e reale delle prestazioni offerte.
2 La Sezione delle finanze è responsabile per: a) dell’introduzione della contabilità analitica nell’Amministrazione cantonale, criteri uniformi e vincolanti; b) e il supporto ai servizi che hanno introdotto la contabilità analitica; c) corretta integrazione con la contabilità finanziaria dello Stato; d) dei criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali a carico delle unità
3 Riservato il cpv. 2, l’unità amministrativa richiedente è responsabile per: a) a disposizione delle informazioni e delle risorse umane e finanziarie necessarie alla di progetti specifici e della successiva gestione operativa; 17 b) dei prodotti o servizi e la scelta dei settori ai quali applicare la contabilità e di conseguenza sottoporre ai rilevamenti operativi.
4 L’implementazione della contabilità analitica si basa sul modello di riferimento e le raccomandazioni espresse, e riconosciute unanimemente, dalla Conferenza dei direttori delle finanze.
5 Gli elementi di base necessari alla contabilità analitica sono rappresentati dai dati provenienti dalla contabilità finanziaria, in particolare dalla contabilità stipendi, combinati con valori non finanziari di rilevanza operativa.
6 Il costo completo è formato dai costi diretti, imputati direttamente ai prodotti o alle prestazioni e dai costi indiretti, ripartiti secondo chiavi di riparto, specifiche ad ogni unità amministrativa.
Controlling finanziario Art. 10 18 1 L’attività di controlling consiste nel sostegno sistematico all’amministrazione cantonale per il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati nel preventivo e nel piano finanziario. Il sostegno è fornito attraverso la reportistica regolare e lo sviluppo di un sistema di gestione e trasmissione dell’informazione.
2 ...
3 ...
4 Ogni unità amministrativa dello Stato è tenuta a fornire alla Sezione delle finanze le informazioni necessarie alla sua attività di controlling. Le eventuali richieste sono da inoltrare al responsabile della Divisione interessata .
5 Le unità amministrative hanno la possibilità di richiedere le analisi e le elaborazioni che le concernono direttamente e, previo preavviso del Consiglio di Stato, quelle relative ad altri settori.
Contabilizzazioni interne Art. 10a 19 1 Gli addebiti e gli accrediti interni sono di principio utilizzati per l’imputazione dei costi dei servizi centrali, tenuto conto di una soglia di materialità superiore a fr. 1’000’000.– .
2 Eventuali ulteriori imputazioni interne possono essere effettuate a livello di contabilità analitica. III. Gestione dei crediti
17 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
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Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
19 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
Disegno di base legale dei crediti Art. 11
1 Il progetto di normativa per la concessione dei crediti deve specificare: a) della spesa totale lorda al valore nominale; b) da terzi; c) responsabile per la riscossione dei contributi da terzi; d) i crediti quadro: l’istanza competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno.
2 Il progetto di decreto legislativo deve indicare la ripartizione del credito tra i servizi responsabili. 20
Messaggio per i crediti di competenza
del Gran Consiglio Art. 12
21 Il messaggio che accompagna la richiesta di un credito d’impegno, quadro o d’opera, deve contenere le seguenti indicazioni: a) e scopi della richiesta; b) del progetto; c) di realizzazione; d) di eventuali varianti studiate e abbandonate; e) della spesa totale lorda; f) da terzi; g) finanziarie sul conto economico quali: personale, materiale, manutenzione, e ammortamenti e ricavi; h) con le Linee direttive e il Piano finanziario; i) finanziarie e amministrative per gli enti terzi, segnatamente i Comuni; l) con le altre leggi cantonali e federali; m) con il diritto europeo.
Credito d’opera Art. 13 1 Il Consiglio di Stato può conferire mandati a terzi allo scopo di definire gli elementi per la richiesta del credito di progettazione o di realizzazione di un’opera. La spesa non può superare l’importo di fr. 200'000.-- per oggetto.
2 La motivazione del messaggio per la richiesta di crediti d’opera deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 12 e in modo separato, i costi del terreno, i costi della costruzione ivi compresa la progettazione, e i costi dell’arredamento e attrezzature.
3...
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Credito aggiuntivo
23 Art. 14 24
1 Il credito aggiuntivo è richiesto al più tardi nel momento in cui le fatturazioni o gli importi deliberati superano del 10 per cento e di fr. 100’000.– l’importo del credito originario.
2 Il servizio competente per l’esecuzione della spesa è responsabile della tempestiva richiesta del credito suppletorio.
3 Il servizio competente per l’esecuzione della spesa può autorizzare, nei limiti di credito che gli sono assegnati, sorpassi di incarichi, delibere e contributi nella misura del 10 per cento, massimo fr. 100'000.--.
4 Se vi sono più servizi incaricati la richiesta di credito aggiuntivo contempla l’insieme dei sorpassi. La responsabilità è del Dipartimento che ha proposto il messaggio con la richiesta di credito al Consiglio di Stato.
5 Nel messaggio che accompagna la richiesta di credito aggiuntivo sono inoltre motivate le ragioni dei sorpassi e indicate le procedure di controllo esperite.
Spesa nuova di preventivo o di consuntivo Art. 15 1 Le nuove spese da approvare con il preventivo devono essere giustificate singolarmente nel relativo messaggio ed evidenziate nei conti con una specifica voce contabile o un conto della contabilità supplementare (tabelle).
2 Le nuove spese da approvare con il consuntivo sono giustificate ed evidenziate in modo analogo.
Sorpasso di crediti di preventivo
20 Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
21 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
22 Cpv. abrogato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
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Nota marginale modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
24 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
Art. 16 1 La richiesta di sorpasso del credito di preventivo deve indicare i motivi del sorpasso e
2 I trasferimenti di crediti all’interno di un medesimo centro di costo e quelli da un centro di costo all’altro sono autorizzati dalla Sezione delle finanze unicamente per voci di spesa dello stesso gruppo contabile (gruppo del piano contabile a due cifre). 25 IV. Piano finanziario e preventivo
Piano finanziario Art. 17 26 1 Il piano finanziario comprende la proiezione dei dati riferiti al conto economico e al conto degli investimenti.
2
...
3 Il piano finanziario degli investimenti è suddiviso in settori .
4 I dati di piano finanziario devono essere congruenti con quelli del progetto di preventivo.
Progetto di preventivo Art. 18 27 1 Le richieste di credito da inserire nel progetto di preventivo sono motivate in forma scritta; in particolare sono evidenziate le variazioni significative per rapporto al preventivo e al consuntivo precedenti.
2 Per le voci di spesa e le entrate più importanti devono essere indicati i criteri e le ipotesi che giustificano l’importo inserito a preventivo.
3 Le nuove spese da approvare con il preventivo secondo l’art. 28 cpv. 1 LGF e i costi supplementari dovuti unicamente al rincaro secondo l’art. 25 cpv. 3 LGF sono evidenziati e giustificati separatamente.
Preventivo
Art. 18a
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1 Le eccezioni previste dall’art. 31 cpv. 4 LGF sono le seguenti: a) strettamente vincolate
1. di spese per le quali non sussiste alcun margine di apprezzamento per il Consiglio di in quanto la legge fissa esplicitamente i parametri di calcolo che le determinano;
2. sono autorizzate anche oltre il valore di riferimento del preventivo dell’anno precedente. b) interamente finanziate da terzi, che possono essere assunte fino a concorrenza del assicurato.
2 I casi particolari previsti dall’art. 31 cpv. 4 LGF sono i seguenti: a) del personale
1. il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di personale ausiliario e di straordinari;
2. contratti sono concessi unicamente in sostituzione di personale ausiliario partente o in a nuovi compiti già decisi dal Parlamento;
3. amministrative autonome sono autorizzate ad assumere nuovo personale ausiliario misura in cui la spesa supplementare è coperta da riserve precedentemente cumulate. b) e le prestazioni richieste a persone terze all’Amministrazione cantonale, la cui deve rispettare l’art. 31 cpv. 4 LGF, sono da valutare in relazione al concetto di spesa c) di prestazione
1. è autorizzata l’assunzione di nuovi impegni;
2. contrattuali già presi con entità esterne sono regolati secondo quanto previsto dal anche se i costi che ne conseguono sono superiori a quanto indicato nel preventivo precedente;
3. i mandati di prestazione con entità terze all’Amministrazione cantonale è autorizzato il di acconti nei limiti e secondo le scadenze del contratto di prestazione dell’anno tali acconti tengono conto dell’aumento della spesa derivante dalla di nuove iniziative decise dal Parlamento. d)
1. di investimenti per i quali è già stato stanziato il relativo credito è autorizzata la pianificazione finanziaria prevista;
25 Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
26 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
27
Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
28 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
2. per i quali il Consiglio di Stato detiene una delega decisionale definita per sono di principio bloccati al loro valore di preventivo dell’anno precedente. V. Controllo della gestione finanziaria Sezione 1 Definizioni e competenze
Definizione
Art. 19 Il controllo della gestione finanziaria è costituito dal controllo interno e dalla revisione interna.
Controllo interno Art. 20 1 Il controllo interno è costituito dall’insieme delle misure organizzative adottate dall’Amministrazione allo scopo di assicurare l’applicazione dei principi di gestione finanziaria e della contabilità.
2 Il controllo interno riguarda le fasi di preparazione, di adozione e di esecuzione degli atti amministrativi.
3 Il controllo interno presuppone il monitoraggio della realizzazione degli obiettivi e un approccio orientato ai rischi dei relativi processi.
Revisione interna Art. 21
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1 Il controllo interno dei processi amministrativi e finanziari è verificato, di regola a posteriori, dalla revisione interna.
2 ...
3 La revisione interna è l’attività di verifica indipendente e obiettiva per valutare e migliorare la gestione dei rischi e il controllo dei processi amministrativi, finanziari e informatici delle entità revisionate. Il Controllo cantonale delle finanze formula delle proposte concrete nell’ambito dei suoi controlli.
4 Il Controllo cantonale delle finanze può partecipare all’elaborazione di normative di ordine finanziario e amministrativo e può essere rappresentato in gruppi di lavoro peritali e interdipartimentali.
5 ...
6 Le modalità operative della revisione interna e l’organizzazione del Controllo cantonale delle finanze sono regolate nello specifico Regolamento del controllo cantonale delle finanze.
Competenze
Art. 22 1 I singoli servizi sono in primo luogo competenti e responsabili dell’attuazione del controllo interno.
2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia vigila e coordina l’attività di controllo interno sui processi finanziari dei singoli servizi.
3 Il Controllo cantonale delle finanze è responsabile dell’attività di revisione interna.
Processi
Art. 22a 30 L’implementazione o la modifica di processi amministrativi, finanziari e informatici tiene conto delle normative legali, nonché delle esigenze in materia di controllo interno e di revisione interna. Sezione 2 Controllo interno
Oggetto
Art. 23 Il controllo interno comporta la verifica degli aspetti formale, materiale e contabile degli atti amministrativi.
Controllo formale Art. 24 Il controllo formale consiste nella verifica: a) della base legale;
29
Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
30 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
b) della procedura stabilita dalle disposizioni applicabili ed in particolare dei visti c) concordanza formale fra i dati della proposta di atto amministrativo e i documenti
Controllo materiale Art. 25 Il controllo materiale consiste nella verifica: a) di una base legale sufficiente; b) dei principi della parsimonia, dell’economicità, della causalità e della dei vantaggi e segnatamente:
1. le entrate: - dell’ammontare e in particolare se gli interessi dello Stato sono stati salvaguardati; se le aliquote di imposte, tasse e emolumenti sono stati applicati; se i costi per la fornitura di prestazioni particolari da parte dello Stato stati integralmente considerati; se le pretese sono state integralmente e notificate; - verifica dell’incasso ed in particolare se sono stati incassati eventuali interessi di mora e, gli abbandoni di credito, se sono fondati su una decisione giustificata;
2. le uscite: - o prestazione fatturata corrisponde alle condizioni stabilite; c) riscontro sostanziale dei documenti giustificativi; d) presa in considerazione delle riduzioni, quali ad esempio la compensazione, i bonifici e sconti.
Controllo contabile Art. 26 Il controllo contabile consiste nella verifica: a) dell’indicazione della voce contabile alla quale l’entrata rispettivamente l’uscita attribuibile; dell’assenza di doppio pagamento e della presa in considerazione degli acconti; b) le uscite: dell’effettiva disponibilità del credito a preventivo o a piano finanziario; 31 c) le entrate: se l’incasso corrisponde ai termini e alle condizioni stabilite nella pretesa. VI. Competenze particolari
Responsabilità fatturazione e incassi 32 Art. 27 33 1 I Dipartimenti e i servizi loro subordinati sono responsabili della fatturazione e dell’incasso: a) importi risultanti dalle decisioni di loro competenza decisioni da loro proposte in istanza; b) importi esigibili a titolo di prestazioni particolari a favore di terzi; c) sussidi e contributi esigibili da terzi.
2 I Dipartimenti e i servizi sono inoltre responsabili dell’aggiornamento delle tariffe e delle tasse da loro applicate.
3 La Sezione delle finanze è competente per emanare direttive ai servizi dello Stato per quanto attiene le modalità di fatturazione, incasso e restituzioni.
Incasso elettronico Art. 27a 34
1 Per incasso elettronico si intende la ricezione di somme provenienti da pagamenti eseguiti con mezzi elettronici attraverso Internet.
2 L’incasso elettronico è effettuato tramite l’apposita piattaforma gestita dalla Sezione delle finanze.
3 La piattaforma raccoglie dagli utenti nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e gli ulteriori dati personali necessari all’erogazione delle prestazioni.
4 Gli utenti eseguono il pagamento tramite un fornitore di servizi esterno, che elabora i dati relativi al pagamento, comunica alla piattaforma l’esito delle transazioni e accredita il loro importo.
5 La piattaforma rende accessibile al servizio interessato i dati necessari all’erogazione delle prestazioni acquistate dall’utente.
6 I dati personali sono conservati per un periodo massimo di 10 anni.
31 Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
32 Nota marginale modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
33
Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
34 Art. introdotto dal R 29.9.2016; in vigore dal 4.10.2016 - BU 2016, 414.
7 La sicurezza è garantita da adeguati provvedimenti tecnici e organizzativi, secondo lo stato
Responsabilità dei pagamenti Art. 28 I Dipartimenti e per delega i servizi loro subordinati sono responsabili dei pagamenti a terzi e in particolare: a) l’ammontare e la giustificazione della richiesta di pagamento del terzo e, se del rifiutano o riducono la pretesa; b) o per delega decidono, il pagamento attestando l’esistenza della base legale e credito di preventivo indicandoli espressamente nella proposta o nella decisione; c) l’esecuzione tempestiva del pagamento tramite la Sezione delle finanze.
Responsabilità degli inventari Art. 29
1 Gli inventari sono tenuti dai seguenti servizi: a) generali del Dipartimento del territorio per tutti i beni immobili di proprietà dello Stato; b) della logistica per gli edifici, gli arredamenti, le attrezzature e il materiale per i quali responsabilità non è delegata ad altri servizi; c) sistemi informativi per le apparecchiature d’informatica, i programmi e gli impianti di per i quali la responsabilità non è delegata ad altri servizi; d) automezzi e macchine dello Stato per gli autoveicoli, ad eccezione di quelli del Corpo Polizia; e) di Polizia per il materiale ed i veicoli ad esso affidati; f) 35 g) gli altri servizi che non dipendono dai servizi centrali per gli acquisti di beni mobili.
2 Gli istituti, le aziende e gli altri servizi sono responsabili dei beni in loro possesso.
3 Ogni servizio competente è tenuto a definire delle specifiche direttive sulla tenuta degli inventari che dovranno essere approvate dalla Sezione delle finanze.
4 La Sezione delle finanze è competente per definire la soglia di materialità per l’attivazione a bilancio degli inventari gestiti localmente ai sensi dell’art. 5 cpv. 2. 36
Conservazione dei documenti contabili 37 Art. 30
38
1 Le unità amministrative, previa riproduzione da parte della Sezione delle finanze, devono conservare i documenti contabili in modo sistematico e sicuro per almeno 3 anni. Tali documenti devono essere originali qualora l’originalità esplichi effetti giuridici a seguito di norme legislative o esecutive.
2 La Sezione delle finanze conserva le riproduzioni dei documenti contabili e la tenuta della contabilità su supporto informatico per almeno 30 anni.
3 ...
4 Le unità amministrative autorizzate per delega speciale alla tenuta della contabilità secondo l’art.
34 lett. n) LGF conservano i documenti contabili e la relativa contabilità su supporto informatico per 30 anni. I documenti contabili devono essere conservati in originale per almeno 3 anni.
5 Le unità amministrative competenti sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni di protezione dei documenti che rivestono importanza storica.
6 La distruzione dei documenti contabili originali deve avvenire in modo da renderli illeggibili sotto responsabilità delle unità amministrative preposte alla conservazione.
Accettazione di liberalità e successioni Art. 31 1 L’accettazione di liberalità e di successioni a favore dello Stato è di competenza del Consiglio di Stato; le liberalità che comportano oneri d’investimento, di gestione o di manutenzione sproporzionate al loro valore economico, storico o culturale sono rifiutate.
2 Le proposte dei terzi devono essere verificate dall’istanza competente a preavvisare l’acquisto a titolo oneroso dell’oggetto della liberalità.
Abbandono amministrativo dei crediti 39
35 Lett. abrogata dal R 28.2.2018; in vigore dal 2.3.2018 - BU 2018, 85.
36 Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
37 Nota marginale modificata dal R 29.9.2016; in vigore dal 4.10.2016 - BU 2016, 414.
38
Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
39 Nota marginale modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
Art. 32
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1 L’abbandono amministrativo di un credito, e la conseguente contabilizzazione
2 La Sezione delle finanze è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei sino ad un importo massimo di fr. 4’000. – per singolo caso.
3 La Divisione delle risorse è competente per: a) l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 4’000.– e sino ad un importo massimo fr. 8’000. – per singolo caso; b) l’importo al disotto del quale si rinuncia all’avvio della procedura esecutiva.
4 Il Consiglio di Stato è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr.
8’000.– per singolo caso.
5 L’abbandono amministrativo dei crediti non preclude un’eventuale riavvio della procedura d’incasso qualora il debitore sia nuovamente reperibile o solvibile.
6 Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali.
Condono dei crediti Art. 32a 41 1 Al debitore caduto nel bisogno, per il quale il pagamento di quanto dovuto sarebbe oltremodo gravoso e al quale è stato concesso un condono per imposte da parte della Divisione delle contribuzioni, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, può essere condonato il proprio debito nella medesima proporzione.
2 La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dai mezzi di prova necessari, va presentata alla Sezione delle finanze.
3 La Sezione delle finanze è competente per decidere il condono dei crediti sino ad un importo massimo di fr. 4000. – per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura oggetto del condono.
4 La Divisione delle risorse è competente per decidere il condono dei crediti oltre fr. 4000.– e sino ad un importo massimo di fr. 8000.– per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura oggetto del condono nonché sentita la Sezione delle finanze.
5 Il Consiglio di Stato è competente per decidere il condono dei crediti oltre fr. 8000. – per singolo caso, sentita l’unità amministrativa che ha emesso la fattura oggetto del condono, la Divisione delle risorse nonché la Sezione delle finanze.
6 Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.
7 Il debitore che, intenzionalmente o per negligenza, ottiene un condono ingiustificato, è punito con la multa.
8 La multa equivale di regola all’importo condonato in modo ingiustificato. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’importo condonato in modo ingiustificato.
9 Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali. VII. Disposizioni abrogative e finali Art. 33 ... 42
Abrogazioni
Art. 34 1 È abrogato il regolamento di applicazione della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 26 giugno 1990.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 43 Pubblicato nel BU 2005 , 1.
40 Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
41 Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
42
Art. abrogato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
43 Entrata in vigore: 4 gennaio 2005 - BU 2005, 1.
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